Disegno di legge regionale, n. 5533.
Norme per l'esercizio delle funzioni Socio-Assistenziali. Allegato Art. 2 (Obiettivi e principi ispiratori)
CAPO II
Soggetti titolari e destinatari
Art. 3 (Soggetti pubblici titolari di funzioni
socio-assistenziali)
Art. 4 (Altri soggetti esercitanti attivita' socio-assistenziali)
Art. 5 (Destinatari degli interventi socio-assistenziali)
CAPO III
Ordinamento
Art. 6 (Funzioni della Regione)
Art. 7 (Contenuti della programmazione regionale)
Art. 8 (Funzioni delle Province)
Art. 9 (Funzioni dei Comuni)
Art. 10 (Soggetti gestori delle attivita' socio-assistenziali)
Art. 11 (Gestione associata)
Art. 12 (Attivita' socio-assistenziali a rilievo sanitario e
relative alla tutela materno infantile e dell'eta' evolutiva)
Art. 13 (Funzioni amministrative regionali)
CAPO IV
Organizzazione
Art. 14 (Livelli delle attivita' e di personale)
Art. 15 (Requisiti professionali degli operatori dei servizi
socio-assistenziali)
Art. 16 (Direttore del servizio socio-assistenziale)
Art. 17 (Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalita'
socio-assistenziali)
CAPO V
Disposizioni finanziarie
Art. 18 (Modalita' di finanziamento della attivita'
socio-assistenziali)
Art. 19 (Titolarita' degli oneri degli interventi
socio-assistenziali)
Art. 20 (Concorso degli utenti al costo degli interventi
socio-assistenziali)
CAPO VI
Norme transitorie e finali
Art. 21 (Gestione delle attivita' socio-assistenziali)
Art. 22 (Personale del servizio socio-assistenziale)
Art. 23 (Responsabile del servizio socio-assistenziale)
Art. 24 (Attivita' delegate)
Art. 25 (Norme finanziarie)
Art. 26 (Abrogazione di norme). Capo I. - Finalita' e principi 1. La presente legge, in continuita' con i principi ispiratori
della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, ai sensi degli articoli
117 e 118 della Costituzione e secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente, detta norme per l'esercizio delle funzioni
socio-assistenziali, disciplinando l'ordinamento e l'organizzazione
dei servizi secondo i principi di cui agli articoli 2 e 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali e' finalizzato
alla tutela ed al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto
primario del sistema sociale, e delle singole persone mediante
interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno,
di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione
dell'adeguamento dell'ambiente di vita edi lavoro alle esigenze dei
soggetti svantaggiati. Capo II. - Soggetti titolari e destinatari 1. Fatte salve le competenze riservate allo Stato, sono titolari di
funzioni socio-assistenziali i seguenti soggetti pubblici: 1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla
programmazione regionale e locale, concorrono alla realizzazione del
sistema socio-assistenziale gli Enti ed Istituzioni Pubbliche ed i
soggetti privati, dotati o meno di personalita' giuridica, che
svolgono attivita' socio-assistenziale, nonche' i cittadini che in
forme individuali, familiari o associative realizzano, anche
volontariamente, prestazioni socio-assistenziali, secondo quanto
previsto dall'articolo 38 della Costituzione e nel rispetto della
legislazione vigente. 1. Gli interventi socio-assistenziali sono garantiti, secondo le
modalita' previste dalla presente legge, a tutti i cittadini
residenti nel territorio della regione Piemonte. Capo III. - Ordinamento 1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo e il
coordinamento dei servizi socio-assistenziali, nonche' la verifica
della loro attuazione a livello territoriale. 1. Il Piano triennale, approvato con legge, determina, per
quanto attiene la programmazione socio-assistenziale; 1. Le Province, ai sensi della legislazione vigente e secondo
quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142: 1. I Comuni esercitano, secondo gli obiettivi ed i principi di cui
all'articolo 2 e nei modi di cui all'articolo 10, le funzioni
amministrative in materia socio-assistenziale di propria competenza
mediante le seguenti attivita' e servizi: 1. La Regione individua nella gestione associata la forma
gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle
attivita' socio-assistenziali. 1. Ai fini di cui all'articolo 10, primo comma, la Regione
incentiva la gestione associata, in particolare nelle forme previste
dalla legge 8 giugno 1990, n.142, nell'ambito del riparto del Fondo
di cui all'articolo 18, terzo comma, lettera a). 1. I soggetti gestori delle funzioni esercitano le attivita'
socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attivita' inerenti la
tutela materno infantile e dell'eta' evolutiva stipulando apposite
convenzioni con le Aziende Unita' Sanitarie Locali, nel rispetto
delle indicazioni contenute nella normativa nazionale ed, in
particolare, per il settore dell'handicap, all'articolo 40 della
legge n. 104/92, nonche' nel Piano; nel caso di gestione mediante
delega all'Azienda Unita' Sanitaria locale, le suddette attivita'
sono esercitate sulla base di specifici protocolli operativi tra il
Servizio socio-assistenziale ed i Servizi sanitari. 1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative: Capo IV. - Organizzazione 1. I livelli minimi delle attivita' e del personale
socio-assistenziali, nonche' l'organizzazione del Servizio
