Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5452.

Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Titolo I. - Contenuti e principi generali

Art. 1.
(Settore di intervento)

1. La presente legge disciplina le competenze della Regione nel settore del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
2. Si intendono come tali i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, lacuali ed aerei e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
3. Costituiscono servizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 2.
(Settori esclusi)

1. La presente legge non disciplina il servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus.

Art. 3.
(Linee di intervento regionale)

1. I servizi di cui all'art. 1 della presente legge devono attenersi ai regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea conformemente ai principi della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
2. Nel redigere i regolamenti di cui al comma precedente i Comuni devono attenersi ai criteri regionali di cui al successivo art. 4.

Art. 4.
(Criteri per la definizione dei Regolamenti Comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea)

1. La Giunta Regionale deve, sentite le Amministrazioni Provinciali, stabilire adeguate delimitazioni territoriali e, riferite a queste, le necessarie misure di contenimento di licenze e/o autorizzazioni, cui i Comuni devono attenersi, in considerazione di fattori quali la popolazione, l'estensione territoriale e relative caratteristiche, l'intensita' di movimenti turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro e di altri fattori salienti e/o caratterizzanti il settore.
2. Nella determinazione delle misure di contenimento la Giunta Regionale deve, oltre ai fattori di cui al comma precedente, tenere in considerazione anche il numero delle licenze e/o autorizzazioni precedentemente rilasciate a vettori operanti sul territorio.
3. Con riferimento alle delimitazioni territoriali di cui al primo comma devono essere operate distinzioni fra l'area metropolitana torinese ed il restante territorio regionale; puo', inoltre, essere definito idoneo ambito territoriale relativo all'Aeroporto Citta' di Torino rispetto ai servizi taxi; ulteriori ambiti territoriali possono essere definiti rispetto al servizio pubblico di persone espletato con natanti, anche in considerazione di fattori turistico ambientali.
4. La Giunta Regionale, rispetto agli ambiti territoriali di cui al comma 3, puo' stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio.

Titolo II. - Decentramento delle funzioni

Art. 5.
(Soggetti del decentramento)

1. La Regione delega alle Province le funzioni amministrative inerenti i settori di cui al Titolo I della presente legge, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 23 gennaio 1986, n. 1.
2. Tale delega e' estesa, con la presente legge, anche ai servizi pubblici non di linea effettuati a mezzo natanti e a mezzo veicoli a trazione animale.

Art. 6.
(Attivita' delle province)

1. Le Province provvedono all'esercizio delle funzioni amministrative relativamente ai servizi di cui al Titolo I della presente legge; provvedono, inoltre, a costituire le Commissioni Consultive di cui all'articolo 4 comma 4 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, che operano in riferimento all'esercizio dei servizi ed all'applicazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi pubblici non di linea di cui al Titolo I della presente legge.

Art. 7.
(Commissioni consultive sull'esercizio dei servizi e sull'applicazione dei regolamenti ai sensi art. 4 comma 4 Legge)

15.1.1992 n. 21 1. Le Province nominano, con delibera consigliare, le Commissioni Consultive Provinciali per i servizi pubblici non di linea di cui al titolo I della presente legge, che operano in riferimento all'applicazione dei regolamenti comunali ed all'esercizio dei servizi.
2. Inoltre, le Commissioni di cui al comma 1, esaminano i regolamenti comunali, verificando:
a) la conformita' alla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
b) il rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione a cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti per i servizi pubblici non di linea.
3. Ogni Commissione Consultiva Provinciale e' composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:
a) un rappresentante dell'Assessorato provinciale ai Trasporti, che la presiede;
b) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) un rappresentante della Motorizzazione Civile;
d) un rappresentante dell'Assessorato Regionale ai Trasporti.
e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
4. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ognuna delle organizzazioni di categoria del settore e delle associazioni degli utenti, ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale.
5. Esercita le funzioni di Segretario un funzionario dell'Assesorato provinciale competente.
6. Per la validita' delle sedute della Commissione e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
7. A parita' di voti, il voto del Presidente vale doppio.
8. Ogni Ente e/o Organizzazione e' tenuta a designare oltre al membro effettivo, anche il membro supplente.
9. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Provinciale.
10. In ogni Comune, in cui sia operante il servizio pubblico non di linea di cui al Titolo I della presente legge, e' istituita la Commissione Consultiva comunale per l'esercizio del servizio e l'applicazione dei regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
11. Il regolamento comunale definisce la composizione della Commissione, le modalita' di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti istituzionali.

