Disegno di legge regionale, n. 5577.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera
Rocciavre'. 1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e
fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavre' istituito con la
legge regionale 30 maggio 1980, n. 66. 1. L'accesso al Parco e' libero. 1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sono
consentiti lungo i percorsi appositamente individuati dall'Ente di
gestione e ad una velocita' non superiore ai 30 chilometri orari. 1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti
derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic nic o da altre
attivita' connesse alla fruizione del Parco. 1. E' vietato il lavaggio di stoviglie nelle acque di fontane,
sorgenti, torrenti e negli specchi d'acqua ferma. 1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno. 1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale e' consentito nel
rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994,
n. 16. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati. Sono fatte
salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e
selvicolturali ed alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade. 1. La raccolta, l'asportazione il danneggiamento o la detenzione
dei funghi epigei, anche non commestibili, sono regolati dalla legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32, e dalla legge 23 agosto 1993, n.
352. 1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso
fortuito o di necessita', di qualsiasi specie di rettili, molluschi,
anfibi e crostacei sono vietate. 1. E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purche'
al guinzaglio o sotto il controllo diretto del conduttore. 1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco e' consentito nei
limiti previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia. 1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' di giradischi,
mangianastri e simili deve avvenire in modo da non arrecare disturbo
alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed alla vita degli
animali. 1. L'attivita' fotografica, sia amatoriale sia professionale, e'
consentita a condizione che non sia arrecato disturbo alle specie
animali, al personale di vigilanza, a coloro che svolgono attivita'
agro silvo pastorali e che non sia arrecato danno alle specie
vegetali. 1. Il commercio ambulante e' vietato. 1. Il campeggio temporaneo e' consentito esclusivamente nelle aree a
tal fine individuate dal piano d'area del Parco e nel rispetto delle
norme stabilite dal piano stesso. 1. La raccolta di rocce e di minerali e' vietata. 1. E' vietato arrecare disturbo agli animali. 1. E' vietato raccogliere animali selvatici o i loro piccoli. 1. L'esercizio del pascolo e' consentito con le limitazioni
contenute nelle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale per
i territori sottoposti a vincolo idrogeologico della Provincia di
Torino", rese esecutive con il Decreto Ministeriale 29 dicembre
1965, e secondo le norme di Polizia veterinaria. Sono fatti salvi i
diritti di uso civico. 1. E' vietato danneggiare con scritte, incisioni, intagli o in
qualsiasi altro modo rocce, alberi o manufatti. 1. La Giunta Esecutiva puo' concedere deroghe alle norme previste
dalla presente legge per scopi scientifici, didattici, di studio,
turistici, sportivi o relativi a compiti istituzionali, purche' non
contrastino con disposizioni legislative dello Stato e della Regione
ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorita'. Le deroghe
sono specifiche, nominative ed a termine. 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e
l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale
di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 11 della
legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, ed all'articolo 14 della
legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della
legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, le norme ed i principi di cui
al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(Finalita')
(Accesso al Parco)
2. La Giunta Esecutiva puo' limitare temporaneamente l'accesso al
Parco per particolari ragioni attinenti alle finalita' dell'area
protetta, sentito il Sindaco del Comune territorialmente
interessato. Della limitazione e' data adeguata pubblicizzazione.
3. Nelle aree di proprieta' privata l'accesso dei visitatori e'
vincolato al rispetto dei diritti di proprieta'.
4. E' vietato l'accesso ai terreni sottoposti a colture agrarie o a
particolari vincoli di salvaguardia e tutela ambientale. Sono
esclusi dal divieto i proprietari dei terreni, gli aventi titolo,
coloro che esercitano attivita' agro silvo pastorali ed i soggetti
autorizzati dalla Giunta Esecutiva.
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Circolazione con mezzi motorizzati)
2. Il parcheggio dei mezzi motorizzati e' consentito nelle aree
appositamente predisposte e, in assenza di queste, sul ciglio delle
strade carrozzabili, purche' cio' non comporti pregiudizio per la
circolazione.
3. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati nelle aree di
proprieta' privata sono vincolati al rispetto dei diritti di
proprieta'.
4. Su tutto il territorio del Parco e' vietato compiere percorsi
fuori strada con mezzi motorizzati, ivi compresi i mezzi cingolati e
le motoslitte.
