Proposta di legge regionale, n. 6007.
Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei
consiglieri e sui gruppi consiliari (Legge regionale 13 ottobre
1972 n. 10, Legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, Legge
regionale 23 gennaio 1984 n. 9, Legge regionale 18 giugno 1981 n.
20, Legge regionale 30 dicembre 1981 n. 57 e successive modifiche e
integrazioni. 1. Al termine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13
ottobre 1972, n. 10 sono aggiunte le seguenti parole: "Presidenti
di gruppi consiliari 15 %". 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10
come sostituito dall'art. 3 della l.r. 16 maggio 1994 n. 14, le
parole "nella misura massima fissata dagli artt. 10 e 15 della
legge 17 dicembre 1985 n. 816 (Aspettative, permessi e indennita'
degli amministratori locali)" sono sostituite dalle seguenti:
"nella misura di lire 200.000, incrementata ogni anno nella misura
prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1 marzo
1995 n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei
Consiglieri)". 1. La lett. b) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 10 novembre
1972, n.12 come sostituito dall'art. 3 della l.r. 14 gennaio 1991
n.2 e' sostituita dalla seguente: "b) da una quota variabile
ragguagliata a lire 1.000.000 per ogni consigliere regionale
iscritto al gruppo;". 1. All'art. 1 della l.r. 30 dicembre 1981 n. 57 e' aggiunto il
seguente comma: "L'Ufficio di Presidenza puo' stipulare a favore
dei consiglieri regionali assicurazioni: a) contro i rischi
conseguenti all'espletamento del mandato; b) sulle spese
sanitarie". 1. Al comma 3 dell'articolo 20 bis della legge regionale 23
gennaio 1984, n. 9 inserito dalla legge regionale 23 giugno 1993 n.
30 sono aggiunte le seguenti parole: "per legislatura regionale". 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 8 giugno 1981 n. 20,
come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 14 gennaio 1992 n. 2, e'
aggiunto il seguente comma: "2 bis. Per l'attivita' di raccordo tra
i gruppi consiliari e gli organi regionali, e' inoltre assegnata ad
ogni gruppo consiliare costituito ai sensi di regolamento
un'ulteriore unita' di personale del ruolo regionale di qualifica
funzionale non superiore alla ottava". 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa fronte con gli stanziamenti del cap. 10000 di spesa del bilancio
regionale per l'anno 1995 e con gli stanziamenti dei corrispondenti
capitoli negli esercizi successivi.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13 ottobre 1972 n.
10 sono aggiunti i seguenti commi: "Ai fini dell'erogazione delle
indennita' aggiuntive di cui al comma precedente, il Presidente
della Giunta delle elezioni e' equiparato ai Presidenti di
Commissione permanente, i Vicepresidenti e il Segretario della
stessa sono equiparati ai Vicepresidenti di Commissione permanente.
Le indennita' aggiuntive di cui ai comma precedenti sono cumulabili
entro il limite massimo del 20 %".
2. Gli oneri relativi all'applicazione del primo comma sono
interamente a carico del bilancio regionale per quanto attiene la
lettera a). Per quanti attiene la lettera b) i relativi oneri sono
divisi con le modalita' previste dall'art. 3 della l.r. 30 dicembre
1981, n. 57.