Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5521.

Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime e costituzione dell'Ente di gestione del Parco naturale Argentera-Palanfre'.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale)

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' istituito il Parco naturale Argentera-Palanfre'.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini del Parco naturale Argentera-Palanfre', incidente sui Comuni di Aisone, Entracque, Valdieri e Vernante, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1: 25.000 facente parte integrante della presente legge.
2. Con la redazione del Piano di area di cui al successivo articolo 9 possono essere individuate aree interne al Parco naturale con le classificazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12: l'area individuata con la lettera A nella planimetria di cui al comma 1 e' fin d'ora definita come "Riserva naturale speciale" con la denominazione di Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfre'.
3. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta "Regione Piemonte, Parco naturale Argentera-Palanfre'".
4. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale Argentera-Palanfre' sono le seguenti:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali ambientali, paesaggistiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;
b) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi;
c) garantire la salvaguardia e la tutela dei beni immobili presenti sul territorio;
d) promuovere e valorizzare le attivita' agro-silvo-pastorali;
e) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni gestionali del Parco naturale dell'Argentera.
2. L'Ente di gestione di cui al comma precedente assume la denominazione di Ente di gestione del Parco naturale Argentera-Palanfre'.
3. La composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale Argentera-Palanfre' e' cosi' modificata: 7 rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36; 4 membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza; 4 membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.
5. Il Consiglio Direttivo di cui al comma precedente e' nominato entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge l'Ente di gestione del Parco naturale Argentera-Palanfre' si avvale di proprio personale determinato dalla sommatoria dei dipendenti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, articolo 2, lettere e) e m).
2. L'organico di cui al comma precedente e' integrato da n. 1 unita' di VIII qualifica funzionale mediante riduzione di n. 1 unita' di cui all'organico individuato all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14.

Art. 6.
(Vincoli e permessi)

1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
d. danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agricole e forestali per la manutenzione dell'area;
d) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano di area di cui al successivo articolo 9;
f) asportare rocce o minerali ad esclusione della raccolta a scopi scientifici e previa autorizzazione rilasciata dal Presidente del Parco;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' previste dall'articolo 3 della presente legge;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalita' di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano di cui al succcessivo articolo 9.
3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e successive modifiche e integrazioni.
4. Sino all'approvazione del Piano di area di cui al successivo articolo 9 debbono essere applicate le seguenti normative:
a) entro i limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, e' consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;
b) la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, deve essere autorizzata dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo.
5. Il Piano di area definisce le norme particolari di tutela riferite alle aree a diversa classificazione ricomprese entro il perimetro del Parco, con particolare riferimento alla Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfre'.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), comportano sanzioni amministrative da un minimo di Lire 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), d), e), f), h), comportano sanzioni amministrative da un minimo di Lire 25.000 ad un massimo di Lire 250.000.
4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) ed i), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
5. Le violazioni alle limitazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di Lire 1.000.000 ad un massimo di Lire 10.000.000.
6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1/4/5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 8.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata:
a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui al precedente articolo 4;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e di pesca, al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) a guardie ecologiche volontarie in virtu' di specifica convenzione con l'Ente di gestione del Parco cosi' come previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

Art. 9.
(Piano di area)

1. Il Consiglio Regionale approva un Piano di area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano territoriale, redatto ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.
2. L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del Piano entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Piano di area e' trasmesso agli Enti territoriali interessati e pubblicato a cura del soggetto adottante sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione chiunque puo' far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le stesse, entro i successivi 90 giorni provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di area definitivo al Consiglio Regonale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che le approva, sono soggette a revisione periodica e sostituiscono la strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello, cosi' come disposto dall'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6. Il Piano di area di cui al presente articolo puo' individuare zonizzazioni interne al perimetro del Parco ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

Art. 10.
(Piano di assestamento forestale e Piano naturalistico)

1. Il Parco naturale Argentera-Palanfre' e' oggetto di apposito Piano di assestamento forestale redatto ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Il Parco naturale Argentera-Palanfre' e' oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
3. Il Piano naturalistico deve contenere quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 11.
(Finanziamenti per la gestione)

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale Argentera-Palanfre' si provvede utilizzando il riparto delle risorse finanziarie iscritte al capitolo 15315 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, secondo le procedure stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, cosi' come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31.

Art. 12.
(Entrate)

1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1994 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 13.
(Abrogazione di norme)

1. E' abrogata la legge regionale 3 dicembre 1979, n. 66.
2. E' abrogata la legge regionale 30 maggio 1980, n. 65.

Art. 14.
(Modificazione di norme)

1. L'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' modificato: il primo comma, lettera e, e' abrogato; il primo comma, lettera m, e' sostituito dal seguente: "Parco naturale Argentera-Palanfre'"; il primo comma, lettera e1, e' abrogato; il primo comma, lettera m1, e' sostituito dal seguente: "all'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale istitutiva del Parco naturale Argentera-Palanfre'".
2. L'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' modificato: il comma 6 e' abrogato; il comma 12 e' cosi' sostituito: "Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale Argentera-Palanfre' e' cosi' composto:
a) 7 rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;
b) 4 membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
c) 4 membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste." 3. L'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 52, e' cosi' sostituito: "La gestione della Riserva naturale speciale e' affidata all'Ente di gestione del Parco naturale Argentera-Palanfre'".

Art. 15.
(Norme finali)

1. Nelle more delle nomine di cui al comma 5 dell'articolo 4 della presente legge le funzioni gestionali del Parco naturale Argentera-Palanfre' e della Riserva naturale speciale del popolamento di Juniperus phoenicea di Rocca di San Giovanni-Saben sono esercitate dal Consiglio Direttivo del Parco naturale dell'Argentera e dal Consiglio Direttivo della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre' in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ognuno per le competenze attualmente esercitate.
2. L'Ente di gestione del Parco naturale Argentera-Palanfre' subentra nella gestione del bilancio degli Enti di gestione del Parco naturale dell'Argentera e della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre' a far data dall'1 gennaio 1995.
3. L'Ente di gestione del Parco naturale Argentera-Palanfre' succede nei rapporti di diritto pubblico e privato posti in essere dai soppressi Enti di gestione di cui al comma precedente dalla data di insediamento.