Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5534.

Sistema regionale della prevenzione 'Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale'.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Titolo I. - Finalita' e oggetto della legge

Art. 1.
(Finalita')

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione della legge 21 gennaio 1994 n. 61, allo sviluppo ed al potenziamento della protezione ambientale, nel quadro della organizzazione di un sistema complessivo di prevenzione ispirato ai principi di efficacia, efficienza ed economicita'.

Art. 2.
(Oggetto)

1. Per assicurare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la presente legge, secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 1 e 2 e dall'articolo 3, commi 1, 3 e 4 della legge 61/94, istituisce e disciplina il Sistema Regionale della Prevenzione, nell'ambito dell'attuazione coordinata della legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.
2. Il Sistema Regionale della Prevenzione e' costituito dall'insieme dei livelli istituzionali regionali, in sede di esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione concernenti la materia, nonche' dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e dai Dipartimenti di Prevenzione istituiti presso le Unita' Sanitarie Locali.
3. Al Sistema Regionale della Prevenzione e' preposto il Comitato Regionale di Indirizzo di cui all'articolo 13.
4. I Comitati Provinciali di Coordinamento istituiti a norma dell'articolo 14 garantiscono l'integrazione delle attivita' di prevenzione a livello provinciale.

Titolo II. - Sistema regionale della prevenzione

Capo I. - Funzioni amministrative e di pianificazione in materia di prevenzione

Art. 3.
(Funzioni regionali)

1. Spettano alla Regione la pianificazione e la programmazione a livello regionale degli interventi di natura ambientale e di prevenzione igienico-sanitaria.
2. Ferme restando le disposizioni di cui alle leggi regionali vigenti attuative della legge 142/90, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge, sono esercitate dalla Regione, in quanto attinenti ad esigenze di carattere unitario, le funzioni amministrative:
a) di disciplina, promozione, indirizzo e coordinamento delle attivita' connesse all'attuazione delle leggi vigenti in materia di tutela ambientale e prevenzione igienico-sanitaria;
b) di raccordo con lo Stato, ivi compresa l'espressione dei pareri che la Regione deve formulare in base alla legislazione vigente;
c) concernenti l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa nazionale e regionale;
d) di adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi e nei limiti previsti dalla normativa statale.

Art. 4.
(Funzioni delle province)

1. La Regione, salvo quanto previsto agli articoli 3 e 5 della presente legge, procede alla graduale attuazione dell'articolo 14, comma 1 della legge 142/90 ed alla ricomposizione in un quadro organico delle funzioni amministrative in materia di prevenzione, riconoscendo, delegando o subdelegando alle Province le seguenti categorie di funzioni:
a) specificazione ed attuazione a livello provinciale, tramite propri strumenti pianificatori e programmatori, della pianificazione e della programmazione regionale di cui all'articolo 3;
b) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta, delle concessioni o di altri atti di analoga natura previsti dalle disposizioni di legge per la realizzazione di opere ed impianti e l'esercizio di attivita' che producono emissioni atmosferiche, idriche e sonore o che siano attinenti ad aspetti di difesa del suolo, prevenzione delle calamita', protezione della flora e della fauna, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche o comunque di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
c) l'effettuazione dei controlli preventivi e successivi sulle opere, gli impianti e le attivita' di cui alla lettera b);
d) la classificazione delle risorse naturali ed in particolare delle acque, ai fini degli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge;
e) la tenuta dei catasti e degli inventari ambientali;
f) l'organizzazione dei sistemi di rilevamento dei dati ambientali;
g) la concessione di contributi di incentivazione degli interventi di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
h) l'organizzazione a livello provinciale dei servizi pubblici ambientali 2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, le Province esercitano le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi regionali attuative della legge 142/90 e quelle che saranno loro riconosciute, delegate o subdelegate con apposite leggi regionali da adottarsi entro la data dell'1 gennaio 1996.
3. Spettano altresi' alle Province le funzioni amministrative per la salvaguardia dell'igiene ambientale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993 n. 177, gia' di competenza delle Unita' sanitarie locali. Dette funzioni consistono nel compimento degli atti di programmazione e amministrativi preordinati e conseguenti all'individuazione, all'accertamento ed al controllo, nonche' alla eliminazione dei fattori di inquinamento acustico, atmosferico, idrico e del suolo.

Art. 5.
(Funzioni dei Comuni)

1. Nelle materie di cui al presente Capo, i Comuni esercitano, in attuazione dell'articolo 9 della legge 142/90, le funzioni che riguardano direttamente la popolazione ed il territorio comunali, loro riconosciute, delegate e subdelegate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 2 della presente legge.

