Disegno di legge regionale, n. 6006.
Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo
sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge
regionale 18 giugno 1992, n. 28. 1. La Regione Piemonte, in armonia con le vigenti disposizioni
comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 Gennaio
1994 n. 97, con la presente legge promuove la salvaguardia del
territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la
valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attivita'
economiche delle zone montane. 1. E' istituito il "Fondo regionale per la montagna". Alla
copertura finanziaria del "Fondo" si provvede, destinando a tal
fine, a partire dall'entrata in vigore della presente legge: 1. Le Comunita' Montane, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, provvedono ad adeguare e ad aggiornare il
proprio piano di sviluppo socio-economico mediante l'adozione di
una deliberazione programmatica che individui le linee guida su cui
si impostera' la loro operativita'; provvedono altresi' a formare
la carta di destinazione d'uso del territorio di cui all'art. 4. 1. Le Comunita' Montane, contestualmente al documento di
programmazione di cui al precedente art. 2, predispongono una carta
di destinazione d'uso del proprio territorio in cui vengono
definiti gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione
territoriale nell'area di propria competenza. 1. Ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 142/1990, le
Comunita' Montane si uniscono tra loro o con Comuni montani in
consorzi per l'esercizio associato di funzioni comunali, nonche'
per la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni,
con particolare riguardo ai seguenti settori: 1. Le Comunita' Montane, nell'esercizio delle funzioni di Consorzi
di bonifica montana ad esse trasferite dalla legge regionale
50/1975, individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica
ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di
competenza. Esse formano a tal fine un programma pluriennale; in
tale programma sono compresi anche i territori montani limitrofi
non ricadenti nella Comunita' Montana che costituiscono naturale
completamento del bacino idrografico. 1. Le Comunita' Montane, nell'esercizio delle funzioni di Consorzi
di bonifica montana, hanno il compito di promuovere la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico
e privato, anche in applicazione di disposizioni dell'Unione
Europea, agendo attraverso: 1. Le Comunita' Montane, anche in applicazione dell'articolo 7
della legge 97/1994, possono concedere contributi fino ad un
massimo del 75% dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere
di manutenzione ambientale concernenti le proprieta'
agro-silvo-pastorali. 1. La Regione, annualmente, con la legge di bilancio, determina le
risorse da destinare al "Fondo regionale per la montagna" derivanti
dai proventi delle concessioni in materia di caccia e pesca,
riconoscendo, nello spirito dell'articolo 8 della legge 97/1994, la
funzione che queste attivita' assumono per l'economia montana. 1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il
recupero dei centri abitati di montagna, le Comunita' Montane
possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di
acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima
abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria
residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attivita'
economica, da Comuni non montani a Comuni montani aventi le
caratteristiche di cui al comma 3. 1. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del
settore della produzione lattiera nelle zone montane e di
consentire alle aziende ivi collocate l'ottenimento di redditi
adeguati, le Comunita' Montane possono concedere agli imprenditori
agricoli, singoli e associati, contributi per l'acquisizione della
proprieta' di quote di latte di cui alla legge 26 novembre 1992 n.
468, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui
all'articolo 10 della stessa legge, nonche' per l'acquisizione dei
diritti ai premi per le vacche nutrici e per gli allevamenti
ovicaprini di cui ai Regolamenti CEE del Consiglio nn. 2066/92 e
2069/92. 1. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, le modalita' per gli interventi di
promozione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari
che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 97/1994, sono
autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto della
montagna italiana" nonche' degli altri prodotti alimentari e non
alimentari che siano "tipici" della zona o siano considerabili
"autentici" della montagna piemontese. 1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunita'
Montane possono concedere contributi a copertura delle spese
relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni. 1. Allo scopo di valorizzare le potenzialita' produttive,
ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le
Comunita' Montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale,
mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il
mantenimento dell'attivita' agricola nelle zone interessate e
concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale. 1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali
da considerare come espressioni autentiche della montagna
piemontese e definisce in questo contesto le azioni promozionali e
di sostegno alla commercializzazione di cui all'articolo 12. 1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti nonche' per le
localita' abitate con meno di 500 abitanti comprese in Comuni
montani aventi piu' di 5.000 abitanti nei quali il servizio di
trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire
una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni
locali, le Comunita' Montane provvedono ad organizzare e gestire il
trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali
vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque
disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i
servizi di linea gia' istituiti. 1. La Regione riconosce nei valori della cultura etnico-religiosa
e delle tradizioni un mezzo fondamentale per rendere la gente di
montagna consapevole delle proprie origini storiche, culturali,
religiose, protagonista attiva dello sviluppo socio-economico. 1. Al fine di ovviare agli svantaggi e difficolta' di
comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri
provinciali, le Comunita' Montane operano quali sportelli del
cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi
dell'articolo 24 della legge 97/1994, in collaborazione con le
Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione
pubblica. 1. I Comuni e le Comunita' Montane nell'ambito delle rispettive
competenze collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e
le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio
scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello
provinciale, previa intesa con l'autorita' scolastica provinciale. 1. L'articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 giugno 1992 n.
