Disegno di legge regionale, n. 5531.
Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende
Sanitarie Regionali. Titolo I. - Principi e finalita' 1. La presente legge in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1992 n.
421", come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n.
517, di seguito denominato decreto 502/92: Titolo II. - Ordinamento 1. Sono soggetti istituzionali del servizio sanitario regionale la
Regione e le aziende sanitarie regionali. 1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo e
coordinamento nei confronti delle aziende sanitarie regionali, le
supporta e controlla in fase di attuazione. 1. Le aziende sanitarie regionali individuate dalla legge regionale
22 settembre 1994 n. 39 sono formalmente costituite con decreto del
Presidente della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre
1994 e operano con decorrenza 1 gennaio 1995. 1. La Giunta regionale e l'Universita', ai sensi del decreto 502/92
e nell'ambito del piano socio-sanitario vigente, stipulano appositi
protocolli di intesa: 1. I Comuni concorrono all'indirizzo e al controllo delle attivita'
delle Unita' sanitarie locali, secondo quanto previsto dal decreto
502/92 e nei modi indicati al successivo articolo 14. 1. Le Province, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori
sanitari, gli organismi di volontariato e le associazioni di
autotutela dei diritti dei cittadini possono intervenire, in via
consultiva secondo le modalita' che saranno definite dalla Giunta
regionale, al processo di programmazione regionale e alla
programmazione attuativa delle Unita' sanitarie locali. 1. Sono organi dell'azienda sanitaria regionale il direttore
generale ed il collegio dei revisori. 1. Al direttore generale spettano tutti i poteri di gestione delle
aziende sanitarie regionali, nonche' la rappresentanza legale delle
medesime. 1. Alla nomina del direttore generale provvede la Giunta regionale
nei termini e con le modalita' stabilite dalla normativa nazionale
di riferimento. 1. L'accertamento delle condizioni di incompatibilita' del
direttore generale al momento della nomina spetta alla Giunta
regionale. Il rilievo di eventuali incompatibilita' e' contestato, in
qualunque momento, dal Presidente della Giunta regionale al
direttore generale, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia
al Presidente della Giunta regionale. Decorso tale termine senza che
le cause siano rimosse, il direttore generale e' dichiarato decaduto. 1. Il collegio dei revisori delle Unita' sanitarie locali e'
composto da tre membri designati, rispettivamente: 1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi e
dei regolamenti e verifica la regolarita' amministrativa contabile
dell'Unita' Sanitaria Locale o della azienda ospedaliera. 1. Le funzioni di indirizzo e controllo di cui all'articolo 3,
comma 14, del decreto 502/92 sono esercitate direttamente dalla
conferenza dei sindaci tramite la rappresentanza di cui all'articolo
3, comma 14, del decreto 502/92. Titolo III. - Organizzazione 1. Alle aziende sanitarie regionali e' attribuita la piena autonomia
nel quadro di quanto previsto dalla presente legge e dalle direttive
approvate dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della legge medesima, previa comunicazione alla competente
commissione consiliare. 1. Il direttore generale assicura le funzioni di alta direzione
dell'azienda e a questo fine: 1. Il direttore sanitario e' nominato dal direttore generale con
provvedimento motivato. La nomina e' fatta sulla base delle norme di
cui al decreto 502/92. 1. Il direttore amministrativo e' nominato dal direttore generale
con provvedimento motivato. La nomina e' fatta sulla base delle
disposizioni di cui al decreto 502/92. 1. Il consiglio dei sanitari e' organismo eletto dalle aziende
sanitarie con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e'
presieduto dal direttore sanitario. 1. Le aziende ospedaliere si articolano nella direzione generale di
cui all'articolo 18 e nelle direzioni operative individuate con i
seguenti criteri: 1. L'Unita' sanitaria locale si articola nella direzione generale
di cui all'articolo 16 e in direzioni operative, individuate con i
seguenti criteri: 1. Il dipartimento di prevenzione e' la struttura dell'Unita'
sanitaria locale che opera in stretto coordinamento con il direttore
sanitario, e che e' preposta all'organizzazione ed alla promozione,
nel territorio di competenza, delle attivita' di tutela della salute
della popolazione e, in particolare, al controllo ed alla rimozione
dei fattori di rischio. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge
regionale 22 settembre 1994 n. 39 "Individuazione delle aziende
sanitarie regionali", il distretto socio-sanitario costituisce
struttura operativa dell'unita' sanitaria locale. 1. Le aziende sanitarie forniscono all'assessorato regionale
competente in materia di sanita' nei tempi e con le modalita'
stabilite dallo stesso per il sistema informativo sanitario
regionale, tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle
loro attivita'. 1. La Regione allo scopo di garantire la qualita' dell'assistenza
nei confronti della generalita' dei cittadini adotta in via
ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualita' e del
numero delle prestazioni, nonche' del loro costo. 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, emana direttive che garantiscano la
partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini ai sensi
dell'articolo 14 del decreto 502/92 e della legge 7 agosto 1990, n.
241. Titolo IV. - Norme finali e transitorie 1. Ciascuna delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 4
subentra, alla data dell'1 gennaio 1995, alle Unita' socio-sanitarie
locali costituite ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1980 n.
3 e successive modificazioni e comprese nel rispettivo ambito
territoriale. Con l'avvenuto subentro, le Unita' socio-sanitarie
locali costituite ai sensi della predetta legge regionale si
intendono estinte. 1. Le aziende ospedaliere succedono alle Unita' socio-sanitarie
locali estinte nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e
passivi, destinati, in via esclusiva o prevalente, a garantire
l'erogazione dei servizi ospedalieri presso le sedi in cui le stesse
si articolano ai sensi dell'allegato B alla legge regionale 22
settembre 1994, n. 39. 1. Fino all'approvazione del piano di organizzazione di cui
all'articolo 15, resta in vigore il regolamento dei servizi adottato
in attuazione della legge regionale 23 aprile 1990 n. 47. 1. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino
all'adeguamento del piano socio-sanitario regionale secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto 502/92, lo strumento
della programmazione locale consiste nel programma di attivita'
annuale di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 24. 1. Per assicurare la continuita' delle attivita'
socio-assistenziali, le Unita' sanitarie locali continuano ad
esercitare, in applicazione della legge regionale 23 agosto 1982 n.
