Disegno di legge regionale, n. 5534.
Sistema regionale della prevenzione 'Istituzione dell'Agenzia
Regionale per la protezione ambientale'. Titolo I. - Finalita' e oggetto della legge 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in
attuazione della legge 21 gennaio 1994 n. 61, allo sviluppo ed al
potenziamento della protezione ambientale, nel quadro della
organizzazione di un sistema complessivo di prevenzione ispirato ai
principi di efficacia, efficienza ed economicita'. 1. Per assicurare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la presente
legge, secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 1 e 2 e
dall'articolo 3, commi 1, 3 e 4 della legge 61/94, istituisce e
disciplina il Sistema Regionale della Prevenzione, nell'ambito
dell'attuazione coordinata della legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel
rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
502 e successive modificazioni. Titolo II. - Sistema regionale della prevenzione Capo I. - Funzioni amministrative e di pianificazione in
materia di prevenzione 1. Spettano alla Regione la pianificazione e la programmazione a
livello regionale degli interventi di natura ambientale e di
prevenzione igienico-sanitaria. 1. La Regione, salvo quanto previsto agli articoli 3 e 5 della
presente legge, procede alla graduale attuazione dell'articolo 14,
comma 1 della legge 142/90 ed alla ricomposizione in un quadro
organico delle funzioni amministrative in materia di prevenzione,
riconoscendo, delegando o subdelegando alle Province le seguenti
categorie di funzioni: 1. Nelle materie di cui al presente Capo, i Comuni esercitano, in
attuazione dell'articolo 9 della legge 142/90, le funzioni che
riguardano direttamente la popolazione ed il territorio comunali,
loro riconosciute, delegate e subdelegate dalle leggi regionali di
cui all'articolo 4, comma 2 della presente legge. Capo II. - Agenzia regionale per la protezione ambientale 1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale
(di seguito denominata A.R.P.A. ) quale organo tecnico
multireferenziale, dotato di autonomia tecnico-giuridica,
amministrativa patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza
del Presidente della Giunta Regionale. 1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore Generale, il Collegio di
Direzione tecnico-scientifica e il Collegio dei Revisori. 1. Le attivita' tecnico-scientifiche di supporto e consulenza,
svolte dall' A.R.P.A. ai sensi dell'articolo 6, comma 2 per
l'esercizio da parte degli enti competenti delle funzioni di cui
all'articolo 2, comma 2, consistono: 1. L' A.R.P.A. e' articolata a livello centrale e periferico. 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 7, il Direttore
Generale provvede in particolare: 1. I Dipartimenti Provinciali e sub-Provinciali ed i relativi
Servizi Territoriali sono le strutture periferiche dell' A.R.P.A.
deputate all'espletamento delle attivita' tecnico-strumentali ed a
quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio. Capo III. - Dipartimenti di prevenzione delle U.S.S.L. L' A.R.P.A
1. Con apposita legge regionale sono istituiti presso le U.S.S.L.
i Dipartimenti di prevenzione di cui all'articolo 7 del Decreto
Legislativo 502/92 come modificato dal Decreto Legislativo. 517/93. Capo IV. - Rapporti Istituzionali e consultivi 1. Allo scopo di assicurare il coordinamento di tutti i soggetti
componenti del Sistema Regionale della Prevenzione disciplinato
dalla presente legge, e' istituito il Comitato Regionale di
Indirizzo, al quale compete la determinazione degli obiettivi
annuali e pluriennali della prevenzione ambientale ed
igienico-sanitaria e la verifica dei risultati delle attivita'
svolte dall' A.R.P.A. e dai Dipartimenti di Prevenzione istituiti
presso le U.S.S.L.
