Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5531.

Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Titolo I. - Principi e finalita'

Art. 1.
(Principi e finalita')

1. La presente legge in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1992 n. 421", come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, di seguito denominato decreto 502/92:
a) definisce il quadro istituzionale del servizio sanitario regionale;
b) dispone modalita' e tempi per la costituzione delle aziende sanitarie regionali;
c) disciplina gli organi delle costituende aziende;
d) definisce le principali modalita' organizzative e di funzionamento delle aziende sanitarie regionali;
e) definisce la partecipazione dei cittadini e la tutela dei diritti dell'utenza.

Titolo II. - Ordinamento

Art. 2.
(Soggetti istituzionali)

1. Sono soggetti istituzionali del servizio sanitario regionale la Regione e le aziende sanitarie regionali.
2. I Comuni e l'Universita' partecipano alla definizione ed alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale secondo quanto previsto dalla presente legge e dalle norme di programmazione socio-sanitaria.
3. Concorrono inoltre alle finalita' del Servizio sanitario regionale le Province nonche' le istituzioni sanitarie pubbliche o private convenzionate. Gli Enti assistenziali pubblici, gli organismi di volontariato e le associazioni di autotutela dei cittadini concorrono alle medesime finalita' con le modalita' previste dalle leggi regionali.

Art. 3.
(Regione)

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei confronti delle aziende sanitarie regionali, le supporta e controlla in fase di attuazione.
2. La Regione provvede, con proprio atto legislativo, ad una revisione del modello organizzativo delle strutture preposte alla gestione delle competenze regionali in materia di sanita', al fine di realizzare una completa e proficua collaborazione tra regione e aziende sanitarie per il corretto espletamento delle rispettive funzioni.
3. Fatte salve le competenze del Consiglio regionale, la Giunta regionale in particolare:
a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in particolare allo scopo di assicurare la conformita' delle loro attivita' agli obiettivi del piano sanitario regionale e di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione nonche' la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;
b) stabilisce indirizzi e vincoli ai quali le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere devono attenersi nel dare applicazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente e agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato;
c) determina i criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e provvede al riparto di finanziamento;
d) svolge funzioni di promozione, di indirizzo tecnico e di supporto delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
e) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sulla imparzialita' e sul buon andamento della attivita', sulla qualita' dell'assistenza;
f) accerta, anche tramite le unita' sanitarie locali, i requisiti delle strutture al fine del loro accreditamento.
4. Nulla e' innovato per quanto riguarda le procedure concernenti i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.
(Aziende sanitarie regionali)

1. Le aziende sanitarie regionali individuate dalla legge regionale 22 settembre 1994 n. 39 sono formalmente costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 1994 e operano con decorrenza 1 gennaio 1995.
2. Le aziende sanitarie regionali assicurano la tutela della salute psico-fisica della popolazione attraverso l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli uniformi di assistenza stabiliti dal Piano Sanitario Nazionale e da quelli definiti dal Piano Socio-Sanitario Regionale.
3. In particolare: le Unita' sanitarie locali provvedono alla gestione:
a) delle attivita' sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione di cui all'articolo 7 del decreto 502/92;
b) delle attivita' socio-assistenziali a rilievo sanitario;
c) delle attivita' di assistenza sociali la cui gestione sia ad esse attribuita, in base a delega, dagli Enti locali, che assicurano il finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto 502/92, erogando le prestazioni tramite le articolazioni funzionali di distretto socio-sanitario di base, nonche' tramite le strutture sanitarie a gestione diretta; le aziende ospedaliere assicurano relativamente alle attivita' specialistiche previste sulla base degli atti della programmazione regionale:
a) le prestazioni di ricovero;
b) le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
c) le attivita' di emergenza e urgenza ospedaliera.
4. Le Unita' sanitarie locali, per assicurare i livelli assistenziali individuati dalla programmazione nazionale e regionale, stipulano convenzioni con le aziende ospedaliere in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria specialistica secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Art. 5.
(Universita')

1. La Giunta regionale e l'Universita', ai sensi del decreto 502/92 e nell'ambito del piano socio-sanitario vigente, stipulano appositi protocolli di intesa:
a) per regolamentare l'apporto delle facolta' di medicina e chirurgia e medicina veterinaria alle attivita' assistenziali del servizio sanitario regionale e l'apporto del servizio stesso alle attivita' didattiche, nel rispetto delle finalita' istituzionali proprie dell'Universita' e del servizio sanitario nazionale; analogamente possono essere regolamentati i rapporti con altre facolta' che possono contribuire allo svolgimento delle funzioni del servizio sanitario regionale;
b) per disciplinare le modalita' della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario regionale connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio sanitario nazionale;
c) per l'espletamento dei corsi di formazione di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341 nonche' di altre attivita' formative.
2. La Giunta regionale istituisce la commissione paritetica Regione-Universita' con compiti propositivi per la predisposizione dei protocolli di intesa e per la verifica sull'attuazione degli stessi.
3. La Commissione e' formata da rappresentanti della Regione e dell'Universita', designati dai rispettivi organi decisionali.
4. I protocolli d'intesa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto 502/92 e dagli atti della programmazione regionale, nonche' tenuto conto delle finalita' istituzionali dei contraenti, indirizzano e vincolano, nelle aree di seguito indicate, i successivi accordi convenzionali tra le aziende ospedaliere e le Universita', attraverso l'individuazione:
a) relativamente alle attivita' assistenziali di: 1) criteri per la determinazione dei volumi reciproci delle prestazioni assistenziali erogabili dai contraenti, distinti tra attivita' di ricovero ed attivita' specialistiche ambulatoriali, tenuto conto delle esigenze istituzionali proprie dell'universita' e del servizio sanitario regionale; 2) criteri per la riconduzione di tali volumi reciproci a quelli di valorizzazione economica delle attivita' relative; 3) criteri per la riconduzione di tale valorizzazione economica alla consistenza ed alla tipologia delle strutture organizzative proprie dei contraenti; 4) criteri per l'individuazione di attivita' sanitarie finalizzate alla maggiore qualificazione dei servizi erogati, individuati dalle parti contraenti;
b) relativamente alle attivita' formative di: 1) criteri per la determinazione degli apporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno formativo delle strutture del servizio sanitario regionale; 2) criteri per l'individuazione e l'organizzazione, sulla base degli ordinamenti didattici vigenti, delle scuole e dei corsi di formazione; 3) criteri per la ripartizione degli oneri.
5. Le materie per le quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto 502/92, e' necessaria l'acquisizione del parere della facolta' di medicina, sono concordate nell'ambito dei protocolli d'intesa.