20 e successive modificazioni, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, le funzioni precedentemente
svolte dalle preesistenti Unita' socio-sanitarie locali nei
rispettivi ambiti territoriali, sino alle determinazioni dei Comuni
previste dall'articolo 3 del decreto 502/92 e comunque non oltre il
30 giugno 1995. 1. Fino alla nomina del collegio dei revisori di cui all'articolo
12 della presente legge, le funzioni dello stesso sono attribuite al
collegio dei revisori dell'Unita' socio-sanitaria locale compresa
nel relativo ambito territoriale cui, nell'anno 1994, e' stato
attribuito il maggior volume di finanziamento regionale di parte
corrente. 1. Il controllo sugli atti inerenti il conto consuntivo per
l'esercizio 1994 e il bilancio di previsione per l'esercizio 1995,
predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge
regionale 22 settembre 1994, n, 39, e' esercitato dalla Giunta
regionale nei termini e con le modalita' previste dalla legge
regionale 30 giugno 1992 n. 31, cosi' come modificata dalla presente
legge. 1. La legge regionale 21 gennaio 1980 n. 3 e successive
modificazioni e' abrogata con effetto dall'1 gennaio 1995. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del comma 4 dell'articolo
45 dello Statuto regionale.
(Principi e finalita')
a) definisce il quadro istituzionale del servizio sanitario
regionale;
b) dispone modalita' e tempi per la costituzione delle aziende
sanitarie regionali;
c) disciplina gli organi delle costituende aziende;
d) definisce le principali modalita' organizzative e di
funzionamento delle aziende sanitarie regionali;
e) definisce la partecipazione dei cittadini e la tutela dei
diritti dell'utenza.
(Soggetti istituzionali)
2. I Comuni e l'Universita' partecipano alla definizione ed alla
realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale
secondo quanto previsto dalla presente legge e dalle norme di
programmazione socio-sanitaria.
3. Concorrono inoltre alle finalita' del Servizio sanitario
regionale le Province nonche' le istituzioni sanitarie pubbliche o
private convenzionate. Gli Enti assistenziali pubblici, gli
organismi di volontariato e le associazioni di autotutela dei
cittadini concorrono alle medesime finalita' con le modalita'
previste dalle leggi regionali.
(Regione)
2. La Regione provvede, con proprio atto legislativo, ad una
revisione del modello organizzativo delle strutture preposte alla
gestione delle competenze regionali in materia di sanita', al fine
di realizzare una completa e proficua collaborazione tra regione e
aziende sanitarie per il corretto espletamento delle rispettive
funzioni.
3. Fatte salve le competenze del Consiglio regionale, la Giunta
regionale in particolare:
a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in particolare allo
scopo di assicurare la conformita' delle loro attivita' agli
obiettivi del piano sanitario regionale e di garantire l'attuazione
degli indirizzi di programmazione nonche' la corrispondenza tra
costi dei servizi e relativi benefici;
b) stabilisce indirizzi e vincoli ai quali le unita' sanitarie
locali e le aziende ospedaliere devono attenersi nel dare
applicazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il
personale dipendente e agli accordi collettivi nazionali per il
personale convenzionato;
c) determina i criteri di finanziamento delle unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere e provvede al riparto di
finanziamento;
d) svolge funzioni di promozione, di indirizzo tecnico e di
supporto delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
e) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse
assegnate, sulla imparzialita' e sul buon andamento della attivita',
sulla qualita' dell'assistenza;
f) accerta, anche tramite le unita' sanitarie locali, i requisiti
delle strutture al fine del loro accreditamento.
4. Nulla e' innovato per quanto riguarda le procedure concernenti i
provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione previsti
dalla normativa vigente.
(Aziende sanitarie regionali)
2. Le aziende sanitarie regionali assicurano la tutela della salute
psico-fisica della popolazione attraverso l'erogazione delle
prestazioni contemplate dai livelli uniformi di assistenza stabiliti
dal Piano Sanitario Nazionale e da quelli definiti dal Piano
Socio-Sanitario Regionale.
3. In particolare: le Unita' sanitarie locali provvedono alla
gestione:
a) delle attivita' sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione di
cui all'articolo 7 del decreto 502/92;
b) delle attivita' socio-assistenziali a rilievo sanitario;
c) delle attivita' di assistenza sociali la cui gestione sia ad
esse attribuita, in base a delega, dagli Enti locali, che assicurano
il finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto
502/92, erogando le prestazioni tramite le articolazioni funzionali
di distretto socio-sanitario di base, nonche' tramite le strutture
sanitarie a gestione diretta; le aziende ospedaliere assicurano
relativamente alle attivita' specialistiche previste sulla base
degli atti della programmazione regionale:
a) le prestazioni di ricovero;
b) le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
c) le attivita' di emergenza e urgenza ospedaliera.
4. Le Unita' sanitarie locali, per assicurare i livelli
assistenziali individuati dalla programmazione nazionale e
regionale, stipulano convenzioni con le aziende ospedaliere in
relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria specialistica
secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 3, comma 3.
(Universita')
a) per regolamentare l'apporto delle facolta' di medicina e
chirurgia e medicina veterinaria alle attivita' assistenziali del
servizio sanitario regionale e l'apporto del servizio stesso alle
attivita' didattiche, nel rispetto delle finalita' istituzionali
proprie dell'Universita' e del servizio sanitario nazionale;
analogamente possono essere regolamentati i rapporti con altre
facolta' che possono contribuire allo svolgimento delle funzioni del
servizio sanitario regionale;
b) per disciplinare le modalita' della reciproca collaborazione al
fine di soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario
regionale connesse alla formazione degli specializzandi per
l'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio sanitario nazionale;
c) per l'espletamento dei corsi di formazione di cui all'articolo 2
della legge 19 novembre 1990 n. 341 nonche' di altre attivita'
formative.
2. La Giunta regionale istituisce la commissione paritetica
Regione-Universita' con compiti propositivi per la predisposizione
dei protocolli di intesa e per la verifica sull'attuazione degli
stessi.
3. La Commissione e' formata da rappresentanti della Regione e
dell'Universita', designati dai rispettivi organi decisionali.
4. I protocolli d'intesa, nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 6 del decreto 502/92 e dagli atti della programmazione
regionale, nonche' tenuto conto delle finalita' istituzionali dei
contraenti, indirizzano e vincolano, nelle aree di seguito indicate,
i successivi accordi convenzionali tra le aziende ospedaliere e le
Universita', attraverso l'individuazione:
a) relativamente alle attivita' assistenziali di: 1) criteri per la
determinazione dei volumi reciproci delle prestazioni assistenziali
erogabili dai contraenti, distinti tra attivita' di ricovero ed
attivita' specialistiche ambulatoriali, tenuto conto delle esigenze
istituzionali proprie dell'universita' e del servizio sanitario
regionale; 2) criteri per la riconduzione di tali volumi reciproci a
quelli di valorizzazione economica delle attivita' relative; 3)
criteri per la riconduzione di tale valorizzazione economica alla
consistenza ed alla tipologia delle strutture organizzative proprie
dei contraenti; 4) criteri per l'individuazione di attivita'
sanitarie finalizzate alla maggiore qualificazione dei servizi
erogati, individuati dalle parti contraenti;
b) relativamente alle attivita' formative di: 1) criteri per la
determinazione degli apporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno
formativo delle strutture del servizio sanitario regionale; 2)
criteri per l'individuazione e l'organizzazione, sulla base degli
ordinamenti didattici vigenti, delle scuole e dei corsi di
formazione; 3) criteri per la ripartizione degli oneri.
5. Le materie per le quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del
decreto 502/92, e' necessaria l'acquisizione del parere della
facolta' di medicina, sono concordate nell'ambito dei protocolli
d'intesa.
(Comuni)
2. I Comuni possono concordare con l'Unita' Sanitaria Locale,
competente per territorio, forme di assistenza sanitaria che
integrino i livelli di assistenza stabiliti dalla Regione, purche' i
relativi costi siano sostenuti interamente dai Comuni
richiedenti, a carico del proprio bilancio.
3. Le Unita' sanitarie locali sono tenute ad assicurare la gestione
dei servizi assistenziali loro affidate dai Comuni del relativo
ambito territoriale, a condizione che i relativi costi siano
sostenuti dai Comuni richiedenti a carico del proprio bilancio.
4. I rapporti tra i Comuni e le Unita' sanitarie locali, di cui ai
commi 2 e 3, sono regolati da apposite convenzioni conformi a una
convenzione-tipo adottata dalla Giunta regionale, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
(Province e organizzazioni maggiormente
rappresentative delle forze sociali)
(Organi dell'azienda sanitaria regionale)
(Funzioni e competenze del direttore generale)
2. Al direttore generale competono altresi' gli adempimenti
attribuitigli dalla normativa statale e regionale.
3. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente
ovvero delegandole al direttore amministrativo o al direttore
sanitario.
4. Sono comunque riservati al direttore generale i seguenti atti:
a) la nomina, la sospensione o la decadenza del direttore
amministrativo o del direttore sanitario;
b) la nomina dei membri del collegio dei revisori, su designazione
delle amministrazioni competenti e la prima convocazione del
collegio, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto 502/92;
c) la nomina dei direttori delle strutture organizzative ed il
conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di
responsabilita' aziendali;
d) il piano di organizzazione di cui all'articolo 15;
e) gli atti di bilancio;
f) gli atti di programmazione socio-sanitaria locale.
(Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale)
2. Il direttore generale delle aziende ospedaliere San Giovanni
Battista di Torino, San Luigi di Orbassano e Maggiore della Carita'
di Novara e' nominato di intesa con il rettore dell'Universita'.
3. La Giunta regionale, ai fini della nomina di cui ai commi
precedenti, puo' avvalersi di tre esperti nella materia ovvero di
una agenzia di servizi accreditata a livello nazionale per la
consulenza, la formazione e la selezione dei quadri e dirigenti
aziendali.
4. L'efficacia della nomina e' subordinata alla stipula di apposito
contratto quinquennale di diritto privato, tra il Presidente della
Giunta regionale ed il direttore generale nominato. La stipula del
contratto deve intervenire entro quindici giorni dalla nomina e,
comunque, entro sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a
carico del bilancio dell'azienda; sono altresi' a carico del
bilancio dell'azienda gli oneri di cui all'articolo 3, comma 8, del
decreto 502/92. Non puo' gravare sul bilancio dell'azienda altro
onere a titolo di compenso o rimborso spese per il direttore
generale, salvo quelli espressamente previsti dalla legislazione
vigente.
6. Decorsi cinque anni dalla stipula del contratto, il rapporto di
lavoro si risolve.
7. La Giunta regionale, prima della scadenza del termine di cui al
comma 6, puo', valutato l'operato del direttore generale, procedere
alla conferma dell'incarico ed alla stipula del nuovo contratto. Al
rinnovo del contratto del direttore generale delle aziende
ospedaliere di cui al comma 2, si procede previa intesa con il
rettore dell'Universita'.
(Incompatibilita' e cause di decadenza del direttore
generale)
2. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui
all'articolo 3, comma 11, del decreto 502/92, e' sempre causa di
decadenza del direttore generale dalla nomina.
3. La decadenza dalla nomina di direttore generale avviene
altresi', nei seguenti casi:
a) assenza o impedimento dall'ufficio per un periodo superiore a
centottanta giorni;
b) superamento del settantesimo anno di eta';
c) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione
di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialita'
dell'amministrazione;
d) nelle altre ipotesi previste dal contratto di cui all'articolo
10, comma 4.
4. La decadenza del direttore generale puo' essere dichiarata anche
in caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla legge
regionale di programmazione sanitaria per gli adempimenti
concernenti la predisposizione degli atti di programmazione locale,
degli atti di bilancio ed, in prima applicazione, per la mancata
adozione del piano di organizzazione nel termine fissato
all'articolo 15.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi la Giunta regionale delibera
la decadenza. Al direttore generale subentra il direttore piu'
anziano per eta' tra i direttori amministrativo e sanitario, fino
alla nomina del nuovo direttore generale.
6. Nei casi di ritardata adozione degli adempimenti di cui al comma
4, il contratto di lavoro del direttore generale prevede che il
compenso pattuito venga decurtato temporaneamente della meta' per il
periodo di durata del ritardo nell'attuazione degli adempimenti
previsti; le quote trattenute vengono reintegrate senza interessi al
compimento degli atti. Nel caso in cui la Giunta regionale adotti il
provvedimento di decadenza, quanto trattenuto non viene restituito.
Le medesime clausole di integrazione sono previste anche nel
contratto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario.
7. Nei casi di decadenza, in alternativa al subentro del direttore
piu' anziano fino alla nomina del nuovo direttore generale, la
Giunta regionale puo' procedere al commissariamento dell'azienda,
motivando il ricorso a tale procedura, mediante la nomina di un
commissario che adotta gli atti urgenti ed indifferibili. Il
commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore
generale.
8. Della decadenza del direttore generale della Unita' Sanitaria
Locale, nonche' dei casi di commissariamento della medesima, e' data
informazione alla conferenza di cui all'articolo 14.
9. Per le aziende ospedaliere di cui all'articolo 10, comma 2, il
Presidente della Giunta regionale informa il rettore
dell'Universita' delle dichiarazioni di decadenza di cui ai
precedenti commi 1, 2 e 3 lettere a), b) e d). Le dichiarazioni di
decadenza di cui al comma 3, lettera c) ed al comma 4, sono
effettuate dalla Giunta regionale previo parere del rettore
dell'Universita'. Al commissariamento aziendale la Giunta regionale
provvede informando preliminarmente il rettore dell'Universita'.
