Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5592.

Norme in meteria di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Capo I. - Oggetto e finalita'

Art. 1.
(Oggetto e Finalita')

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (dighe, traverse) e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle Regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 e con legge n. 584 del 21.10.1994 Disegno di legge n. 507 dell'8.8.1994 convertito in legge n. 584 del 21.10.1994.
2. Per le finalita' della presente legge, le opere di cui al comma precedente sono suddivise nelle seguenti 3 categorie:
a) sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a ventimila metri cubi;
b) sbarramenti o con altezza compresa tra 5 e 10 metri o con volume di invaso da 20.000 metri cubi a 100.000 metri cubi;
c) sbarramenti con altezza superiore a 10 metri fino a 15 metri o con volume di invaso da 100.000 metri cubi a 1.000.000 di metri cubi.
3. I progetti delle opere di cui al comma precedente sono approvati ai fini della Tutela della Pubblica Incolumita' con decreto del Presidente della Giunta Regionale, secondo le modalita' a norma delle procedure di cui agli articoli 5, 7 e 13.
4. La realizzazione di opere di sbarramento di ritenuta delle categorie B e C, e' preceduta dalla redazione di un progetto di fattibilita'.
5. La domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera dovranno essere inoltrate al Presidente della Giunta Regionale tramite il Servizio Tecnico Decentrato Opere Pubbliche Difesa del Suolo competente per territorio, di seguito denominato in breve Servizio Tecnico Decentrato. Copia di tale domanda sara' inoltrata dal richiedente al Sindaco del Comune territorialmente competente, di seguito denominato in breve il Sindaco.

Capo. II. - Disciplina degli invasi con capacita'di accumolo superiore al 20.000 metri cubi o con altezza sbarramento superiore a 5 metri (Categoria B e Categoria C)

Art. 2.
(Progetto di fattibilita')

1. Al fine dell'acquisizione della preliminare ammissibilita', il progetto di fattibilita' di cui al comma 4 dell'Art. 1, e' presentato in triplice copia al Servizio Tecnico Decentrato competente per territorio. Il Servizio Tecnico Decentrato provvede ad inviare copia del progetto:
a) alla Sezione Militare Territoriale ai fini dell'acquisizione del nulla osta di competenza;
b) al Comune territorialmente interessato con richiesta di pubblicazione all'albo pretorio di un avviso, predisposto dallo stesso Servizio Tecnico Decentrato, e contenente l'indicazione dell'ufficio presso il quale possono essere consultati gli elaborati progettuali. Copia dell'avviso e' inoltre trasmessa alla Comunita' Montana territorialmente competente e alla Provincia interessata per la pubblicazione all'albo pretorio. Per le opere di categoria C copia dell'avviso e' pubblicata a cura del richiedente anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Il progetto di fattibilita' e' costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnica e idrologica;
b) rilievi delle zone di imposta dello sbarramento;
c) planimetria estesa a tutto il bacino tributario con l'indicazione dello sbarramento e dell'invaso;
d) documentazione fotografica della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
e) disegni tecnici delle strutture dello sbarramento;
f) relazione geologica con evidenziazione degli elementi geomorfologici del bacino interessato;
g) relazione geotecnica che evidenzi le caratteristiche dei terreni di fondazione e le caratteristiche di stabilita' dei versanti.

Art. 3.
(Ammissibilita' dei progetti di fattibilita')

1. Il Servizio Tecnico Decentrato provvede ad accertare la completezza della documentazione progettuale, acquisisce i referti di pubblicazione e compie la preliminare istruttoria tecnica che si concreta nell'espressione di parere di ammissibilita', entro 60 giorni dalla data di acquisizione del nullaosta della Sezione Militare Territoriale e del referto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Il parere di ammissibilita' dovra' contenere le eventuali condizioni per la redazione del progetto esecutivo, nonche' indicare gli aspetti tecnici che necessitano di ulteriore approfondimento o maggior dettaglio. Con lo stesso parere viene inoltre fissato il termine, non superiore a 24 mesi, per la presentazione del progetto esecutivo.
3. L'eventuale diniego dovra' essere compiutamente motivato. Analogamente devono essere dettagliatamente descritte le eventuali indicazioni negative non preclusive che comportano comunque sostanziali modifiche del progetto.

