Disegno di legge regionale, n. 5508.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco Naturale di
Rocchetta Tanaro. 1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di
fruizione del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro istituito con la
legge regionale 28 aprile 1980, n. 31. 1. L'accesso al Parco e' consentito dall'alba al tramonto lungo le
strade carrozzabili e lungo i sentieri segnalati; e' libero per il
transito lungo la strada che collega i Comuni di Rocchetta Tanaro e
di Mombercelli. 1. La circolazione nel Parco con mezzi motorizzati di qualsiasi
tipo, al di fuori delle strade carrozzabili e dei percorsi
appositamente individuati e segnalati per il raggiungimento delle
aree attrezzate, e' vietato. 1. L'Ente di gestione o la Direzione del Parco possono chiudere
temporaneamente al transito, ivi compreso a quello dei soggetti
autorizzati, parte o la totalita' delle strade per motivi di
sicurezza, per consentire lo svolgimento di operazioni tecniche o
per la manutenzione e la salvaguardia delle strade medesime. 1. Le comitive, le scolaresche ed i gruppi comunque organizzati
possono effettuare la visita del Parco solamente se accompagnati dal
personale messo a disposizione dall'Ente di gestione o previa
autorizzazione della Direzione del Parco. 1. Sul territorio del Parco e' vietato il campeggio, anche
temporaneo, con tende o qualsiasi altro mezzo di soggiorno. 1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti
derivanti dal consumo di pasti, di bevande e da pic-nic o da altre
attivita' connesse con la fruizione del Parco a fini scientifici,
didattici e ricreativi. 1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno. 1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e'
consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100
mt., fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale,
a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato
circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e
solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza
di vento. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati; sono fatte
salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e
silvocolturali. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
di funghi epigei, anche non commestibili, sono vietati. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
di qualsiasi prodotto del sottobosco, fatta eccezione per la
raccolta di funghi epigei eduli regolata dall'articolo 12, sono
vietati. 1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di
qualsiasi specie di molluschi e di anfibi sono vietate. 1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso
fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordine e specie
sono vietate. 1. E' consentita l'introduzione di cani, purche' al guinzaglio,
nelle aree attrezzate e lungo le strade ed i sentieri. 1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' giradischi,
mangianastri e simili, al di fuori delle aree attrezzate individuate
e segnalate dall'Ente di gestione, e' vietato. 1. Il pascolo del bestiame di quasiasi specie e' vietato. 1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco
comporta la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000,
oltre alla facolta' dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni
subiti. 1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco e' vietato. 1. Su tutto il territorio del Parco e' fatto divieto di atterraggio
o di sorvolo a bassa quota di elicotteri. 1. Il Consiglio Direttivo del Parco puo' concedere deroghe alle
norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici
e di studio; le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine. 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e
l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale
di vigilanza dell'Ente di gestione ed ai soggetti di cui all'art. 10
della legge regionale 28 aprile 1980, n. 31, previa convenzione con
gli Enti di appartenenza. 1.Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui
alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
(Finalita')
(Accesso al Parco)
2. L'accesso a cavallo e' consentito esclusivamente lungo i percorsi
appositamente segnalati.
3. L'accesso con le biciclette e' consentito lungo le strade
carrozzabili e lungo i percorsi appositamente segnalati.
4. L'accesso dei proprietari di immobili, degli aventi titolo su di
essi e dei soggetti dagli stessi autorizzati e' libero e non
condizionato dalle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Circolazione con mezzi motorizzati)
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a) i mezzi delle pubbliche Amministrazioni;
b) i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attivita' agricole e
silvocolturali e per il raggiungimento delle abitazioni e dei fondi;
c) i mezzi impiegati nelle sistemazioni ed opere idrauliche e
forestali e nelle operazioni antincendio e di pronto intervento;
d) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Ente di gestione
per motivate e comprovate necessita': il contrassegno non puo'
essere rilasciato per periodi di validita' superiore ai 60 giorni.
3. E' vietato lo svolgimento di competizioni di mezzi motorizzati;
raduni e manifestazioni di mezzi motorizzati sono sottoposti alla
preventiva autorizzazione dell'Ente di gestione.
4. Su tutto il territorio del Parco e' vietato compiere percorsi
fuori strada con mezzi motorizzati: sono comunque consentiti i
percorsi fuori strada necessari per lo svolgimento delle attivita'
agricole e delle attivita' di vigilanza e di pubblico servizio.
5. La sosta dei mezzi dei visitatori e' limitata alle aree di
parcheggio appositamente predisposte.
6. Gli accessi carrabili sulle strade precluse al transito sono
chiusi con sbarre mobili e devono essere richiusi dopo il passaggio
dei mezzi autorizzati.
