Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5522.

Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Scioglimento dell'Ente)

1. L'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte ( E.S.A.P. ) di cui alla legge regionale 24 aprile 1974 n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sciolto a far tempo dal 1 gennaio 1995. Le relative competenze sono riassunte direttamente in capo alla Regione.
2. All'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte subentra, in ogni rapporto giuridico sia di diritto pubblico che privato e sia quanto a diritti che per le obligazioni, la Regione Piemonte.

Art. 2.
(Trasferimento beni dell'Ente)

1. Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte e' trasferito, con diritti ed oneri relativi, sia principali che accessori, sia diretti che indiretti, alla Regione Piemonte.
2. Gli atti formali di trasferimento dei beni anzidetti e di quelli iscritti in pubblici registri, sono compiuti dal Commissario di cui al successivo articolo 4, entro il termine di durata del mandato commissariale.

Art. 3.
(Personale dell'Ente ed esercizio delle funzioni)

1. Il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte e' trasferito a far tempo dalla data indicata al precedente articolo 1 nel ruolo unico del personale della Regione Piemonte, con le qualifiche e le anzianita' possedute all'atto di entrata in vigore della presente legge, e con la salvaguardia del trattamento economico acquisito. Nel caso in cui tale trattamento risulti superiore a quello della corrispondente qualifica regionale, la differenza viene mantenuta a titolo di "assegno ad personam" pensionabile e riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
2. Il trasferimento dei dipendenti E.S.A.P. al ruolo regionale, ove determini il superamento dei contingenti numerici assegnati a ciascuna qualifica della dotazione organica regionale, provvisoriamente determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, comporta l'inserimento degli stessi in soprannumero, con contestuale automatica compensazione in riduzione, dell'eccesso verificatosi ogni qual volta si ponga in quiescenza un dipendente regionale di pari livello.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di recepimento del decreto legislativo n. 29/93 e della conseguente riorganizzazione dell'Ente, le attivita' in materia di sviluppo agricolo precedentemente svolte dall' E.S.A.P. sono individuate come qui di seguito indicate:
a) concorrere all'attuazione di piani e programmi di sperimentazione agricola e di lotta fito patologica, svolgendo attivita' di promozione, integrazione e coordinamento delle iniziative degli imprenditori agricoli singoli e associati; in via straordinaria, supplendo alla carenza di loro iniziative, promuovere e realizzare interventi volti alla migliore utilizzazione delle risorse agricole ed al miglioramento delle potenzialita' produttive, sulla base di programmi e direttive della Regione;
b) concorrere alla divulgazione delle innovazioni tecnologiche, sia di processo che di prodotto, con speciale riguardo a compiti di verifica e di valutazione degli impatti economico ed ambientale delle innovazioni stesse;
c) svolgere ogni altra attivita' che, con riferimento alle previsioni di cui alla legge 30 aprile 1976 n. 386 e nel quadro dei compiti e delle finalita' assegnate all'Ente, sia richiesta dal Consiglio e dalla Giunta regionali;
d) collaborare alla predisposizione e divulgazione, tramite il servizio televisivo pubblico e privato, di programmi di informazione in materia agroalimentare e ambientale;
e) svolgere funzioni di organismo di intervento fondiario ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386. e sono svolte dagli uffici e servizi individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 4.
(Commissario liquidatore)

1. La Giunta regionale nomina, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Commissario liquidatore dell'Ente, cui e' affidato il compito di procedere:
a) alla formalizzazione del trasferimento delle proprieta' immobiliari dell'Ente;
b) all'accertamento dei rapporti giuridici in essere fra l' E.S.A.P. e terzi ed alla loro risoluzione o, nel caso che questa non si renda realizzabile, al loro trasferimento in capo alla Regione;
c) alla determinazione delle posizioni maturate dal personale dipendente ed alla comunicazione delle stesse alla Regione, ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti formali di trasferimento dei dipendenti E.S.A.P. nel ruolo unico dei dipendenti Regionali;
d) alla gestione ordinaria delle funzioni gia' attribuite al disciolto Ente, che non possano venire svolte direttamente e immediatamente dalla Regione;
e) alla definizione di ogni controversia in essere, sia con Enti o uffici pubblici che con privati, salvaguardando in ogni caso l'interesse della pubblica amministrazione;
f) alla redazione di una relazione finale sulla attivita' di liquidazione, da cui emergano chiaramente le attivita' compiute e quelle non ancora completate in sede di liquidazione.
2. Il mandato assegnato al Commissario liquidatore cessa entro 180 giorni dalla nomina.
3. Al Commissario liquidatore funzionario regionale di II livello dirigenziale non e' riconosciuto alcun compenso, ma potra' essere esonerato dallo svolgimento delle ordinarie funzioni di competenza per il periodo di durata del commissariamento.

Art. 5.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le leggi regionali 24 aprile 1974 n. 12, 26 maggio 1975 n. 35 e 25 ottobre 1977 n. 51.

Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ( B.U. ) della Regione Piemonte.