Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5559.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1995.

Art. 1, 2

Art. 1.
(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta Regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilita' regionale", ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 28 febbraio 1995, il bilancio della Regione sulla base della legge regionale del 19 aprile 1994, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994", limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese correnti purche' rivestano carattere di urgenza ed indifferibilita' e purche' la relativa autorizzazione di spesa sia ancora in essere per il 1995. Per le spese in conto capitale l'esercizio provvisorio e' limitato agli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli: 23600; 23710; 24080; 27190.
2. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, le suddette limitazioni non si pongano in essere per spese o trasferimenti legati ad interventi tesi ad affrontare il ripristino dei danni provocati dall'alluvione del mese di novembre 1994.
3. Quanto previsto dal comma 1. ha effetto anche per gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere approvato con legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 2.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.