Disegno di legge regionale, n. 5452.
Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea. Titolo I. - Contenuti e principi generali 1. La presente legge disciplina le competenze della Regione nel
settore del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di
linea ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n. 21. 1. La presente legge non disciplina il servizio di noleggio con
conducente a mezzo autobus. 1. I servizi di cui all'art. 1 della presente legge devono
attenersi ai regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi
pubblici non di linea conformemente ai principi della legge 15
gennaio 1992 n. 21. 1. La Giunta Regionale deve, sentite le Amministrazioni
Provinciali, stabilire adeguate delimitazioni territoriali e,
riferite a queste, le necessarie misure di contenimento di licenze
e/o autorizzazioni, cui i Comuni devono attenersi, in considerazione
di fattori quali la popolazione, l'estensione territoriale e
relative caratteristiche, l'intensita' di movimenti turistici, di
cura, di soggiorno, di lavoro e di altri fattori salienti e/o
caratterizzanti il settore. Titolo II. - Decentramento delle funzioni 1. La Regione delega alle Province le funzioni amministrative
inerenti i settori di cui al Titolo I della presente legge,
conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 23 gennaio
1986, n. 1. 1. Le Province provvedono all'esercizio delle funzioni
amministrative relativamente ai servizi di cui al Titolo I della
presente legge; provvedono, inoltre, a costituire le Commissioni
Consultive di cui all'articolo 4 comma 4 della legge 15 gennaio 1992
n. 21, che operano in riferimento all'esercizio dei servizi ed
all'applicazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi
pubblici non di linea di cui al Titolo I della presente legge. 15.1.1992 n. 21
1. Le Province nominano, con delibera consigliare, le Commissioni
Consultive Provinciali per i servizi pubblici non di linea di cui al
titolo I della presente legge, che operano in riferimento
all'applicazione dei regolamenti comunali ed all'esercizio dei
servizi. 1. Ai funzionari delle autorita' competenti spetta la vigilanza
sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui al titolo I
della presente legge, fatte salve le disposizioni di competenza del
Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi delle
normative vigenti. Titolo III. - Norme concernenti il ruolo dei
conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea 1. In attuazione delle norme recate dall'articolo 6 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e' istituito presso ciascuna delle Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle Province
della Regione Piemonte, il ruolo provinciale dei conducenti di
veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, cosi'
come definiti dalla presente legge. 1. Per l'iscrizione nel ruolo provinciale di cui al presente
titolo, i soggetti interessati debbono: 1. Coloro che abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo
provinciale di cui all'articolo 9, debbono presentare apposita
domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura della Provincia ove intendono essere iscritti. 1. L'esame di cui all'articolo 6, terzo comma, della Legge 15
gennaio 1992 n. 21 e' svolto sulla base di criteri che consentano di
accertare se il soggetto interessato abbia il possesso di adeguati
requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio di taxi o di
noleggio con conducente. 1. La Commissione regionale di cui all'articolo 6, terzo comma,
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e' nominata con decreto del
Presidente della Giunta Regionale. 1. La Commissione regionale di cui all'articolo 13 fissa le date
delle prove dell'esame indicato all'articolo 12 della presente legge
e stabilisce le modalita' e le sedi per lo svolgimento dell'esame
stesso. 1. Espletato l'esame di cui all'articolo 12, la Commissione
regionale trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e
dei non idonei, alla iscrizione nel ruolo provinciale dei
conducenti, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura competente per territorio. 1. Il ruolo di cui al presente titolo e' soggetto a revisione. Titolo IV. - Norme transitorie e finali 1. Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui
all'articolo 9 i soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino essere gia' titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi ovvero di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
presente legge. 1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' della
Commissione regionale indicata all'articolo 13 sono a carico del
capitolo n. 10590 dell'esercizio finanziario 1993 recante la
denominazione "Spese per il funzionamento compresi i gettoni di
presenza, i compensi ai componenti, le indennita' di missione e di
rimborso spese di trasporto, di commissioni ed organi consultivi
derivanti da leggi statali e da leggi regionali, (Legge
regionale 2 luglio 1976 n. 33)".
