Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6018.

Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome.

Presentata da BOTTA FRANCO MARIA, BURZI ANGELO, CASARI RAIMONDA, CASONI WILLIAM, CAVALLERA UGO, COTTO MARIANGELA, DEORSOLA SERGIO, FERRERO CATERINA, GRASSO LUCIANO, LEO GIAMPIERO, MONTABONE RENATO, PEANO PIERGIORGIO, PICCHIONI ROLANDO, PICHETTO FRATIN GILBERTO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, garantisce il diritto alla liberta' di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e dall'articolo 4 del proprio Statuto e riconoscendo la funzione sociale delle scuole materne di cui all'articolo 2 ne promuove lo sviluppo e ne sostiene l'attivita' mediante un proprio intervento finanziario.
2. L'intervento finanziario deve tendere a conseguire il trattamento paritario degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio.
3. Gli interventi finanziari di cui alla presente legge sono distinti ed aggiuntivi rispetto agli interventi di assistenza scolastica destinati agli alunni a norma delle vigenti disposizioni, nonche' rispetto a qualsiasi altra contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale in favore delle scuole non statali e a quanto previsto e stanziato dai Comuni nei rispettivi bilanci a favore delle scuole materne di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Le norme di cui alla presente legge riguardo le scuole materne non statali e non dipendenti da Enti locali territoriali, istituite e gestite nell'ambito della normativa vigente, purche' non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalita' dei cittadini.

Art. 3.
(Contributo ai Comuni)

1. La Regione interviene annualmente con propri contributi finalizzati al sostegno delle scuole materne di cui all'articolo 2 tramite i Comuni che attraverso convenzioni concorrono alle spese di gestione delle stesse. I contributi verranno assegnati:
a) nella misura del 75 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante nelle scuole dei Comuni con popolazione fino a 6.000 abitanti;
b) nella misura del 25 per cento da destinare alle scuole materne dei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 6.000 abitanti;
c) nel caso in cui il Comune non stipuli la Convenzione con le scuole materne di cui all'articolo 2, operanti nel proprio territorio, le scuole stesse potrano usufruire direttamente del contributo regionale nella misura indicata ai punti a) e b), inoltrando domanda alla Giunta regionale entro la prima decade di ottobre di ogni anno. La domanda dovra' essere documentata con l'autorizzazione al funzionamento dell'Autorita' scolastica territoriale competente;
d) le eventuali rimanenze del contributo globale predisposto dall'Ente Regione, verranno assegnate ogni anno, proporzionalmente, alle scuole materne autonome, titolari del contributo base, che non percepiscono finanziamenti dal Comune di appartenenza.

Art. 4.
(Contenuto della convenzione)

1. La convenzione di cui al precedente articolo dovra', tra l'altro, stabilire:
"1) la durata, almeno triennale rinnovabile in mancanza di disdetta";
"2) la misura e le modalita' di erogazione del contributo comunale";
"3) i seguenti adempimenti per la scuola:
a) di operare, nell'autonomia dei propri indirizzi educativi, nel rispetto della legge 18 marzo 1968 n. 444 e degli orientamenti didattici vigenti;
b) di conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salva la facolta' per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
c) di accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi in eta' di ammissione alla scuola materna secondo le norme vigenti;
d) di non costituire sezioni inferiori a 15 alunni. Il numero minimo puo' essere ridotto nel caso di sezione unica;
e) di concordare con il Comune, sentita la Commissione di cui al seguente punto 4, le quote a carico delle famiglie, in relazione alla misura del contributo comunale, il quale ha carattere integrativo delle quote suddette e tende alla parita' di trattamento degli alunni di scuole materne statali e non statali;
f) di costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale, in analogia a quanto previsto per le scuole statali;
g) di applicare il Contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente;
h) di produrre, alfine di evidenziare l'assenza di finalita' di lucro un rendiconto annuale che dovra' fare riferimento, per le spese;
i) al contratto collettivo di lavoro, alle Convenzioni con le eventuali Congregazioni religiose o ad altre forme di cooperazione;
l) al valore locativo degli eventuali immobili determinato a norma di legge sull'equo canone;
m) alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria".
"4) La Costituzione di una commissione paritetica tra rappresentanti della scuola e del Comune, per l'esame del rendiconto di cui alla lettera h) del precedente punto 3, per il controllo sull'applicazione della convenzione e per lo sviluppo di rapporti tra la scuola autonoma e altri tipi di scuole eventualmente esistenti nel Comune".
2. Nella convenzione dovra' altresi' essere precisato che e' riconosciuta alle famiglie la liberta' di scelta della scuola per i propri figli.

Art. 5.
(Richiesta di contributo)

1. I Comuni che abbiano stipulato o intendano stipulare convenzioni con le scuole materne autonome, sulla base di quanto disposto al precedente articolo 4, per essere ammessi al contributo di cui al precedente articolo 3 dovranno inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando copia della convenzione o bozza della stessa, entro il 31 luglio di ogni anno.
2. La Giunta regionale assegna i contributi entro il 30 settembre e provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione, avuta la prova dell'avvenuta stipula della convenzione, entro il 31 marzo successivo.

Art. 6.
(Disposizione finanziaria)

1. Al finanziamento dei contributi previsti dalla presente legge si provvedera' mediante impiego del fondo che sara' stanziato in apposito capitolo del bilancio regionale, nella misura di 4.000.000.000 per il 199... e per i successivi esercizi nella misura che sara' determinata in sede di approvazione del bilancio stesso.

Art. 7.
(Norma transitoria)

1. Il termine per la presentazione della domanda relativa ai contributi in conto 199...... e' stabilito al...... La Giunta regionale assegnera' i contributi di cui al primo comma entro il.......
2. Nel caso di Comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto convenzioni con scuole materne autonome, il contributo regionale di cui alla presente legge, deve andare a favore delle scuole convenzionate, in aggiunta al finanziamento gia' stabilito nelle convenzioni a carico del Comune; le convenzioni dovranno, pertanto, essere modificate con l'introduzione della nuova misura complessiva del contributo.