Proposta di legge regionale, n. 6004.
Interventi regionali per la promozione di una cultura ed
educazione di pace per la cooperazione e la solidarieta'
internazionale. 1. La Regione Piemonte, in coerenza con le norme, le
dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali,
che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali, riconosce la
pace come diritto fondamentale dei popoli e condizione
irrinunciabile per il progresso civile, sociale ed
economico. 1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti
obiettivi: 1. Per il raggiungimento delle finalita', di cui
all'articolo 1, la Regione interviene realizzando,
promuovendo o sostenendo iniziative: 1. La Regione promuove e sostiene iniziative culturali, di
ricerca, di informazione e studio sui temi e secondo le
priorita' indicati specificatamente dalle direttive di
carattere programmatico di cui all'articolo 8. 1. La Regione promuove, realizza e sostiene iniziative e
manifestazioni finalizzate a sensibilizzare la comunita'
regionale, ed in particolare il modo giovanile, ai temi
della pace e dei suoi presupposti. 1. La Giunta regionale favorisce, anche tramite convenzioni
con enti ed istituti presenti sul territorio regionale, la
formazione di: 1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli atti di
coordinamento conseguenti l'attuazione della legge 49/1987,
svolge la propria azione in ordine alle attivita' indicate
ai punti a), c), d), e), f), h), dell'articolo 2, comma 3,
della legge citata. 1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi
previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della legge ed entro il 31 ottobre
dell'anno precedente al triennio successivo, propone al
Consiglio regionale, che approva con propria deliberazione,
le direttive di carattere programmatico con validita'
triennale. 1. Nei casi di eventi eccezionali causati da conflitti
armati o calamita' naturali che colpiscono altri paesi
europei ed extraeuropei, la Regione promuove e sostiene
iniziative finalizzate ad alleviare la sofferenza delle
popolazioni stesse nonche' per ristabilirne dignitose
condizioni di vita. 1. Il riconoscimento dello stato di emergenza per le
popolazioni e le aree di cui all'articolo 9, comma 1, e'
deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta
dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione, che
stabilisce le modalita' e la periodicita' con cui la Giunta
lo informa sulle iniziative assunte. 1. E istituita presso la Giunta regionale una Commissione
tecnico-scientifica avente funzioni consultive e propositive
in ordine ai programmi e alle attivita' previste dalla
legge. 1. Il Consiglio Regionale, promuove un Forum annuale per un
confronto sugli indirizzi programmatici e sullo stato di
attuazione della legge. 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1995,
la spesa di Lire 200.000.000. 1. La legge regionale 17 aprile 1990, n. 31: "Interventi
regionali per la cooperazione, la pace e lo sviluppo" e'
abrogata.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
(Finalita' della legge)
2. In attuazione di tali principi, anche ai sensi degli
articoli 2 e 4 dello Statuto, la Regione interviene al fine
di favorire il radicamento nella comunita' piemontese della
cultura di pace e dei suoi presupposti quali le liberta'
democratiche, i diritti umani, la non violenza, la
solidarieta', la cooperazione internazionale e l'educazione
allo sviluppo sostenibile.
3. La Regione promuove iniziative sul territorio regionale
nonche', nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello
Stato, dei rapporti internazionali e ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, sostiene, promuove e realizza
interventi di aiuto e cooperazione con i paesi in via di
Sviluppo ( PVS ) e Paesi dell'Europa Centrale e Orientale
( PECO ), anche in relazione ad eventi eccezionali causati
da conflitti armati o calamita' naturali.
4. Le iniziative si ispirano ai principi sanciti e dettati
dalle Nazioni Unite e alle risoluzioni delle conferenze
internazionali sulla pace, la cooperazione e lo sviluppo
evitando comunque interventi che possano essere utilizzati,
direttamente o indirettamente, per attivita' di carattere
militare.
