Disegno di legge regionale, n. 6026.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 Aprile 1995, n.
57, recante norme in materia di interventi regionali per lo sviluppo
del terziario commerciale. 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 11 Aprile
1995, n. 57, sono sostituiti dai seguenti: 1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 11 Aprile 1995,
n. 57, e' sostituito dal seguente: 1. L'articolo 4 della legge regionale 11 Aprile 1995, n. 57, e'
sostituito dal seguente: 1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 Aprile 1995,
n. 57, e' sostituito dal seguente: 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 Aprile 1995,
n. 57, e' sostituito dal seguente: 1. L'articolo 23 della legge regionale 11 Aprile 1995, n. 57, e'
sostituito dal seguente:
"3. Le cooperative nonche' i consorzi di primo e secondo grado il
cui Statuto non sia conforme, in tutto o in parte, alle norme
previste dalla presente legge, possono presentare istanza di
contributo a condizione di provvedere all'adeguamento del medesimo
entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza, pena
l'archiviazione della stessa".
"4. La Giunta regionale ha la facolta' di nominare, nel collegio
sindacale dei soggetti di cui al precedente comma 1, oppure, ove il
collegio non esista, nel Consiglio di amministrazione, un componente
scelto tra gli iscritti negli albi professionali dei ragionieri,
dottori commercialisti e revisori dei conti della provincia in cui
hanno sede le strutture di garanzia".
"7. Sono parimenti escluse dal contributo di cui al successivo
articolo 3, comma 3, le imprese che, per i medesimi interventi
oggetto dei benefici previsti dalla presente legge, godano di
contributi o finanziamenti concessi da altri Enti pubblici".
"Articolo 4 Presentazione delle domande.
1. Per la richiesta del contributo di cui all'articolo 3, comma 1,
i soggetti di cui all'articolo 2, entro il 30 giugno di ogni anno,
avanzano al Presidente della Giunta regionale idonea istanza,
sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal
Presidente del Collegio dei Sindaci, ove esista, corredata, a pena
di esclusione, dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b) Statuto;
c) indicazione del numero delle imprese associate e delle relative
quote di capitale sociale versate;
d) indicazione dell'ammontare delle garanzie prestate nell'anno
antecedente a quello di presentazione della domanda;
e) copia autentica del bilancio consuntivo inerente l'ultimo
esercizio finanziario, regolarmente approvato dall'assemblea dei
soci;
f) limitatamente ai consorzi di secondo grado, relazione
tecnico-finanziaria in merito all'attivita' svolta ed ai programmi
di intervento predisposti per il coordinamento ed il sostegno
dell'attivita' delle forme associative aderenti.
2. Per la richiesta del contributo di cui all'articolo 3, comma 3,
i soggetti di cui all'articolo 2 avanzano idonea istanza al
Presidente della Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno,
sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal
Presidente del Collegio dei Sindaci, ove esista, corredata, a pena
di esclusione da un prospetto riepilogativo delle operazioni
perfezionate nei dodici mesi precedenti la scadenza, che riporti i
seguenti dati:
a) denominazione della ditta;
b) sede legale;
c) oggetto dell'attivita';
d) importo del finanziamento;
e) durata;
f) programma di investimento;
g) istituto di credito;
h) data di erogazione bancaria del finanziamento;
i) titolo di priorita'".
"2. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, nonche' i
consorzi di secondo grado possono fruire annualmente di contributi
straordinari finalizzati ad aumentare le disponibilita' del fondo di
garanzia. L'importo di detti contributi non puo' superare il 2 per
cento dell'ammontare delle garanzie prestate nell'esercizio
finanziario precedente".
"3. Il contributo in conto capitale di cui al precedente articolo
3, comma 3, non puo' superare il 10 per cento dell'importo del
finanziamento assistito da garanzia, limitatamente alle iniziative
il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 400 milioni o
per programmi di maggior costo fino alla concorrenza di lire 400
milioni".
"Articolo 23 Norma transitoria.
1. In fase di prima applicazione, le domande di contributo di cui
al Capo II, articolo 4; Capo III, articolo 11 e Capo IV, articolo
18, debbono essere presentate entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. Alle istanze, presentate ai sensi della legge regionale 4 Giugno
1975, n. 47, entro la data di entrata in vigore della presente
legge, si applica la normativa vigente all'atto della presentazione.
Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede nei
bilanci dei successivi esercizi finanziari di competenza".