7. La velocita' massima consentita ai mezzi motorizzati e' di 15
chilometri orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di
vigilanza.
8. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000; nel caso
di inosservanza del divieto di cui al comma 3, la sanzione e'
applicabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni ed e'
maggiorata di dieci volte per gli organizzatori delle stesse che ne
rispondono in solido.
(Chiusura temporanea di strade e divieti temporanei di
accesso)
2. La chiusura temporanea di cui al comma 1 e' decisa d'intesa con
i Comuni interessati e della stessa e' data pubblicita' con idonea
segnaletica.
3. L'Ente di gestione del Parco puo' impedire temporaneamente,
d'intesa con i Comuni interessati, l'accesso a particolari limitate
zone a fini naturalistici, selvicolturali e faunistici; tali zone
sono indicate con apposite tabelle.
4. L'accesso in violazione ai divieti temporanei di cui al presente
articolo comporta la sanzione amministrativa da lire 25.000 a Lire
250.000.
(Visite per comitive)
2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000 ed e'
applicabile ai singoli partecipanti ed agli organizzatori che ne
rispondono in solido.
(Campeggio)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni tenda
o mezzo e per ogni giorno o frazione di giorno di permanenza
abusiva.
(Abbandono di piccoli rifiuti)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000. La sanzione e'
raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente
verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti ed al loro
conferimento negli appositi contenitori.
(Accensione di fuochi)
2. Nelle aree appositamente attrezzate, individuate e segnalate
dall'Ente di gestione, e' ammesso l'uso dei fornelli da campo e di
attrezzature per la cottura di cibi.
3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000. La sanzione e'
raddoppiata qualora il trasgressore non provveda allo spegnimento
immediato del fuoco, al ripristino del luogo, mediante la rimozione
del materiale incombusto e comunque utilizzato, ed al suo
conferimento negli appositi contenitori.
(Abbruciamenti)
2. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di
essere presenti, fino al totale esaurimento della combustione, con
personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed
all'eventuale spegnimento delle fiamme.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
(Raccolta della flora spontanea)
3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 38, sub g), della
legge regionale n. 32/82, pari a lire 20.000 piu' lire 5.000 per
ogni esemplare raccolto, nel caso di specie a protezione assoluta, e
da lire 5.000 a lire 50.000 nel caso delle altre specie.
(Raccolta dei funghi)
2. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di
fungatico a favore delle Comunita' locali, nei modi, nei tempi e con
i limiti di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, ed alla
legge 23 agosto 1993, n. 352.
3. I Sindaci rilasciano, ai sensi dell'articolo 22 della legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32, ai residenti appartenenti alle
rispettive Comunita' un tesserino predisposto dall'Ente di gestione
del Parco; dell'avvenuto rilascio del tesserino e' data
comunicazione alla Direzione del Parco, ai fini della vigilanza.
4. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
5. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano le
sanzioni amministrative previste dall'art. 38 sub. l), della legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32, pari a lire 10.000 piu' lire 3.000
per ogni esemplare raccolto eccedente la quantita' consentita, e
dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, nonche' il ritiro del tesserino
per tutto il periodo di validita' residua del medesimo.
(Raccolta prodotti del sottobosco)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Raccolta di anfibi e molluschi)
2. Le violazioni della norma di cui al 1 comportano la sanzione
amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000 per ogni esemplare.
(Raccolta degli insetti)
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita'
agricole e silvocolturali, nonche' l'applicazione delle norme di
Polizia sanitaria, filopatologica, veterinaria, igienica e
forestale.
3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Introduzione di cani)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 25O.000.
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)
2. Nelle aree attrezzate l'uso dei citati apparecchi deve comunque
avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente
naturale ed alla vita degli animali.
3. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi
di vigilanza e soccorso e di quelli ubicati presso le abitazioni
private.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.
(Pascolo degli animali)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 4.OOO a lire 40.000 per ogni capo di
bestiame.
(Danneggiamenti)
(Esercizio della pesca)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 200.000.
(Utilizzo degli elicotteri)
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a) i mezzi di servizio delle Pubbliche Amministrazioni;
b) i mezzi autorizzati dalla Giunta Esecutiva del Parco
all'esecuzione di lavori o trasporti altrimenti non attuabili.
3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
(Deroghe)
2. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a
richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
3. Il personale dell'Ente di gestione puo' agire in deroga a quanto
disposto dalla presente legge secondo le indicazioni ed i programmi
del Consiglio Direttivo.
(Vigilanza)
(Procedure)
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate
nel Bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di
previsione delle entrate per l'anno 1994 ed ai corrispondenti
capitoli dei Bilanci successivi.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui
all'articolo 18, sono introitate nel Bilancio del Parco per essere
destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo
per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.