Disegno di legge regionale, n. 5488.
Norme per la tutela dei biotopi. 1. La Regione Piemonte individua, studia e tutela i biotopi di
interesse ecologico, culturale e scientifico presenti sul proprio
territorio secondo le disposizioni della presente legge. 1. Ai fini della presente legge sono definiti biotopi le porzioni
di territorio che costituiscono un'entita' ecologica di rilevante
interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal
fatto che tali aree siano protette dalla legislazione vigente. 1. I biotopi di cui all'articolo 2 sono inclusi nel Piano regionale
delle aree protette, previsto dall'art. 2 della legge regionale 22
marzo 1990, n. 12, ed entrano a far parte del Sistema delle aree
protette della Regione Piemonte. 1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' aggiunta la seguente: "d bis).
Biotopi, porzioni di territorio che costituiscono entita' ecologiche
di rilevante interesse per la conservazione della natura,
indipendentemente dal fatto che siano protette dalla legislazione
vigente". 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12, e' aggiunto il seguente: "3 bis). I Biotopi sono
istituiti con deliberazione del Consiglio Regionale". 1. La gestione dei biotopi e' affidata con deliberazione del
Consiglio Regionale agli Enti di gestione delle Aree protette
regionali, ovvero ai Comuni, alle Comunita' Montane ed alle Province
territorialmente interessati, alle Associazioni ambientaliste ed ai
proprietari od aventi titolo. 1. I Biotopi inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 2,
sono sottoposti a vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi della
legge 8 agosto 1985, n. 431. 1. Le norme che disciplinano l'esercizio delle attivita' consentite
entro il territorio dei Biotopi sono approvate con legge regionale
predisposta tenendo conto delle proposte formulate dal soggetto
gestore. 1. Le aree gravate dai vincoli di tutela dei Biotopi possono essere
espropriate nei seguenti casi: 1. Per l'organizzazione delle informazioni relative ai Biotopi,
nonche' per la loro gestione, in attuazione del progetto Corine
Biotopes approvato con Decisione del Consiglio della Comunita'
Europea, n. 85/338/ CEE del 27 giugno 1985 e n. 90/150/ CEE del 22
marzo 1990, e' costituita la Banca dati dei Biotopi. 1. La sorveglianza sui Biotopi e' affidata agli agenti di vigilanza
delle Province, delle Comunita' Montane e dei Comuni
territorialmente interessati nonche', quando i Biotopi sono gestiti
da un Ente di gestione delle aree protette regionali, agli agenti di
vigilanza dell'Ente medesimo. 1. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 7
comportano, oltre alle sanzioni previste dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, il ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per
l'esercizio finanziario 1994 in L. 200.000.000, si provvede mediante
una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di
cassa, del capitolo 15910 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e mediante l'istituzione
di apposito capitolo denominato "Contributi per la tutela e la
gestione dei Biotopi" con lo stanziamento, in termini di competenza
e di cassa, di L. 200.000.000.
(Finalita')
2. L'individuazione, lo studio e la tutela dei biotopi di cui al
comma 1 avvengono nell'ambito ed in attuazione delle disposizioni
comunitarie e nazionali al fine di:
a) acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente, del suo stato e
delle sue tendenze evolutive;
b) indirizzare ed orientare le politiche di tutela e di gestione
per verificarne l'efficacia e per facilitare le azioni che tendono
ad integrare le problematiche ambientali nei programmi e nei piani
settoriali;
c) tutelare la diversita' biogenetica delle specie e degli habitat
in armonia con i principi della Convenzione di Rio de Janeiro;
d) mantenere e ripristinare, in uno stato di conservazione
soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di fauna e di flora
selvatiche di particolare interesse;
e) organizzare in modo razionale la raccolta ed il trattamento
delle informazioni sullo stato dell'ambiente per valutare
globalmente le interazioni dei fenomeni ambientali e seguirne
l'evoluzione.
(Definizione)
(Individuazione)
2. Il Piano regionale delle aree protette e' integrato con l'Elenco
dei Biotopi; per ogni biotopo, individuato nell'Elenco, e' redatta
una scheda in cui sono indicate le caratteristiche
naturalistico-ambientali, i caratteri di vulnerabilita', i rischi di
alterazione, le motivazioni e gli obiettivi della tutela.
(Classificazione)
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12, e' aggiunto il seguente: "2 bis). Le aree classificate
come Biotopi possono essere individuate anche all'interno delle aree
protette di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell'articolo 5 della presente legge".
(Istituzione)
(Gestione)
2. La Regione assegna, sulla base di progetti redatti dal soggetto
a cui e' affidata la gestione ed approvati con deliberazione della
Giunta Regionale, contributi finalizzati alla tutela ed alla
gestione dei Biotopi.
(Norme di tutela)
2. Nei Biotopi, inclusi nel Piano regionale delle aree protette,
sono consentiti esclusivamente gli interventi che non compromettono
il raggiungimento degli obiettivi di tutela, le caratteristiche
naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali indicati
nella scheda di cui all'art. 6, comma 2, nonche' gli interventi
previsti dai progetti di cui all'articolo 6.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono subordinati
all'autorizzazione prevista dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, che e'
rilasciata previo parere del soggetto gestore e del Settore Parchi
naturali della Regione, che ne verificano la compatibilita' con
quanto disposto dal comma 2.
4. Ai Biotopi non si applicano i divieti previsti dall'articolo 3
della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
(Norme di utilizzo e di gestione)
2. Le norme di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire il
raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e degli
obiettivi di tutela definiti dalla scheda di cui all'art. 3.
(Espropriazione)
a) qualora l'espropriazione risulti necessaria al fine di
ripristinare le condizioni originali di Biotopi che abbiano subito
modificazioni;
b) qualora la conservazione e la tutela non possa essere altrimenti
garantita;
c) qualora risponda ad un interesse particolarmente importante in
relazione alla conservazione ed al miglioramento dell'ambiente
naturale, ovvero all'uso ed alla fruizione pubblica.
(Banca dati dei Biotopi)
2. La Banca dati dei Biotopi e' formata ad integrazione delle Banche
dati naturalistiche e della Banca dati delle Aree protette,
predisposte nell'ambito del Sistema Informativo Naturalistico
Regionale.
3. Ad integrazione e supporto della Banca dati dei Biotopi e'
redatta la Carta degli habitat di interesse regionale, che
costituisce un elemento della Carta della Natura di cui all'articolo
3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
(Sorveglianza)
2. La sorveglianza sui Biotopi gestiti dagli Enti di cui al comma 1
e' affidata, altresi', alle guardie ecologiche volontarie di cui
all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa
convenzione stipulata con l'Ente di gestione.
(Sanzioni)
(Finanziamento)
2. Agli oneri relativi agli anni 1995 e successivi si provvede con
le leggi regionali di approvazione dei bilanci dei rispettivi
esercizi finanziari.
4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.