Disegno di legge regionale, n. 5599.
Interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale. 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie
imprese, la Regione Piemonte, anche in osservanza del disposto
dell'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, promuove la costituzione e l'incremento di
specifici fondi di garanzia a sostegno di finanziamenti a breve e
medio termine per investimenti. Promuove altresi' la crescita delle
forme dell'associazionismo economico e della cooperazione ed agevola
le condizioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Titolo I. - Interventi per favorire l'accesso al credito delle
piccole e medie imprese commerciali 1. Sono ammessi a contributo: 1. Le cooperative ed i consorzi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a), b) e c) sono ammessi a beneficiare di un contributo, nel
limite della quota disponibile dello stanziamento, determinata ai
sensi del successivo articolo 6, destinato esclusivamente alla
costituzione ed all'incremento di uno specifico fondo di garanzia
per finanziamenti o per operazioni di locazione finanziaria a favore
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto del
disposto dei successivi commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo. 1. Ai fini dell'ottenimento del contributo, i soggetti di cui
all'articolo 2, nel periodo compreso fra il primo gennaio ed il
quindici febbraio di ogni anno, avanzano al Presidente della Giunta
Regionale idonea istanza, sottoscritta dal Presidente del Consiglio
di amministrazione e dal Presidente del collegio dei sindaci,
corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: 1. Il contributo concesso dalla Regione non puo' superare la somma
delle quote di capitale sociale versate dai soci in caso di
cooperativa o la somma delle quote del fondo consortile costituito
dai soci stessi. 1. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie,
inscrive nei bilanci annuali lo stanziamento previsto per
l'attuazione del titolo primo della presente legge. 1. La Giunta regionale approva il Piano annuale di ripartizione e
di concessione dei contributi entro il 30 settembre di ogni anno. Titolo II. - Interventi a sostegno dell'associazionismo
economico e della cooperazione 1. Sono ammessi a contributo: 1. Ai fini della presente legge sono ammessi a contributo i
programmi realizzati dalle forme associative di cui al precedente
articolo 8, lettere a), b) e c), relativi a: 1. Per il raggiungimento delle finalita' previste dalla presente
legge, sono considerati prioritari gli interventi indicati sub
lettera a) nei rispettivi commi 1 e 2 del precedente articolo 9. 1. Ai fini della richiesta di contributo, i soggetti di cui
all'articolo 8 della presente legge, nel periodo compreso tra il
primo gennaio ed il trentuno marzo di ogni anno, propongono istanza
al Presidente della Giunta Regionale sulla base di idonea
modulistica approvata dalla Giunta Regionale e corredata, a pena di
esclusione, dalla documentazione elencata in calce alla medesima. 1. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al precedente
articolo 9, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere a) e b), ai
soggetti beneficiari di cui all'articolo 8, comma 1, e' concesso un
contributo in conto capitale, limitatamente ad iniziative il cui
costo complessivo non superi la spesa di lire 800 milioni o per
opere di maggior costo sino alla concorrenza di lire 800 milioni,
non superiore al 40 per cento e non inferiore al 20 per cento della
spesa ammessa, erogabile in rate costanti annue della durata di
cinque anni. 1. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie,
inscrive nei bilanci annuali lo stanziamento previsto per
l'attuazione del titolo II della presente legge. 1. La Giunta regionale approva il Piano annuale di ripartizione e
di concessione dei contributi entro il trentuno ottobre di ogni
anno. Titolo III. - Interventi a sostegno delle piccole e medie
imprese commerciali 1. Sono ammessi a contributo: 1. I soggetti individuati dal precedente articolo 15, comma 1,
lettera a), sono ammessi a fruire del contributo qualora realizzino: 1. Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi si considerano
prioritari i contenuti dei progetti rispetto ai soggetti attuatori. 1. Ai fini dell'ottenimento del contributo, i soggetti di cui
all'articolo 15, nel periodo compreso fra il primo gennaio ed il
ventotto febbraio di ogni anno avanzano istanza al Presidente della
Giunta Regionale sulla base di idonea modulistica approvata dalla
Giunta Regionale e corredata, a pena di esclusione, dalla
