Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5541.

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1992, n. 32 'Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attivita' industriali'.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Modifiche ed integrazioni dell'articolo 4)

1. Al termine del 1. comma dell'articolo 4 e' inserito la seguente frase: "Nelle attivita' di supporto e' ricompresa la partecipazione ai sopralluoghi e ispezioni collegiali, di cui agli articoli 16 e 20 del Decreto Presidente Repubblica ( D.P.R. ) 17 maggio 1988 n. 175 finalizzati esclusivamente agli aspetti relativi ai rischi di incidente rilevante";
2. Al termine del 2. comma dell'articolo 4 sono inserite le seguenti frasi: "Tutti i componenti possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento, da altri esperti con funzione di supplenza. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, puo' partecipare, se richiesto, alle sedute del Comitato".
3. Il 3. comma dell'articolo 4 e' cosi' sostituito: "A ciascun componente esterno del Comitato e' corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle attivita' del Comitato, oltre il rimborso spese. Il gettone viene dimezzato in caso di partecipazione solo antimeridiana o pomeridiana".

Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della legge regionale 30 giugno 1992 n. 32 e' sostituito dal seguente: "Articolo 5 Conferenze Provinciali. 1. Ai fini di garantire la migliore diffusione dell'informazione alla popolazione e a supporto delle competenze regionali previste dagli articoli 8 e 14 della presente legge, la Giunta Regionale istituisce una o piu' conferenze a livello provinciale composte:
a) dal Presidente della Provincia che la presiede o da un suo delegato;
b) dai Sindaci dei Comuni sul cui territorio siano insediate imprese soggette agli obblighi del D.P.R. 175/1988 e dai Sindaci dei Comuni confinanti con i Comuni su cui insistono tali imprese;
c) dai legali rappresentanti delle Unita' Socio Sanitarie Locali ( U.S.S.L. );
d) da un delegato del Presidente della Giunta Regionale;
e) da tre rappresentanti degli imprenditori nominati dalle Associazioni industriali piu' rappresentative a livello provinciale o regionale;
f) da tre rappresentanti delle Confederazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) da tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. La Conferenza provinciale sui rischi industriali stabilisce i necessari collegamenti informativi ed operativi con il Prefetto ai fini della tutela della sicurezza della popolazione.
3. La Conferenza coadiuva le autorita' competenti nell'informazione alla popolazione e in particolare:
a) supporta i Sindaci nel fornire le notizie alla popolazione di cui al comma 3 dell'articolo 11 del D.P.R. 175/88;
b) coadiuva il Prefetto, sulla base dei piani di emergenza predisposti per le aziende soggette all'obbligo di notifica, nella diffusione delle informazioni alla popolazione e ai lavoratori e nella sperimentazione dei piani;
c) coadiuva la Ginta regioanle nelle iniziative dalla stessa assunte per l'informazione alle popolazioni.
4. La Conferenza, per quanto concerne gli impianti esistenti soggetti a dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 175/88; riceve dall'Unita' Flessibile documentazione comprendente:
a) una scheda riassuntiva che evidenzia: la dislocazione della azienda con le indicazioni delle caratteristiche territoriali e ambientali dell'area in cui la stessa e' dislocata; il tipo di processo produttivo; le sostanze trattate e la relativa scheda tossicologica; gli scenari incidentali ipotizzati; le misure di sicurezza adottate; il numero degli addetti; la presenza di piani di emergenza interni;
b) le conclusioni istruttorie e le misure integrative proposte. La Conferenza formula eventuali proposte o suggerimenti entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione suddetta.
5. In ordine ai progetti di nuovi impianti soggetti all'obbligo di dichiarazione, il Presidente della Giunta Regionale convoca immediatamente la Conferenza presso la sede regionale, presente l'Unita' Flessibile, per acquisire osservazioni, proposte e dati conoscitivi non desumibili dalla documentazione agli atti. Terminata l'istruttoria, l'Unita' Flessibile trasmette alla conferenza la documentazione di cui al comma 4), sulla quale la Conferenza formula eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla ricezione.
6. Ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunita', il Presidente della Giunta regionale puo' richiedere la convocazione della Conferenza provinciale e, obbligatoriamente, ove si verifichi un incidente rilevante".

Art. 3.
(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della legge regionale 30 giugno 1992 e' sostituito dal seguente: "Articolo 7 Dichiarazione. 1. L'esercizio dei compiti connessi con la dichiarazione di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 175/1988 e' svolto dall'Unita' Flessibile di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Tali compiti riguardano, in particolare:
a) la ricezione e la registrazione della dichiarazione, nonche' la verifica della corrispondenza a quanto previsto nell'articolo 6 del D.P.R. n. 175/1988;
b) l'acquisizione delle eventuali informazioni supplementari con la determinazione dei termini in cui devono essere trasmesse le risposte;
c) l'eventuale verifica, tramite sopralluogo, dei punti critici dell'impianto emergenti dal rapporto e delle relative misure di sicurezza;
d) l'organizzazione delle ispezioni collegiali di cui al comma 1 lettera e) dell'articolo. 2;
e) la valutazione tecnica dell'attendibilita' delle analisi svolte dal fabbricante in ordine ai rischi prospettati e alle misure di sicurezza adottate;
f) la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con eventuali indicazioni e osservazioni sulle ulteriori misure di sicurezza da adottare.
3. La Giunta Regionale informa il Sindaco del Comune interessato del ricevimento della dichiarazione.
4. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, e comunicati ai soggetti istituzionali interessati, in particolare, al Sindaco ed al prefetto competenti per territorio. Per le nuove attivita' industriali di cui all'articolo 8, i provvedimenti sono adottati entro 90 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni o della documentazione integrativa eventualmente richiesta".

Art. 4.
(Soppressione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1992 n. 32 e' soppresso.