Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5494.

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e/o storico, del Piemonte.

Presentata da ADDUCI DONATO, BUZIO ALBERTO, CHIEZZI GIUSEPPE, GARINO MARCELLO, MIGLIO MARIO, MOLLO FRANCESCO, PENASSO ALFREDO, RIVALTA LUIGI, SARTORIS ANNA MARIA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte in attuazione dell'art. 5 dello Statuto interviene nella difesa e nella valorizzazione, anche a fini culturali e turistici, degli alberi monumentali e di notevole pregio naturalistico e/o storico, rientranti nelle tipologie previste all'art. 2, presenti nel territorio della Regione.
2. Sono esclusi dalla competenza della presente legge gli alberi che siano gia' sottoposti a tutela e/o vincolo da parte della vigente normativa statale e regionale, individualmente o in quanto componenti di un sistema fitoecologico e paesaggistico.

Art. 2.
(Tipologie di alberi classificabili come monumentali e/o di alto pregio naturalistico e/o storico)

1. Tra gli alberi tutelati dalla presente legge si intendono compresi:
a) alberi appartenenti a specie di prima grandezza, indigene od esotiche, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali, che per eta' e dimensione del fusto e della chioma possono oggi considerarsi rari esempi di maestosita' e longevita';
b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi e memorie rilevanti sotto l'aspetto del patrimonio storico e culturale del Piemonte;
c) alberi di qualsiasi specie dotati di un elevato valore naturalistico per rarita', eta' e sviluppo raggiunto.

Art. 3.
(Modalita' per la dichiarazione di monumentalita' e/o notevole prestigio naturalistico e/o storico)

1. Singoli cittadini, enti pubblici, associazioni possono segnalare alla Giunta Regionale esemplari arborei esistenti su aree di proprieta' pubblica e privata, che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, abbiano le caratteristiche per essere dichiarati "Piante monumentali e di alto pregio naturalistico e/o storico". La segnalazione degli esemplari deve contenere l'individuazione cartografica, le principali caratteristiche ed una idonea documentazione fotografica.
2. Le istanze ricevute dalla Giunta Regionale vengono trasmesse alla Commissione tecnica di cui all'art. 4, previo assenso del proprietario qualora gli esemplari segnalati insistano su fondi privati.
3. Sentito il parere della Commissione tecnica e qualora sussistano gli elementi per la dichiarazione di monumentalita' degli alberi oggetto di segnalazione, la Giunta Regionale ne puo' stabilire l'inserimento nell'apposito registro di cui all'art. 6.

Art. 4.
(Commissione tecnica per la valutazione della)

"monumentalita' degli alberi" 1. La Commissione tecnica per la valutazione della "monumentalita' degli alberi" e' cosi' composta:
a) il Presidente della Giunta Regionale o suo rappresentante, che la presiede;
b) l'Assessore all'ambiente o suo rappresentante;
c) l'Assessore alla cultura o suo rappresentante;
d) un rappresentante dell' I.P.L.A. ;
f) un rappresentante dell'Universita' esperto in botanica;
g) un rappresentante della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali del Piemonte;
h) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato.
2. Compito della Commissione e' accertare se le proposte presentate dai soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 4, rientrino nei requisiti stabiliti dall'art. 2 e trasmettere alla Giunta Regionale il proprio parere su tutti i casi sottoposti ed esprimere un motivato parere relativamente alle domande di abbattimento di alberi monumentali di cui all'art. 6, comma 3.
3. Le deliberazioni della Commissione vengono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei membri. Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario della Giunta Regionale.

Art. 5.
(Registro degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e/o storico del Piemonte)

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta il "Registro degli alberi monumentali e di alto pregio storico e naturalistico del Piemonte".
2. Il registro contiene i dati di particolare rilievo di tutte le piante dichiarate monumentali.
3. L'aggiornamento dei dati relativi agli alberi dichiarati monumentali viene fatto a cadenza biennale. Per tale compito la Giunta Regionale si avvale dell' I.P.L.A. .
4. La Giunta informa annualmente il Consiglio Regionale sulla situazione del patrimonio Piante monumentali del Piemonte e sugli inserimenti nel registro dell'ultimo anno.

Art. 6.
(Cura ordinaria e straordinaria degli alberi monumentali e modalita' per il loro eventuale abbattimento)

1. Gli alberi monumentali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 5 sono sottoposti ad ordinari e, quando se ne determinano le necessita', straordinari interventi di cura, le cui spese sono interamente a carico della Regione Piemonte.
2. Il compito di verificare le condizioni vegetative e le necessita' di cura degli alberi dichiarati monumentali e' svolto dall' I.P.L.A. .
3. L'eventuale abbattimento degli alberi monumentali puo' avvenire, su istanza dei pubblici o privati proprietari, solo con autorizzazione della Giunta Regionale, la quale dovra' sentire preventivamente il motivato parere della Commissione tecnica di cui all'art. 4, eccezione fatta per abbattimenti o interventi, di provata urgenza ed indifferibilita', tesi a prevenire pericoli incombenti per la pubblica o privata incolumita' e/o per le proprieta' pubbliche e private. In tale eventualita', e' fatto obbligo al proprietario del fondo di darne comunicazione circostanziata, entro un massimo di 48 ore, alla Giunta Regionale, che, valutato il caso, su parere della Commissione tecnica, provvedera' ad assumere a proprio carico le spese dell'abbattimento o dell'intervento urgente ed indifferibile. In caso diverso e cioe' allorquando non fosse riconosciuta l'urgenza e l'indifferibilita' la Regione potra' dar luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 7 della presente legge.
4. La Regione Piemonte puo' intervenire nella sistemazione delle aree immediatamente adiacenti agli esemplari scritti nel registro, al fine di agevolarne la tutela sotto il profilo ambientale e fitosanotario, nonche' la valorizzazione a fini paesaggistici ed, eventualmente di fruizione sociale; detta sistemazione avviene a spese in totale carico alla Regione Piemonte.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di sanzioni dalle leggi nazionali e da quelle della Regione Piemonte sono stabilite, con carattere aggiuntivo rispetto a quelle, le seguenti sanzioni:
a) per il taglio o il danneggiamento irreversibile: da Lire 2 milioni a Lire 12 milioni, a seconda della rilevanza della pianta;
b) per i danni alla corteccia e alle radici che non compromettano irreversibilmente lo stato vegetativo dei soggetti interessati, e per la riduzione della chioma: da Lire 250 mila a Lire 2 milioni.

Art. 8.
(Norma di rinvio)

1. In quanto compatibile, le norme della presente legge integrano e richiamano quelle prescritte dalla legge regionale 17 novembre 1983, n. 22.

Art. 9.
(Norma finanziaria)

1. Alla spesa per gli interventi di cui alla presente legge, che si prevedono in L. 500 milioni per il corrente anno finanziario, si fara' fronte con relativo stanziamento sul cap. 8200 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.