2. Il Comitato e' nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed
e' presieduto dallo stesso o da un Assessore regionale da lui
delegato; esso e' composto da: 1. Al fine di assicurare, nell'ambito degli obiettivi fissati dal
Comitato Regionale di Indirizzo, l'integrazione ed il coordinamento
delle attivita' di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria
svolte a livello locale, sono istituiti i Comitati Provinciali di
Coordinamento, nominati dal Presidente della Giunta Provinciale
competente. 1. La Regione stipula con le Province apposite convenzioni con le
quali sono stabiliti i criteri di dipendenza funzionale delle
strutture periferiche dell' A.R.P.A. dalle Amministrazioni
provinciali nell'esercizio delle funzioni di prevenzione. Titolo III. - Norme finanziarie, finali e transitorie 1. Al finanziamento dell' A.R.P.A. si provvede mediante: 1. L' A.R.P.A. ha un patrimonio ed un bilancio proprio. A norma
della legge 19 maggio 1976 n. 335 si applicano all' A.R.P.A. le
norme di bilancio e contabilita' della Regione Piemonte. 1. All' A.R.P.A. sono trasferiti, nel rispetto delle scadenze e
delle modalita' di cui all'articolo 9: 1. Il personale dell' A.R.P.A. riveste lo stato giuridico di
pubblico dipendente. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, al
personale trasferito all' A.R.P.A. confermato il trattamento
giuridico ed economico in godimento. Giuridici preesistenti all' A.R.P.A.
1. Sono trasferiti all' A.R.P.A. , nel rispetto delle scadenze e
delle modalita' di cui all'articolo 9:
(Finalita')
(Oggetto)
2. Il Sistema Regionale della Prevenzione e' costituito
dall'insieme dei livelli istituzionali regionali, in sede di
esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione
concernenti la materia, nonche' dall'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale e dai Dipartimenti di Prevenzione istituiti
presso le Unita' Sanitarie Locali.
3. Al Sistema Regionale della Prevenzione e' preposto il Comitato
Regionale di Indirizzo di cui all'articolo 13.
4. I Comitati Provinciali di Coordinamento istituiti a norma
dell'articolo 14 garantiscono l'integrazione delle attivita' di
prevenzione a livello provinciale.
(Funzioni regionali)
2. Ferme restando le disposizioni di cui alle leggi regionali
vigenti attuative della legge 142/90, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1 della medesima legge, sono esercitate dalla Regione, in
quanto attinenti ad esigenze di carattere unitario, le funzioni
amministrative:
a) di disciplina, promozione, indirizzo e coordinamento delle
attivita' connesse all'attuazione delle leggi vigenti in materia di
tutela ambientale e prevenzione igienico-sanitaria;
b) di raccordo con lo Stato, ivi compresa l'espressione dei pareri
che la Regione deve formulare in base alla legislazione vigente;
c) concernenti l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla
normativa nazionale e regionale;
d) di adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa statale.
(Funzioni delle province)
a) specificazione ed attuazione a livello provinciale, tramite
propri strumenti pianificatori e programmatori, della pianificazione
e della programmazione regionale di cui all'articolo 3;
b) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni, dei
nulla-osta, delle concessioni o di altri atti di analoga natura
previsti dalle disposizioni di legge per la realizzazione di opere
ed impianti e l'esercizio di attivita' che producono emissioni
atmosferiche, idriche e sonore o che siano attinenti ad aspetti di
difesa del suolo, prevenzione delle calamita', protezione della
flora e della fauna, tutela e valorizzazione delle risorse idriche
ed energetiche o comunque di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
c) l'effettuazione dei controlli preventivi e successivi sulle
opere, gli impianti e le attivita' di cui alla lettera b);
d) la classificazione delle risorse naturali ed in particolare
delle acque, ai fini degli usi consentiti dalle vigenti disposizioni
di legge;
e) la tenuta dei catasti e degli inventari ambientali;
f) l'organizzazione dei sistemi di rilevamento dei dati ambientali;
g) la concessione di contributi di incentivazione degli interventi
di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
h) l'organizzazione a livello provinciale dei servizi pubblici
ambientali
2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, le Province
esercitano le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi regionali
attuative della legge 142/90 e quelle che saranno loro riconosciute,
delegate o subdelegate con apposite leggi regionali da adottarsi
entro la data dell'1 gennaio 1996.
3. Spettano altresi' alle Province le funzioni amministrative per
la salvaguardia dell'igiene ambientale di cui all'articolo 1, comma
1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993 n. 177,
gia' di competenza delle Unita' sanitarie locali. Dette funzioni
consistono nel compimento degli atti di programmazione e
amministrativi preordinati e conseguenti all'individuazione,
all'accertamento ed al controllo, nonche' alla eliminazione dei
fattori di inquinamento acustico, atmosferico, idrico e del suolo.
