Disegno di legge regionale, n. 5592.
Norme in meteria di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di
accumulo idrico di competenza regionale. Capo I. - Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la
vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (dighe, traverse) e relativi
bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle Regioni
con legge 18 maggio 1989, n. 183 e con legge n. 584 del 21.10.1994
Disegno di legge n. 507 dell'8.8.1994 convertito in legge n. 584 del
21.10.1994. Capo. II. - Disciplina degli invasi con capacita'di accumolo
superiore al 20.000 metri cubi o con altezza sbarramento superiore a
5 metri (Categoria B e Categoria C) 1. Al fine dell'acquisizione della preliminare ammissibilita', il
progetto di fattibilita' di cui al comma 4 dell'Art. 1, e' presentato
in triplice copia al Servizio Tecnico Decentrato competente per
territorio. Il Servizio Tecnico Decentrato provvede ad inviare copia
del progetto: 1. Il Servizio Tecnico Decentrato provvede ad accertare la
completezza della documentazione progettuale, acquisisce i referti
di pubblicazione e compie la preliminare istruttoria tecnica che si
concreta nell'espressione di parere di ammissibilita', entro 60
giorni dalla data di acquisizione del nullaosta della Sezione
Militare Territoriale e del referto di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte. 1. Il richiedente, acquisito il parere di ammissibilita', presenta
il progetto esecutivo dell'opera in triplice copia, al Servizio
Tecnico Decentrato, al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva
alla costruzione ed all'esercizio dell'opera. 1. Il progetto esecutivo e' esaminato dal Servizio Tecnico
Decentrato, che redige la relazione di istruttoria e lo schema di
disciplinare contenente le condizioni a cui e' subordinato il
rilascio dell'autorizzazione. Capo III. - Disciplina degli invasi con capacita' di accumolo
inferiore a 20.000 metri cubi e con altezza di sbarramento inferiore
a 5 metri (Categoria A) 1. Il progetto esecutivo dell'opera, in triplice copia,
sottoscritto dal progettista e dal proprietario o gestore, deve
contenere: 1. Il progetto esecutivo e' esaminato dal Servizio Tecnico
Decentrato che redige la relazione di istruttoria e lo schema di
disciplinare contenente le condizioni a cui e' subordinato il
rilascio dell'autorizzazione. Capo IV. - Vigilanza collaudo e controllo 1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera secondo le
norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione e'
affidata al Servizio Tecnico Decentrato. 1. Il proprietario o gestore dell'opera informa il Sindaco ed il
Servizio Tecnico Decentrato dell'avvenuta ultimazione dei lavori,
richiedendo contestualmente al suddetto Servizio la nomina dei
collaudatori. 1. Il proprietario o il gestore, sulla base del certificato di
collaudo favorevole, puo' iniziare l'esercizio dell'impianto e
contestualmente notifica al Sindaco ed al Servizio Tecnico
Decentrato l'entrata in esercizio dell'opera realizzata. Capo V. - Censimento e regolarizzazione invasi esistenti 1. Per tutti gli sbarramenti e gli invasi in esercizio, privi di
collaudo statico e risultanze di verifiche periodiche di conformita'
o per i quali siano intervenute modifiche sostanziali della
struttura, i proprietari o gestori delle opere sono tenuti a
presentare entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente
legge, domanda di approvazione in sanatoria. 1. La domanda di approvazione in sanatoria dovra' essere integrata
entro un anno dalla data di ricezione della stessa da parte del
Servizio Tecnico Decentrato, dalla seguente documentazione in
triplice copia, cosi' differenziata per le categorie A, B e C di cui
all'articolo 1 comma 2. 1. Per le opere di cui alla categoria A, il Servizio Tecnico
Decentrato, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza
tra lo stato di fatto e la documentazione prodotta, richiede al
proprietario o gestore delle opere, certificato di collaudo statico,
in triplice copia, redatto a firma di un ingegnere abilitato. Il
