Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5536.

Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali, e paesistici. Modifiche alla Legge regionale 3 aprile 1989 n. 20.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, e' introdotto il seguente articolo 13 bis: 1. (Subdelega Territoriale) "Nelle categorie di beni di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 8 agosto 1985 n. 431, ove non sussistano vincoli imposti con atti amministrativi statali o regionali ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sono subdelegate ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 legge 29 giugno 1939 n. 1497, per gli interventi di modifica dell'aspetto dei luoghi da eseguire nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacita' insediativa esaurita o residua e nelle aree di completamento cosi' definiti dagli stessi strumenti urbanistici comunali.
2. Nei casi in cui le zone di cui al comma 1 possiedano requisiti di interesse ambientale, storico, culturale individuati ai sensi dell'articolo 24 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n .56, l'autorizzazione comunale rilasciata in subdelega di competenze in virtu' dell'articolo 82 Decreto Presidente Repubblica 616/77, deve essere preceduta dal parere vincolante della Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di cui all'articolo 8 della presente legge".

Art. 2.
(Adempimenti comunali)

1. L'articolo 14 comma 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, risulta integrato come segue: dopo l'inciso: "L'autorizzazione per gli interventi previsti all'articolo 13", viene introdotto il seguente inciso: "ed all'articolo 13 bis della presente legge". Dopo l'inciso: "gli stessi atti devono, nei medesimi termini, essere inviati alla Regione Piemonte", viene introdotto il seguente inciso: "Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione".