Disegno di legge regionale, n. 5497.
Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge
28\3\1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche. 1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle
funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge 28\3\1991,
n. 112 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con
D.M. 4\6\1993, n. 248, conformandosi al disposto dell'art. 118,
ultimo comma, della Costituzione. 1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, emana criteri
provvisori afferenti gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 12 della legge
n. 112/91, nonche' le modalita' di presentazione delle istanze,
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge. Le istanze presentate anteriormente l'emanazione di dette
modalita' non perdono la loro efficacia. 1. Il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio
decreto, le Commissioni Provinciali e la Commissione Regionale in
conformita' all'art. 4, commi 2, 3 e 4, della legge n. 112\91. 1. Ai Comuni sono sub-delegate le funzioni amministrative
inerenti: 1. La conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della
legge 19.5.1976, n. 398, nelle autorizzazioni di cui all'art. 2
della legge 28.3.1991, n. 112 e' effettuata: 1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali,
per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui
all'art. 2, comma 3, della legge n. 112\91, i Comuni hanno
l'obbligo di inviare alla Regione : 1. Il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per
l'esercizio del commerico su aree pubbliche di cui all'art.2, commi
3 e 4, della legge n. 112\91, deve essere effettuato, nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento del nulla osta di cui al
precedente articolo 6, comma 4, trasmessi dalla Regione, previa
verifica dei requisiti soggettivi: 1. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, anche per effetto
di conversione, e' competente a provvedere: 1. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di seguito
elencati, i Comuni hanno l'obbligo di darne notizia sempre alla
Regione e alla Camera di Commercio competente nonche', ove occorra,
al Comune di rilascio ed ai Comuni sede di posteggio: 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa fronte con le entrate conseguenti l'applicazione dell'art. 11.
comma 2, della legge 27.6.1994, n. 413.
2. Le entrate per l'anno 1994 vengono introitate nell'apposito
capitolo, istituito "per memoria" e denominato "Tasse sulle
concessioni regionale per il rilascio ed il rinnovo annuale delle
autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche". 1. I Comuni che, entro la data di entrata in vigore del D.M.
4\6\1993, n. 248, non hanno emesso gli atti di concessione relativi
a posteggi esistenti e utilizzati con regolarita' da operatori
prima della summenzionata data, vi provvedono in conformita' alle
disposizioni del successivo comma. 1. In materia di tasse sulle concessioni regionali, valgono le
norme previste dalla legge regionale 6.3.1980, n. 13 e successive
modificazioni.
(Finalita')
(Funzioni di indirizzo della regione)
2. Le deliberazioni istitutive di nuove aree mercatali, extra
mercatali o di ampliamento delle aree esistenti sono adottate dai
Consigli Comunali, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge
112/91, posteriormente all'emanazione dei criteri di cui al
precedente comma ed in loro conformita'.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede ai
relativi aggiornamenti di detti criteri, qualora se ne rilevi la
necessita'.
(Nomina commissioni consultive)
2. Le Commissioni di cui al precedente comma 1 sono nominate entro
trenta giorni dal ricevimento delle designazioni dei componenti,
che devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Qualora siano pervenute le designazioni di almeno due terzi dei
componenti, il Presidente della Giunta Regionale provvede
ugualmente alla nomina delle Commissioni, nel termine di 30 giorni.
E' fatta salva la possibilita' di integrazione del decreto di
nomina con le successive designazioni.
(Funzioni subdelegate ai comuni)
a) la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della
abrogata legge 19\5\1976, n.398;
b) il rilascio, previo nulla osta regionale, delle autorizzazioni
-anche stagionali- all'esercizio del commercio su aree pubbliche di
cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n.112\91;
c) la volturazione del titolo autorizzativo ai fini del
trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda;
d) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo,
conseguenti la violazione di norme di legge o regolamentari;
e) l'estensione merceologica dell'autorizzazione, ai sensi della
legislazione statale vigente;
f) la rinuncia, comunicata dall'operatore, alla concessione di
singoli posteggi, qualora l'attivita' sia autorizzata ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 112/91;
g) ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni
del titolo autorizzativo.