documentazione richiesta in calce alla medesima. 1. Possono fruire di un contributo in conto capitale i soggetti di
cui all'articolo 15 che realizzano: 1. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie,
inscrive nei bilanci annuali lo stanziamento previsto per
l'attuazione del titolo III della presente legge. 1. La Giunta regionale approva il Piano annuale di ripartizione e
di concessione dei contributi entro il 31 ottobre di ogni anno. Titolo IV. - Disposizioni finanziarie, transitorie, abrogative
e finali 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante prelevamento di lire tre miliardi in termini di
competenza e di cassa sul capitolo 27170, denominato "Fondo
occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti
legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio,
recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di
sviluppo", dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'anno finanziario 1995 ed istituzione, nel medesimo stato di
previsione, dei capitoli cosi' di seguito denominati: 1. In fase di prima applicazione, le domande di contributo di cui
ai titoli I, articolo 4; II, articolo 11 e III, articolo 18, debbono
essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. 1. La legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 e' abrogata, fatti salvi
gli effetti della stessa per le istanze presentate entro la data di
entrata in vigore della presente legge. 1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad osservare le norme della
presente legge nonche' le condizioni ed i termini fissati nei
rispettivi provvedimenti di concessione dei contributi.
(Finalita')
(Soggetti beneficiari)
a) le cooperative di garanzia collettiva fidi tra imprese
commerciali costituite da almeno cinquecento imprese, ispirate ai
principi della mutualita' e non aventi scopo di lucro, con sede nel
territorio regionale e con statutaria capacita' operativa a livello
regionale o provinciale;
b) i consorzi di garanzia collettiva fidi tra imprese commerciali,
ispirati ai principi della mutualita' e non aventi scopo di lucro,
operanti esclusivamente nel campo del credito all'investimento, con
sede nel territorio regionale ed ivi statutariamente attivi;
c) i consorzi di secondo grado, costituiti da almeno sei
cooperative di garanzia o consorzi fidi, aventi le caratteristiche
di cui ai precedenti punti a) e b), con sede ed operativita' sul
territorio regionale.
2) Lo statuto dei soggetti beneficiari deve stabilire, tra l'altro,
che alla Giunta regionale siano comunicati, in caso di liquidazione,
i motivi e le cause dello scioglimento e ad essa sia attribuita la
facolta' di disporre, in accordo con i liquidatori, la destinazione
dei fondi disponibili, detratte le passivita' e le quote sociali e
consortili qualora ne sia ammessa la restituzione in misura non
superiore all'importo versato; non e' tenuto a prevedere comunque la
restituzione di contributi ed erogazioni a fondo perduto. Lo statuto
delle cooperative di garanzia, dei consorzi fidi e dei consorzi di
garanzia di secondo grado deve inoltre attribuire alla Giunta
regionale la facolta' di nominare un componente del collegio
sindacale, scelto tra i funzionari del Settore competente
dell'Assessorato regionale con delega al commercio. Le cooperative
nonche' i consorzi di primo e secondo grado il cui statuto non sia
conforme, in tutto o in parte, alle norme previste dalla presente
legge, possono presentare istanza di contributo a condizione di
provvedere all'adeguamento del medesimo entro quattro mesi dalla
presentazione dell'istanza, pena l'archiviazione della stessa.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo, i soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo debbono svolgere, utilizzando uno
specifico fondo, attivita' di garanzia per agevolare l'accesso al
credito di:
a) piccole e medie imprese esercenti l'attivita' di vendita al
dettaglio, anche su aree pubbliche, che effettuino nuove aperture o
ristrutturino i locali o le strutture mobiliari con cui e' svolta
l'attivita', anche in forza di trasferimento o ampliamento dei
locali;
b) piccole e medie imprese autorizzate, anche in forma esclusiva,
alla rivendita di giornali e riviste, che effettuino nuove aperture
o ristrutturino i locali sede di svolgimento dell'attivita', anche
in forza di trasferimento o ampliamento degli stessi;
c) piccole e medie imprese esercenti l'attivita' di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che effettuino
nuove aperture o ristrutturino i locali sede di svolgimento
dell'attivita', anche in forza di trasferimento o ampliamento degli
stessi.
