Disegno di legge regionale, n. 5496.
Nuova classificazione delle aziende alberghiere. 1. La Regione Piemonte stabilisce, ai sensi dell'art. 7 della
legge 17.5.1983 n. 217 e nel quadro di una uniformita' con le altre
Regioni italiane, i criteri e le modalita' per la classificazione
delle aziende alberghiere. 1. Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al
pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno 7 camere o
appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri
servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di
bar e ristorante. 1. Le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard
qualitativi obbligatori minimi indicati nell'allegato della
presente legge; 1. La classificazione ha efficacia per un quinquennio; 1. E' fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo
visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo
della classe assegnata, realizzato in conformita' al modello
stabilito dalla Regione. 1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che
offrono, gli alberghi possono distinguersi altresi' nelle tipologie
e assumere le denominazioni sotto indicate: 1. Le funzioni amministrative in materia di classificazione
alberghiera sono esercitate dal Comune in base alla delega
attribuita ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale
16.6.1981 n. 21 e dell'art. 4 comma 1 lett. d) della legge
regionale 5 marzo 1987 n. 12. 1. Il titolare di azienda alberghiera che non provvede alla
denuncia della classifica alberghiera e' soggetto alla sanzione
amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000. 1. La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1.
gennaio 1996 . Allegato A.
Il presente allegato e' composto da:
- Sezione 1 Standard qualitativi minimi per la classificazione
degli alberghi
- Sezione 2 Standard qualitiativi minimi per la classificazione
delle residenze turistico-alberghiere
Avvertenze
1. Accanto ad ogni voce sono indicate le classi per le quali la
caratteristica e' obbligatoria.
2. Per l'assengazione ad una determinata classe l'azienda
alberghiera deve avere tutte le caratteristiche richieste per tale
classe.
3. Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso
all'inglese, vasca o doccia, bidet, specchio con presa di corrente,
acqua calda e fredda.
All. A.
(Oggetto)
(Aziende alberghiere)
2. Le aziende alberghiere si distinguono in:
a) "alberghi" quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
b) "residenze turistico-alberghiere" quando offrono alloggio
prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o piu' locali,
dotati di servizio autonomo di cucina;
3. La classificazione come albergo o come residenza
turistico-alberghiera viene determinata dalla prevalenza nel
computo della capacita' ricettiva tra camere e appartamenti.
(Classificazione)
2. Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate,
in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 e 1 stella;
3. Le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre
classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4, 3 e 2 stelle;
4. Gli alberghi contrassegnati da 5 stelle assumono la
denominazione aggiuntiva "lusso" quando sono in possesso di
eccezionali standard qualitativi tipici degli esercizi di classe
internazionale;
5. Le dipendenze sono classificate in classe inferiore a quella
della casa madre.
(Durata della classificazione)
2. Qualora durante il quinquennio, e manchi almeno un semestre al
compimento di esso, si determinino cambiamenti alle condizioni che
hanno dato luogo alla classificazione di un'azienda, si procede
alla attribuzione di una nuova classificazione;
3. La classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura o
le modifiche di classificazione hanno efficacia per la frazione del
quinquennio in corso.
(Pubblicita' della classe)
(Tipologie alberghiere)
a) Motel: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box
o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le
camere o unita' abitative degli ospiti maggiorate del 10%, nonche'
i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati,
di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e
di bar;
b) Villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione
dei servizi in funzione di piu' stabili facenti parte di uno stesso
complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago
degli ospiti;
c) Albergo Meuble' o Garni': albergo che fornisce solo il servizio
di alloggio, normalmente con prima colazione, senza ristorante;
d) Albergo - Dimora storica: albergo la cui attivita' si svolge in
immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi
minimi della classe 4 stelle;
e) Albergo - Centro benessere: albergo dotato di impianti e
attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati
per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura
e servizi minimi della classe 3 stelle.
2. In altenativa all'indicazione albergo puo' essere usata
l'indicazione "Hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati
con 4 e 5 stelle "Grand Hotel" o "Grande Albergo".
3. In alternativa all'indicazione residenza turistico alberghiera
possono essere utilizzate le denominazioni hotel residence, albergo
residenziale o aparthotel.
4. E' vietato usare per le aziende alberghiere denominazioni e
indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.