socio-assistenziale sono stabiliti dal Piano. 1. La Regione definisce, con apposito provvedimento, nel rispetto
della normativa statale in materia, le figure professionali, i
requisiti professionali e i requisiti di accesso del personale
addetto ai servizi socio-assistenziali. 1. Gli Enti di cui all'articolo 10, quarto comma, titolari delle
funzioni socio-assistenziali, dotano la propria Pianta organica di
un posto di direttore socio-assistenziale con qualifica apicale,
secondo i rispettivi ordinamenti. 1. I beni dei Comuni e delle Unita' Socio-Sanitarie locali
vincolati o gia' destinati a finalita' socio-assistenziali, compresi
quelli pervenuti in proprieta' ai Comuni stessi per effetto
dell'estinzione di II.PP.A.B. e degli E.C.A. , che siano idonei
allo svolgimento di attivita' socio-assistenziali, sono destinati
alle attivita' medesime ed il loro uso e' definito secondo quanto
disposto dal Piano. Capo V. - Disposizioni finanziarie 1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a
specifiche finalita', le attivita' socio-assistenziali di cui
all'articolo. 9 sono finanziate dai Comuni, con il concorso della
Regione e degli utenti. 1. Gravano sui Comuni, nel rispetto delle modalita' di gestione di
cui all'articolo 10, gli oneri inerenti gli interventi
socio-assistenziali di cui all'articolo 9, erogati agli aventi
diritto che presso tali Comuni abbiano acquisito e detengano, ai
sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, il domicilio di soccorso. 1. Gli utenti concorrono, nell'ambito di criteri definiti dagli
atti di programmazione locale in conformita' con gli indirizzi del
Piano, alla copertura dei costi degli interventi, fatta salva la
facolta' degli Enti gestori di intervenire, senza oneri a carico
degli utenti, in presenza di specifici progetti, individuati nel
Piano, per la tutela di particolari soggetti esposti a rischio di
emarginazione. Capo VI. - Norme transitorie e finali 1. Nelle more della costituzione del nuovo ordinamento previsto
dalla presente legge e fino al 31 dicembre 1995, per assicurare la
continuita' delle attivita' socio-assistenziali, le Assemblee delle
Associazioni dei Comuni di cui alla legge regionale 3 settembre
1991, n. 44, continuano ad esercitare le funzioni di cui
all'articolo 9 tramite le Aziende Unita' Sanitarie Locali, secondo
le modalita' previste dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e
successive modifiche ed integrazioni. 1. Il personale di cui all'articolo 14, quarto comma e comunque
operante al 31 dicembre 1994 presso i Servizi socio-assistenziali
delle Unita' Socio-Sanitarie Locali e' assegnato alle Aziende Unita'
Sanitarie Locali di riferimento provvisoriamente e mantenendo il
rapporto costituito a tale data, fino all'attivazione delle piante
organiche degli Enti di cui all'articolo 10. 1. I Responsabili del servizio socio-assistenziale-coordinatori
sociali, gia' inquadrati nella pianta organica del servizio
socio-assistenziale o formalmente incaricati della funzione alla
data di entrata in vigore della legge regionale 22 settembre 1994,
n. 39 sono titolati a mantenere la funzione di responsabile del
servizio socio-assistenziale per la vigenza della fase transitoria. 1. Nella fase transitoria le funzioni delegate e subdelegate di cui
alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 continuano ad essere
esercitate dagli stessi soggetti che gestiscono le funzioni medesime
alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le
procedure gia' attivate. 1. Per l'anno 1995 le Aziende Unita' sanitarie locali predispongono
separata contabilizzazione per la gestione delle attivita'
socio-assistenziali previste dall'articolo 21. 1. Sono abrogate le disposizioni regionali in materia
socio-assistenziale incompatibili con quanto previsto dalla presente
legge.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
(Oggetto della legge)
(Obiettivi e principi ispiratori)
2. Le attivita' dirette al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
primo comma sono informate ai seguenti principi ispiratori:
a) rispetto della dignita' della persona e del suo diritto alla
riservatezza;
b) superamento dell'istituzionalizzazione, privilegiando servizi e
interventi mirati al mantenimento o all'inserimento nel contesto
familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
c) superamento delle logiche di assistenza differenziata per
categorie di assistiti;
d) coordinamento dei servizi socio-assistenziali con i servizi
sanitari, educativi, scolastici, giudiziari e con tutti gli altri
servizi sociali territoriali;
e) riconoscimento dell'apporto originale ed autonomo delle
organizzazioni di volontariato e del ruolo svolto dalla cooperazione
sociale, nell'interesse generale della comunita', per la promozione
umana e l'integrazione delle persone;
f) promozione e incentivazione delle varie forme di solidarieta'
liberamente espresse dai cittadini e dalle forze sociali per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;
g) promozione ed incentivazione di tutte le forme di integrazione
razziale, con particolare riferimento al coordinamento delle risorse
destinate all'accoglienza e alla tutela dei cittadini
extracomunitari, nel rispetto delle competenze attribuite dalla
legge ad altri soggetti.
(Soggetti pubblici titolari di funzioni
socioassistenziali)
a) Regione;
b) Province;
c) Comuni, che le esercitano tramite i soggetti gestori di cui
all'articolo 10.
(Altri soggetti esercitanti attivita'
socioassistenziali)
2. In particolare, per il conseguimento delle finalita' di cui alla
presente legge e degli obiettivi individuati dalla programmazione
regionale e locale, concorrono le organizzazioni di volontariato e
le cooperative sociali di cui alla legge regionale 29 agosto 1994,
n. 38 ed alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18.
(Destinatari degli interventi socioassistenziali)
2. Gli interventi socio-assistenziali si estendono anche agli
stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio della regione,
nel rispetto della normativa vigente.
3. Tali interventi si estendono altresi', qualora si rendano
necessari per garantire l'attuazione della Convenzione
internazionale sui Diritti dell'infanzia, ratificata con legge 27
maggio 1991, n. 176, ai minori stranieri non residenti e presenti
nel territorio regionale, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte
dell'ente erogante, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della regione hanno
comunque diritto agli interventi socio-assistenziali non differibili
da erogarsi secondo le modalita' di cui alla presente legge.
(Funzioni della Regione)
2. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi del Piano
regionale di sviluppo la Regione:
a) approva gli indirizzi di programmazione socio-assistenziale
nell'ambito del Piano socio-sanitario regionale triennale
(successivamente denominato Piano), ne coordina e ne verifica
l'attuazione;
b) ripartisce le risorse del Fondo per la gestione delle attivita'
socio-assistenziali secondo i criteri definiti nel Piano;
c) partecipa all'elaborazione degli strumenti di programmazione
nazionale dei servizi di assistenza sociale;
d) promuove, indirizza e coordina il Sistema informativo
socio-assistenziale (successivamente denominato sistema
informativo) regionale e locale, operando in raccordo con il livello
nazionale nelle sue diverse articolazioni;
e) attua direttamente, o in collaborazione con l'universita' e
altri enti e istituti specializzati, o promuove, tramite
l'incentivazione delle iniziative di altri soggetti:
1) la diffusione dell'informazione sul settore socio-assistenziale;
2) studi e ricerche volti ad identificare gli stati di bisogno e di
emarginazione, nonche' progetti mirati di intervento, con
particolare riferimento a innovazioni tecnologiche mirate al
miglioramento della qualita' degli interventi a favore dei disabili;
3) specifiche iniziative di ricerca, progettazione, sperimentazione
di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche attinenti
all'area socio-assistenziale;
4) ogni altra iniziativa, anche sperimentale, che concorra alla
realizzazione degli obiettivi di Piano.
3. La Regione esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla
legge, anche mediante delega ad altri soggetti istituzionali, ai
sensi dell'articolo 13.
(Contenuti della programmazione regionale)
a) gli obiettivi prioritari articolati per settori di intervento;
b) gli indirizzi per le politiche inerenti le varie attivita' e le
modalita' organizzative delle stesse;
c) i raccordi con le scelte della programmazione regionale;
d) i requisiti qualitativi e quantitativi degli interventi e del
personale;
e) le modalita' per la verifica del raggiungimento degli obiettivi,
anche ai fini di una concreta incentivazione, tramite le risorse di
cui alla lettera f), degli enti gestori che abbiano raggiunto i
requisiti qualitativi e quantitativi di cui alla lettera d);
f) le priorita' di destinazione, per settori di intervento, delle
risorse previste dalla Regione nel proprio bilancio pluriennale ed i
criteri per il riparto annuale del Fondo per la gestione delle
attivita' socio-assistenziali tra gli enti gestori;
g) gli indirizzi per l'integrazione delle attivita'
socio-assistenziali con i servizi territoriali ed in particolare con
il servizio sanitario regionale, disciplinando le modalita' ed i
criteri della messa a disposizione di personale e mezzi per
l'esercizio delle attivita' integrate e per la costituzione di
gruppi di lavoro interdisciplinari;
h) le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e
subdelegate di cui all'articolo 13;
i) gli indirizzi e le modalita' per l'attivita' di collaborazione
di cui all'articolo 8 realizzata dalle Province e per la
predisposizione della programmazione locale;
l) gli indirizzi per l'inserimento, nella gestione associata, dei
servizi socio-assistenziali di cui all'articolo 10, di altri servizi
sociali svolti dai Comuni che partecipano alla gestione stessa;
m) gli indirizzi e le modalita' per la realizzazione e lo sviluppo
del sistema informativo regionale nelle sue diverse articolazioni
territoriali, individuando e definendo i requisiti informativi e
informatici.