Art. 4.
(Progetto esecutivo)

1. Il richiedente, acquisito il parere di ammissibilita', presenta il progetto esecutivo dell'opera in triplice copia, al Servizio Tecnico Decentrato, al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio dell'opera.
2. Il progetto esecutivo dell'opera, sottoscritto dal progettista e dal proprietario o gestore, deve contenere:
a) relazione tecnico economica sulle caratteristiche dello sbarramento e degli impianti connessi con specifico riferimento alle finalita' economiche da conseguire;
b) relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumita', delle modalita' di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso, riportante l'inquadramento geologico del territorio interessato in relazione anche alle indicazioni del Piano Regolatore Generale;
c) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;
d) planimetria dell'invaso in scala 1:10.000;
e) rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;
f) documentazione fotografica e fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
g) disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, planimetrie in scala 1:500, particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
h) piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dell'invaso;
i) relazione geologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti. In particolare devono essere descritti: la geomorfologia e la litologia del bacino, la geognosia dei terreni d'imposta dello sbarramento, le caratteristiche geotecniche dei materiali di costruzione degli sbarramenti;
l) carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza all'invaso;
m) dati idrologici e calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;
n) verifiche di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
o) studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile;
p) tutte le notizie, indagini e approfondimenti eventualmente richiesti nella fase d'esame del progetto di fattibilita'.
3. Il Servizio Tecnico Decentrato provvede ad accertare la completezza della documentazione progettuale con l'eventuale richiesta di elaborati integrativi.

Art. 5.
(Approvazione del progetto esecutivo)

1. Il progetto esecutivo e' esaminato dal Servizio Tecnico Decentrato, che redige la relazione di istruttoria e lo schema di disciplinare contenente le condizioni a cui e' subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
2. Lo schema di disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alle modalita' di costruzione, al collaudo, all'esercizio dell'impianto e l'indicazione della cauzione da costituirsi a garanzia della corretta esecuzione delle opere e dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Servizio Tecnico Decentrato trasmette il progetto esecutivo e gli atti di istruttoria al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico, che provvede ad acquisire il parere del C.R.O.P. Sezione Infrastrutture, ai sensi della legge regionale 21.03.1984, n. 18.
4. Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base del parere favorevole del C.R.O.P. Sezione Infrastrutture, emette Provvedimento di approvazione del progetto e del relativo disciplinare. L'esercizio e' subordinato al favorevole risultato del collaudo di cui al successivo articolo 9.

Capo III. - Disciplina degli invasi con capacita' di accumolo inferiore a 20.000 metri cubi e con altezza di sbarramento inferiore a 5 metri (Categoria A)

Art. 6.
(Progetto esecutivo)

1. Il progetto esecutivo dell'opera, in triplice copia, sottoscritto dal progettista e dal proprietario o gestore, deve contenere:
a) relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumita', delle modalita' di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso;
b) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;
c) planimetria dell'invaso in scala 1:10.000;
d) rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;
e) fotografie aeree ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
f) disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, planimetrie in scala 1:500, particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
g) inquadramento geologico del territorio interessato con riferimento alle indicazioni del P.R.G. e carta geomorfologica con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse;
h) dati idrologici e calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;
i) verifiche di stabilita' dello sbarramento delle principali opere accessorie.
2. Il Servizio Tecnico Decentrato provvede ad accertare la completezza della documentazione progettuale, con eventuale richiesta di elaborati integrativi. Provvede inoltre agli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 7.
(Approvazione del progetto esecutivo)

1. Il progetto esecutivo e' esaminato dal Servizio Tecnico Decentrato che redige la relazione di istruttoria e lo schema di disciplinare contenente le condizioni a cui e' subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
2. Lo schema di disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alle modalita' di costruzione, al collaudo, all'esercizio dell'impianto e fissa l'importo della cauzione da costituirsi a garanzia della corretta esecuzione delle opere e dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Servizio Tecnico Decentrato trasmette il progetto esecutivo gli atti di istruttoria, e lo schema di disciplinare al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico ai fini dell'emissione del Decreto di approvazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.
4. L'eventuale diniego deve essere compiutamente motivato. Analogamente devono essere dettagliatamente descritte le eventuali indicazioni negative non preclusive che comportano comunque sostanziali modifiche del progetto.