(Procedure di classificazione)
2. Per l'attribuzione della classifica alberghiera si applicano le
procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi previste dall'art. 19 della legge 7
agosto 1990 n. 241 sostituito dall'art. 2 comma 10 della legge 24
dicembre 1993 n. 537.
3. Il titolare dell'azienda alberghiera presenta al Comune
competente per territorio la denuncia della classifica che viene
attribuita all'azienda in base all'applicazione degli standard
minimi qualitativi dalla presente legge.
4. La denuncia e' presentata su modulo predisposto dalla Regione e
deve essere trasmessa al Comune e per conoscenza alla Provincia,
sei mesi prima della scadenza della classifica in atto, oppure
prima dell'inizio dell'attivita' per le aziende di nuova apertura.
5. Il Comune, entro sessanta giorni dalla denuncia, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti
dalla presente legge e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine,
la modifica della classifica salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la
propria attivita' e i suoi effetti entro il termine prefissato dal
Comune.
6. Il provvedimento di modifica della classifica o di prescrizione
a conformare l'attivita' e' adottato dal Comune anche qualora venga
riscontrato che sono venuti meno i presupposti e i requisiti
iniziali di classificazione.
7. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 puo' essere
proposta al Comune anche dalla Provincia e dalla Regione secondo le
rispettive competenze.
8. In caso di inerzia del Comune ad adottare i provvedimenti di
cui ai commi 5 e 6 la Giunta regionale puo' invitare l'Ente stesso
a provvedere entro congruo termine, decorso il quale provvede
direttamente la Giunta stessa.
9. Il Comune trasmette alla Provincia i provvedimenti adottati ai
sensi della presente legge.
(Sanzioni)
2. Tale sanzione e' raddoppiata nel caso in cui il titolare si
rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della
verifica della classifica o di consentire gli accertamenti disposti
allo stesso fine, o denunci elementi non corrispondenti al vero,
oppure non conformi alla classifica della propria azienda ai
provvedimenti adottati dal Comune.
3. Il titolare di azienda alberghiera che ometta di indicare la
classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero
attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in
qualsiasi altro modo, una classifica diversa da quella propria o
affermi la disponibilita' di attrezzatura non conforme a quella
esistente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a
L. 1.500.000.
4. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti sono
raddoppiate.
(Norme transitorie e finali)
2. Le aziende alberghiere di nuova apertura sono classificate,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo gli
standard minimi qualitativi indicati nell'allegato della presente
legge.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata
la legge regionale 16.6.1981 n. 21, modificata con leggi regionali
21.12.1981 n. 59 e 30.8.1984 n. 46.
4. La classifica attribuita alle aziende alberghiere ai sensi
della l.r. 21/81 ed efficace fino al 31.12.1994, e' prorogata al
31.12.1995.
Per gli eservizi ubicati in immobili gia' esistenti, in relazione ad
impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di
superficie, non e' obbligatoria la presenza del bidet.
4. Gli ascensori e montacarichi non sono obbligatori negli edifici
esistenti dotati di rampe di accesso ai piani senza scalini.
5. Per "personale addetto in via esclusiva" si intende persona
(titolare, dipendente, coadiutore) che quando e' impegnata in un
determinato servizio non puo' essere impegnata contemporaneamente in
altri servizi.
Per "addetto" si intende la persona che e' impegnata prevalentemente
in un servizio, ma che puo' essere impegnata contemporaneamente
anche in altri servizi.
Per "servizio assicurato" si intende servizio che viene garantito
mediante uno o piu' persone impiegate contemporaneamente in piu'
servizi.
SEZIONE 1
STANDARD QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI,
DISTINTI PER CLASSE.
1. PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA-INFORMAZIONI:
1.01.1 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via
esclusiva(5)
1.01.2 assicurati 16/24 ore con personale addetto in via
esclusiva (4)
1.01.3 assicurati 16/24 ore con un addetto (3)
1.01.4 assicurati 12/24 ore (1) (2)
1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
1.02.1 portiere di notte (4)
1.02.2 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3)
1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.03.1 cassetta di sicurezza per tutte le camere (5)
1.03.2 cassetta di sicurezza per il 50% delle camere e
cassaforte dell'albergo per le restanti camere (4)
1.03.3 cassaforte in albergo (3)
1.04 TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI
1.04.1 assicurato 24/24 (5)
1.04.2 assicurato 16/24 (4)
1.04.3 assicurato 12/24 (3)
1.05 SERVIZIO DI 1 COLAZIONE:
1.05.1 in sala apposita (5) (4)
1.05.2 in sale comuni anche destinate ad altri usi (2)
(3)
1.05.3 servizio reso nelle camere a richiesta del
cliente (4) (5)
1.06 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E' UBICATO L'IMPIANTO:
1.06.1 assicurato 16/24 ore con personale addetto in via
esclusiva (5)
1.06.2 assicurato 12/24 ore con personale addetto in via
esclusiva (4)
1.06.3 assicurato 12/24 ore con un addetto (3)
1.06.4 assicurato 12/24 ore (2)
1.07 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI:
1.07.1 assicurato 16/24 ore (4) (5)
1.07.2 assicurato 12/24 ore (3)
1.08 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE:
1.08.1 assicurato 16/24 ore (4) (5)
1.08.2 assicurato 12/24 ore (3)
1.09 FRIGO BAR IN TUTTE LE CAMERE O UNITA' ABITATIVE (4) (5)
(Ove non assicurato il servizio bar 24/24 ore)
1.10 DIVISE PER IL PERSONALE (4) (5)
1.11 LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE:
1.11.1 dal personale di ricevimento portineria -
informazioni:
2 lingue (4) (5)
1 lingua (3)
1.12 CAMBIO BIANCHERIA:
1.12.1 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente:
- tutti i giorni (4) (5)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)
- una volta alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela
dell'ambiente)
1.12.2 asciugamani nelle camere ad ogni cambio di
cliente:
- tutti i giorni (3) (4) (5)
- a giorni alterni (2)
- due volte alla settimana (1)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela
dell'ambiente)
1.13 ACCESSORI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI:
1.13.1 saponetta (1) (2) (3) (4) (5)
1.13.2 bagnoschiuma (3) (4) (5)
1.13.3 sali da bagno (5)
1.13.4 un telo da bagno per persona (1) (2) (3)
(4) (5)
1.13.5 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4)
(5)
1.13.6 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4)
(5)
1.13.7 riserva di carta igienica (1) (2) (3) (4)
(5)
1.13.8 sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5)
1.13.9 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
1.13.10 asciugacapelli (4) (5)
AVVERTENZA: le camere senza bagno privato devono avere
accessori di cui ai punti 1.13.4. e 1.13.5.
1.14 ACCESSORI NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE:
1.14.1 documentazione sull'albergo (3) (4) (5)
1.14.2 necessario per scrivere (3) (4) (5)
1.15 LAVATURE E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI:
1.15.1 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata
prima delle ore 9,00 (5)
1.15.2 resa entro le 24 ore (4)
1.16 PULIZIA NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE:
1.16.1 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
(4) (5)
1.16.2 una volta al giorno (1) (2) (3)
1.17 SERVIZIO PARCHEGGIO AUTO:
1.17.1 assicurato 24/24 (5)
2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01 NUMERO DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI (COMPLETI), ESPRESSI
IN PERCENTUALE DELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE:
2.01.1 il 100% (4) (5)
2.01.2 almeno l'80% (3)
2.01.3 almeno il 60% (2)
2.02 NUMERO DEI LOCALI - BAGNO COMUNI (COMPLETI):
2.02.1 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale
bagno privato con il minimo di uno per piano (3)
2.02.2 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale
bagno privato con il minimo di uno per piano (2)
2.02.3 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale
bagno privato con il minimo di uno per piano (1)
2.03 RISCALDAMENTO:
2.03.1 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5)
(ad esclusione degli alberghi con apertura
limitata alla stagione estiva)
2.04 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.04.1 in tutto l'esercizio (4) (5)
(l'aria condizionata e' obbligatoria solo per
gli esercizi posti ad altitudine inferiore a
300 m.s.m.)
