Proposta di legge regionale, n. 6012.
Norme per lo sviluppo dello sport e delle attivita'
fisico-motorie. Allegato A
INDICE. Titolo I. - Generalita' 1. La Regione Piemonte promuove le iniziative atte a favorire la
pratica dello sport e delle attivita' fisico motorie, quale
strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni
psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la
formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali. 1. Per perseguire le finalita' e gli obiettivi indicati
dall'articolo 1 la Regione: 1. E' istituita la Conferenza permanente per lo sport che opera
quale strumento di raccordo fra i soggetti interessati a livello
regionale allo sviluppo dello sport e delle attivita' motorie. Titolo II. - Impiantistica sportiva 1. La Regione promuove e sostiene il potenziamento e la
qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive,
mediante programmi pluriennali d'intervento approvati dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale. 1. I finanziamenti degli impianti e delle attrezzature sportive
richiesti agli Istituti di credito dai soggetti ammessi ai
contributi previsti dalla legge possono essere garantiti, nel
capitale e negli interessi, da fideiussione regionale. 1. I soggetti realizzatori degli interventi finanziati dalla legge
devono garantire l'uso pubblico e il mantenimento della specifica
destinazione d'uso degli impianti ed attrezzature, mediante impegno
assunto con atto pubblico. 1. La Regione con regolamento approvato dal Consiglio regionale, su
proposta formulata dalla Giunta regionale, avvalendosi anche della
collaborazione tecnica del CONI , stabilisce i requisiti tecnici,
igienico sanitari e funzionali che devono possedere le palestre, le
sale ginniche e gli altri impianti e attrezzature destinate
all'esercizio di attivita' ginniche, di muscolazione e di formazione
fisica. Titolo III. - Attivita' sportive 1. La Regione promuove la diffusione e la qualificazione delle
attivita' sportive e fisico-motorie ricreative ed a tal fine
sostiene l'attivita' degli Enti e Associazioni che operano senza
fine di lucro, ed effettuando anche direttamente interventi
concernenti: 1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei
tecnici dirigenti e operatori sportivi sono organizzati secondo gli
obiettivi, i principi e le procedure della Legge Regionale 25
febbraio 1980 n. 8 "Disciplina delle attivita' di formazione
professionale" e successive modificazioni. 1. La Regione interviene per la tutela sanitaria delle attivita'
sportive in conformita' agli obiettivi e con le modalita'
organizzative indicate dal piano socio-sanitario regionale vigente,
nonche' ai sensi della legge regionale 25, marzo 1985 n. 22: "Tutela
sanitaria delle attivita' sportive" modificata dalla legge regionale
12 giugno 1987 n. 33: "Modifiche alla l.r. 22/85 tutela sanitaria
delle attivita' sportive". Titolo. IV. - Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione del programma per l'impiantistica sportiva
previsto dall'articolo 4 della legge e' autorizzata per l'anno 1995
una spesa di L.. 5.000.000.000 = cui si fa fronte mediante riduzione
di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello
stanziamento del cap. 20930 dello stato di previsione della spesa
per l'anno finanziario 1995; nello stato di previsione medesimo
sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la
denominazione "Contributi per l'impiantistica sportiva" e con lo
stanziamento di L.. 5.000.000.000 = in termini di competenza e di
cassa. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, sono
abrogate facendo salvi gli effetti finaziari per i procedimenti di
liquidazione di spesa non ancora conclusi, le leggi regionali 1
marzo 1979 n. 9: "Provvedimenti per l'incentivazione dell'attivita'
degli Enti di promozione sportiva", 1 marzo 1979, n. 10 "Norme per
la programmazione sportiva in Piemonte", 23 agosto 1982, n. 19
"Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 10/1979", 23
aprile 1990, n. 46 "Promozione dell'attivita' fisico motorie in
Piemonte, aggiornamenti e modifiche alla legge regionale 10/1979" e
19 dicembre 1991, n. 61 "Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 10/1979". 1. Fino all'approvazione del programma pluriennale di cui al titolo
II, gli interventi di potenziamento e qualificazione degli impianti
e delle attrezzature sportive sono disposti secondo gli obbiettivi e
le modalita' previste dal "Programma pluriennale 1994-1996 per
l'impiantistica sportiva" approvato dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 857-10555 del 27 luglio 1994; sono ammessi ai
contributi previsti dal programma i soggetti indicati dall'articolo
4, comma 5, della legge.
Art.
All. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Titolo. I. - Generalita'.
Art. 1. - Finalita'.
Art. 2. - Interventi e ruolo della Regione.
Art. 3. - Conferenza permanente per lo sport.
Titolo. II. - Impiantistica Sportiva.
Art. 4. - Programma per l'impiantistica.
Art. 5. - Fideiussione regionale.
Art. 6. - Garanzia di uso pubblico.
Art. 7. - Requisiti delle palestre.
Titolo. III. - Attivita' sportive.
Art. 8. - Promozione delle attivita' sportive e fisico motorie.
Art. 9. - Formazione professionale.
