Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5520.

Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale.

Presentata da GOGLIO GIUSEPPE, MAJORINO GAETANO, MONTICELLI ANTONIO, NERVIANI ENRICO, PORCELLANA FRANCESCO LUIGI, SPAGNUOLO CARLA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della Regione Piemonte da leggi o regolamenti statali o regionali, convenzioni o statuti per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 e quelli in commissioni giudicatrici di concorso.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche gia' rivestite ed ai casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni, ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.

Art. 2.
(Organi competenti)

1. Le nomine dei componenti gli organi di controllo di cui alla legge regionale n. 142/90, dei componenti gli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Consorzi e Comitati spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio Regionale.
2. La nomina e la designazione dei componenti gli organi collegiali di amministrazione e dei sindaci delle Societa', nonche' la nomina e la designazione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Amministratore delegato di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Societa', Consorzi, spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta Regionale.
3. Ogni disposizione contraria e' abrogata.

Art. 3.

1. Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di presentazione della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto.

Art. 4.

1. Qualora le Associazioni, Enti, Istituti di cui all'articolo precedente, o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione non siano nominativamente previsti dalle leggi, ma siano da queste indicati solo i criteri per la loro individuazione e il loro numero, il Consiglio Regionale, su proposta della Commissione consiliare competente per materia, sentito l'Assessore competente, procedera' alla loro individuazione.
2. La relativa deliberazione e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale e mantiene la propria validita' anche per le nomine da effettuarsi successivamente.

Art. 5.

1. Alla Commissione Consultiva per le Nomine spetta il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
2. La Commissione nomine raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per i casi di rilevante importanza, puo' procedere all'audizione del candidato.
3. La mancata presentazione del candidato all'audizione produce di diritto la decadenza della candidatura, salvi gravi e comprovati motivi di giustificazione.
4. Il parere della Commissione Consultiva per le Nomine fa specifico riferimento ai requisiti richiesti ai candidati per la nomina da effettuarsi.

Art. 6.
(Procedure)

1. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno e' pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sul Bollettino Ufficiale, l'elenco predisposto dalla Commissione Consultiva per le Nomine, delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte di tutti gli organi della Regione. Tale elenco dovra' indicare:
a) l'Ente o l'organismo e l'incarico cui si riferisce la nomina;
b) la data entro cui dovra' essere effettuata;
c) l'organo regionale competente ad effettuarla e l'eventuale titolare del potere di designazione ai sensi dell'art. 3;
d) i requisiti e le condizioni richieste dalle norme vigenti per ricoprire l'incarico;
e) i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o dagli ordinamenti dei singoli Enti.
2. Qualora, successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al primo comma, la Commissione consultiva per le Nomine verifichi la necessita' di effettuare nel periodo considerato ulteriori nomine, puo' procedere con le stesse modalita' del primo comma all'integrazione degli elenchi.
3. Al termine della legislatura l'Ufficio di Presidenza dispone la pubblicazione delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferma che dovranno essere effettuate dai rinnovati organi regionali.

Art. 7.

1. La Giunta Regionale, per gli atti di propria competenza, ai sensi del precedente art. 2 comma 2, trasmette, nel termine di venti giorni prima della data entro la quale la nomina deve essere effettuata, per il parere alla Commissione Nomine lo schema del relativo provvedimento, con la relativa documentazione.
2. La Commissione esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte. Decorso tale termine la Giunta Regionale provvede alla nomina, proposta o designazione o conferma anche in assenza del parere.
3. Il parere della Commissione Consultiva per le Nomine non e' vincolante per la Giunta regionale la quale puo' disattenderlo motivatamente.
4. Quando si tratta di nomine o designazioni dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e dei sindaci delle Societa', la Commissione e' altresi' chiamata alla verifica del rispetto dell'articolo 72 comma 3 dello Statuto e delle leggi istitutive delle Societa' in materia di rappresentanza delle minoranze. Limitatamente ai suddetti casi ed in deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, il parere deve considerarsi vincolante e la Giunta non puo' procedere in assenza dello stesso. Il parere e' preso a maggioranza assoluta dei voti assegnati ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento.

Art. 8.

1. Per quanto riguarda le nomine di competenza del Consiglio, i Gruppi consiliari, i singoli consiglieri, la Giunta, le Associazioni o i singoli cittadini, fanno pervenire entro il termine di cui al comma 1, dell'articolo 7, all'Ufficio di Presidenza le proposte di candidatura per le nomine, designazioni o conferme accompagnate dalla relativa documentazione.
2. Scaduto il termine di cui al comma precedente, le proposte di candidatura vengono trasmesse con la relativa documentazione, alla Commissione nomine perche' esprima il proprio parere.
3. Qualora nel corso dell'esame da parte della Commissione consultiva per le Nomine, si verifichino fatti nuovi, la stessa Commissione nomine puo' accettare la sostituzione da parte degli stessi proponenti di candidati gia' presentati nei termini di cui al primo comma, con nuovi nominativi.
4. La Commissione esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla ricezione delle proposte di candidatura.
5. L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, e' iscritto all'Ordine del Giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in cui la nomina deve essere effettuata.
6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione Consultiva con parere favorevole.
7. Il candidato che non ha raggiunto il quorum nella prima votazione, puo' essere riportato in nomina una sola volta.
8. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od Organismo tre o piu' persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza, con le modalita' stabilite dal Regolamento.

Art. 9.