10. La dichiarazione di decadenza dalla nomina e' sempre motivo di
risoluzione del contratto.
(Nomina e funzionamento del collegio dei revisori)
a) dalla Giunta regionale;
b) dal Ministero del Tesoro;
c) dalla rappresentanza dei comuni di cui all'articolo 14.
2. Il collegio dei revisori delle aziende ospedaliere e' composto da
tre membri di cui due designati dalla Giunta regionale e uno dal
Ministero del Tesoro.
3. Nelle Unita' sanitarie Locali e nelle aziende ospedaliere il cui
bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente
superiore a duecento miliardi il collegio dei revisori e' integrato
da altri due membri, dei quali uno designato dalla Giunta regionale
ed uno designato dal Ministero del Tesoro.
4. I revisori, ad eccezione di quelli designati dal Ministero del
Tesoro a norma del comma 13 dell'articolo 3 del decreto 502/92, sono
scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Non
possono far parte del collegio:
a) parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado
del direttore generale;
b) i dipendenti dell'azienda, gli operatori legati da rapporto
convenzionale con la stessa, nonche' coloro che siano comunque
legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita
con l'azienda medesima;
c) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli
amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate
nel territorio dell'azienda;
d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti
all'attivita' dell'azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed
esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora
ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino
nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
5. Il collegio dei revisori e' nominato dal direttore generale. Il
provvedimento di nomina e' notificato entro tre giorni ai componenti
del collegio nonche' alle amministrazioni che hanno provveduto alle
designazioni di competenza.
6. Il collegio dei revisori, nella prima seduta, convocata dal
direttore generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina,
elegge il presidente. Nel caso di assenza o impedimento del
presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente piu'
anziano di eta'.
7. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni e, comunque,
fino alla nomina del nuovo collegio. I revisori possono essere
riconfermati.
8. In caso del venir meno di uno o piu' componenti del collegio dei
revisori, per scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, o per
altre cause, il direttore generale provvede, entro i tre giorni
successivi, ad inoltrare richiesta alle amministrazioni competenti
per la relativa sostituzione. In caso di venir meno di piu' di due
componenti, il collegio deve essere interamente ricostituito.
9. Qualora il collegio non sia stato ricostituito nel termine di
trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina la
ricostituzione, per inerzia del direttore generale ovvero dei
soggetti tenuti alle designazioni, il collegio e' costituito in via
straordinaria dalla Giunta regionale a norma del comma 13
dell'articolo 3 del decreto 502/92. Il collegio straordinario cessa
le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio
ordinario.
10. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese.
Le sedute sono convocate dal presidente del collegio, su propria
iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno altri due
componenti. Le convocazioni sono effettuate, per iscritto almeno
cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, con
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa
nonche' degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di
urgenza, il collegio puo' essere convocato anche telegraficamente
con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
11. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel
corso dell'esercizio a tre sedute, decade dalla carica. Decade
altresi' il componente la cui assenza, ancorche' giustificata, si
protragga oltre sei mesi. La decadenza e' dichiarata dal direttore
generale su richiesta motivata degli altri componenti in carica.
12. Le deliberazioni del collegio dei revisori sono adottate a
maggioranza. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Di
ogni riunione viene redatto processo verbale, sottoscritto dagli
intervenuti. Il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale
i motivi del proprio dissenso.
13. Ai membri del collegio dei revisori spetta una indennita' annua
lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore
generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari
al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai
membri del collegio dei revisori spetta, altresi', il rimborso delle
spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella
misura prevista per i dirigenti regionali.
(Compiti del collegio dei revisori)
2. Il collegio in particolare:
a) verifica la regolare tenuta della contabilita' e la
corrispondenza del rendiconto generale annuale alle risultanze delle
scritture contabili e dei registri obbligatori, li sottoscrive e
redige apposita relazione da allegare al rendiconto stesso
esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;
b) esamina gli atti di bilancio;
c) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche intese ad accertare
la consistenza di cassa;
d) puo' chiedere notizie al direttore generale sull'andamento
dell'azienda;
e) redige, almeno trimestralmente, una relazione sull'andamento
dell'azienda e la trasmette alla Regione, al Ministero del Tesoro
nonche' al direttore generale e, nel caso delle Unita' Sanitarie
Locali, alla rappresentanza dei Comuni di cui all'art. 14.
f) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata dalle
disposizioni di legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo tutti
gli atti deliberativi adottati dal direttore generale, o su delega
del medesimo, sono notificati al collegio dei revisori almeno cinque
giorni prima della pubblicazione nell'albo dell'azienda.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto, il collegio dei
revisori notifica al direttore amministrativo gli eventuali rilievi.
Il mancato inoltro di rilievi entro tale termine equivale al
riscontro positivo.
5. Relativamente agli atti di bilancio il collegio dei revisori
redige, entro quindici giorni dal loro ricevimento, apposita
relazione.
6. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli
uffici e le strutture dell'azienda e prendere visione di tutti gli
atti amministrativi e contabili.
7. Qualora dalle attivita' di vigilanza e di verifica a norma del
presente articolo emergano gravi irregolarita' nella gestione o
questa presenti situazioni di disavanzo, il collegio dei revisori ne
da' immediata comunicazione alla Regione.
(Conferenza dei sindaci e conferenza dei presidenti
delle circoscrizioni)
2. Per le Unita' sanitarie locali 1, 2, 3 e 4 le funzioni di cui al
comma 1 sono esercitate dalla conferenza dei presidenti delle
circoscrizioni di riferimento territoriale. Di tale conferenza fa
parte anche il sindaco del Comune di Torino, o suo delegato, che la
presiede.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale determina le modalita' di funzionamento della
conferenza, della rappresentanza delle conferenza stessa nonche'
dell'articolazione distrettuale della medesima.
4. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delle conferenze di cui
al presente articolo sono a carico dei Comuni interessati.