28 e' sostituito dal seguente: "Ad ogni Comune spettano tre
rappresentanti, di cui uno della minoranza del Consiglio comunale
ed uno di diritto: il Sindaco. Il Consiglio comunale elegge i due
rappresentanti diversi dal Sindaco nel proprio seno con unica
deliberazione a maggioranza dei Consiglieri presenti e con voto
limitato ad un solo nominativo, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 32, comma 2, lettera n) della legge 142/1990". 1. Ai fini dell'attuazione da parte delle Comunita' Montane delle
disposizioni dettate dalla presente legge, una quota delle
disponibilita' del "Fondo regionale per la montagna", determinata
annualmente con la legge di bilancio, e' ripartita fra le Comunita'
Montane secondo i seguenti criteri: 1971, n. 1102 e successive modificazioni
1. I fondi assegnati alla Regione ai fini della Legge n. 1102/1971
sono ripartiti tra le Comunita' Montane, per la redazione e
l'attuazione dei piani di sviluppo, secondo i seguenti criteri: 1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, provvede ad individuare le localita' abitate
aventi meno di 500 abitanti e comprese nei Comuni montani con piu'
di 1000 abitanti residenti, ai fini dell'applicazione dell'art. 16
della legge 97/1994. 1. E' abrogata la legge regionale 29 Agosto 1994 n. 37. Le
disponibilita' residue sul Capitolo 23250 del Bilancio 1995 sono
trasferite quale dotazione del Capitolo istituito in applicazione
dell'art. 2 della presente legge relativo alle risorse regionali. 1. I termini di cui all'art. 38, comma 2 della legge regionale
28/1992 sono prorogati al 31 dicembre 1996.
(Finalita' ed ambito di applicazione)
2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori
delle Comunita' Montane ridelimitate ai sensi della legge regionale
18 Giugno 1992 n. 28 ed ai territori classificati montani pur non
ricadenti in Comunita' Montane ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le Comunita' Montane hanno il ruolo e le funzioni di Consorzio
di bonifica montana ai sensi della legge regionale 4 settembre
1975, n. 50.
(Fondo regionale per la montagna)
a) una quota del 20 per cento di quanto accertato dalla Regione a
titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano
nell'esercizio precedente;
b) la quota di competenza regionale del "Fondo nazionale per la
montagna" di cui all'articolo 2 della legge 97/1994;
c) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati
annualmente con la legge di bilancio, tra i quali quota parte dei
proventi derivanti dalle concessioni in materia di caccia e pesca;
d) risorse specificamente destinate allo sviluppo della montagna
derivanti da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e
dell'Unione Europea.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 2, nello stato di
previsione della spesa vengono istituiti appositi capitoli con le
seguenti denominazioni:
a) Fondo Regionale per la montagna - risorse regionali;
b) Fondo Regionale per la montagna - risorse statali vincolate;
c) Fondo Regionale per la montagna - risorse comunitarie.
(Programmazione degli interventi)
2. La deliberazione programmatica e la carta di destinazione d'uso
del territorio sono adottate dal Consiglio della Comunita' Montana
ed approvate dalla Provincia territorialmente competente entro 90
giorni dalla trasmissione degli atti. Decorso tale termine senza
che sia intervenuto il provvedimento della Provincia, la
deliberazione e la carta si intendono approvate.