(Funzioni delle Province)
a) collaborano alla predisposizione del Piano;
b) concorrono alla predisposizione della programmazione locale in
attuazione del Piano;
c) esercitano le funzioni socio-assistenziali ad esse attribuite
dalla legge.
(Funzioni dei Comuni)
a) assistenza sociale;
b) assistenza economica;
c) assistenza domiciliare;
d) assistenza educativa territoriale;
e) assistenza socio-educativa in ambito scolare;
f) gestione di presidi residenziali e semiresidenziali;
2. E' altresi' di competenza dei Comuni ogni altra attivita'
socio-assistenziale non espressamente attribuita dalla legislazione
vigente ad altri soggetti, compresa l'attivita' di prevenzione delle
situazioni di emarginazione sociale, mediante interventi coordinati
definiti da progetti-obiettivo individuati dal Piano.
(Soggetti gestori delle attivita' socioassistenziali)
2. I Comuni, nel rispetto dei vincoli della programmazione e degli
indirizzi regionali, gestiscono le attivita' socio-assistenziali
secondo le seguenti modalita';
a) in forma associata tramite delega all'Azienda Unita' sanitaria
locale, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma del Decreto
legislativo n. 502/92;
b) tramite consorzi di Comuni e/o di Comunita' Montane o tramite
altre forme associative tra Comuni e/o tra Comunita' Montane
previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) tramite Comunita' Montana, ai sensi dell'articolo 31, terzo
comma della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28;
d) tramite delega individuale all'Azienda Unita' sanitaria locale,
ai sensi dell'articolo 3, terzo comma del Decreto Legislativo
502/92;
e) direttamente.
3. Gli ambiti territoriali di riferimento delle forme associative
di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, costituite dal 1
gennaio 1996, ad esaurimento della fase transitoria di cui
all'articolo 21, sono individuati entro i confini dei distretti
socio-sanitari di cui all'articolo 4 della legge regionale 22
settembre 1994, n. 39 "Individuazione delle aziende sanitarie
regionali", con possibilita' di eventuale accorpamento di piu'
distretti secondo criteri definiti dal Piano.
4. Le Aziende Unita' sanitarie locali, i Comuni capoluogo di
Provincia che non scelgano di partecipare alla gestione associata,
nonche' i Consorzi, le associazioni costituite ai sensi della legge
8 giugno 1990, n. 142 e le Comunita' montane, operanti entro gli
ambiti territoriali di cui al terzo comma possono esercitare tutte
le attivita' di cui all'articolo 9.
5. Gli Enti locali che gestiscono con modalita' diverse da quelle
di cui al quarto comma, esercitano le attivita' di cui all'articolo
9, primo comma, lettere a), b), c), f), rispettando la
programmazione del soggetto che gestisce le funzioni
socio-assistenziali in forma associata negli ambiti territoriali di
cui al terzo comma entro i quali gli Enti locali stessi sono
ricompresi.
6. Ai fini della gestione associata tramite delega all'Azienda
Unita' Sanitaria locale, i Comitati di distretto di cui all'articolo
4, settimo comma, della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39,
integrati nella loro composizione con un rappresentante della
maggioranza e con un rappresentante della minoranza per i Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, svolgono le funzioni gia'
attribuite all'assemblea dell'Associazione dei Comuni dalla legge
regionle 3 settembre 1991, n. 44.
7. Ciascun Comitato di distretto di cui al sesto comma, operante
all'interno di una medesima Azienda Unita' Sanitaria locale, per le
finalita' socio-assistenziali, elegge un Presidente; i Presidenti di
detti Comitati di distretto, costituiti in apposita Commissione,
mantengono i rapporti operativi con la Direzione dell'Azienda Unita'
Sanitaria locale e, in particolare:
a) svolgono funzioni di raccordo tra i Comuni dell'Associazione e
l'Azienda Unita' Sanitaria locale;
b) procedono a verifiche generali sull'andamento complessivo delle
attivita' socio-assistenziali svolte dall'Azienda Sanitaria locale;
c) esprimono parere obbligatorio sugli atti predisposti dal
Direttore generale in materia socio-assistenziale da sottoporre
all'approvazione dei Comitati di distretto.