(Conversione dell'autorizzazione)
a) dal Comune di rilascio dell'autorizzazione, se ubicato nel
territorio regionale;
b) da uno dei Comuni, a scelta dell'interessato, nel quale sia
localizzato almeno un posteggio, qualora l'autorizzazione sia stata
rilasciata da un Comune insistente sul territorio di altra Regione;
c) da uno dei Comuni capoluogo di provincia, a scelta
dell'interessato, qualora l'operatore sia in possesso di una
autorizzazione, rilasciata ai sensi della legge n. 398/76, da un
Comune ubicato nel territorio di altra regione ma non sia titolare
di alcuna concessione di posteggio nell'ambito territoriale della
regione Piemonte.
2. La presente legge conferma le modalita' procedurali inerenti le
operazioni di conversione, esemplificate dettagliatamente nella
circolare del Presidente della Giunta Regionale n. del .,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. in
data....
(Nulla osta regionale)
a) segnalazione della disponibilita' residua delle relative aree,
successiva agli adempimenti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) comunicazione delle variazioni di disponibilita', all'atto
stesso del loro accertamento;
c) trasmissione delle deliberazioni istitutive di aree mercatali
od extra mercatali, corredate delle relative planimetrie,
contestualmente all'esecutivita' delle medesime.
2. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione ex art.
2, commi 3 e 4, della legge n. 112/91, ne presentano istanza alla
Regione.
Le istanze, redatte nel rispetto della normativa sull'imposta di
bollo ed in conformita' alle modalita' stabilite nei criteri di
cui al precedente art.2, comma 1, debbono espressamente indicare il
Comune prescelto per il rilascio, individuato a norma dell'art. 7
della presente legge.
3. L'istruttoria delle istanze viene svolta nel rispetto delle
priorita' previste dal D.M. n. 248/93 nonche' in osservanza dei
criteri regionali di cui all'art. 2 comma 1.
4. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto,
concede il nulla osta regionale sentita, nel caso previsto
dall'art. 2, comma 4, della legge 112/91, la Commissione Regionale
di cui all'art. 3, entro novanta giorni dal ricevimento delle
istanze. Il nulla osta viene notificato all'interessato ed al
Comune dallo stesso indicato per il rilascio.
L'eventuale rigetto dell'istanza viene notificato al solo
richiedente.
5. Le domande presentate hanno validita' per dodici mesi a
decorrere dalla data di presentazione, salva restando la facolta'
di riproposizione.
(Rilascio e modifica dell'autorizzazione)
a) dal Comune ove risiedono o hanno sede legale rispettivamente le
persone fisiche o le Societa' richiedenti;
b) dal Comune nel quale sia ubicato almeno un posteggio, a scelta
del richiedente, qualora il medesimo risieda od abbia sede legale
fuori dell'ambito regionale;
c) dal Comune capoluogo della provincia di maggior agio logistico
per l'interessato e comunque a sua scelta, qualora l'autorizzazione
sia richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), della
legge 112/91, da soggetti che risiedono od hanno sede legale in
altre regioni.
2. Il Comune, nel notificare all'interessato l'avvenuto rilascio
dell'autorizzazione, ne informa contestualmente i Comuni sede di
posteggio.
Questi ultimi sono tenuti a rilasciare formale atto di concessione
entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La volturazione, la sospensione, la revoca, l'estensione
merceologica dell'autorizzazione ed ogni ulteriore adempimento
connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo sono
effettuati dal Comune che lo ha rilasciato, anche per effetto di
conversione.
4. Il mancato rilascio dell'autorizzazione e' tempestivamente
comunicato al richiedente ed alla Regione.
5. Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di dare immediata notizia
della variazione di residenza o di sede legale al Comune titolare
del rilascio o della conversione. Quest'ultimo analogamente
provvede ad informare la Camera di Commercio competente per
territorio, secondo le modalita' previste dall'art. 21 del D.M.
4.6.1993, n. 248.
(Revoca e sospensione dell'autorizzazione)
a) alla revoca dell'autorizzazione stessa nei casi previsti
dall'art. 5 della legge n. 112\91;
b) alla sospensione ed alla revoca conseguenti le violazioni di
cui all'art. 6, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 112\91.
2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca, il Comune
sede di posteggio e' tenuto a fornire immediata notizia
dell'avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio prevista
dall'art. 5, comma 2, della legge n. 112\91 al Comune che ha
rilasciato o convertito l'autorizzazione.
