Proposta di legge regionale, n. 6016.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12/11/1986 n. 46 'Istituzione
della Commissione regionale per la realizzazione delle Pari
Opportunita' fra uomo e donna '. 1. All'articolo 1. della L.R. 12 novembre 1986 n. 46 e' aggiunto
un nuovo comma che recita: "La Giunta regionale e l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale inviano, a titolo consultivo,
alla Commissione i provvedimenti utili per poter svolgere le
funzioni di cui alla lettera b) del successivo articolo 2". 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 12 novembre 1986 n. 46 e'
sostituito dal seguente: La Commissione e' composta da 15 membri
eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, fra persone che
abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico,
culturale, professionale, economico e politico sulla condizione
femminile e nei suoi vari aspetti. Fanno parte di diritto della
Commissione, in numero aggiuntivo ed a titolo consultivo, le
Consigliere regionali in carica. 1. Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 12 novembre 1986 n. 46 e'
sostituito dal seguente: "La Commissione elegge nel proprio ambito,
tra i 15 membri eletti dal Consiglio regionale, a maggioranza
assoluta dei componenti, un Presidente, cui spetta di coordinare i
lavori della Commissione stessa, nonche' due vice Presidenti con
voto limitato a uno".
Art. 1, 2, 3