3. Gli investimenti per l'acquisizione di aziende per effetto di
sub ingresso sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge.
Sono parimenti esclusi i soggetti che, per i medesimi interventi
oggetto dei benefici previsti dalla presente legge, godano di
contributi o finanziamenti concessi da altri Enti pubblici.
4. Le piccole e medie imprese elencate nel precedente secondo
comma, ai fini del godimento della garanzia, debbono:
a) occupare un numero massimo di quindici dipendenti, con
esclusione dei titolari, dei soci e dei familiari coadiuvanti;
b) essere costituite in forma di ditta individuale;
c) essere costituite in forma di Societa' di persone con un numero
di soci non superiore a dieci;
d) essere costituite in forma di Societa' a responsabilita'
limitata, i cui soci siano esclusivamente persone fisiche in numero
non superiore a venti;
e) essere costituite in forma di societa' cooperative, i cui soci
siano esclusivamente persone fisiche.
5. Le istanze prioritariamente ammesse a fruire della garanzia
sono, tra le elencate al comma 2, quelle relative a trasferimenti
che conseguono a provvedimenti di sfratto o di revoca di concessione
di suolo pubblico. Non sono prioritari gli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande cui siano annesse
attivita' di intrattenimento e di svago. Fatto salvo il rispetto
della priorita' sopra elencata sono, in via preferenziale, parimenti
ammissibili a contributo le istanze presentate da:
a) imprese titolari di esercizi per la vendita al dettaglio e/o la
somministrazione di alimenti e bevande ubicati in zone abitate
decentrate e che rappresentino l'unica struttura di servizio ivi
esistente;
b) imprese che aderiscano a cooperative d'acquisto o loro consorzi,
ovvero ad unioni volontarie o comunque ad una centrale d'acquisto, o
che dispongano di un contratto di affiliazione o di franchising;
c) imprese che si associno per promuovere centri commerciali
naturali o per partecipare ad iniziative di centri commerciali
artificiali;
d) imprese che si associno al fine di sviluppare iniziative di
promozione a favore di centri commerciali insediati nei centri
storici;
e) imprese che sviluppino una tipologia commerciale in grado di
perseguire una maggior produttivita' per addetto o per unita' di
superficie o minori costi, adottando formule di offerta a self
service od a servizio semi assistito.
(Contributi)
2. Lo specifico fondo di garanzia deve essere destinato a
finanziamenti o ad operazioni di locazione finanziaria di durata non
inferiore a trentasei mesi e per un impegno di garanzia non
inferiore a venti milioni.
(Presentazione delle domande)
a) atto costitutivo;
b) statuto;
c) indicazione del numero delle imprese associate e delle relative
quote di capitale sociale versate;
d) indicazione dell'ammontare delle garanzie prestate dallo
specifico fondo nell'anno antecedente quello di presentazione della
domanda;
e) copia autentica del bilancio consuntivo inerente l'ultimo
esercizio finanziario, certificato da societa' di revisione
autorizzate ai sensi di legge;
f) limitatamente ai consorzi di secondo grado, relazione tecnico
finanziaria in merito all'attivita' svolta ed ai programmi di
intervento predisposti per il coordinamento ed il sostegno
dell'attivita' delle forme associative aderenti.
2. Per le domande finalizzate alla costituzione dello specifico
fondo di garanzia non sono richiesti a corredo i documenti di cui
alle lettere d) ed e).
