Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5533.

Norme per l'esercizio delle funzioni Socio-Assistenziali.

Art.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Allegato

Art. 2 (Obiettivi e principi ispiratori) CAPO II Soggetti titolari e destinatari Art. 3 (Soggetti pubblici titolari di funzioni socio-assistenziali) Art. 4 (Altri soggetti esercitanti attivita' socio-assistenziali) Art. 5 (Destinatari degli interventi socio-assistenziali) CAPO III Ordinamento Art. 6 (Funzioni della Regione) Art. 7 (Contenuti della programmazione regionale) Art. 8 (Funzioni delle Province) Art. 9 (Funzioni dei Comuni) Art. 10 (Soggetti gestori delle attivita' socio-assistenziali) Art. 11 (Gestione associata) Art. 12 (Attivita' socio-assistenziali a rilievo sanitario e relative alla tutela materno infantile e dell'eta' evolutiva) Art. 13 (Funzioni amministrative regionali) CAPO IV Organizzazione Art. 14 (Livelli delle attivita' e di personale) Art. 15 (Requisiti professionali degli operatori dei servizi socio-assistenziali) Art. 16 (Direttore del servizio socio-assistenziale) Art. 17 (Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalita' socio-assistenziali) CAPO V Disposizioni finanziarie Art. 18 (Modalita' di finanziamento della attivita' socio-assistenziali) Art. 19 (Titolarita' degli oneri degli interventi socio-assistenziali) Art. 20 (Concorso degli utenti al costo degli interventi socio-assistenziali) CAPO VI Norme transitorie e finali Art. 21 (Gestione delle attivita' socio-assistenziali) Art. 22 (Personale del servizio socio-assistenziale) Art. 23 (Responsabile del servizio socio-assistenziale) Art. 24 (Attivita' delegate) Art. 25 (Norme finanziarie) Art. 26 (Abrogazione di norme).

Capo I. - Finalita' e principi

Art. 1.
(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in continuita' con i principi ispiratori della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, detta norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, disciplinando l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi secondo i principi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.
(Obiettivi e principi ispiratori)

1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali e' finalizzato alla tutela ed al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale, e delle singole persone mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione dell'adeguamento dell'ambiente di vita edi lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati.
2. Le attivita' dirette al raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo comma sono informate ai seguenti principi ispiratori:
a) rispetto della dignita' della persona e del suo diritto alla riservatezza;
b) superamento dell'istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi mirati al mantenimento o all'inserimento nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
c) superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti;
d) coordinamento dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, giudiziari e con tutti gli altri servizi sociali territoriali;
e) riconoscimento dell'apporto originale ed autonomo delle organizzazioni di volontariato e del ruolo svolto dalla cooperazione sociale, nell'interesse generale della comunita', per la promozione umana e l'integrazione delle persone;
f) promozione e incentivazione delle varie forme di solidarieta' liberamente espresse dai cittadini e dalle forze sociali per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;
g) promozione ed incentivazione di tutte le forme di integrazione razziale, con particolare riferimento al coordinamento delle risorse destinate all'accoglienza e alla tutela dei cittadini extracomunitari, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altri soggetti.

Capo II. - Soggetti titolari e destinatari

Art. 3.
(Soggetti pubblici titolari di funzioni socioassistenziali)

1. Fatte salve le competenze riservate allo Stato, sono titolari di funzioni socio-assistenziali i seguenti soggetti pubblici:
a) Regione;
b) Province;
c) Comuni, che le esercitano tramite i soggetti gestori di cui all'articolo 10.

Art. 4.
(Altri soggetti esercitanti attivita' socioassistenziali)

1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla programmazione regionale e locale, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale gli Enti ed Istituzioni Pubbliche ed i soggetti privati, dotati o meno di personalita' giuridica, che svolgono attivita' socio-assistenziale, nonche' i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano, anche volontariamente, prestazioni socio-assistenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione e nel rispetto della legislazione vigente.
2. In particolare, per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge e degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale e locale, concorrono le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 ed alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18.