Capo IV. - Vigilanza collaudo e controllo

Art. 8.
(Vigilanza sui lavori)

1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera secondo le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione e' affidata al Servizio Tecnico Decentrato.
2. Il proprietario o gestore dell'opera comunica al Sindaco ed al competente Servizio Tecnico Decentrato la data di inizio dei lavori ed il nominativo del tecnico da lui incaricato quale Direttore dei Lavori, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.
3. Il Direttore dei Lavori provvede ad eseguire i controlli con particolare riferimento a:
a) esecuzione drenaggi;
b) predisposizione dei piani di fondazione ed esecuzione degli ancoraggi e ammorsamenti di fondazione;
c) esecuzione degli organi di scarico;
d) esecuzione dello splateamento e scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;
e) eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale;
f) processi di compattazione per formazione sbarramento;
g) campionature e prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;
h) profili dei parametri;
i) procedure di invaso;
l) verifica degli afflussi e delle portate dei drenaggi.
4. ll proprietario o gestore dell'opera provvede a trasmettere i risultati dei controlli di cui sopra al Servizio Tecnico Decentrato evidenziando eventuali anomalie.
5. Il Servizio Tecnico Decentrato ha facolta' di accedere in qualunque momento ai cantieri ed eseguire o far eseguire indagini e controlli ai fini della Tutela della Pubblica Incolumita'.
6. Le eventuali varianti che si rendessero necessarie devono essere approvate dal Presidente della Giunta Regionale su parere del Servizio Tecnico Decentrato.
7. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il Servizio Tecnico Decentrato ha facolta' di sospendere i lavori riferendo: al Sindaco del Comune territorialmente competente ed al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico che, acquisito il parere del C.R.O.P. , propone al Presidente della Giunta Regionale l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 9.
(Collaudo)

1. Il proprietario o gestore dell'opera informa il Sindaco ed il Servizio Tecnico Decentrato dell'avvenuta ultimazione dei lavori, richiedendo contestualmente al suddetto Servizio la nomina dei collaudatori.
2. Alla nomina dei collaudatori delle opere di categoria C provvede l'Amministrazione Regionale. Per gli sbarramenti relativi alle categorie A e B, il proprietario o gestore delle opere puo' provvedere direttamente alla nomina nella figura di un ingegnere abilitato con comprovata esperienza in materia idraulica.
3. Il riempimento anche parziale dell'invaso non puo' comunque avere inizio prima delle operazioni di collaudo.
4. I collaudatori, esperite le operazioni di collaudo sulla base di risultati favorevoli degli accertamenti, rilasciano certificato di collaudo tecnico definitivo che viene trasmesso al Sindaco ed al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico.
5. Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario o gestore dell'opera.

Art. 10.
(Esercizio e vigilanza)