(Modalita' di concessione dei contributi)
2. Alle cooperative di garanzia o consorzi fidi gia' ammessi a
contributo regionale puo' essere corrisposto un ulteriore contributo
pari all'importo delle quote di capitale sociale o fondo consortile
versate dai nuovi soci ovvero corrispondente a quote sociali
multiple, comunque non superiore alla differenza fra il capitale
sociale o fondo consortile preso a base per la concessione del
precedente contributo ed il capitale sociale o fondo consortile
risultante versato dai soci alla data di presentazione della nuova
domanda.
3. I contributi concessi a consorzi di secondo grado non possono
essere di importo superiore al 30 per cento della somma dei capitali
sociali o dei fondi consortili versati dai soci delle cooperative di
garanzia o dei consorzi fidi aderenti; ogni ulteriore contributo non
puo' essere superiore al 50 per cento dell'incremento annuo della
predetta somma.
4. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, nonche' i
consorzi di secondo grado possono fruire annualmente di contributi
straordinari finalizzati ad aumentare le disponibilita' del fondo di
garanzia. L'importo di detti contributi non puo' superare l'1 per
cento del volume dei finanziamenti assistiti da garanzia posti in
essere nell'esercizio finanziario precedente.
5. Il contributo regionale non e' cumulabile con provvidenze
previste da leggi dello Stato.
(Riparto dello stanziamento)
2. Lo stanziamento e' ripartito tra i vari soggetti beneficiari in
ragione delle seguenti quote percentuali:
a) 40 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lett. a);
b) 40 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lett. b);
c) 20 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, lett.c).
3. Alla mancata utilizzazione di una o piu' tra le quote o di parte
di esse consegue l'utilizzo delle somme disponibili nello stesso
esercizio finanziario, in aumento proporzionale delle altre.
(Concessione ed erogazione dei contributi)
2. L'erogazione dei contributi e' disposta contestualmente
all'approvazione del Piano annuale di ripartizione e di
concessione.
(Soggetti beneficiari)
a) le cooperative d'acquisto ed i loro consorzi legalmente
costituiti in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge o che si costituiscano in data successiva,
congiuntamente o disgiuntamente tra commercianti al dettaglio,
anche su aree pubbliche; tra esercenti la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande; tra cooperative di consumo, con
l'eventuale partecipazione di esercenti il commercio all'ingrosso,
di produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo
svolgimento dell'attivita' commerciale e di operatori turistici la
cui attivita' primaria attenga l'acquisto in comune di merci per
conto delle imprese associate e la prestazione di servizi di
assistenza tecnica alle stesse;
b) i gruppi d'acquisto ed i centri operativi aderenti alle unioni
volontarie formatisi in data non anteriore a sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge o che si formino in data successiva,
congiuntamente o disgiuntamente tra commercianti al dettaglio, anche
su aree pubbliche; tra esercenti la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, con l'eventuale partecipazione di esercenti il
commercio all'ingrosso, di produttori agricoli in possesso dei
requisiti di legge per lo svolgimento dell'attivita' commerciale e
di operatori turistici la cui attivita' primaria attenga l'acquisto
in comune di merci per conto delle imprese aderenti e la prestazione
di servizi di assistenza tecnica alle stesse;
c) i soggetti che, costituitisi o formatisi in data anteriore a sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tuttavia in
possesso degli altri requisiti indicati nelle precedenti lettere a)
e b) abbiano incrementato, in misura non inferiore al 5 per cento,
il numero degli aderenti nell'arco dei sei mesi precedenti l'entrata
in vigore della presente legge;
d) le cooperative di consumo ed i loro consorzi, in possesso delle
autorizzazioni di legge per lo svolgimento dell'attivita'
commerciale al dettaglio e di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande;
e) le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi, in
possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attivita' di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Non sono ammessi al contributo i soggetti che, per i medesimi
interventi oggetto dei benefici di cui alla presente legge, godano
di contributi o finanziamenti concessi da altri Enti pubblici.
