Disegno di legge regionale, n. 5487.
Norme sulla pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche degli
alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive. 1. La pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi
e delle altre strutture turistico-ricettive e' disciplinata dalla
presente legge in attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284
concernente la liberalizzazione dei prezzi del settore turistico,
nonche' della direttiva CEE 84/450 recepita con Decreto
legislativo 25 gennaio 1972, n. 74 e della direttiva 93/13 CEE del
Consiglio del 5 aprile 1993. 1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui
all'articolo precedente sono liberamente determinati dai singoli
operatori e da essi comunicati all'Azienda di promozione turistica
competente territorialmente, ai soli fini della pubblicita'. 1. E' fatto obbligo ai gestori delle strutture ricettive di tenere
esposta in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento
degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi
conformemente all'ultima comunicazione trasmessa all' A.P.T.
2. E' fatto altresi' obbligo ai gestori di tenere esposto in modo
ben visibile agli ospiti, nella camera o unita' abitativa o altro
luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo
dei servizi medesimi, conformemente a quelli comunicati
all' A.P.T. . 1. Alle informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle
strutture ricettive comunicate alle Aziende di Promozione Turistica,
viene data diffusione e pubblicita' delle Aziende stesse e dalla
Regione secondo le rispettive competenze, mediante gli uffici di
informazioni e accoglienza turistica IAT , la pubblicazione di
annuari e cataloghi, la trasmissione dei dati agli editori di
pubblicazioni turistiche e agli altri mezzi di comunicazione e
diffusione di informazioni. 1. I gestori di strutture ricettive devono praticare per i servizi
offerti i prezzi indicati nella comunicazione trasmessa all' A.P.T.
e riportati nella tabella e nei cartellini prezzi. 1. La mancata comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche
delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di
informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta
l'implicita conferma della validita' della precedente comunicazione,
nonche' l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 100.000 a
L. 600.000; 1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente
legge e' esercitata dal Comune; 1. I reclami contro i gestori di strutture ricettive da parte dei
clienti delle strutture stesse per la mancata osservanza delle
disposizioni della presente legge possono essere presentati,
debitamente documentati, al Comune entro 60 giorni dalla presunta
infrazione, anche tramite gli Uffici dell' A.P.T. ; il Comune
accerta le violazioni e adotta i provvedimenti di competenza. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
non si applicano piu' nella Regione Piemonte le norme di cui al
R.D.L. 24 ottobre 1935 n. 2049, modificato con R.D.L. 23
novembre 1936 n. 2469 e con D.P.R. 28 giugno 1955 n. 630; a
decorrere dalla stessa data sono abrogate le norme di cui all'art.
23 della legge regionale 15.04.1985, n. 31.
(Oggetto)
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti
strutture turistico-ricettive disciplinate dalle leggi regionali
31.8.1979, n. 54 e successive modificazioni, 15.04.1985 n. 31,
17.08.1989 n. 50: alberghi, residenze turistico alberghiere,
campeggi, villaggi turistici, alloggi e ricettivita' agrituristica,
affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie,
ostelli per la gioventu', rifugi alpini, rifugi escursionistici.
(Comunicazione dei prezzi)
2. Contestualmente ai prezzi gli operatori devono comunicare
all' A.P.T. le informazioni sulle caratteristiche, attrezzature e
servizi della struttura ricettiva.
3. La comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche devono
essere trasmesse all' A.P.T. entro il 1 ottobre di ogni anno, per i
prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1. gennaio
dell'anno successivo.
4. Entro il 1. marzo di ogni anno gli operatori hanno facolta' di
effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei
prezzi che intendono praticare dal 1. giugno dello stesso anno.
5. Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore
subentrante deve trasmettere all' A.P.T. la comunicazione sui
prezzi e sulle caratteristiche della struttura entro 30 giorni
dall'apertura dell'esercizio: tale comunicazione non e' dovuta
qualora rimangano confermati i dati indicati nella comunicazione
effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.
6. I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che
assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1. ottobre trasmettono
all' A.P.T. la comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche
della struttura contemporaneamente alla presentazione al Comune
della domanda di autorizzazione all'apertura.
7. Per le strutture ricettive site in localita' montane di sport
invernali i prezzi comunicati entro il 1. ottobre possono essere
applicati a decorrere dal 1. dicembre dello stesso anno.
8. Le comunicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle
strutture ricettive devono essere trasmesse su modelli determinati
dalla Regione per ciascuna tipologia ricettiva.
9. Copia della comunicazione deve essere tenuta dal gestore presso
la struttura ricettiva a dimostrazione dell'avvenuta trasmissione
all' A.P.T. .
10. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi e delle
caratteristiche delle strutture ricettive entro i termini previsti
comporta l'implicita conferma della validita' dei dati trasmessi con
la precedente comunicazione, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni amministrative.
(Pubblicita' dei prezzi nelle strutture ricettive)
3. La tabella e i cartellini sono predisposti dai gestori sulla
base di modelli determinati dalla Regione per ciascuna tipologia
ricettiva.
4. I gestori di strutture ricettive devono consegnare agli ospiti,
al momento dell'arrivo, un bollettino che indica il nome della
struttura, l'eventuale classe, il numero della camera o unita'
abitativa o piazzola o posto letto assegnato, i servizi offerti e il
relativo prezzo, i servizi supplementari e il relativo prezzo: per i
gruppi tale bollettino e' consegnato al capogruppo.
(Diffusione delle informazioni)
2. La Regione trasmette inoltre le informazioni di cui al comma 1
all'Ente nazionale italiano per il turismo E.N.I.T. , anche su
supporto magnetico, ai fini dell'espletamento degli adempimenti di
cui all'art. 3, punto g) della legge 11 ottobre 1990, n. 292.
3. I gestori delle strutture ricettive, gli intermediari turistici,
gli editori di pubblicazioni turistiche e ogni altro soggetto
pubblico e privato che intendono diffondere informazioni sui prezzi
e caratteristiche delle strutture ricettive, devono conformarsi ai
dati comunicati e praticati nelle strutture stesse in base alle
disposizioni della presente legge.
(Applicazioni dei prezzi)
2. Prezzi inferiori a quelli comunicati possono essere praticati
nei seguenti casi:
a) gruppi organizzati composti da almeno 10 persone;
b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a
15 giorni;
c) bambini di eta' inferiore a 12 anni;
d) guide, accompagnatori e interpreti a seguito di gruppi
organizzati;
e) offerte integrate di servizi turistici (settimane bianche-verdi,
azzurre, termali, tour, ecc.);
f) offerte promozionali di servizi ricettivi (periodi di bassissima
stagione, formula week-end, accordi con aziende e tour-operators,
congressi e manifestazioni);
2. I gestori di strutture ricettive devono altresi' rispettare le
norme e condizioni del contratto di ospitalita' stabilite da
normative comunitarie, nazionali o regionali in materia, nonche'
quelle derivanti da usi e consuetudini vigenti in campo turistico
recepiti da accordi stipulati tra Associazioni di categoria degli
imprenditori e Associazioni dei consumatori e comunicati alla Giunta
Regionale ai fini della pubblicita' dei medesimi.
(Sanzioni)
2. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi
nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini
contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.000.000;
3. La mancata consegna del bollettino ai clienti comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.
300.000;
4. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed
esposti nelle tabelle e cartellini prezzi comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000;
5. L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili in
violazione delle previsioni dell'art. 5 comma 2 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.
300.000;
6. La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle
comunicate, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
L. 150.000 a L. 300.000: la sanzione non e' applicata nel caso di
meri errori materiali;
7. Il mancato rispetto delle norme e condizioni del contratto di
ospitalita' comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
L. 150.000 a L. 1.000.000;
8. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della
presente legge il Comune puo' procedere, previa diffida, alla
sospensione dell'autorizzazione di esercizio della struttura
ricettiva e successivamente alla revoca.
(Vigilanza e accertamento delle violazioni)
2. L'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni
di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di
cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689, e di cui alla legge
regionale 28.11.1989, n. 72, dagli agenti di polizia municipale,
nonche' dagli altri agenti di polizia giudiziaria.
3. Le A.P.T. qualora nell'ambito dell'esercizio delle loro
funzioni vengano a conoscenza di inosservanze alle disposizioni
della presente legge, trasmettono un rapporto al Comune ai fini
dell'accertamento della violazione e dell'adozione dei provvedimenti
di competenza.
4. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente
legge sono presentati al Comune cui sono devoluti i proventi delle
sanzioni amministrative.
(Reclami)
(Abrogazione di norme)