(Criteri di organizzazione)
2. Le direttive di cui al comma 1 dovranno essere formulate sulla
base dei seguenti principi:
a) sia garantito il rispetto dei diritti e la primaria attenzione
alle esigenze degli utenti dei servizi;
b) sia dato rilievo alla valorizzazione delle risorse umane e
professionali presenti nell'azienda;
c) le strutture organizzative siano dimensionate sulla base di
criteri che individuino livelli minimi di attivita' da svolgere;
d) le strutture aziendali siano organizzate sulla base di criteri
che consentano la distinzione tra funzioni direzionali, relative al
governo ed al controllo di gestione, e funzioni gestionali, tecniche
e di erogazione delle prestazioni;
e) venga prevista l'individuazione da parte dell'azienda della
responsabilita' e della correlata autonomia dei diversi livelli
organizzativi in relazione al perseguimento degli obiettivi e nel
rispetto delle risorse assegnate;
f) all'interno dell'Unita' Sanitaria Locale ad ogni presidio
ospedaliero e ad ogni distretto sia attribuita autonomia
economico-finanziaria con contabilita' separata all'interno del
bilancio aziendale nonche' autonomia gestionale per lo svolgimento
delle rispettive funzioni e per il conseguimento degli obiettivi
aziendali;
g) l'attivita' distrettuale sia organizzata in modo da consentire
la necessaria integrazione fra le funzioni sanitarie e le funzioni
socio-sanitarie nonche' quelle socio-assistenziali laddove i Comuni
abbiano conferito la delega;
h) le strutture organizzative siano funzionalmente ordinate e
responsabilizzate in forma dipartimentale;
i) per le attivita' infermieristiche e tecnico sanitarie siano
previste specifiche modalita' di collegamento con la direzione
sanitaria dell'azienda.
3. Il direttore generale, entro i 90 giorni successivi
all'emanazione delle direttive di cui ai commi precedenti,
predispone il piano di organizzazione dell'azienda che:
a) specifica i criteri ispiratori della progettazione organizzativa
dell'azienda;
b) individua le articolazioni organizzative a cui corrispondono
specifiche responsabilita' e correlate autonomie;
c) stabilisce l'organigramma aziendale con le relative dotazioni di
personale secondo le risultanze dei carichi di lavoro.
4. Il direttore generale, con provvedimento motivato allegato
all'atto di approvazione del bilancio economico preventivo, dispone
le eventuali modifiche del piano di organizzazione, nel rispetto
della vigente normativa.
(Direzione generale)
a) elabora le strategie aziendali e la loro specificazione
attraverso gli strumenti di programmazione e di controllo della
gestione;
b) persegue il raggiungimento ed il costante miglioramento di
condizioni gestionali tali da garantire la uniforme ed efficace
tutela della salute;
c) assicura l'efficiente impiego delle risorse ed il perseguimento
dell'equilibrio economico dell'azienda anche attraverso l'utilizzo
di stanziamenti finanziari predeterminati di settore e di unita'
operativa;
d) valorizza e conserva il patrimonio dell'azienda.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente il
direttore generale si avvale del direttore sanitario e del direttore
amministrativo.
3. Per il supporto delle proprie funzioni di alta direzione, il
direttore generale, con proprio provvedimento, puo' avvalersi di
professionalita' specifiche o di nuclei operativi appositamente
costituiti in uffici di staff, anche a carattere temporaneo, con il
possibile ricorso a consulenze esterne ai sensi dell'art. 7, comma
6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, quando la specifica competenza non
risulta presente in azienda.
(Direttore sanitario)
2. Il direttore sanitario coadiuva il direttore generale nel
governo dell'azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti
relativi alle materie di competenza. Svolge attivita' di indirizzo,
coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle
strutture dell'azienda, con riferimento agli aspetti organizzativi e
igienico-sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a
tutela della salute, al fine di garantire l'integrazione fra le
strutture aziendali, collabora al controllo di gestione dell'azienda
ed al controllo di qualita' dei servizi e delle prestazioni erogate.
Assicura l'integrazione fra le attivita' ambulatoriali ospedaliere e
territoriali. Assume, nelle aziende ospedaliere, la responsabilita'
diretta delle funzioni organizzative ed igienico-sanitarie del
presidio ospedaliero.
3. Al rapporto di lavoro del direttore sanitario si applica la
disciplina prevista per il direttore generale, fatta eccezione per
quanto previsto all'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del
decreto 502/92.
4. Il direttore sanitario cessa dall'incarico entro tre mesi dalla
data di nomina del nuovo direttore generale e puo' essere
riconfermato.
5. Il direttore generale, con provvedimento motivato, dichiara la
decadenza del direttore sanitario nei casi di sopravvenienza di una
delle cause di incompatibilita' o di natura penale previste dal
decreto 502/92 nonche' in caso di assenza o impedimento superiore a
sei mesi. Il direttore generale, sempre con provvedimento motivato e
previa contestazione degli addebiti, puo' sospendere, per la durata
massima di sei mesi il direttore sanitario nei seguenti casi:
a) grave violazione di legge o dei principi di buon andamento o
imparzialita' dell'amministrazione nell'ambito delle funzioni
proprie e di quelle delegategli;
b) gravi violazioni delle direttive impartite;
c) comportamenti che abbiano determinato risultati negativi nei
servizi alla cui direzione e' preposto;
d) per altri gravi motivi.
6. Nei casi di particolare gravita', ovvero qualora le inadempienze
che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il direttore
generale puo' disporre, sempre con le predette modalita', la revoca
del direttore sanitario.
(Direttore amministrativo)
2. Il direttore amministrativo coadiuva il direttore generale nel
governo dell'azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti
relativi alle materie di competenza. Svolge attivita' di indirizzo,
coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle
strutture aziendali, con riferimento agli aspetti gestionali
amministrativi. Collabora al controllo di gestione dell'azienda.
3. Al rapporto di lavoro del direttore amministrativo si applicano
le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 17.
(Consiglio dei sanitari)
2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, emana direttive per disciplinare le modalita'
di elezione, la composizione ed il funzionamento del consiglio dei
sanitari, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 12,
del decreto 502/92.
3. Nella composizione del consiglio dei sanitari dell'azienda in
cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico
della facolta' di medicina deve essere assicurata la presenza delle
componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle
stesse.
(Articolazione delle aziende ospedaliere)
a) le funzioni amministrative sono organizzate a livello centrale
di azienda e sono svolte in posizione di staff rispetto al direttore
amministrativo della stessa;
b) le funzioni sanitarie sono organizzate su base dipartimentale
con le modalita' di cui ai successivi commi.
2. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera, su proposta del
direttore sanitario e sentito il consiglio dei sanitari, provvede
alla definizione dei dipartimenti ospedalieri.
3. La definizione dei dipartimenti avviene in funzione del tipo di
attivita' effettuata e delle modalita' con cui tale attivita' viene
svolta. I dipartimenti possono essere:
a) per obiettivi, costituiti fra unita' operative al fine di
coordinare l'azione nella prospettiva di un determinato
risultato da raggiungere;
b) strutturali, costituiti da unita' operative omologhe, omogenee,
affini e complementari sotto il profilo delle attivita' o delle
risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure operative
adottate, previa aggregazione delle unita' operative coinvolte
secondo il modello delle aree funzionali omogenee.
4. Una unita' operativa non puo' far parte, al tempo stesso, di
dipartimenti strutturali diversi.
