Disegno di legge regionale, n. 5476.
Disciplina del trattamento di missione. 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 20 della Legge 26
luglio 1978 n. 417, disciplina il trattamento di missione e di
trasferimento spettante al personale di ruolo e non di ruolo della
Regione Piemonte. 1. Viene considerato in missione il dipendente che svolge attivita'
lavorativa in via temporanea fuori dall'abituale sede di servizio in
localita' distanti non meno di 10 km. da quest'ultima. 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
riordino della dirigenza le missioni compiute dal personale fino
alla ottava qualifica funzionale sul territorio regionale sono
preventivamente autorizzate dal Responsabile di Servizio competente
e quelle compiute sul restante territorio nazionale dal Responsabile
di Settore competente. 1. Il trattamento economico di missione comprende: 1. Per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio per missione,
ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, al personale
regionale spetta il diritto all'indennita' di trasferta (diaria),
alle condizioni e nella misura stabilita dal quarto comma del
presente articolo. Per le frazioni residuali di missione, spettano
le indennita' orarie di cui al successivo secondo comma. 1. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale, al
personale spetta l'indennita' di trasferta (diaria) espressa in
dollari riferita a ciascun paese, secondo quanto stabilito dal
corrispondente decreto del Ministro competente per il personale
statale. 1. Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio,
secondo le disposizioni degli articoli 8, 10 e 11. 1. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio compiuto
per missioni effettuate a mezzo ferrovia o con altri mezzi di linea
di trasporto su gomma, nonche' con mezzi di trasporto marittimo, nel
limite del costo del biglietto di viaggio ed eventuali supplementi e
prenotazioni come segue: 1. Al personale inviato in missione spetta, in aggiunta al rimborso
delle spese di viaggio di cui all'art. 8, l'indennita' supplementare
nella misura stabilita come segue: 1. Il personale puo' essere autorizzato all'uso dell'autovettura
propria solo qualora specifiche e motivate esigenze di servizio lo
consigliano o quando sia verificata l'indisponibilita' degli
automezzi di proprieta' della Regione. 1. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore,
al personale compete il rimborso della spesa, documentata mediante
fattura o ricevuta fiscale, sostenuta per il pernottamento in
albergo, nei limiti previsti dal settimo comma. 1. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga
durata, deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del
servizio lo consenta e la localita' di missione non disti piu' di
novanta minuti di viaggio, con il mezzo piu' veloce, desumibili
dagli orari ufficiali dei servizi di linea. 1. Al personale inviato in missione puo' essere corrisposta, su
richiesta dell'interessato, l'anticipazione di una somma pari al
settantacinque per cento del trattamento economico complessivo
spettante per la missione. 1. Al personale in missione e' dovuto il compenso per il lavoro
straordinario limitatamente alle prestazioni rese nella sede della
missione in eccedenza al normale orario di servizio e con esclusione
del tempo occorrente per il viaggio sia di andata che di ritorno. 1. Al personale regionale che debba recarsi fuori dalla ordinaria
sede di servizio di cui all'art. 2 comma 2 al fine di partecipare a
corsi di formazione, riqualificazione, riconversione o aggiornamento
professionale, compete il trattamento economico di missione secondo
le modalita' previste dalla presente legge. 1. Al personale regionale che, a seguito di trasferimento
d'ufficio, fissi la propria dimora abituale nel Comune ove e' situata
la nuova sede di servizio, qualora l'effettivo trasferimento sia
avvenuto entro un triennio dalla data di decorrenza del
provvedimento, spetta il trattamento economico di trasferimento
comprendente i seguenti benefici: 1. L'indennita' di prima sistemazione compete nella misura di lire
200.000, aumentate di un importo pari a tre mensilita'
dell'indennita' integrativa speciale in godimento. 1. Le misure delle indennita' e dei benefici previsti dalla
presente legge sono aggiornati con provvedimento della Giunta
Regionale sulla base delle determinazioni assunte con Decreto del
Ministro competente. 1. La misura della indennita' di missione e dei rimborsi per spese
di trasferta per i Consiglieri regionali che si rechino in missione
per lo svolgimento dei compiti attinenti le funzioni pubbliche ad
essi assegnate, sono liquidate in base alle tariffe in vigore per il
personale dello Stato con qualifica di cui al punto 1) della tabella
allegata alla Legge 18 dicembre 1973 n. 836 come modificato
dall'art. 1 della Legge 26 gennaio 1978 n. 417. Per le missioni
effettuate fuori del territorio nazionale i Consiglieri hanno
facolta' di chiedere la liquidazione della diaria fecendo
riferimento al Gruppo 3 di cui al Decreto Ministeriale 24 maggio
1990. 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le
norme che disciplinano il trattamento di missione per gli impiegati
civili dello Stato. 1. Le leggi regionali 5 dicembre 1978 n. 74 e 5 dicembre 1978 n. 75
sono abrogate. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 10250 del Bilancio
Regionale per l'esercizio 1994 e con i corrispondenti stanziamenti
dei bilanci degli esercizi successivi.
(Oggetto)
2. Le norme della presente legge trovano applicazione anche nei
confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte E.S.A.P. ,
delle Aziende di Promozione Turistica A.P.T. , dell'Istituto di
Ricerche Economico Sociali del Piemonte I.R.E.S. , degli Enti di
gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali e Ente
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario nonche' delle
Agenzie Territoriali per la Casa.
(Missione)
2. Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita'
isolata in cui ha sede l'ufficio presso il quale il dipendente e'
assegnato o di fatto presta servizio.
3. Si tiene conto per cio' che attiene la distanza dei chilometri,
della sede di servizio di cui al comma 2 ovvero dell'abituale dimora
in base alla dichiarazione rilasciata sotto propria responsabilita'
dal dipendente nell'apposita tabella di missione.
4. Nel caso di missioni effettuate in luoghi compresi tra la
localita' sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze
si computano dalla localita' piu' vicina al luogo di missione a
prescindere dalla sede di partenza e di arrivo della missione
medesima.
(Autorizzazione alla missione)
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
riordino della dirigenza le missioni compiute dai dirigenti sul
territorio regionale sono autorizzate dal Responsabile di Settore
competente e sul restante territorio nazionale dall'Amministratore
competente.
3. La missione compiuta all'estero e' preventivamente autorizzata
dall'Amministratore competente, previa intesa, in quanto occorra,
con le autorita' governative.
4. Il giorno, la localita' e l'ora di inizio e termine della
missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.
5. Per il personale di altre amministrazioni che presti servizio in
posizione di comando presso la Regione Piemonte, la missione e'
disposta o autorizzata secondo le modalita' di cui ai precedenti
commi.
6. Per il personale regionale che presti servizio presso altre
pubbliche Amministrazioni, le missioni sono disposte secondo la
normativa prevista dai rispettivi ordinamenti.
7. Per recarsi in missione il personale regionale puo' servirsi,
con le modalita' previste dalla presente legge:
a) di mezzi ferroviari ordinari, speciali ed anche a prenotazione
obbligatoria;
b) di altri mezzi di linea di trasporto su gomma;
c) di mezzi di trasporto marittimo;
d) di automezzi e di unita' di navigazione in dotazione della
Regione;
e) di mezzi aerei;
f) di automezzo in dotazione alla Regione;
g) di automezzo proprio;
h) di mezzo noleggiato;
i) di mezzo gratuito.
(Trattamento economico di missione)
a) l'indennita' di trasferta;
b) l'indennita' supplementare;
c) il rimborso delle spese.
2. Il trattamento di missione cessa dopo i primi 240 giorni di
missione continuativa nella medesima localita'.
3 Agli effetti del precedente comma, si considera come missione
unica e continuativa anche quella interrotta per periodi
continuativi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a
motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di
aspettativa e congedo ordinario e straordinario, non si computano ai
fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da
eseguire saltuariamente in una medesima localita' sono considerate
come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi
si superino complessivamente 240 ore. Il trattamento di missione
cessa comunque qualora il dipendente effettui missione continuativa
nella medesima localita' per l'intero orario settimanale nell'arco
di trenta giorni consecutivi.