8. Le attivita' socio-assistenziali sono esercitate in via
prioritaria in forma diretta dagli enti di cui al secondo comma; il
Piano individua le attivita' socio-assistenziali il cui esercizio
puo' essere affidato ad altri soggetti e definisce criteri e
modalita' di tale affidamento.
(Gestione associata)
2. A garanzia di un'organizzazione uniforme delle forme associative
di cui al primo comma sul territorio, la Giunta regionale, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva
appositi schemi di convenzione-tipo e/o di statuto-tipo relativi
alle diverse forme associative.
3. In conformita' alle indicazioni del Piano i Comuni possono
attribuire alle forme associative di cui al primo comma la gestione
di ulteriori servizi sociali di loro competenza.
(Attivita' socioassistenziali a rilievo sanitario e
relative alla tutela materno infantile e dell'eta' evolutiva)
2. Le convenzioni di cui al primo comma indicano le prestazioni
socio-assistenziali e sanitarie erogate, nonche' le risorse
materiali, finanziarie e di personale impiegate, e sono adottate
sulla base di un disciplinare-tipo approvato dalla Giunta regionale
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale approva le convenzioni di cui al primo
comma, relative a tutte le attivita' socio-assistenziali a rilievo
sanitario ed alle attivita' relative alla tutela materno-infantile e
dell'eta' evolutiva.
4. In caso di mancato accordo fra gli enti di cui al primo comma e
l'Azienda Unita' sanitaria locale, la Giunta regionale interviene in
via sostitutiva, autorizzando le attivita' di cui al presente
articolo, previa verifica di conformita' al Piano.
(Funzioni amministrative regionali)
a) concede, con deliberazione della Giunta regionale,
l'autorizzazione preventiva all'alienazione e alla trasformazione di
destinazione di beni immobili e di titoli di proprieta' ed alla
costituzione dei diritti reali sugli stessi;
b) concede l'autorizzazione preventiva all'istituzione,
all'ampliamento, alla modifica della pianta organica delle
II.PP.A.B. , provvedendo anche all'eventuale soppressione o alla
trasformazione dei posti previsti nelle vigenti piante organiche;
c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge 17 luglio
1890, n. 6972;
d) concede l'autorizzazione allo svincolo di destinazione o alla
trasformazione di beni immobili o di titoli pervenuti in proprieta'
ai comuni per effetto dell'estinzione di II.PP.A.B. o degli
E.C.A. e alla costituzione di diritti reali sugli stessi;
e) esercita, secondo le modalita' tecniche, amministrative e
organizzative definite dal Piano, l'attivita' di controllo
sull'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli
enti gestori.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative,
delegandole secondo quanto stabilito dal Piano:
a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza nei limiti di cui alla
legislazione statale vigente e che non siano attribuiti, a norma
dell'articolo 1, penultimo ed ultimo comma del Decreto Presidente
Repubblica ( D.P.R. ) 15 gennaio 1972, n. 9, al comitato regionale
di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione. Restano
di competenza della Regione le funzioni relative alla sospensione ed
allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del
Commissario straordinario;
b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazioni delle
istituzioni di cui alla lettera a), quando questa sia di competenza
regionale;
c) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di
amministrazione delle istituzioni di cui alla lettera a) nei casi di
incompatibilita' previsti dalla legge;
d) ll rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca
dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi
socio-assistenziali, richiesta per l'apertura degli stessi, nel
rispetto dei criteri e delle procedure previste dal Piano;
e) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti
gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sui
presidi socio-assistenziali e la promozione del provvedimento di
chiusura di cui all'articolo 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;
f) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e
la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per
minori nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla
protezione della maternita' e dell'infanzia;
g) le funzioni amministrative relative all'organizzazione e
gestione degli interventi di formazione del personale
socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano,
relativamente alla formazione di base, riqualificazione,
aggiornamento e formazione permanente.
3. La Regione esercita, subdelegandole ai sensi di quanto stabilito
dal Piano, le funzioni di controllo pubblico, previste dagli
articoli 23 e 25 del Codice civile, sull'amministrazione delle
persone giuridiche private di cui all'articolo 12 del Codice civile,
operanti nelle materie di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 e le cui finalita' si esauriscono nell'ambito della
regione; restano di competenza della Regione le funzioni relative
allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina dei
Commissari straordinari.