1. Nel caso in cui una persona nominata ai sensi della presente legge venga a cessare dall'incarico, per dimissioni, per incompatibilita' o per altra causa, la Commissione consultiva per le Nomine, provvede, immediatamente, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dal primo comma dell'articolo 6. Tale pubblicazione e' disposta d'ufficio dal Presidente della Commissione.
2. Il termine per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti previsti dall'articolo 8, primo comma, e' fissato in 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
3. Entro 10 giorni dal termine di cui al comma precedente, la Commissione Consultiva per le Nomine esprime il parere previsto dal quarto comma dell'articolo 8.

Art. 10.

1. Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono essere corredati, a pena di irricevibilita', a cura del proponente, del curriculum personale del candidato da cui risultino:
a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
b) titoli di studio e requisiti specifici;
c) attivita' lavorative ed esperienze svolte;
d) cariche elettive, e non, ricoperte.
2. Contestualmente alla candidatura devono pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilita' o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilita', nonche' la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992 n. 16 e successive modificazioni e dalla legge regionale 24 dicembre 1984 n. 65.
3. Il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti devono recare in calce la firma autenticata del candidato.

Art. 11.

1. Per tutte le nomine di cui all'articolo 1, l'intervenuta nomina o designazione e' immediatamente comunicata all'interessato a cura del Presidente dell'organo che vi ha provveduto.

Art. 12.
(Disposizioni per nomine in incarichi di particolare rilievo)

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi del II comma dell'articolo 2, nonche' le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e Revisori dei Conti di Istituti pubblici economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e Revisori dei Conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione Piemonte concorra in via continuativa;
c) di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, sono incompatibili con le seguenti funzioni:
d) Consiglieri Regionali;
e) dipendenti della Regione e degli Enti, Istituti, Societa' di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, anche se in congedo o in aspettativa, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico-funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio' sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
f) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
g) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2 della presente legge;
h) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
2. Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa persona in piu' di un Ente, Societa' o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei Revisori dei Conti.

Art. 13.
(Disposizioni generali)

1. Quando, successivamente alla nomina, intervengano condizioni previste come causa di ineleggibilita' o vengano meno alcune delle condizioni per le quali si e' proceduto alla nomina, la Commissione Consultiva per le Nomine informa l'organo che ha proceduto alla nomina od alla designazione, il quale potra' procedere con propria deliberazione alla dichiarazione di decadenza del nominato o designato dall'incarico ricoperto.
2. Nei casi si verifichino, sucessivamente alla nomina o designazione cause di incompatibilita', il nominato o designato sara' invitato dalla Commissione Consultiva per le Nomine a rimuovere tali cause entro 15 giorni.
3. Trascorso tale termine senza che siano state eliminate le cause di incompatibilita', potra' essere dichiarata la decadenza del nominato o designato con le modalita' di cui al primo comma.

Art. 14.

1. Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale per i settori di competenza degli Enti, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.
2. In caso di grave inosservanza degli obblighi di cui al 1. comma del presente articolo o di grave inadempimento dei doveri che sono propri dell'incarico ricevuto, gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono revocarla, sentita la Commissione Consultiva per le Nomine.

Art. 15.

1. Quando ne siano richiesti, da parte dell'organo che li ha nominati o designati, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo precedente sono tenuti ad inviare una relazione sull'attivita' svolta.
2. Per le Societa' delle quali la regione sia azionista, nei dieci giorni precedenti la data per la quale e' convocata l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio, il Presidente della Giunta riferisce alla Commissione Consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua conformita' agli atti programmatici di indirizzo della Regione.
3. Agli amministratori delle Societa' non si applica il comma 1 del presente articolo.

Art. 16.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sugli organi di informazione della regione, l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

Art. 17.
(Disciplina della proroga degli Organi amministrativi)

1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo scaduti devono essere rinnovati, obbligatoriamente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge, con l'eccezzione di cui all'articolo 18, comma 2.
2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1 per il rinnovo, la relativa competenza viene esercitata, con decreto rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, i quali devono, comunque, provvedere entro tale termine, operando la scelta tra le candidature sulle quali si sia gia' espressa la Commissione Consultiva per le Nomine e se cio' non sia avvenuto, fra quelle presentate ai sensi della presente legge.
3. In mancanza di candidature presentate, i Presidenti nominano persone di propria scelta ed i nominati hanno l'obbligo di presentare i documenti di cui all'articolo 10 entro 10 giorni dalla comunicazione dell'intervenuta nomina.
4. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro rinnovazione, gli organi amministrativi decadono.
5. La normativa di cui al presente articolo, si applica anche in tutti i casi in cui competa alla Regione la nomina di singoli rappresentanti o il parziale rinnovo degli Organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o piu' componenti, allorche' la mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo. In tale caso il termine di 45 giorni decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dal comma 1 dell'articolo 6.

Art. 18.

1. Per quanto riguarda gli organi che hanno come scadenza il termine della legislatura, le candidature dovranno pervenire entro trenta giorni dalla prima seduta del rinnovato Consiglio, e gli organi competenti dovranno provvedere alle nomine entro novanta giorni a partire dalla stessa data.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo, gli organi scaduti di cui si deve provvedere alla rinnovazione, rimangono in carica ed esercitano i relativi poteri sino alla scadenza del termine previsto dal comma precedente.
3. Gli stessi termini si applicano ai casi di nomine di competenza del Consiglio che vengano comunque a scadere dopo lo scioglimento dello stesso.
4. Se, in tale periodo, il Consiglio regionale deve procedere a nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilita' ed urgenza la Giunta Regionale assume la relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, osservando per quanto applicabili, le disposizioni della presente legge.

Art. 19.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, e' abrogata la legge regionale 12 febbraio 1985 n. 10 mod. con legge regionale 22 luglio 1986 n. 29 e con legge regionale 30.luglio 1986 n. 30 e con legge regionale 17 aprile 1990 n. 29.