Proposta di legge regionale, n. 6018.
Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle
scuole materne autonome. 1. La Regione Piemonte, garantisce il diritto alla liberta' di
educazione nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e
34 della Costituzione e dall'articolo 4 del proprio Statuto e
riconoscendo la funzione sociale delle scuole materne di cui
all'articolo 2 ne promuove lo sviluppo e ne sostiene l'attivita'
mediante un proprio intervento finanziario. 1. Le norme di cui alla presente legge riguardo le scuole
materne non statali e non dipendenti da Enti locali territoriali,
istituite e gestite nell'ambito della normativa vigente, purche'
non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalita' dei
cittadini. 1. La Regione interviene annualmente con propri contributi
finalizzati al sostegno delle scuole materne di cui all'articolo
2 tramite i Comuni che attraverso convenzioni concorrono alle
spese di gestione delle stesse. I contributi verranno assegnati: 1. La convenzione di cui al precedente articolo dovra', tra
l'altro, stabilire: 1. I Comuni che abbiano stipulato o intendano stipulare
convenzioni con le scuole materne autonome, sulla base di quanto
disposto al precedente articolo 4, per essere ammessi al
contributo di cui al precedente articolo 3 dovranno inoltrare
domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando copia
della convenzione o bozza della stessa, entro il 31 luglio di
ogni anno. 1. Al finanziamento dei contributi previsti dalla presente legge
si provvedera' mediante impiego del fondo che sara' stanziato in
apposito capitolo del bilancio regionale, nella misura di
4.000.000.000 per il 199... e per i successivi esercizi nella
misura che sara' determinata in sede di approvazione del bilancio
stesso. 1. Il termine per la presentazione della domanda relativa ai
contributi in conto 199...... e' stabilito al...... La Giunta
regionale assegnera' i contributi di cui al primo comma entro
il.......
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Finalita')
2. L'intervento finanziario deve tendere a conseguire il
trattamento paritario degli utenti delle diverse scuole statali e
non statali, funzionanti nel territorio.
3. Gli interventi finanziari di cui alla presente legge sono
distinti ed aggiuntivi rispetto agli interventi di assistenza
scolastica destinati agli alunni a norma delle vigenti
disposizioni, nonche' rispetto a qualsiasi altra contribuzione
prevista dalla normativa statale e regionale in favore delle
scuole non statali e a quanto previsto e stanziato dai Comuni nei
rispettivi bilanci a favore delle scuole materne di cui al
successivo articolo 2.
(Ambito di applicazione)
(Contributo ai Comuni)
a) nella misura del 75 per cento dello stanziamento globale per
ogni sezione funzionante nelle scuole dei Comuni con popolazione
fino a 6.000 abitanti;
b) nella misura del 25 per cento da destinare alle scuole
materne dei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione
superiore a 6.000 abitanti;
c) nel caso in cui il Comune non stipuli la Convenzione con le
scuole materne di cui all'articolo 2, operanti nel proprio
territorio, le scuole stesse potrano usufruire direttamente del
contributo regionale nella misura indicata ai punti a) e b),
inoltrando domanda alla Giunta regionale entro la prima decade di
ottobre di ogni anno. La domanda dovra' essere documentata con
l'autorizzazione al funzionamento dell'Autorita' scolastica
territoriale competente;
d) le eventuali rimanenze del contributo globale predisposto
dall'Ente Regione, verranno assegnate ogni anno,
proporzionalmente, alle scuole materne autonome, titolari del
contributo base, che non percepiscono finanziamenti dal Comune di
appartenenza.
(Contenuto della convenzione)
"1) la durata, almeno triennale rinnovabile in mancanza di
disdetta";
"2) la misura e le modalita' di erogazione del contributo
comunale";
"3) i seguenti adempimenti per la scuola:
a) di operare, nell'autonomia dei propri indirizzi educativi,
nel rispetto della legge 18 marzo 1968 n. 444 e degli
orientamenti didattici vigenti;
b) di conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli
stabiliti dalle norme vigenti, salva la facolta' per le scuole di
offrire maggiori prestazioni;
c) di accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi in
eta' di ammissione alla scuola materna secondo le norme vigenti;
d) di non costituire sezioni inferiori a 15 alunni. Il numero
minimo puo' essere ridotto nel caso di sezione unica;
e) di concordare con il Comune, sentita la Commissione di cui al
seguente punto 4, le quote a carico delle famiglie, in relazione
alla misura del contributo comunale, il quale ha carattere
integrativo delle quote suddette e tende alla parita' di
trattamento degli alunni di scuole materne statali e non statali;
f) di costituire, sulla base di un regolamento interno, organi
di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del
personale, in analogia a quanto previsto per le scuole statali;
g) di applicare il Contratto nazionale di lavoro per il
personale dipendente;
h) di produrre, alfine di evidenziare l'assenza di finalita' di
lucro un rendiconto annuale che dovra' fare riferimento, per le
spese;
i) al contratto collettivo di lavoro, alle Convenzioni con le
eventuali Congregazioni religiose o ad altre forme di
cooperazione;
l) al valore locativo degli eventuali immobili determinato a
norma di legge sull'equo canone;
m) alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria".
"4) La Costituzione di una commissione paritetica tra
rappresentanti della scuola e del Comune, per l'esame del
rendiconto di cui alla lettera h) del precedente punto 3, per il
controllo sull'applicazione della convenzione e per lo sviluppo
di rapporti tra la scuola autonoma e altri tipi di scuole
eventualmente esistenti nel Comune".
2. Nella convenzione dovra' altresi' essere precisato che e'
riconosciuta alle famiglie la liberta' di scelta della scuola per
i propri figli.
(Richiesta di contributo)
2. La Giunta regionale assegna i contributi entro il 30
settembre e provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione,
avuta la prova dell'avvenuta stipula della convenzione, entro il
31 marzo successivo.
(Disposizione finanziaria)
(Norma transitoria)
2. Nel caso di Comuni che, all'entrata in vigore della presente
legge, abbiano in atto convenzioni con scuole materne autonome,
il contributo regionale di cui alla presente legge, deve andare a
favore delle scuole convenzionate, in aggiunta al finanziamento
gia' stabilito nelle convenzioni a carico del Comune; le
convenzioni dovranno, pertanto, essere modificate con
l'introduzione della nuova misura complessiva del contributo.