Art. 8.
(Vigilanza e Sanzioni)

1. Ai funzionari delle autorita' competenti spetta la vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui al titolo I della presente legge, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi delle normative vigenti.
2. Essi hanno facolta' di chiedere in visione e di esaminare direttamente i documenti relativi all'espletamento del servizio previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ente di appartenenza.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge 15.1.1992 n. 21 comporta la revoca, da uno a sei mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio.
4. I provvedimenti relativi all'accertamento e all'applicazione al disposto di cui al comma precedente sono adottati dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione relativa.
5. Per quanto riguarda le sanzioni occorre fare riferimento alle leggi vigenti in materia e al Titolo VI della legge regionale 23 gennaio 1986 n. 1.

Titolo III. - Norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea

Art. 9.
(Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea)

1. In attuazione delle norme recate dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle Province della Regione Piemonte, il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, cosi' come definiti dalla presente legge.
2. Le predette Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvedono attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al precedente comma ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dell'esame di cui al successivo articolo 11.
3. L'iscrizione nel ruolo, formato per ciascuna provincia, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. L'iscrizione nel ruolo provinciale e' altresi' necessaria per prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea:
a) in qualita' di sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
b) in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente ovvero in qualita' di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato.
5. Ciascun ruolo provinciale e' articolato in due sezioni rispettivamente destinate alla iscrizione dei conducenti:
a) di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di taxi;
b) di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di noleggio.
6. Fatta eccezione per i conducenti di natanti, per le altre categorie di soggetti non e' ammessa l'iscrizione in entrambe le sezioni del ruolo provinciale.
7. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attraverso i loro uffici, rilasciano agli aventi titolo apposito certificato attestante la iscrizione degli stessi nel ruolo provinciale.

Art. 10.
(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale)

1. Per l'iscrizione nel ruolo provinciale di cui al presente titolo, i soggetti interessati debbono:
a) essere cittadini italiani ovvero di un Paese della Comunita' Economica Europea ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attivita' di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;
b) essere residenti ovvero domiciliati in un Comune compreso nel territorio della Regione;
c) aver assolto agli obblighi scolastici;
d) aver compiuto l'eta' minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autoveicoli e per la conduzione di natanti;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' fisica allo svogimento dell'attivita' di conducente;
f) essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale;
g) essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' all'esercizio previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e dall'articolo 12 della presente legge.
2. Il possesso dei requisiti di idoneita' fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
3. Il possesso dei requisiti di idoneita' morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
a) siano incorsi in provvedimenti amministrativi di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio del servizio di taxi ovvero di precedenti autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
b) abbiano riportato, per uno o piu' reati, una o piu' condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi.
c) abbiano riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
d) abbiano riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
e) siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi;
f) abbiano in corso procedura di fallimento o siano stati soggetti a procedura fallimentare;
g) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per i casi indicati al terzo comma alle lettere b), c), d), e), f) e g), il possesso dei requisiti della idoneita' morale continua a non essere soddisfatto fintantoche' non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
5. Il possesso del requisito della abilitazione professionale risulta soddisfatto qualora gli interessati:
a) abbiano conseguito, se conducenti di autovettura o di motocarrozzetta, il certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) abbiano conseguito, se conduttori di natanti, i titoli professionali di capitano ovvero di capo timoniere ovvero di conduttore di motoscafi ovvero di pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al D.P.R. 28 giugno 1949 n. 631 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1971; coloro che siano in possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi o di pilota motorista debbono aver conseguito, altresi', la qualifica di "autorizzato", ai sensi del citato D.P.R. 631;
c) dispongono, se conducenti di veicoli a trazione animale, del certificato di registrazione per mestiere ambulante, di cui all'articolo 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Art. 11.
(Domanda di iscrizione nel ruolo provinciale)

1. Coloro che abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 9, debbono presentare apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia ove intendono essere iscritti.
2. La domanda deve contenere:
a) la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed autenticata con le modalita' stabilite dall'articolo 20 della stessa legge, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10, primo comma, lettere a), b), c), d); secondo, terzo e quinto comma;
b) la formale istanza, formulata dagli stessi interessati, per la partecipazione all'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneita' all'esercizio, di cui al successivo articolo 12.
3. Coloro che fanno richiesta di essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 9, sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda, ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 12.
(Contenuti dell'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneita' all'esrcizio del servizio)