Servizio Tecnico Decentrato redige relazione d'istruttoria ed il
disciplinare, relativo alle modalita' di esercizio dell'invaso, di
cui al comma 2 dell'articolo 5, sottoscritto dal richiedente e dal
Sindaco. Copia della documentazione viene trasmessa al Sindaco ed al
Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico che
predisporra' per l'emanazione di formale decreto da parte del
Presidente della Giunta Regionale, di approvazione a sanatoria delle
opere e di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio
dell'impianto, fatti salvi i diritti di terzi. Capo VI. - Norme transitorie e finali sanzioni, abrogazioni,
spese di istruttoria e accertamento 1. A) Coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio opere di
cui all'articolo 1 senza l'approvazione di cui agli aricoli 5, 7 e 9
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, soggiacciono alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.. 5.000.000 a
L.. 15.000.000. B) Alla stessa ammenda, di cui al comma 1, e' soggetto
chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 11, ometta di presentare
la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui
all'articolo 11 comma 1. 1. All'accertamento e contestazione delle violazioni alle norme
della presente legge, provvede la Polizia Municipale del Comune ove
sono localizzate le opere e/o il Corpo Forestale dello Stato. Gli
accertatori provvedono altresi', ricorrendo i presupposti di cui
agli articoli 13 e 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al
sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. 1. Il Presidente della Giunta Regionale ricevuto il verbale di
contestazione e di accertamento di violazione alle norme della
presente Legge provvede ad irrogare le sanzioni amministrative
previste. La misura delle sanzioni amministrative e' decisa dal
Presidente della Giunta della Regione Piemonte sulla base delle
risultanze acquisite. 1. Ad ogni domanda presentata ai sensi degli articoli 1 e 11, il
richiedente dovra' effettuare un versamento relativo all'istruttoria
della pratica di L.. 200.000 per l'anno in corso. Successivi
adeguamenti dell'importo saranno eventualmente stabiliti con
deliberazione della Giunta Regionale. 1. I proventi delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo
14, sono incassate sul cap. 2330 dello stato di previsione delle
entrate di bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario
1995, istituito con la seguente denominazione "Proventi connessi
alle sanzioni irrogate per depenalizzazione dei reati punibili con
al sola ammenda o multa" e nei corrispondenti capitoli degli
esercizi successivi. 1. Sono abrogate le disposizioni seguenti:
(Oggetto e Finalita')
2. Per le finalita' della presente legge, le opere di cui al comma
precedente sono suddivise nelle seguenti 3 categorie:
a) sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e che
determinano un volume di invaso inferiore a ventimila metri cubi;
b) sbarramenti o con altezza compresa tra 5 e 10 metri o con volume
di invaso da 20.000 metri cubi a 100.000 metri cubi;
c) sbarramenti con altezza superiore a 10 metri fino a 15 metri o
con volume di invaso da 100.000 metri cubi a 1.000.000 di metri
cubi.
3. I progetti delle opere di cui al comma precedente sono approvati
ai fini della Tutela della Pubblica Incolumita' con decreto del
Presidente della Giunta Regionale, secondo le modalita' a norma
delle procedure di cui agli articoli 5, 7 e 13.
4. La realizzazione di opere di sbarramento di ritenuta delle
categorie B e C, e' preceduta dalla redazione di un progetto di
fattibilita'.
5. La domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio
dell'opera dovranno essere inoltrate al Presidente della Giunta
Regionale tramite il Servizio Tecnico Decentrato Opere Pubbliche
Difesa del Suolo competente per territorio, di seguito denominato in
breve Servizio Tecnico Decentrato. Copia di tale domanda sara'
inoltrata dal richiedente al Sindaco del Comune territorialmente
competente, di seguito denominato in breve il Sindaco.
