Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5456.

Legge regionale 22.3.90, n. 12. Modifica degli artt. 11 e 16.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' sostituita dalla seguente: "c) un membro eletto dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 8 Consiglieri; due membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 9 a 14 Consiglieri; tre membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 15 a 21 Consiglieri; cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 22 a 38 Consiglieri; sette membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da piu' di 38 Consiglieri".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, sono inseriti i seguenti: "1 bis. In seno alla Giunta esecutiva degli Enti che gestiscono piu' aree protette deve essere garantita la rappresentanza di ognuna di esse. A questo fine, non sono considerabili, comunque siano classificate, le aree protette ricomprese all'interno dei confini di altre aree protette"; "1 ter. I componenti della Giunta esecutiva eletti in rappresentanza dell'area protetta, individuata ai sensi del comma 1 bis, possono anche essere scelti tra Consiglieri che non siano stati nominati dai Comuni ricadenti nell'area medesima".

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' sostituito dal seguente: "2. Gli Statuti devono prevedere le forme di pubblicazione degli atti e di partecipazione delle popolazioni locali".