(Funzioni dei Comuni)
(Istituzione dell' A.R.P.A.)
2. L' A.R.P.A. svolge attivita' di supporto e consulenza
tecnico-scientifici alle funzioni amministrative e di pianificazione
e programmazione in materia di prevenzione ambientale e
igienico-sanitaria esercitata dalla Regione, dalle Province, dai
Comuni singoli o associati, dalle U.S.S.L. e dalle ulteriori
istituzioni pubbliche operanti nel settore.
(Organi dell' A.R.P.A.)
2. Il Collegio di Direzione tecnico-scientifica e' composto da tre
membri assunti con contratto a termine o rapporto di consulenza a
tempo parziale.
3. Il Direttore Generale e' responsabile dell'attuazione dei
programmi di attivita' dell' A.R.P.A. sulla base degli obiettivi
indicati dal Comitato Regionale di Indirizzo di cui all'articolo 13,
nonche' della corretta gestione delle risorse e del personale.
4. A tal fine al Direttore Generale sono riservati tutti i poteri
di gestione e di direzione dell'attivita', nonche' la legale
rappresentanza dell'Agenzia.
5. Il Direttore Generale e' nominato dalla Giunta Regionale tra
soggetti di comprovata professionalita' ed esperienza organizzativa,
scelti a seguito di apposito bando e pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale Regione Piemonte ( B.U.R.P. ) dei rispettivi curricula.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, regolato da
contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile
con contratti di durata biennale, e' a tempo pieno e non puo'
protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. I contenuti di tale
contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli
emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale.
L'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita' professionale e
con cariche elettive pubbliche.
7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di
leggi, nonche' in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per
due anni consecutivi, il Presidente della Giunta Regionale, su
conforme deliberazione della stessa adottata sentito il Comitato
Regionale di Indirizzo, provvede alla sostituzione del Direttore
Generale.
8. In fase di prima attuazione della presente legge, il bando di
cui al comma 4 e' pubblicato entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della stessa, previa adozione del provvedimento di cui al comma 5,
2. capoverso.
9. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed e' composto
da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con deliberazione
della Giunta Regionale su proposta del Presidente della Giunta
Regionale; un membro effettivo ed un supplente sono designati
dall' U.R.P.P. in rappresentanza delle Province.
10. I Revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel
registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992 n. 88.
11. Il Collegio dei Revisori e' convocato in prima seduta dal
Presidente del Collegio e' eletto dai revisori nella prima
riunione.
(Attivita' tecnico scientifiche dell 'A.R.P.A.)
a) nell'effettuazione di sopralluoghi, campionamenti, misure,
acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di
accertamento "in loco";
b) nelle analisi di laboratorio dei materiali campionati e nella
elaborazione delle misure effettuate;
c) nello studio, la verifica e la valutazione di documentazione
tecnica e di elaborati progettuali, nonche' degli interventi
realizzati;
d) nella raccolta sistematica, la validazione, l'elaborazione, la
garanzia dei flussi informativi a tutti i soggetti istituzionali, la
pubblicazione e la diffusione di dati, anche ai fini della
predisposizione della cartografia tematica;
e) nella gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di
indagine;
f) nella formulazione di pareri e proposte e nella predisposizione
di elaborati progettuali;
g) nella promozione della ricerca di base e applicata, con
particolare riferimento a tecnologie, prodotti e sistemi di
produzione innovativi;
h) nella promozione, gestione e verifica di programmi di
divulgazione e formazione;
i) nella cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia
Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ed altri enti ed
istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale e
igienico-sanitaria.
2. L' A.R.P.A. puo' fornire prestazioni a favore di privati,
purche' tale attivita' non risulti incompatibile con l' esigenza di
imparzialita' nell'esercizio delle attivita' tecniche di controllo
ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei
compiti di istituto. Le prestazioni di cui al comma precedente sono
remunerate secondo un apposito tariffario approvato dalla Giunta
regionale.
(Organizzazione dell' A.R.P.A.)