Art. 6.
(Comuni)

1. I Comuni concorrono all'indirizzo e al controllo delle attivita' delle Unita' sanitarie locali, secondo quanto previsto dal decreto 502/92 e nei modi indicati al successivo articolo 14.
2. I Comuni possono concordare con l'Unita' Sanitaria Locale, competente per territorio, forme di assistenza sanitaria che integrino i livelli di assistenza stabiliti dalla Regione, purche' i relativi costi siano sostenuti interamente dai Comuni richiedenti, a carico del proprio bilancio.
3. Le Unita' sanitarie locali sono tenute ad assicurare la gestione dei servizi assistenziali loro affidate dai Comuni del relativo ambito territoriale, a condizione che i relativi costi siano sostenuti dai Comuni richiedenti a carico del proprio bilancio.
4. I rapporti tra i Comuni e le Unita' sanitarie locali, di cui ai commi 2 e 3, sono regolati da apposite convenzioni conformi a una convenzione-tipo adottata dalla Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Province e organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali)

1. Le Province, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, gli organismi di volontariato e le associazioni di autotutela dei diritti dei cittadini possono intervenire, in via consultiva secondo le modalita' che saranno definite dalla Giunta regionale, al processo di programmazione regionale e alla programmazione attuativa delle Unita' sanitarie locali.

Art. 8.
(Organi dell'azienda sanitaria regionale)

1. Sono organi dell'azienda sanitaria regionale il direttore generale ed il collegio dei revisori.

Art. 9.
(Funzioni e competenze del direttore generale)

1. Al direttore generale spettano tutti i poteri di gestione delle aziende sanitarie regionali, nonche' la rappresentanza legale delle medesime.
2. Al direttore generale competono altresi' gli adempimenti attribuitigli dalla normativa statale e regionale.
3. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al direttore amministrativo o al direttore sanitario.
4. Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti:
a) la nomina, la sospensione o la decadenza del direttore amministrativo o del direttore sanitario;
b) la nomina dei membri del collegio dei revisori, su designazione delle amministrazioni competenti e la prima convocazione del collegio, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto 502/92;
c) la nomina dei direttori delle strutture organizzative ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilita' aziendali;
d) il piano di organizzazione di cui all'articolo 15;
e) gli atti di bilancio;
f) gli atti di programmazione socio-sanitaria locale.

Art. 10.
(Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale)

1. Alla nomina del direttore generale provvede la Giunta regionale nei termini e con le modalita' stabilite dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Il direttore generale delle aziende ospedaliere San Giovanni Battista di Torino, San Luigi di Orbassano e Maggiore della Carita' di Novara e' nominato di intesa con il rettore dell'Universita'.
3. La Giunta regionale, ai fini della nomina di cui ai commi precedenti, puo' avvalersi di tre esperti nella materia ovvero di una agenzia di servizi accreditata a livello nazionale per la consulenza, la formazione e la selezione dei quadri e dirigenti aziendali.
4. L'efficacia della nomina e' subordinata alla stipula di apposito contratto quinquennale di diritto privato, tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato. La stipula del contratto deve intervenire entro quindici giorni dalla nomina e, comunque, entro sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'azienda; sono altresi' a carico del bilancio dell'azienda gli oneri di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto 502/92. Non puo' gravare sul bilancio dell'azienda altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il direttore generale, salvo quelli espressamente previsti dalla legislazione vigente.
6. Decorsi cinque anni dalla stipula del contratto, il rapporto di lavoro si risolve.
7. La Giunta regionale, prima della scadenza del termine di cui al comma 6, puo', valutato l'operato del direttore generale, procedere alla conferma dell'incarico ed alla stipula del nuovo contratto. Al rinnovo del contratto del direttore generale delle aziende ospedaliere di cui al comma 2, si procede previa intesa con il rettore dell'Universita'.

Art. 11.
(Incompatibilita' e cause di decadenza del direttore generale)

1. L'accertamento delle condizioni di incompatibilita' del direttore generale al momento della nomina spetta alla Giunta regionale. Il rilievo di eventuali incompatibilita' e' contestato, in qualunque momento, dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il direttore generale e' dichiarato decaduto.
2. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto 502/92, e' sempre causa di decadenza del direttore generale dalla nomina.
3. La decadenza dalla nomina di direttore generale avviene altresi', nei seguenti casi:
a) assenza o impedimento dall'ufficio per un periodo superiore a centottanta giorni;
b) superamento del settantesimo anno di eta';
c) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione;
d) nelle altre ipotesi previste dal contratto di cui all'articolo 10, comma 4.
4. La decadenza del direttore generale puo' essere dichiarata anche in caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla legge regionale di programmazione sanitaria per gli adempimenti concernenti la predisposizione degli atti di programmazione locale, degli atti di bilancio ed, in prima applicazione, per la mancata adozione del piano di organizzazione nel termine fissato all'articolo 15.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi la Giunta regionale delibera la decadenza. Al direttore generale subentra il direttore piu' anziano per eta' tra i direttori amministrativo e sanitario, fino alla nomina del nuovo direttore generale.
6. Nei casi di ritardata adozione degli adempimenti di cui al comma 4, il contratto di lavoro del direttore generale prevede che il compenso pattuito venga decurtato temporaneamente della meta' per il periodo di durata del ritardo nell'attuazione degli adempimenti previsti; le quote trattenute vengono reintegrate senza interessi al compimento degli atti. Nel caso in cui la Giunta regionale adotti il provvedimento di decadenza, quanto trattenuto non viene restituito. Le medesime clausole di integrazione sono previste anche nel contratto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario.
7. Nei casi di decadenza, in alternativa al subentro del direttore piu' anziano fino alla nomina del nuovo direttore generale, la Giunta regionale puo' procedere al commissariamento dell'azienda, motivando il ricorso a tale procedura, mediante la nomina di un commissario che adotta gli atti urgenti ed indifferibili. Il commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale.
8. Della decadenza del direttore generale della Unita' Sanitaria Locale, nonche' dei casi di commissariamento della medesima, e' data informazione alla conferenza di cui all'articolo 14.
9. Per le aziende ospedaliere di cui all'articolo 10, comma 2, il Presidente della Giunta regionale informa il rettore dell'Universita' delle dichiarazioni di decadenza di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 lettere a), b) e d). Le dichiarazioni di decadenza di cui al comma 3, lettera c) ed al comma 4, sono effettuate dalla Giunta regionale previo parere del rettore dell'Universita'. Al commissariamento aziendale la Giunta regionale provvede informando preliminarmente il rettore dell'Universita'.
10. La dichiarazione di decadenza dalla nomina e' sempre motivo di risoluzione del contratto.