(Comunicazioni alla regione ed agli Enti interessati)
a) conversione dell'autorizzazione;
b) rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4,
della legge n. 112\91;
c) volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento
in gestione o in proprieta' dell'azienda;
d) revoca del titolo autorizzativo;
e) estensione merceologica dell'autorizzazione;
f) concessione del posteggio;
g) decadenza dalla concessione di posteggio;
h) cessazione dell'attivita' da parte dei soggetti autorizzati;
i) sospensione conseguente la violazione di norme di legge o
regolamentari;
l) rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di
singoli posteggi, qualora l'attivita' sia autorizzata ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 112/91;
m) ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni
del titolo autorizzativo.
2. Il Comune di rilascio dell'autorizzazione, cui sia stata
comunicata dall'interessato la temporanea e volontaria sospensione
dell'attivita' nei casi consentiti dalla legislazione vigente, e'
tenuto a fornirne immediata notizia alla Regione ed alla Camera di
Commercio di competenza.
(Norma finanziaria)
3. Le entrate per l'anno 1995, previste in lire un miliardo,
vengono introitate sul capitolo di entrata istituito ai sensi del
precedente comma 2.
4. I Comuni provvedono alla copertura finanziaria delle spese
derivanti dall'esercizio delle funzioni sub-delegate di cui
all'articolo 4, fatta eccezione della conversione indicata alla
lettera a) del medesimo articolo, mediante trasferimenti disposti
annualmente dalla Giunta Regionale nella misura corrispondente al
sessanta per cento dell'importo introitato tramite la riscossione
delle vigenti tasse di concessione regionale in materia.
A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'anno finanziario 1995 e' istituito apposito capitolo denominato
"Contributi agli Enti locali a concorso degli oneri sostenuti dai
Comuni per l'esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di
commercio su area pubblica, attribuite alle Regioni ai sensi della
legge 28/3/1991, n. 112".
5. Le somme corrispondenti al restante quaranta per cento vengono
destinate ad integrazione degli stanziamenti iscritti al capitolo
n. 25990 dello stato di previsione della spesa, denominato
"Finanziamenti e contributi in capitale ad Enti Locali per
investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete
distributiva del commercio in Piemonte".
(Norma transitoria)
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Comuni procedono all'attribuzione definitiva
mediante concessione decennale, dei posteggi mercatali o extra
mercatali, attenendosi alle seguenti disposizioni:
a) il posteggio e' assegnato all'operatore che lo abbia utilizzato
per il maggior numero di volte fino all'entrata in vigore del
D.M. 4 giugno 1993, n. 248;
b) l'utilizzo e' attestato dal relativo pagamento della tassa di
occupazione del suolo pubblico e, ove necessario, da altra
documentazione in possesso del Comune.
3. I Comuni ne danno notizia contestualmente all'assegnazione,
alla Regione ed al Comune di rilascio dell'autorizzazione.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione pervenute
all'Amministrazione regionale a partire dalla data di entrata in
vigore della legge n. 112\91 e fino all'entrata in vigore dei
criteri di cui all'art. 2, comma 1, possono essere completate
-entro quindici giorni dalla comunicazione della Regione-
mantenendo le priorita' derivanti dalla data di presentazione.
5. Ai fini del rilascio del nulla osta regionale, all'istruttoria
di dette domande si procede nel rispetto delle modalita' stabilite
dal D.M. n. 248\93 nonche' dei criteri di cui all'art. 2, comma
1, della legge n. 112/91.
In particolare, le domande proposte ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge n. 112/91 sono esaminate ad avvenuto espletamento delle
operazioni di cui al primo comma del presente articolo ed alla
relativa pubblicizzazione delle disponibilita' dei posteggi in
ambito regionale.
6. Dall'adozione del decreto di nulla osta, saranno seguite le
procedure di cui al precedente articolo 7.
7. Le tasse annuali, relative alle autorizzazioni per l'esercizio
del commercio ambulante ex lege 398/76, introitate dai Comuni per
l'anno 1994, nelle more di svolgimento delle operazione di
conversione delle medesime in quelle previste dalla legge 112/91,
sono considerate corrispettivo degli oneri derivanti dalle
operazione stesse.
(Norma finale)