5. I dipartimenti strutturali sono obbligatori fra unita' operative
omologhe dello stesso presidio ospedaliero.
6. Sono finalita' del dipartimento:
a) la gestione integrata degli spazi e delle risorse umane e
tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilita' interna
del personale, per raggiungere il migliore servizio al costo piu'
contenuto;
b) la sperimentazione e l'adozione di modalita' organizzative che
consentano il raggiungimento dei risultati attesi;
c) il coordinamento e lo sviluppo delle attivita' cliniche, di
ricerca, di studio e di controllo sulla qualita' delle prestazioni;
d) il miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture
interne del dipartimento con particolare riferimento al rispetto dei
diritti del malato, alla diffusione delle informazioni agli utenti
sull'uso delle strutture, agli orari di accesso ed al trattamento
alberghiero degli utenti.
e) il miglioramento della qualita' dell'assistenza erogata da
perseguire tramite l'efficiente gestione delle risorse disponibili
nonche' tramite l'organizzazione delle attivita'
libero-professionali intra murarie e l'organizzazione delle
attivita' di preospedalizzazione, ricovero ordinario e diurno,
predisposizione e valutazione di programmi operativi, dimissioni
protette.
7. Il dipartimento ospedaliero e' diretto da uno dei dirigenti
medici di secondo livello delle unita' operative interessate,
nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, su
proposta del direttore sanitario. Il responsabile di dipartimento
assicura il raggiungimento delle finalita' dello stesso, di cui al
comma precedente, ed in particolare il coordinamento fra le unita'
operative che lo compongono ed il rispetto delle risorse finanziarie
assegnate.
8. La Giunta regionale emana direttive per disciplinare le
modalita' di funzionamento del dipartimento ospedaliero.
9. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera, su proposta del
direttore sanitario, individua per ogni presidio o gruppo di presidi
funzionalmente accorpati un dirigente sanitario, in possesso di
idoneita' in Igiene ed Organizzazione di Servizi Ospedalieri, quale
responsabile della direzione operativa del presidio stesso. In
assenza di candidati in possesso di tale requisito, il direttore
generale dell'azienda ospedaliera, su proposta del direttore
sanitario, puo' individuare un dirigente sanitario in possesso dei
requisiti per l'ammissione agli esami di idoneita' nazionale nella
disciplina di Igiene e Organizzazione di Servizi Ospedalieri.
10. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera puo' individuare
specifica struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni
di supporto tecnico-logistico-alberghiero.
11. In ogni presidio ospedaliero facente capo all'azienda e'
attivato un poliambulatorio, il cui responsabile e' nominato dal
direttore generale su proposta del direttore sanitario. Il
responsabile del poliambulatorio assicura l'organizzazione delle
attivita' diagnostico-terapeutiche e ne controlla la qualita'.
(Articolazione delle Unita' sanitarie locali)
a) le funzioni amministrative sono organizzate sia a livello
centrale di azienda che a quello di distretto socio-sanitario e
presidio ospedaliero e sono svolte in posizione di staff rispetto al
direttore amministrativo dell'azienda, ovvero rispetto ai
responsabili della gestione complessiva dei distretti socio-sanitari
e dei presidi ospedalieri;
b) le funzioni sanitarie sono organizzate in forma dipartimentale
per aree tematiche su base aziendale, coordinate ciascuna da un
responsabile scelto tra i dirigenti delle strutture operative
appartenenti all'area; i responsabili di dipartimento collaborano in
posizione di staff all'esercizio delle funzioni del direttore
sanitario;
c) le funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte a
livello distrettuale ai sensi del successivo articolo 23 sono
organizzate in forma dipartimentale su base aziendale.
2. I presidi ospedalieri, eventualmente accorpati ai fini
funzionali, i distretti socio-sanitari ed i servizi del dipartimento
di prevenzione di cui all'articolo 22, sono strutture operative
dell'Unita' sanitaria locale.
3. Le attivita' sanitarie all'interno dei presidi ospedalieri sono
organizzate secondo quanto previsto all'articolo 20.
(Dipartimento di prevenzione)
2. Sono finalita' del dipartimento di prevenzione:
a) assicurare la qualita' e l'efficacia degli interventi di
prevenzione;
b) garantire l'omogeneita' degli interventi di prevenzione;
c) ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione.
3. Il dipartimento di prevenzione e' articolato almeno nei seguenti
servizi:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinario, articolato distintamente nelle tre aree funzionali
della sanita' animale, dell'igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche.
4. Ferme restando le attribuzioni, quali autorita' sanitarie, del
Sindaco e del Presidente della Giunta regionale previste dalle
vigenti norme, le funzioni amministrative in materia di igiene,
sanita' pubblica e veterinaria delle Unita' sanitarie locali sono
attribuite al dipartimento di prevenzione.
5. Il direttore generale nomina il responsabile del dipartimento di
prevenzione, su proposta del direttore sanitario, scegliendo fra il
personale dell'Unita' sanitaria locale avente qualifica dirigenziale
apicale, preferibilmente fra i responsabili dei servizi di cui al
comma 3. In quest'ultima ipotesi il responsabile del dipartimento di
prevenzione puo' conservare la direzione del proprio servizio.
6. Il dirigente preposto al dipartimento di prevenzione e'
responsabile dell'assetto organizzativo complessivo della struttura,
integra obiettivi, attivita', risorse delle diverse unita' operative
con un'azione di programmazione, coordinamento e controllo. Al
responsabile del dipartimento spetta la gestione delle risorse
attribuite e la direzione degli operatori, assegnati alla direzione
generale, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
7. Il dipartimento di prevenzione o i servizi nei quali si articola
possono svolgere, sulla base di indirizzi regionali e di accordi e
programmi concordati tra le aziende sanitarie interessate, funzioni
a favore di piu' Unita' sanitarie locali.
8. La Giunta regionale emana direttive per disciplinare le
modalita' di raccordo funzionale, all'interno dell'Unita' sanitaria
locale, tra dipartimento di prevenzione e distretti socio-sanitari.
9. Con provvedimento della Giunta regionale verranno altresi'
disciplinati i rapporti fra i dipartimenti di prevenzione, province
e agenzia regionale per la protezione ambientale di cui al decreto
legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito con modificazioni dalla
legge 21 gennaio 1994 n. 61.
10. La Giunta regionale, con atto adottato sulla base delle norme
regionali di programmazione sanitaria, individua le modalita' di
raccordo funzionale fra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti
zooprofilattici per il coordinamento dell'attivita' di sanita'
pubblica veterinaria.
(Distretto sociosanitario)
2. Il direttore generale, su proposta del direttore sanitario e
sentito il consiglio dei sanitari, nomina il responsabile del
distretto, scegliendolo fra il personale di livello dirigenziale in
possesso di laurea e di comprovata capacita' organizzativa.