Art. 12.
(Nomina e funzionamento del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori delle Unita' sanitarie locali e' composto da tre membri designati, rispettivamente:
a) dalla Giunta regionale;
b) dal Ministero del Tesoro;
c) dalla rappresentanza dei comuni di cui all'articolo 14.
2. Il collegio dei revisori delle aziende ospedaliere e' composto da tre membri di cui due designati dalla Giunta regionale e uno dal Ministero del Tesoro.
3. Nelle Unita' sanitarie Locali e nelle aziende ospedaliere il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi il collegio dei revisori e' integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla Giunta regionale ed uno designato dal Ministero del Tesoro.
4. I revisori, ad eccezione di quelli designati dal Ministero del Tesoro a norma del comma 13 dell'articolo 3 del decreto 502/92, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Non possono far parte del collegio:
a) parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del direttore generale;
b) i dipendenti dell'azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonche' coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'azienda medesima;
c) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell'azienda;
d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attivita' dell'azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
5. Il collegio dei revisori e' nominato dal direttore generale. Il provvedimento di nomina e' notificato entro tre giorni ai componenti del collegio nonche' alle amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di competenza.
6. Il collegio dei revisori, nella prima seduta, convocata dal direttore generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il presidente. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente piu' anziano di eta'.
7. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo collegio. I revisori possono essere riconfermati.
8. In caso del venir meno di uno o piu' componenti del collegio dei revisori, per scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, o per altre cause, il direttore generale provvede, entro i tre giorni successivi, ad inoltrare richiesta alle amministrazioni competenti per la relativa sostituzione. In caso di venir meno di piu' di due componenti, il collegio deve essere interamente ricostituito.
9. Qualora il collegio non sia stato ricostituito nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina la ricostituzione, per inerzia del direttore generale ovvero dei soggetti tenuti alle designazioni, il collegio e' costituito in via straordinaria dalla Giunta regionale a norma del comma 13 dell'articolo 3 del decreto 502/92. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.
10. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese. Le sedute sono convocate dal presidente del collegio, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno altri due componenti. Le convocazioni sono effettuate, per iscritto almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa nonche' degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il collegio puo' essere convocato anche telegraficamente con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
11. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio a tre sedute, decade dalla carica. Decade altresi' il componente la cui assenza, ancorche' giustificata, si protragga oltre sei mesi. La decadenza e' dichiarata dal direttore generale su richiesta motivata degli altri componenti in carica.
12. Le deliberazioni del collegio dei revisori sono adottate a maggioranza. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Di ogni riunione viene redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
13. Ai membri del collegio dei revisori spetta una indennita' annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del collegio dei revisori spetta, altresi', il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 13.
(Compiti del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e verifica la regolarita' amministrativa contabile dell'Unita' Sanitaria Locale o della azienda ospedaliera.
2. Il collegio in particolare:
a) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale annuale alle risultanze delle scritture contabili e dei registri obbligatori, li sottoscrive e redige apposita relazione da allegare al rendiconto stesso esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;
b) esamina gli atti di bilancio;
c) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche intese ad accertare la consistenza di cassa;
d) puo' chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'azienda;
e) redige, almeno trimestralmente, una relazione sull'andamento dell'azienda e la trasmette alla Regione, al Ministero del Tesoro nonche' al direttore generale e, nel caso delle Unita' Sanitarie Locali, alla rappresentanza dei Comuni di cui all'art. 14.
f) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata dalle disposizioni di legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo tutti gli atti deliberativi adottati dal direttore generale, o su delega del medesimo, sono notificati al collegio dei revisori almeno cinque giorni prima della pubblicazione nell'albo dell'azienda.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto, il collegio dei revisori notifica al direttore amministrativo gli eventuali rilievi. Il mancato inoltro di rilievi entro tale termine equivale al riscontro positivo.
5. Relativamente agli atti di bilancio il collegio dei revisori redige, entro quindici giorni dal loro ricevimento, apposita relazione.
6. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'azienda e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.
7. Qualora dalle attivita' di vigilanza e di verifica a norma del presente articolo emergano gravi irregolarita' nella gestione o questa presenti situazioni di disavanzo, il collegio dei revisori ne da' immediata comunicazione alla Regione.

Art. 14.
(Conferenza dei sindaci e conferenza dei presidenti delle circoscrizioni)

1. Le funzioni di indirizzo e controllo di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto 502/92 sono esercitate direttamente dalla conferenza dei sindaci tramite la rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto 502/92.
2. Per le Unita' sanitarie locali 1, 2, 3 e 4 le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla conferenza dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Di tale conferenza fa parte anche il sindaco del Comune di Torino, o suo delegato, che la presiede.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalita' di funzionamento della conferenza, della rappresentanza delle conferenza stessa nonche' dell'articolazione distrettuale della medesima.
4. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delle conferenze di cui al presente articolo sono a carico dei Comuni interessati.

