Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5476.

Disciplina del trattamento di missione.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 20 della Legge 26 luglio 1978 n. 417, disciplina il trattamento di missione e di trasferimento spettante al personale di ruolo e non di ruolo della Regione Piemonte.
2. Le norme della presente legge trovano applicazione anche nei confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte E.S.A.P. , delle Aziende di Promozione Turistica A.P.T. , dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte I.R.E.S. , degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali e Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario nonche' delle Agenzie Territoriali per la Casa.

Art. 2.
(Missione)

1. Viene considerato in missione il dipendente che svolge attivita' lavorativa in via temporanea fuori dall'abituale sede di servizio in localita' distanti non meno di 10 km. da quest'ultima.
2. Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui ha sede l'ufficio presso il quale il dipendente e' assegnato o di fatto presta servizio.
3. Si tiene conto per cio' che attiene la distanza dei chilometri, della sede di servizio di cui al comma 2 ovvero dell'abituale dimora in base alla dichiarazione rilasciata sotto propria responsabilita' dal dipendente nell'apposita tabella di missione.
4. Nel caso di missioni effettuate in luoghi compresi tra la localita' sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze si computano dalla localita' piu' vicina al luogo di missione a prescindere dalla sede di partenza e di arrivo della missione medesima.

Art. 3.
(Autorizzazione alla missione)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino della dirigenza le missioni compiute dal personale fino alla ottava qualifica funzionale sul territorio regionale sono preventivamente autorizzate dal Responsabile di Servizio competente e quelle compiute sul restante territorio nazionale dal Responsabile di Settore competente.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino della dirigenza le missioni compiute dai dirigenti sul territorio regionale sono autorizzate dal Responsabile di Settore competente e sul restante territorio nazionale dall'Amministratore competente.
3. La missione compiuta all'estero e' preventivamente autorizzata dall'Amministratore competente, previa intesa, in quanto occorra, con le autorita' governative.
4. Il giorno, la localita' e l'ora di inizio e termine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.
5. Per il personale di altre amministrazioni che presti servizio in posizione di comando presso la Regione Piemonte, la missione e' disposta o autorizzata secondo le modalita' di cui ai precedenti commi.
6. Per il personale regionale che presti servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, le missioni sono disposte secondo la normativa prevista dai rispettivi ordinamenti.
7. Per recarsi in missione il personale regionale puo' servirsi, con le modalita' previste dalla presente legge:
a) di mezzi ferroviari ordinari, speciali ed anche a prenotazione obbligatoria;
b) di altri mezzi di linea di trasporto su gomma;
c) di mezzi di trasporto marittimo;
d) di automezzi e di unita' di navigazione in dotazione della Regione;
e) di mezzi aerei;
f) di automezzo in dotazione alla Regione;
g) di automezzo proprio;
h) di mezzo noleggiato;
i) di mezzo gratuito.

Art. 4.
(Trattamento economico di missione)

1. Il trattamento economico di missione comprende:
a) l'indennita' di trasferta;
b) l'indennita' supplementare;
c) il rimborso delle spese.
2. Il trattamento di missione cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita'.
3 Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi continuativi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima localita' sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore. Il trattamento di missione cessa comunque qualora il dipendente effettui missione continuativa nella medesima localita' per l'intero orario settimanale nell'arco di trenta giorni consecutivi.
4. Al personale spetta il trattamento economico di missione relativo alla qualifica funzionale rivestita al momento in cui la missione stessa e' effettuata. Eventuali variazioni di qualifica, disposte con efficacia retroattiva, non sono rilevanti ai fini indicati dal presente comma.
5. Il personale inviato in missione sul territorio nazionale al seguito e per collaborare con il personale appartenente a qualifica piu' elevata, o facente parte di delegazione ufficiale dell'Ente, fruisce dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il personale di grado piu' elevato, ferma restando la misura dell'indennita' di trasferta spettante per la qualifica posseduta. La sussistenza delle condizioni per usufruire di tali agevolazioni deve essere espressamente indicata nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 5.
(Indennita' di trasferta)

