Proposta di legge regionale, n. 5469.
Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 'Norme per
il sostegno delle attivita' formative nel settore bandistico,
corale, strumentale, delle associazioni, scuole ed Istituti musicali
nella regione Piemonte. 1. All'articolo 1 della legge regionale 49/91: al comma 1, dopo le
parole "personali attitudini" il testo e' soppresso e sostituito da
"alla conoscenza e all'esecuzione di tutti i generi musicali e di
promuovere attivita' disciplinate di gruppo"; al comma 1, dopo le
parole "all'esecuzione" sostituire le parole "dei vari generi" con
le parole "di tutti i generi"; al comma 2, aggiungere il seguente
periodo: "Nell'ambito dei corsi strumentali sono compresi tutti gli
strumenti musicali: ad aria e a fiato (a bocca, ad ancia, a
bocchino); a percussione, sia a suono determinato che a suono
indeterminato (strumenti a percussione di metallo, strumenti a
percussione di legno, strumenti a percussione con membrana,
strumenti a percussione con corde, strumenti a percussione
eccezionale); a corda, a pizzico, ad arco e ruota; elettronici". 1. All'articolo 4 della legge regionale 49/91: il titolo
dell'articolo e' cosi' sostituito: "Funzionamento, programmi e durata
dei corsi"; al comma 4 e' aggiunto il seguente periodo: "Le classi
dal II. anno in poi, pur mantenendo i criteri di numero minimo e
numero massimo di allievi che le compongono, possono essere formate
da allievi provenienti da piu' classi del medesimo strumento del
corso dell'anno precedente"; e' istituito il comma 4 bis: "4 bis. Ai
corsi, dal II. anno in poi, e' consentita l'iscrizione anche a coloro
che, pur non avendo frequentato il corso dell'anno precedente,
superino specifica prova di ammissione teorico-pratica"; e' istituito
il comma 7: "7. I Comuni, le Associazioni, gli Istituti e le Scuole
di musica civiche e private dovranno allegare alla richiesta di
contributi i programmi di studio differenziati per anno di corso e
contenenti le specificita' dell'indirizzo del genere musicale cui si
riferiscono". 1. All'articolo 5 della legge regionale 49/1991, e' istituito il
comma 3 bis: "3 bis. L'Albo regionale di cui ai precedenti commi 2 e
3 deve essere integrato in attuazione di quanto stabilito
dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 2 comma 6 bis cosi'
come modificati dalla presente legge , con successivo provvedimento
del Consiglio Regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge".
Art. 1, 2, 3