Proposta di legge regionale, n. 5494.
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto
pregio naturalistico e/o storico, del Piemonte. 1. La Regione Piemonte in attuazione dell'art. 5 dello Statuto
interviene nella difesa e nella valorizzazione, anche a fini
culturali e turistici, degli alberi monumentali e di notevole
pregio naturalistico e/o storico, rientranti nelle tipologie
previste all'art. 2, presenti nel territorio della Regione. 1. Tra gli alberi tutelati dalla presente legge si intendono
compresi: 1. Singoli cittadini, enti pubblici, associazioni possono
segnalare alla Giunta Regionale esemplari arborei esistenti su
aree di proprieta' pubblica e privata, che, ai sensi di quanto
stabilito dall'art. 2, abbiano le caratteristiche per essere
dichiarati "Piante monumentali e di alto pregio naturalistico e/o
storico". La segnalazione degli esemplari deve contenere
l'individuazione cartografica, le principali caratteristiche ed
una idonea documentazione fotografica. "monumentalita' degli alberi"
1. La Commissione tecnica per la valutazione della
"monumentalita' degli alberi" e' cosi' composta: 1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta il "Registro
degli alberi monumentali e di alto pregio storico e naturalistico
del Piemonte". 1. Gli alberi monumentali iscritti nell'apposito registro di cui
all'art. 5 sono sottoposti ad ordinari e, quando se ne
determinano le necessita', straordinari interventi di cura, le
cui spese sono interamente a carico della Regione Piemonte. 1. Fatto salvo quanto previsto in materia di sanzioni dalle
leggi nazionali e da quelle della Regione Piemonte sono
stabilite, con carattere aggiuntivo rispetto a quelle, le
seguenti sanzioni: 1. In quanto compatibile, le norme della presente legge
integrano e richiamano quelle prescritte dalla legge regionale 17
novembre 1983, n. 22. 1. Alla spesa per gli interventi di cui alla presente legge, che
si prevedono in L. 500 milioni per il corrente anno finanziario,
si fara' fronte con relativo stanziamento sul cap. 8200 del
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
(Finalita')
2. Sono esclusi dalla competenza della presente legge gli alberi
che siano gia' sottoposti a tutela e/o vincolo da parte della
vigente normativa statale e regionale, individualmente o in
quanto componenti di un sistema fitoecologico e paesaggistico.
(Tipologie di alberi classificabili come
monumentali e/o di alto pregio naturalistico e/o storico)
a) alberi appartenenti a specie di prima grandezza, indigene od
esotiche, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali
o artificiali, che per eta' e dimensione del fusto e della chioma
possono oggi considerarsi rari esempi di maestosita' e
longevita';
b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi e memorie
rilevanti sotto l'aspetto del patrimonio storico e culturale del
Piemonte;
c) alberi di qualsiasi specie dotati di un elevato valore
naturalistico per rarita', eta' e sviluppo raggiunto.
(Modalita' per la dichiarazione di monumentalita'
e/o notevole prestigio naturalistico e/o storico)
2. Le istanze ricevute dalla Giunta Regionale vengono trasmesse
alla Commissione tecnica di cui all'art. 4, previo assenso del
proprietario qualora gli esemplari segnalati insistano su fondi
privati.
3. Sentito il parere della Commissione tecnica e qualora
sussistano gli elementi per la dichiarazione di monumentalita'
degli alberi oggetto di segnalazione, la Giunta Regionale ne puo'
stabilire l'inserimento nell'apposito registro di cui all'art.
6.
(Commissione tecnica per la valutazione della)
a) il Presidente della Giunta Regionale o suo rappresentante,
che la presiede;
b) l'Assessore all'ambiente o suo rappresentante;
c) l'Assessore alla cultura o suo rappresentante;
d) un rappresentante dell' I.P.L.A. ;
f) un rappresentante dell'Universita' esperto in botanica;
g) un rappresentante della Sovrintendenza ai beni culturali ed
ambientali del Piemonte;
h) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato.
2. Compito della Commissione e' accertare se le proposte
presentate dai soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 4,
rientrino nei requisiti stabiliti dall'art. 2 e trasmettere alla
Giunta Regionale il proprio parere su tutti i casi sottoposti ed
esprimere un motivato parere relativamente alle domande di
abbattimento di alberi monumentali di cui all'art. 6, comma 3.
3. Le deliberazioni della Commissione vengono assunte a
maggioranza dei presenti. Le riunioni sono valide con la presenza
della meta' piu' uno dei membri. Le funzioni di segretario
vengono svolte da un funzionario della Giunta Regionale.
(Registro degli alberi monumentali, di alto pregio
naturalistico e/o storico del Piemonte)
2. Il registro contiene i dati di particolare rilievo di tutte
le piante dichiarate monumentali.
3. L'aggiornamento dei dati relativi agli alberi dichiarati
monumentali viene fatto a cadenza biennale. Per tale compito la
Giunta Regionale si avvale dell' I.P.L.A. .
4. La Giunta informa annualmente il Consiglio Regionale sulla
situazione del patrimonio Piante monumentali del Piemonte e sugli
inserimenti nel registro dell'ultimo anno.
(Cura ordinaria e straordinaria degli alberi
monumentali e modalita' per il loro eventuale abbattimento)
2. Il compito di verificare le condizioni vegetative e le
necessita' di cura degli alberi dichiarati monumentali e' svolto
dall' I.P.L.A. .
3. L'eventuale abbattimento degli alberi monumentali puo'
avvenire, su istanza dei pubblici o privati proprietari, solo con
autorizzazione della Giunta Regionale, la quale dovra' sentire
preventivamente il motivato parere della Commissione tecnica di
cui all'art. 4, eccezione fatta per abbattimenti o interventi, di
provata urgenza ed indifferibilita', tesi a prevenire pericoli
incombenti per la pubblica o privata incolumita' e/o per le
proprieta' pubbliche e private. In tale eventualita', e' fatto
obbligo al proprietario del fondo di darne comunicazione
circostanziata, entro un massimo di 48 ore, alla Giunta
Regionale, che, valutato il caso, su parere della Commissione
tecnica, provvedera' ad assumere a proprio carico le spese
dell'abbattimento o dell'intervento urgente ed indifferibile. In
caso diverso e cioe' allorquando non fosse riconosciuta l'urgenza
e l'indifferibilita' la Regione potra' dar luogo all'applicazione
delle sanzioni di cui al successivo art. 7 della presente legge.
4. La Regione Piemonte puo' intervenire nella sistemazione delle
aree immediatamente adiacenti agli esemplari scritti nel
registro, al fine di agevolarne la tutela sotto il profilo
ambientale e fitosanotario, nonche' la valorizzazione a fini
paesaggistici ed, eventualmente di fruizione sociale; detta
sistemazione avviene a spese in totale carico alla Regione
Piemonte.
(Sanzioni)
a) per il taglio o il danneggiamento irreversibile: da Lire 2
milioni a Lire 12 milioni, a seconda della rilevanza della
pianta;
b) per i danni alla corteccia e alle radici che non
compromettano irreversibilmente lo stato vegetativo dei soggetti
interessati, e per la riduzione della chioma: da Lire 250 mila a
Lire 2 milioni.
(Norma di rinvio)
(Norma finanziaria)