Art. 5.
(Destinatari degli interventi socioassistenziali)

1. Gli interventi socio-assistenziali sono garantiti, secondo le modalita' previste dalla presente legge, a tutti i cittadini residenti nel territorio della regione Piemonte.
2. Gli interventi socio-assistenziali si estendono anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio della regione, nel rispetto della normativa vigente.
3. Tali interventi si estendono altresi', qualora si rendano necessari per garantire l'attuazione della Convenzione internazionale sui Diritti dell'infanzia, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, ai minori stranieri non residenti e presenti nel territorio regionale, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'ente erogante, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della regione hanno comunque diritto agli interventi socio-assistenziali non differibili da erogarsi secondo le modalita' di cui alla presente legge.

Capo III. - Ordinamento

Art. 6.
(Funzioni della Regione)

1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento dei servizi socio-assistenziali, nonche' la verifica della loro attuazione a livello territoriale.
2. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi del Piano regionale di sviluppo la Regione:
a) approva gli indirizzi di programmazione socio-assistenziale nell'ambito del Piano socio-sanitario regionale triennale (successivamente denominato Piano), ne coordina e ne verifica l'attuazione;
b) ripartisce le risorse del Fondo per la gestione delle attivita' socio-assistenziali secondo i criteri definiti nel Piano;
c) partecipa all'elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi di assistenza sociale;
d) promuove, indirizza e coordina il Sistema informativo socio-assistenziale (successivamente denominato sistema informativo) regionale e locale, operando in raccordo con il livello nazionale nelle sue diverse articolazioni;
e) attua direttamente, o in collaborazione con l'universita' e altri enti e istituti specializzati, o promuove, tramite l'incentivazione delle iniziative di altri soggetti:
1) la diffusione dell'informazione sul settore socio-assistenziale;
2) studi e ricerche volti ad identificare gli stati di bisogno e di emarginazione, nonche' progetti mirati di intervento, con particolare riferimento a innovazioni tecnologiche mirate al miglioramento della qualita' degli interventi a favore dei disabili;
3) specifiche iniziative di ricerca, progettazione, sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche attinenti all'area socio-assistenziale;
4) ogni altra iniziativa, anche sperimentale, che concorra alla realizzazione degli obiettivi di Piano.
3. La Regione esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge, anche mediante delega ad altri soggetti istituzionali, ai sensi dell'articolo 13.

Art. 7.
(Contenuti della programmazione regionale)

1. Il Piano triennale, approvato con legge, determina, per quanto attiene la programmazione socio-assistenziale;
a) gli obiettivi prioritari articolati per settori di intervento;
b) gli indirizzi per le politiche inerenti le varie attivita' e le modalita' organizzative delle stesse;
c) i raccordi con le scelte della programmazione regionale;
d) i requisiti qualitativi e quantitativi degli interventi e del personale;
e) le modalita' per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, anche ai fini di una concreta incentivazione, tramite le risorse di cui alla lettera f), degli enti gestori che abbiano raggiunto i requisiti qualitativi e quantitativi di cui alla lettera d);
f) le priorita' di destinazione, per settori di intervento, delle risorse previste dalla Regione nel proprio bilancio pluriennale ed i criteri per il riparto annuale del Fondo per la gestione delle attivita' socio-assistenziali tra gli enti gestori;
g) gli indirizzi per l'integrazione delle attivita' socio-assistenziali con i servizi territoriali ed in particolare con il servizio sanitario regionale, disciplinando le modalita' ed i criteri della messa a disposizione di personale e mezzi per l'esercizio delle attivita' integrate e per la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari;
h) le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate di cui all'articolo 13;
i) gli indirizzi e le modalita' per l'attivita' di collaborazione di cui all'articolo 8 realizzata dalle Province e per la predisposizione della programmazione locale;
l) gli indirizzi per l'inserimento, nella gestione associata, dei servizi socio-assistenziali di cui all'articolo 10, di altri servizi sociali svolti dai Comuni che partecipano alla gestione stessa;
m) gli indirizzi e le modalita' per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo regionale nelle sue diverse articolazioni territoriali, individuando e definendo i requisiti informativi e informatici.

