Disegno di legge regionale, n. 5511.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco Naturale del Monte
Fenera. 1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di
fruizione del Parco naturale del Monte Fenera istituito con la legge
regionale 30 marzo 1987, n. 22. 1. L'accesso al Parco e' libero e consentito tutti i giorni, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 6. 1. La circolazione con mezzi motorizzati e' consentita lungo la rete
viabile principale e lungo le strade di accesso alle abitazioni ed
ai fondi di proprieta'. 1. La circolazione dei veicoli non motorizzati e' consentita lungo
le strade ed i sentieri. 1. L'accesso alle grotte di interesse archeologico denominate Ciota
Ciara, Ciutarun, Belvedere, Grotta del Laghetto e Tana della Volpe e'
consentito previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica
del Piemonte. temporaneo di accesso
1. L'Ente di gestione puo' temporaneamente impedire l'accesso a
particolari e limitate zone a fini silvocolturali, faunistici e di
salvaguardia di particolari emergenze individuate in sintonia con le
finalita' del Parco; tali zone sono opportunamente indicate con
apposite tabelle. 1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti derivanti dal
consumo di pasti, bevande e da pic-nic. 1. Il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi nelle acque di
sorgente, lungo i corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma e'
vietato. 1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno. 1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e'
consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100
mt., fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale,
a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato
circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e
solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza
di vento. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
di parti della flora erbacea ed arbustiva sono regolati dalla legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32; sono fatte salve le normali
operazioni connesse alle attivita' agricole e silvocolturali. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
dei funghi epigei, anche non commestibili, sono regolati dalla legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32, e dalla legge 23 agosto 1993, n.
352. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
dei prodotti del sottobosco sono regolati dalla legge regionale 2
novembre 1982, n. 32. 1. La raccolta di castagne e di altra frutta e' consentita al
proprietario, all'usufruttuario, al fittavolo, al coltivatore del
fondo, all'avente titolo su di esso, ai loro familiari, nonche' alle
persone autorizzate dagli stessi. 1. La raccolta, l'asportazione, l'uccisione volontaria e la
detenzione per la vendita di anfibi, molluschi e gamberi d'acqua
dolce sono vietati. 1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso
fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordine e specie
sono vietate. 1. L'asportazione ed il danneggiamento di rocce e di minerali sono
vietati. 1. L'asportazione ed il danneggiamento di fossili e di materiale
archeologico, etnologico e paleontologico, nonche' il calco ed il
danneggiamento delle incisioni rupestri sono vietati. 1. E' consentita l'introduzione di cani, purche' al guinzaglio e
lungo i sentieri lontani dagli abitati. 1. Le attivita' sportive, ludiche e ricreative sono consentite nel
rispetto della presente legge; qualora presuppongano un afflusso
notevole di persone, il loro svolgimento e' subordinato
all'autorizzazione dell'Ente di gestione. 1. Il disturbo della quiete, dell'ambiente naturale e le molestie
alla fauna, sono vietati. 1. L'attivita' fotografica e la ripresa di filmati, sia a livello
professionale che amatoriale, sono consentite quando non danneggino
con l'uso di proiettori luminosi l'ambiente interessato e quando non
arrechino disturbo ed oggettivo pericolo alle attivita' di
nidificazione e di riproduzione degli animali; a tal fine, l'Ente di
gestione da' pubblicita' con idonea segnaletica ai periodi in cui le
attivita' sono vietate in relazione ad ogni specie animale. 1. L'installazione di cartelli e l'apposizione di manifesti
pubblicitari, al di fuori degli spazi appositamente individuati,
sono vietati. 1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco
comporta la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000,
oltre alla facolta' dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni
subiti. 1. IL Consiglio Direttivo del Parco puo' concedere deroghe alle
norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici
e di studio; le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine. 1. La vigilanza e l'accertamento delle violazioni sono affidati al
personale dell'Ente di gestione ed ai soggetti di cui all'articolo
10 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 22, previa convenzione
con gli Enti di appartenenza. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui
alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
(Finalita')
(Accesso)
2. Le comitive organizzate e le scolaresche possono avvalersi
dell'accompagnamento di personale messo a disposizione dall'Ente di
gestione, previo avviso di almeno dieci giorni.
(Circolazione dei mezzi motorizzati)
2. E' vietato compiere percorsi fuoristrada e percorrere strade e
sentieri preclusi al traffico.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 2:
a) i mezzi di servizio e quelli autorizzati;
b) i mezzi delle pubbliche Amministrazioni;
c) i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attivita' agricole e
silvocolturali;
d) i mezzi impiegati nelle sistemazioni ed opere idrauliche e
forestali, nonche' nelle operazioni di pronto intervento ed
antincendio.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Circolazione dei veicoli non motorizzati)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Accesso alle grotte)
2. L'accesso alle grotte di interesse speleologico non elencate al
comma 1 e' consentito:
a) ai visitatori accompagnati da personale autorizzato, previo
avviso all'Ente di gestione;
b) agli speleologi, previa compilazione di moduli con i quali sia
segnalata la loro presenza in grotta e sia specificata l'eventuale
campagna di lavoro o di addestramento da effettuare.