(Programmi oggetto di contributo)
a) investimento mobiliare e/o ristrutturazione immobiliare per
nuovo insediamento o ampliamento o/e rinnovo e/o ristrutturazione di
locali, con acquisto impianti e attrezzature, adibiti o da adibire a
magazzino deposito, conservazione, stoccaggio, lavorazione e
preparazione delle merci e dei prodotti, compresi gli investimenti
per la meccanizzazione e automazione della movimentazione delle
merci;
b) investimento mobiliare per l'insediamento o l'ampliamento e/o il
rinnovo di locali, con acquisto impianti e attrezzature, per
ospitare una centrale d'acquisto;
c) promozione a favore dei nuovi soci di cooperative d'acquisto, di
unioni volontarie o di gruppi d'acquisto per contenere i costi di
adesione e favorire lo sviluppo dell'associazionismo.
2. Sono altresi' ammessi a contributo i programmi realizzati dai
soggetti di cui al precedente articolo 8, lettere d) ed e), relativi
a:
a) investimento mobiliare e/o ristrutturazione immobiliare per il
nuovo insediamento o l'ampliamento o/e il rinnovo e/o
ristrutturazione di locali, con acquisto impianti ed attrezzature
adibiti o da adibire all'esercizio di attivita' commerciali al
dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
inerenti insediamenti con superficie non inferiore a metri quadrati
350 di vendita o metri quadrati 100 di esercizio per la
somministrazione di alimenti e bevande, che perseguano una maggior
produttivita' per addetto o per unita' di superficie, adottando
anche formule di offerta a self service od a servizio semi
assistito;
b) investimento mobiliare e/o ristrutturazione immobiliare per
nuovo insediamento o ampliamento o/e rinnovo e/o ristrutturazione di
locali, con acquisto impianti e attrezzature, adibiti o da adibire a
magazzino deposito, conservazione, stoccaggio, lavorazione e
preparazione delle merci e dei prodotti, compresi gli investimenti
per la meccanizzazione ed automazione della movimentazione delle
merci.
(Priorita')
2. Nell'ambito del comma 1 del precedente articolo 9, costituisce
titolo di ulteriore priorita' l'abbinamento di un programma di cui
alla lettera a) con un programma di cui alle lettere b) e c) o di
entrambe.
3. Nell'ambito del comma 2 del precedente articolo 9 costituisce
titolo di ulteriore priorita' l'abbinamento di un programma di cui
alla lettera a) con un programma realizzato ai sensi del precedente
articolo 2, comma 5, lettera c).
(Presentazione delle domanda)
2. Le domande debbono essere sottoscritte dai rispettivi legali
rappresentanti e controfirmate dal Presidente del Collegio
sindacale, ove esista.
(Contributi)
2. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al precedente
articolo 9, comma 1, lettera b), ai soggetti beneficiari di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), e' concesso un
contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento
della spesa ammessa e comunque di importo non superiore a lire 20
milioni, erogabile in unica soluzione.
3. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al precedente
articolo 9, comma 1, lettera c), ai soggetti beneficiari di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), e' concesso un
contributo, ammontante alla riduzione dei costi di adesione per ogni
singolo socio per una quota non superiore al 50% dei costi e
comunque fino alla concorrenza massima di lire 5 milioni. Di detto
contributo deve beneficiare il socio medesimo, cui e' fatto obbligo
di aderire alla forma associativa per un periodo non inferiore a due
anni. L'erogazione avviene in unica soluzione.
(Stanziamento)
2. Lo stanziamento e' ripartito tra i soggetti previsti dal
precedente art. 8, in ragione delle seguenti quote percentuali:
a) 40 per cento a favore dei soggetti di cui al comma 1, lettere
a), b) e c);
b) 50 per cento a favore dei soggetti di cui al comma 1, lettera
d);
c) 10 per cento a favore dei soggetti di cui al comma 1, lettera
e).
3. Alla mancata utilizzazione di una o piu' tra le quote o di parte
di esse consegue l'utilizzo delle somme disponibili, nello stesso
esercizio finanziario, in aumento proporzionale delle altre.
(Concessione ed erogazione dei contributi)
2. All'erogazione dei contributi si provvede con decreto del
Presidente della Giunta regionale, secondo le modalita' stabilite
nel provvedimento di concessione.