Art. 8.
(Funzioni delle Province)

1. Le Province, ai sensi della legislazione vigente e secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142:
a) collaborano alla predisposizione del Piano;
b) concorrono alla predisposizione della programmazione locale in attuazione del Piano;
c) esercitano le funzioni socio-assistenziali ad esse attribuite dalla legge.

Art. 9.
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano, secondo gli obiettivi ed i principi di cui all'articolo 2 e nei modi di cui all'articolo 10, le funzioni amministrative in materia socio-assistenziale di propria competenza mediante le seguenti attivita' e servizi:
a) assistenza sociale;
b) assistenza economica;
c) assistenza domiciliare;
d) assistenza educativa territoriale;
e) assistenza socio-educativa in ambito scolare;
f) gestione di presidi residenziali e semiresidenziali;
2. E' altresi' di competenza dei Comuni ogni altra attivita' socio-assistenziale non espressamente attribuita dalla legislazione vigente ad altri soggetti, compresa l'attivita' di prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale, mediante interventi coordinati definiti da progetti-obiettivo individuati dal Piano.

Art. 10.
(Soggetti gestori delle attivita' socioassistenziali)

1. La Regione individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attivita' socio-assistenziali.
2. I Comuni, nel rispetto dei vincoli della programmazione e degli indirizzi regionali, gestiscono le attivita' socio-assistenziali secondo le seguenti modalita';
a) in forma associata tramite delega all'Azienda Unita' sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma del Decreto legislativo n. 502/92;
b) tramite consorzi di Comuni e/o di Comunita' Montane o tramite altre forme associative tra Comuni e/o tra Comunita' Montane previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) tramite Comunita' Montana, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28;
d) tramite delega individuale all'Azienda Unita' sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma del Decreto Legislativo 502/92;
e) direttamente.
3. Gli ambiti territoriali di riferimento delle forme associative di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, costituite dal 1 gennaio 1996, ad esaurimento della fase transitoria di cui all'articolo 21, sono individuati entro i confini dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 "Individuazione delle aziende sanitarie regionali", con possibilita' di eventuale accorpamento di piu' distretti secondo criteri definiti dal Piano.
4. Le Aziende Unita' sanitarie locali, i Comuni capoluogo di Provincia che non scelgano di partecipare alla gestione associata, nonche' i Consorzi, le associazioni costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le Comunita' montane, operanti entro gli ambiti territoriali di cui al terzo comma possono esercitare tutte le attivita' di cui all'articolo 9.
5. Gli Enti locali che gestiscono con modalita' diverse da quelle di cui al quarto comma, esercitano le attivita' di cui all'articolo 9, primo comma, lettere a), b), c), f), rispettando la programmazione del soggetto che gestisce le funzioni socio-assistenziali in forma associata negli ambiti territoriali di cui al terzo comma entro i quali gli Enti locali stessi sono ricompresi.
6. Ai fini della gestione associata tramite delega all'Azienda Unita' Sanitaria locale, i Comitati di distretto di cui all'articolo 4, settimo comma, della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39, integrati nella loro composizione con un rappresentante della maggioranza e con un rappresentante della minoranza per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, svolgono le funzioni gia' attribuite all'assemblea dell'Associazione dei Comuni dalla legge regionle 3 settembre 1991, n. 44.
7. Ciascun Comitato di distretto di cui al sesto comma, operante all'interno di una medesima Azienda Unita' Sanitaria locale, per le finalita' socio-assistenziali, elegge un Presidente; i Presidenti di detti Comitati di distretto, costituiti in apposita Commissione, mantengono i rapporti operativi con la Direzione dell'Azienda Unita' Sanitaria locale e, in particolare:
a) svolgono funzioni di raccordo tra i Comuni dell'Associazione e l'Azienda Unita' Sanitaria locale;
b) procedono a verifiche generali sull'andamento complessivo delle attivita' socio-assistenziali svolte dall'Azienda Sanitaria locale;
c) esprimono parere obbligatorio sugli atti predisposti dal Direttore generale in materia socio-assistenziale da sottoporre all'approvazione dei Comitati di distretto.
8. Le attivita' socio-assistenziali sono esercitate in via prioritaria in forma diretta dagli enti di cui al secondo comma; il Piano individua le attivita' socio-assistenziali il cui esercizio puo' essere affidato ad altri soggetti e definisce criteri e modalita' di tale affidamento.