(Obiettivi dell'azione regionale)
a) promuovere e valorizzare i potenziali e originali
contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul
territorio;
b) predisporre programmi per il coordinamento e
l'armonizzazione delle iniziative;
c) diffondere nella comunita' regionale la conoscenza dei
soggetti attivi nelle materie di cui alla legge e delle
relative iniziative.
2. Le iniziative di cooperazione internazionale, saranno
finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari, alla
salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza
alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla
conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al
consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla
crescita economica sociale e culturale dei Paesi
interessati, al miglioramento della condizione femminile e
dell'infanzia, a sostegno della promozione della donna.
3. L'azione regionale sara' volta a privilegiare come
soggetto attivo la popolazione cui e' diretta, anche al fine
di realizzare interventi idonei a valorizzarne le risorse
umane, culturali e materiali ed a coinvolgere le donne dei
Paesi interessati verificando, a tal fine, gli effetti e
l'impatto degli interventi sulla popolazione femminile.
4. Le iniziative della Regione saranno altresi' orientate
a:
a) sostenere specificamente nei settori di competenza
regionale quali il governo del territorio, il sistema
socio-sanitario locale, la formazione professionale, e il
sostegno delle attivita' economiche, le istituzioni
pubbliche dei PVS e PECO ;
b) sviluppare la cooperaizone decentrata promuovendo
l'inziativa di soggetti (enti locali, organizzazioni non
governative, associazioni, piccole e medie imprese) presenti
sul territorio della Regione e ponendoli in relazione con i
soggetti dei PVS e PECO .
(Ambiti e modalita' di intervento)
a) culturali, di ricerca e di informazione;
b) di educazione e sensibilizzazione della comunita'
regionale;
c) di formazione;
d) di cooperazione internazionale con i PVS e i PECO ;
e) di emergenza e soccorso a favore di popolazioni colpite
da calamita' eccezionali o conflitti armati, nonche' per
ristabilire dignitose condizioni di vita.
2. L'intervento regionale si attua per mezzo di:
a) iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate
anche avvalendosi della collaborazione di asscociazioni,
istituti, organizzazioni non governative ( ONG ) ed enti
pubblici e privati presenti sul territorio regionale;
b) la valorizzazione e la promozione, tramite il sostegno
tecnico, organizzativo e finanziario, delle iniziative
promosse da soggetti aventi sede in Piemonte, che operano
nell'ambito e per le finalita' di cui alla legge.
(Iniziative culturali, di ricerca e di
informazione)
2. La Regione promuove la diffusione, in particolare nelle
scuole, dei risultati delle ricerche e dei materiali
didattici prodotti.
3. Presso la Giunta regionale e' istituito uno specifico
sistema informativo e di archivio per la raccolta e
diffussione di dati, ricerche, studi e pubblicazioni,
patrimoni bibliografici nonche' per la conoscenza dei
soggetti pubblici e privati operanti in Piemonte nelle
materie disciplinate dalla legge.
4. Il sistema informativo e' realizzato e gestito
avvalendosi di associazioni, ONG , enti, istituzioni
pubbliche e private che operano nelle materie disciplinate
dalla legge. La Regione stabilisce collaborazioni con le
banche dati nazionali e internazionali.
5. Il sistema informativo e' reso accessibile al pubblico
con modalita' definite da apposite norme di funzionamento
stabilite dalla Giunta regionale.
(Iniziative di educazione e sensibilizzazione)
2. La Regione assume iniziative dirette a favorire la
nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola.
3. A tal fine, nell'ambito delle tematiche e delle
priorita', definite con le direttive di carattere
programmatico di cui al successivo articolo 8, la Giunta
regionale predispone un piano annuale per armonizzare e
raccordare le proprie attivita' dirette e le iniziative
promosse ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b).
4. Nell'ambito di tali attivita', potranno essere previste,
secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa
nazionale e comunitaria, scambi giovanili, viaggi e
soggiorni residenziali di conoscenza.