(Progetto di fattibilita')
a) alla Sezione Militare Territoriale ai fini dell'acquisizione del
nulla osta di competenza;
b) al Comune territorialmente interessato con richiesta di
pubblicazione all'albo pretorio di un avviso, predisposto dallo
stesso Servizio Tecnico Decentrato, e contenente l'indicazione
dell'ufficio presso il quale possono essere consultati gli elaborati
progettuali. Copia dell'avviso e' inoltre trasmessa alla Comunita'
Montana territorialmente competente e alla Provincia interessata per
la pubblicazione all'albo pretorio. Per le opere di categoria C
copia dell'avviso e' pubblicata a cura del richiedente anche sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Il progetto di fattibilita' e' costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnica e idrologica;
b) rilievi delle zone di imposta dello sbarramento;
c) planimetria estesa a tutto il bacino tributario con
l'indicazione dello sbarramento e dell'invaso;
d) documentazione fotografica della zona interessata dallo
sbarramento e dall'invaso;
e) disegni tecnici delle strutture dello sbarramento;
f) relazione geologica con evidenziazione degli elementi
geomorfologici del bacino interessato;
g) relazione geotecnica che evidenzi le caratteristiche dei terreni
di fondazione e le caratteristiche di stabilita' dei versanti.
(Ammissibilita' dei progetti di fattibilita')
2. Il parere di ammissibilita' dovra' contenere le eventuali
condizioni per la redazione del progetto esecutivo, nonche' indicare
gli aspetti tecnici che necessitano di ulteriore approfondimento o
maggior dettaglio. Con lo stesso parere viene inoltre fissato il
termine, non superiore a 24 mesi, per la presentazione del progetto
esecutivo.
3. L'eventuale diniego dovra' essere compiutamente motivato.
Analogamente devono essere dettagliatamente descritte le eventuali
indicazioni negative non preclusive che comportano comunque
sostanziali modifiche del progetto.
(Progetto esecutivo)
2. Il progetto esecutivo dell'opera, sottoscritto dal progettista e
dal proprietario o gestore, deve contenere:
a) relazione tecnico economica sulle caratteristiche dello
sbarramento e degli impianti connessi con specifico riferimento alle
finalita' economiche da conseguire;
b) relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine
svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di
prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumita', delle
modalita' di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento
dell'invaso, riportante l'inquadramento geologico del territorio
interessato in relazione anche alle indicazioni del Piano Regolatore
Generale;
c) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;
d) planimetria dell'invaso in scala 1:10.000;
e) rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e
a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;
f) documentazione fotografica e fotografie aeree, ove esistenti,
della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
g) disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200,
planimetrie in scala 1:500, particolari degli organi di scarico in
scala 1:50;
h) piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del
territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori sia
durante l'esercizio dell'invaso;
i) relazione geologica contenente l'indicazione e la valutazione
delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti. In particolare devono
essere descritti: la geomorfologia e la litologia del bacino, la
geognosia dei terreni d'imposta dello sbarramento, le
caratteristiche geotecniche dei materiali di costruzione degli
sbarramenti;
l) carta geomorfologica del territorio interessato, con
evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento
alla soggiacenza all'invaso;
m) dati idrologici e calcoli idraulici che giustifichino il valore
assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il
conseguente dimensionamento degli organi di scarico;
n) verifiche di stabilita' dello sbarramento e delle principali
opere accessorie;
o) studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento,
della massima piena scaricabile;
p) tutte le notizie, indagini e approfondimenti eventualmente
richiesti nella fase d'esame del progetto di fattibilita'.
3. Il Servizio Tecnico Decentrato provvede ad accertare la
completezza della documentazione progettuale con l'eventuale
richiesta di elaborati integrativi.
(Approvazione del progetto esecutivo)
2. Lo schema di disciplinare contiene tutte le prescrizioni
relative alle modalita' di costruzione, al collaudo, all'esercizio
dell'impianto e l'indicazione della cauzione da costituirsi a
garanzia della corretta esecuzione delle opere e dell'esercizio
dell'impianto.
3. Il Servizio Tecnico Decentrato trasmette il progetto esecutivo e
gli atti di istruttoria al Settore Regionale Opere Pubbliche e
Difesa Assetto Idrogeologico, che provvede ad acquisire il parere
del C.R.O.P. Sezione Infrastrutture, ai sensi della legge
regionale 21.03.1984, n. 18.
4. Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base del parere
favorevole del C.R.O.P. Sezione Infrastrutture, emette
Provvedimento di approvazione del progetto e del relativo
disciplinare. L'esercizio e' subordinato al favorevole risultato del
collaudo di cui al successivo articolo 9.
