Proposta di legge regionale, n. 5608.
Norme per la formulazione e l'adozione dei piani Comunali di
coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'articolo 36, comma 3,
della legge 142/90. 1. La Regione Piemonte riconosce e promuove, in armonia con i
principi fissati dallo Statuto regionale e ai sensi dell'articolo
36, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, i diritti di
cittadinanza delle donne e degli uomini, nel rispetto delle culture
di appartenenza, in ordine: 1. La Regione, per le finalita' di cui all'articolo 1: 1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della
presente legge, istituisce, nell'ambito dell'area competente in
materia di affari istituzionali, la struttura dotata delle
necessarie conoscenze di carattere intersettoriale che opera in
collegamento con gli Assessorati interessati e con la Commissione
regionale per le pari opportunita' per lo svolgimento dei seguenti
compiti in ordine al coordinamento degli orari: 1. La Regione puo' concedere contributi ai Comuni per la
formulazione e l'adozione dei PCO . 1. I Comuni adottano il PCO per armonizzare gli orari di apertura
al pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi,
degli esercizi commerciali e turistici, delle attivita' culturali e
di spettacolo, secondo le finalita' di cui all'articolo 1 ed i
criteri indicati al comma 3 del presente articolo. 1 In sede di redazione o di aggiornamento dei Piani regolatori
generali e dei Piani del commercio, del traffico e dei trasporti si
dovra' tener conto delle indicazioni derivanti dai Piani di
coordinamento degli orari per quanto riguarda le necessita' di
organizzazione funzionale e spaziale delle citta'. 1. Il Sindaco, nella definizione del PCO , promuove opportune
iniziative di informazione e di consultazione anche mediante
specifiche analisi delle esigenze degli utenti. A tal fine si avvale
delle osservazioni formulate dai rappresentanti delle
Amministrazioni pubbliche, delle Associazioni delle categorie
interessate, delle Organizzazioni sindacali di categoria piu'
rappresentative a livello locale, delle Commissioni pari
opportunita', delle Associazioni femminili, delle Associazioni degli
utenti e dei consumatori, nonche' di altre associazioni secondo le
disposizioni dello statuto comunale. 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di
formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui
alla presente legge, promuove ed incentiva corsi di qualificazione e
riqualificazione del personale, in particolare degli Enti locali, in
relazione alle problematiche connesse all'attuazione dei PCO ed a
progetti di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi
sotto il profilo della riorganizzazione, della fruibilita' e della
innovazione tecnologica. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte
mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del
bilancio regionale che verranno dotati della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
(Oggetto e finalita')
a) alla migliore articolazione dei tempi destinati all'attivita'
lavorativa, alla vita di relazione, alla cura delle persone, alla
crescita culturale e allo svago per un maggior autogoverno del tempo
di vita personale e sociale;
b) all'armonizzazione dei tempi della citta' e al coordinamento
degli orari dei servizi pubblici e privati;
c) al miglioramento della fruibilita' dei servizi, in particolare
di quelli destinati alla cura delle persone nell'ambito della
solidarieta' sociale e delle attivita' di volontariato;
d) alla promozione, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera e), della Legge 10 aprile 1991, n. 125, delle pari
opportunita' favorendo, anche mediante una diversa organizzazione
del lavoro, l'equilibrio tra responsabilita' familiari e
professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilita'
tra i due sessi.
(Compiti della Regione)
a) adotta misure per favorire il coordinamento degli orari e per
migliorare la funzionalita' dei servizi regionali, degli Enti
pubblici dipendenti dalla Regione e il coordinamento con gli uffici
decentrati dello Stato, secondo i criteri di cui all'articolo 5;
b) favorisce, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali,
l'articolazione degli orari, il potenziamento e il miglioramento dei
servizi socio educativi, assistenziali e sanitari. A tale fine,
nell'ambito della propria legislazione, privilegia, per la
concessione di contributi, il criterio dell'estensione del tempo di
funzionamento del servizio;
c) indica gli orientamenti per l'elaborazione del Piano di
coordinamento degli orari PCO da parte dei Comuni;
d) eroga finanziamenti per lo studio, la progettazione e
l'attuazione dei Piani di coordinamento degli orari, nonche' i
conseguenti interventi finalizzati ad armonizzare l'esplicazione dei
servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
e) promuove iniziative di formazione professionale.
