Disegno di legge regionale, n. 5507.
Istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero
e costituzione dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve
Naturali Ossolani. 1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' istituito
il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero. 1. I confini del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe
Devero, incidente sui Comuni di Baceno, Crodo, Varzo e Trasquera,
sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000 facente
parte integrante della presente legge. 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati
nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e
successive modificazioni ed integrazioni, le finalita'
dell'istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe
Devero sono le seguenti: 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente
articolo 3 sono esercitate dall'Ente che alla data di entrata in
vigore della presente legge svolge le funzioni gestionali dei Parchi
naturali dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero. 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma
1, della presente legge l'Ente di gestione dei Parchi e delle
Riserve naturali ossolani si avvale di proprio personale individuato
nella pianta organica approvata con legge regionale 23 gennaio 1989,
n. 14, art. 2, lett. a, cosi' come integrata dall'articolo 6 della
legge regionale 24 aprile 1990, n. 49. 1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto
delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente,
della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla
pesca, e' fatto divieto di: 1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6 comma 1 lett. a
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad
un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso. 1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata: 1. Il Consiglio Regionale approva un Piano di area oggetto della
presente legge costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano
territoriale, redatto ai sensi dell'articolo 23 della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo
7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. 1. Il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e' oggetto
di apposito Piano di assestamento forestale redatto ed approvato
secondo le procedure richiamate dall'articolo 24 della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12. 1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e
dell'Alpe Devero si provvede utilizzando il riparto delle risorse
finanziarie iscritte al capitolo 15315 del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 1994 e di cui ai corrispondenti capitoli per
gli anni finanziari successivi secondo le procedure stabilite
dall'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, cosi'
come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31. 1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 8 sono
iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate
del bilancio per l'anno finanziario 1994 ed ai corrispondenti
capitoli di bilanci successivi. 1. E' abrogata la legge regionale 20 marzo 1978, n. 14. 1. L'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi'
modificato: 1. Nelle more delle nomine di cui al comma 5 dell'articolo 4 della
presente legge le funzioni gestionali del Parco naturale dell'Alpe
Veglia e dell'Alpe Devero e della Riserva naturale speciale del
Sacro Monte Calvario di Domodossola sono esercitate dai Consigli
Direttivi in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge.
(Istituzione del Parco naturale)
(Confini)
2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da
collocarsi in modo visibile e portanti la scritta "Regione Piemonte,
Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero".
3. Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di
conservazione e di leggibilita'.
(Finalita')
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali
paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in
funzione dell'uso sociale di tali valori;
b) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini
didattici, culturali scientifici e ricreativi;
c) promuovere attivita' di studio e di ricerca didattiche e
scintifiche;
d) promuovere studi e ricerche di carattere mineralogico;
e) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche
presenti sul territorio;
f) promuovere e valorizzare le attivita' agro-silvo-pastorali
qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuita' del
pascolo montano;
g) programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione
delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso compatibilmente
con le caratteristiche ambientali del luoghi.
(Gestione)
2. L'Ente di gestione di cui al comma precedente assume la
denominazione di Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve
naturali ossolani.
3. La composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione
dei Parchi e delle Riserve naturali ossolani risulta cosi'
modificata:
a) 5 rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi
dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12,
cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1994, n. 36;
b) 1 rappresentante del Comune di Domodossola;
c) 3 membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso
dalla minoranza;
d) 2 rappresentanti dell'Istituto della Carita' dei Padri
Rosminiani;
e) 2 rappresentanti designati dal Consorzio volontario per il
restauro delle Cappelle del Sacro Monte Calvario;
f) 2 membri nominati dalla Provincia interessata, di cui uno
designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno
designato dalle Associazioni ambientaliste.
4. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni
decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere
rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale
22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 1 della
legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.
5. Il Consiglio Direttivo di cui al comma precedente e' nominato
entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
(Personale)
2. L'organico di cui al comma precedente e' ulteriormente integrato
da n. 2 unita' di IV e V qualifica funzionale mediante riduzione di
un corrispondente numero di unita' individuate all'articolo 2, comma
3, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14.