Titolo III. - Organizzazione

Art. 15.
(Criteri di organizzazione)

1. Alle aziende sanitarie regionali e' attribuita la piena autonomia nel quadro di quanto previsto dalla presente legge e dalle direttive approvate dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, previa comunicazione alla competente commissione consiliare.
2. Le direttive di cui al comma 1 dovranno essere formulate sulla base dei seguenti principi:
a) sia garantito il rispetto dei diritti e la primaria attenzione alle esigenze degli utenti dei servizi;
b) sia dato rilievo alla valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti nell'azienda;
c) le strutture organizzative siano dimensionate sulla base di criteri che individuino livelli minimi di attivita' da svolgere;
d) le strutture aziendali siano organizzate sulla base di criteri che consentano la distinzione tra funzioni direzionali, relative al governo ed al controllo di gestione, e funzioni gestionali, tecniche e di erogazione delle prestazioni;
e) venga prevista l'individuazione da parte dell'azienda della responsabilita' e della correlata autonomia dei diversi livelli organizzativi in relazione al perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle risorse assegnate;
f) all'interno dell'Unita' Sanitaria Locale ad ogni presidio ospedaliero e ad ogni distretto sia attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale nonche' autonomia gestionale per lo svolgimento delle rispettive funzioni e per il conseguimento degli obiettivi aziendali;
g) l'attivita' distrettuale sia organizzata in modo da consentire la necessaria integrazione fra le funzioni sanitarie e le funzioni socio-sanitarie nonche' quelle socio-assistenziali laddove i Comuni abbiano conferito la delega;
h) le strutture organizzative siano funzionalmente ordinate e responsabilizzate in forma dipartimentale;
i) per le attivita' infermieristiche e tecnico sanitarie siano previste specifiche modalita' di collegamento con la direzione sanitaria dell'azienda.
3. Il direttore generale, entro i 90 giorni successivi all'emanazione delle direttive di cui ai commi precedenti, predispone il piano di organizzazione dell'azienda che:
a) specifica i criteri ispiratori della progettazione organizzativa dell'azienda;
b) individua le articolazioni organizzative a cui corrispondono specifiche responsabilita' e correlate autonomie;
c) stabilisce l'organigramma aziendale con le relative dotazioni di personale secondo le risultanze dei carichi di lavoro.
4. Il direttore generale, con provvedimento motivato allegato all'atto di approvazione del bilancio economico preventivo, dispone le eventuali modifiche del piano di organizzazione, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 16.
(Direzione generale)

1. Il direttore generale assicura le funzioni di alta direzione dell'azienda e a questo fine:
a) elabora le strategie aziendali e la loro specificazione attraverso gli strumenti di programmazione e di controllo della gestione;
b) persegue il raggiungimento ed il costante miglioramento di condizioni gestionali tali da garantire la uniforme ed efficace tutela della salute;
c) assicura l'efficiente impiego delle risorse ed il perseguimento dell'equilibrio economico dell'azienda anche attraverso l'utilizzo di stanziamenti finanziari predeterminati di settore e di unita' operativa;
d) valorizza e conserva il patrimonio dell'azienda.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente il direttore generale si avvale del direttore sanitario e del direttore amministrativo.
3. Per il supporto delle proprie funzioni di alta direzione, il direttore generale, con proprio provvedimento, puo' avvalersi di professionalita' specifiche o di nuclei operativi appositamente costituiti in uffici di staff, anche a carattere temporaneo, con il possibile ricorso a consulenze esterne ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, quando la specifica competenza non risulta presente in azienda.

Art. 17.
(Direttore sanitario)

1. Il direttore sanitario e' nominato dal direttore generale con provvedimento motivato. La nomina e' fatta sulla base delle norme di cui al decreto 502/92.
2. Il direttore sanitario coadiuva il direttore generale nel governo dell'azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture dell'azienda, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute, al fine di garantire l'integrazione fra le strutture aziendali, collabora al controllo di gestione dell'azienda ed al controllo di qualita' dei servizi e delle prestazioni erogate. Assicura l'integrazione fra le attivita' ambulatoriali ospedaliere e territoriali. Assume, nelle aziende ospedaliere, la responsabilita' diretta delle funzioni organizzative ed igienico-sanitarie del presidio ospedaliero.
3. Al rapporto di lavoro del direttore sanitario si applica la disciplina prevista per il direttore generale, fatta eccezione per quanto previsto all'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto 502/92.
4. Il direttore sanitario cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e puo' essere riconfermato.
5. Il direttore generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del direttore sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilita' o di natura penale previste dal decreto 502/92 nonche' in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi. Il direttore generale, sempre con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, puo' sospendere, per la durata massima di sei mesi il direttore sanitario nei seguenti casi:
a) grave violazione di legge o dei principi di buon andamento o imparzialita' dell'amministrazione nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle delegategli;
b) gravi violazioni delle direttive impartite;
c) comportamenti che abbiano determinato risultati negativi nei servizi alla cui direzione e' preposto;
d) per altri gravi motivi.
6. Nei casi di particolare gravita', ovvero qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il direttore generale puo' disporre, sempre con le predette modalita', la revoca del direttore sanitario.

Art. 18.
(Direttore amministrativo)

1. Il direttore amministrativo e' nominato dal direttore generale con provvedimento motivato. La nomina e' fatta sulla base delle disposizioni di cui al decreto 502/92.
2. Il direttore amministrativo coadiuva il direttore generale nel governo dell'azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture aziendali, con riferimento agli aspetti gestionali amministrativi. Collabora al controllo di gestione dell'azienda.
3. Al rapporto di lavoro del direttore amministrativo si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 17.