3. La programmazione degli interventi delineata dalla
deliberazione programmatica ha una durata di quattro anni a
decorrere dalla data di approvazione e puo' essere aggiornata e
modificata con le procedure di cui al comma 2 anche durante il
periodo di sua validita'.
4. Le Comunita' Montane provvedono all'attuazione del piano di
sviluppo, aggiornato ai sensi del comma 1, anche attraverso
specifici piani di settore di durata pluriennale che definiscano in
termini operativi e finanziari le linee generali determinate nella
deliberazione di aggiornamento del piano di sviluppo.
5. Per le Comunita' Montane operanti in zone frontaliere, il piano
di sviluppo socio-economico puo' anche contemplare interventi per
favorire i rapporti fra imprese di Stati confinanti e per il
potenziamento delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 1,
della legge 142/1990.
6. Per gli interventi in agricoltura, i piani di sviluppo
socio-economico possono articolarsi in distretti produttivi
nell'ambito di aree omogenee.
(Carta di destinazione d'uso del territorio)
2. La carta di destinazione d'uso del territorio, elaborata sulla
base cartografica regionale in scala 1:10.000, individua le aree di
prevalente interesse agro-silvo-pastorale e di particolare pregio
ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e
dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la
rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.
3. La carta di destinazione d'uso del territorio concorre, con il
documento programmatico di cui all'art. 3, alla formazione del
piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 29, comma 4,
della legge 142/1990.
4. La carta di cui ai commi 1, 2 e 3, per uniformita' di
programmazione, puo' estendersi ai territori montani non ricadenti
in Comunita' Montana, previo accordo di programma con i Comuni
interessati.
5. I Comuni orientano i loro piani regolatori alle indicazioni
della carta di destinazione d'uso del territorio elaborata dalla
Comunita' Montana.
(Esercizio associato di funzioni)
a) assistenza al territorio e formazione dei piani territoriali di
coordinamento;
b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disincentivo
alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani con eventuale trasformazione a fini energetici dei
tossico-nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle
macerie e degli inerti;
c) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del
trasporto scolastico;
d) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
e) realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani,
capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il
preminente scopo di favorirne la permanenza;
f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione
per i giovani al fine di cui alla lettera e);
g) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo del
territorio di loro competenza sempre subordinate alla salvaguardia
dell'ambiente naturale, degli aspetti paesistici, storici,
architettonici;
h) iniziative legali avverso provvedimenti, anche della pubblica
amministrazione, ritenuti in contrasto con i legittimi interessi
delle popolazioni montane;
i) organizzare interventi di ripristino e recupero ambientale.
2. I Comuni possono delegare alle Comunita' Montane la facolta' di
contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa
Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la
realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi
carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano
coerenti con le finalita' del piano di sviluppo socio-economico.
(Sistemazione idrogeologica ed idraulicoforestale)
2. Le Comunita' Montane predispongono il programma di interventi
di cui al comma 1 promuovendo Conferenze di servizi ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la
Regione e l'Autorita' di bacino di cui all'articolo 11 della legge
18 maggio 1989, n. 183.
3. Alle Comunita' Montane e' demandato il compito di gestire la
realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed
idraulico-forestale previsti dal programma pluriennale di cui al
comma 1.
4. La sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale di cui al
presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei
corsi d'acqua.
5. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, definisce le modalita' di applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
(Gestione del patrimonio forestale)
a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con Enti pubblici;
c) eventuale costituzione di Consorzi forestali, anche in forma
coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti
della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla
tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della
legge 97/1994.
2. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno
attraverso la formazione dello specifico piano di settore con
l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali
in un'ottica di filiera.
3. Le Comunita' Montane svolgono specifici compiti di tutela
paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne
l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal
fine svolgono le seguenti attivita':
a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo- pastorale;
b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti
finalizzati alla sistemazione idraulico-forestale.
4. Le Comunita' Montane, su delega dei Comuni, gestiscono le
proprieta' silvo-pastorali dei Comuni stessi.
