Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5507.

Istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e costituzione dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali Ossolani.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale)

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' istituito il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero, incidente sui Comuni di Baceno, Crodo, Varzo e Trasquera, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000 facente parte integrante della presente legge.
2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta "Regione Piemonte, Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero".
3. Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero sono le seguenti:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;
b) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali scientifici e ricreativi;
c) promuovere attivita' di studio e di ricerca didattiche e scintifiche;
d) promuovere studi e ricerche di carattere mineralogico;
e) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio;
f) promuovere e valorizzare le attivita' agro-silvo-pastorali qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuita' del pascolo montano;
g) programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso compatibilmente con le caratteristiche ambientali del luoghi.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni gestionali dei Parchi naturali dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero.
2. L'Ente di gestione di cui al comma precedente assume la denominazione di Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali ossolani.
3. La composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali ossolani risulta cosi' modificata:
a) 5 rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1994, n. 36;
b) 1 rappresentante del Comune di Domodossola;
c) 3 membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
d) 2 rappresentanti dell'Istituto della Carita' dei Padri Rosminiani;
e) 2 rappresentanti designati dal Consorzio volontario per il restauro delle Cappelle del Sacro Monte Calvario;
f) 2 membri nominati dalla Provincia interessata, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste.
4. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.
5. Il Consiglio Direttivo di cui al comma precedente e' nominato entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali ossolani si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, art. 2, lett. a, cosi' come integrata dall'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 49.
2. L'organico di cui al comma precedente e' ulteriormente integrato da n. 2 unita' di IV e V qualifica funzionale mediante riduzione di un corrispondente numero di unita' individuate all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14.

Art. 6.
(Norme di salvaguardia)

1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. E' consentito l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti realizzazioni approvate dal Consiglio Direttivo ed ubicate all'interno dell'area istituita a Parco naturale;
b) esercitare attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agricole e forestali per la manutenzione dell'area;
e) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano d'area di cui al successivo articolo 9;
f) asportare rocce e minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientifici previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio del Parco;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' previste dall'articolo 3 della presente legge;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di edifici esistenti o costruzione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalita' di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di cui al successivo articolo 9.
3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sino all'approvazione del Piano d'area di cui al successivo articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, dev'essere autorizzata dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6 comma 1 lett. a comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b, si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c, d, e, f, h comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Per la violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere g ed i si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
5. Le violazioni al disposto di cui all'articolo 6, comma 3, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
6. Le violazioni al disposto di cui all'articolo 6, comma 4, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 10 sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 8.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata:
a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui al precedente articolo 4;
b) agli addetti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 9.
(Piano di area)

1. Il Consiglio Regionale approva un Piano di area oggetto della presente legge costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano territoriale, redatto ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.
2. L'Ente di gestione del Parco naturale di cui all'articolo 4 provvede all'adozione del Piano entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Piano di area e' trasmesso agli Enti territoriali interessati e pubblicato a cura del soggetto adottante sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione chiunque puo' far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le stesse, antro i successivi 90 giorni provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva e sostituiscono la strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello, cosi' come disposto dall'articolo 25, comma 2, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 10.
(Piano di assestamento forestale e Piano naturalistico)

1. Il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e' oggetto di apposito Piano di assestamento forestale redatto ed approvato secondo le procedure richiamate dall'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e' oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate dall'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
3. Il Piano naturalistico deve contenere quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 11.
(Finanziamenti per la gestione)

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero si provvede utilizzando il riparto delle risorse finanziarie iscritte al capitolo 15315 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi secondo le procedure stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, cosi' come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31.

Art. 12.
(Entrate)

1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 8 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1994 ed ai corrispondenti capitoli di bilanci successivi.

Art. 13.
(Abrogazione di norme)

1. E' abrogata la legge regionale 20 marzo 1978, n. 14.
2. E' abrogata la legge regionale 24 aprile 1990, n. 49.
3. E' abrogata la legge regionale 24 aprile 1990, n.50.

Art. 14.
(Modificazione di norme)

1. L'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' modificato:
a) il primo comma, lett. a, e' sostituito dal seguente: "Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero";
b) il primo comma,lett. a1, e' sostituito dal seguente: "All'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 1 della legge regionale istitutiva del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero".
2. L'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' sostituito: Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali ossolani e' cosi' composto:
a) 5 rappresentanti della Comunita' del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificata dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36;
b) 1 rappresentante del Comune di Domodossola;
c) 3 membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
d) 2 rappresentanti dell'Istituto della Carita' dei Padri Rosminiani;
e) 2 rappresentanti designati dal Consorzio volontario per il restauro delle Cappelle del Sacro Monte Calvario;
f) 2 membri nominati dalla Provincia interessata, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste.
3. L'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65, e' cosi' sostituito: "Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali ossolani di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12".

Art. 15.
(Norme finali)

1. Nelle more delle nomine di cui al comma 5 dell'articolo 4 della presente legge le funzioni gestionali del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola sono esercitate dai Consigli Direttivi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali ossolani subentra nella gestione del bilancio della Riserva naturale del Sacro Monte Calvario di Domodossola a far data dal 1 gennaio 1995 e succede nei rapporti di diritto pubblico e privato posti in essere dal soppresso Ente di gestione della Riserva naturale medesima dalla data di insediamento.