Disegno di legge regionale, n. 5522.
Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte. 1. L'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte ( E.S.A.P. ) di cui
alla legge regionale 24 aprile 1974 n. 12, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sciolto a far tempo dal 1 gennaio
1995. Le relative competenze sono riassunte direttamente in capo
alla Regione. 1. Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente di Sviluppo
Agricolo del Piemonte e' trasferito, con diritti ed oneri relativi,
sia principali che accessori, sia diretti che indiretti, alla
Regione Piemonte. 1. Il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte e'
trasferito a far tempo dalla data indicata al precedente articolo 1
nel ruolo unico del personale della Regione Piemonte, con le
qualifiche e le anzianita' possedute all'atto di entrata in vigore
della presente legge, e con la salvaguardia del trattamento
economico acquisito. Nel caso in cui tale trattamento risulti
superiore a quello della corrispondente qualifica regionale, la
differenza viene mantenuta a titolo di "assegno ad personam"
pensionabile e riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici. 1. La Giunta regionale nomina, entro 10 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, un Commissario liquidatore dell'Ente,
cui e' affidato il compito di procedere: 1. Sono abrogate le leggi regionali 24 aprile 1974 n. 12, 26 maggio
1975 n. 35 e 25 ottobre 1977 n. 51. 1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ( B.U. )
della Regione Piemonte.
(Scioglimento dell'Ente)
2. All'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte subentra, in ogni
rapporto giuridico sia di diritto pubblico che privato e sia quanto
a diritti che per le obligazioni, la Regione Piemonte.
(Trasferimento beni dell'Ente)
2. Gli atti formali di trasferimento dei beni anzidetti e di quelli
iscritti in pubblici registri, sono compiuti dal Commissario di cui
al successivo articolo 4, entro il termine di durata del mandato
commissariale.
(Personale dell'Ente ed esercizio delle funzioni)
2. Il trasferimento dei dipendenti E.S.A.P. al ruolo regionale,
ove determini il superamento dei contingenti numerici assegnati a
ciascuna qualifica della dotazione organica regionale,
provvisoriamente determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993 n. 537, comporta l'inserimento degli stessi in
soprannumero, con contestuale automatica compensazione in riduzione,
dell'eccesso verificatosi ogni qual volta si ponga in quiescenza un
dipendente regionale di pari livello.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
recepimento del decreto legislativo n. 29/93 e della conseguente
riorganizzazione dell'Ente, le attivita' in materia di sviluppo
agricolo precedentemente svolte dall' E.S.A.P. sono individuate
come qui di seguito indicate:
a) concorrere all'attuazione di piani e programmi di
sperimentazione agricola e di lotta fito patologica, svolgendo
attivita' di promozione, integrazione e coordinamento delle
iniziative degli imprenditori agricoli singoli e associati; in via
straordinaria, supplendo alla carenza di loro iniziative, promuovere
e realizzare interventi volti alla migliore utilizzazione delle
risorse agricole ed al miglioramento delle potenzialita' produttive,
sulla base di programmi e direttive della Regione;
b) concorrere alla divulgazione delle innovazioni tecnologiche, sia
di processo che di prodotto, con speciale riguardo a compiti di
verifica e di valutazione degli impatti economico ed ambientale
delle innovazioni stesse;
c) svolgere ogni altra attivita' che, con riferimento alle
previsioni di cui alla legge 30 aprile 1976 n. 386 e nel quadro dei
compiti e delle finalita' assegnate all'Ente, sia richiesta dal
Consiglio e dalla Giunta regionali;
d) collaborare alla predisposizione e divulgazione, tramite il
servizio televisivo pubblico e privato, di programmi di informazione
in materia agroalimentare e ambientale;
e) svolgere funzioni di organismo di intervento fondiario ai sensi
della legge 30 aprile 1976, n. 386. e sono svolte dagli uffici e
servizi individuati con apposito provvedimento della Giunta
regionale.
(Commissario liquidatore)
a) alla formalizzazione del trasferimento delle proprieta'
immobiliari dell'Ente;
b) all'accertamento dei rapporti giuridici in essere fra
l' E.S.A.P. e terzi ed alla loro risoluzione o, nel caso che questa
non si renda realizzabile, al loro trasferimento in capo alla
Regione;
c) alla determinazione delle posizioni maturate dal personale
dipendente ed alla comunicazione delle stesse alla Regione, ai fini
dell'adozione dei necessari provvedimenti formali di trasferimento
dei dipendenti E.S.A.P. nel ruolo unico dei dipendenti Regionali;
d) alla gestione ordinaria delle funzioni gia' attribuite al
disciolto Ente, che non possano venire svolte direttamente e
immediatamente dalla Regione;
e) alla definizione di ogni controversia in essere, sia con Enti o
uffici pubblici che con privati, salvaguardando in ogni caso
l'interesse della pubblica amministrazione;
f) alla redazione di una relazione finale sulla attivita' di
liquidazione, da cui emergano chiaramente le attivita' compiute e
quelle non ancora completate in sede di liquidazione.
2. Il mandato assegnato al Commissario liquidatore cessa entro 180
giorni dalla nomina.
3. Al Commissario liquidatore funzionario regionale di II livello
dirigenziale non e' riconosciuto alcun compenso, ma potra' essere
esonerato dallo svolgimento delle ordinarie funzioni di competenza
per il periodo di durata del commissariamento.
(Abrogazione di norme)
(Entrata in vigore)