(Livelli delle attivita' e di personale)
2. Eventuali scostamenti dai livelli minimi di personale potranno
essere adottati dagli Enti gestori sulla base dei carichi di lavoro,
nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
3. Le attivita' di cui all'articolo 9 sono organizzate nel Servizio
socio-assistenziale che e' articolato nelle seguenti aree operative:
a) attivita' socio-assistenziali di base: attivita' di cui
all'articolo 9, primo comma, lettere a), b), c), d);
b) attivita' socio-assistenziali integrative: attivita' di cui
all'articolo 9, primo comma, lettere e) ed f);
c) attivita' amministrative e di supporto.
4. Dall'1 gennaio 1996 e' trasferito nelle piante organiche
socio-assistenziali dei Comuni, delle Comunita' montane o loro
Consorzi il personale dei servizi socio-assistenziali:
a) dei Comuni e delle Comunita' montane che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, e' a disposizione del Servizio
socio-assistenziale dell'Unita' Socio Assistenziale Locale
( U.S.S.L. );
b) delle Province, messo a disposizione del Servizio
socio-assistenziale ai sensi della leggte regionale 23 aprile 1992,
n.24;
c) delle piante organiche funzionali di cui all'articolo 21, terzo
comma;
d) in ruolo nelle piante organiche sanitarie, assegnato ai servizi
socio-assistenziali delle U.S.S.L. ed operante presso i medesimi
al 31 dicembre 1994, salvo specifica richiesta contraria degli
interessati.
5. Nel caso di gestione tramite l'Azienda Unita' sanitaria locale,
il personale di cui al quarto comma e' posto a disposizione
dell'Azienda stessa.
6. Le piante organiche del personale socio-assistenziale sono
attivate nei limiti delle attivita' esercitate da ciascuno degli
Enti di cui all'articolo 10.
7. Agli operatori assegnati alle Piante organiche dei servizi
socio-assistenziali si applica la normativa del comparto Enti locali
con decorrenza dal 1. gennaio 1995, fatta salva la salvaguardia dei
trattamenti pregressi.
(Requisiti professionali degli operatori dei servizi
socioassistenziali)
2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al primo
comma le funzioni proprie delle figure professionali di "assistente
domiciliare e dei servizi tutelari" e di "educatore professionale"
sono quelle definite nella normativa regionale vigente.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al secondo comma agli
operatori e' richiesto il possesso rispettivamente:
a) dell'attestato regionale di qualifica di "assistente domiciliare
e dei servizi tutelari" o altra qualifica equipollente conseguita in
esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione;
b) del diploma di educatore professionale e di educatore
specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a
corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla
Regione o rilasciati dall'Universita'.
4. L'assunzione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari
alla IV qualifica funzionale ( q.f. ) presso gli enti pubblici
avviene per concorso pubblico.
5. Gli operatori di cui al secondo comma in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge e privi dei requisiti
professionali suddetti dovranno essere riqualificati ai sensi della
normativa regionale in vigore, entro i termini stabiliti nel
provvedimento di cui al primo comma.
6. Per l'accesso ai posti di educatore agli handicappati previsti
nelle piante organiche ai sensi del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347
sono considerati requisiti sufficienti, in deroga a quanto disposto
al terzo comma e fino alla data del 31 dicembre 1995, il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad almeno due anni
di esperienza nella funzione, ferma restando la necessita' della
successiva riqualificazione ai sensi della normativa vigente.
(Direttore del servizio socioassistenziale)
2. Il direttore socio-assistenziale deve essere in possesso del
diploma di laurea e deve avere svolto per almeno 5 anni una
qualificata attivita' dirigenziale in settori sociali o
socio-sanitari di Enti o strutture pubbliche ovvero in strutture
private di medie o grandi dimensioni.
3. I responsabili-coordinatori dei servizi socio--assistenziali che
rivestono nel proprio ordinamento, alla data del 31 dicembre 1994,
qualifiche dirigenziali ovvero posizioni funzionali apicali assumono
ad esaurimento la funzione di direttore socio-assistenziale, a
prescindere dall'eventuale nuova tipologia organizzativa adottata
dagli enti di cui al primo comma.
(Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalita'
socioassistenziali)
2. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione dei beni immobili
di cui al primo comma, possono essere eccezionalmente autorizzate
dalla Regione qualora sia stato soddisfatto il fabbisogno di
strutture socio-assistenziali della zona in cui i beni sono ubicati
e fermo restando che i relativi proventi devono essere destinati
permanentemente a finalita' socio-assistenziali.