2. Dell'articolazione centrale fanno parte il Direttore Generale ed
il suo staff, nonche' due aree funzionali denominate:
a) Area progettazione, produzione e promozione servizi;
b) Area formazione ed informazione
3. L'articolazione periferica e' costituita dai Dipartimenti
Provinciali e sub-Provinciali e dai rispettivi Servizi Territoriali.
4. Entro il 27 gennaio 1995, la Giunta Regionale, effettuata la
ricognizione di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 61/94,
definisce la dotazione organica, strumentale e finanziaria
dell' A.R.P.A. .
5. Entro lo stesso termine, la Giunta Regionale, su proposta del
Direttore Generale e sentite le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative, definisce le modalita' organizzative e
di funzionamento dell'articolazione centrale e delle strutture
periferiche, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e
criteri di:
a) programmazione delle attivita' e degli interventi;
b) integrazione, coordinamento e flessibilita' delle aree
funzionali e delle strutture periferiche;
c) interdisciplinarieta' e specializzazione;
d) garanzia di collaborazione dell' A.R.P.A. a tutti i livelli
istituzionali del sistema di prevenzione, sia attraverso
l'articolazione centrale che periferica;
e) fissazione e verifica di obiettivi di qualita' dei servizi.
(Articolazione centrale)
a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento dell'
articolazione centrale e delle strutture periferiche;
b) all'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di
intervento proposti dalle Aree funzionali;
c) alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto
consuntivo;
d) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali all'
articolazione centrale e alle strutture periferiche, nonche' alla
verifica sul loro utilizzo;
e) alla gestione del patrimonio e del personale dell' A.R.P.A ;
f) alla verifica ed assicurazione dei livelli di qualita' dei
servizi.
2. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza il
Direttore Generale si avvale di un proprio staff, con comprovata
esperienza nelle specifiche funzioni, nominato su sua proposta dalla
Giunta Regionale; dello staff fanno parte esperti in campo
economico, finanziario e giuridico, in numero non superiore a
cinque.
3. L' Area progettazione, produzione e promozione servizi
costituisce il riferimento organizzativo per la programmazione delle
attivita' di controllo, verifica e ricerca e degli interventi
necessari in caso di situazioni di emergenza, nonche' per la
verifica della possibilita' di svolgere prestazioni a favore di
privati e la relativa programmazione. Spettano inoltre a detta Area
la rilevazione sullo stato della ricerca e sull'avanzamento delle
tecnologie piu' innovative per la migliore tutela dell'ambiente, la
loro diffusione e la relativa assistenza tecnica nel settore
pubblico e privato.
4. All'Area formazione ed informazione compete l'organizzazione
delle attivita' di formazione ed aggiornamento del personale, di
rilevamento e produzione dati, di elaborazione degli stessi e di
raccordo e scambio dei dati con l'Agenzia Nazionale per la
Protezione dell'Ambiente.
5. Le Aree funzionali propongono al Direttore Generale i programmi
annuali e pluriennali di attivita' dell' A.R.P.A. .
6. A ciascuna delle Aree funzionali di cui ai commi precedenti e'
preposto un Responsabile nominato dal Direttore Generale e scelto
tra il personale dirigenziale dell' A.R.P.A. .
7. Delle Aree funzionali fanno parte il personale attribuito alle
stesse in via continuativa, i Direttori dei Dipartimenti Provinciali
e sub-Provinciali, nonche', secondo le specifiche competenze, altri
funzionari dei medesimi Dipartimenti.
8. Alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di cui
al comma 5 partecipano altresi' i responsabili dei Dipartimenti di
Prevenzione istituiti presso le U.S.S.L. .
(Strutture periferiche)
2. A ciascun Dipartimento Provinciale e sub-Provinciale e' preposto
un Direttore nominato dal Direttore Generale e scelto nell'ambito
del personale dirigente della struttura periferica.
3. L'organizzazione delle strutture periferiche ed i loro rapporti
di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale
dell' A.R.P.A. sono definiti nell'ambito del provvedimento di cui
all'articolo 9, comma 5, sentite le Province ed in conformita' alle
disposizioni della presente legge.