3. Nelle aree carsiche del Parco le attivita' di studio, ricerca e
documentazione, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale
30 maggio 1980, n. 69 "Tutela del Patrimonio speleologico della
Regione Piemonte", sono condotte sulla base di accordi e convenzioni
con l'Ente di gestione.
4. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le
sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.
5. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 comportano la
sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Abbandono di piccoli rifiuti)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000. La sanzione e'
raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente
verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.
(Lavaggio di stoviglie ed automezzi)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 5.000 a lre 50.000.
(Accensione di fuochi)
2. Nelle aree appositamente attrezzate, individuate e segnalate
dall'Ente di gestione, e' ammesso l'uso di fornelli da campo e di
attrezzature per la cottura di cibi.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.
(Abbruciamenti)
2. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di
essere presenti, fino al totale esaurimento della combustione, con
personale sufficiente e con mezzi idonei al controllo ed
all'eventuale spegnimento delle fiamme.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
(Raccolta della flora spontanea)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 38, sub g), della
legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, pari a lire 20.000 piu' lire
5.000 per ogni esemplare raccolto, nel caso di specie a protezione
assoluta, e da lire 5.000 a lire 50.000 nel caso delle altre
specie.
(Raccolta dei funghi)
2. I Comuni e la Comunita' Montana comunicano alla Direzione del
Parco, ai fini della vigilanza, l'avvenuto rilascio dei tesserini
per la raccolta dei funghi, previsti dall'articolo 22 della legge
regionale n. 32/82.
3. Al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo,
all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari sono consentite la
raccolta e la commercializzazione dei funghi, ai sensi degli
articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 32/82, previa
autorizzazione dell'Ente di gestione.
4. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38, sub l), della
legge regionale n. 32/82, pari a lire 10.000 piu' lire 3.000 per
ogni esemplare eccedente la quantita' consentita.
5. Le violazioni della norma di cui al comma 3 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Raccolta dei prodotti del sottobosco)
2. Al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo,
all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari sono consentite la
raccolta e la commercializzazione dei prodotti del sottobosco, ai
sensi degli articoli 31, 32, e 33 della legge regionale n. 32/82,
previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38, sub l), della
legge regionale n. 32/82, pari a lire 10.000 piu' lire 3.000 per
ogni esemplare eccedente la quantita' consentita.
4. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano la
sanzione aministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Raccolta di frutta)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000.
(Cattura di anfibi, molluschi e gamberi)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000 per ogni
esemplare.
(Raccolta di insetti)
2.Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita'
agricole e silvocolturali, nonche' l'applicazione delle norme di
Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e
forestale.
3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Asportazione di rocce e minerali)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Asportazione di fossili e di materiale archeologico,
etnologico e paleontologico)
2. L'imbrattamento delle superfici e delle pareti rocciose, anche a
scopo di segnalazione, sono vietati.
3. Le violazioni del divieto di cui al comma 1 comportano le
sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.
4.Le violazioni del divieto di cui al comma 2 comportano la
sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
(Introduzione di cani)
2. Sono esclusi dalla limitazione di cui al comma 1 i cani a
seguito delle mandrie e greggi autorizzate al pascolo, quelli
utilizzati per attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' i cani da
fiuto e quelli utilizzati per operazioni di soccorso, sotto il
controllo diretto del relativo operatore.
3. La presenza di cani da guardia nelle case rurali sprovviste di
recinzione deve essere segnalata da appositi cartelli.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Attivita' ludicosportive)
2. L'uso di cavalli e di mountain-bikes e' consentito lungo i
percorsi appositamente segnalati.
3. L' attivita' di arrampicata sportiva e' consentita nei luoghi
appositamente attrezzati e segnalati, previa autorizzazione
dell'Ente di gestione.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Attivita' cinefotografica)
2.L'esercizio dell'attivita' professionale a scopo divulgativo e'
subordinato all'autorizzazione dell'Ente di gestione, previo assenso
di eventuali altri enti competenti. L'operatore e' tenuto a
consegnare all'Ente di gestione una copia del materiale prodotto e,
a garanzia di cio', versa un'idonea cauzione che e' restituita
dall'Ente medesimo alla consegna del materiale.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Cartelli pubblicitari)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.
(Danneggiamenti)
(Deroghe)
2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta,
al personale preposto alla vigilanza.
3. Il personale dell'Ente di gestione puo' agire in deroga a quanto
disposto dalla presente legge secondo le indicazioni ed i programmi
del Consiglio Direttivo.
(Vigilanza)
(Procedure)
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate
nel Bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di
previsione delle entrate per l'anno 1994 ed ai corrispondenti
capitoli dei Bilanci successivi.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui
all'articolo 24, sono introitate nel Bilancio del Parco per essere
destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo
per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.