Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6007.

Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei consiglieri e sui gruppi consiliari (Legge regionale 13 ottobre 1972 n. 10, Legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, Legge regionale 23 gennaio 1984 n. 9, Legge regionale 18 giugno 1981 n. 20, Legge regionale 30 dicembre 1981 n. 57 e successive modifiche e integrazioni.

Presentata da BENSO TERESA ANNA MARIA, DEORSOLA SERGIO, FOCO ANDREA, MINERVINI CALANDRI MARTA, PICCHIONI ROLANDO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

1. Al termine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 sono aggiunte le seguenti parole: "Presidenti di gruppi consiliari 15 %".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13 ottobre 1972 n. 10 sono aggiunti i seguenti commi: "Ai fini dell'erogazione delle indennita' aggiuntive di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta delle elezioni e' equiparato ai Presidenti di Commissione permanente, i Vicepresidenti e il Segretario della stessa sono equiparati ai Vicepresidenti di Commissione permanente.
Le indennita' aggiuntive di cui ai comma precedenti sono cumulabili entro il limite massimo del 20 %".

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 come sostituito dall'art. 3 della l.r. 16 maggio 1994 n. 14, le parole "nella misura massima fissata dagli artt. 10 e 15 della legge 17 dicembre 1985 n. 816 (Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali)" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura di lire 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995 n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri)".

Art. 3.

1. La lett. b) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 10 novembre 1972, n.12 come sostituito dall'art. 3 della l.r. 14 gennaio 1991 n.2 e' sostituita dalla seguente: "b) da una quota variabile ragguagliata a lire 1.000.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo;".

Art. 4.

1. All'art. 1 della l.r. 30 dicembre 1981 n. 57 e' aggiunto il seguente comma: "L'Ufficio di Presidenza puo' stipulare a favore dei consiglieri regionali assicurazioni: a) contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato; b) sulle spese sanitarie".
2. Gli oneri relativi all'applicazione del primo comma sono interamente a carico del bilancio regionale per quanto attiene la lettera a). Per quanti attiene la lettera b) i relativi oneri sono divisi con le modalita' previste dall'art. 3 della l.r. 30 dicembre 1981, n. 57.

Art. 5.

1. Al comma 3 dell'articolo 20 bis della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 inserito dalla legge regionale 23 giugno 1993 n. 30 sono aggiunte le seguenti parole: "per legislatura regionale".

Art. 6.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 8 giugno 1981 n. 20, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 14 gennaio 1992 n. 2, e' aggiunto il seguente comma: "2 bis. Per l'attivita' di raccordo tra i gruppi consiliari e gli organi regionali, e' inoltre assegnata ad ogni gruppo consiliare costituito ai sensi di regolamento un'ulteriore unita' di personale del ruolo regionale di qualifica funzionale non superiore alla ottava".

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.