1. L'esame di cui all'articolo 6, terzo comma, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e' svolto sulla base di criteri che consentano di accertare se il soggetto interessato abbia il possesso di adeguati requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.
2. A tali fini, l'esame predetto ha ad oggetto i seguenti argomenti e materie:
a) elementi di geografia del Piemonte;
b) elementi di toponomastica dei comuni e della provincia di pertinenza del ruolo, aventi popolazione superiore ai cinquantamila abitanti ovvero, per i conducenti di natanti, conoscenza delle caratteristiche fisiche delle localita' fluviali e lacustri;
c) nozioni di diritto civile e penale, occorrenti per l'esecuzione dell'attivita' di conducente, con particolare riguardo ai contratti di trasporto, ai doveri ed alle responsabilita' del trasportatore, ai diritti del trasportato, ai regolamenti di pubblica sicurezza;
d) nozioni circa l'infortunistica, la prevenzione degli incidenti, i provvedimenti da prendersi nel caso di incidente;
e) elementi in ordine al comportamento in servizio dei conducenti.
3. Gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo provinciale in qualita' di conducenti di veicoli a trazione animale debbono, inoltre, dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e di anatomia e fisiologia degli animali da tiro, nozioni circa la guida e la tenuta dei predetti animali da tiro, nonche', ove non siano in possesso di patente di guida di autovetture o di motocarrozzetta, una adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.
4. L'esame consiste in una prova scritta, che puo' essere effettuata su quesiti a risposta preordinata, ed in un colloquio orale.
5. Per essere ammesso al colloquio orale, il soggetto interessato deve aver superato con esito favorevole, la prova scritta.
6. La prova scritta si intende superata se il soggetto interessato abbia risposto esattamente ad almeno il sessanta per cento dei quesiti formulati.
7. La prova orale si intende superata con esito favorevole se il soggetto interessato abbia risposto sufficientemente ai quesiti postigli dalla Commissione regionale di cui all'articolo 13.
8. Il soggetto che non abbia superato la prova orale puo' essere ammesso per una sola volta a ripetere la stessa prova orale nella sessione immediatamente successiva.
9. In tale caso, il soggetto interessato non e' tenuto a provvedere ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria richiamati al quarto comma dell'articolo 11.

Art. 13.
(Commissione Regionale per l'esame dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio)

1. La Commissione regionale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e' nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. La Commissione Regionale e' formata dai seguenti membri esterni alla Amministrazione regionale, che posseggano specifiche competenze e conoscenze nelle materie indicate all'articolo 12:
a) un esperto designato dall'Assessore Regionale ai trasporti, che la presiede;
b) un esperto designato dall'Assessore Regionale al commercio, artigianato ed energia;
c) un esperto designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte;
d) un esperto designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia;
e) un esperto designato dall'Unione Regionale Province piemontesi;
f) un esperto designato dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. Ogni Ente e/o Organizzazione rappresentata e' tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo nella Commissione Regionale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.
4. Fa altresi', parte della Commissione regionale, con funzioni di Vice Presidente della Commissione stessa, un dirigente regionale di seconda qualifica, in servizio presso il competente settore dell'Assessorato ai trasporti della Regione, all'uopo nominato con il decreto di cui al primo comma.
5. I compiti di Segretario della Commissione regionale sono svolti da un funzionario della Regione in servizio presso l'Assessorato ai Trasporti, all'uopo nominato con il decreto di cui al primo comma.
6. La Commissione regionale ha sede presso la Regione Piemonte, Assessorato Regionale dei Trasporti e dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data del decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui al primo comma.
7. Al rinnovo della Commissione regionale, nonche', ove necessario alla sostituzione di taluno dei componenti della Commissione stessa si provvede con le medesime modalita' stabilite per la prima nomina di detti componenti.
8. Il soggetto chiamato a far parte della Commissione regionale in sostituzione di componente precedentemente nominato rimane in carica fino al termine del quinquennio corrispondente alla durata dell'incarico del componente sostituito.
9. Ai componenti della Commissione regionale sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Alla copertura dei corrispondenti oneri si fa fronte con lo stanziamento di cui al successivo articolo 19.