5. Le Comunita' Montane possono affidare la realizzazione delle
attivita' di cui al comma 2, nei limiti e con le modalita' di cui
all'art. 17, comma 1, della legge 97/1994, ai coltivatori diretti
singoli od associati, che abbiano sede ed esercitino
prevalentemente la loro attivita' in Comuni montani.
(Piccole opere di manutenzione ambientale)
2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli
singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi
del presente articolo.
(Caccia, pesca e tartufi)
2. Le risorse derivanti dalla tassa annuale di concessione alla
raccolta e commercializzazione dei tartufi restano vincolate alle
prescrizioni delle leggi regionali 29.8.1986 n. 37 e 9.8.1989 n.
46.
3. L'indennita' prevista per la conservazione del patrimonio
tartufigeno di cui agli articoli 9 e 9 bis delle leggi su
richiamate e' elevata da lire 20.000 a lire 40.000 per soggetto
riconosciuto ed ha carattere continuativo. L'indennita' di cui
sopra e' estesa anche ai soggetti radicati in filare lungo fossi,
strade e confini di proprieta'.
(Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)
2. Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur gia'
residenti in Comune montano avente le caratteristiche di cui al
comma 3, vi trasferiscono la propria attivita' da un Comune non
montano.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
Comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta
regionale sentite le Comunita' Montane a norma dell'articolo 19
della legge 97/1994.
4. Le Comunita' Montane, a valere sul finanziamento loro concesso
ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare
contributi a favore di residenti in territori montani per
allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi
nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente
destinazione residenziale. I fondi cosi' disponibili possono essere
utilizzati dalla Comunita' Montana anche per territori montani
limitrofi ancorche' non ricadenti nella Comunita' Montana, previa
convenzione con i Comuni interessati.
5. La Giunta regionale determina annualmente le modalita' di
erogazione e la misura del contributo per ogni tipo di intervento.
Le Comunita' Montane stabiliscono di conseguenza l'entita' del
contributo. Tale entita' puo' essere diversificata per sub-aree in
relazione alle loro caratteristiche.
(Interventi per l'acquisizione di quote latte da
parte di aziende di montagna e per l'uso dei pascoli)
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle
Comunita' Montane, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge determina criteri generali per l'utilizzo delle aree
pascolive di proprieta' pubblica, individua le tipologie per lo
sviluppo della zootecnia, determina i criteri di uso dei pascoli
abbandonati o non piu' convenientemente utilizzati e disciplina le
modalita' di concessione di contributi, fra cui premi per la
trasformazione del latte in formaggi tipici e per il pascolamento
delle erbe.
3. Le Comunita' Montane, attraverso convenzioni con i Comuni,
attuano le disposizioni di cui al comma 2 nel territorio di propria
competenza.
(Tutela prodotti tipici)
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i
giovani agricoltori)
2. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attivita'
agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle
zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria,
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l. 97/1994, la Regione e
la Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita
con decreto legislativo 5 Marzo 1948 n. 121, accordano la
preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla
concorrenza del 30% delle disponibilita' finanziarie per la
formazione della proprieta' coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di eta' compresa tra i diciotto ed i
quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della
legge 3 maggio 1982 n. 203, delle porzioni di fondi rustici
comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone
montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di
affitto le quote medesime secondo le modalita' ed i limiti di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;
c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali
la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30%,
da giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i quarant'anni
residenti in Comuni montani.
(Turismo rurale in ambiente montano)
2. Le Comunita' Montane promuovono progetti ed iniziative di
salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in
collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.
3. A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, con deliberazione del Consiglio Regionale,
individua le caratteristiche e definisce le linee generali dello
sviluppo del turismo rurale nella montagna piemontese articolandole
per specifiche aree geografiche.
4. Le Comunita' Montane possono concedere incentivi per
l'attuazione dei progetti di cui al comma 1, per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore
storico paesaggistico e architettonico, nonche' per il restauro dei
centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando
tipologie edilizie tradizionali.
