Proposta di legge regionale, n. 5520.
Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di
competenza regionale. 1. La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina,
le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza
della Regione Piemonte da leggi o regolamenti statali o regionali,
convenzioni o statuti per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione
di quelli disciplinati dalla legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 e
quelli in commissioni giudicatrici di concorso. 1. Le nomine dei componenti gli organi di controllo di cui alla
legge regionale n. 142/90, dei componenti gli organi collegiali di
amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di Enti od
Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Consorzi e Comitati
spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del
Consiglio Regionale. 1. Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi
previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di
presentazione della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed
Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della
Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto. 1. Qualora le Associazioni, Enti, Istituti di cui all'articolo
precedente, o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere
di nomina da parte di organi della Regione non siano nominativamente
previsti dalle leggi, ma siano da queste indicati solo i criteri per
la loro individuazione e il loro numero, il Consiglio Regionale, su
proposta della Commissione consiliare competente per materia,
sentito l'Assessore competente, procedera' alla loro individuazione. 1. Alla Commissione Consultiva per le Nomine spetta il compito di
verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati
rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento. 1. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno e' pubblicato,
a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sul
Bollettino Ufficiale, l'elenco predisposto dalla Commissione
Consultiva per le Nomine, delle nomine, designazioni, proposte di
nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte di
tutti gli organi della Regione. Tale elenco dovra' indicare: 1. La Giunta Regionale, per gli atti di propria competenza, ai
sensi del precedente art. 2 comma 2, trasmette, nel termine di venti
giorni prima della data entro la quale la nomina deve essere
effettuata, per il parere alla Commissione Nomine lo schema del
relativo provvedimento, con la relativa documentazione. 1. Per quanto riguarda le nomine di competenza del Consiglio, i
Gruppi consiliari, i singoli consiglieri, la Giunta, le Associazioni
o i singoli cittadini, fanno pervenire entro il termine di cui al
comma 1, dell'articolo 7, all'Ufficio di Presidenza le proposte di
candidatura per le nomine, designazioni o conferme accompagnate
dalla relativa documentazione. 1. Nel caso in cui una persona nominata ai sensi della presente
legge venga a cessare dall'incarico, per dimissioni, per
incompatibilita' o per altra causa, la Commissione consultiva per le
Nomine, provvede, immediatamente, alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale dei dati previsti dal primo comma dell'articolo 6. Tale
pubblicazione e' disposta d'ufficio dal Presidente della Commissione. 1. Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono
essere corredati, a pena di irricevibilita', a cura del proponente,
del curriculum personale del candidato da cui risultino: 1. Per tutte le nomine di cui all'articolo 1, l'intervenuta nomina
o designazione e' immediatamente comunicata all'interessato a cura
del Presidente dell'organo che vi ha provveduto. 1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi del II comma
dell'articolo 2, nonche' le nomine e designazioni di competenza del
Consiglio Regionale relative ai componenti: 1. Quando, successivamente alla nomina, intervengano condizioni
previste come causa di ineleggibilita' o vengano meno alcune delle
condizioni per le quali si e' proceduto alla nomina, la Commissione
Consultiva per le Nomine informa l'organo che ha proceduto alla
nomina od alla designazione, il quale potra' procedere con propria
deliberazione alla dichiarazione di decadenza del nominato o
designato dall'incarico ricoperto. 1. Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che
sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo
limite degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione
regionale per i settori di competenza degli Enti, Istituti od
organismi in cui sono chiamati a rappresentarla. 1. Quando ne siano richiesti, da parte dell'organo che li ha
nominati o designati, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo
precedente sono tenuti ad inviare una relazione sull'attivita'
svolta. 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale, e' pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione, e sugli organi di informazione della
regione, l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con
l'indicazione dei dati essenziali relativi e dei proponenti. 1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo
scaduti devono essere rinnovati, obbligatoriamente, entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per
ciascuno di essi previsto dalla legge, con l'eccezzione di cui
all'articolo 18, comma 2. 1. Per quanto riguarda gli organi che hanno come scadenza il
termine della legislatura, le candidature dovranno pervenire entro
trenta giorni dalla prima seduta del rinnovato Consiglio, e gli
organi competenti dovranno provvedere alle nomine entro novanta
giorni a partire dalla stessa data. 1. Con l'entrata in vigore della presente legge, e' abrogata la
legge regionale 12 febbraio 1985 n. 10 mod. con legge regionale 22
luglio 1986 n. 29 e con legge regionale 30.luglio 1986 n. 30 e con
legge regionale 17 aprile 1990 n. 29.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di
rappresentanza di diritto in funzione di cariche gia' rivestite ed
ai casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente
ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti,
statuti o convenzioni, ovvero si tratti di designazioni di
funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.