Art. 10. - Tutela sanitaria.
Titolo. IV. - Disposizioni finali.
Art. 11. - Norme finanziarie.
Art. 12. - Abrogazione di norme.
Art. 13. - Norme transitorie.
(Finalita')
2. Gli interventi della Regione sono diretti a favorire:
a) la diffusione della pratica sportiva e delle attivita'
fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalita' dei cittadini;
b) l'accesso dei soggetti svataggiati alle attivita' sportive
fisico-motorie-ricreative;
c) la realizzazione di un sistema di impianti ed attrezzature
sportive ed uso collettivo diffuse sul territorio regionale e
commusurate alle esigenze dell'utenza;
d) l'organizzazione del territorio e dei servizi per la pratica
dello sport e delle attivita' fisico motorie;
e) lo sviluppo dell'organizzazione sportiva e dell'associazionismo
sportivo di base;
f) la formazione degli operatori sportivi per una migliore
qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attivita' sportive;
g) la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
h) l'interazione tra attivita' sportive e attivita' turistiche e
culturali.
(Interventi e ruolo della Regione)
a) effettua studi, ricerche ed analisi sul fenomeno sportivo,
promuove la realizzazione di sistemi informativi e di banche dati,
l'approfondimento delle problematiche e la ricerca delle relative
soluzioni, anche mediante l'organizzazione di convegni e seminari e
la pubblicazione di dati, studi e manuali tecnici;
b) definisce le linee programmatiche per lo sviluppo e la
qualificazione della pratica dello sport e delle attivita' fisico
motorie e fornisce gli indirizzi per l'organizzazione del
territorio, delle strutture e dei servizi a fini sportivi;
c) disciplina, per quanto di competenza, le caratteristiche tecnico
edilizie e funzionali delle strutture sportive e i requisiti di
esercizio delle strutture sportive e delle attivita' ai fini della
tutela dell'utente;
d) favorisce il potenziamento e la qualificazione
dell'impiantistica e delle attrezzature sportive, promuovendo il
miglioramento della loro gestione;
e) promuove le attivita' sportive e fisico motorie ricreative, la
crescita dell'organizzazione sportiva, la formazione e
l'aggiornamento degli operatori sportivi.
2. Gli interventi indicati al comma 1 sono definiti di norma ed
attuati con la collaborazione ed il concorso degli Enti locali e
degli altri Enti pubblici, del CONI. e delle Federazioni Sportive,
dell'Universita', dell'Istituto Superiore di Educazione
Fisica, ISEF , degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni
sportive, degli Organi scolastici, di ogni altro organismo ed
istituzione che svolge attivita' nel settore disciplinato dalla
legge.
(Conferenza permanente per lo sport)
2. La Conferenza permanente per lo sport si riunisce almeno una
volta all'anno per:
a) analizzare lo stato e le prospettive dello sport e delle
attivita' motorie in Piemonte;
b) formulare proposte per la definizione e l'aggiornamento dei
programmi regionali di cui agli articoli 4 e 8;
c) verificare l'attuazione dei programmi regionali;
d) coordinare l'azione dei soggetti che vi partecipano.
3. La Conferenza permanente e' convocata e presieduta dall'Assessore
regionale delegato in materia di sport; sono invitati a partecipare
alla conferenza:
a) I rappresentanti regionali di UNCEM e ANCI ;
b) I rappresentanti delle Amministrazioni provinciali;
c) I rappresentanti del Comitati regionali e provinciali del
CONI ;
d) I rappresentanti regionali degli Enti di promozione sportiva a
carattere nazionale, riconosciuti dal CONI ;
e) I rappresentanti dell' ISEF dell'Universita' di Torino, della
Soprintendenza scolastica del Piemonte, della Regione militare nord
ovest, della Federazione dei medici sportivi;
f) I rappresentanti delle strutture della regione competenti in
materia di tutela sanitaria, urbanistica, pianificazione
territoriale, formazione professionale.
(Programma per l'impiantistica)
2. Il programma pluriennale per l'impiantistica sportiva stabilisce
le linee di indirizzo della Regione per il periodo di validita' del
programma stesso, i soggetti cui si riferiscono gli interventi
previsti e le modalita' di attuazione; il programma puo' essere
modificato ed aggiornato nel periodo di validita'.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dal programma la
Regione puo' concedere contributi in conto capitale e contributi in
conto interessi in relazione a mutui; i contributi in conto
interessi possono essere attualizzati.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con
l'Istituto per il Credito Sportivo o con altri Istituti di credito,
per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva.
5. I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi alle
Province,Comunita' Montane, Comuni e loro consorzi o aziende o
societa' a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme
previste dal Cap. VIII della legge 8 giugno 1990, n.142:
"Ordinamento delle autonomie locali",ed altri Enti pubblici, alle
Federazioni Sportive del CONI , agli Enti di promozione sportiva,
ed Associazioni e Societa' che operano senza scopo di lucro per
finalita' sportive.