Art. 11.
(Gestione associata)

1. Ai fini di cui all'articolo 10, primo comma, la Regione incentiva la gestione associata, in particolare nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, nell'ambito del riparto del Fondo di cui all'articolo 18, terzo comma, lettera a).
2. A garanzia di un'organizzazione uniforme delle forme associative di cui al primo comma sul territorio, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva appositi schemi di convenzione-tipo e/o di statuto-tipo relativi alle diverse forme associative.
3. In conformita' alle indicazioni del Piano i Comuni possono attribuire alle forme associative di cui al primo comma la gestione di ulteriori servizi sociali di loro competenza.

Art. 12.
(Attivita' socioassistenziali a rilievo sanitario e relative alla tutela materno infantile e dell'eta' evolutiva)

1. I soggetti gestori delle funzioni esercitano le attivita' socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attivita' inerenti la tutela materno infantile e dell'eta' evolutiva stipulando apposite convenzioni con le Aziende Unita' Sanitarie Locali, nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa nazionale ed, in particolare, per il settore dell'handicap, all'articolo 40 della legge n. 104/92, nonche' nel Piano; nel caso di gestione mediante delega all'Azienda Unita' Sanitaria locale, le suddette attivita' sono esercitate sulla base di specifici protocolli operativi tra il Servizio socio-assistenziale ed i Servizi sanitari.
2. Le convenzioni di cui al primo comma indicano le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate, nonche' le risorse materiali, finanziarie e di personale impiegate, e sono adottate sulla base di un disciplinare-tipo approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale approva le convenzioni di cui al primo comma, relative a tutte le attivita' socio-assistenziali a rilievo sanitario ed alle attivita' relative alla tutela materno-infantile e dell'eta' evolutiva.
4. In caso di mancato accordo fra gli enti di cui al primo comma e l'Azienda Unita' sanitaria locale, la Giunta regionale interviene in via sostitutiva, autorizzando le attivita' di cui al presente articolo, previa verifica di conformita' al Piano.

Art. 13.
(Funzioni amministrative regionali)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) concede, con deliberazione della Giunta regionale, l'autorizzazione preventiva all'alienazione e alla trasformazione di destinazione di beni immobili e di titoli di proprieta' ed alla costituzione dei diritti reali sugli stessi;
b) concede l'autorizzazione preventiva all'istituzione, all'ampliamento, alla modifica della pianta organica delle II.PP.A.B. , provvedendo anche all'eventuale soppressione o alla trasformazione dei posti previsti nelle vigenti piante organiche;
c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972;
d) concede l'autorizzazione allo svincolo di destinazione o alla trasformazione di beni immobili o di titoli pervenuti in proprieta' ai comuni per effetto dell'estinzione di II.PP.A.B. o degli E.C.A. e alla costituzione di diritti reali sugli stessi;
e) esercita, secondo le modalita' tecniche, amministrative e organizzative definite dal Piano, l'attivita' di controllo sull'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti gestori.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative, delegandole secondo quanto stabilito dal Piano:
a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e che non siano attribuiti, a norma dell'articolo 1, penultimo ed ultimo comma del Decreto Presidente Repubblica ( D.P.R. ) 15 gennaio 1972, n. 9, al comitato regionale di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione. Restano di competenza della Regione le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario;
b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazioni delle istituzioni di cui alla lettera a), quando questa sia di competenza regionale;
c) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione delle istituzioni di cui alla lettera a) nei casi di incompatibilita' previsti dalla legge;
d) ll rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali, richiesta per l'apertura degli stessi, nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dal Piano;
e) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sui presidi socio-assistenziali e la promozione del provvedimento di chiusura di cui all'articolo 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;
f) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternita' e dell'infanzia;
g) le funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano, relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente.
3. La Regione esercita, subdelegandole ai sensi di quanto stabilito dal Piano, le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del Codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private di cui all'articolo 12 del Codice civile, operanti nelle materie di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e le cui finalita' si esauriscono nell'ambito della regione; restano di competenza della Regione le funzioni relative allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina dei Commissari straordinari.