(Progetto esecutivo)
a) relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine
svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di
prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumita', delle
modalita' di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento
dell'invaso;
b) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;
c) planimetria dell'invaso in scala 1:10.000;
d) rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e
a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;
e) fotografie aeree ove esistenti, della zona interessata dallo
sbarramento e dall'invaso;
f) disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200,
planimetrie in scala 1:500, particolari degli organi di scarico in
scala 1:50;
g) inquadramento geologico del territorio interessato con
riferimento alle indicazioni del P.R.G. e carta geomorfologica con
evidenziazione di tutti gli elementi di interesse;
h) dati idrologici e calcoli idraulici che giustifichino il valore
assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il
conseguente dimensionamento degli organi di scarico;
i) verifiche di stabilita' dello sbarramento delle principali opere
accessorie.
2. Il Servizio Tecnico Decentrato provvede ad accertare la
completezza della documentazione progettuale, con eventuale
richiesta di elaborati integrativi. Provvede inoltre agli
adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
(Approvazione del progetto esecutivo)
2. Lo schema di disciplinare contiene tutte le prescrizioni
relative alle modalita' di costruzione, al collaudo, all'esercizio
dell'impianto e fissa l'importo della cauzione da costituirsi a
garanzia della corretta esecuzione delle opere e dell'esercizio
dell'impianto.
3. Il Servizio Tecnico Decentrato trasmette il progetto esecutivo
gli atti di istruttoria, e lo schema di disciplinare al Settore
Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico ai fini
dell'emissione del Decreto di approvazione da parte del Presidente
della Giunta Regionale.
4. L'eventuale diniego deve essere compiutamente motivato.
Analogamente devono essere dettagliatamente descritte le eventuali
indicazioni negative non preclusive che comportano comunque
sostanziali modifiche del progetto.
(Vigilanza sui lavori)
2. Il proprietario o gestore dell'opera comunica al Sindaco ed al
competente Servizio Tecnico Decentrato la data di inizio dei lavori
ed il nominativo del tecnico da lui incaricato quale Direttore dei
Lavori, al fine di consentire il controllo e la vigilanza
sull'esecuzione dei lavori stessi.
3. Il Direttore dei Lavori provvede ad eseguire i controlli con
particolare riferimento a:
a) esecuzione drenaggi;
b) predisposizione dei piani di fondazione ed esecuzione degli
ancoraggi e ammorsamenti di fondazione;
c) esecuzione degli organi di scarico;
d) esecuzione dello splateamento e scoticamento preliminare
all'esecuzione del corpo diga;
e) eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase
progettuale;
f) processi di compattazione per formazione sbarramento;
g) campionature e prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le
norme vigenti;
h) profili dei parametri;
i) procedure di invaso;
l) verifica degli afflussi e delle portate dei drenaggi.
4. ll proprietario o gestore dell'opera provvede a trasmettere i
risultati dei controlli di cui sopra al Servizio Tecnico Decentrato
evidenziando eventuali anomalie.
5. Il Servizio Tecnico Decentrato ha facolta' di accedere in
qualunque momento ai cantieri ed eseguire o far eseguire indagini e
controlli ai fini della Tutela della Pubblica Incolumita'.
6. Le eventuali varianti che si rendessero necessarie devono
essere approvate dal Presidente della Giunta Regionale su parere del
Servizio Tecnico Decentrato.
7. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei
lavori rispetto al progetto approvato, il Servizio Tecnico
Decentrato ha facolta' di sospendere i lavori riferendo: al Sindaco
del Comune territorialmente competente ed al Settore Regionale Opere
Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico che, acquisito il parere
del C.R.O.P. , propone al Presidente della Giunta Regionale
l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
(Collaudo)
2. Alla nomina dei collaudatori delle opere di categoria C provvede
l'Amministrazione Regionale. Per gli sbarramenti relativi alle
categorie A e B, il proprietario o gestore delle opere puo'
provvedere direttamente alla nomina nella figura di un ingegnere
abilitato con comprovata esperienza in materia idraulica.