5. E' vietata la circolazione con mezzi motorizzati nelle strade
precluse al traffico. Sono esenti dal divieto:
a) i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e
selvicolturali, nei cantieri allestiti per lavori di
ristrutturazione edilizia e nelle operazioni di rifornimento dei
rifugi;
b) i mezzi impiegati nelle sistemazioni ed opere idrauliche e
forestali e nelle operazioni antincendio e di pronto intervento;
c) i mezzi delle pubbliche Amministrazioni;
d) i mezzi autorizzati dall'Ente di gestione.
6. Su tutto il territorio del Parco e' vietato l'impiego di velivoli
a motore ad una distanza dal suolo tale da arrecare disturbo o
pregiudizio alla fauna ed all'ambiente in genere. Sono esclusi dal
divieto:
a) i velivoli impiegati in operazioni di emergenza e di soccorso;
b) i velivoli autorizzati dalla Giunta Esecutiva. L'Ente di
gestione autorizza l'uso di velivoli a motore per le operazioni di
rifornimento dei rifugi e per lavori di notevole entita', altrimenti
non attuabili, previa istanza degli interessati indicante la natura
del carico, la data di effettuazione del volo, l'ora e le localita'
di carico e scarico del materiale trasportato.
7. Nelle zone appositamente indicate dall'Ente di gestione sono
consentiti il decollo e l'atterraggio di deltaplani o altri altri
congegni a struttura rigida. L'organizzazione di corsi di volo con
deltaplani, parapendii ed altri congegni ad essi assimilabili e'
consentita previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
8. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzioni amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000. In caso di
competizioni, raduni e manifestazioni, la sanzione di cui al comma 8
e' maggiorata di dieci volte per gli organizzatori che ne rispondono
in solido.
(Abbandono di piccoli rifiuti)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000. La sanzione e'
raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente
verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.
(Lavaggio di stoviglie ed automezzi)
2. E' vietato il lavaggio di automezzi lungo i corsi d'acqua,
presso le sorgenti, le cascate, i laghi e gli specchi d'acqua ferma.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000.
(Accensione di fuochi)
2. Nelle aree attrezzate appositamente individuate dall'Ente di
gestione, nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9
giugno 1994, n. 16, e' ammesso l'uso di fornelli da campo e di
attrezzature portatili da campeggio. L'accensione e', comunque,
vietata in presenza di vento.
3. L'accensione di fuochi e' consentita, anche al di fuori delle
aree di cui al comma 2, a coloro che soggiornano od operano in
montagna per motivi connessi con attivita' economiche o
professionali e per attivita' di pulizia e manutenzione del
territorio, che sono comunque tenuti al rispetto delle norme
previste dalla legge regionale n. 16/94.
4. E' consentito ai proprietari di edifici ed agli aventi titolo di
accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da
barbecue e fornelli da campeggio, purche' cio' avvenga nelle
immediate vicinanze degli edifici medesimi.
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. La
sanzione e' raddoppiata qualora il trasgressore non provveda allo
spegnimento immediato del fuoco ed al ripristino del luogo.
(Abbruciamenti)
2. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e'
consentito unicamente ad una distinza dai boschi non inferiore a 50
metri ed in assenza di vento, fatte salve le prescrizioni di massima
e di Polizia forestale ed a condizione che il luogo dove avviene
l'abbruciamento sia circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad
arrestare il propagarsi del fuoco.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che
per motivi di lavoro operano nei boschi, i quali sono, comunque,
tenuti al rispetto delle norme previste dalla legge regionale n.
16/94.
4. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di
essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con
personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo
spegnimento delle fiamme.
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
(Raccolta della flora spontanea)
2. Dal divieto di cui al comma 1 sono escluse le specie
commestibili piu' comunemente consumate non soggette a specifiche
norme di protezione.
3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38, sub g), della
legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, pari a lire 20.000 piu' lire
5.000 per ogni esemplare raccolto, nel caso di specie a protezione
assoluta e da lire 5.000 a lire 50.000 nel caso delle altre specie.
(Raccolta di funghi e di prodotti del sottobosco)
2. Il Consiglio Direttivo puo' stabilire diverse disposizioni per
la raccolta dei funghi ai sensi dell'articolo 6 della legge 23
agosto 1993, n. 352.
3. La raccolta, il danneggiamento e la detenzione dei prodotti del
sottobosco sono regolati dalla legge regionale 2 novembre 1982, n.
32.