4. Al personale spetta il trattamento economico di missione
relativo alla qualifica funzionale rivestita al momento in cui la
missione stessa e' effettuata. Eventuali variazioni di qualifica,
disposte con efficacia retroattiva, non sono rilevanti ai fini
indicati dal presente comma.
5. Il personale inviato in missione sul territorio nazionale al
seguito e per collaborare con il personale appartenente a qualifica
piu' elevata, o facente parte di delegazione ufficiale dell'Ente,
fruisce dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il personale
di grado piu' elevato, ferma restando la misura dell'indennita' di
trasferta spettante per la qualifica posseduta. La sussistenza delle
condizioni per usufruire di tali agevolazioni deve essere
espressamente indicata nel provvedimento di autorizzazione.
(Indennita' di trasferta)
2. Per le missioni rese sul territorio nazionale di durata
inferiore alle 24 ore al personale regionale compete un'indennita',
per ogni ora di missione effettivamente espletata (indennita'
oraria), pari ad un ventiquattresimo della diaria.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di
ora non inferiori a 30 minuti sono arrotondate ad ora intera, le
altre sono trascurate.
4. Le misure dell'indennita' di trasferta (diaria) sono stabilite
come segue:
a) personale appartenente alle qualifiche funzionali dirigenziali
Lire 46.700;
b) personale appartenente alla ottava, settima e sesta qualifica
funzionale che precedono immediatamente quelle dirigenziali Lire
39.600;
c) rimanente personale Lire 28.800.
5. In presenza di missioni di durata pari o superiori alle otto
ore, l'indennita' di trasferta di cui al presente articolo viene
comunque ridotta del settanta per cento, fatto salvo il diritto ai
rimborsi spettanti ai sensi dell'art. 11. Ai fini del computo delle
otto ore si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la
stessa giornata anche se effettuati in localita' diverse.
6. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:
a) per un periodo di tempo inferiore alle 4 ore. Agli effetti del
computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la
stessa giornata anche se effettuati in localita' diverse;
b) nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10
km. dalla sede ordinaria di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o della zona in cui il servizio
e' reso normalmente, come compito di istituto da parte del personale
di vigilanza o di custodia;
d) nelle localita' distanti meno di 10 km. dalla sede comunale,
ovvero dall'ufficio dove il dipendente presta servizio se
quest'ultimo e' ubicato in localita' isolata.
7. L'indennita' di trasferta e' ridotta del 30 per cento per le
missioni effettuate oltre la quindicesima qualora il personale
regionale sia inviato in missione per piu' di 15 volte in un mese.
8. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 7 le
missioni da considerare sono quelle per le quali il personale
acquisti titolo all'indennita' di trasferta.
9. Per il personale che per ragioni di servizio e' soggetto a
rischio di gravi disagi, per ispezioni o visite in miniera, cave
ovvero a lavori in galleria o a lavori in localita' impervie e
pericolose e in zone alluvionate, l'indennita' di missione,
limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si
effettuano i sopralluoghi suddetti, e' maggiorata del 60% a norma
della Legge 13 luglio 1967 n. 565. Tale maggiorazione e' effettuata
previa motivata attestazione da parte del Dirigente competente circa
la sussistenza delle particolari condizioni di rischio e grave
disagio.
(Indennita' di trasferta per missioni all'estero)
2. Le qualifiche funzionali del personale sono equiparate, ai fini
del trattamento economico di missione all'estero, ai gruppi di
qualifiche del personale civile dello stato secondo lo schema
seguente: Gruppi previsti dal Decreto Ministeriale 24.5.1990,
gruppo; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corrispondenti qualifiche funzionali
della Regione Piemonte: dirigenti, 8 qualifica funzionale; 7, 6, 5,
4, 3, 2.
3. Per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio per missione
fuori dal territorio nazionale, ivi compreso il tempo occorrente per
il viaggio, al personale spetta il diritto all'indennita' di
trasferta (diaria), alle condizioni e nella misura stabilita dai
precedenti commi del presente articolo. Per le frazioni orarie
eccedenti le 24 ore spettano le indennita' di cui al successivo
comma.
4. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale di
durata inferiore alle 24 ore al personale compete un'indennita', per
ogni ora di missione effettivamente espletata (indennita' oraria),
pari ad un ventiquattresimo della diaria. Le frazioni di ora non
inferiori ai 30 minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre sono
trascurate.