Art. 19.
(Consiglio dei sanitari)

1. Il consiglio dei sanitari e' organismo eletto dalle aziende sanitarie con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per disciplinare le modalita' di elezione, la composizione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 12, del decreto 502/92.
3. Nella composizione del consiglio dei sanitari dell'azienda in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facolta' di medicina deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.

Art. 20.
(Articolazione delle aziende ospedaliere)

1. Le aziende ospedaliere si articolano nella direzione generale di cui all'articolo 18 e nelle direzioni operative individuate con i seguenti criteri:
a) le funzioni amministrative sono organizzate a livello centrale di azienda e sono svolte in posizione di staff rispetto al direttore amministrativo della stessa;
b) le funzioni sanitarie sono organizzate su base dipartimentale con le modalita' di cui ai successivi commi.
2. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera, su proposta del direttore sanitario e sentito il consiglio dei sanitari, provvede alla definizione dei dipartimenti ospedalieri.
3. La definizione dei dipartimenti avviene in funzione del tipo di attivita' effettuata e delle modalita' con cui tale attivita' viene svolta. I dipartimenti possono essere:
a) per obiettivi, costituiti fra unita' operative al fine di coordinare l'azione nella prospettiva di un determinato risultato da raggiungere;
b) strutturali, costituiti da unita' operative omologhe, omogenee, affini e complementari sotto il profilo delle attivita' o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure operative adottate, previa aggregazione delle unita' operative coinvolte secondo il modello delle aree funzionali omogenee.
4. Una unita' operativa non puo' far parte, al tempo stesso, di dipartimenti strutturali diversi.
5. I dipartimenti strutturali sono obbligatori fra unita' operative omologhe dello stesso presidio ospedaliero.
6. Sono finalita' del dipartimento:
a) la gestione integrata degli spazi e delle risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilita' interna del personale, per raggiungere il migliore servizio al costo piu' contenuto;
b) la sperimentazione e l'adozione di modalita' organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi;
c) il coordinamento e lo sviluppo delle attivita' cliniche, di ricerca, di studio e di controllo sulla qualita' delle prestazioni;
d) il miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne del dipartimento con particolare riferimento al rispetto dei diritti del malato, alla diffusione delle informazioni agli utenti sull'uso delle strutture, agli orari di accesso ed al trattamento alberghiero degli utenti.
e) il miglioramento della qualita' dell'assistenza erogata da perseguire tramite l'efficiente gestione delle risorse disponibili nonche' tramite l'organizzazione delle attivita' libero-professionali intra murarie e l'organizzazione delle attivita' di preospedalizzazione, ricovero ordinario e diurno, predisposizione e valutazione di programmi operativi, dimissioni protette.
7. Il dipartimento ospedaliero e' diretto da uno dei dirigenti medici di secondo livello delle unita' operative interessate, nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, su proposta del direttore sanitario. Il responsabile di dipartimento assicura il raggiungimento delle finalita' dello stesso, di cui al comma precedente, ed in particolare il coordinamento fra le unita' operative che lo compongono ed il rispetto delle risorse finanziarie assegnate.
8. La Giunta regionale emana direttive per disciplinare le modalita' di funzionamento del dipartimento ospedaliero.
9. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera, su proposta del direttore sanitario, individua per ogni presidio o gruppo di presidi funzionalmente accorpati un dirigente sanitario, in possesso di idoneita' in Igiene ed Organizzazione di Servizi Ospedalieri, quale responsabile della direzione operativa del presidio stesso. In assenza di candidati in possesso di tale requisito, il direttore generale dell'azienda ospedaliera, su proposta del direttore sanitario, puo' individuare un dirigente sanitario in possesso dei requisiti per l'ammissione agli esami di idoneita' nazionale nella disciplina di Igiene e Organizzazione di Servizi Ospedalieri.
10. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera puo' individuare specifica struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-logistico-alberghiero.
11. In ogni presidio ospedaliero facente capo all'azienda e' attivato un poliambulatorio, il cui responsabile e' nominato dal direttore generale su proposta del direttore sanitario. Il responsabile del poliambulatorio assicura l'organizzazione delle attivita' diagnostico-terapeutiche e ne controlla la qualita'.

Art. 21.
(Articolazione delle Unita' sanitarie locali)

1. L'Unita' sanitaria locale si articola nella direzione generale di cui all'articolo 16 e in direzioni operative, individuate con i seguenti criteri:
a) le funzioni amministrative sono organizzate sia a livello centrale di azienda che a quello di distretto socio-sanitario e presidio ospedaliero e sono svolte in posizione di staff rispetto al direttore amministrativo dell'azienda, ovvero rispetto ai responsabili della gestione complessiva dei distretti socio-sanitari e dei presidi ospedalieri;
b) le funzioni sanitarie sono organizzate in forma dipartimentale per aree tematiche su base aziendale, coordinate ciascuna da un responsabile scelto tra i dirigenti delle strutture operative appartenenti all'area; i responsabili di dipartimento collaborano in posizione di staff all'esercizio delle funzioni del direttore sanitario;
c) le funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte a livello distrettuale ai sensi del successivo articolo 23 sono organizzate in forma dipartimentale su base aziendale.
2. I presidi ospedalieri, eventualmente accorpati ai fini funzionali, i distretti socio-sanitari ed i servizi del dipartimento di prevenzione di cui all'articolo 22, sono strutture operative dell'Unita' sanitaria locale.
3. Le attivita' sanitarie all'interno dei presidi ospedalieri sono organizzate secondo quanto previsto all'articolo 20.