(Settore di intervento)
2. Si intendono come tali i servizi che provvedono al trasporto
collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed
integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari,
automobilistici, lacuali ed aerei e che vengono effettuati a
richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo
o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in
volta.
3. Costituiscono servizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e
veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
(Settori esclusi)
(Linee di intervento regionale)
2. Nel redigere i regolamenti di cui al comma precedente i Comuni
devono attenersi ai criteri regionali di cui al successivo art. 4.
(Criteri per la definizione dei Regolamenti Comunali
sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea)
2. Nella determinazione delle misure di contenimento la Giunta
Regionale deve, oltre ai fattori di cui al comma precedente, tenere
in considerazione anche il numero delle licenze e/o autorizzazioni
precedentemente rilasciate a vettori operanti sul territorio.
3. Con riferimento alle delimitazioni territoriali di cui al primo
comma devono essere operate distinzioni fra l'area metropolitana
torinese ed il restante territorio regionale; puo', inoltre, essere
definito idoneo ambito territoriale relativo all'Aeroporto Citta' di
Torino rispetto ai servizi taxi; ulteriori ambiti territoriali
possono essere definiti rispetto al servizio pubblico di persone
espletato con natanti, anche in considerazione di fattori turistico
ambientali.
4. La Giunta Regionale, rispetto agli ambiti territoriali di cui al
comma 3, puo' stabilire norme speciali atte ad assicurare una
gestione uniforme e coordinata del servizio.
(Soggetti del decentramento)
2. Tale delega e' estesa, con la presente legge, anche ai servizi
pubblici non di linea effettuati a mezzo natanti e a mezzo veicoli a
trazione animale.
(Attivita' delle province)
(Commissioni consultive sull'esercizio dei servizi e
sull'applicazione dei regolamenti ai sensi art. 4 comma 4 Legge)
2. Inoltre, le Commissioni di cui al comma 1, esaminano i
regolamenti comunali, verificando:
a) la conformita' alla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
b) il rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione a cui devono
attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti per i servizi pubblici
non di linea.
3. Ogni Commissione Consultiva Provinciale e' composta dai seguenti
membri effettivi con diritto di voto:
a) un rappresentante dell'Assessorato provinciale ai Trasporti, che
la presiede;
b) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
c) un rappresentante della Motorizzazione Civile;
d) un rappresentante dell'Assessorato Regionale ai Trasporti.
e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni
d'Italia.
4. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto
di voto, un rappresentante per ognuna delle organizzazioni di
categoria del settore e delle associazioni degli utenti,
ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale.
5. Esercita le funzioni di Segretario un funzionario
dell'Assesorato provinciale competente.
6. Per la validita' delle sedute della Commissione e' necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti.
7. A parita' di voti, il voto del Presidente vale doppio.
8. Ogni Ente e/o Organizzazione e' tenuta a designare oltre al
membro effettivo, anche il membro supplente.
9. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Provinciale.
10. In ogni Comune, in cui sia operante il servizio pubblico non di
linea di cui al Titolo I della presente legge, e' istituita la
Commissione Consultiva comunale per l'esercizio del servizio e
l'applicazione dei regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo
4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
11. Il regolamento comunale definisce la composizione della
Commissione, le modalita' di designazione dei suoi membri, il
funzionamento dell'organo ed i suoi compiti istituzionali.
(Vigilanza e Sanzioni)
2. Essi hanno facolta' di chiedere in visione e di esaminare
direttamente i documenti relativi all'espletamento del servizio
previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento rilasciata
dall'Ente di appartenenza.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma
2, della legge 15.1.1992 n. 21 comporta la revoca, da uno a sei
mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio.
4. I provvedimenti relativi all'accertamento e all'applicazione al
disposto di cui al comma precedente sono adottati dal Sindaco del
Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione relativa.