(Soggetti beneficiari)
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio,
anche su aree pubbliche, e/o la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, ai sensi delle leggi 426/71, 112/91 e 287/91,
purche' aderenti a forme di associazionismo economico regolate
contrattualmente o volontaristicamente. Le imprese che hanno titolo
a presentare domanda debbono inoltre possedere i requisiti elencati
nell'articolo 2, comma 4 della presente legge;
b) gli esercenti l'attivita' di vendita al dettaglio, anche su aree
pubbliche e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
che abbiano superato il sessantesimo anno di eta' e che documentino
di aver svolto la medesima attivita' da almeno venticinque anni alla
data della presentazione dell'istanza di contributo. Tali soggetti
possono essere costituiti nella forma di ditta individuale o
societa' di fatto o S.n.C. In queste ultime almeno uno dei soci
deve aver raggiunto i previsti limiti di eta' e di attivita' di cui
al paragrafo precedente;
c) le societa' di persone o di capitale, ad esclusione delle
S.p.A. , il cui oggetto sociale sia l'effettuazione di ricerche di
mercato, le quali operino specificatamente nel settore del terziario
commerciale.
2. Non sono ammessi a contributo i soggetti che, per i medesimi
interventi oggetto dei benefici di cui alla presente legge, godano
di contributi o finanziamenti concessi da altri Enti pubblici.
(Programmi oggetto di contributo)
a) programmi di rivitalizzazione e riqualificazione dei centri
storici e degli assi viarii che configurano centri commerciali
naturali. Possono pertanto costituire oggetto di contributo gli
interventi di arredo urbano, la partecipazione alla gestione di
mezzi di trasporto alternativi non inquinanti in caso di
pedonalizzazione, la conduzione di parcheggi pubblici con eventuale
infrastrutturazione impiantistica. I soggetti realizzatori possono
essere forme associative, all'uopo costituite, tra piccole e medie
imprese esercenti la vendita al dettaglio, anche su aree pubbliche
e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con la
partecipazione di piccole e medie imprese artigiane, produttori
allevatori e operatori turistici;
b) acquisto anche a mezzo di locazione finanziaria di strutture
mobili (autonegozi o comunque automezzi idonei al trasporto di cose
in conto proprio), effettuato da piccole e medie imprese autorizzate
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 28 marzo
1991, n. 112, che garantiscano il servizio di vendita al dettaglio
itinerante, anche presso il domicilio del consumatore, di generi
alimentari freschi e conservati, bevande, surgelati e prodotti di
igiene per la casa e la persona, in zone particolarmente carenti di
tali offerte. Le zone in argomento sono previamente e concordemente
individuate con l'Amministrazione regionale. L'avvenuta prestazione
di servizio e' certificata dall'Amministrazione comunale nel cui
concentrico o nelle cui frazioni deve svolgersi, secondo le
modalita' prescritte dall'Amministrazione regionale nei
provvedimenti di ammissibilita' al contributo;
2. I soggetti di cui al precedente articolo 15, comma 1,lettera b),
sono ammessi a fruire di una indennita' "una tantum" qualora cessino
l'attivita' non per effetto di atto tra vivi per trasferimento in
proprieta' dell'azienda, bensi' per effetto di restituzione del
titolo autorizzativo. Ai medesimi, qualora ottengano la predetta
indennita', e' fatto obbligo di non intraprendere attivita' di
vendita al dettaglio, anche su aree pubbliche, o di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, sia in qualita' di titolari di
ditta individuale sia in qualita' di soci di societa' di persone.
3. I soggetti di cui al precedente articolo 15, comma 1,lettera c),
sono ammessi a contributo qualora realizzino programmi relativi a:
a) svolgimento di ricerche di mercato, anche periodiche, che
abbiano a tema lo sviluppo delle reti di terziario commerciale e di
servizio, legato ad obiettivi di interesse territoriale indicati
periodicamente dalla Regione Piemonte o da essa fatti propri su
proposta delle singole societa';
b) progetti di marketing e marchandising che, utilizzando ricerche
di mercato, siano recepibili ed integrati con uno o piu' programmi
finanziabili ai sensi della presente legge e che interessino
soggetti beneficiari che realizzino programmi previsti dalla legge
medesima.