1. Per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio per missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, al personale regionale spetta il diritto all'indennita' di trasferta (diaria), alle condizioni e nella misura stabilita dal quarto comma del presente articolo. Per le frazioni residuali di missione, spettano le indennita' orarie di cui al successivo secondo comma.
2. Per le missioni rese sul territorio nazionale di durata inferiore alle 24 ore al personale regionale compete un'indennita', per ogni ora di missione effettivamente espletata (indennita' oraria), pari ad un ventiquattresimo della diaria.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora non inferiori a 30 minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre sono trascurate.
4. Le misure dell'indennita' di trasferta (diaria) sono stabilite come segue:
a) personale appartenente alle qualifiche funzionali dirigenziali Lire 46.700;
b) personale appartenente alla ottava, settima e sesta qualifica funzionale che precedono immediatamente quelle dirigenziali Lire 39.600;
c) rimanente personale Lire 28.800.
5. In presenza di missioni di durata pari o superiori alle otto ore, l'indennita' di trasferta di cui al presente articolo viene comunque ridotta del settanta per cento, fatto salvo il diritto ai rimborsi spettanti ai sensi dell'art. 11. Ai fini del computo delle otto ore si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata anche se effettuati in localita' diverse.
6. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:
a) per un periodo di tempo inferiore alle 4 ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata anche se effettuati in localita' diverse;
b) nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10 km. dalla sede ordinaria di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o della zona in cui il servizio e' reso normalmente, come compito di istituto da parte del personale di vigilanza o di custodia;
d) nelle localita' distanti meno di 10 km. dalla sede comunale, ovvero dall'ufficio dove il dipendente presta servizio se quest'ultimo e' ubicato in localita' isolata.
7. L'indennita' di trasferta e' ridotta del 30 per cento per le missioni effettuate oltre la quindicesima qualora il personale regionale sia inviato in missione per piu' di 15 volte in un mese.
8. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 7 le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti titolo all'indennita' di trasferta.
9. Per il personale che per ragioni di servizio e' soggetto a rischio di gravi disagi, per ispezioni o visite in miniera, cave ovvero a lavori in galleria o a lavori in localita' impervie e pericolose e in zone alluvionate, l'indennita' di missione, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti, e' maggiorata del 60% a norma della Legge 13 luglio 1967 n. 565. Tale maggiorazione e' effettuata previa motivata attestazione da parte del Dirigente competente circa la sussistenza delle particolari condizioni di rischio e grave disagio.

Art. 6.
(Indennita' di trasferta per missioni all'estero)

1. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale, al personale spetta l'indennita' di trasferta (diaria) espressa in dollari riferita a ciascun paese, secondo quanto stabilito dal corrispondente decreto del Ministro competente per il personale statale.
2. Le qualifiche funzionali del personale sono equiparate, ai fini del trattamento economico di missione all'estero, ai gruppi di qualifiche del personale civile dello stato secondo lo schema seguente: Gruppi previsti dal Decreto Ministeriale 24.5.1990, gruppo; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corrispondenti qualifiche funzionali della Regione Piemonte: dirigenti, 8 qualifica funzionale; 7, 6, 5, 4, 3, 2.
3. Per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio per missione fuori dal territorio nazionale, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, al personale spetta il diritto all'indennita' di trasferta (diaria), alle condizioni e nella misura stabilita dai precedenti commi del presente articolo. Per le frazioni orarie eccedenti le 24 ore spettano le indennita' di cui al successivo comma.
4. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale di durata inferiore alle 24 ore al personale compete un'indennita', per ogni ora di missione effettivamente espletata (indennita' oraria), pari ad un ventiquattresimo della diaria. Le frazioni di ora non inferiori ai 30 minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre sono trascurate.
5. Qualora il dipendente espleti incarichi di missione in due diverse nazioni, o nell'ambito della stessa nazione in due localita' per le quali e' prevista una diversa indennita', viene corrisposta la diaria piu' favorevole.
6. Al dipendente inviato in missione all'estero e' data facolta' di scegliere fra il rimborso della spesa di albergo per il solo pernottamento, dietro presentazione di regolare fattura della direzione alberghiera o dell'agenzia di viaggio fornitrice del servizio, e il pagamento dell'indennita' di missione. Nel primo caso l'indennita' di missione e' ridotta di un terzo. Qualora il dipendente fruisca gratuitamente del pernottamento l'indennita' di missione e' ridotta di un terzo. Nel caso di fruizione gratuita del vitto l'indennita' viene ridotta della meta'. Nel caso di fruizione gratuita del vitto e del pernottamento l'indennita' viene ridotta di due terzi.
7. La riduzione di cui al comma 6 viene applicata sulla sola indennita' giornaliera ed oraria che si riferiscono a periodi di 24 ore e frazioni durante i quali vi sia stato un pernottamento in albergo con esibizione della relativa fattura.
8. Qualora il dipendente faccia parte di delegazione della Regione in missiome all'estero con l'onere di soggiorno (vitto ed alloggio) a carico della Regione o di enti ed organismi, l'indennita' di missione viene ridotta ad un terzo. Tale condizione deve risultare dal provvedimento di autorizzazione.

Art. 7.
(Rimborso spese)

1. Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio, secondo le disposizioni degli articoli 8, 10 e 11.
2. Allo stesso personale compete altresi' il rimborso delle spese sostenute per l'uso del telefono, fax, telegrafo solo ove l'uso stesso risulti effettuato per ragioni d'ufficio ed a condizione che tali spese siano debitamente documentate.
3. La sussistenza delle ragioni d'ufficio per il rimborso di cui al comma 2 deve essere indicata in specifica dichiarazione rilasciata dal dipendente e vistata dal dirigente che ha disposto la missione.

Art. 8.
(Rimborso delle spese di viaggio)

1. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio compiuto per missioni effettuate a mezzo ferrovia o con altri mezzi di linea di trasporto su gomma, nonche' con mezzi di trasporto marittimo, nel limite del costo del biglietto di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazioni come segue:
a) prima classe per il personale dirigente e per l'ottava qualifica;
b) seconda classe per il rimanente personale.
2. Al personale dirigente compete altresi' il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento singolo. Al personale appartenente all'ottava, settima e sesta qualifica funzionale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento doppio. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche funzionali spetta il rimborso per le spese sostenute per l'uso della cuccetta.
3. In caso di missioni di cui all'art. 4 comma 2 e' ammesso il rimborso del prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea, qualora risulti piu' vantaggioso rispetto agli ordinari biglietti di viaggio.
4. Per il viaggio compiuto su mezzi aerei, spetta il rimborso delle spese sostenute nel limite del costo del biglietto di viaggio autorizzato da effettuare in classe turistica o equivalente.
5. Per viaggi di durata di volo effettivo continuativo superiore a sei ore, e' riconosciuto il rimborso del biglietto aereo della classe immediatamente inferiore alla prima.
6. In caso di missione effettuata con l'uso di mezzi aerei, e' dovuto il rimborso della spesa dell'assicurazione sulla vita per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, all'indennita' di funzione, all'assegno perequativo pensionabile o altro assegno annuo pensionabile, moltiplicato per il coefficiente 10, nei soli casi di morte o di invalidita' permanente.
7. Al personale munito di patente di guida puo' essere consentito, quando cio' risulti opportuno ed economicamente conveniente, l'uso dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In tal caso compete pure il rimborso delle spese effettivamente sostenute per pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.
8. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani strettamente necessari per raggiungere il luogo di missione.
9. Qualora il personale sia autorizzato a trasportare al seguito attrezzature dell'Amministrazione, sono rimborsabili le relative spese.
10 In caso di comprovata necessita', e' rimborsata la spesa per l'uso dell'automezzo noleggiato, ivi compreso il servizio taxi. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via preventiva, ovvero, in casi di urgenza, convalidato, da chi ha disposto la missione.
11. Tutte le spese rimborsabili ai sensi del presente articolo debbono risultare regolarmente documentate da parte del personale inviato in missione.
12. I rimborsi previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli indicati al comma 10, competono anche se il personale non acquisti titolo all'indennita' di trasferta.

Art. 9.
(Indennita' supplementare)

1. Al personale inviato in missione spetta, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 8, l'indennita' supplementare nella misura stabilita come segue:
a) per i viaggi compiuti con mezzi di linea ferroviaria. di trasporto su gomma o mezzi di trasporto marittimo: indennita' pari al 10% del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;
b) per i viaggi compiuti a mezzo aereo: indennita' pari al 5% del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;
c) per i viaggi compiuti gratuitamente o con automezzo dell'Amministrazione: indennita' pari a lire 10 per km di percorso.
2. L'indennita' supplementare prevista al comma 1 non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su qualsiasi altro supplemento in aggiunta al prezzo del biglietto di viaggio, ancorche' ammesso a rimborso a norma di legge.
3. Per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di linea, o da noleggio, e' corrisposta un'indennita' pari a lire 207 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 310 a chilometro.
4. L'indennita' supplementare spetta per tutti i servizi resi fuori dell'ordinaria sede di servizio, anche se il personale inviato in missione non acquisti titolo all'indennita' di trasferta.