Art. 22.
(Dipartimento di prevenzione)

1. Il dipartimento di prevenzione e' la struttura dell'Unita' sanitaria locale che opera in stretto coordinamento con il direttore sanitario, e che e' preposta all'organizzazione ed alla promozione, nel territorio di competenza, delle attivita' di tutela della salute della popolazione e, in particolare, al controllo ed alla rimozione dei fattori di rischio.
2. Sono finalita' del dipartimento di prevenzione:
a) assicurare la qualita' e l'efficacia degli interventi di prevenzione;
b) garantire l'omogeneita' degli interventi di prevenzione;
c) ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione.
3. Il dipartimento di prevenzione e' articolato almeno nei seguenti servizi:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinario, articolato distintamente nelle tre aree funzionali della sanita' animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
4. Ferme restando le attribuzioni, quali autorita' sanitarie, del Sindaco e del Presidente della Giunta regionale previste dalle vigenti norme, le funzioni amministrative in materia di igiene, sanita' pubblica e veterinaria delle Unita' sanitarie locali sono attribuite al dipartimento di prevenzione.
5. Il direttore generale nomina il responsabile del dipartimento di prevenzione, su proposta del direttore sanitario, scegliendo fra il personale dell'Unita' sanitaria locale avente qualifica dirigenziale apicale, preferibilmente fra i responsabili dei servizi di cui al comma 3. In quest'ultima ipotesi il responsabile del dipartimento di prevenzione puo' conservare la direzione del proprio servizio.
6. Il dirigente preposto al dipartimento di prevenzione e' responsabile dell'assetto organizzativo complessivo della struttura, integra obiettivi, attivita', risorse delle diverse unita' operative con un'azione di programmazione, coordinamento e controllo. Al responsabile del dipartimento spetta la gestione delle risorse attribuite e la direzione degli operatori, assegnati alla direzione generale, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
7. Il dipartimento di prevenzione o i servizi nei quali si articola possono svolgere, sulla base di indirizzi regionali e di accordi e programmi concordati tra le aziende sanitarie interessate, funzioni a favore di piu' Unita' sanitarie locali.
8. La Giunta regionale emana direttive per disciplinare le modalita' di raccordo funzionale, all'interno dell'Unita' sanitaria locale, tra dipartimento di prevenzione e distretti socio-sanitari.
9. Con provvedimento della Giunta regionale verranno altresi' disciplinati i rapporti fra i dipartimenti di prevenzione, province e agenzia regionale per la protezione ambientale di cui al decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994 n. 61.
10. La Giunta regionale, con atto adottato sulla base delle norme regionali di programmazione sanitaria, individua le modalita' di raccordo funzionale fra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento dell'attivita' di sanita' pubblica veterinaria.

Art. 23.
(Distretto sociosanitario)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 1994 n. 39 "Individuazione delle aziende sanitarie regionali", il distretto socio-sanitario costituisce struttura operativa dell'unita' sanitaria locale.
2. Il direttore generale, su proposta del direttore sanitario e sentito il consiglio dei sanitari, nomina il responsabile del distretto, scegliendolo fra il personale di livello dirigenziale in possesso di laurea e di comprovata capacita' organizzativa.
3. Al responsabile del distretto e' assegnata una specifica dotazione finanziaria, nella quale sono contabilizzate tutte le prestazioni richieste o comunque erogate a favore dei residenti dell'ambito territoriale di competenza.
4. Le risorse umane, tecnologiche ed operative necessarie per la produzione ed erogazione dei servizi di competenza del distretto sono attribuite al responsabile del distretto, che ne dispone per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 24.
(Vigilanza e controllo)

1. Le aziende sanitarie forniscono all'assessorato regionale competente in materia di sanita' nei tempi e con le modalita' stabilite dallo stesso per il sistema informativo sanitario regionale, tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle loro attivita'.
2. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di supporto della direzione generale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della presente legge, istituisce una apposita struttura di controllo interno come previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonche' dell'imparzialita' e del buon funzionamento dell'azione amministrativa.
3. La Regione esercita la vigilanza e il controllo sull'attivita' delle aziende sanitarie mediante:
a) la continua attivita' ispettiva svolta dalle strutture dell'assessorato regionale competente in materia di sanita';
b) il controllo degli atti del direttore generale, cosi' come individuati dal successivo comma 4, punto b) del presente articolo.
4. La legge regionale 30 giugno 1992, n.31 e' modificata in base a quanto di seguito specificato:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Il controllo preventivo sugli atti del direttore generale delle aziende sanitarie, in ambito sanitario, e' esercitato, con le modalita' indicate negli articoli seguenti, dalla Giunta regionale che si avvale per l'istruttoria degli atti medesimi del Settore Affari Istituzionali, coadiuvato dagli altri Settori dell'assessorato regionale competente in materia di sanita'";
b) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "La Giunta regionale esercita la funzione di controllo preventivo limitatamente ai seguenti atti delle aziende sanitarie: il programma di attivita' triennale e relative variazioni; il programma di attivita' annuale e relative variazioni; la destinazione dell'eventuale avanzo; la proposta per la copertura della perdita d'esercizio e per il riequilibrio della situazione economica; il bilancio consuntivo di esercizio; il piano di organizzazione dell'azienda sanitaria e le sue eventuali variazioni; i provvedimenti che disciplinano i rapporti con la Universita'".
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Gli atti di cui all'art. 2, comma 1, sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 8 della legge 29 dicembre 1991, n. 412, e devono essere trasmessi al settore regionale competente, al fine dell'istruttoria, entro quindici giorni dall'adozione, pena la loro decadenza";
d) il comma 2 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "il termine per l'esercizio del controllo degli atti di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere interrotto una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti e/o di elementi integrativi da parte dell'Assessore regionale competente in materia di sanita'. In tal caso i chiarimenti richiesti devono essere trasmessi dalle aziende sanitarie entro i successivi trenta giorni, a pena di decadenza dei provvedimenti medesimi, e da tale data decorre nuovamente il termine di quaranta giorni";
e) il punto c) del comma 1 dell'articolo 6 e' soppresso;
f) il termine Unita' Socio Sanitarie locali.( U.S.S.L. ) e' sostituito nell'intero articolato dal termine "Azienda sanitaria".
5. I provvedimenti del direttore generale, non soggetti al controllo e non dichiarati immediatamente esecutivi, sono efficaci trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo della sede dell'azienda sanitaria.

