Disegno di legge regionale, n. 5521.
Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime e
costituzione dell'Ente di gestione del Parco naturale
Argentera-Palanfre'. 1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e'
istituito il Parco naturale Argentera-Palanfre'. 1. I confini del Parco naturale Argentera-Palanfre', incidente sui
Comuni di Aisone, Entracque, Valdieri e Vernante, sono individuati
nell'allegata planimetria in scala 1: 25.000 facente parte
integrante della presente legge. 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati
nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e
successive modificazioni ed integrazioni, le finalita'
dell'istituzione del Parco naturale Argentera-Palanfre' sono le
seguenti: 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al
precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente che alla data di
entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni
gestionali del Parco naturale dell'Argentera. 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma
1, della presente legge l'Ente di gestione del Parco naturale
Argentera-Palanfre' si avvale di proprio personale determinato
dalla sommatoria dei dipendenti di cui alla legge regionale 23
gennaio 1989, n. 14, articolo 2, lettere e) e m). 1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto
delle leggi statali e regionali in materia di tutela ambientale,
della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla
pesca, e' fatto divieto di: 1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), comportano sanzioni amministrative da un minimo di Lire
3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale
rimosso. 1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata: 1. Il Consiglio Regionale approva un Piano di area oggetto della
presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano
territoriale, redatto ai sensi dell'articolo 23 della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo
7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. 1. Il Parco naturale Argentera-Palanfre' e' oggetto di apposito
Piano di assestamento forestale redatto ed approvato secondo le
procedure di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12. 1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale
Argentera-Palanfre' si provvede utilizzando il riparto delle
risorse finanziarie iscritte al capitolo 15315 del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1994 e di cui ai corrispondenti
capitoli per gli anni finanziari successivi, secondo le procedure
stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n.
36, cosi' come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993, n.
31. 1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 7 sono
iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate
del bilancio per l'anno finanziario 1994 ed ai corrispondenti
capitoli dei bilanci successivi. 1. E' abrogata la legge regionale 3 dicembre 1979, n. 66. 1. L'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e'
cosi' modificato: il primo comma, lettera e, e' abrogato; il primo
comma, lettera m, e' sostituito dal seguente: "Parco naturale
Argentera-Palanfre'"; il primo comma, lettera e1, e' abrogato; il
primo comma, lettera m1, e' sostituito dal seguente: "all'Ente di
diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale
istitutiva del Parco naturale Argentera-Palanfre'". 1. Nelle more delle nomine di cui al comma 5 dell'articolo 4 della
presente legge le funzioni gestionali del Parco naturale
Argentera-Palanfre' e della Riserva naturale speciale del
popolamento di Juniperus phoenicea di Rocca di San Giovanni-Saben
sono esercitate dal Consiglio Direttivo del Parco naturale
dell'Argentera e dal Consiglio Direttivo della Riserva naturale del
Bosco e dei Laghi di Palanfre' in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, ognuno per le competenze attualmente
esercitate.
(Istituzione del Parco naturale)
(Confini)
2. Con la redazione del Piano di area di cui al successivo
articolo 9 possono essere individuate aree interne al Parco
naturale con le classificazioni di cui all'articolo 5 della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12: l'area individuata con la lettera A
nella planimetria di cui al comma 1 e' fin d'ora definita come
"Riserva naturale speciale" con la denominazione di Riserva
naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfre'.
3. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da
collocarsi in modo visibile e portanti la scritta "Regione
Piemonte, Parco naturale Argentera-Palanfre'".
4. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di
conservazione e di leggibilita'.
(Finalita')
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali ambientali,
paesaggistiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso
sociale di tali valori;
b) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini
didattici, culturali, scientifici e ricreativi;
c) garantire la salvaguardia e la tutela dei beni immobili
presenti sul territorio;
d) promuovere e valorizzare le attivita' agro-silvo-pastorali;
e) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche
presenti sul territorio.
(Gestione)
2. L'Ente di gestione di cui al comma precedente assume la
denominazione di Ente di gestione del Parco naturale
Argentera-Palanfre'.
3. La composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione
del Parco naturale Argentera-Palanfre' e' cosi' modificata: 7
rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi
dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12,
cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;
4 membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla
minoranza; 4 membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui uno
designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno
designato dalle associazioni ambientaliste.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni
decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere
rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo
1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.
5. Il Consiglio Direttivo di cui al comma precedente e' nominato
entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
(Personale)
2. L'organico di cui al comma precedente e' integrato da n. 1
unita' di VIII qualifica funzionale mediante riduzione di n. 1
unita' di cui all'organico individuato all'articolo 2, comma 3,
della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14.
(Vincoli e permessi)
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli
interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
d. danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agricole e
forestali per la manutenzione dell'area;
d) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare
valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed
individuati nel Piano di area di cui al successivo articolo 9;
f) asportare rocce o minerali ad esclusione della raccolta a scopi
scientifici e previa autorizzazione rilasciata dal Presidente del
Parco;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in
funzione delle finalita' previste dall'articolo 3 della presente
legge;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici
fuoristrada;
i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di
nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare
le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio
del Parco devono corrispondere alle finalita' di cui al precedente
articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e
dal Piano di cui al succcessivo articolo 9.
3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo
sono fissate in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai
sensi dell'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12,
e successive modifiche e integrazioni.
4. Sino all'approvazione del Piano di area di cui al successivo
articolo 9 debbono essere applicate le seguenti normative:
a) entro i limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, e'
consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso
ai fini di cui al precedente articolo 3;
b) la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere
che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta
salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, deve essere
autorizzata dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo.
5. Il Piano di area definisce le norme particolari di tutela
riferite alle aree a diversa classificazione ricomprese entro il
perimetro del Parco, con particolare riferimento alla Riserva
naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfre'.
(Sanzioni)
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1,
lett. b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in
materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera c), d), e), f), h), comportano sanzioni amministrative da
un minimo di Lire 25.000 ad un massimo di Lire 250.000.
4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera g) ed i), si applicano le sanzioni previste dalle leggi
vigenti in materia urbanistica.
5. Le violazioni alle limitazioni di cui all'articolo 6, comma 4,
lettera b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di Lire
1.000.000 ad un massimo di Lire 10.000.000.
6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai
commi 1/4/5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel
rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del
Presidente della Giunta Regionale.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per
l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi
di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di
cui all'articolo 9 della presente legge sono introitate nel
bilancio della Regione.
(Vigilanza)
a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui al
precedente articolo 4;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di
caccia e di pesca, al Corpo Forestale dello Stato in base alle
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 6
dicembre 1991, n. 394;
c) a guardie ecologiche volontarie in virtu' di specifica
convenzione con l'Ente di gestione del Parco cosi' come previsto
dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 21 luglio 1992, n.
36.
(Piano di area)
2. L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del
Piano entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Il Piano di area e' trasmesso agli Enti territoriali interessati
e pubblicato a cura del soggetto adottante sul Bollettino Ufficiale
della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo'
prendere visione degli elaborati.
4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione chiunque puo' far pervenire
le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le
stesse, entro i successivi 90 giorni provvede alla predisposizione
degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per
l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione
Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in seduta
congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di area
definitivo al Consiglio Regonale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme
di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in
vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che le approva,
sono soggette a revisione periodica e sostituiscono la
strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di
qualsiasi livello, cosi' come disposto dall'articolo 25, comma 2,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6. Il Piano di area di cui al presente articolo puo' individuare
zonizzazioni interne al perimetro del Parco ai sensi dell'articolo
5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
(Piano di assestamento forestale e Piano
naturalistico)
2. Il Parco naturale Argentera-Palanfre' e' oggetto di apposito
Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure di
cui all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
3. Il Piano naturalistico deve contenere quanto espressamente
stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979,
n. 57.
(Finanziamenti per la gestione)
(Entrate)
(Abrogazione di norme)
2. E' abrogata la legge regionale 30 maggio 1980, n. 65.
(Modificazione di norme)
2. L'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e'
cosi' modificato: il comma 6 e' abrogato; il comma 12 e' cosi'
sostituito: "Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco
naturale Argentera-Palanfre' e' cosi' composto:
a) 7 rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi
dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12,
cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;
b) 4 membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso
dalla minoranza;
c) 4 membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui uno
designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno
designato dalle associazioni ambientaliste."
3. L'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3 settembre 1984,
n. 52, e' cosi' sostituito: "La gestione della Riserva naturale
speciale e' affidata all'Ente di gestione del Parco naturale
Argentera-Palanfre'".
(Norme finali)
2. L'Ente di gestione del Parco naturale Argentera-Palanfre'
subentra nella gestione del bilancio degli Enti di gestione del
Parco naturale dell'Argentera e della Riserva naturale del Bosco e
dei Laghi di Palanfre' a far data dall'1 gennaio 1995.
3. L'Ente di gestione del Parco naturale Argentera-Palanfre'
succede nei rapporti di diritto pubblico e privato posti in essere
dai soppressi Enti di gestione di cui al comma precedente dalla
data di insediamento.