(Istituzioni e disciplina, ulteriori raccordi con)
2. In coerenza con le disposizioni della presente legge, dovranno
essere previste le ulteriori modalita' organizzative di raccordo con
l' A.R.P.A. , assicurando ai Dipartimenti di prevenzione,
nell'ambito del Sistema Regionale della Prevenzione, il supporto
tecnico laboratoristico del Dipartimento provinciale e
subprovinciale mediante apposite convenzioni riguardanti in
particolare:
a) i programmi annuali e poliennali del Dipartimento di
Prevenzione;
b) le attivita' svolte congiuntamente ed il reciproco e tempestivo
trasferimento di conoscenze acquisite nello svolgimento delle
proprie attivita'. In generale i Dipartimenti di Prevenzione faranno
ricorso all' A.R.P.A. per le funzioni di cui all'articolo 8 della
presente legge.
(Comitato Regionale di indirizzo)
a) gli Assessori Regionali competenti in materia ambientale e
sanitaria;
b) da 3 rappresentanti delle Province;
c) da un rappresentante dei Comuni, designato dall' A.N.C.I. ;
3. Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente ed ogni
qualvolta il Presidente delle Giunta Regionale ne richiede la
convocazione per l'espletamento della propria attivita' di vigilanza
ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti.
4. Al Comitato vengono obbligatoriamente inviati i programmi
annuali e pluriennali approvati dell' A.R.P.A. e dai Dipartimenti
di Prevenzione, le eventuali convenzioni stipulate dall' A.R.P.A. e
tutti gli atti di straordinaria amministrazione della medesima.
5. Gli atti di cui al comma precedente risultano approvati se entro
30 giorni non sono presentate osservazioni dal Comitato stesso entro
venti giorni dalla ricezione.
6. Il Comitato viene altresi' sentito obbligatoriamente per la
stipulazione delle convenzioni e loro modifiche sottoscritte per la
disciplina dei rapporti intercorrenti tra i soggetti istituzionali
del Sistema Regionale della Prevenzione.
7. Alle sedute del Comitato possono partecipare, senza diritto di
voto e su convocazione del Presidente, il Direttore Generale
dell' A.R.P.A. , i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e i
Responsabili dei Settori regionali interessati alla prevenzione.
8. Il Comitato dura in carica per un periodo coincidente con la
legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente
legge, viene istituito entro un mese dall'entrata in vigore della
stessa.
9. Il Comitato riferisce annualmente, entro il mese di ottobre, al
Consiglio Regionale sull'andamento del Sistema Regionale della
Prevenzione.
(Comitati Provinciali di coordinamento)
2. Ciascun Comitato Provinciale di Coordinamento e' composto:
a) dal Presidente della Giunta Provinciale che lo presiede;
b) dall'Assessore competente alla tutela ambientale, che svolge
funzioni di surroga in assenza del Presidente;
c) dal dirigente Responsabile del Settore Ambiente della Provincia;
d) da un rappresentante designato dall' A.N.C.I. ;
e) da un rappresentante delle Aziende U.S.S.L. territoriali;
f) dal Direttore Generale dell' A.R.P.A. o suo delegato;
g) dal Direttore del Dipartimento Provinciale o sub-Provinciale
dell' A.R.P.A. ;
h) da un rappresentante dei Direttori dei Dipartimenti di
Prevenzione esistenti nel territorio della Provincia.
3. Al Comitato Provinciale di Coordinamento partecipano, su
convocazione del Presidente, senza diritto di voto, a seconda delle
esigenze, altri responsabili dei Dipartimenti Provinciali
dell' A.R.P.A. o dei Dipartimenti di Prevenzione istituiti presso
le U.S.S.L. o altri soggetti competenti in materia di
Prevenzione.
4. Il Comitato resta in carica per la stessa durata del Consiglio
Provinciale.
5. Il Comitato Provinciale si riunisce almeno trimestralmente
ovvero quando un terzo dei suoi componenti lo richieda.
6. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati
Provinciali di coordinamento si riuniscono entro due mesi
dall'entrata in vigore della medesima con la presenza dei soggetti
istituzionali, sino a quando non vengono nominati tutti i componenti
previsti dal comma 2.