1. Il proprietario o il gestore, sulla base del certificato di collaudo favorevole, puo' iniziare l'esercizio dell'impianto e contestualmente notifica al Sindaco ed al Servizio Tecnico Decentrato l'entrata in esercizio dell'opera realizzata.
2. Il proprietario o gestore provvede con personale idoneo e qualificato alla gestione, alla vigilanza e alla costante manutenzione dell'opera inviando rapporti al Sindaco ed al Servizio Tecnico Decentrato, secondo le modalita' e le frequenze indicate nel disciplinare o nel provvedimento di approvazione.
3. Il Sindaco, a norma delle leggi vigenti, al fine di garantire la tutela della Pubblica Incolumita' deve far effettuare visite periodiche di controllo dell'efficienza delle opere, trasmettendo al Servizio Tecnico Decentrato copia del verbale di visita.
4. Il Sindaco puo' richiedere l'esecuzione di lavori di manutenzione o riparazioni necessarie in relazione alle risultanze delle visite. In caso di accertate negligenze o di mancati lavori ordinati, su parere del Servizio Tecnico Decentrato, impone al proprietario o gestore dell'opera lo svuotamento dell'invaso a tutela dell'incolumita' pubblica, informando il Settore Regionale Opere Pubbliche Difesa Assetto Idrogeologico tramite il Servizio Tecnico Decentrato.
5. E' fatto obbligo al proprietario o gestore dell'opera di mantenere, a sue cure e spese, in efficienza la strumentazione di controllo prescritta nel disciplinare comunicando i dati relativi al Sindaco ed al Servizio Tecnico Decentrato.

Capo V. - Censimento e regolarizzazione invasi esistenti

Art. 11.
(Sanatoria opere esistenti)

1. Per tutti gli sbarramenti e gli invasi in esercizio, privi di collaudo statico e risultanze di verifiche periodiche di conformita' o per i quali siano intervenute modifiche sostanziali della struttura, i proprietari o gestori delle opere sono tenuti a presentare entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di approvazione in sanatoria.
2. La domanda di approvazione in sanatoria e' inoltrata, in triplice copia, al Presidente della Giunta Regionale, tramite il Servizio Tecnico Decentrato, e deve essere corredata da una perizia giurata, rilasciata da un ingegnere abilitato che attesti l'idoneita' dell'opera nei confronti della Pubblica Incolumita'. Copia dell'istanza deve essere contestualmente inviata al Sindaco.
3. Qualora la perizia giurata di cui al comma 2 non attesti condizioni di sicurezza, il Servizio Tecnico Decentrato informa: il Sindaco e, trasmettendo copia della perizia, il Settore Regionale Opere Pubbliche Difesa Assetto Idrogeologico. Il Sindaco ordina al proprietario o gestore dell'opera di effettuare, a proprie spese e con le dovute cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento.

Art. 12.
(Documentazione)

1. La domanda di approvazione in sanatoria dovra' essere integrata entro un anno dalla data di ricezione della stessa da parte del Servizio Tecnico Decentrato, dalla seguente documentazione in triplice copia, cosi' differenziata per le categorie A, B e C di cui all'articolo 1 comma 2.
2.Categoria A:
a) relazione tecnica con indicazione della estensione del bacino imbrifero di influenza, della consistenza del corpo diga, delle modalita' di utilizzazione dell'invaso, con riferimento ai tempi medi di riempimento ed ai periodi dell'anno in cui si verifica il massimo ed il minimo invaso, della tipologia ed efficienza degli organi di scarico valutate con riferimento alle dimensioni del bacino imbrifero sotteso ed alla massima piovosita' nonche' delle eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del bacino. Rispetto al corpo diga deve essere specificato in particolare: l'altezza massima, la lunghezza, il volume il tipo di ammorsamento, il grado di compattazione, il tipo di copertura e l'inclinazione dei paramenti, lo stato di manutenzione dei paramenti stessi, la larghezza al coronamento, il franco, inteso come differenza tra quota di massimo invaso e quota al coronamento, il posizionamento dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei materiali costituenti i manufatti stessi. Dovra' infine essere indicato il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva, piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua od altro) e precisato se la zona adiacente l'invaso sia protetta da adeguata recinzione;
b) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000 e disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200; planimetria in scala 1:500; particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
c) documentazione fotografica del corpo diga e dell'invaso, previa apposizione di strumenti lineari di misura che consentano la valutazione dell'altezza dei paramenti e della larghezza al coronamento.
3. Categoria B:
a) relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico, contenente la verifica di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie e lo studio sulle condizioni di deflusso a valle, della massima piena scaricabile ed in caso di collassamento dello sbarramento;
b) relazione geologica relativa al bacino imbrifero ed al contorno dell'invaso, a firma di un geologo abilitato;
c) relazione geotecnica, idraulica ed idrogeologica che illustri le caratteristiche dei terreni di appoggio e tenuta, nonche' i criteri adottati per la determinazione della massima portata in arrivo e la verifica dello scaricatore di piena;
d) planimetria dell'invaso in scala 1:10.000;
e) rilievo batimetrico dell'invaso e rilievo topografico del corpo idrico ricettore dello scarico in scala 1:5.000;
f) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000 e disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, planimetria in scala 1:500, particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
g) documentazione fotografica e fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso.
4. Categoria C:
a) relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico;
b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonche' elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilita' delle sponde e delle spalle, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;
c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione dell'invaso finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovra' comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilita' della diga e del complesso diga terreni di fondazione dovra' essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonche' a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalita' di smaltimento della portata stessa;
e) nel caso di dighe murarie, una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonche' di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso ed in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;
f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;
g) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;
h) Planimetria dell'invaso in scala 1:10.000;
i) rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;
l) disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, planimetrie in scala 1:500, particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
m) carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza all'invaso;
n) verifiche di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
o) studio sulle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile;
p) documentazione fotografica e fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso.
5. Per quanto attiene agli elaborati, indicati con lettera a) per la categoria A; con lettere b), c), h), i) per la categoria B; e con lettere b), c), d), e), f), n), o) per la categoria C, gli stessi dovranno essere redatti a firma, per quanto di competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali.
6. Il Servizio Tecnico Decentrato esamina la documentazione allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; puo' disporre interlocutoriamente che vengano, entro tre mesi, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti nonche', in caso d'urgenza, eseguiti interventi di adeguamento o di sospensione dell'esercizio. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorita' competenti, il richiedente puo' proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma restando la sua responsabilita' per eventuali sinistri.