Art. 25.
(Controllo di qualita')

1. La Regione allo scopo di garantire la qualita' dell'assistenza nei confronti della generalita' dei cittadini adotta in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualita' e del numero delle prestazioni, nonche' del loro costo.
2. Per la realizzazione del metodo di verifica e revisione della qualita' e del numero complessivo delle prestazioni la Giunta regionale:
a) definisce il sistema di indicatori generali di qualita', che le aziende sono tenute ad adottare e l'organizzazione del relativo sistema di rilevazioni e controlli attraverso l'agenzia regionale;
b) definisce gli indirizzi per l'organizzazione e l'interpretazione delle informazioni per il raccordo organico delle attivita' della medicina di base, della prevenzione e della assistenza sociale con gli altri servizi sanitari.
3. La relazione annuale sull'attuazione del piano socio-sanitario regionale fornisce al Consiglio regionale gli elementi di conoscenza necessari a valutare i livelli di efficacia e di efficienza raggiunti in relazione agli indicatori generali di cui al comma 2, lettera a).

Art. 26.
(Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive che garantiscano la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini ai sensi dell'articolo 14 del decreto 502/92 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I direttori generali delle aziende sanitarie definiscono, sentiti gli organismi di volontariato e le associazioni di autotutela dei diritti dei cittadini, le modalita' e i tempi di raccolta e valutazione delle loro osservazioni in merito alla gestione dei servizi ed all'erogazione delle prestazioni.
3. Presso ciascuna azienda sanitaria e' istituito, in posizione di staff alla direzione generale, un ufficio per i rapporti con l'utenza, nel quale saranno chiamati ad operare dipendenti dell'azienda stessa, con le seguenti funzioni:
a) favorire l'orientamento dei cittadini all'interno delle strutture dell'azienda, attraverso l'attivazione di un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalita' d'accesso ai servizi;
b) supportare il cittadino nell'ottenere dall'azienda medesima le prestazioni sanitarie che gli spettano di diritto, attivandosi affinche' vengano adottate le misure necessarie per rimuovere gli eventuali disservizi. Ulteriori disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ufficio potranno essere impartite dalla Giunta Regionale in sede di emanazione delle direttive di cui al comma 1.

Titolo IV. - Norme finali e transitorie

Art. 27.
(La gestione transitoria)

1. Ciascuna delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 4 subentra, alla data dell'1 gennaio 1995, alle Unita' socio-sanitarie locali costituite ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1980 n. 3 e successive modificazioni e comprese nel rispettivo ambito territoriale. Con l'avvenuto subentro, le Unita' socio-sanitarie locali costituite ai sensi della predetta legge regionale si intendono estinte.
2. Il subentro di cui al comma 1 opera agli effetti dei rapporti attivi e passivi, del personale, del patrimonio, nonche' ad ogni altro effetto, con esclusione dei rapporti di tesoreria e di quanto non compatibile con il nuovo ordinamento.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, del decreto 502/92 i trasferimenti dei beni immobili e mobili registrati sono disposti dal Presidente della Giunta regionale con distinti decreti.
4. La pianta organica delle aziende sanitarie e' costituita, fino all'approvazione dell'organigramma aziendale definito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della presente legge, dalla sommatoria delle piante organiche delle Unita' socio-sanitarie locali gia' facenti parte del relativo ambito territoriale, tenuto conto delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. A far data dal 1 gennaio 1995 e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il servizio di tesoreria delle Unita' sanitarie locali e' garantito, in regime di cotesoreria, dagli istituti tesorieri delle unita' socio-sanitarie locali estinte comprese nel rispettivo ambito territoriale sempreche' i relativi contratti abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 1994. Gli istituti suddetti partecipano alla cotesoreria con quote percentuali corrispondenti ai volumi di spesa di parte corrente gestiti, nell'anno 1994, dalle rispettive Unita' socio-sanitarie locali.
La quota percentuale spettante agli istituti che, ai sensi del successivo articolo 28, assumono il servizio di tesoreria delle aziende ospedaliere e' ridotta proporzionalmente in ragione del volume di spesa corrente di dette aziende, risultante dal bilancio preventivo per l'esercizio 1995. Le funzioni di istituto capofila sono attribuite a quello che ha operato per l'Unita' socio-sanitaria locale che ha gestito il maggior volume di spesa di parte corrente calcolato secondo i criteri di cui ai precedenti commi. Nel caso di recesso dalla cotesoreria di uno o piu' istituti, le rispettive quote sono assunte dagli altri istituti in modo direttamente proporzionale alle quote possedute. Identica disciplina si applica nei casi di contratti scaduti al 31 dicembre 1994. Durante la gestione in cotesoreria, da parte dei cotesorieri si applicano le condizioni piu' favorevoli fra quelle applicate dagli istituti predetti alle Unita' socio-sanitarie locali estinte.

Art. 28.
(Gestione transitoria delle aziende ospedaliere)

