Disegno di legge regionale, n. 5541.
Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1992, n. 32 'Attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate
attivita' industriali'. 1. Al termine del 1. comma dell'articolo 4 e' inserito la seguente
frase: "Nelle attivita' di supporto e' ricompresa la partecipazione
ai sopralluoghi e ispezioni collegiali, di cui agli articoli 16 e 20
del Decreto Presidente Repubblica ( D.P.R. ) 17 maggio 1988 n. 175
finalizzati esclusivamente agli aspetti relativi ai rischi di
incidente rilevante"; 1. L'articolo 5 della legge regionale 30 giugno 1992 n. 32 e'
sostituito dal seguente: "Articolo 5 Conferenze Provinciali. 1. Ai
fini di garantire la migliore diffusione dell'informazione alla
popolazione e a supporto delle competenze regionali previste dagli
articoli 8 e 14 della presente legge, la Giunta Regionale istituisce
una o piu' conferenze a livello provinciale composte: 1. L'articolo 7 della legge regionale 30 giugno 1992 e' sostituito
dal seguente: "Articolo 7 Dichiarazione. 1. L'esercizio dei compiti
connessi con la dichiarazione di cui all'articolo 6 del D.P.R. n.
175/1988 e' svolto dall'Unita' Flessibile di cui all'articolo 3 della
presente legge. 1. L'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1992 n. 32 e'
soppresso.
(Modifiche ed integrazioni dell'articolo 4)
2. Al termine del 2. comma dell'articolo 4 sono inserite le
seguenti frasi: "Tutti i componenti possono essere sostituiti in
caso di assenza o impedimento, da altri esperti con funzione di
supplenza. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua
fiducia, puo' partecipare, se richiesto, alle sedute del Comitato".
3. Il 3. comma dell'articolo 4 e' cosi' sostituito: "A ciascun
componente esterno del Comitato e' corrisposto un gettone di presenza
di lire 100.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle
attivita' del Comitato, oltre il rimborso spese. Il gettone viene
dimezzato in caso di partecipazione solo antimeridiana o
pomeridiana".
(Sostituzione dell'articolo 5)
a) dal Presidente della Provincia che la presiede o da un suo
delegato;
b) dai Sindaci dei Comuni sul cui territorio siano insediate
imprese soggette agli obblighi del D.P.R. 175/1988 e dai Sindaci
dei Comuni confinanti con i Comuni su cui insistono tali imprese;
c) dai legali rappresentanti delle Unita' Socio Sanitarie Locali
( U.S.S.L. );
d) da un delegato del Presidente della Giunta Regionale;
e) da tre rappresentanti degli imprenditori nominati dalle
Associazioni industriali piu' rappresentative a livello provinciale
o regionale;
f) da tre rappresentanti delle Confederazioni Sindacali dei
Lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) da tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste
maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. La Conferenza provinciale sui rischi industriali stabilisce i
necessari collegamenti informativi ed operativi con il Prefetto ai
fini della tutela della sicurezza della popolazione.
3. La Conferenza coadiuva le autorita' competenti nell'informazione
alla popolazione e in particolare:
a) supporta i Sindaci nel fornire le notizie alla popolazione di
cui al comma 3 dell'articolo 11 del D.P.R. 175/88;
b) coadiuva il Prefetto, sulla base dei piani di emergenza
predisposti per le aziende soggette all'obbligo di notifica, nella
diffusione delle informazioni alla popolazione e ai lavoratori e
nella sperimentazione dei piani;
c) coadiuva la Ginta regioanle nelle iniziative dalla stessa
assunte per l'informazione alle popolazioni.
4. La Conferenza, per quanto concerne gli impianti esistenti
soggetti a dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R.
175/88; riceve dall'Unita' Flessibile documentazione comprendente:
a) una scheda riassuntiva che evidenzia: la dislocazione della
azienda con le indicazioni delle caratteristiche territoriali e
ambientali dell'area in cui la stessa e' dislocata; il tipo di
processo produttivo; le sostanze trattate e la relativa scheda
tossicologica; gli scenari incidentali ipotizzati; le misure di
sicurezza adottate; il numero degli addetti; la presenza di piani di
emergenza interni;
b) le conclusioni istruttorie e le misure integrative proposte. La
Conferenza formula eventuali proposte o suggerimenti entro 30 giorni
dalla ricezione della documentazione suddetta.
5. In ordine ai progetti di nuovi impianti soggetti all'obbligo di
dichiarazione, il Presidente della Giunta Regionale convoca
immediatamente la Conferenza presso la sede regionale, presente
l'Unita' Flessibile, per acquisire osservazioni, proposte e dati
conoscitivi non desumibili dalla documentazione agli atti. Terminata
l'istruttoria, l'Unita' Flessibile trasmette alla conferenza la
documentazione di cui al comma 4), sulla quale la Conferenza formula
eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla ricezione.
6. Ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunita', il Presidente della
Giunta regionale puo' richiedere la convocazione della Conferenza
provinciale e, obbligatoriamente, ove si verifichi un incidente
rilevante".
(Sostituzione dell'articolo 7)
2. Tali compiti riguardano, in particolare:
a) la ricezione e la registrazione della dichiarazione, nonche' la
verifica della corrispondenza a quanto previsto nell'articolo 6 del
D.P.R. n. 175/1988;
b) l'acquisizione delle eventuali informazioni supplementari con la
determinazione dei termini in cui devono essere trasmesse le
risposte;
c) l'eventuale verifica, tramite sopralluogo, dei punti critici
dell'impianto emergenti dal rapporto e delle relative misure di
sicurezza;
d) l'organizzazione delle ispezioni collegiali di cui al comma 1
lettera e) dell'articolo. 2;
e) la valutazione tecnica dell'attendibilita' delle analisi svolte
dal fabbricante in ordine ai rischi prospettati e alle misure di
sicurezza adottate;
f) la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle
risultanze dell'istruttoria, con eventuali indicazioni e
osservazioni sulle ulteriori misure di sicurezza da adottare.
3. La Giunta Regionale informa il Sindaco del Comune interessato
del ricevimento della dichiarazione.
4. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del
Presidente della Giunta Regionale, e comunicati ai soggetti
istituzionali interessati, in particolare, al Sindaco ed al prefetto
competenti per territorio. Per le nuove attivita' industriali di cui
all'articolo 8, i provvedimenti sono adottati entro 90 giorni dalla
ricezione delle dichiarazioni o della documentazione integrativa
eventualmente richiesta".
(Soppressione dell'articolo 13)