(Priorita')
2. Le priorita' sono pertanto da assegnarsi, nell'ambito dei
programmi di cui all'artiocolo 16, a quelli previsti nel seguente
ordine dal: 1) comma 1, lettera b); 2) comma 1, lettera a); 3) comma
2; 4) comma 3, lettera a) abbinata alla lettera b); 5) comma 3,
lettera a); 6) comma 3, lettera b).
3. A parita' di contenuto dei programmi, sono prioritari quelli
realizzati da forme associative costituite da un numero piu' elevato
di aderenti.
4. Nell'ambito del comma 3 del precedente articolo 16, costituisce
titolo di priorita' ulteriore l'abbinamento di un programma di cui
alla lettera a) con un programma di cui alla lettera b).
(Presentazione delle domande)
(Contributi)
a) i programmi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), sino al
limite massimo del 20 per cento della spesa ammessa e comunque per
un importo non superiore a lire cinquanta milioni, erogabile in tre
quote costanti annue;
b) i programmi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), nella
misura massima del 40 per cento della spesa ammessa e comunque per
un importo non superiore a lire quaranta milioni per autonegozio
dotato di impianti di refrigerazione ed a lire quindici milioni per
automezzo idoneo al trasporto cose in conto proprio, comunque non
promiscuo, erogabile in tre quote costanti annue.
2. Puo' fruire di un contributo "una tantum" la cessazione
dell'attivita' da parte dei soggetti di cui all'articolo 15, lettera
b), avvenuta secondo le modalita' previste dall'articolo 16, comma
2. L'entita' dell'indennita' e' stabilita in lire cinque milioni,
erogabile in unica soluzione.
3. Possono altresi' fruire di un contributo in conto capitale i
soggetti di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera c), che
realizzino i programmi di cui all'articolo 16, comma 3, lettere a) e
b). Ad essi e' concesso un contributo nella misura massima del 40 per
cento della spesa ammessa e comunque di importo non superiore a lire
venti milioni per ogni programma, erogabile in due quote costanti
annue.
(Stanziamento)
2. Lo stanziamento e' ripartito tra i programmi previsti dal
precedente articolo 16, in ragione delle seguenti quote percentuali:
a) 30 per cento a favore dei programmi di cui al comma 1, lettera
a);
b) 30 per cento a favore dei programmi di cui al comma 1, lettera
b);
c) 20 per cento a favore dei programmi di cui al comma 2;
d) 20 per cento a favore dei programmi di cui al comma 3.
3. Alla mancata utilizzazione di una o piu' fra le quote o di parte
di esse consegue l'utilizzo delle somme disponibili, nello stesso
esercizio finanziario, in aumento proporzionale delle altre.
(Concessione ed erogazione dei contributi)
2. All'erogazione del contributo si provvede con decreto del
Presidente della Giunta regionale, secondo le modalita' stabilite
nel provvedimento di concessione.
(Norma finanziaria)
a) "Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e
medie imprese commerciali", con lo stanziamento di lire un miliardo
e cento milioni in termini di competenza e di cassa;
b) "Interventi a sostegno dell'associazionismo economico e della
cooperazione", con lo stanziamento di lire un miliardo e cento
milioni in termini di competenza e di cassa;
c) "Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese
commerciali", con lo stanziamento di lire ottocento milioni in
termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri ricadenti sugli esercizi successivi si provvede con
legge di bilancio.
(Norma transitoria)
(Norma abrogativa)
(Norma finale)
2. L'inosservanza comporta la revoca del contributo con motivato
provvedimento della Giunta Regionale. Il recupero del contributo
erogato avviene qualora ne ricorrano gli estremi in base alle
vigenti norme in materia.
3. La Regione dispone i relativi accertamenti.