(Organi competenti)
2. La nomina e la designazione dei componenti gli organi collegiali
di amministrazione e dei sindaci delle Societa', nonche' la nomina e
la designazione del Presidente, del Vicepresidente e
dell'Amministratore delegato di Enti od Istituti di diritto pubblico
o privato, Aziende, Societa', Consorzi, spettanti alla Regione, sono
attribuite alla Giunta Regionale.
3. Ogni disposizione contraria e' abrogata.
2. La relativa deliberazione e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale
e mantiene la propria validita' anche per le nomine da effettuarsi
successivamente.
2. La Commissione nomine raccoglie gli elementi di valutazione che
ritiene necessari e, per i casi di rilevante importanza, puo'
procedere all'audizione del candidato.
3. La mancata presentazione del candidato all'audizione produce di
diritto la decadenza della candidatura, salvi gravi e comprovati
motivi di giustificazione.
4. Il parere della Commissione Consultiva per le Nomine fa
specifico riferimento ai requisiti richiesti ai candidati per la
nomina da effettuarsi.
(Procedure)
a) l'Ente o l'organismo e l'incarico cui si riferisce la nomina;
b) la data entro cui dovra' essere effettuata;
c) l'organo regionale competente ad effettuarla e l'eventuale
titolare del potere di designazione ai sensi dell'art. 3;
d) i requisiti e le condizioni richieste dalle norme vigenti per
ricoprire l'incarico;
e) i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o
dagli ordinamenti dei singoli Enti.
2. Qualora, successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui
al primo comma, la Commissione consultiva per le Nomine verifichi la
necessita' di effettuare nel periodo considerato ulteriori nomine,
puo' procedere con le stesse modalita' del primo comma
all'integrazione degli elenchi.
3. Al termine della legislatura l'Ufficio di Presidenza dispone la
pubblicazione delle nomine, designazioni, proposte di nomina e
conferma che dovranno essere effettuate dai rinnovati organi
regionali.
2. La Commissione esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla
ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte. Decorso
tale termine la Giunta Regionale provvede alla nomina, proposta o
designazione o conferma anche in assenza del parere.
3. Il parere della Commissione Consultiva per le Nomine non e'
vincolante per la Giunta regionale la quale puo' disattenderlo
motivatamente.
4. Quando si tratta di nomine o designazioni dei componenti degli
organi collegiali di amministrazione e dei sindaci delle Societa',
la Commissione e' altresi' chiamata alla verifica del rispetto
dell'articolo 72 comma 3 dello Statuto e delle leggi istitutive
delle Societa' in materia di rappresentanza delle minoranze.
Limitatamente ai suddetti casi ed in deroga a quanto stabilito nei
commi precedenti, il parere deve considerarsi vincolante e la Giunta
non puo' procedere in assenza dello stesso. Il parere e' preso a
maggioranza assoluta dei voti assegnati ai sensi dell'articolo 37
del Regolamento.
2. Scaduto il termine di cui al comma precedente, le proposte di
candidatura vengono trasmesse con la relativa documentazione, alla
Commissione nomine perche' esprima il proprio parere.
3. Qualora nel corso dell'esame da parte della Commissione
consultiva per le Nomine, si verifichino fatti nuovi, la stessa
Commissione nomine puo' accettare la sostituzione da parte degli
stessi proponenti di candidati gia' presentati nei termini di cui al
primo comma, con nuovi nominativi.
4. La Commissione esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla
ricezione delle proposte di candidatura.
5. L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o
conferme, di competenza consiliare, e' iscritto all'Ordine del Giorno
della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in
cui la nomina deve essere effettuata.
6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle
candidature licenziate dalla Commissione Consultiva con parere
favorevole.
7. Il candidato che non ha raggiunto il quorum nella prima
votazione, puo' essere riportato in nomina una sola volta.
8. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto,
Ente od Organismo tre o piu' persone, deve essere assicurata la
presenza della minoranza, con le modalita' stabilite dal
Regolamento.
2. Il termine per la presentazione delle candidature da parte dei
soggetti previsti dall'articolo 8, primo comma, e' fissato in 15
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
3. Entro 10 giorni dal termine di cui al comma precedente, la
Commissione Consultiva per le Nomine esprime il parere previsto dal
quarto comma dell'articolo 8.
a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
b) titoli di studio e requisiti specifici;
c) attivita' lavorative ed esperienze svolte;
d) cariche elettive, e non, ricoperte.