(Iniziative di formazione)
a) formatori di associazioni che operano nelle materie
disciplinate dalla presente legge;
b) giovani per il servizio civile nel territorio regionale;
c) cittadini italiani disponibili ad operare come volontari
nei paesi destinatari degli interventi;
d) cittadini dei PVS o PECO in funzione del loro
impiego in attivita' di cooperazione internazionale;
e) immigrati da PVS o PECO , per il loro coinvolgiemnto
nelle attivita' di cooperazione e per favorirne il
reinserimento nei loro paesi di origine.
2. La Giunta regionale, d'intesa con le autorita'
competenti, sostiene altresi' attivita' di aggiornamento
degli insegnati delle scuole di ogni ordine e grado, in
materia di pedagogia e didattica della pace, di gestione e
risoluzione non violenta dei conflitti quotidiani.
(Iniziative di cooperazione internazionale)
2. La Regione definisce interventi:
a) di propria iniziativa, d'intesa con la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero
affari esteri;
b) su richiesta del Ministero affari esteri;
c) di sostegno alle attivita' delle ONG di cui alla legge
49/1987, articolo 28.
3. Nell'ambito degli indirizzi emanati con le direttive di
carattere programmatico, di cui all'articolo 8, la Giunta
regionale, per realizzare gli interventi di cui al comma 2,
puo' avvalersi della collaborazione delle forze economiche e
sociali e delle istituzioni operanti sul territorio
regionale.
4. Le iniziative di cui all'articolo sono estese anche ai
PECO ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212:
"Collaborazione con i Paesi dell'Europa Centrale e
Orientale" e dei programmi dell'Unione Europea per le
Regioni.
(Programmazione degli interventi)
2. Le direttive indicano gli obiettivi generali, le
priorita' di intervento e, per ogni ambito di cui
all'articolo 3, definiscono:
a) gli obiettivi da raggiungere nell'arco del triennio;
b) le tematiche da trattare e le relative priorita';
c) il ruolo che deve svolgere la Regione;
d) criteri, modalita' e priorita' di concessione dei
contributi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
3. Sulla base di tali direttive la Giunta regionale
predispone e approva piani annuali di attuazione.
4. Il piano annuale tende particolarmente a valorizzare,
mobilitare, coordinare e aggregare risorse ed energie
presenti sul territorio regionale all'interno di progetti
riguardanti i settori di competenza della Regione.
5. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale una relazione
sullo stato di attuazione del piano precedente e su quello
in corso di esecuzione.
(Iniziative di emergenza e solidarieta'
internazionale)
2. L'intervento regionale consiste in:
a) raccolta fondi, con la promozione di pubbliche
sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito
capitolo di bilancio;
b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo
scopo, di materiali di prima necessita' di attrezzature e di
generi di conforto;
c) assistenza sanitaria e ospedaliera alle persone che, per
gli effetti degli eventi di cui al comma 1, sono ospitate
nella nostra regione, e l'accoglienza di eventuali
accompagnatori, purche' regolarmente autorizzati alla
permaneza sul territorio italiano;
d) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di
personale regionale e l'eventuale coordinamento delle
risorse umane messe a disposizione da associazioni,
istituti, enti pubblici e privati;
e) raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di
aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali
nonche' azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste
e le iniziative dell'amministrazione statale e degli
organismi internazionali;
f) sostegno alle iniziative degli organismi internazionali
delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
g) sostegno a progetti predisposti da enti, associazioni e
comitati piemontesi che operano per le finalita' di cui al
comma 1.
(Modalita' di attuazione degli interventi di
emergenza)
2. Gli interventi previsti all'articolo 9, comma 2 e le
modalita' per la loro attuazione sono deliberati dalla
Giunta regionale, previa intesa con l'autorita' statale,
anche ai sensi della legge 49/1987, articolo 11 o su
richiesta di organismi internazionali delle Nazioni Unite e
dell'Unione Europea.
3. Per interventi indifferibili e urgenti a favore delle
popolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, il Presidente
della Giunta regionale, sentite le competenti autorita'
statali, e' autorizzato ad effettuare spese fino alla
concorrenza della somma di lire 100.000.000, dando
tempestiva comunicazione alla Giunta ed al Consiglio
regionale delle iniziative assunte.