(Struttura regionale per il coordinamento degli orari)
a) raccolta dati sui sistemi di armonizzazione degli orari, nonche'
monitoraggio periodico sull'efficienza delle soluzioni adottate;
b) analisi e valutazione dei progetti presentati ai fini della
concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 4;
c) promozione di studi e di ricerche tendenti a diffondere una
cultura coerente, a partire dall'analisi dei bisogni, con le
finalita' di cui alla presente legge.
(Contributi regioanli)
2. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del sessanta
per cento, secondo criteri definiti con delibera della Giunta
regionale. Nella concessione dei finanziamenti verranno ritenuti
prioritari i PCO che, tenendo conto della popolazione coinvolta,
prevedano:
a) la qualificazione e la integrazione dei Piani regolatori
generali PRG sotto il profilo della razionalizzazione della rete
dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonche' dei servizi
commerciali, sia per quanto riguarda la loro diffusione territoriale
e l'accessibilita' che l'adeguata previsione di infrastrutture
destinate alla mobilita';
b) il coinvolgimento di piu' Comuni, soprattutto quando sia
costituita l'area metropolitana;
c) l'introduzione di procedure informatizzate multifunzionali in
rete.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i termini per
la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2 e
fissa le modalita' per l'erogazione.
(Criteri per l'adozione del PCO da parte dei Comuni)
2. Il Piano, considerato nella sua unitarieta' come strumento
finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente
legge, si articola in progetti, tesi all'armonizzazione graduale dei
sistemi orari dei diversi servizi.
3. Per la definizione dei PCO i Comuni dovranno attenersi ai
seguenti criteri:
a) organizzare gli orari degli uffici e dei servizi pubblici che
implicano attivita' di sportello al pubblico, sia mediante l'aumento
della durata giornaliera d'apertura che con una articolazione
sfalsata delle fasce orarie, agevolando l'accesso all'informazione;
b) rendere gli orari dei servizi socio educativi, assistenziali e
sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera,
funzionali agli orari delle attivita' lavorative prevalenti sul
territorio;
c) finalizzare, in ottemperanza alla Legge 7 agosto 1990, n. 241,
le operazioni burocratiche dei servizi pubblici all'efficienza e al
risparmio di tempo per l'utenza, mediante la semplificazione delle
modalita' di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in
materia di autocertificazione, nonche' l'introduzione di procedure
informatizzate e connesse in rete;
d) organizzare e programmare gli orari delle attivita' commerciali
in modo da garantire l'erogazione nelle diverse zone della citta',
anche non facendo coincidere gli orari di apertura, di chiusura e i
turni di riposo per gli esercizi dello stesso ramo di attivita';
e) far corrispondere gli orari e la frequenza dei trasporti
pubblici alle esigenze di razionalizzazione della mobilita' urbana e
sovraurbana, in relazione alle limitazioni orarie e favorendo forme
di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche
necessit';
f) organizzare gli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in
modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della
durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce
serali, della durata settimanale su tutti i mesi dell'anno.
4. Le proposte dovranno essere verificate con le OOSS alla luce
dell'orario di lavoro del personale che gestisce i servizi.
(Interrelazione tra PCO e pianificazione comunale)
(Procedure per l'approvazione del PCO)
2. Il Sindaco promuove, ai sensi delle Leggi 142/90 e 241/91,
accordi e intese fra tutti i soggetti, collettivi e istituzionali,
pubblici e privati, interessati alla determinazione degli orari
nelle citta'.
3. I Comuni sono tenuti ad inviare alla Regione il PCO adottato e
a comunicare le iniziative, anche di carattere sperimentale,
coerenti con le finalita' della presente legge, adottate nell'ambito
comunale o intercomunale.
(Formazione professionale)
2. I corsi dovranno essere realizzati coerentemente alle scelte di
pari opportunita' di cui all'articolo 1 della Legge 125/91.
(Norma finanziaria)