Capo II. - Agenzia regionale per la protezione ambientale

Art. 6.
(Istituzione dell' A.R.P.A.)

1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (di seguito denominata A.R.P.A. ) quale organo tecnico multireferenziale, dotato di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta Regionale.
2. L' A.R.P.A. svolge attivita' di supporto e consulenza tecnico-scientifici alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di prevenzione ambientale e igienico-sanitaria esercitata dalla Regione, dalle Province, dai Comuni singoli o associati, dalle U.S.S.L. e dalle ulteriori istituzioni pubbliche operanti nel settore.

Art. 7.
(Organi dell' A.R.P.A.)

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore Generale, il Collegio di Direzione tecnico-scientifica e il Collegio dei Revisori.
2. Il Collegio di Direzione tecnico-scientifica e' composto da tre membri assunti con contratto a termine o rapporto di consulenza a tempo parziale.
3. Il Direttore Generale e' responsabile dell'attuazione dei programmi di attivita' dell' A.R.P.A. sulla base degli obiettivi indicati dal Comitato Regionale di Indirizzo di cui all'articolo 13, nonche' della corretta gestione delle risorse e del personale.
4. A tal fine al Direttore Generale sono riservati tutti i poteri di gestione e di direzione dell'attivita', nonche' la legale rappresentanza dell'Agenzia.
5. Il Direttore Generale e' nominato dalla Giunta Regionale tra soggetti di comprovata professionalita' ed esperienza organizzativa, scelti a seguito di apposito bando e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte ( B.U.R.P. ) dei rispettivi curricula.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile con contratti di durata biennale, e' a tempo pieno e non puo' protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale. L'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita' professionale e con cariche elettive pubbliche.
7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonche' in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa adottata sentito il Comitato Regionale di Indirizzo, provvede alla sostituzione del Direttore Generale.
8. In fase di prima attuazione della presente legge, il bando di cui al comma 4 e' pubblicato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa, previa adozione del provvedimento di cui al comma 5, 2. capoverso.
9. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del Presidente della Giunta Regionale; un membro effettivo ed un supplente sono designati dall' U.R.P.P. in rappresentanza delle Province.
10. I Revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.
11. Il Collegio dei Revisori e' convocato in prima seduta dal Presidente del Collegio e' eletto dai revisori nella prima riunione.

Art. 8.
(Attivita' tecnico scientifiche dell 'A.R.P.A.)

1. Le attivita' tecnico-scientifiche di supporto e consulenza, svolte dall' A.R.P.A. ai sensi dell'articolo 6, comma 2 per l'esercizio da parte degli enti competenti delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, consistono:
a) nell'effettuazione di sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco";
b) nelle analisi di laboratorio dei materiali campionati e nella elaborazione delle misure effettuate;
c) nello studio, la verifica e la valutazione di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, nonche' degli interventi realizzati;
d) nella raccolta sistematica, la validazione, l'elaborazione, la garanzia dei flussi informativi a tutti i soggetti istituzionali, la pubblicazione e la diffusione di dati, anche ai fini della predisposizione della cartografia tematica;
e) nella gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
f) nella formulazione di pareri e proposte e nella predisposizione di elaborati progettuali;
g) nella promozione della ricerca di base e applicata, con particolare riferimento a tecnologie, prodotti e sistemi di produzione innovativi;
h) nella promozione, gestione e verifica di programmi di divulgazione e formazione;
i) nella cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale e igienico-sanitaria.
2. L' A.R.P.A. puo' fornire prestazioni a favore di privati, purche' tale attivita' non risulti incompatibile con l' esigenza di imparzialita' nell'esercizio delle attivita' tecniche di controllo ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Le prestazioni di cui al comma precedente sono remunerate secondo un apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale.

Art. 9.
(Organizzazione dell' A.R.P.A.)

