Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5487.

Norme sulla pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Oggetto)

1. La pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive e' disciplinata dalla presente legge in attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284 concernente la liberalizzazione dei prezzi del settore turistico, nonche' della direttiva CEE 84/450 recepita con Decreto legislativo 25 gennaio 1972, n. 74 e della direttiva 93/13 CEE del Consiglio del 5 aprile 1993.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti strutture turistico-ricettive disciplinate dalle leggi regionali 31.8.1979, n. 54 e successive modificazioni, 15.04.1985 n. 31, 17.08.1989 n. 50: alberghi, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi e ricettivita' agrituristica, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventu', rifugi alpini, rifugi escursionistici.

Art. 2.
(Comunicazione dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo precedente sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati all'Azienda di promozione turistica competente territorialmente, ai soli fini della pubblicita'.
2. Contestualmente ai prezzi gli operatori devono comunicare all' A.P.T. le informazioni sulle caratteristiche, attrezzature e servizi della struttura ricettiva.
3. La comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche devono essere trasmesse all' A.P.T. entro il 1 ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1. gennaio dell'anno successivo.
4. Entro il 1. marzo di ogni anno gli operatori hanno facolta' di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1. giugno dello stesso anno.
5. Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante deve trasmettere all' A.P.T. la comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche della struttura entro 30 giorni dall'apertura dell'esercizio: tale comunicazione non e' dovuta qualora rimangano confermati i dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.
6. I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1. ottobre trasmettono all' A.P.T. la comunicazione sui prezzi e sulle caratteristiche della struttura contemporaneamente alla presentazione al Comune della domanda di autorizzazione all'apertura.
7. Per le strutture ricettive site in localita' montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1. ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1. dicembre dello stesso anno.
8. Le comunicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive devono essere trasmesse su modelli determinati dalla Regione per ciascuna tipologia ricettiva.
9. Copia della comunicazione deve essere tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva a dimostrazione dell'avvenuta trasmissione all' A.P.T. .
10. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validita' dei dati trasmessi con la precedente comunicazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 3.
(Pubblicita' dei prezzi nelle strutture ricettive)

1. E' fatto obbligo ai gestori delle strutture ricettive di tenere esposta in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione trasmessa all' A.P.T. 2. E' fatto altresi' obbligo ai gestori di tenere esposto in modo ben visibile agli ospiti, nella camera o unita' abitativa o altro luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente a quelli comunicati all' A.P.T. .
3. La tabella e i cartellini sono predisposti dai gestori sulla base di modelli determinati dalla Regione per ciascuna tipologia ricettiva.
4. I gestori di strutture ricettive devono consegnare agli ospiti, al momento dell'arrivo, un bollettino che indica il nome della struttura, l'eventuale classe, il numero della camera o unita' abitativa o piazzola o posto letto assegnato, i servizi offerti e il relativo prezzo, i servizi supplementari e il relativo prezzo: per i gruppi tale bollettino e' consegnato al capogruppo.

Art. 4.
(Diffusione delle informazioni)

1. Alle informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive comunicate alle Aziende di Promozione Turistica, viene data diffusione e pubblicita' delle Aziende stesse e dalla Regione secondo le rispettive competenze, mediante gli uffici di informazioni e accoglienza turistica IAT , la pubblicazione di annuari e cataloghi, la trasmissione dei dati agli editori di pubblicazioni turistiche e agli altri mezzi di comunicazione e diffusione di informazioni.
2. La Regione trasmette inoltre le informazioni di cui al comma 1 all'Ente nazionale italiano per il turismo E.N.I.T. , anche su supporto magnetico, ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3, punto g) della legge 11 ottobre 1990, n. 292.
3. I gestori delle strutture ricettive, gli intermediari turistici, gli editori di pubblicazioni turistiche e ogni altro soggetto pubblico e privato che intendono diffondere informazioni sui prezzi e caratteristiche delle strutture ricettive, devono conformarsi ai dati comunicati e praticati nelle strutture stesse in base alle disposizioni della presente legge.

Art. 5.
(Applicazioni dei prezzi)

1. I gestori di strutture ricettive devono praticare per i servizi offerti i prezzi indicati nella comunicazione trasmessa all' A.P.T. e riportati nella tabella e nei cartellini prezzi.
2. Prezzi inferiori a quelli comunicati possono essere praticati nei seguenti casi:
a) gruppi organizzati composti da almeno 10 persone;
b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a 15 giorni;
c) bambini di eta' inferiore a 12 anni;
d) guide, accompagnatori e interpreti a seguito di gruppi organizzati;
e) offerte integrate di servizi turistici (settimane bianche-verdi, azzurre, termali, tour, ecc.);
f) offerte promozionali di servizi ricettivi (periodi di bassissima stagione, formula week-end, accordi con aziende e tour-operators, congressi e manifestazioni);
2. I gestori di strutture ricettive devono altresi' rispettare le norme e condizioni del contratto di ospitalita' stabilite da normative comunitarie, nazionali o regionali in materia, nonche' quelle derivanti da usi e consuetudini vigenti in campo turistico recepiti da accordi stipulati tra Associazioni di categoria degli imprenditori e Associazioni dei consumatori e comunicati alla Giunta Regionale ai fini della pubblicita' dei medesimi.

Art. 6.
(Sanzioni)

1. La mancata comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'implicita conferma della validita' della precedente comunicazione, nonche' l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;
2. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.000.000;
3. La mancata consegna del bollettino ai clienti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;
4. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000;
5. L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili in violazione delle previsioni dell'art. 5 comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;
6. La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 300.000: la sanzione non e' applicata nel caso di meri errori materiali;
7. Il mancato rispetto delle norme e condizioni del contratto di ospitalita' comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.000.000;
8. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge il Comune puo' procedere, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione di esercizio della struttura ricettiva e successivamente alla revoca.

Art. 7.
(Vigilanza e accertamento delle violazioni)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e' esercitata dal Comune;
2. L'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689, e di cui alla legge regionale 28.11.1989, n. 72, dagli agenti di polizia municipale, nonche' dagli altri agenti di polizia giudiziaria.
3. Le A.P.T. qualora nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di inosservanze alle disposizioni della presente legge, trasmettono un rapporto al Comune ai fini dell'accertamento della violazione e dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati al Comune cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative.

Art. 8.
(Reclami)

1. I reclami contro i gestori di strutture ricettive da parte dei clienti delle strutture stesse per la mancata osservanza delle disposizioni della presente legge possono essere presentati, debitamente documentati, al Comune entro 60 giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli Uffici dell' A.P.T. ; il Comune accerta le violazioni e adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 9.
(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano piu' nella Regione Piemonte le norme di cui al R.D.L. 24 ottobre 1935 n. 2049, modificato con R.D.L. 23 novembre 1936 n. 2469 e con D.P.R. 28 giugno 1955 n. 630; a decorrere dalla stessa data sono abrogate le norme di cui all'art. 23 della legge regionale 15.04.1985, n. 31.