(Fideiussione regionale)
2. Tale fideiussione e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o
la parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono
assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;
b) i soggetti privati richiedenti devono essere regolarmente
costituiti; devono altresi' dimostrare la situazione economico
patrimoniale sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi;
devono inoltre indicare le modalita' con le quali intendono
assolvere gli obblighi derivanti dal finanziamento.
3. La Giunta regionale definisce le modalita' e i limiti della
concessione della garanzia fideiussoria e puo' stipulare con idonei
Istituti di credito e consorzi fidi-convenzioni finalizzate alla
concessione delle garanzie.
4. Ai fini della concessione della garanzia fideiussoria la Regione
si riserva di richiedere titoli legittimi di prelazione.
(Garanzia di uso pubblico)
(Requisiti delle palestre delle sale ginniche)
2. Per l'esercizio delle attivita' ginniche, di muscolazione e di
formazione fisica nelle strutture indicate al comma 1, qualora venga
prestato un servizio al pubblico dietro pagamento di corrispettivo,
il soggetto organizzatore deve avvalersi di istruttori qualificati.
3. Il disposto del comma 2 dell'articolo non si applica quando le
attivita' ginniche, di muscolazioni e di formazione fisica sono
organizzate nell'ambito dei programmi scolastici e delle Forze
Armate, ovvero risultano preparatorie alle attivita' agonistiche
delle singole discipline sportive.
4. Sono considerati istruttori qualificati ai fini della legge:
a) i titolari di diploma ISEF
b) coloro che hanno prestato alla data di entrata in vigore della
legge, attivita' documentata di istruttore per almeno 18 mesi negli
ultimi 5 anni, subordinatamente alla frequenza di corso integrativo
con superamento di prova finale di qualificazione.
5. La Giunta regionale provvede a determinare le modalita' e
requisiti di accesso, di frequenza e di organizzazione dei corsi
integrativi di formazione nonche' delle prove finali di
qualificazione e approva l'elenco di coloro che anno superato tali
prove.
6. Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma 5, i soggetti di
cui al comma 4 lettera b) continuano a svolgere l'attivita'
disciplinata dall'articolo.
7. Per i cittadini della Comunita' europea si applicano le
disposizioni comunitarie riguardanti il riconoscimento dei titoli di
formazione professionale.
(Promozione delle attivita' sportive e fisicomotorie)
a) la realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari in
materia di sport;
b) la realizzazione di pubblicazioni promozionali e divulgative;
c) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, educazione,
informazione per la diffusione ed il corretto esercizio delle
attivita' sportive e fisico-motorie, compresa la sponsorizzazione di
iniziative e manifestazioni, favorendo l'intervento di sostegno
congiunto di piu' soggetti;
d) la realizzazione di attivita' di sperimentazione nel campo della
promozione sportiva e fisico-motoria;
e) la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere
promozionale;
f) la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti e
operatori sportivi, anche avvalendosi della collaborazione
dell'Universita', dell' ISEF , del CONI , degli Enti di promozione
sportiva e di altri Enti qualificati;
2. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il
Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta, il programma
pluriennale per la promozione delle attivita' sportive e
fisico-motorie.
3. Il programma, individua gli indirizzi di intervento della
Regione, le azioni e gli strumenti principali, le risorse
finanziarie di massima, i criteri e le modalita' di concessione dei
contributi.
4. La Regione riconosce il ruolo degli Enti di promozione sportiva
nella promozione e diffusione dell'attivita' sportiva di base e
della aggregazione associativa, e concorre a sostenerne le attivita'
nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1.
(Formazione professionale)
2. I programmi dei corsi di formazione professionale e degli esami
di accertamento della qualificazione sono approvati dalla Giunta
Regionale, che delibera altresi' circa l'organizzazione dei corsi od
il riconoscimento dei corsi non organizzati direttamente.
(Tutela sanitaria)
(Norme finanziarie)
2. Per l'attuazione degli interventi di promozione delle attivita'
sportive e fisico-motorie previste dall'articolo 8 della presente
legge e' autorizzata per l'anno 1995 una spesa di L.. 250.000.000 =
cui si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare, in termini di
competenza e di cassa, dello stanziamento del cap. 12590 dello stato
di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995; nello stato
di previsione medesimo saranno conseguentemente istituiti i seguenti
capitoli:
a) "Spese per la promozione delle attivita' sportive", con lo
stanziamento di L.. 50.000.0000 = in termini di competenza e di
cassa;
b) "Contributi per la promozione delle attivita' sportive", con lo
stanziamento di L..200.000.000 = in termini di competenza e di cassa.
3. Le spese per gli anni finanziari 1996 e successivi saranno
determinati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
(Abrogazione di norme)
(Norme transitorie)
2. Nelle more dell'approvazione del Programma pluriennale previsto
dall'articolo 8, per il 1995 i contributi per la promozione delle
attivita' sportive e fisico-motorie sono concessi in relazione alle
istanze gia' presentate alla Regione per lo stesso anno ai sensi
della legge regionale 9/1979, sulla base dei criteri stabiliti dalla
Regione per il 1994.