Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5469.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 'Norme per il sostegno delle attivita' formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole ed Istituti musicali nella regione Piemonte.

Presentata da BORTOLIN SILVANA, BOSIO MARCO, CUCCO VINCENZO, FOCO ANDREA, LEO GIAMPIERO, MARINO MASSIMO.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge regionale 49/91: al comma 1, dopo le parole "personali attitudini" il testo e' soppresso e sostituito da "alla conoscenza e all'esecuzione di tutti i generi musicali e di promuovere attivita' disciplinate di gruppo"; al comma 1, dopo le parole "all'esecuzione" sostituire le parole "dei vari generi" con le parole "di tutti i generi"; al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Nell'ambito dei corsi strumentali sono compresi tutti gli strumenti musicali: ad aria e a fiato (a bocca, ad ancia, a bocchino); a percussione, sia a suono determinato che a suono indeterminato (strumenti a percussione di metallo, strumenti a percussione di legno, strumenti a percussione con membrana, strumenti a percussione con corde, strumenti a percussione eccezionale); a corda, a pizzico, ad arco e ruota; elettronici".

Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge regionale 49/91: il titolo dell'articolo e' cosi' sostituito: "Funzionamento, programmi e durata dei corsi"; al comma 4 e' aggiunto il seguente periodo: "Le classi dal II. anno in poi, pur mantenendo i criteri di numero minimo e numero massimo di allievi che le compongono, possono essere formate da allievi provenienti da piu' classi del medesimo strumento del corso dell'anno precedente"; e' istituito il comma 4 bis: "4 bis. Ai corsi, dal II. anno in poi, e' consentita l'iscrizione anche a coloro che, pur non avendo frequentato il corso dell'anno precedente, superino specifica prova di ammissione teorico-pratica"; e' istituito il comma 7: "7. I Comuni, le Associazioni, gli Istituti e le Scuole di musica civiche e private dovranno allegare alla richiesta di contributi i programmi di studio differenziati per anno di corso e contenenti le specificita' dell'indirizzo del genere musicale cui si riferiscono".

Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge regionale 49/1991, e' istituito il comma 3 bis: "3 bis. L'Albo regionale di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere integrato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 2 comma 6 bis cosi' come modificati dalla presente legge , con successivo provvedimento del Consiglio Regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge".