Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5488.

Norme per la tutela dei biotopi.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte individua, studia e tutela i biotopi di interesse ecologico, culturale e scientifico presenti sul proprio territorio secondo le disposizioni della presente legge.
2. L'individuazione, lo studio e la tutela dei biotopi di cui al comma 1 avvengono nell'ambito ed in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali al fine di:
a) acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente, del suo stato e delle sue tendenze evolutive;
b) indirizzare ed orientare le politiche di tutela e di gestione per verificarne l'efficacia e per facilitare le azioni che tendono ad integrare le problematiche ambientali nei programmi e nei piani settoriali;
c) tutelare la diversita' biogenetica delle specie e degli habitat in armonia con i principi della Convenzione di Rio de Janeiro;
d) mantenere e ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di fauna e di flora selvatiche di particolare interesse;
e) organizzare in modo razionale la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente per valutare globalmente le interazioni dei fenomeni ambientali e seguirne l'evoluzione.

Art. 2.
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge sono definiti biotopi le porzioni di territorio che costituiscono un'entita' ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che tali aree siano protette dalla legislazione vigente.

Art. 3.
(Individuazione)

1. I biotopi di cui all'articolo 2 sono inclusi nel Piano regionale delle aree protette, previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, ed entrano a far parte del Sistema delle aree protette della Regione Piemonte.
2. Il Piano regionale delle aree protette e' integrato con l'Elenco dei Biotopi; per ogni biotopo, individuato nell'Elenco, e' redatta una scheda in cui sono indicate le caratteristiche naturalistico-ambientali, i caratteri di vulnerabilita', i rischi di alterazione, le motivazioni e gli obiettivi della tutela.

Art. 4.
(Classificazione)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' aggiunta la seguente: "d bis). Biotopi, porzioni di territorio che costituiscono entita' ecologiche di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che siano protette dalla legislazione vigente".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' aggiunto il seguente: "2 bis). Le aree classificate come Biotopi possono essere individuate anche all'interno delle aree protette di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge".

Art. 5.
(Istituzione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' aggiunto il seguente: "3 bis). I Biotopi sono istituiti con deliberazione del Consiglio Regionale".

Art. 6.
(Gestione)

1. La gestione dei biotopi e' affidata con deliberazione del Consiglio Regionale agli Enti di gestione delle Aree protette regionali, ovvero ai Comuni, alle Comunita' Montane ed alle Province territorialmente interessati, alle Associazioni ambientaliste ed ai proprietari od aventi titolo.
2. La Regione assegna, sulla base di progetti redatti dal soggetto a cui e' affidata la gestione ed approvati con deliberazione della Giunta Regionale, contributi finalizzati alla tutela ed alla gestione dei Biotopi.

Art. 7.
(Norme di tutela)

1. I Biotopi inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti a vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. Nei Biotopi, inclusi nel Piano regionale delle aree protette, sono consentiti esclusivamente gli interventi che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di tutela, le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali indicati nella scheda di cui all'art. 6, comma 2, nonche' gli interventi previsti dai progetti di cui all'articolo 6.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono subordinati all'autorizzazione prevista dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, che e' rilasciata previo parere del soggetto gestore e del Settore Parchi naturali della Regione, che ne verificano la compatibilita' con quanto disposto dal comma 2.
4. Ai Biotopi non si applicano i divieti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

Art. 8.
(Norme di utilizzo e di gestione)

1. Le norme che disciplinano l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio dei Biotopi sono approvate con legge regionale predisposta tenendo conto delle proposte formulate dal soggetto gestore.
2. Le norme di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e degli obiettivi di tutela definiti dalla scheda di cui all'art. 3.

Art. 9.
(Espropriazione)

1. Le aree gravate dai vincoli di tutela dei Biotopi possono essere espropriate nei seguenti casi:
a) qualora l'espropriazione risulti necessaria al fine di ripristinare le condizioni originali di Biotopi che abbiano subito modificazioni;
b) qualora la conservazione e la tutela non possa essere altrimenti garantita;
c) qualora risponda ad un interesse particolarmente importante in relazione alla conservazione ed al miglioramento dell'ambiente naturale, ovvero all'uso ed alla fruizione pubblica.

Art. 10.
(Banca dati dei Biotopi)

1. Per l'organizzazione delle informazioni relative ai Biotopi, nonche' per la loro gestione, in attuazione del progetto Corine Biotopes approvato con Decisione del Consiglio della Comunita' Europea, n. 85/338/ CEE del 27 giugno 1985 e n. 90/150/ CEE del 22 marzo 1990, e' costituita la Banca dati dei Biotopi.
2. La Banca dati dei Biotopi e' formata ad integrazione delle Banche dati naturalistiche e della Banca dati delle Aree protette, predisposte nell'ambito del Sistema Informativo Naturalistico Regionale. 3. Ad integrazione e supporto della Banca dati dei Biotopi e' redatta la Carta degli habitat di interesse regionale, che costituisce un elemento della Carta della Natura di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 11.
(Sorveglianza)

1. La sorveglianza sui Biotopi e' affidata agli agenti di vigilanza delle Province, delle Comunita' Montane e dei Comuni territorialmente interessati nonche', quando i Biotopi sono gestiti da un Ente di gestione delle aree protette regionali, agli agenti di vigilanza dell'Ente medesimo.
2. La sorveglianza sui Biotopi gestiti dagli Enti di cui al comma 1 e' affidata, altresi', alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

Art. 12.
(Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 7 comportano, oltre alle sanzioni previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile.

Art. 13.
(Finanziamento)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 1994 in L. 200.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 15910 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato "Contributi per la tutela e la gestione dei Biotopi" con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 200.000.000.
2. Agli oneri relativi agli anni 1995 e successivi si provvede con le leggi regionali di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari.
4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.