(Norme di salvaguardia)
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. E' consentito
l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti
realizzazioni approvate dal Consiglio Direttivo ed ubicate
all'interno dell'area istituita a Parco naturale;
b) esercitare attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli
interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agricole e
forestali per la manutenzione dell'area;
e) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore
ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel
Piano d'area di cui al successivo articolo 9;
f) asportare rocce e minerali, ad esclusione della raccolta a scopi
scientifici previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio del
Parco;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in
funzione delle finalita' previste dall'articolo 3 della presente
legge;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici
fuoristrada;
i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di
edifici esistenti o costruzione di nuovi edifici o strutture stabili
o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e
paesistiche dei luoghi.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del
Parco devono corrispondere alle finalita' di cui al precedente
articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano
di cui al successivo articolo 9.
3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono
fissate in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi
dell'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Sino all'approvazione del Piano d'area di cui al successivo
articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi
genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi,
fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge,
dev'essere autorizzata dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio
Direttivo.
(Sanzioni)
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1,
lett. b, si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in
materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lett.
c, d, e, f, h comportano sanzioni amministrative da un minimo di L.
25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Per la violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere g ed i si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti
in materia urbanistica.
5. Le violazioni al disposto di cui all'articolo 6, comma 3,
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad
un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di
terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
6. Le violazioni al disposto di cui all'articolo 6, comma 4,
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad
un massimo di L. 10.000.000.
7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi
1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel
rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del
Presidente della Giunta Regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per
l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi
di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di
cui all'articolo 10 sono introitate nel bilancio della Regione.
(Vigilanza)
a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui al
precedente articolo 4;
b) agli addetti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di
caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato in base alle
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre
1991, n. 394.
(Piano di area)
2. L'Ente di gestione del Parco naturale di cui all'articolo 4
provvede all'adozione del Piano entro il termine di 6 mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Piano di area e' trasmesso agli Enti territoriali interessati
e pubblicato a cura del soggetto adottante sul Bollettino Ufficiale
della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo'
prendere visione degli elaborati.
4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione chiunque puo' far pervenire
le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le
stesse, antro i successivi 90 giorni provvede alla predisposizione
degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per
l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione
tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in seduta
congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di area definitivo
al Consiglio Regionale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme
di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in
vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva e
sostituiscono la strumentazione territoriale urbanistica e
paesaggistica di qualsiasi livello, cosi' come disposto
dall'articolo 25, comma 2, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394.
(Piano di assestamento forestale e Piano
naturalistico)
2. Il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e' oggetto
di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le
procedure richiamate dall'articolo 25 della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12.
3. Il Piano naturalistico deve contenere quanto espressamente
stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n.
57.
(Finanziamenti per la gestione)
(Entrate)
(Abrogazione di norme)
2. E' abrogata la legge regionale 24 aprile 1990, n. 49.
3. E' abrogata la legge regionale 24 aprile 1990, n.50.
(Modificazione di norme)
a) il primo comma, lett. a, e' sostituito dal seguente: "Parco
naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero";
b) il primo comma,lett. a1, e' sostituito dal seguente: "All'Ente di
diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale
istitutiva del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero".
2. L'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 marzo 1990, n.
12, e' cosi' sostituito: Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione
dei Parchi e delle Riserve naturali ossolani e' cosi' composto:
a) 5 rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi
dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12,
cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;
b) 1 rappresentante del Comune di Domodossola;
c) 3 membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso
dalla minoranza;
d) 2 rappresentanti dell'Istituto della Carita' dei Padri
Rosminiani;
e) 2 rappresentanti designati dal Consorzio volontario per il
restauro delle Cappelle del Sacro Monte Calvario;
f) 2 membri nominati dalla Provincia interessata, di cui uno
designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno
designato dalle Associazioni ambientaliste.
3. L'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65, e'
cosi' sostituito: "Le funzioni di direzione e di amministrazione
delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di
cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione
dei Parchi e delle Riserve naturali ossolani di cui all'articolo 7,
comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12".
(Norme finali)
2. L'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali ossolani
subentra nella gestione del bilancio della Riserva naturale del
Sacro Monte Calvario di Domodossola a far data dal 1 gennaio 1995 e
succede nei rapporti di diritto pubblico e privato posti in essere
dal soppresso Ente di gestione della Riserva naturale medesima dalla
data di insediamento.