(Convenzioni tra regione e Province)
2. Nell'ambito di tali criteri dovra' essere previsto:
a) l'utilizzo del personale del Dipartimento nell'ambito delle
funzioni piu' generali dell' A.R.P.A. a supporto di tutti i livelli
istituzionali;
b) l'utilizzo delle funzioni svolte dall'Agenzia al di fuori del
Dipartimento di competenza per esigenze di carattere pi generale o
contingente;
c) la garanzia del supporto tecnico-laboratoristico e operativo del
Dipartimento provinciale dell' A.R.P.A. ai Dipartimenti di
prevenzione, di cui all'articolo 12.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 regolano altresi' i rapporti
finanziari e gli obblighi conseguenti.
(Finanziamento A.R.P.A.)
a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla
prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta Regionale;
b) una quota dei finanziamenti destinati ai Comuni e alle Province
per attivita' di protezione ambientale e prevenzione sanitaria;
c) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate e
stabilite con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 4 della
legge 61/94, nonche' di altri introiti derivanti da leggi istitutive
di tributi e tariffe in campo ambientale;
d) altri finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
f) finanziamenti CEE per specifici progetti;
g) proventi per prestazioni rese nell'esclusivo interesse di
privati.
(Finanza e contabilita' A.R.P.A.)
2. L'esercizio finanziario dell' A.R.P.A. coincide con l'anno
solare. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore
Generale, e' inviato al Comitato di Indirizzo e trasmesso alla
Regione entro il 30 settembre per la relativa approvazione.
(Personale dell' A.R.P.A.)
a) il personale dei Laboratori di Sanita' Pubblica PP.MM.PP. ;
b) il personale delle U.S.S.L. , che svolgeva le attivita' di cui
all'articolo 8 alla data del 18 aprile 1993, nonche' quello che
successivamente a tale data ha svolto le suddette attivita';
c) il personale degli enti locali addetto alle attivita' di
vigilanza e controllo in materia ambientale.
2. Puo' essere altresi' trasferito all' A.R.P.A. il personale
operante nelle strutture della Regione, degli enti locali, degli
enti strumentali regionali e di societa' a prevalente partecipazione
pubblica e che svolge attivita' ricomprese all'articolo 8.
3. Il trasferimento di cui ai commi precedenti comporta la
corrispondente riduzione degli organici, dei relativi oneri e dei
trasferimenti destinati agli enti ed alle societa' di cui al comma
precedente finanziati con risorse regionali, nonche' l'eventuale
scioglimento di questi ultimi.
4. Esperite le procedure di mobilita' esterna, alla copertura dei
posti vacanti nell'organico dell' A.R.P.A. , come definito ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, si procede mediante concorsi pubblici.
(Trattamento giuridico e economico del personale
dell' A.R.P.A.)
2. Nell'espletamento delle attivita' di controllo e vigilanza di
cui alla presente legge il personale dell' A.R.P.A. puo' accedere
agli impianti e alle sedi di attivita' e richiedere i dati, le
informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi
compiti. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento
rilasciato dall' A.R.P.A. . Il segreto industriale non puo' essere
opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica e
controllo.
3. Il personale dell' A.R.P.A. non puo' assumere, esternamente
all' A.R.P.A. stessa, incarichi professionali di consulenza,
progettazione e direzione lavori su attivita' in campo ambientale;
altri incarichi, purche' compatibili con le esigenze d'ufficio,
possono essere svolte previa espressa e specifica autorizzazione del
Direttore Generale.
(Assegnazione di beni e trasferimento dei rapporti)
a) i beni mobili e immobili, nonche' le attrezzature e la dotazione
finanziaria dei Laboratori di Sanita' Pubblica PP.MM.PP. ;
b) le attrezzature e la dotazione finanziaria delle U.S.S.L.
destinate alle attivita' di cui all'articolo 8 alla data del 18
aprile 1993 e quelle acquisite successivamente con la medesima
destinazione d'uso;
c) le attrezzature e la dotazione finanziaria dei soggetti di cui
all'articolo 18, comma 2, la cui ricognizione sara' effettuata in
occasione degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 4.
2. L' A.R.P.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi
afferenti alle dotazioni di cui al precedente comma.