Capo IV. - Organizzazione

Art. 14.
(Livelli delle attivita' e di personale)

1. I livelli minimi delle attivita' e del personale socio-assistenziali, nonche' l'organizzazione del Servizio socio-assistenziale sono stabiliti dal Piano.
2. Eventuali scostamenti dai livelli minimi di personale potranno essere adottati dagli Enti gestori sulla base dei carichi di lavoro, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Le attivita' di cui all'articolo 9 sono organizzate nel Servizio socio-assistenziale che e' articolato nelle seguenti aree operative:
a) attivita' socio-assistenziali di base: attivita' di cui all'articolo 9, primo comma, lettere a), b), c), d);
b) attivita' socio-assistenziali integrative: attivita' di cui all'articolo 9, primo comma, lettere e) ed f);
c) attivita' amministrative e di supporto.
4. Dall'1 gennaio 1996 e' trasferito nelle piante organiche socio-assistenziali dei Comuni, delle Comunita' montane o loro Consorzi il personale dei servizi socio-assistenziali:
a) dei Comuni e delle Comunita' montane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' a disposizione del Servizio socio-assistenziale dell'Unita' Socio Assistenziale Locale ( U.S.S.L. );
b) delle Province, messo a disposizione del Servizio socio-assistenziale ai sensi della leggte regionale 23 aprile 1992, n.24;
c) delle piante organiche funzionali di cui all'articolo 21, terzo comma;
d) in ruolo nelle piante organiche sanitarie, assegnato ai servizi socio-assistenziali delle U.S.S.L. ed operante presso i medesimi al 31 dicembre 1994, salvo specifica richiesta contraria degli interessati.
5. Nel caso di gestione tramite l'Azienda Unita' sanitaria locale, il personale di cui al quarto comma e' posto a disposizione dell'Azienda stessa.
6. Le piante organiche del personale socio-assistenziale sono attivate nei limiti delle attivita' esercitate da ciascuno degli Enti di cui all'articolo 10.
7. Agli operatori assegnati alle Piante organiche dei servizi socio-assistenziali si applica la normativa del comparto Enti locali con decorrenza dal 1. gennaio 1995, fatta salva la salvaguardia dei trattamenti pregressi.

Art. 15.
(Requisiti professionali degli operatori dei servizi socioassistenziali)

1. La Regione definisce, con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale in materia, le figure professionali, i requisiti professionali e i requisiti di accesso del personale addetto ai servizi socio-assistenziali.
2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al primo comma le funzioni proprie delle figure professionali di "assistente domiciliare e dei servizi tutelari" e di "educatore professionale" sono quelle definite nella normativa regionale vigente.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al secondo comma agli operatori e' richiesto il possesso rispettivamente:
a) dell'attestato regionale di qualifica di "assistente domiciliare e dei servizi tutelari" o altra qualifica equipollente conseguita in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione;
b) del diploma di educatore professionale e di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'Universita'.
4. L'assunzione dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari alla IV qualifica funzionale ( q.f. ) presso gli enti pubblici avviene per concorso pubblico.
5. Gli operatori di cui al secondo comma in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dei requisiti professionali suddetti dovranno essere riqualificati ai sensi della normativa regionale in vigore, entro i termini stabiliti nel provvedimento di cui al primo comma.
6. Per l'accesso ai posti di educatore agli handicappati previsti nelle piante organiche ai sensi del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 sono considerati requisiti sufficienti, in deroga a quanto disposto al terzo comma e fino alla data del 31 dicembre 1995, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad almeno due anni di esperienza nella funzione, ferma restando la necessita' della successiva riqualificazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 16.
(Direttore del servizio socioassistenziale)

1. Gli Enti di cui all'articolo 10, quarto comma, titolari delle funzioni socio-assistenziali, dotano la propria Pianta organica di un posto di direttore socio-assistenziale con qualifica apicale, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Il direttore socio-assistenziale deve essere in possesso del diploma di laurea e deve avere svolto per almeno 5 anni una qualificata attivita' dirigenziale in settori sociali o socio-sanitari di Enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.
3. I responsabili-coordinatori dei servizi socio--assistenziali che rivestono nel proprio ordinamento, alla data del 31 dicembre 1994, qualifiche dirigenziali ovvero posizioni funzionali apicali assumono ad esaurimento la funzione di direttore socio-assistenziale, a prescindere dall'eventuale nuova tipologia organizzativa adottata dagli enti di cui al primo comma.

Art. 17.
(Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalita' socioassistenziali)

1. I beni dei Comuni e delle Unita' Socio-Sanitarie locali vincolati o gia' destinati a finalita' socio-assistenziali, compresi quelli pervenuti in proprieta' ai Comuni stessi per effetto dell'estinzione di II.PP.A.B. e degli E.C.A. , che siano idonei allo svolgimento di attivita' socio-assistenziali, sono destinati alle attivita' medesime ed il loro uso e' definito secondo quanto disposto dal Piano.
2. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione dei beni immobili di cui al primo comma, possono essere eccezionalmente autorizzate dalla Regione qualora sia stato soddisfatto il fabbisogno di strutture socio-assistenziali della zona in cui i beni sono ubicati e fermo restando che i relativi proventi devono essere destinati permanentemente a finalita' socio-assistenziali.
3. I beni immobili di cui al primo comma. che non siano idonei per lo svolgimento di attivita' socio-assistenziali, fermo restando che le relative rendite sono vincolate a finalita' socio-assistenziali, possono essere alienati, previa autorizzazione rilasciata dalla Regione ed i relativi proventi sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture socio-assistenziali.
4. La Regione promuove l'ottimale utilizzo del patrimonio immobiliare dei Comuni vincolato a finalita' socio-assistenziali, nel rispetto dell'autonomia dei singoli Enti, anche mediante proposte di riconversione del patrimonio non idoneo allo svolgimento di attivita' socio-assistenziali in strutture direttamente utilizzabili per le stesse attivita'.

Capo V. - Disposizioni finanziarie

Art. 18.
(Modalita' di finanziamento delle attivita' socioassistenziali)

1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalita', le attivita' socio-assistenziali di cui all'articolo. 9 sono finanziate dai Comuni, con il concorso della Regione e degli utenti.
2. I Comuni, che partecipano alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali, sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa.
3. Le attivita' di cui all'articolo 12 sono finanziate dal Fondo sanitario regionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente dalle convenzioni di cui allo stesso articolo.
4. La Regione ripartisce annualmente con deliberazione del Consiglio regionale, secondo i criteri definiti dal Piano mirati a garantire la realizzazione di servizi qualitativamente e quantitativamente omogenei sul territorio, il Fondo per la gestione delle attivita' socio-assistenziali, che fa capo a tre distinti capitoli del bilancio regionale, denominati:
a) Fondo per la gestione delle attivita' socio-assistenziali: risorse regionali;
b) Fondo per la gestione delle attivita' socio-assistenziali: trasferimenti dalle Province (legge regionale 23 aprile 1992, n. 24);
c) Fondo per la gestione delle attivita' socio-assistenziali: assegnazioni statali non vincolate.
5. Ai fini della predisposizione della programmazione locale, la Regione comunica annualmente, in via presuntiva, prima della data entro la quale gli enti gestori sono tenuti a presentare il bilancio di previsione, l'ammontare delle risorse di cui al terzo comma, lettera a) per l'anno successivo che non devono essere inferiori a quelle dell'anno in corso, incrementate del tasso di inflazione programmato.
6. Le funzioni delegate e subdelegate sono finanziate dalla Regione mediante l'istituzione, a partire dall'esercizio finanziario 1996, di due capitoli con la denominazione rispettivamente di "Funzioni socio-assistenziali delegate: vigilanza, Assegnazione di finanziamenti agli enti delegati" e "Funzioni socio-assistenziali delegate: formazione professionale, Assegnazione di finanziamenti agli enti delegati", la cui dotazione e' definita dalle leggi di approvazione del bilancio; le relative risorse sono ripartite tra gli enti delegati secondo i criteri definiti dal Piano.
7. Per le finalita' di cui all'articolo 6, secondo comma, lettera e), a partire dall'esercizio finanziario 1996, sono istituiti due capitoli con la denominazione rispettivamente di "Spese per attivita' di formazione, informazione, studi, ricerche e progetti nel settore socio-assistenziale" e "Contributi a terzi per attivita' di formazione, di informazione, studi, ricerche e progetti nel settore socio-assistenziale", la cui dotazione e' definita dalle leggi di approvazione del bilancio.

Art. 19.
(Titolarita' degli oneri degli interventi socioassistenziali)

1. Gravano sui Comuni, nel rispetto delle modalita' di gestione di cui all'articolo 10, gli oneri inerenti gli interventi socio-assistenziali di cui all'articolo 9, erogati agli aventi diritto che presso tali Comuni abbiano acquisito e detengano, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, il domicilio di soccorso.
2. L'organizzazione e l'erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili di cui all'articolo 5, nel rispetto delle modalita' di gestione di cui all'articolo 10, sono effettuati dal Comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi risiede o dimora, anche quando l'onere finanziario degli interventi gravi, ai sensi delle disposizioni inerenti al domicilio di soccorso, su altro Comune della regione; e' fatto salvo il diritto dell'ente erogante di rivalersi nei confronti del Comune sede del domicilio di soccorso dell'assistito o, in caso di assistenza a cittadini stranieri, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, primo comma, punto 1, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251, il domicilio di soccorso si determina sulla base della effettiva dimora ultrabiennale in un Comune, indipendentemente dalla iscrizione anagrafica nello stesso o dalla sua cancellazione.
4. Qualora l'avente diritto sia collocato in affidamento familiare a terzi o in comunita' di tipo familiare o ospitato in strutture residenziali situate nel territorio di un Comune diverso da quello sede del domicilio di soccorso, gli oneri finanziari relativi al ricovero continuano a gravare, anche in caso di trasferimento di residenza, sul Comune sede di tale domicilio.

Art. 20.
(Concorso degli utenti al costo degli interventi socioassistenziali)

1. Gli utenti concorrono, nell'ambito di criteri definiti dagli atti di programmazione locale in conformita' con gli indirizzi del Piano, alla copertura dei costi degli interventi, fatta salva la facolta' degli Enti gestori di intervenire, senza oneri a carico degli utenti, in presenza di specifici progetti, individuati nel Piano, per la tutela di particolari soggetti esposti a rischio di emarginazione.
2. In ogni caso va riservata alla disponibilita' dell'utente, per esigenze personali, una quota di reddito la cui misura minima e' determinata con apposita deliberazione di Giunta regionale.
3. Gli Enti su cui grava l'onere degli interventi esercitano l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati previsti dal codice civile.

Capo VI. - Norme transitorie e finali

Art. 21.
(Gestione delle attivita' socioassistenziali)

1. Nelle more della costituzione del nuovo ordinamento previsto dalla presente legge e fino al 31 dicembre 1995, per assicurare la continuita' delle attivita' socio-assistenziali, le Assemblee delle Associazioni dei Comuni di cui alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 44, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 9 tramite le Aziende Unita' Sanitarie Locali, secondo le modalita' previste dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel periodo transitorio e, comunque, fino alla definizione dei livelli minimi delle attivita' socio-assistenziali di cui all'articolo 14, primo comma, da parte del Piano, dovranno essere comunque salvaguardati i livelli delle attivita' socio-assistenziali gia' erogate sulla base delle modalita' e degli standard fissati nella legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 e nelle deliberazioni attuative.
3. Per il periodo transitorio, di cui al primo comma, le piante organiche funzionali dei servizi socio-assistenziali, istituite ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 modificata ed integrata, sono quelle provvisoriamente rideterminate ai sensi dell'articolo 3, sesto comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, "Interventi correttivi di finanza pubblica" ovvero quelle rideterminate ai sensi dell'articolo 3, undicesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e approvate dalla Giunta regionale.
4. Fino alla data del 31 dicembre 1995, al concorso per la copertura del posto di funzionario di area socio-assistenziale nelle piante organiche di cui al terzo comma, possono partecipare gli operatori inquadrati nelle piante organiche di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 modificata ed integrata, ovvero i dipendenti di enti pubblici e formalmente messi a disposizione funzionale delle suddette piante organiche, che si trovino, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti situazioni:
a) personale direttivo, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, responsabile dei servizi sociali ovvero delle attivita' distrettuali o integrative e delegate con incarico formalmente attribuito da almeno quattro anni;
b) assistenti sociali con almeno sei anni di effettivo servizio prestato, nella qualifica, presso pubbliche amministrazioni.
5. L'assunzione del personale di cui al quarto comma avviene per concorso pubblico.