3. I beni immobili di cui al primo comma. che non siano idonei per
lo svolgimento di attivita' socio-assistenziali, fermo restando che
le relative rendite sono vincolate a finalita' socio-assistenziali,
possono essere alienati, previa autorizzazione rilasciata dalla
Regione ed i relativi proventi sono utilizzati prioritariamente per
la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture
socio-assistenziali.
4. La Regione promuove l'ottimale utilizzo del patrimonio
immobiliare dei Comuni vincolato a finalita' socio-assistenziali,
nel rispetto dell'autonomia dei singoli Enti, anche mediante
proposte di riconversione del patrimonio non idoneo allo svolgimento
di attivita' socio-assistenziali in strutture direttamente
utilizzabili per le stesse attivita'.
(Modalita' di finanziamento delle attivita'
socioassistenziali)
2. I Comuni, che partecipano alla gestione associata dei servizi
socio-assistenziali, sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio
le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo
competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di
cassa.
3. Le attivita' di cui all'articolo 12 sono finanziate dal Fondo
sanitario regionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente
dalle convenzioni di cui allo stesso articolo.
4. La Regione ripartisce annualmente con deliberazione del
Consiglio regionale, secondo i criteri definiti dal Piano mirati a
garantire la realizzazione di servizi qualitativamente e
quantitativamente omogenei sul territorio, il Fondo per la gestione
delle attivita' socio-assistenziali, che fa capo a tre distinti
capitoli del bilancio regionale, denominati:
a) Fondo per la gestione delle attivita' socio-assistenziali:
risorse regionali;
b) Fondo per la gestione delle attivita' socio-assistenziali:
trasferimenti dalle Province (legge regionale 23 aprile 1992, n.
24);
c) Fondo per la gestione delle attivita' socio-assistenziali:
assegnazioni statali non vincolate.
5. Ai fini della predisposizione della programmazione locale, la
Regione comunica annualmente, in via presuntiva, prima della data
entro la quale gli enti gestori sono tenuti a presentare il bilancio
di previsione, l'ammontare delle risorse di cui al terzo comma,
lettera a) per l'anno successivo che non devono essere inferiori a
quelle dell'anno in corso, incrementate del tasso di inflazione
programmato.
6. Le funzioni delegate e subdelegate sono finanziate dalla Regione
mediante l'istituzione, a partire dall'esercizio finanziario 1996,
di due capitoli con la denominazione rispettivamente di "Funzioni
socio-assistenziali delegate: vigilanza, Assegnazione di
finanziamenti agli enti delegati" e "Funzioni socio-assistenziali
delegate: formazione professionale, Assegnazione di finanziamenti
agli enti delegati", la cui dotazione e' definita dalle leggi di
approvazione del bilancio; le relative risorse sono ripartite tra
gli enti delegati secondo i criteri definiti dal Piano.
7. Per le finalita' di cui all'articolo 6, secondo comma, lettera
e), a partire dall'esercizio finanziario 1996, sono istituiti due
capitoli con la denominazione rispettivamente di "Spese per
attivita' di formazione, informazione, studi, ricerche e progetti
nel settore socio-assistenziale" e "Contributi a terzi per attivita'
di formazione, di informazione, studi, ricerche e progetti nel
settore socio-assistenziale", la cui dotazione e' definita dalle
leggi di approvazione del bilancio.
(Titolarita' degli oneri degli interventi
socioassistenziali)
2. L'organizzazione e l'erogazione degli interventi
socio-assistenziali non differibili di cui all'articolo 5, nel
rispetto delle modalita' di gestione di cui all'articolo 10, sono
effettuati dal Comune nel cui territorio il destinatario degli
interventi stessi risiede o dimora, anche quando l'onere finanziario
degli interventi gravi, ai sensi delle disposizioni inerenti al
domicilio di soccorso, su altro Comune della regione; e' fatto salvo
il diritto dell'ente erogante di rivalersi nei confronti del Comune
sede del domicilio di soccorso dell'assistito o, in caso di
assistenza a cittadini stranieri, secondo quanto disposto dalla
normativa vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
primo comma, punto 1, come modificato dall'articolo 5 della legge 26
aprile 1954, n. 251, il domicilio di soccorso si determina sulla
base della effettiva dimora ultrabiennale in un Comune,
indipendentemente dalla iscrizione anagrafica nello stesso o dalla
sua cancellazione.
4. Qualora l'avente diritto sia collocato in affidamento familiare
a terzi o in comunita' di tipo familiare o ospitato in strutture
residenziali situate nel territorio di un Comune diverso da quello
sede del domicilio di soccorso, gli oneri finanziari relativi al
ricovero continuano a gravare, anche in caso di trasferimento di
residenza, sul Comune sede di tale domicilio.