5. Qualora il dipendente espleti incarichi di missione in due
diverse nazioni, o nell'ambito della stessa nazione in due localita'
per le quali e' prevista una diversa indennita', viene corrisposta la
diaria piu' favorevole.
6. Al dipendente inviato in missione all'estero e' data facolta' di
scegliere fra il rimborso della spesa di albergo per il solo
pernottamento, dietro presentazione di regolare fattura della
direzione alberghiera o dell'agenzia di viaggio fornitrice del
servizio, e il pagamento dell'indennita' di missione. Nel primo caso
l'indennita' di missione e' ridotta di un terzo. Qualora il
dipendente fruisca gratuitamente del pernottamento l'indennita' di
missione e' ridotta di un terzo. Nel caso di fruizione gratuita del
vitto l'indennita' viene ridotta della meta'. Nel caso di fruizione
gratuita del vitto e del pernottamento l'indennita' viene ridotta di
due terzi.
7. La riduzione di cui al comma 6 viene applicata sulla sola
indennita' giornaliera ed oraria che si riferiscono a periodi di 24
ore e frazioni durante i quali vi sia stato un pernottamento in
albergo con esibizione della relativa fattura.
8. Qualora il dipendente faccia parte di delegazione della Regione
in missiome all'estero con l'onere di soggiorno (vitto ed alloggio)
a carico della Regione o di enti ed organismi, l'indennita' di
missione viene ridotta ad un terzo. Tale condizione deve risultare
dal provvedimento di autorizzazione.
(Rimborso spese)
2. Allo stesso personale compete altresi' il rimborso delle spese
sostenute per l'uso del telefono, fax, telegrafo solo ove l'uso
stesso risulti effettuato per ragioni d'ufficio ed a condizione che
tali spese siano debitamente documentate.
3. La sussistenza delle ragioni d'ufficio per il rimborso di cui al
comma 2 deve essere indicata in specifica dichiarazione rilasciata
dal dipendente e vistata dal dirigente che ha disposto la missione.
(Rimborso delle spese di viaggio)
a) prima classe per il personale dirigente e per l'ottava
qualifica;
b) seconda classe per il rimanente personale.
2. Al personale dirigente compete altresi' il rimborso delle spese
sostenute per l'uso del posto letto in compartimento singolo. Al
personale appartenente all'ottava, settima e sesta qualifica
funzionale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso del
posto letto in compartimento doppio. Al personale appartenente alle
rimanenti qualifiche funzionali spetta il rimborso per le spese
sostenute per l'uso della cuccetta.
3. In caso di missioni di cui all'art. 4 comma 2 e' ammesso il
rimborso del prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi
di linea, qualora risulti piu' vantaggioso rispetto agli ordinari
biglietti di viaggio.
4. Per il viaggio compiuto su mezzi aerei, spetta il rimborso delle
spese sostenute nel limite del costo del biglietto di viaggio
autorizzato da effettuare in classe turistica o equivalente.
5. Per viaggi di durata di volo effettivo continuativo superiore a
sei ore, e' riconosciuto il rimborso del biglietto aereo della classe
immediatamente inferiore alla prima.
6. In caso di missione effettuata con l'uso di mezzi aerei, e'
dovuto il rimborso della spesa dell'assicurazione sulla vita per
l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo
stipendio annuo lordo comprensivo dell'indennita' integrativa
speciale, all'indennita' di funzione, all'assegno perequativo
pensionabile o altro assegno annuo pensionabile, moltiplicato per il
coefficiente 10, nei soli casi di morte o di invalidita' permanente.
7. Al personale munito di patente di guida puo' essere consentito,
quando cio' risulti opportuno ed economicamente conveniente, l'uso
dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il rimborso delle
spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In tal caso
compete pure il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso
parcheggi e autorimesse.
8. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di
trasporto di linea urbani ed extraurbani strettamente necessari per
raggiungere il luogo di missione.
9. Qualora il personale sia autorizzato a trasportare al seguito
attrezzature dell'Amministrazione, sono rimborsabili le relative
spese.
