Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5497.

Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28\3\1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita')

1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge 28\3\1991, n. 112 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 4\6\1993, n. 248, conformandosi al disposto dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione.

Art. 2.
(Funzioni di indirizzo della regione)

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, emana criteri provvisori afferenti gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 12 della legge n. 112/91, nonche' le modalita' di presentazione delle istanze, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le istanze presentate anteriormente l'emanazione di dette modalita' non perdono la loro efficacia.
2. Le deliberazioni istitutive di nuove aree mercatali, extra mercatali o di ampliamento delle aree esistenti sono adottate dai Consigli Comunali, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 112/91, posteriormente all'emanazione dei criteri di cui al precedente comma ed in loro conformita'.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede ai relativi aggiornamenti di detti criteri, qualora se ne rilevi la necessita'.

Art. 3.
(Nomina commissioni consultive)

1. Il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, le Commissioni Provinciali e la Commissione Regionale in conformita' all'art. 4, commi 2, 3 e 4, della legge n. 112\91.
2. Le Commissioni di cui al precedente comma 1 sono nominate entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni dei componenti, che devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Qualora siano pervenute le designazioni di almeno due terzi dei componenti, il Presidente della Giunta Regionale provvede ugualmente alla nomina delle Commissioni, nel termine di 30 giorni. E' fatta salva la possibilita' di integrazione del decreto di nomina con le successive designazioni.

Art. 4.
(Funzioni subdelegate ai comuni)

1. Ai Comuni sono sub-delegate le funzioni amministrative inerenti:
a) la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della abrogata legge 19\5\1976, n.398;
b) il rilascio, previo nulla osta regionale, delle autorizzazioni -anche stagionali- all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n.112\91;
c) la volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda;
d) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo, conseguenti la violazione di norme di legge o regolamentari;
e) l'estensione merceologica dell'autorizzazione, ai sensi della legislazione statale vigente;
f) la rinuncia, comunicata dall'operatore, alla concessione di singoli posteggi, qualora l'attivita' sia autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 112/91;
g) ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo.

Art. 5.
(Conversione dell'autorizzazione)

1. La conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19.5.1976, n. 398, nelle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 28.3.1991, n. 112 e' effettuata:
a) dal Comune di rilascio dell'autorizzazione, se ubicato nel territorio regionale;
b) da uno dei Comuni, a scelta dell'interessato, nel quale sia localizzato almeno un posteggio, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da un Comune insistente sul territorio di altra Regione;
c) da uno dei Comuni capoluogo di provincia, a scelta dell'interessato, qualora l'operatore sia in possesso di una autorizzazione, rilasciata ai sensi della legge n. 398/76, da un Comune ubicato nel territorio di altra regione ma non sia titolare di alcuna concessione di posteggio nell'ambito territoriale della regione Piemonte.
2. La presente legge conferma le modalita' procedurali inerenti le operazioni di conversione, esemplificate dettagliatamente nella circolare del Presidente della Giunta Regionale n. del ., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. in data....

Art. 6.
(Nulla osta regionale)

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 112\91, i Comuni hanno l'obbligo di inviare alla Regione :
a) segnalazione della disponibilita' residua delle relative aree, successiva agli adempimenti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) comunicazione delle variazioni di disponibilita', all'atto stesso del loro accertamento;
c) trasmissione delle deliberazioni istitutive di aree mercatali od extra mercatali, corredate delle relative planimetrie, contestualmente all'esecutivita' delle medesime.
2. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione ex art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 112/91, ne presentano istanza alla Regione.
Le istanze, redatte nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo ed in conformita' alle modalita' stabilite nei criteri di cui al precedente art.2, comma 1, debbono espressamente indicare il Comune prescelto per il rilascio, individuato a norma dell'art. 7 della presente legge.
3. L'istruttoria delle istanze viene svolta nel rispetto delle priorita' previste dal D.M. n. 248/93 nonche' in osservanza dei criteri regionali di cui all'art. 2 comma 1.
4. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, concede il nulla osta regionale sentita, nel caso previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 112/91, la Commissione Regionale di cui all'art. 3, entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze. Il nulla osta viene notificato all'interessato ed al Comune dallo stesso indicato per il rilascio. L'eventuale rigetto dell'istanza viene notificato al solo richiedente.
5. Le domande presentate hanno validita' per dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione, salva restando la facolta' di riproposizione.

Art. 7.
(Rilascio e modifica dell'autorizzazione)

1. Il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commerico su aree pubbliche di cui all'art.2, commi 3 e 4, della legge n. 112\91, deve essere effettuato, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del nulla osta di cui al precedente articolo 6, comma 4, trasmessi dalla Regione, previa verifica dei requisiti soggettivi:
a) dal Comune ove risiedono o hanno sede legale rispettivamente le persone fisiche o le Societa' richiedenti;
b) dal Comune nel quale sia ubicato almeno un posteggio, a scelta del richiedente, qualora il medesimo risieda od abbia sede legale fuori dell'ambito regionale;
c) dal Comune capoluogo della provincia di maggior agio logistico per l'interessato e comunque a sua scelta, qualora l'autorizzazione sia richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 112/91, da soggetti che risiedono od hanno sede legale in altre regioni.
2. Il Comune, nel notificare all'interessato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ne informa contestualmente i Comuni sede di posteggio.
Questi ultimi sono tenuti a rilasciare formale atto di concessione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La volturazione, la sospensione, la revoca, l'estensione merceologica dell'autorizzazione ed ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo sono effettuati dal Comune che lo ha rilasciato, anche per effetto di conversione.
4. Il mancato rilascio dell'autorizzazione e' tempestivamente comunicato al richiedente ed alla Regione.
5. Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di dare immediata notizia della variazione di residenza o di sede legale al Comune titolare del rilascio o della conversione. Quest'ultimo analogamente provvede ad informare la Camera di Commercio competente per territorio, secondo le modalita' previste dall'art. 21 del D.M. 4.6.1993, n. 248.