(Raccolta di anfibi, molluschi, rettili, crostacei ed
insetti)
2. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso
fortuito o di necessita', di insetti ed in generale di tutta la
fauna minore, sono vietate.
3. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita'
agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di
Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e
forestale.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000 per ogni
esemplare, nonche' il sequestro del medesimo secondo le procedure
previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
(Introduzione di cani)
2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani
utilizzati nelle operazioni di soccorso ed i cani al seguito delle
mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo; questi ultimi devono
essere controllati costantemente dal pastore.
3. In caso di smarrimento di cani, i relativi proprietari sono
tenuti a darne immediata comunicazione agli Uffici del Parco.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Esercizio della pesca)
2. Il Consiglio Direttivo, sulla base di studi ed approfondimenti
scientifici, puo' imporre con propria deliberazione limitazioni su
tratti individuati puntualmente.
3. Sono fatti salvi, comunque, i diritti esclusivi di pesca.
4. I ripopolamenti sono autorizzati dall'Ente di gestione ai sensi
della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, modificata dalla legge
regionale 22 febbraio 1993, n. 6.
5. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 comportano la
sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 200.000.
(Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale)
2. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi
di vigilanza e soccorso, nonche' di quelli ubicati presso le
abitazioni private, gli alpeggi, i rifugi, le aree adibite a
campeggio e gli esercizi pubblici.
3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da Lire 25.000 a lire 250.000.
(Attivita' fotografica)
2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire
250.000.
(Commercio ambulante)
2. E' esclusa dal divieto di cui al comma 1 la vendita di prodotti
derivanti dall'attivita' di selvicoltura, dall'allevamento e da
attivita' connesse esercitate all'interno del Parco o nei territori
circostanti.
3. Il commercio ambulante e' consentito in occasione di fiere, feste
patronali, tradizionali, manifestazioni sportive ed altre
manifestazioni organizzate da Enti pubblici ovvero autorizzate dalla
Giunta Esecutiva.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Campeggio)
2. Il campeggio temporaneo e' limitato alla sosta di tende; e'
vietata la sosta di campers e di roulottes.
3. Al di fuori delle aree di cui al comma 1 il campeggio e'
consentito, da un'ora prima del tramonto fino ad un'ora prima
dell'alba, agli escursionisti, agli alpinisti, nonche' agli
operatori economici locali.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000
(Raccolta di rocce e di minerali)
2. E' consentita la raccolta di rocce e di minerali a scopi
scientifici e didattici, previa autorizzazione motivata del
Consiglio Direttivo disciplinante tempi, modalita' ed oneri relativi
alla raccolta ed alla loro destinazione.
3. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Disturbo di animali)
2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Rinvenimento di animali)
2. E' vietato raccogliere parti di animali selvatici, ivi compresi
i palchi, le corna ed i crani, rinvenuti sul territorio del Parco.
3. Ogni eventuale ritrovamento deve essere segnalato alla Direzione
del Parco che provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della
legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.
(Pascolo)
2. Il pascolo nei boschi e' consentito secondo le prescrizioni di
massima e di Polizia forestale. Sono fatti salvi i diritti di uso
civico.
3. Il Consiglio Direttivo puo' disporre differenti modalita' di
utilizzo dei pascoli sulla base di motivazioni tecnico-scientifiche
conseguenti a studi ed approfondimenti specifici. Gli indennizzi
agli operatori eventualmente penalizzati sono erogati ai sensi
dell'articolo 36 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
4. L'esercizio del pascolo, effettuato in violazione delle
modalita' di utilizzo stabilite ai sensi del comma 3, comporta la
sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 per
ettaro.
(Danneggiamenti)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
3. Il danneggiamento delle attrezzature, delle segnaletiche e degli
arredi del Parco comporta la sanzione amministrativa da lire 25.000
a lire 250.000 oltre alla facolta' dell'Ente di gestione di rivalersi
dei danni subiti.
(Deroghe)
2. Le autorizzazioni in deroga sono esibite, a richiesta, al
personale di vigilanza del Parco.
3. Il personale del Parco puo' agire in deroga a quanto disposto
dalla presente legge secondo specifiche indicazioni o programmi
della Giunta Esecutiva.
(Vigilanza)
(Procedure)
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte
sul Bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di
previsione delle entrate per l'anno 1994 ed ai corrispondenti
capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni di cui
all'articolo 21 sono introitate nel Bilancio del Parco per essere
destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo
per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.