10 In caso di comprovata necessita', e' rimborsata la spesa per
l'uso dell'automezzo noleggiato, ivi compreso il servizio taxi.
Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via preventiva,
ovvero, in casi di urgenza, convalidato, da chi ha disposto la
missione.
11. Tutte le spese rimborsabili ai sensi del presente articolo
debbono risultare regolarmente documentate da parte del personale
inviato in missione.
12. I rimborsi previsti dal presente articolo, ad eccezione di
quelli indicati al comma 10, competono anche se il personale non
acquisti titolo all'indennita' di trasferta.
(Indennita' supplementare)
a) per i viaggi compiuti con mezzi di linea ferroviaria. di
trasporto su gomma o mezzi di trasporto marittimo: indennita' pari
al 10% del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;
b) per i viaggi compiuti a mezzo aereo: indennita' pari al 5% del
costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;
c) per i viaggi compiuti gratuitamente o con automezzo
dell'Amministrazione: indennita' pari a lire 10 per km di percorso.
2. L'indennita' supplementare prevista al comma 1 non si applica
sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone
letto e su qualsiasi altro supplemento in aggiunta al prezzo del
biglietto di viaggio, ancorche' ammesso a rimborso a norma di legge.
3. Per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o
da altri mezzi di linea, o da noleggio, e' corrisposta un'indennita'
pari a lire 207 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati
a piedi in zone prive di strade, a lire 310 a chilometro.
4. L'indennita' supplementare spetta per tutti i servizi resi fuori
dell'ordinaria sede di servizio, anche se il personale inviato in
missione non acquisti titolo all'indennita' di trasferta.
(Uso del mezzo proprio e indennita' chilometrica)
2. L'autorizzazione all'uso dell'autovettura propria e' rilasciata,
di volta in volta, contestualmente all'autorizzazione alla missione.
Nell'autorizzazione vanno indicate le esigenze di servizio che
impongono detto uso.
3. Restano ferme le disposizioni sulla copertura assicurativa del
personale in missione di cui all'art. 23 della legge regionale 23
aprile 1990 n. 36.
4. Al personale cui siano state assegnate funzioni ispettive, l'uso
dell'autovettura propria puo' essere consentito, su motivata
richiesta dell'interessato, dal competente responsabile di Settore,
con atto a validita' annuale.
5. Al personale autorizzato all'uso del mezzo proprio spetta
un'indennita' chilometrica pari a un quinto del prezzo di un litro
di benzina super nell'importo vigente al 1. gennaio ed al 1. luglio
di ogni anno ed il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per
il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso
parcheggi e autorimesse.
6. L'indennita' ed il rimborso di cui al comma 5 competono anche
qualora il personale non acquisti titolo all'indennita' di
trasferta.
7. L'indennita' chilometrica non spetta per i percorsi compiuti
nella localita' sede di missione nonche' per spostarsi da uno ad
altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato.
(Rimborso delle spese di alloggio e vitto)
2. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore
compete il rimborso della spesa per uno o due pasti giornalieri nei
limiti previsti dalla normativa vigente per gli impiegati civili
dello Stato. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore
compete il rimborso di un solo pasto.
3. Le spese per la consumazione dei pasti di cui al comma 2 sono
ammesse al rimborso previa presentazione di fattura o ricevuta
fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attivita'
di ristoro.
4. Ai fini del rimborso di cui al comma 3 e' ammesso il rimborso di
una sola fattura o ricevuta fiscale per le missioni di durata da
otto a dodici ore e di due fatture, ricevute per missioni di durata
superiore.
5. Nel caso di rimborso delle spese indicate nei commi 1, 2, 3 e 4
l'indennita' di trasferta e' ridotta del settanta per cento. Non e'
ammessa in ogni caso l'opzione per l'indennita' di trasferta oraria
o giornaliera, in misura intera.
6. Per le missioni di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di
trasferta viene corrisposta in misura intera.
7. Ai dirigenti spetta il rimborso per il pernottamento in albergo
di prima categoria (a quattro stelle). Per il rimanente personale
spetta il rimborso per il pernottamento in alberghi e pensioni di
categoria inferiore. Non e' ammesso il rimborso per pernottamenti in
alberghi di lusso (cinque stelle e cinque stelle lusso).