3. Al responsabile del distretto e' assegnata una specifica
dotazione finanziaria, nella quale sono contabilizzate tutte le
prestazioni richieste o comunque erogate a favore dei residenti
dell'ambito territoriale di competenza.
4. Le risorse umane, tecnologiche ed operative necessarie per la
produzione ed erogazione dei servizi di competenza del distretto
sono attribuite al responsabile del distretto, che ne dispone per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
(Vigilanza e controllo)
2. Il direttore generale, nell'ambito delle funzioni di supporto
della direzione generale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della
presente legge, istituisce una apposita struttura di controllo
interno come previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei
rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione
delle risorse attribuite ed introitate nonche' dell'imparzialita' e
del buon funzionamento dell'azione amministrativa.
3. La Regione esercita la vigilanza e il controllo sull'attivita'
delle aziende sanitarie mediante:
a) la continua attivita' ispettiva svolta dalle strutture
dell'assessorato regionale competente in materia di sanita';
b) il controllo degli atti del direttore generale, cosi' come
individuati dal successivo comma 4, punto b) del presente articolo.
4. La legge regionale 30 giugno 1992, n.31 e' modificata in base a
quanto
di seguito specificato:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Il controllo preventivo
sugli atti del direttore generale delle aziende sanitarie, in
ambito sanitario, e' esercitato, con le modalita' indicate negli
articoli seguenti, dalla Giunta regionale che si avvale per
l'istruttoria degli atti medesimi del Settore Affari Istituzionali,
coadiuvato dagli altri Settori dell'assessorato regionale competente
in materia di sanita'";
b) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "La Giunta
regionale esercita la funzione di controllo preventivo limitatamente
ai seguenti atti delle aziende sanitarie: il programma di attivita'
triennale e relative variazioni; il programma di attivita' annuale e
relative variazioni; la destinazione dell'eventuale avanzo; la
proposta per la copertura della perdita d'esercizio e per il
riequilibrio della situazione economica; il bilancio consuntivo di
esercizio; il piano di organizzazione dell'azienda sanitaria e le
sue eventuali variazioni; i provvedimenti che disciplinano i
rapporti con la Universita'".
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Gli atti di cui
all'art. 2, comma 1, sono sottoposti al controllo della Giunta
regionale, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 8 della
legge 29 dicembre 1991, n. 412, e devono essere trasmessi al settore
regionale competente, al fine dell'istruttoria, entro quindici
giorni dall'adozione, pena la loro decadenza";
d) il comma 2 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "il
termine per l'esercizio del controllo degli atti di cui al comma 1
del presente articolo puo' essere interrotto una sola volta, a
seguito di richiesta di chiarimenti e/o di elementi integrativi da
parte dell'Assessore regionale competente in materia di sanita'. In
tal caso i chiarimenti richiesti devono essere trasmessi dalle
aziende sanitarie entro i successivi trenta giorni, a pena di
decadenza dei provvedimenti medesimi, e da tale data decorre
nuovamente il termine di quaranta giorni";
e) il punto c) del comma 1 dell'articolo 6 e' soppresso;
f) il termine Unita' Socio Sanitarie locali.( U.S.S.L. ) e'
sostituito nell'intero articolato dal termine "Azienda sanitaria".
5. I provvedimenti del direttore generale, non soggetti al
controllo e non dichiarati immediatamente esecutivi, sono efficaci
trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo della sede
dell'azienda sanitaria.
(Controllo di qualita')
2. Per la realizzazione del metodo di verifica e revisione della
qualita' e del numero complessivo delle prestazioni la Giunta
regionale:
a) definisce il sistema di indicatori generali di qualita', che le
aziende sono tenute ad adottare e l'organizzazione del relativo
sistema di rilevazioni e controlli attraverso l'agenzia regionale;
b) definisce gli indirizzi per l'organizzazione e l'interpretazione
delle informazioni per il raccordo organico delle attivita' della
medicina di base, della prevenzione e della assistenza sociale con
gli altri servizi sanitari.
3. La relazione annuale sull'attuazione del piano socio-sanitario
regionale fornisce al Consiglio regionale gli elementi di conoscenza
necessari a valutare i livelli di efficacia e di efficienza
raggiunti in relazione agli indicatori generali di cui al comma 2,
lettera a).
(Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini)
2. I direttori generali delle aziende sanitarie definiscono,
sentiti gli organismi di volontariato e le associazioni di
autotutela dei diritti dei cittadini, le modalita' e i tempi di
raccolta e valutazione delle loro osservazioni in merito alla
gestione dei servizi ed all'erogazione delle prestazioni.
3. Presso ciascuna azienda sanitaria e' istituito, in posizione di
staff alla direzione generale, un ufficio per i rapporti con
l'utenza, nel quale saranno chiamati ad operare dipendenti
dell'azienda stessa, con le seguenti funzioni:
a) favorire l'orientamento dei cittadini all'interno delle
strutture dell'azienda, attraverso l'attivazione di un efficace
sistema di informazione sulle prestazioni erogate,
sulle tariffe e sulle modalita' d'accesso ai servizi;
b) supportare il cittadino nell'ottenere dall'azienda medesima le
prestazioni sanitarie che gli spettano di diritto, attivandosi
affinche' vengano adottate le misure necessarie per rimuovere gli
eventuali disservizi. Ulteriori disposizioni sull'organizzazione e
sul funzionamento dell'ufficio potranno essere impartite dalla
Giunta Regionale in sede di emanazione delle direttive di cui al
comma 1.
(La gestione transitoria)
2. Il subentro di cui al comma 1 opera agli effetti dei rapporti
attivi e passivi, del personale, del patrimonio, nonche' ad ogni
altro effetto, con esclusione dei rapporti di tesoreria e di quanto
non compatibile con il nuovo ordinamento.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, del decreto
502/92 i trasferimenti dei beni immobili e mobili registrati sono
disposti dal Presidente della Giunta regionale con distinti decreti.
4. La pianta organica delle aziende sanitarie e' costituita, fino
all'approvazione dell'organigramma aziendale definito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della presente legge, dalla sommatoria
delle piante organiche delle Unita' socio-sanitarie locali gia'
facenti parte del relativo ambito territoriale, tenuto conto delle
determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
5. A far data dal 1 gennaio 1995 e comunque non oltre il 31
dicembre 1995, il servizio di tesoreria delle Unita' sanitarie
locali e' garantito, in regime di cotesoreria, dagli istituti
tesorieri delle unita' socio-sanitarie locali estinte comprese nel
rispettivo ambito territoriale sempreche' i relativi contratti
abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 1994. Gli istituti
suddetti partecipano alla cotesoreria con quote percentuali
corrispondenti ai volumi di spesa di parte corrente gestiti,
nell'anno 1994, dalle rispettive Unita' socio-sanitarie locali.
