Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6026.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 Aprile 1995, n. 57, recante norme in materia di interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 11 Aprile 1995, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Le cooperative nonche' i consorzi di primo e secondo grado il cui Statuto non sia conforme, in tutto o in parte, alle norme previste dalla presente legge, possono presentare istanza di contributo a condizione di provvedere all'adeguamento del medesimo entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza, pena l'archiviazione della stessa".
"4. La Giunta regionale ha la facolta' di nominare, nel collegio sindacale dei soggetti di cui al precedente comma 1, oppure, ove il collegio non esista, nel Consiglio di amministrazione, un componente scelto tra gli iscritti negli albi professionali dei ragionieri, dottori commercialisti e revisori dei conti della provincia in cui hanno sede le strutture di garanzia".

Art. 2.

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 11 Aprile 1995, n. 57, e' sostituito dal seguente:
"7. Sono parimenti escluse dal contributo di cui al successivo articolo 3, comma 3, le imprese che, per i medesimi interventi oggetto dei benefici previsti dalla presente legge, godano di contributi o finanziamenti concessi da altri Enti pubblici".

Art. 3.

1. L'articolo 4 della legge regionale 11 Aprile 1995, n. 57, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 4 Presentazione delle domande.
1. Per la richiesta del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, entro il 30 giugno di ogni anno, avanzano al Presidente della Giunta regionale idonea istanza, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ove esista, corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b) Statuto;
c) indicazione del numero delle imprese associate e delle relative quote di capitale sociale versate;
d) indicazione dell'ammontare delle garanzie prestate nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda;
e) copia autentica del bilancio consuntivo inerente l'ultimo esercizio finanziario, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
f) limitatamente ai consorzi di secondo grado, relazione tecnico-finanziaria in merito all'attivita' svolta ed ai programmi di intervento predisposti per il coordinamento ed il sostegno dell'attivita' delle forme associative aderenti.
2. Per la richiesta del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, i soggetti di cui all'articolo 2 avanzano idonea istanza al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ove esista, corredata, a pena di esclusione da un prospetto riepilogativo delle operazioni perfezionate nei dodici mesi precedenti la scadenza, che riporti i seguenti dati:
a) denominazione della ditta;
b) sede legale;
c) oggetto dell'attivita';
d) importo del finanziamento;
e) durata;
f) programma di investimento;
g) istituto di credito;
h) data di erogazione bancaria del finanziamento;
i) titolo di priorita'".

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 Aprile 1995, n. 57, e' sostituito dal seguente:
"2. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, nonche' i consorzi di secondo grado possono fruire annualmente di contributi straordinari finalizzati ad aumentare le disponibilita' del fondo di garanzia. L'importo di detti contributi non puo' superare il 2 per cento dell'ammontare delle garanzie prestate nell'esercizio finanziario precedente".

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 Aprile 1995, n. 57, e' sostituito dal seguente:
"3. Il contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 3, comma 3, non puo' superare il 10 per cento dell'importo del finanziamento assistito da garanzia, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 400 milioni o per programmi di maggior costo fino alla concorrenza di lire 400 milioni".

Art. 6.

1. L'articolo 23 della legge regionale 11 Aprile 1995, n. 57, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 23 Norma transitoria.
1. In fase di prima applicazione, le domande di contributo di cui al Capo II, articolo 4; Capo III, articolo 11 e Capo IV, articolo 18, debbono essere presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Alle istanze, presentate ai sensi della legge regionale 4 Giugno 1975, n. 47, entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa vigente all'atto della presentazione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede nei bilanci dei successivi esercizi finanziari di competenza".