1. L' A.R.P.A. e' articolata a livello centrale e periferico.
2. Dell'articolazione centrale fanno parte il Direttore Generale ed il suo staff, nonche' due aree funzionali denominate:
a) Area progettazione, produzione e promozione servizi;
b) Area formazione ed informazione 3. L'articolazione periferica e' costituita dai Dipartimenti Provinciali e sub-Provinciali e dai rispettivi Servizi Territoriali.
4. Entro il 27 gennaio 1995, la Giunta Regionale, effettuata la ricognizione di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 61/94, definisce la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell' A.R.P.A. .
5. Entro lo stesso termine, la Giunta Regionale, su proposta del Direttore Generale e sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, definisce le modalita' organizzative e di funzionamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e criteri di:
a) programmazione delle attivita' e degli interventi;
b) integrazione, coordinamento e flessibilita' delle aree funzionali e delle strutture periferiche;
c) interdisciplinarieta' e specializzazione;
d) garanzia di collaborazione dell' A.R.P.A. a tutti i livelli istituzionali del sistema di prevenzione, sia attraverso l'articolazione centrale che periferica;
e) fissazione e verifica di obiettivi di qualita' dei servizi.

Art. 10.
(Articolazione centrale)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 7, il Direttore Generale provvede in particolare:
a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento dell' articolazione centrale e delle strutture periferiche;
b) all'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle Aree funzionali;
c) alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo;
d) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali all' articolazione centrale e alle strutture periferiche, nonche' alla verifica sul loro utilizzo;
e) alla gestione del patrimonio e del personale dell' A.R.P.A ;
f) alla verifica ed assicurazione dei livelli di qualita' dei servizi.
2. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza il Direttore Generale si avvale di un proprio staff, con comprovata esperienza nelle specifiche funzioni, nominato su sua proposta dalla Giunta Regionale; dello staff fanno parte esperti in campo economico, finanziario e giuridico, in numero non superiore a cinque.
3. L' Area progettazione, produzione e promozione servizi costituisce il riferimento organizzativo per la programmazione delle attivita' di controllo, verifica e ricerca e degli interventi necessari in caso di situazioni di emergenza, nonche' per la verifica della possibilita' di svolgere prestazioni a favore di privati e la relativa programmazione. Spettano inoltre a detta Area la rilevazione sullo stato della ricerca e sull'avanzamento delle tecnologie piu' innovative per la migliore tutela dell'ambiente, la loro diffusione e la relativa assistenza tecnica nel settore pubblico e privato.
4. All'Area formazione ed informazione compete l'organizzazione delle attivita' di formazione ed aggiornamento del personale, di rilevamento e produzione dati, di elaborazione degli stessi e di raccordo e scambio dei dati con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.
5. Le Aree funzionali propongono al Direttore Generale i programmi annuali e pluriennali di attivita' dell' A.R.P.A. .
6. A ciascuna delle Aree funzionali di cui ai commi precedenti e' preposto un Responsabile nominato dal Direttore Generale e scelto tra il personale dirigenziale dell' A.R.P.A. .
7. Delle Aree funzionali fanno parte il personale attribuito alle stesse in via continuativa, i Direttori dei Dipartimenti Provinciali e sub-Provinciali, nonche', secondo le specifiche competenze, altri funzionari dei medesimi Dipartimenti.
8. Alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di cui al comma 5 partecipano altresi' i responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione istituiti presso le U.S.S.L. .

Art. 11.
(Strutture periferiche)

1. I Dipartimenti Provinciali e sub-Provinciali ed i relativi Servizi Territoriali sono le strutture periferiche dell' A.R.P.A. deputate all'espletamento delle attivita' tecnico-strumentali ed a quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio.
2. A ciascun Dipartimento Provinciale e sub-Provinciale e' preposto un Direttore nominato dal Direttore Generale e scelto nell'ambito del personale dirigente della struttura periferica.
3. L'organizzazione delle strutture periferiche ed i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale dell' A.R.P.A. sono definiti nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 5, sentite le Province ed in conformita' alle disposizioni della presente legge.

Capo III. - Dipartimenti di prevenzione delle U.S.S.L.

Art. 12.
(Istituzioni e disciplina, ulteriori raccordi con)

L' A.R.P.A 1. Con apposita legge regionale sono istituiti presso le U.S.S.L. i Dipartimenti di prevenzione di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 502/92 come modificato dal Decreto Legislativo. 517/93.
2. In coerenza con le disposizioni della presente legge, dovranno essere previste le ulteriori modalita' organizzative di raccordo con l' A.R.P.A. , assicurando ai Dipartimenti di prevenzione, nell'ambito del Sistema Regionale della Prevenzione, il supporto tecnico laboratoristico del Dipartimento provinciale e subprovinciale mediante apposite convenzioni riguardanti in particolare:
a) i programmi annuali e poliennali del Dipartimento di Prevenzione;
b) le attivita' svolte congiuntamente ed il reciproco e tempestivo trasferimento di conoscenze acquisite nello svolgimento delle proprie attivita'. In generale i Dipartimenti di Prevenzione faranno ricorso all' A.R.P.A. per le funzioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

