Disegno di legge regionale, n. 5456.
Legge regionale 22.3.90, n. 12. Modifica degli artt. 11 e 16. 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della Legge regionale
22 marzo 1990, n. 12, e' sostituita dalla seguente: "c) un membro
eletto dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 8
Consiglieri; due membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il
Consiglio sia composto da 9 a 14 Consiglieri; tre membri eletti dal
Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 15 a 21
Consiglieri; cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il
Consiglio sia composto da 22 a 38 Consiglieri; sette membri eletti
dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da piu' di 38
Consiglieri". 1. Il comma 2 dell'articolo 16 della Legge regionale 22 marzo 1990,
n. 12, e' sostituito dal seguente: "2. Gli Statuti devono prevedere
le forme di pubblicazione degli atti e di partecipazione delle
popolazioni locali".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della Legge regionale 22 marzo
1990, n. 12, sono inseriti i seguenti: "1 bis. In seno alla Giunta
esecutiva degli Enti che gestiscono piu' aree protette deve essere
garantita la rappresentanza di ognuna di esse. A questo fine, non
sono considerabili, comunque siano classificate, le aree protette
ricomprese all'interno dei confini di altre aree protette"; "1 ter.
I componenti della Giunta esecutiva eletti in rappresentanza
dell'area protetta, individuata ai sensi del comma 1 bis, possono
anche essere scelti tra Consiglieri che non siano stati nominati dai
Comuni ricadenti nell'area medesima".