5. Per quanto riguarda le sanzioni occorre fare riferimento alle
leggi vigenti in materia e al Titolo VI della legge regionale 23
gennaio 1986 n. 1.
(Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici
non di linea)
2. Le predette Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura provvedono attraverso le rispettive organizzazioni e
strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e
l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al precedente comma ivi
compresi quelli concernenti lo svolgimento dell'esame di cui al
successivo articolo 11.
3. L'iscrizione nel ruolo, formato per ciascuna provincia,
costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di
ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della
Provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio taxi
e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
4. L'iscrizione nel ruolo provinciale e' altresi' necessaria per
prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti a
servizi pubblici non di linea:
a) in qualita' di sostituto del titolare della relativa licenza o
autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
b) in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di
noleggio con conducente ovvero in qualita' di sostituto del
dipendente medesimo per un tempo determinato.
5. Ciascun ruolo provinciale e' articolato in due sezioni
rispettivamente destinate alla iscrizione dei conducenti:
a) di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a
trazione animale in servizio di taxi;
b) di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a
trazione animale in servizio di noleggio.
6. Fatta eccezione per i conducenti di natanti, per le altre
categorie di soggetti non e' ammessa l'iscrizione in entrambe le
sezioni del ruolo provinciale.
7. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
attraverso i loro uffici, rilasciano agli aventi titolo apposito
certificato attestante la iscrizione degli stessi nel ruolo
provinciale.
(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale)
a) essere cittadini italiani ovvero di un Paese della Comunita'
Economica Europea ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini
italiani il diritto di prestare attivita' di conducente di servizi
pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio
territorio;
b) essere residenti ovvero domiciliati in un Comune compreso nel
territorio della Regione;
c) aver assolto agli obblighi scolastici;
d) aver compiuto l'eta' minima richiesta dalle vigenti disposizioni
per la guida di autoveicoli e per la conduzione di natanti;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' fisica allo
svogimento dell'attivita' di conducente;
f) essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale;
g) essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame per l'accertamento
del possesso dei requisiti di idoneita' all'esercizio previsto dal
terzo comma dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e
dall'articolo 12 della presente legge.
2. Il possesso dei requisiti di idoneita' fisica deve essere
provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica.
3. Il possesso dei requisiti di idoneita' morale non risulta
soddisfatto se i soggetti interessati:
a) siano incorsi in provvedimenti amministrativi di revoca o di
decadenza di precedenti licenze di esercizio del servizio di taxi
ovvero di precedenti autorizzazioni per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente;
b) abbiano riportato, per uno o piu' reati, una o piu' condanne
irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai
due anni per delitti non colposi.
c) abbiano riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per
delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico,
l'industria ed il commercio;
d) abbiano riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma
dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
e) siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino
l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad
esercitare uffici direttivi;
f) abbiano in corso procedura di fallimento o siano stati soggetti
a procedura fallimentare;
g) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle
misure di prevenzione previste dalla vigente normativa di cui alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. Per i casi indicati al terzo comma alle lettere b), c), d), e),
f) e g), il possesso dei requisiti della idoneita' morale continua a
non essere soddisfatto fintantoche' non sia intervenuta la
riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con
efficacia riabilitativa.
5. Il possesso del requisito della abilitazione professionale
risulta soddisfatto qualora gli interessati:
a) abbiano conseguito, se conducenti di autovettura o di
motocarrozzetta, il certificato di abilitazione professionale
previsto dall'articolo 116, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992
n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) abbiano conseguito, se conduttori di natanti, i titoli
professionali di capitano ovvero di capo timoniere ovvero di
conduttore di motoscafi ovvero di pilota motorista rilasciati ai
sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui
al D.P.R. 28 giugno 1949 n. 631 e successive modificazioni ed
integrazioni ed al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1971; coloro che
siano in possesso del titolo professionale di conduttore di
motoscafi o di pilota motorista debbono aver conseguito, altresi',
la qualifica di "autorizzato", ai sensi del citato D.P.R. 631;
c) dispongono, se conducenti di veicoli a trazione animale, del
certificato di registrazione per mestiere ambulante, di cui
all'articolo 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni.