Art. 22.
(Personale del servizio socioassistenziale)

1. Il personale di cui all'articolo 14, quarto comma e comunque operante al 31 dicembre 1994 presso i Servizi socio-assistenziali delle Unita' Socio-Sanitarie Locali e' assegnato alle Aziende Unita' Sanitarie Locali di riferimento provvisoriamente e mantenendo il rapporto costituito a tale data, fino all'attivazione delle piante organiche degli Enti di cui all'articolo 10.
2. E' altresi' assegnato provvisoriamente alle Aziende Unita' sanitaria locale, nei termini di cui al precedente comma, il personale assunto nelle piante organiche di cui all'articolo 21, terzo comma nel corso del 1995 in seguito a specifica autorizzazione regionale.

Art. 23.
(Responsabile del servizio socioassistenziale)

1. I Responsabili del servizio socio-assistenziale-coordinatori sociali, gia' inquadrati nella pianta organica del servizio socio-assistenziale o formalmente incaricati della funzione alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 sono titolati a mantenere la funzione di responsabile del servizio socio-assistenziale per la vigenza della fase transitoria.
2. Con decorrenza dal 1. gennaio 1995 e' istituita nella Pianta organica del servizio socio-assistenziale il posto di direttore socio-assistenziale.
3. I Responsabili del servizio socio-assistenziale di cui al primo comma con qualifica dirigenziale sono inquadrati nella pianta organica degli enti associati di cui all'articolo 10, ad avvenuta costituzione dei medesimi, in qualita' di direttore socio-assistenziale, salvo quanto stabilito dall'articolo 16, terzo comma.
4. Possono accedere al posto di direttore socio-assistenziale, tramite concorso e fino al 31 dicembre 1995 i dipendenti formalmente incaricati della funzione di responsabile alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 modificata ed integrata, ancorche' non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16.
5. Presso le Aziende Unita' sanitarie locali, dal 1. gennaio 1995 e per la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 21, primo comma, le funzioni di coordinatore dei Servizi sociali di cui all'articolo 3, quarto comma, del Decreto Legislativo 502/92 sono esercitate dal coordinatore socio-assistenziale di competenza territoriale con la maggiore anzianita' di servizio nella qualifica dirigenziale.

Art. 24.
(Attivita' delegate)

1. Nella fase transitoria le funzioni delegate e subdelegate di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 continuano ad essere esercitate dagli stessi soggetti che gestiscono le funzioni medesime alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure gia' attivate.
2. Nel periodo transitorio di cui al primo comma, le funzioni delegate sono, altresi', esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dai consorzi gia' costituiti, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla data di entrata in vigore della presente legge negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, nonche' dal Comune di Torino per quanto attiene al territorio del Comune stesso.

Art. 25.
(Norme finanziarie)

1. Per l'anno 1995 le Aziende Unita' sanitarie locali predispongono separata contabilizzazione per la gestione delle attivita' socio-assistenziali previste dall'articolo 21.
2. I criteri di riparto del Fondo per la gestione delle attivita' socio-assistenziali per gli anni 1994 e 1995 restano quelli gia' individuati all'articolo 35 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per gli esercizi finanziari 1994 e 1995 resta operante il piano dei conti gia' attivato con riferimento alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le disposizioni regionali in materia socio-assistenziale incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.