3. Il riempimento anche parziale dell'invaso non puo' comunque
avere inizio prima delle operazioni di collaudo.
4. I collaudatori, esperite le operazioni di collaudo sulla base di
risultati favorevoli degli accertamenti, rilasciano certificato di
collaudo tecnico definitivo che viene trasmesso al Sindaco ed al
Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico.
5. Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti
ai collaudatori sono a carico del proprietario o gestore
dell'opera.
(Esercizio e vigilanza)
2. Il proprietario o gestore provvede con personale idoneo e
qualificato alla gestione, alla vigilanza e alla costante
manutenzione dell'opera inviando rapporti al Sindaco ed al Servizio
Tecnico Decentrato, secondo le modalita' e le frequenze indicate nel
disciplinare o nel provvedimento di approvazione.
3. Il Sindaco, a norma delle leggi vigenti, al fine di garantire la
tutela della Pubblica Incolumita' deve far effettuare visite
periodiche di controllo dell'efficienza delle opere, trasmettendo al
Servizio Tecnico Decentrato copia del verbale di visita.
4. Il Sindaco puo' richiedere l'esecuzione di lavori di
manutenzione o riparazioni necessarie in relazione alle risultanze
delle visite. In caso di accertate negligenze o di mancati lavori
ordinati, su parere del Servizio Tecnico Decentrato, impone al
proprietario o gestore dell'opera lo svuotamento dell'invaso a
tutela dell'incolumita' pubblica, informando il Settore Regionale
Opere Pubbliche Difesa Assetto Idrogeologico tramite il Servizio
Tecnico Decentrato.
5. E' fatto obbligo al proprietario o gestore dell'opera di
mantenere, a sue cure e spese, in efficienza la strumentazione di
controllo prescritta nel disciplinare comunicando i dati relativi al
Sindaco ed al Servizio Tecnico Decentrato.
(Sanatoria opere esistenti)
2. La domanda di approvazione in sanatoria e' inoltrata, in triplice
copia, al Presidente della Giunta Regionale, tramite il Servizio
Tecnico Decentrato, e deve essere corredata da una perizia giurata,
rilasciata da un ingegnere abilitato che attesti l'idoneita'
dell'opera nei confronti della Pubblica Incolumita'. Copia
dell'istanza deve essere contestualmente inviata al Sindaco.
3. Qualora la perizia giurata di cui al comma 2 non attesti
condizioni di sicurezza, il Servizio Tecnico Decentrato informa: il
Sindaco e, trasmettendo copia della perizia, il Settore Regionale
Opere Pubbliche Difesa Assetto Idrogeologico. Il Sindaco ordina al
proprietario o gestore dell'opera di effettuare, a proprie spese e
con le dovute cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso
e, se del caso, la demolizione dello sbarramento.
(Documentazione)
2.Categoria A:
a) relazione tecnica con indicazione della estensione del bacino
imbrifero di influenza, della consistenza del corpo diga, delle
modalita' di utilizzazione dell'invaso, con riferimento ai tempi
medi di riempimento ed ai periodi dell'anno in cui si verifica il
massimo ed il minimo invaso, della tipologia ed efficienza degli
organi di scarico valutate con riferimento alle dimensioni del
bacino imbrifero sotteso ed alla massima piovosita' nonche' delle
eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del
bacino. Rispetto al corpo diga deve essere specificato in
particolare: l'altezza massima, la lunghezza, il volume il tipo di
ammorsamento, il grado di compattazione, il tipo di copertura e
l'inclinazione dei paramenti, lo stato di manutenzione dei paramenti
stessi, la larghezza al coronamento, il franco, inteso come
differenza tra quota di massimo invaso e quota al coronamento, il
posizionamento dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei
materiali costituenti i manufatti stessi. Dovra' infine essere
indicato il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva,
piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua od altro)
e precisato se la zona adiacente l'invaso sia protetta da adeguata
recinzione;
b) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000 e disegni di
consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200;
planimetria in scala 1:500; particolari degli organi di scarico in
scala 1:50;
c) documentazione fotografica del corpo diga e dell'invaso, previa
apposizione di strumenti lineari di misura che consentano la
valutazione dell'altezza dei paramenti e della larghezza al
coronamento.