Art. 8.
(Revoca e sospensione dell'autorizzazione)

1. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, anche per effetto di conversione, e' competente a provvedere:
a) alla revoca dell'autorizzazione stessa nei casi previsti dall'art. 5 della legge n. 112\91;
b) alla sospensione ed alla revoca conseguenti le violazioni di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 112\91.
2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca, il Comune sede di posteggio e' tenuto a fornire immediata notizia dell'avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio prevista dall'art. 5, comma 2, della legge n. 112\91 al Comune che ha rilasciato o convertito l'autorizzazione.

Art. 9.
(Comunicazioni alla regione ed agli Enti interessati)

1. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di seguito elencati, i Comuni hanno l'obbligo di darne notizia sempre alla Regione e alla Camera di Commercio competente nonche', ove occorra, al Comune di rilascio ed ai Comuni sede di posteggio:
a) conversione dell'autorizzazione;
b) rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 112\91;
c) volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda;
d) revoca del titolo autorizzativo; e) estensione merceologica dell'autorizzazione;
f) concessione del posteggio;
g) decadenza dalla concessione di posteggio;
h) cessazione dell'attivita' da parte dei soggetti autorizzati;
i) sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamentari;
l) rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi, qualora l'attivita' sia autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 112/91;
m) ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo.
2. Il Comune di rilascio dell'autorizzazione, cui sia stata comunicata dall'interessato la temporanea e volontaria sospensione dell'attivita' nei casi consentiti dalla legislazione vigente, e' tenuto a fornirne immediata notizia alla Regione ed alla Camera di Commercio di competenza.

Art. 10.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate conseguenti l'applicazione dell'art. 11. comma 2, della legge 27.6.1994, n. 413. 2. Le entrate per l'anno 1994 vengono introitate nell'apposito capitolo, istituito "per memoria" e denominato "Tasse sulle concessioni regionale per il rilascio ed il rinnovo annuale delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche".
3. Le entrate per l'anno 1995, previste in lire un miliardo, vengono introitate sul capitolo di entrata istituito ai sensi del precedente comma 2.
4. I Comuni provvedono alla copertura finanziaria delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni sub-delegate di cui all'articolo 4, fatta eccezione della conversione indicata alla lettera a) del medesimo articolo, mediante trasferimenti disposti annualmente dalla Giunta Regionale nella misura corrispondente al sessanta per cento dell'importo introitato tramite la riscossione delle vigenti tasse di concessione regionale in materia.
A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 e' istituito apposito capitolo denominato "Contributi agli Enti locali a concorso degli oneri sostenuti dai Comuni per l'esercizio delle funzioni sub-delegate in materia di commercio su area pubblica, attribuite alle Regioni ai sensi della legge 28/3/1991, n. 112".
5. Le somme corrispondenti al restante quaranta per cento vengono destinate ad integrazione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 25990 dello stato di previsione della spesa, denominato "Finanziamenti e contributi in capitale ad Enti Locali per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte".

Art. 11.
(Norma transitoria)

1. I Comuni che, entro la data di entrata in vigore del D.M. 4\6\1993, n. 248, non hanno emesso gli atti di concessione relativi a posteggi esistenti e utilizzati con regolarita' da operatori prima della summenzionata data, vi provvedono in conformita' alle disposizioni del successivo comma.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni procedono all'attribuzione definitiva mediante concessione decennale, dei posteggi mercatali o extra mercatali, attenendosi alle seguenti disposizioni:
a) il posteggio e' assegnato all'operatore che lo abbia utilizzato per il maggior numero di volte fino all'entrata in vigore del D.M. 4 giugno 1993, n. 248;
b) l'utilizzo e' attestato dal relativo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e, ove necessario, da altra documentazione in possesso del Comune.
3. I Comuni ne danno notizia contestualmente all'assegnazione, alla Regione ed al Comune di rilascio dell'autorizzazione.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione pervenute all'Amministrazione regionale a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 112\91 e fino all'entrata in vigore dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, possono essere completate -entro quindici giorni dalla comunicazione della Regione- mantenendo le priorita' derivanti dalla data di presentazione.
5. Ai fini del rilascio del nulla osta regionale, all'istruttoria di dette domande si procede nel rispetto delle modalita' stabilite dal D.M. n. 248\93 nonche' dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 112/91.
In particolare, le domande proposte ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 112/91 sono esaminate ad avvenuto espletamento delle operazioni di cui al primo comma del presente articolo ed alla relativa pubblicizzazione delle disponibilita' dei posteggi in ambito regionale.
6. Dall'adozione del decreto di nulla osta, saranno seguite le procedure di cui al precedente articolo 7.
7. Le tasse annuali, relative alle autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante ex lege 398/76, introitate dai Comuni per l'anno 1994, nelle more di svolgimento delle operazione di conversione delle medesime in quelle previste dalla legge 112/91, sono considerate corrispettivo degli oneri derivanti dalle operazione stesse.

Art. 12.
(Norma finale)

1. In materia di tasse sulle concessioni regionali, valgono le norme previste dalla legge regionale 6.3.1980, n. 13 e successive modificazioni.