Disegno di legge regionale, n. 6024.
Integrazione della legge regionale 23 marzo 1995 n. 40 per
l'accellerazione delle procedure di attuazione del fondo
investimenti Piemonte. 1. Ad integrazione della scheda 2 dell'allegato "A" dell'articolo
2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 40, le domande relative
al termalismo devono essere presentate entro trenta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
(Termini di scadenza)
(Urgenza)