(Domanda di iscrizione nel ruolo provinciale)
2. La domanda deve contenere:
a) la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi
dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed autenticata con
le modalita' stabilite dall'articolo 20 della stessa legge,
attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo
10, primo comma, lettere a), b), c), d); secondo, terzo e quinto
comma;
b) la formale istanza, formulata dagli stessi interessati, per la
partecipazione all'esame per l'accertamento del possesso del
requisito di idoneita' all'esercizio, di cui al successivo articolo
12.
3. Coloro che fanno richiesta di essere iscritti nel ruolo
provinciale di cui all'articolo 9, sono tenuti, all'atto della
presentazione della domanda, ad effettuare il pagamento dei diritti
di segreteria dovuti alle Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia.
(Contenuti dell'esame per l'accertamento del possesso
del requisito di idoneita' all'esrcizio del servizio)
2. A tali fini, l'esame predetto ha ad oggetto i seguenti argomenti
e materie:
a) elementi di geografia del Piemonte;
b) elementi di toponomastica dei comuni e della provincia di
pertinenza del ruolo, aventi popolazione superiore ai cinquantamila
abitanti ovvero, per i conducenti di natanti, conoscenza delle
caratteristiche fisiche delle localita' fluviali e lacustri;
c) nozioni di diritto civile e penale, occorrenti per l'esecuzione
dell'attivita' di conducente, con particolare riguardo ai contratti
di trasporto, ai doveri ed alle responsabilita' del trasportatore,
ai diritti del trasportato, ai regolamenti di pubblica sicurezza;
d) nozioni circa l'infortunistica, la prevenzione degli incidenti,
i provvedimenti da prendersi nel caso di incidente;
e) elementi in ordine al comportamento in servizio dei conducenti.
3. Gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo provinciale in qualita'
di conducenti di veicoli a trazione animale debbono, inoltre,
dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei
veicoli stessi e di anatomia e fisiologia degli animali da tiro,
nozioni circa la guida e la tenuta dei predetti animali da tiro,
nonche', ove non siano in possesso di patente di guida di
autovetture o di motocarrozzetta, una adeguata conoscenza delle
norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei
veicoli.
4. L'esame consiste in una prova scritta, che puo' essere
effettuata su quesiti a risposta preordinata, ed in un colloquio
orale.
5. Per essere ammesso al colloquio orale, il soggetto interessato
deve aver superato con esito favorevole, la prova scritta.
6. La prova scritta si intende superata se il soggetto interessato
abbia risposto esattamente ad almeno il sessanta per cento dei
quesiti formulati.
7. La prova orale si intende superata con esito favorevole se il
soggetto interessato abbia risposto sufficientemente ai quesiti
postigli dalla Commissione regionale di cui all'articolo 13.
8. Il soggetto che non abbia superato la prova orale puo' essere
ammesso per una sola volta a ripetere la stessa prova orale nella
sessione immediatamente successiva.
9. In tale caso, il soggetto interessato non e' tenuto a provvedere
ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria richiamati al quarto
comma dell'articolo 11.
(Commissione Regionale per l'esame dei requisiti di
idoneita' all'esercizio del servizio)
2. La Commissione Regionale e' formata dai seguenti membri esterni
alla Amministrazione regionale, che posseggano specifiche competenze
e conoscenze nelle materie indicate all'articolo 12:
a) un esperto designato dall'Assessore Regionale ai trasporti, che
la presiede;
b) un esperto designato dall'Assessore Regionale al commercio,
artigianato ed energia;
c) un esperto designato dall'Unione regionale delle Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte;
d) un esperto designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni
d'Italia;
e) un esperto designato dall'Unione Regionale Province piemontesi;
f) un esperto designato dal Ministero dei trasporti, Direzione
generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. Ogni Ente e/o Organizzazione rappresentata e' tenuta a designare
oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce
l'effettivo nella Commissione Regionale in caso di assenza o
impedimento del rispettivo titolare.
