Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6012.

Norme per lo sviluppo dello sport e delle attivita' fisico-motorie.

Presentata da MONTABONE RENATO.

Art.
All. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Allegato A

INDICE.
Titolo. I. - Generalita'.
Art. 1. - Finalita'.
Art. 2. - Interventi e ruolo della Regione.
Art. 3. - Conferenza permanente per lo sport.
Titolo. II. - Impiantistica Sportiva.
Art. 4. - Programma per l'impiantistica.
Art. 5. - Fideiussione regionale.
Art. 6. - Garanzia di uso pubblico.
Art. 7. - Requisiti delle palestre.
Titolo. III. - Attivita' sportive.
Art. 8. - Promozione delle attivita' sportive e fisico motorie.
Art. 9. - Formazione professionale.
Art. 10. - Tutela sanitaria.
Titolo. IV. - Disposizioni finali.
Art. 11. - Norme finanziarie.
Art. 12. - Abrogazione di norme.
Art. 13. - Norme transitorie.

Titolo I. - Generalita'

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte promuove le iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attivita' fisico motorie, quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.
2. Gli interventi della Regione sono diretti a favorire:
a) la diffusione della pratica sportiva e delle attivita' fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalita' dei cittadini;
b) l'accesso dei soggetti svataggiati alle attivita' sportive fisico-motorie-ricreative;
c) la realizzazione di un sistema di impianti ed attrezzature sportive ed uso collettivo diffuse sul territorio regionale e commusurate alle esigenze dell'utenza;
d) l'organizzazione del territorio e dei servizi per la pratica dello sport e delle attivita' fisico motorie;
e) lo sviluppo dell'organizzazione sportiva e dell'associazionismo sportivo di base;
f) la formazione degli operatori sportivi per una migliore qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attivita' sportive;
g) la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
h) l'interazione tra attivita' sportive e attivita' turistiche e culturali.

Art. 2.
(Interventi e ruolo della Regione)

1. Per perseguire le finalita' e gli obiettivi indicati dall'articolo 1 la Regione:
a) effettua studi, ricerche ed analisi sul fenomeno sportivo, promuove la realizzazione di sistemi informativi e di banche dati, l'approfondimento delle problematiche e la ricerca delle relative soluzioni, anche mediante l'organizzazione di convegni e seminari e la pubblicazione di dati, studi e manuali tecnici;
b) definisce le linee programmatiche per lo sviluppo e la qualificazione della pratica dello sport e delle attivita' fisico motorie e fornisce gli indirizzi per l'organizzazione del territorio, delle strutture e dei servizi a fini sportivi;
c) disciplina, per quanto di competenza, le caratteristiche tecnico edilizie e funzionali delle strutture sportive e i requisiti di esercizio delle strutture sportive e delle attivita' ai fini della tutela dell'utente;
d) favorisce il potenziamento e la qualificazione dell'impiantistica e delle attrezzature sportive, promuovendo il miglioramento della loro gestione;
e) promuove le attivita' sportive e fisico motorie ricreative, la crescita dell'organizzazione sportiva, la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi.
2. Gli interventi indicati al comma 1 sono definiti di norma ed attuati con la collaborazione ed il concorso degli Enti locali e degli altri Enti pubblici, del CONI. e delle Federazioni Sportive, dell'Universita', dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica, ISEF , degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni sportive, degli Organi scolastici, di ogni altro organismo ed istituzione che svolge attivita' nel settore disciplinato dalla legge.

Art. 3.
(Conferenza permanente per lo sport)

1. E' istituita la Conferenza permanente per lo sport che opera quale strumento di raccordo fra i soggetti interessati a livello regionale allo sviluppo dello sport e delle attivita' motorie.
2. La Conferenza permanente per lo sport si riunisce almeno una volta all'anno per:
a) analizzare lo stato e le prospettive dello sport e delle attivita' motorie in Piemonte;
b) formulare proposte per la definizione e l'aggiornamento dei programmi regionali di cui agli articoli 4 e 8;
c) verificare l'attuazione dei programmi regionali;
d) coordinare l'azione dei soggetti che vi partecipano.
3. La Conferenza permanente e' convocata e presieduta dall'Assessore regionale delegato in materia di sport; sono invitati a partecipare alla conferenza:
a) I rappresentanti regionali di UNCEM e ANCI ;
b) I rappresentanti delle Amministrazioni provinciali;
c) I rappresentanti del Comitati regionali e provinciali del CONI ;
d) I rappresentanti regionali degli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, riconosciuti dal CONI ;
e) I rappresentanti dell' ISEF dell'Universita' di Torino, della Soprintendenza scolastica del Piemonte, della Regione militare nord ovest, della Federazione dei medici sportivi;
f) I rappresentanti delle strutture della regione competenti in materia di tutela sanitaria, urbanistica, pianificazione territoriale, formazione professionale.