(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone
montane)
2. Le Comunita' Montane definiscono entro il 31 dicembre di ogni
anno gli interventi e le azioni da realizzare nell'anno successivo
in armonia con le linee generali espresse dalla Regione,
individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali
interventi, gestiscono i finanziamenti pubblici messi a
disposizione per attuarli e sono responsabili della
rendicontazione. In attesa della formazione delle linee regionali,
le Comunita' Montane agiscono sulla base della propria
programmazione definita dai precedenti articoli.
(Trasporti)
2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1, e' attivato garantendo
condizioni di accessibilita' ai portatori di handicap, invalidi,
anziani.
3. Le Comunita' Montane possono stipulare convenzioni con i Comuni
interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori
limitrofi, anche se non compresi nelle Comunita' Montane.
4. L'organizzazione del servizio e' definita da un apposito
regolamento approvato dal Consiglio della Comunita' Montana a norma
dell'articolo 23 della legge 97/1994.
5. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunita' Montane,
nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per
l'espletamento del servizio.
6. Le Comunita' Montane possono concedere contributi a
compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e
merci sul proprio territorio.
(Valorizzazione della cultura della montagna
piemontese)
2. La Regione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle
Comunita' Montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la
documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni
della cultura dell'area montana piemontese.
(Informatizzazione)
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, emana direttive per la progettazione del
predetto sistema informatico e per determinare i relativi
finanziamenti.
3. La Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dal CIPE,
definisce direttive per il decentramento nei Comuni montani di
attivita' e servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge
97/1994.
(Servizio scolastico)
2. Le Comunita' Montane possono concedere borse di studio ai
giovani di eta' compresa fra i 14 e i 25 anni residenti nei Comuni
montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria
superiore o universitari.
(Costituzione del Consiglio della Comunita' Montana)
(Utilizzo del Fondo regionale per la montagna)
a) una quota fissa per ogni Comunita' Montana determinata dalla
Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle
Comunita' Montane;
b) il 30% della parte residua in proporzione diretta alla
popolazione residente nelle Comunita' Montane ed il 70% in
proporzione diretta all'estensione del loro territorio.
2. La Giunta regionale aggiorna ogni due anni l'importo della
quota fissa destinata ad ogni Comunita' Montana ed aggiorna
altresi', con cadenza biennale, i coefficienti di riparto basati
sui dati della popolazione residente. Per la prima applicazione
della legge si assumono le risultanze dell'ultimo censimento
generale della popolazione.
3. Una ulteriore quota del fondo viene annualmente ripartita dalla
Giunta regionale fra le organizzazioni degli Enti Locali della
montagna in ragione della loro rappresentativita' a titolo di
concorso nelle spese per l'attivita' di rappresentanza ed
assistenza agli Enti associati.
4. La quota residua del "Fondo regionale per la montagna" non
assegnata ai sensi dei commi 1 e 3 integra il finanziamento dei
progetti speciali integrati di cui all'art. 28 della legge
regionale 18 giugno 1992 n. 28.
5. Per l'esercizio 1995 la quota di cui al comma 1, e' costituita
dal 100 per cento delle disponibilita' del "Fondo regionale per la
montagna".
(Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre)
a) 5/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nella
zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
b) 5/10 in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.
2. Il riparto di cui al comma 1 e' determinato con deliberazione
della Giunta regionale.
(Individuazione delle localita' abitate)
2. L'individuazione di cui al comma 1 e' sottoposta a verifica ed
aggiornamento quinquennale.
(Abrogazioni)
(Norme transitorie)
2. In seguito alla revisione delle circoscrizioni provinciali per
l'istituzione delle Provincie di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola
e in attuazione dell'art. 28, comma 1, della legge 142/1990:
a) i Comuni di Armeno, Massino Visconti e Nebbiuno vengono esclusi
dalla zona omogenea dei Comuni del Cusio Mottarone e costituiscono
la nuova zona omogenea dei Comuni dei due laghi;
b) i Comuni di Guardabosone e Postua vengono esclusi dalla zona
omogenea dei Comuni della Valle Sessera e aggregati alla zona
omogenea dei Comuni della Valsesia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
esplicano la loro efficacia con il primo rinnovo dei Consigli di
Comunita' Montana.