La quota percentuale spettante agli istituti che, ai sensi del
successivo articolo 28, assumono il servizio di tesoreria delle
aziende ospedaliere e' ridotta proporzionalmente in ragione del
volume di spesa corrente di dette aziende, risultante dal bilancio
preventivo per l'esercizio 1995. Le funzioni di istituto capofila
sono attribuite a quello che ha operato per l'Unita' socio-sanitaria
locale che ha gestito il maggior volume di spesa di parte corrente
calcolato secondo i criteri di cui ai precedenti commi. Nel caso di
recesso dalla cotesoreria di uno o piu' istituti, le rispettive
quote sono assunte dagli altri istituti in modo direttamente
proporzionale alle quote possedute. Identica disciplina si applica
nei casi di contratti scaduti al 31 dicembre 1994. Durante la
gestione in cotesoreria, da parte dei cotesorieri si applicano le
condizioni piu' favorevoli fra quelle applicate dagli istituti
predetti alle Unita' socio-sanitarie locali estinte.
(Gestione transitoria delle aziende ospedaliere)
2. Laddove la successione intervenga in forza del criterio di
prevalenza, si dovra' procedere fra azienda ospedaliera e nuova
Unita' sanitaria locale alla dismissione della parte di non
pertinenza mediante cessione parziale del contratto ovvero, ove cio'
non sia possibile, mediante distinta regolamentazione convenzionale.
3. Sono trasferiti al patrimonio delle aziende ospedaliere i beni
mobili che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono ubicati presso le strutture dei presidi ospedalieri costituiti
in azienda e sono utilizzati per l'erogazione dei servizi
sanitari o tecnici della stessa.
4. I beni mobili destinati a funzioni diverse da quelle indicate
nel precedente comma ed ubicati presso le strutture ospedaliere sono
attribuiti al patrimonio dell'azienda, anche in presenza di piu'
soggetti utilizzatori, purche' sia prevalente l'utilizzo
ospedaliero.
5. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, l'esistenza
di una pluralita' di beni fungibili, utilizzati da piu' soggetti,
comporta la necessita' di una attribuzione proporzionale
all'utilizzo.
6. A far data dal 1 gennaio 1995 e comunque non oltre il 31
dicembre 1995, il servizio di tesoreria della azienda ospedaliera e'
gestito dall'istituto tesoriere della unita' socio-sanitaria locale
estinta cui afferiva il presidio alla stessa conferito. Nell'ipotesi
in cui l'azienda ospedaliera sia costituita da presidi gia'
appartenenti a distinte Unita' socio-sanitarie locali, la gestione
spetta all'istituto tesoriere di quella fra esse cui apparteneva il
presidio con maggior numero di posti letto.
7. La pianta organica dell'azienda ospedaliera, fino
all'approvazione regionale dell'organigramma aziendale definito ai
sensi dell'articolo 15, 3. comma, della presente legge, e' costituita
dai posti gia' funzionalmente afferenti agli stabilimenti e alle
strutture ospedaliere conferiti alla azienda medesima, nonche' dai
posti gia' assegnati ai servizi generali della estinta U.S.S.L. .
8. Il direttore generale della Unita' sanitaria locale che, per
effetto della temporanea assegnazione dei posti ricompresi nei
servizi generali, non sia in grado di garantire i servizi medesimi,
puo' richiedere all'azienda ospedaliera di avvalersi del personale
che ricopre i posti suddetti. Le modalita' organizzative e gli
aspetti finanziari sono disciplinati con apposita convenzione. In
caso di disaccordo l'Assessore regionale competente in materia di
sanita' interviene con proprio atto vincolante per le parti.
9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano alle aziende ospedaliere le disposizioni di cui al
precedente articolo 27.
(Organizzazione e funzionamento delle aziende
sanitarie)
2. Il direttore generale, entro 90 giorni dall'approvazione
dell'organigramma aziendale, provvede all'assegnazione definitiva
del personale, tenendo conto della corrispondenza fra le funzioni di
cui all'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 47, e
quelle attribuite alle nuove strutture comunque definite nonche'
delle attribuzioni gia' formalmente assegnate al personale.
3. Qualora dalla definizione dell'organigramma aziendale si
determinino, rispetto al personale provvisoriamente assegnato,
situazioni soprannumerarie, l'assegnazione definitiva avviene, per
le figure dirigenziali, su designazione del direttore generale e,
per il restante personale, con le modalita' previste dal D.P.C.M.
di cui all'articolo 35, comma 1, punto a) del Decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29 o, in sua mancanza, di specifiche graduatorie
che tengano conto dell'anzianita' maturata nella posizione
funzionale di inquadramento.
4. Per situazione soprannumeraria si intende l'esubero di
personale rispetto all'organico complessivo con riferimento alle
singole posizioni funzionali.
(Disposizione in materia di programmazione)
(Disposizioni in materia di gestione delle attivita'
socioassistenziali)
2. Per il periodo di cui al comma 1, nulla e' innovato rispetto alla
gestione e all'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, i
quali continueranno ad esercitare le proprie funzioni nell'ambito
territoriale di ogni singola Unita' socio-sanitaria locale
preesistente. Il direttore generale, per l'adozione degli atti in
materia socio-assistenziale, acquisisce il parere del coordinatore
socio-assistenziale del servizio interessato.
3. Il personale assegnato allo svolgimento di attivita'
socio-assistenziali nelle preesistenti Unita' socio-sanitarie locali
e' provvisoriamente utilizzato dalle nuove Unita' sanitarie locali
fino e comunque non oltre la data di cui al comma 1.
(Funzioni del collegio dei revisori)
2. Nelle aziende ospedaliere le funzioni del collegio dei revisori,
fino alla nomina del medesimo, sono attribuite al collegio dei
revisori dell'Unita' socio-sanitaria locale che comprendeva fra le
proprie strutture il presidio con maggior numero di posti letto.
(Attivita' di controllo)
(Abrogazione di norme)
2. La legge regionale 10 gennaio 1983 n. 10 e successive
modificazioni e' abrogata con effetto dall'1 gennaio 1995.
3. La legge regionale 23 aprile 1990 n. 47 resta in vigore fino
all'approvazione da parte dell'organo competente dei piani di
organizzazione adottati dai direttori generali delle singole aziende
sanitarie.
4. Sono altresi' abrogate le disposizioni regionali in materia di
ordinamento e organizzazione delle Unita' socio-sanitarie locali
incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.
(Dichiarazione d'urgenza)