4. Fa altresi', parte della Commissione regionale, con funzioni di
Vice Presidente della Commissione stessa, un dirigente regionale di
seconda qualifica, in servizio presso il competente settore
dell'Assessorato ai trasporti della Regione, all'uopo nominato con
il decreto di cui al primo comma.
5. I compiti di Segretario della Commissione regionale sono svolti
da un funzionario della Regione in servizio presso l'Assessorato ai
Trasporti, all'uopo nominato con il decreto di cui al primo comma.
6. La Commissione regionale ha sede presso la Regione Piemonte,
Assessorato Regionale dei Trasporti e dura in carica per un
quinquennio decorrente dalla data del decreto del Presidente della
Giunta Regionale di cui al primo comma.
7. Al rinnovo della Commissione regionale, nonche', ove necessario
alla sostituzione di taluno dei componenti della Commissione stessa
si provvede con le medesime modalita' stabilite per la prima nomina
di detti componenti.
8. Il soggetto chiamato a far parte della Commissione regionale in
sostituzione di componente precedentemente nominato rimane in carica
fino al termine del quinquennio corrispondente alla durata
dell'incarico del componente sostituito.
9. Ai componenti della Commissione regionale sono corrisposti i
compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976 n. 33 e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Alla copertura dei corrispondenti oneri si fa fronte con lo
stanziamento di cui al successivo articolo 19.
(Modalita' per lo svolgimento dell'esame di idoneita'
all'esercizio del servizio)
2. Per ciascun anno si dovranno prevedere, almeno una sessione di
esame.
3. Le date di esame, come pure le indicazioni circa le modalita' e
le sedi di esame, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
4. Le sessioni di esame hanno luogo su base provinciale.
5. Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura competente per territorio provvede attraverso i propri
uffici, a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni di
esame.
6. Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura provvede attraverso i propri uffici, altresi', a dare
comunicazione agli interessati circa la data ed il luogo stabiliti
per lo svolgimento delle sessioni d'esame.
7. Tale comunicazione e' inviata agli interessati almeno dieci
giorni prima della citata data, mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati.
8. Sono ammessi all'esame i candidati che, previa presentazione di
valido documento di identita' personale, abbiano prodotto, nei
termini, la domanda di cui all'articolo 11 ed abbiano effettuato il
pagamento dei diritti di segreteria richiamati allo stesso articolo
11.
(Iscrizione nel ruolo)
2. La predetta Camera, attraverso i propri uffici, sulla base dei
verbali di cui al precedente comma, provvede a richiedere agli
idonei i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati
all'articolo 10.
3. Tali documenti debbono essere prodotti dagli interessati entro
sessanta giorni dalla richiesta.
4. Ultimato, con esito favorevole, l'esame dei documenti di cui al
secondo comma, la Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere
l'avente titolo nel ruolo provinciale di cui all'articolo 9 della
presente legge.
5. L'iscrizione ha effetto con decorrenza dalla data dell'esame di
cui all'articolo 12.
6. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
competente per territorio provvede attraverso i propri uffici,
altresi', a comunicare ai soggetti che non abbiano superato con
esito favorevole, la prova orale dell'esame, la data e la sede
stabiliti per la ripetizione della prova stessa, in conformita' a
quanto previsto all'ottavo comma dell'articolo 12.
7. Eventuali provvedimenti di reiezione della iscrizione nel ruolo
debbono essere motivati e comunicati agli interessati a cura degli
uffici e delle predette Camere di Commercio, mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
8. Il trasferimento della iscrizione da un ruolo provinciale ad
altro ruolo provinciale del Piemonte ha luogo su domanda
dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo
di provenienza.
9. Alla domanda si da' corso previo pagamento, da parte
dell'interessato dei diritti di segreteria richiamati al terzo comma
dell'articolo 11.