Art. 13.
(Approvazione in sanatoria degli invasi esistenti e prosecuzione dell'esercizio)

1. Per le opere di cui alla categoria A, il Servizio Tecnico Decentrato, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione prodotta, richiede al proprietario o gestore delle opere, certificato di collaudo statico, in triplice copia, redatto a firma di un ingegnere abilitato. Il Servizio Tecnico Decentrato redige relazione d'istruttoria ed il disciplinare, relativo alle modalita' di esercizio dell'invaso, di cui al comma 2 dell'articolo 5, sottoscritto dal richiedente e dal Sindaco. Copia della documentazione viene trasmessa al Sindaco ed al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico che predisporra' per l'emanazione di formale decreto da parte del Presidente della Giunta Regionale, di approvazione a sanatoria delle opere e di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto, fatti salvi i diritti di terzi.
2. Per le opere di cui alle categoria B e categoria C, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione prodotta, il Servizio Tecnico Decentrato redige la relazione di istruttoria e lo schema di disciplinare contenente le condizioni a cui e' subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto e del relativo collaudo statico, contiene inoltre opportune clausole impegnative per il richiedente. Il Servizio Tecnico Decentrato trasmette copia della documentazione al Sindaco ed al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico, che provvede ad acquisire il parere del C.R.O.P. Sezione Infrastrutture, ai sensi della legge regionale 21.03.1984 n. 18. Ad avvenuto rilascio del parere favorevole del C.R.O.P. , il Servizio Tecnico Decentrato provvedera' alla redazione in forma definitiva del disciplinare approvato, il quale dovra' essere sottoscritto da parte del richiedente e dal Sindaco.
3. Il proprietario o gestore di opere della categoria B ha la facolta' di provvedere a nominare direttamente il collaudatore nella figura di un ingegnere abilitato, mentre per le opere di categoria C il Settore Regionale competente predispone la designazione della commissione di collaudo. Le spese relative al collaudo saranno poste a carico del richiedente. Il collaudatore, previa informazione al Sindaco ed al Servizio Tecnico Decentrato, stabilira' le date in cui dovranno essere eseguite le visite di collaudo. Esperite tutte le operazioni prescritte, il collaudatore, sulla base dei risultati positivi degli accertamenti, rilascera' il certificato di collaudo statico del corpo diga e di idoneita' idraulica all'uso previsto. Un esemplare in bollo del sopraddetto certificato verra' dal collaudatore trasmesso al Sindaco ed al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico e due verranno trasmessi al Servizio Tecnico Decentrato, unitamente alla monografia dei capisaldi di riferimento sul corpo diga, alle fotografie del corpo diga nonche' del bacino di accumulo, ed all'elenco del personale addetto alla vigilanza o alla gestione dell'opera.
4. Il Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico, alla ricezione del certificato di collaudo e del disciplinare, debitamente sottoscritto, predispone per l'emanazione del formale decreto, da parte del Presidente della Giunta Regionale, di approvazione a sanatoria delle opere e di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto, fatti salvi i diritti dei terzi.