(Concorso degli utenti al costo degli interventi
socioassistenziali)
2. In ogni caso va riservata alla disponibilita' dell'utente, per
esigenze personali, una quota di reddito la cui misura minima e'
determinata con apposita deliberazione di Giunta regionale.
3. Gli Enti su cui grava l'onere degli interventi esercitano
l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati previsti
dal codice civile.
(Gestione delle attivita' socioassistenziali)
2. Nel periodo transitorio e, comunque, fino alla definizione dei
livelli minimi delle attivita' socio-assistenziali di cui
all'articolo 14, primo comma, da parte del Piano, dovranno essere
comunque salvaguardati i livelli delle attivita' socio-assistenziali
gia' erogate sulla base delle modalita' e degli standard fissati
nella legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 e nelle deliberazioni
attuative.
3. Per il periodo transitorio, di cui al primo comma, le piante
organiche funzionali dei servizi socio-assistenziali, istituite ai
sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n.
20 modificata ed integrata, sono quelle provvisoriamente
rideterminate ai sensi dell'articolo 3, sesto comma della legge 24
dicembre 1993, n. 537, "Interventi correttivi di finanza pubblica"
ovvero quelle rideterminate ai sensi dell'articolo 3, undicesimo
comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 31 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e approvate dalla Giunta
regionale.
4. Fino alla data del 31 dicembre 1995, al concorso per la
copertura del posto di funzionario di area socio-assistenziale nelle
piante organiche di cui al terzo comma, possono partecipare gli
operatori inquadrati nelle piante organiche di cui alla legge
regionale 23 agosto 1982, n. 20 modificata ed integrata, ovvero i
dipendenti di enti pubblici e formalmente messi a disposizione
funzionale delle suddette piante organiche, che si trovino, alla
data di entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti
situazioni:
a) personale direttivo, in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, responsabile dei servizi sociali ovvero
delle attivita' distrettuali o integrative e delegate con incarico
formalmente attribuito da almeno quattro anni;
b) assistenti sociali con almeno sei anni di effettivo servizio
prestato, nella qualifica, presso pubbliche amministrazioni.
5. L'assunzione del personale di cui al quarto comma avviene per
concorso pubblico.
(Personale del servizio socioassistenziale)
2. E' altresi' assegnato provvisoriamente alle Aziende Unita'
sanitaria locale, nei termini di cui al precedente comma, il
personale assunto nelle piante organiche di cui all'articolo 21,
terzo comma nel corso del 1995 in seguito a specifica autorizzazione
regionale.
(Responsabile del servizio socioassistenziale)
2. Con decorrenza dal 1. gennaio 1995 e' istituita nella Pianta
organica del servizio socio-assistenziale il posto di direttore
socio-assistenziale.
3. I Responsabili del servizio socio-assistenziale di cui al primo
comma con qualifica dirigenziale sono inquadrati nella pianta
organica degli enti associati di cui all'articolo 10, ad avvenuta
costituzione dei medesimi, in qualita' di direttore
socio-assistenziale, salvo quanto stabilito dall'articolo 16, terzo
comma.
4. Possono accedere al posto di direttore socio-assistenziale,
tramite concorso e fino al 31 dicembre 1995 i dipendenti formalmente
incaricati della funzione di responsabile alla data di entrata in
vigore della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 ai sensi della
legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 modificata ed integrata,
ancorche' non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16.
5. Presso le Aziende Unita' sanitarie locali, dal 1. gennaio 1995 e
per la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 21, primo
comma, le funzioni di coordinatore dei Servizi sociali di cui
all'articolo 3, quarto comma, del Decreto Legislativo 502/92 sono
esercitate dal coordinatore socio-assistenziale di competenza
territoriale con la maggiore anzianita' di servizio nella qualifica
dirigenziale.
(Attivita' delegate)
2. Nel periodo transitorio di cui al primo comma, le funzioni
delegate sono, altresi', esercitate dalle Associazioni dei Comuni e
dai consorzi gia' costituiti, ai sensi degli articoli 24 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, alla data di entrata in vigore della
presente legge negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale
9 luglio 1976, n. 41, nonche' dal Comune di Torino per quanto
attiene al territorio del Comune stesso.
(Norme finanziarie)
2. I criteri di riparto del Fondo per la gestione delle attivita'
socio-assistenziali per gli anni 1994 e 1995 restano quelli gia'
individuati all'articolo 35 della legge regionale 23 agosto 1982, n.
20 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per gli esercizi finanziari 1994 e 1995 resta operante il piano
dei conti gia' attivato con riferimento alla legge regionale 23
agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni.
(Abrogazione di norme)
2. La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione del
Bollettino Ufficiale della Regione.