Capo IV. - Rapporti Istituzionali e consultivi

Art. 13.
(Comitato Regionale di indirizzo)

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento di tutti i soggetti componenti del Sistema Regionale della Prevenzione disciplinato dalla presente legge, e' istituito il Comitato Regionale di Indirizzo, al quale compete la determinazione degli obiettivi annuali e pluriennali della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria e la verifica dei risultati delle attivita' svolte dall' A.R.P.A. e dai Dipartimenti di Prevenzione istituiti presso le U.S.S.L. 2. Il Comitato e' nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed e' presieduto dallo stesso o da un Assessore regionale da lui delegato; esso e' composto da:
a) gli Assessori Regionali competenti in materia ambientale e sanitaria;
b) da 3 rappresentanti delle Province;
c) da un rappresentante dei Comuni, designato dall' A.N.C.I. ;
3. Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente ed ogni qualvolta il Presidente delle Giunta Regionale ne richiede la convocazione per l'espletamento della propria attivita' di vigilanza ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti.
4. Al Comitato vengono obbligatoriamente inviati i programmi annuali e pluriennali approvati dell' A.R.P.A. e dai Dipartimenti di Prevenzione, le eventuali convenzioni stipulate dall' A.R.P.A. e tutti gli atti di straordinaria amministrazione della medesima.
5. Gli atti di cui al comma precedente risultano approvati se entro 30 giorni non sono presentate osservazioni dal Comitato stesso entro venti giorni dalla ricezione.
6. Il Comitato viene altresi' sentito obbligatoriamente per la stipulazione delle convenzioni e loro modifiche sottoscritte per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra i soggetti istituzionali del Sistema Regionale della Prevenzione.
7. Alle sedute del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto e su convocazione del Presidente, il Direttore Generale dell' A.R.P.A. , i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e i Responsabili dei Settori regionali interessati alla prevenzione.
8. Il Comitato dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro un mese dall'entrata in vigore della stessa.
9. Il Comitato riferisce annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio Regionale sull'andamento del Sistema Regionale della Prevenzione.

Art. 14.
(Comitati Provinciali di coordinamento)

1. Al fine di assicurare, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Comitato Regionale di Indirizzo, l'integrazione ed il coordinamento delle attivita' di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria svolte a livello locale, sono istituiti i Comitati Provinciali di Coordinamento, nominati dal Presidente della Giunta Provinciale competente.
2. Ciascun Comitato Provinciale di Coordinamento e' composto:
a) dal Presidente della Giunta Provinciale che lo presiede;
b) dall'Assessore competente alla tutela ambientale, che svolge funzioni di surroga in assenza del Presidente;
c) dal dirigente Responsabile del Settore Ambiente della Provincia;
d) da un rappresentante designato dall' A.N.C.I. ;
e) da un rappresentante delle Aziende U.S.S.L. territoriali;
f) dal Direttore Generale dell' A.R.P.A. o suo delegato;
g) dal Direttore del Dipartimento Provinciale o sub-Provinciale dell' A.R.P.A. ;
h) da un rappresentante dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione esistenti nel territorio della Provincia.
3. Al Comitato Provinciale di Coordinamento partecipano, su convocazione del Presidente, senza diritto di voto, a seconda delle esigenze, altri responsabili dei Dipartimenti Provinciali dell' A.R.P.A. o dei Dipartimenti di Prevenzione istituiti presso le U.S.S.L. o altri soggetti competenti in materia di Prevenzione. 4. Il Comitato resta in carica per la stessa durata del Consiglio Provinciale.
5. Il Comitato Provinciale si riunisce almeno trimestralmente ovvero quando un terzo dei suoi componenti lo richieda.
6. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati Provinciali di coordinamento si riuniscono entro due mesi dall'entrata in vigore della medesima con la presenza dei soggetti istituzionali, sino a quando non vengono nominati tutti i componenti previsti dal comma 2.