2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI: (5)
2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI:
2.06.1 qualunque sia il numero dei piani (4) (5)
2.06.2 per gli esercizi con locali oltre i primi due
piani (escluso il piano terreno) (2) (3)
2.07 SISTEMAZIONE DELLE CAMERE:
2.07.1 letto, tavolino, armadio, comodino e specchio
(1) (2) (3) (4) (5)
2.07.2 lampade o appliques da comodino (1) (2) (3)
(4) (5)
2.07.3 punto di illuminazione per leggere o scrivere
(2) (3) (4) (5)
2.07.4 specchio con presa corrente per le camere senza
bagno (1) (2) (3)
2.07.5 secondo comodino nelle camere doppie (2) (3)
(4) (5)
2.07.6 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
2.07.7 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3)
(4) (5)
2.07.8 angolo soggiorno arredato (5)
AVVERTENZA: il tavolino e comodino possono essere
sostituiti da ripiani con analoga funzione
2.08 SEDIE E POLTRONE NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE:
2.08.1 una sedia per letto (1) (2) (3)
2.08.2 una poltroncina per letto (4) (5)
2.09 DISPONIBILITA' DI SUITES (5)
2.10 TELEVISIONE:
2.10.1 in tutte le camere o unita' abitative (3) (4) (5)
2.10.2 con antenna satellitare (5)
2.10.3 ad uso comune (1) (2)
(obbligatoria solo per gli esercizi che non
hanno tutte le camere dotate di televisione)
2.11 RADIO O FILODIFFUSIONE NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE,
CON REGOLAZIONE AUTONOMA:
2.11.1 in tutte le camere o unita' abitative (4) (5)
2.12 CHIAMATA PER IL PERSONALE:
2.12.1 chiamata telefonica diretta (3) (4) (5)
2.12.2 chiamata con telefono o campanello (1) (2)
2.13 TELEFONO NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE:
2.13.1 abilitato alla chiamata esterno diretta
(3) (4) (5)
2.13.2 non abilitato alla chiamata esterna diretta
(2)
2.14 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:
2.14.1 un apparecchio telefonico per uso comune
(1) (2) (3) (4) (5)
2.14.2 cabina telefonica per clienti (5)
2.14.3 spazio riservato per le telefonate dei clienti
(3) (4)
2.15 TELEX E/O TELEFAX (3) (4) (5)
2.16 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:
2.16.1 un locale (che puo' coincidere con la sala
ristorante o il bar) (1)
2.16.2 sala/e di superficie complessiva (esclusa
l'eventuale sala ristorante o il bar qualora
le somministrazioni vengano effettuate anche
alla clientela di passaggio) non inferiore a
mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq. 1
per ognuna delle ulteriori camere fino alla
ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la
ventesima
2.16.3 come 2.16.2; maggiorata del 20% (3)
2.16.4 come 2.16.2; maggiorata del 30% (4)
2.16.5 come 2.16.2; maggiorata del 50% (5)
2.17 SALA RISTORANTE:
2.17.1 in locale apposito (5)
2.17.2 in locale apposito negli esercizi che forniscono
il servizio (4)
2.18 BAR:
2.18.1 banco bar in locale appositamente attrezzato
(4) (5)
2.18.2 banco bar posto in locale comune (3)
2.18.3 attrezzatura bar posta in locale comune (2)
2.19 SALE SEPARATE:
2.19.1 sala per riunioni (5)
2.19.2 sala soggiorno e svago (4) (5)
2.20 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (5)
2.21 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)
2.22 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5)
2.23 SILENZIOSITA':
2.23.1 insonorizzazione di tutte le camere o unita'
abitative (5)
2.24 QUALITA' E STATO DI CONSERVAZIONE
2.24.1 qualificata in base alla classe di appartenenza
SEZIONE 2
STANDARD QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE
TURISTICO-ALBERGHIERE O APPARTHOTEL O HOTEL RESIDENCE, DISTINTI PER
CLASSE.
1. PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA-INFORMAZIONI:
1.01.1 assicurati 16/24 ore con personale addetto (4)
1.01.3 assicurati 14/24 ore con personale addetto (3)
1.01.4 assicurati 12/24 ore (2)
1.02 SERVIZIO DI NOTTE:
1.02.1 addetto al servizio di notte (4)
1.02.2 addetto disponibile a chiamata (2) (3)
1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
1.03.1 cassetta di sicurezza nelle unita' abitative o
cassaforte nella residenza turistica alberghiera (4)
1.03.2 servizio custodia valori (3)
1.04 TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI
1.04.1 assicurato 12/24 (4)
1.04.2 assicurato 8/24 (3)
1.05 SERVIZIO DI BAR IN LOCALE COMUNE O NELLE UNITA'
ABITATIVE:
1.05.1 assicurato 14/24 (4)
1.05.2 assicurato 12/24 (3)
1.06 DIVISE PER IL PERSONALE (4)
1.07 LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI
RICEVIMENTO E DI PORTINERIA:
1.07.1 2 lingue (4)
1.07.2 1 lingua (3)
1.08 CAMBIO BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO:
ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)
(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)
1.09 PULIZIA
pulizia ad ogni cambio di cliente e:
- tutti i giorni (4)
- a giorni alterni (3)
- due volte alla settimana (2)
1.10 SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI
OSPITI (4)
2. DOTAZIONI STRUTTURA
2.01 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:
2.01.1 una sala per uso comune (che puo' coincidere con
la sala ristorante o il bar) (2)
2.01.2 una sala di uso comune di superficie complessiva
(esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar
qualora le somministrazioni vengano effettuate
anche alla clientela di passaggio) non inferiore
mq. 4 per ognuna delle prime 10 unita' abitative,
mq. 1 per ognuna delle ulteriori unita' fino alla
ventesima e di mq. 0,5 per ogni unita' oltre la
ventesima (3)
2.01.3 come 2.01.2 maggiorata del 10% (4)
2.02 VANI DISTINTI PER CAMERE E SOGGIORNO - CUCINA (4)
2.03 RISCALDAMENTO:
in tutto l'esercizio: unita' abitative ed eventuali parti
comuni.
(l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza
stagionale estiva)
2.04 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:
2.04.1 regolabile dal cliente (4)
(l'aria condizionata e' obbligatoria solo per
gli esercizi posti ad altitudine inferiore a
300 m.s.m.)
2.05 ASCENSORE:
2.05.1 negli esercizi qualunque sia il numero dei piani
(4)
2.05.2 negli esercizi con locali oltre i primi due
piani (escluso il piano terreno) (3) (2)
2.06 POSTO TELEFONICO PER CLIENTI (2) (3) (4)
2.07 POSTO AUTO ASSICURATO PER CIASCUNA UNITA' ABITATIVA
(4)
3. DOTAZIONI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE
3.01 DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO:
3.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone
ospitabili (4) (3) (2)
3.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani,
illuminazione, lampade o appliques (4)
(3) (2)
3.01.3 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie
pari al numero dei posti letto (4) (3) (2)
3.01.4 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari
al numero delle persone ospitabili (4)
3.01.5 poltrone o divano nel soggiorno (3)
3.02 DOTAZIONE PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI
3.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa
alimentazione (4) (3) (2)
3.02.2 frigorifero (4) (3) (2)
3.02.3 lavello con scolapiatti (4) (3) (2)
3.02.4 per ciascuna persona ospitabile (4) (3) (2):
- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiai
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina
3.02.5 per ciascuna unita' abitativa (4) (3) (2):
- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglia/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica
3.02.6 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a
microonde) (4)
3.02.7 tovaglia, tovagliolini e canovacci da cucina
(4) (3)
3.03 DOTAZIONI BAGNO
3.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza (4) (3) (2)
3.03.2 saponetta (4) (3) (2)
3.03.3 telo da bagno per persona (4) (3) (2)
3.03.4 asciugamano per persona (4) (3) (2)
3.03.5 salvietta per persona (4) (3) (2)
3.03.6 carta igienica con riserva (4) (3) (2)
3.03.7 sacchetti igienici (4) (3) (2)
3.03.8 cestino rifiuti (4) (3) (2)
3.03.9 specchio e contigua presa per energia elettrica
(4) (3) (2)
3.03.10 mensola (4) (3) (2)
3.03.11 scopettino (4) (3) (2)
3.03.12 asciugacapelli (4)
3.03.13 bagnoschiuma (4) (3)
3.04 DOTAZIONE GENERALI DELLE UNITA' ABITATIVE
3.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda
(4) (3) (2)
3.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per
pavimenti (4) (3) (2)
3.04.3 televisore a colori (4) (3)
3.04.4 antenna satellitare (4)
3.04.5 chiamata telefonica diretta del personale
(4) (3)
3.04.6 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta
(4) (3)
3.04.7 necessario per scrivere (4) (3)
4. PRESTAZIONE DI SERVIZI
4.01 ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE E DI
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI, CORREDI E DOTAZIONI