Capo VI. - Norme transitorie e finali sanzioni, abrogazioni, spese di istruttoria e accertamento

Art. 14.
(Costruzioni ed esercizi abusivi Sanzioni)

1. A) Coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio opere di cui all'articolo 1 senza l'approvazione di cui agli aricoli 5, 7 e 9 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.. 5.000.000 a L.. 15.000.000. B) Alla stessa ammenda, di cui al comma 1, e' soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 11, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 11 comma 1.
2. Coloro i quali realizzano opere di cui all'articolo 1 in violazione alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti di cui agli artt. 5, 7, 9 e 13 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.. 1.000.000 a L.. 5.000.000 a seconda della gravita' della violazione.
3. Coloro i quali gestiscono opere di cui all'articolo 1 senza rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 13 soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.. 500.000 a L.. 3.000.000 a seconda della gravita' della violazione e sono comunque tenuti a realizzare le prescrizioni imposte.
4. Il Tecnico, firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 11 comma 2, che affermi fatti non conformi al vero, soggiace alle pene previste dall'articolo 373 comma 1 e 2 del codice penale.
5. Coloro i quali non ottemperano all'ordinanza del Sindaco di effettuare a proprie spese la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento di cui al comma 3 dell'articolo 11, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 a seconda della gravita' della violazione.Inoltre, in caso di inottemperanza delle disposizioni impartite, il Sindaco, nel termine di quindici giorni dalla notifica, ordina l'esecuzione d'ufficio dei lavori a tutela della pubblica incolumita', addebitando l'intero costo all'inadempiente.

Art. 15.
(Accertamento e contestazione delle violazioni)

1. All'accertamento e contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, provvede la Polizia Municipale del Comune ove sono localizzate le opere e/o il Corpo Forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono altresi', ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.

Art. 16.
(Irrogazione delle sanzioni)

1. Il Presidente della Giunta Regionale ricevuto il verbale di contestazione e di accertamento di violazione alle norme della presente Legge provvede ad irrogare le sanzioni amministrative previste. La misura delle sanzioni amministrative e' decisa dal Presidente della Giunta della Regione Piemonte sulla base delle risultanze acquisite.

Art. 17.
(Spese di istruttoria)

1. Ad ogni domanda presentata ai sensi degli articoli 1 e 11, il richiedente dovra' effettuare un versamento relativo all'istruttoria della pratica di L.. 200.000 per l'anno in corso. Successivi adeguamenti dell'importo saranno eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 18.
(Proventi sanzioni e spese istruttoria)

1. I proventi delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 14, sono incassate sul cap. 2330 dello stato di previsione delle entrate di bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1995, istituito con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni irrogate per depenalizzazione dei reati punibili con al sola ammenda o multa" e nei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
2. I proventi delle spese stabilite dall'articolo 17 a carico del richiedente la concessione, per l'istruttoria della relativa pratica, sono incassate sul cap. ..... (nuova istituzione) dello stato di previsione del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1995 istituito con la seguente denominazione "Proventi per spese di istruttoria" e nei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 19.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le disposizioni seguenti:
a) Legge Regionale 04 giugno 1991 n. 23.