3. Categoria B:
a) relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli
organi di scarico, contenente la verifica di stabilita' dello
sbarramento e delle principali opere accessorie e lo studio sulle
condizioni di deflusso a valle, della massima piena scaricabile ed
in caso di collassamento dello sbarramento;
b) relazione geologica relativa al bacino imbrifero ed al contorno
dell'invaso, a firma di un geologo abilitato;
c) relazione geotecnica, idraulica ed idrogeologica che illustri le
caratteristiche dei terreni di appoggio e tenuta, nonche' i criteri
adottati per la determinazione della massima portata in arrivo e la
verifica dello scaricatore di piena;
d) planimetria dell'invaso in scala 1:10.000;
e) rilievo batimetrico dell'invaso e rilievo topografico del corpo
idrico ricettore dello scarico in scala 1:5.000;
f) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000 e disegni di
consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200,
planimetria in scala 1:500, particolari degli organi di scarico in
scala 1:50;
g) documentazione fotografica e fotografie aeree, ove esistenti,
della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso.
4. Categoria C:
a) relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli
organi di scarico;
b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e
della sezione di sbarramento, nonche' elementi sulla tenuta del
serbatoio e sulla stabilita' delle sponde e delle spalle,
considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della
zona; in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto
riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e
sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;
c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del
terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di
fondazione dell'invaso finalizzata alla definizione delle condizioni
di sicurezza delle sponde e delle spalle. Per le dighe di materiali
sciolti, la relazione dovra' comprendere le prove eseguite sui
materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e
di quelle connesse. La stabilita' della diga e del complesso diga
terreni di fondazione dovra' essere verificata almeno nelle seguenti
condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e,
ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza
di sisma, nonche' a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati
per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo
di ritorno, e che indichi le modalita' di smaltimento della portata
stessa;
e) nel caso di dighe murarie, una relazione di calcolo,
comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che
illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio
vuoto, nonche' di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso
ed in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata
sismica;
f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del
comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con
l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei
rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli
stessi;
g) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;
h) Planimetria dell'invaso in scala 1:10.000;
i) rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e
a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;
l) disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200,
planimetrie in scala 1:500, particolari degli organi di scarico in
scala 1:50;
m) carta geomorfologica del territorio interessato, con
evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento
alla soggiacenza all'invaso;
n) verifiche di stabilita' dello sbarramento e delle principali
opere accessorie;
o) studio sulle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento,
della massima piena scaricabile;
p) documentazione fotografica e fotografie aeree, ove esistenti,
della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso.
5. Per quanto attiene agli elaborati, indicati con lettera a) per
la categoria A; con lettere b), c), h), i) per la categoria B; e con
lettere b), c), d), e), f), n), o) per la categoria C, gli stessi
dovranno essere redatti a firma, per quanto di competenza, di un
ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali.
6. Il Servizio Tecnico Decentrato esamina la documentazione
allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; puo' disporre
interlocutoriamente che vengano, entro tre mesi, prodotti ulteriori
documenti e chiarimenti nonche', in caso d'urgenza, eseguiti
interventi di adeguamento o di sospensione dell'esercizio. Nelle
more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza
pregiudizio per le determinazioni delle autorita' competenti, il
richiedente puo' proseguire l'esercizio della diga e del relativo
invaso, ferma restando la sua responsabilita' per eventuali
sinistri.
(Approvazione in sanatoria degli invasi esistenti e
prosecuzione dell'esercizio)
2. Per le opere di cui alle categoria B e categoria C, a seguito di
sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e
la documentazione prodotta, il Servizio Tecnico Decentrato redige la
relazione di istruttoria e lo schema di disciplinare contenente le
condizioni a cui e' subordinata la prosecuzione dell'esercizio
dell'impianto e del relativo collaudo statico, contiene inoltre
opportune clausole impegnative per il richiedente. Il Servizio
Tecnico Decentrato trasmette copia della documentazione al Sindaco
ed al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto
Idrogeologico, che provvede ad acquisire il parere del C.R.O.P.
Sezione Infrastrutture, ai sensi della legge regionale 21.03.1984 n.
18. Ad avvenuto rilascio del parere favorevole del C.R.O.P. , il
Servizio Tecnico Decentrato provvedera' alla redazione in forma
definitiva del disciplinare approvato, il quale dovra' essere
sottoscritto da parte del richiedente e dal Sindaco.
3. Il proprietario o gestore di opere della categoria B ha la
facolta' di provvedere a nominare direttamente il collaudatore nella
figura di un ingegnere abilitato, mentre per le opere di categoria C
il Settore Regionale competente predispone la designazione della
commissione di collaudo. Le spese relative al collaudo saranno poste
a carico del richiedente. Il collaudatore, previa informazione al
Sindaco ed al Servizio Tecnico Decentrato, stabilira' le date in cui
dovranno essere eseguite le visite di collaudo. Esperite tutte le
operazioni prescritte, il collaudatore, sulla base dei risultati
positivi degli accertamenti, rilascera' il certificato di collaudo
statico del corpo diga e di idoneita' idraulica all'uso previsto. Un
esemplare in bollo del sopraddetto certificato verra' dal
collaudatore trasmesso al Sindaco ed al Settore Regionale Opere
Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico e due verranno trasmessi al
Servizio Tecnico Decentrato, unitamente alla monografia dei
capisaldi di riferimento sul corpo diga, alle fotografie del corpo
diga nonche' del bacino di accumulo, ed all'elenco del personale
addetto alla vigilanza o alla gestione dell'opera.
4. Il Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto
Idrogeologico, alla ricezione del certificato di collaudo e del
disciplinare, debitamente sottoscritto, predispone per l'emanazione
del formale decreto, da parte del Presidente della Giunta Regionale,
di approvazione a sanatoria delle opere e di autorizzazione alla
prosecuzione dell'esercizio dell'impianto, fatti salvi i diritti dei
terzi.
(Costruzioni ed esercizi abusivi Sanzioni)
2. Coloro i quali realizzano opere di cui all'articolo 1 in
violazione alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di
approvazione dei progetti di cui agli artt. 5, 7, 9 e 13 con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale, soggiacciono alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L.. 1.000.000 a L..
5.000.000 a seconda della gravita' della violazione.
3. Coloro i quali gestiscono opere di cui all'articolo 1 senza
rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 13 soggiacciono
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L..
500.000 a L.. 3.000.000 a seconda della gravita' della violazione e
sono comunque tenuti a realizzare le prescrizioni imposte.
4. Il Tecnico, firmatario della perizia giurata di cui all'articolo
11 comma 2, che affermi fatti non conformi al vero, soggiace alle
pene previste dall'articolo 373 comma 1 e 2 del codice penale.
5. Coloro i quali non ottemperano all'ordinanza del Sindaco di
effettuare a proprie spese la limitazione o lo svuotamento
dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento di cui
al comma 3 dell'articolo 11, soggiacciono alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L.
5.000.000 a seconda della gravita' della violazione.Inoltre, in caso
di inottemperanza delle disposizioni impartite, il Sindaco, nel
termine di quindici giorni dalla notifica, ordina l'esecuzione
d'ufficio dei lavori a tutela della pubblica incolumita',
addebitando l'intero costo all'inadempiente.
(Accertamento e contestazione delle violazioni)
(Irrogazione delle sanzioni)
(Spese di istruttoria)
(Proventi sanzioni e spese istruttoria)
2. I proventi delle spese stabilite dall'articolo 17 a carico del
richiedente la concessione, per l'istruttoria della relativa
pratica, sono incassate sul cap. ..... (nuova istituzione) dello
stato di previsione del bilancio della Regione Piemonte per l'anno
finanziario 1995 istituito con la seguente denominazione "Proventi
per spese di istruttoria" e nei corrispondenti capitoli degli
esercizi successivi.
(Abrogazione di norme)
a) Legge Regionale 04 giugno 1991 n. 23.