8. Qualora non sia possibile reperire alberghi della categoria
spettante disponibili nella localita' sede di missione, il personale
potra' avvalersi di alberghi in localita' viciniore con diritto al
rimborso delle spese documentate sostenute per i necessari
spostamenti.
9. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di
durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle
spese sostenute per il pernottamento presso residenza
turistico-alberghiera, se cio' risulta economicamente piu'
conveniente per l'Amministrazione regionale rispetto al costo medio
della categoria alberghiera consentita nella medesima localita'.
10. Resta fermo lo speciale trattamento previsto dall'art. 21 della
legge regionale 23 aprile 1990 n. 36 per le categorie di dipendenti
in particolarissime situazioni operative di lavoro.
11. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 8 e 10 devono
essere espressamente indicate con dichiarazione resa
dall'interessato e vistata da chi ha disposto la missione.
12. I dipendenti in missione al fine di ottenere il rimborso delle
spese di cui al presente articolo sono tenuti a produrre ricevuta
fiscale o fattura rilasciati a norma di legge. E' consentito
altresi' il rimborso di regolare fattura rilasciata da agenzia
operante nel settore purche' contenente la descrizione di tutte le
prestazioni effettuate per conto del richiedente.
13. E' consentito il rimborso per il pernottamento in albergo di
qualunque categoria qualora, in virtu' di convenzioni o di intese
specifiche, intervenute con la Regione, con enti o istituzioni,
vengano applicate tariffe piu' basse di quelle praticate
dall'albergo di categoria spettante al dipendente in base alla
qualifica ricoperta e reperibile nello stesso Comune sede di
missione.
(Rientro)
(Anticipazioni e liquidazioni)
2. Al termine della missione si provvede alla liquidazione delle
indennita' e delle spese, previa presentazione di apposita tabella,
firmata dal dipendente, controfirmata da chi ha autorizzato la
missione e corredata della relativa documentazione.
3. Il recupero degli anticipi economali e' disposto anche tramite
ritenuta sulle competenze stipendiali anche oltre il limite del
quinto stipendiale.
(Lavoro straordinario)
2. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono,
con quelle prestate in sede al raggiungimento dei limiti individuali
stabiliti nei piani di settore. Le ore stesse possono essere
recuperate con il riposo compensativo, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia di orario di servizio.
3. L'effettiva prestazione del lavoro straordinario reso dal
personale in missione, deve essere attestata da apposita
dichiarazione dell'interessato controfirmata da chi ha autorizzato
la missione.
(Trattamento economico per la partecipazione a corsi
indetti dalla Regione)
2. Tale trattamento spetta a condizione che sia debitamente
documentata l'effettiva partecipazione ai corsi di cui al comma 1.
(Trattamento economico di trasferimento)
a) indennita' di prima sistemazione;
b) il rimborso delle spese.
2. Il personale di cui al comma 1 che per riconosciuta
impossibilita' di trovare alloggio nella nuova sede di servizio
trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in Comuni
viciniori, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e dei
rimborsi inerenti al trasferimento purche' la distanza dalla casa
municipale del Comune viciniore alla nuova sede di servizio non
superi i 30 chilometri.
3. Il trattamento economico di trasferimento non e' dovuto in caso
di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e nel caso di
trasferimento disposto su domanda dell'interessato.
(Indennita' di prima sistemazione e rimborso spese)
2. Tale indennita' e' ridotta ad un terzo per il personale che,
nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito.
3. Il rimborso delle spese comprende:
a) le spese di viaggio per l'uso di mezzi pubblici di linea
sostenute dal dipendente trasferito per se' e i familiari o
conviventi a carico;
b) le spese sostenute per il trasloco nella misura stabilita per
gli impiegati civili dello Stato.
4. Nel caso in cui il trasferimento sia effettuato con autovettura
di proprieta', compete un'indennita' chilometrica pari ad un quinto
del prezzo di un litro di benzina super.
(Adeguamento dei benefici)
(Missioni dei Consiglieri regionali)
(Norma finale)
(Norme abrogate)
(Norma finanziaria)