Titolo II. - Impiantistica sportiva

Art. 4.
(Programma per l'impiantistica)

1. La Regione promuove e sostiene il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, mediante programmi pluriennali d'intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
2. Il programma pluriennale per l'impiantistica sportiva stabilisce le linee di indirizzo della Regione per il periodo di validita' del programma stesso, i soggetti cui si riferiscono gli interventi previsti e le modalita' di attuazione; il programma puo' essere modificato ed aggiornato nel periodo di validita'.
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dal programma la Regione puo' concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi in relazione a mutui; i contributi in conto interessi possono essere attualizzati.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo o con altri Istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva.
5. I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi alle Province,Comunita' Montane, Comuni e loro consorzi o aziende o societa' a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste dal Cap. VIII della legge 8 giugno 1990, n.142: "Ordinamento delle autonomie locali",ed altri Enti pubblici, alle Federazioni Sportive del CONI , agli Enti di promozione sportiva, ed Associazioni e Societa' che operano senza scopo di lucro per finalita' sportive.

Art. 5.
(Fideiussione regionale)

1. I finanziamenti degli impianti e delle attrezzature sportive richiesti agli Istituti di credito dai soggetti ammessi ai contributi previsti dalla legge possono essere garantiti, nel capitale e negli interessi, da fideiussione regionale.
2. Tale fideiussione e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o la parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;
b) i soggetti privati richiedenti devono essere regolarmente costituiti; devono altresi' dimostrare la situazione economico patrimoniale sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi; devono inoltre indicare le modalita' con le quali intendono assolvere gli obblighi derivanti dal finanziamento.
3. La Giunta regionale definisce le modalita' e i limiti della concessione della garanzia fideiussoria e puo' stipulare con idonei Istituti di credito e consorzi fidi-convenzioni finalizzate alla concessione delle garanzie.
4. Ai fini della concessione della garanzia fideiussoria la Regione si riserva di richiedere titoli legittimi di prelazione.

Art. 6.
(Garanzia di uso pubblico)

1. I soggetti realizzatori degli interventi finanziati dalla legge devono garantire l'uso pubblico e il mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti ed attrezzature, mediante impegno assunto con atto pubblico.

Art. 7.
(Requisiti delle palestre delle sale ginniche)

1. La Regione con regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta regionale, avvalendosi anche della collaborazione tecnica del CONI , stabilisce i requisiti tecnici, igienico sanitari e funzionali che devono possedere le palestre, le sale ginniche e gli altri impianti e attrezzature destinate all'esercizio di attivita' ginniche, di muscolazione e di formazione fisica.
2. Per l'esercizio delle attivita' ginniche, di muscolazione e di formazione fisica nelle strutture indicate al comma 1, qualora venga prestato un servizio al pubblico dietro pagamento di corrispettivo, il soggetto organizzatore deve avvalersi di istruttori qualificati.
3. Il disposto del comma 2 dell'articolo non si applica quando le attivita' ginniche, di muscolazioni e di formazione fisica sono organizzate nell'ambito dei programmi scolastici e delle Forze Armate, ovvero risultano preparatorie alle attivita' agonistiche delle singole discipline sportive.
4. Sono considerati istruttori qualificati ai fini della legge:
a) i titolari di diploma ISEF b) coloro che hanno prestato alla data di entrata in vigore della legge, attivita' documentata di istruttore per almeno 18 mesi negli ultimi 5 anni, subordinatamente alla frequenza di corso integrativo con superamento di prova finale di qualificazione.
5. La Giunta regionale provvede a determinare le modalita' e requisiti di accesso, di frequenza e di organizzazione dei corsi integrativi di formazione nonche' delle prove finali di qualificazione e approva l'elenco di coloro che anno superato tali prove.
6. Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 4 lettera b) continuano a svolgere l'attivita' disciplinata dall'articolo.
7. Per i cittadini della Comunita' europea si applicano le disposizioni comunitarie riguardanti il riconoscimento dei titoli di formazione professionale.