2. Contestualmente alla candidatura devono pervenire la preventiva
accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di
eventuali incompatibilita' o l'impegno a rimuoverle, di
ineleggibilita', nonche' la dichiarazione della non sussistenza di
alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla legge
18 gennaio 1992 n. 16 e successive modificazioni e dalla legge
regionale 24 dicembre 1984 n. 65.
3. Il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti devono
recare in calce la firma autenticata del candidato.
(Disposizioni per nomine in incarichi di particolare
rilievo)
a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e Revisori
dei Conti di Istituti pubblici economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e Revisori
dei Conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione
Piemonte concorra in via continuativa;
c) di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con
apposita deliberazione del Consiglio Regionale, sono incompatibili
con le seguenti funzioni:
d) Consiglieri Regionali;
e) dipendenti della Regione e degli Enti, Istituti, Societa' di cui
la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini
la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende
della Regione, anche se in congedo o in aspettativa, salvo i casi
previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire
tramite per la presenza tecnico-funzionale della Regione
nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio' sia fatta
menzione nel provvedimento di nomina;
f) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione
ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli
stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
g) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui
provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo
2 della presente legge;
h) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori
dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
2. Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa persona
in piu' di un Ente, Societa' o organismo regionale di cui al
presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei Revisori dei
Conti.
(Disposizioni generali)
2. Nei casi si verifichino, sucessivamente alla nomina o
designazione cause di incompatibilita', il nominato o designato
sara' invitato dalla Commissione Consultiva per le Nomine a
rimuovere tali cause entro 15 giorni.
3. Trascorso tale termine senza che siano state eliminate le cause
di incompatibilita', potra' essere dichiarata la decadenza del
nominato o designato con le modalita' di cui al primo comma.
2. In caso di grave inosservanza degli obblighi di cui al 1. comma
del presente articolo o di grave inadempimento dei doveri che sono
propri dell'incarico ricevuto, gli organi regionali che hanno
provveduto alla nomina o alla designazione possono revocarla,
sentita la Commissione Consultiva per le Nomine.
2. Per le Societa' delle quali la regione sia azionista, nei dieci
giorni precedenti la data per la quale e' convocata l'assemblea degli
azionisti per l'approvazione del bilancio, il Presidente della
Giunta riferisce alla Commissione Consiliare competente
sull'andamento della gestione sociale e sulla sua conformita' agli
atti programmatici di indirizzo della Regione.
3. Agli amministratori delle Societa' non si applica il comma 1 del
presente articolo.
(Disciplina della proroga degli Organi amministrativi)
2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a
quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine
previsto dal comma 1 per il rinnovo, la relativa competenza viene
esercitata, con decreto rispettivamente dal Presidente del Consiglio
regionale e dal Presidente della Giunta regionale, i quali devono,
comunque, provvedere entro tale termine, operando la scelta tra le
candidature sulle quali si sia gia' espressa la Commissione
Consultiva per le Nomine e se cio' non sia avvenuto, fra quelle
presentate ai sensi della presente legge.
3. In mancanza di candidature presentate, i Presidenti nominano
persone di propria scelta ed i nominati hanno l'obbligo di
presentare i documenti di cui all'articolo 10 entro 10 giorni dalla
comunicazione dell'intervenuta nomina.
4. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia
provveduto alla loro rinnovazione, gli organi amministrativi
decadono.
5. La normativa di cui al presente articolo, si applica anche in
tutti i casi in cui competa alla Regione la nomina di singoli
rappresentanti o il parziale rinnovo degli Organi a seguito della
cessazione dalla carica di uno o piu' componenti, allorche' la
mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo. In tale caso
il termine di 45 giorni decorre dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale dei dati previsti dal comma 1 dell'articolo 6.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo,
gli organi scaduti di cui si deve provvedere alla rinnovazione,
rimangono in carica ed esercitano i relativi poteri sino alla
scadenza del termine previsto dal comma precedente.
3. Gli stessi termini si applicano ai casi di nomine di competenza
del Consiglio che vengano comunque a scadere dopo lo scioglimento
dello stesso.
4. Se, in tale periodo, il Consiglio regionale deve procedere a
nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme che rivestono
carattere di indifferibilita' ed urgenza la Giunta Regionale assume
la relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto,
osservando per quanto applicabili, le disposizioni della presente
legge.