Art. 15.
(Convenzioni tra regione e Province)

1. La Regione stipula con le Province apposite convenzioni con le quali sono stabiliti i criteri di dipendenza funzionale delle strutture periferiche dell' A.R.P.A. dalle Amministrazioni provinciali nell'esercizio delle funzioni di prevenzione.
2. Nell'ambito di tali criteri dovra' essere previsto:
a) l'utilizzo del personale del Dipartimento nell'ambito delle funzioni piu' generali dell' A.R.P.A. a supporto di tutti i livelli istituzionali;
b) l'utilizzo delle funzioni svolte dall'Agenzia al di fuori del Dipartimento di competenza per esigenze di carattere pi generale o contingente;
c) la garanzia del supporto tecnico-laboratoristico e operativo del Dipartimento provinciale dell' A.R.P.A. ai Dipartimenti di prevenzione, di cui all'articolo 12.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 regolano altresi' i rapporti finanziari e gli obblighi conseguenti.

Titolo III. - Norme finanziarie, finali e transitorie

Art. 16.
(Finanziamento A.R.P.A.)

1. Al finanziamento dell' A.R.P.A. si provvede mediante:
a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta Regionale;
b) una quota dei finanziamenti destinati ai Comuni e alle Province per attivita' di protezione ambientale e prevenzione sanitaria;
c) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 61/94, nonche' di altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;
d) altri finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
f) finanziamenti CEE per specifici progetti;
g) proventi per prestazioni rese nell'esclusivo interesse di privati.

Art. 17.
(Finanza e contabilita' A.R.P.A.)

1. L' A.R.P.A. ha un patrimonio ed un bilancio proprio. A norma della legge 19 maggio 1976 n. 335 si applicano all' A.R.P.A. le norme di bilancio e contabilita' della Regione Piemonte.
2. L'esercizio finanziario dell' A.R.P.A. coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore Generale, e' inviato al Comitato di Indirizzo e trasmesso alla Regione entro il 30 settembre per la relativa approvazione.

Art. 18.
(Personale dell' A.R.P.A.)

1. All' A.R.P.A. sono trasferiti, nel rispetto delle scadenze e delle modalita' di cui all'articolo 9:
a) il personale dei Laboratori di Sanita' Pubblica PP.MM.PP. ;
b) il personale delle U.S.S.L. , che svolgeva le attivita' di cui all'articolo 8 alla data del 18 aprile 1993, nonche' quello che successivamente a tale data ha svolto le suddette attivita';
c) il personale degli enti locali addetto alle attivita' di vigilanza e controllo in materia ambientale.
2. Puo' essere altresi' trasferito all' A.R.P.A. il personale operante nelle strutture della Regione, degli enti locali, degli enti strumentali regionali e di societa' a prevalente partecipazione pubblica e che svolge attivita' ricomprese all'articolo 8.
3. Il trasferimento di cui ai commi precedenti comporta la corrispondente riduzione degli organici, dei relativi oneri e dei trasferimenti destinati agli enti ed alle societa' di cui al comma precedente finanziati con risorse regionali, nonche' l'eventuale scioglimento di questi ultimi.
4. Esperite le procedure di mobilita' esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell' A.R.P.A. , come definito ai sensi dell'articolo 9, comma 4, si procede mediante concorsi pubblici.

Art. 19.
(Trattamento giuridico e economico del personale dell' A.R.P.A.)

1. Il personale dell' A.R.P.A. riveste lo stato giuridico di pubblico dipendente. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, al personale trasferito all' A.R.P.A. confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.
2. Nell'espletamento delle attivita' di controllo e vigilanza di cui alla presente legge il personale dell' A.R.P.A. puo' accedere agli impianti e alle sedi di attivita' e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall' A.R.P.A. . Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica e controllo.
3. Il personale dell' A.R.P.A. non puo' assumere, esternamente all' A.R.P.A. stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attivita' in campo ambientale; altri incarichi, purche' compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere svolte previa espressa e specifica autorizzazione del Direttore Generale.

Art. 20.
(Assegnazione di beni e trasferimento dei rapporti)

Giuridici preesistenti all' A.R.P.A. 1. Sono trasferiti all' A.R.P.A. , nel rispetto delle scadenze e delle modalita' di cui all'articolo 9:
a) i beni mobili e immobili, nonche' le attrezzature e la dotazione finanziaria dei Laboratori di Sanita' Pubblica PP.MM.PP. ;
b) le attrezzature e la dotazione finanziaria delle U.S.S.L. destinate alle attivita' di cui all'articolo 8 alla data del 18 aprile 1993 e quelle acquisite successivamente con la medesima destinazione d'uso;
c) le attrezzature e la dotazione finanziaria dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, la cui ricognizione sara' effettuata in occasione degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 4.
2. L' A.R.P.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi afferenti alle dotazioni di cui al precedente comma.