Titolo III. - Attivita' sportive

Art. 8.
(Promozione delle attivita' sportive e fisicomotorie)

1. La Regione promuove la diffusione e la qualificazione delle attivita' sportive e fisico-motorie ricreative ed a tal fine sostiene l'attivita' degli Enti e Associazioni che operano senza fine di lucro, ed effettuando anche direttamente interventi concernenti:
a) la realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari in materia di sport;
b) la realizzazione di pubblicazioni promozionali e divulgative;
c) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, educazione, informazione per la diffusione ed il corretto esercizio delle attivita' sportive e fisico-motorie, compresa la sponsorizzazione di iniziative e manifestazioni, favorendo l'intervento di sostegno congiunto di piu' soggetti;
d) la realizzazione di attivita' di sperimentazione nel campo della promozione sportiva e fisico-motoria;
e) la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere promozionale;
f) la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti e operatori sportivi, anche avvalendosi della collaborazione dell'Universita', dell' ISEF , del CONI , degli Enti di promozione sportiva e di altri Enti qualificati;
2. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale per la promozione delle attivita' sportive e fisico-motorie.
3. Il programma, individua gli indirizzi di intervento della Regione, le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima, i criteri e le modalita' di concessione dei contributi.
4. La Regione riconosce il ruolo degli Enti di promozione sportiva nella promozione e diffusione dell'attivita' sportiva di base e della aggregazione associativa, e concorre a sostenerne le attivita' nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1.

Art. 9.
(Formazione professionale)

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei tecnici dirigenti e operatori sportivi sono organizzati secondo gli obiettivi, i principi e le procedure della Legge Regionale 25 febbraio 1980 n. 8 "Disciplina delle attivita' di formazione professionale" e successive modificazioni.
2. I programmi dei corsi di formazione professionale e degli esami di accertamento della qualificazione sono approvati dalla Giunta Regionale, che delibera altresi' circa l'organizzazione dei corsi od il riconoscimento dei corsi non organizzati direttamente.

Art. 10.
(Tutela sanitaria)

1. La Regione interviene per la tutela sanitaria delle attivita' sportive in conformita' agli obiettivi e con le modalita' organizzative indicate dal piano socio-sanitario regionale vigente, nonche' ai sensi della legge regionale 25, marzo 1985 n. 22: "Tutela sanitaria delle attivita' sportive" modificata dalla legge regionale 12 giugno 1987 n. 33: "Modifiche alla l.r. 22/85 tutela sanitaria delle attivita' sportive".

Titolo. IV. - Disposizioni finanziarie

Art. 11.
(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione del programma per l'impiantistica sportiva previsto dall'articolo 4 della legge e' autorizzata per l'anno 1995 una spesa di L.. 5.000.000.000 = cui si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del cap. 20930 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995; nello stato di previsione medesimo sara' conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione "Contributi per l'impiantistica sportiva" e con lo stanziamento di L.. 5.000.000.000 = in termini di competenza e di cassa.
2. Per l'attuazione degli interventi di promozione delle attivita' sportive e fisico-motorie previste dall'articolo 8 della presente legge e' autorizzata per l'anno 1995 una spesa di L.. 250.000.000 = cui si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del cap. 12590 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995; nello stato di previsione medesimo saranno conseguentemente istituiti i seguenti capitoli:
a) "Spese per la promozione delle attivita' sportive", con lo stanziamento di L.. 50.000.0000 = in termini di competenza e di cassa;
b) "Contributi per la promozione delle attivita' sportive", con lo stanziamento di L..200.000.000 = in termini di competenza e di cassa.
3. Le spese per gli anni finanziari 1996 e successivi saranno determinati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 12.
(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, sono abrogate facendo salvi gli effetti finaziari per i procedimenti di liquidazione di spesa non ancora conclusi, le leggi regionali 1 marzo 1979 n. 9: "Provvedimenti per l'incentivazione dell'attivita' degli Enti di promozione sportiva", 1 marzo 1979, n. 10 "Norme per la programmazione sportiva in Piemonte", 23 agosto 1982, n. 19 "Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 10/1979", 23 aprile 1990, n. 46 "Promozione dell'attivita' fisico motorie in Piemonte, aggiornamenti e modifiche alla legge regionale 10/1979" e 19 dicembre 1991, n. 61 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10/1979".

Art. 13.
(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione del programma pluriennale di cui al titolo II, gli interventi di potenziamento e qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive sono disposti secondo gli obbiettivi e le modalita' previste dal "Programma pluriennale 1994-1996 per l'impiantistica sportiva" approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 857-10555 del 27 luglio 1994; sono ammessi ai contributi previsti dal programma i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 5, della legge.
2. Nelle more dell'approvazione del Programma pluriennale previsto dall'articolo 8, per il 1995 i contributi per la promozione delle attivita' sportive e fisico-motorie sono concessi in relazione alle istanze gia' presentate alla Regione per lo stesso anno ai sensi della legge regionale 9/1979, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione per il 1994.