1. Le aziende ospedaliere succedono alle Unita' socio-sanitarie locali estinte nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi, destinati, in via esclusiva o prevalente, a garantire l'erogazione dei servizi ospedalieri presso le sedi in cui le stesse si articolano ai sensi dell'allegato B alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 39.
2. Laddove la successione intervenga in forza del criterio di prevalenza, si dovra' procedere fra azienda ospedaliera e nuova Unita' sanitaria locale alla dismissione della parte di non pertinenza mediante cessione parziale del contratto ovvero, ove cio' non sia possibile, mediante distinta regolamentazione convenzionale.
3. Sono trasferiti al patrimonio delle aziende ospedaliere i beni mobili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ubicati presso le strutture dei presidi ospedalieri costituiti in azienda e sono utilizzati per l'erogazione dei servizi sanitari o tecnici della stessa.
4. I beni mobili destinati a funzioni diverse da quelle indicate nel precedente comma ed ubicati presso le strutture ospedaliere sono attribuiti al patrimonio dell'azienda, anche in presenza di piu' soggetti utilizzatori, purche' sia prevalente l'utilizzo ospedaliero.
5. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, l'esistenza di una pluralita' di beni fungibili, utilizzati da piu' soggetti, comporta la necessita' di una attribuzione proporzionale all'utilizzo.
6. A far data dal 1 gennaio 1995 e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il servizio di tesoreria della azienda ospedaliera e' gestito dall'istituto tesoriere della unita' socio-sanitaria locale estinta cui afferiva il presidio alla stessa conferito. Nell'ipotesi in cui l'azienda ospedaliera sia costituita da presidi gia' appartenenti a distinte Unita' socio-sanitarie locali, la gestione spetta all'istituto tesoriere di quella fra esse cui apparteneva il presidio con maggior numero di posti letto.
7. La pianta organica dell'azienda ospedaliera, fino all'approvazione regionale dell'organigramma aziendale definito ai sensi dell'articolo 15, 3. comma, della presente legge, e' costituita dai posti gia' funzionalmente afferenti agli stabilimenti e alle strutture ospedaliere conferiti alla azienda medesima, nonche' dai posti gia' assegnati ai servizi generali della estinta U.S.S.L. .
8. Il direttore generale della Unita' sanitaria locale che, per effetto della temporanea assegnazione dei posti ricompresi nei servizi generali, non sia in grado di garantire i servizi medesimi, puo' richiedere all'azienda ospedaliera di avvalersi del personale che ricopre i posti suddetti. Le modalita' organizzative e gli aspetti finanziari sono disciplinati con apposita convenzione. In caso di disaccordo l'Assessore regionale competente in materia di sanita' interviene con proprio atto vincolante per le parti.
9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano alle aziende ospedaliere le disposizioni di cui al precedente articolo 27.

Art. 29.
(Organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie)

1. Fino all'approvazione del piano di organizzazione di cui all'articolo 15, resta in vigore il regolamento dei servizi adottato in attuazione della legge regionale 23 aprile 1990 n. 47.
2. Il direttore generale, entro 90 giorni dall'approvazione dell'organigramma aziendale, provvede all'assegnazione definitiva del personale, tenendo conto della corrispondenza fra le funzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 47, e quelle attribuite alle nuove strutture comunque definite nonche' delle attribuzioni gia' formalmente assegnate al personale.
3. Qualora dalla definizione dell'organigramma aziendale si determinino, rispetto al personale provvisoriamente assegnato, situazioni soprannumerarie, l'assegnazione definitiva avviene, per le figure dirigenziali, su designazione del direttore generale e, per il restante personale, con le modalita' previste dal D.P.C.M. di cui all'articolo 35, comma 1, punto a) del Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 o, in sua mancanza, di specifiche graduatorie che tengano conto dell'anzianita' maturata nella posizione funzionale di inquadramento.
4. Per situazione soprannumeraria si intende l'esubero di personale rispetto all'organico complessivo con riferimento alle singole posizioni funzionali.

Art. 30.
(Disposizione in materia di programmazione)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adeguamento del piano socio-sanitario regionale secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto 502/92, lo strumento della programmazione locale consiste nel programma di attivita' annuale di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 24.

Art. 31.
(Disposizioni in materia di gestione delle attivita' socioassistenziali)

1. Per assicurare la continuita' delle attivita' socio-assistenziali, le Unita' sanitarie locali continuano ad esercitare, in applicazione della legge regionale 23 agosto 1982 n. 20 e successive modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, le funzioni precedentemente svolte dalle preesistenti Unita' socio-sanitarie locali nei rispettivi ambiti territoriali, sino alle determinazioni dei Comuni previste dall'articolo 3 del decreto 502/92 e comunque non oltre il 30 giugno 1995.
2. Per il periodo di cui al comma 1, nulla e' innovato rispetto alla gestione e all'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, i quali continueranno ad esercitare le proprie funzioni nell'ambito territoriale di ogni singola Unita' socio-sanitaria locale preesistente. Il direttore generale, per l'adozione degli atti in materia socio-assistenziale, acquisisce il parere del coordinatore socio-assistenziale del servizio interessato.
3. Il personale assegnato allo svolgimento di attivita' socio-assistenziali nelle preesistenti Unita' socio-sanitarie locali e' provvisoriamente utilizzato dalle nuove Unita' sanitarie locali fino e comunque non oltre la data di cui al comma 1.

Art. 32.
(Funzioni del collegio dei revisori)

1. Fino alla nomina del collegio dei revisori di cui all'articolo 12 della presente legge, le funzioni dello stesso sono attribuite al collegio dei revisori dell'Unita' socio-sanitaria locale compresa nel relativo ambito territoriale cui, nell'anno 1994, e' stato attribuito il maggior volume di finanziamento regionale di parte corrente.
2. Nelle aziende ospedaliere le funzioni del collegio dei revisori, fino alla nomina del medesimo, sono attribuite al collegio dei revisori dell'Unita' socio-sanitaria locale che comprendeva fra le proprie strutture il presidio con maggior numero di posti letto.

Art. 33.
(Attivita' di controllo)

1. Il controllo sugli atti inerenti il conto consuntivo per l'esercizio 1994 e il bilancio di previsione per l'esercizio 1995, predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 settembre 1994, n, 39, e' esercitato dalla Giunta regionale nei termini e con le modalita' previste dalla legge regionale 30 giugno 1992 n. 31, cosi' come modificata dalla presente legge.

Art. 34.
(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 21 gennaio 1980 n. 3 e successive modificazioni e' abrogata con effetto dall'1 gennaio 1995.
2. La legge regionale 10 gennaio 1983 n. 10 e successive modificazioni e' abrogata con effetto dall'1 gennaio 1995.
3. La legge regionale 23 aprile 1990 n. 47 resta in vigore fino all'approvazione da parte dell'organo competente dei piani di organizzazione adottati dai direttori generali delle singole aziende sanitarie.
4. Sono altresi' abrogate le disposizioni regionali in materia di ordinamento e organizzazione delle Unita' socio-sanitarie locali incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.

Art. 35.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 dello Statuto regionale.