(Revisione del ruolo)
La revisione e' disposta periodicamente dalla Camera di Commercio,
industria, artigianato ed agricoltura competente al fine di
accertare la permanenza, in capo alla totalita' degli iscritti, dei
requisiti di cui al precedente art. 10. Si procede altresi' alla
revisione d'ufficio di carattere straordinario nel caso in cui venga
segnalata, dalle competenti autorita', la perdita dei requisiti
necessari per ottenere l'iscrizione.
2. Eventuali provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal
ruolo, assunti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in relazione alla perdita dei requisiti oggettivi
d'iscrizione sono comunicati agli Enti interessati ai fini
dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.
3. Le denunce di modificazione e di cancellazione, con l'esclusione
dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti
autorita', sono soggette al pagamento di un diritto di segreteria
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
(Norme transitorie)
2. A tal fine, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data
di cui al primo comma i soggetti interessati debbono produrre
apposita domanda, alla Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia nel cui territorio e' posto il Comune che
ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, allegando copia
autentica della stessa licenza od autorizzazione e provvedendo
contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria richiamati al
terzo comma dell'articolo 11. Decorso il termine di sei mesi
decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge i
soggetti interessati e aventi diritto possono comunque presentare
apposita istanza ai sensi del presente articolo corrispondendo,
oltre i diritti di segreteria richiamati al terzo comma
dell'articolo 11, anche le sanzioni, a favore della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per ritardata
iscrizione come previsto dalla normativa vigente.
3. Per i casi indicati ai commi primo e secondo del presente
articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano in possesso, ove prescritto, di patente o di altro
documento abilitativo rilasciato dal Comune competente per
territorio ed esercitino le attivita' di conducente di veicoli o di
natanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone non di
linea, in qualita' di sostituto del titolare della licenza o
dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato
ovvero in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio
di noleggio con conducente ovvero in qualita' di sostituto del
dipendente medesimo per un tempo determinato, possono continuare a
svolgere le attivita' predette fino all'espletamento delle procedure
relative alle prove di esame di cui all'articolo 14 sesto comma, e
fino alla conseguente iscrizione nei ruoli provinciali.
(Abrogazione e modifiche della normativa)
2. La legge regionale 23 gennaio 1986 n. 1 e' cosi' modificata: all'
art. 12 alla lettera i) le parole "da rimessa e da piazza" sono
sostituite dalle parole "di autobus con conducente"; all'art. 18
alla lettera l) le parole "da rimessa e da piazza" sono sostituite
con le parole "di autobus con conducente"; il titolo dell'art. 25 e'
cosi' sostituito: "Commissione tecnica per l'approvazione dei
regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio di autobus con
conducente"; all'art. 25, al primo comma, le parole "da rimessa e
per i servizi da piazza" sono sostituite dalle parole "di autobus
con conducente"; all'art. 25, alla lettera c) la parola
"autoveicoli" e' sostituita con la parola "autobus".
3. I Comuni, entro il termine previsto dalla legge 15 gennaio 1992
n. 21, devono redigere apposito regolamento comunale relativo ai
servizi di cui all'articolo 1 conformemente a quanto previsto dalla
normativa statale e dalla presente legge.
4. I regolamenti di cui al comma precedente sostituiscono i
precedenti regolamenti redatti secondo quanto previsto con la
Delibera Consiglio regionale 20.2.1986 n. 68-2316, che decade ad
ogni effetto.
5. Per quanto riguarda i servizi di noleggio con conducente a mezzo
autobus, i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, devono redigere un apposito regolamento.
6. Il regolamento di cui al comma precedente dovra' essere redatto
in base allo schema-tipo di regolamento di cui alla Delibera
Consiglio regionale del 6.10.1983 n. 514-8080 integrando e
modificando lo stesso in considerazione che detto regolamento
riguarda esclusivamente il servizio di noleggio con conducente a
mezzo autobus.
(Norma finanziaria)