Art. 10.
(Uso del mezzo proprio e indennita' chilometrica)

1. Il personale puo' essere autorizzato all'uso dell'autovettura propria solo qualora specifiche e motivate esigenze di servizio lo consigliano o quando sia verificata l'indisponibilita' degli automezzi di proprieta' della Regione.
2. L'autorizzazione all'uso dell'autovettura propria e' rilasciata, di volta in volta, contestualmente all'autorizzazione alla missione. Nell'autorizzazione vanno indicate le esigenze di servizio che impongono detto uso.
3. Restano ferme le disposizioni sulla copertura assicurativa del personale in missione di cui all'art. 23 della legge regionale 23 aprile 1990 n. 36.
4. Al personale cui siano state assegnate funzioni ispettive, l'uso dell'autovettura propria puo' essere consentito, su motivata richiesta dell'interessato, dal competente responsabile di Settore, con atto a validita' annuale.
5. Al personale autorizzato all'uso del mezzo proprio spetta un'indennita' chilometrica pari a un quinto del prezzo di un litro di benzina super nell'importo vigente al 1. gennaio ed al 1. luglio di ogni anno ed il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.
6. L'indennita' ed il rimborso di cui al comma 5 competono anche qualora il personale non acquisti titolo all'indennita' di trasferta.
7. L'indennita' chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nella localita' sede di missione nonche' per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato.

Art. 11.
(Rimborso delle spese di alloggio e vitto)

1. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore, al personale compete il rimborso della spesa, documentata mediante fattura o ricevuta fiscale, sostenuta per il pernottamento in albergo, nei limiti previsti dal settimo comma.
2. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore compete il rimborso della spesa per uno o due pasti giornalieri nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
3. Le spese per la consumazione dei pasti di cui al comma 2 sono ammesse al rimborso previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attivita' di ristoro.
4. Ai fini del rimborso di cui al comma 3 e' ammesso il rimborso di una sola fattura o ricevuta fiscale per le missioni di durata da otto a dodici ore e di due fatture, ricevute per missioni di durata superiore.
5. Nel caso di rimborso delle spese indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 l'indennita' di trasferta e' ridotta del settanta per cento. Non e' ammessa in ogni caso l'opzione per l'indennita' di trasferta oraria o giornaliera, in misura intera.
6. Per le missioni di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta viene corrisposta in misura intera.
7. Ai dirigenti spetta il rimborso per il pernottamento in albergo di prima categoria (a quattro stelle). Per il rimanente personale spetta il rimborso per il pernottamento in alberghi e pensioni di categoria inferiore. Non e' ammesso il rimborso per pernottamenti in alberghi di lusso (cinque stelle e cinque stelle lusso).
8. Qualora non sia possibile reperire alberghi della categoria spettante disponibili nella localita' sede di missione, il personale potra' avvalersi di alberghi in localita' viciniore con diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per i necessari spostamenti.
9. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento presso residenza turistico-alberghiera, se cio' risulta economicamente piu' conveniente per l'Amministrazione regionale rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima localita'.
10. Resta fermo lo speciale trattamento previsto dall'art. 21 della legge regionale 23 aprile 1990 n. 36 per le categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro.
11. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 8 e 10 devono essere espressamente indicate con dichiarazione resa dall'interessato e vistata da chi ha disposto la missione.
12. I dipendenti in missione al fine di ottenere il rimborso delle spese di cui al presente articolo sono tenuti a produrre ricevuta fiscale o fattura rilasciati a norma di legge. E' consentito altresi' il rimborso di regolare fattura rilasciata da agenzia operante nel settore purche' contenente la descrizione di tutte le prestazioni effettuate per conto del richiedente.
13. E' consentito il rimborso per il pernottamento in albergo di qualunque categoria qualora, in virtu' di convenzioni o di intese specifiche, intervenute con la Regione, con enti o istituzioni, vengano applicate tariffe piu' basse di quelle praticate dall'albergo di categoria spettante al dipendente in base alla qualifica ricoperta e reperibile nello stesso Comune sede di missione.

Art. 12.
(Rientro)

1. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio lo consenta e la localita' di missione non disti piu' di novanta minuti di viaggio, con il mezzo piu' veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

Art. 13.
(Anticipazioni e liquidazioni)

1. Al personale inviato in missione puo' essere corrisposta, su richiesta dell'interessato, l'anticipazione di una somma pari al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione.
2. Al termine della missione si provvede alla liquidazione delle indennita' e delle spese, previa presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, controfirmata da chi ha autorizzato la missione e corredata della relativa documentazione.
3. Il recupero degli anticipi economali e' disposto anche tramite ritenuta sulle competenze stipendiali anche oltre il limite del quinto stipendiale.

Art. 14.
(Lavoro straordinario)

1. Al personale in missione e' dovuto il compenso per il lavoro straordinario limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e con esclusione del tempo occorrente per il viaggio sia di andata che di ritorno.
2. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono, con quelle prestate in sede al raggiungimento dei limiti individuali stabiliti nei piani di settore. Le ore stesse possono essere recuperate con il riposo compensativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di orario di servizio.
3. L'effettiva prestazione del lavoro straordinario reso dal personale in missione, deve essere attestata da apposita dichiarazione dell'interessato controfirmata da chi ha autorizzato la missione.

Art. 15.
(Trattamento economico per la partecipazione a corsi indetti dalla Regione)

1. Al personale regionale che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio di cui all'art. 2 comma 2 al fine di partecipare a corsi di formazione, riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale, compete il trattamento economico di missione secondo le modalita' previste dalla presente legge.
2. Tale trattamento spetta a condizione che sia debitamente documentata l'effettiva partecipazione ai corsi di cui al comma 1.

Art. 16.
(Trattamento economico di trasferimento)

1. Al personale regionale che, a seguito di trasferimento d'ufficio, fissi la propria dimora abituale nel Comune ove e' situata la nuova sede di servizio, qualora l'effettivo trasferimento sia avvenuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento, spetta il trattamento economico di trasferimento comprendente i seguenti benefici:
a) indennita' di prima sistemazione;
b) il rimborso delle spese.
2. Il personale di cui al comma 1 che per riconosciuta impossibilita' di trovare alloggio nella nuova sede di servizio trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in Comuni viciniori, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e dei rimborsi inerenti al trasferimento purche' la distanza dalla casa municipale del Comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.
3. Il trattamento economico di trasferimento non e' dovuto in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e nel caso di trasferimento disposto su domanda dell'interessato.

Art. 17.
(Indennita' di prima sistemazione e rimborso spese)

1. L'indennita' di prima sistemazione compete nella misura di lire 200.000, aumentate di un importo pari a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale in godimento.
2. Tale indennita' e' ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito.
3. Il rimborso delle spese comprende:
a) le spese di viaggio per l'uso di mezzi pubblici di linea sostenute dal dipendente trasferito per se' e i familiari o conviventi a carico;
b) le spese sostenute per il trasloco nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.
4. Nel caso in cui il trasferimento sia effettuato con autovettura di proprieta', compete un'indennita' chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super.

Art. 18.
(Adeguamento dei benefici)

1. Le misure delle indennita' e dei benefici previsti dalla presente legge sono aggiornati con provvedimento della Giunta Regionale sulla base delle determinazioni assunte con Decreto del Ministro competente.

Art. 19.
(Missioni dei Consiglieri regionali)

1. La misura della indennita' di missione e dei rimborsi per spese di trasferta per i Consiglieri regionali che si rechino in missione per lo svolgimento dei compiti attinenti le funzioni pubbliche ad essi assegnate, sono liquidate in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica di cui al punto 1) della tabella allegata alla Legge 18 dicembre 1973 n. 836 come modificato dall'art. 1 della Legge 26 gennaio 1978 n. 417. Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale i Consiglieri hanno facolta' di chiedere la liquidazione della diaria fecendo riferimento al Gruppo 3 di cui al Decreto Ministeriale 24 maggio 1990.

Art. 20.
(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme che disciplinano il trattamento di missione per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.
(Norme abrogate)

1. Le leggi regionali 5 dicembre 1978 n. 74 e 5 dicembre 1978 n. 75 sono abrogate.

Art. 22.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 10250 del Bilancio Regionale per l'esercizio 1994 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci degli esercizi successivi.