4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi
regionali di cui all'articolo 9, la Giunta regionale
individua annualmente un apposito gruppo di lavoro
costituito da proprio personale.
5. La Regione, per l'attuazione degli interventi previsti
dall'articolo 9 comma 2, lettera d), stabilisce intese
preventive con le Unita' Sanitarie Locali ( USL ) e le
Aziende Ospedaliere.
6. Le deliberazioni e le decisioni di cui ai commi 2 e 4
sono assunte dalla Giunta regionale di intesa con il
comitato regionale di solidarieta' composto dal Presidente
del Consiglio regionale che lo presiede, da un
rappresentante per ciascun Gruppo consiliare e da un
rappresentante della Giunta regionale cosi' come previsto
dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 gennaio
1982, n. 4.
(Commissione tecnicoscientifica)
2. La Commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal
Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui
delegato.
3. Fanno parte della Commissione sei componenti di
riconosciuta professionalita', individuati tra esperti ed
operatori di comprovata competenza, di cui tre nominati dal
Consiglio regionale e tre nominati dalla Giunta regionale,
con rispetto della rappresentanza di ambedue i sessi.
4. Ai componenti aventi diritto spettano le indennita' ed
il trattamento previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976,
n. 33.
(Forum annuale)
2. Il Forum e' aperto a tutte le istituzioni, gli enti e le
associazioni che operano negli ambiti e per le finalita'
della legge.
3. Il Forum e' convocato prima dell'approvazione, da parte
del Consiglio regionale, degli atti di cui all'articolo 10,
comma 1, o entro 60 giorni dalla presentazione al Consiglio
regionale della relazione annuale.
4. Su richiesta di piu' istituzioni, enti o associazioni,
di cui al comma 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale puo' convocare sessioni straordinarie del Forum
stesso, eventualmente sotto forma di gruppi di lavoro su
temi specifici.
(Norme finanziarie)
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede
mediante una riduzione di pari importo, in termini di
competenza e di cassa, del fondo di cui al capitolo n. 15870
dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
1995.
3. Nello stato di previsione e di spesa per l'esercizio
finanziario 1995 sono istituiti i seguenti capitoli con la
dotazione in termini di competenza e di cassa a fianco
indicata:
a) "Spese per interventi regionali in materia di pace,
cooperazione e solidarieta' internazionale" con la dotazione
di Lire 50.000.000;
b) "Contributi per iniziative in materia di pace,
cooperazione e solidarieta' internazionale" con la dotazione
di Lire 150.000.000.
4. Per l'attuazione degli interventi settoriali previsti
dalla legge e gestiti direttamente dagli Assessorati
regionali nelle rispettive materie, si fa ricorso ai singoli
capitoli di competenza.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge,
la Regione puo' avvalersi di eventuali contributi comunitari
o di altra fonte internazionale, nonche' di contributi o
finanziamenti statali da introitare su apposito capitolo.
6. Per gli esercizi finanziari successivi al 1995 gli
stanziamenti a bilancio vengono stabiliti con le relative
leggi di bilancio.
7. I capitoli aperti in bilancio in esecuzione della
presente legge sono inseriti nel prospetto contenente
l'elenco dei capitoli sui quali si puo' provvedere mediante
apertura di credito a favore di funzionari della Regione.
8. Nello stato di previsione dell'entrata e' istituito
apposito capitolo con denominazione "Interventi regionali in
materia di solidarieta' internazionale ed emergenza" nel
quale far affluire anche le sottoscrizioni di cui
all'articolo 9 comma 2 lettera a).
9. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Norma finale)
2. Sono fatte salve le iniziative predisposte in attuazione
dei programmi annuali e pluriennali gia' deliberati ai sensi
dell'articolo 4 della legge regionale 31/1990 e quelli in
corso di realizzazione ai sensi della legge regionale 4/82.