Art. 14.
(Modalita' per lo svolgimento dell'esame di idoneita' all'esercizio del servizio)

1. La Commissione regionale di cui all'articolo 13 fissa le date delle prove dell'esame indicato all'articolo 12 della presente legge e stabilisce le modalita' e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso.
2. Per ciascun anno si dovranno prevedere, almeno una sessione di esame.
3. Le date di esame, come pure le indicazioni circa le modalita' e le sedi di esame, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le sessioni di esame hanno luogo su base provinciale. 5. Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio provvede attraverso i propri uffici, a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni di esame.
6. Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvede attraverso i propri uffici, altresi', a dare comunicazione agli interessati circa la data ed il luogo stabiliti per lo svolgimento delle sessioni d'esame.
7. Tale comunicazione e' inviata agli interessati almeno dieci giorni prima della citata data, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati.
8. Sono ammessi all'esame i candidati che, previa presentazione di valido documento di identita' personale, abbiano prodotto, nei termini, la domanda di cui all'articolo 11 ed abbiano effettuato il pagamento dei diritti di segreteria richiamati allo stesso articolo 11.

Art. 15.
(Iscrizione nel ruolo)

1. Espletato l'esame di cui all'articolo 12, la Commissione regionale trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e dei non idonei, alla iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.
2. La predetta Camera, attraverso i propri uffici, sulla base dei verbali di cui al precedente comma, provvede a richiedere agli idonei i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati all'articolo 10.
3. Tali documenti debbono essere prodotti dagli interessati entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Ultimato, con esito favorevole, l'esame dei documenti di cui al secondo comma, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo provinciale di cui all'articolo 9 della presente legge.
5. L'iscrizione ha effetto con decorrenza dalla data dell'esame di cui all'articolo 12.
6. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio provvede attraverso i propri uffici, altresi', a comunicare ai soggetti che non abbiano superato con esito favorevole, la prova orale dell'esame, la data e la sede stabiliti per la ripetizione della prova stessa, in conformita' a quanto previsto all'ottavo comma dell'articolo 12.
7. Eventuali provvedimenti di reiezione della iscrizione nel ruolo debbono essere motivati e comunicati agli interessati a cura degli uffici e delle predette Camere di Commercio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
8. Il trasferimento della iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale del Piemonte ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.
9. Alla domanda si da' corso previo pagamento, da parte dell'interessato dei diritti di segreteria richiamati al terzo comma dell'articolo 11.

Art. 16.
(Revisione del ruolo)

1. Il ruolo di cui al presente titolo e' soggetto a revisione.
La revisione e' disposta periodicamente dalla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente al fine di accertare la permanenza, in capo alla totalita' degli iscritti, dei requisiti di cui al precedente art. 10. Si procede altresi' alla revisione d'ufficio di carattere straordinario nel caso in cui venga segnalata, dalle competenti autorita', la perdita dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.
2. Eventuali provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in relazione alla perdita dei requisiti oggettivi d'iscrizione sono comunicati agli Enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.
3. Le denunce di modificazione e di cancellazione, con l'esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti autorita', sono soggette al pagamento di un diritto di segreteria alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Titolo IV. - Norme transitorie e finali

Art. 17.
(Norme transitorie)

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui all'articolo 9 i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino essere gia' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi ovvero di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. A tal fine, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di cui al primo comma i soggetti interessati debbono produrre apposita domanda, alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio e' posto il Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, allegando copia autentica della stessa licenza od autorizzazione e provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria richiamati al terzo comma dell'articolo 11. Decorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati e aventi diritto possono comunque presentare apposita istanza ai sensi del presente articolo corrispondendo, oltre i diritti di segreteria richiamati al terzo comma dell'articolo 11, anche le sanzioni, a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per ritardata iscrizione come previsto dalla normativa vigente.
3. Per i casi indicati ai commi primo e secondo del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso, ove prescritto, di patente o di altro documento abilitativo rilasciato dal Comune competente per territorio ed esercitino le attivita' di conducente di veicoli o di natanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone non di linea, in qualita' di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato ovvero in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente ovvero in qualita' di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato, possono continuare a svolgere le attivita' predette fino all'espletamento delle procedure relative alle prove di esame di cui all'articolo 14 sesto comma, e fino alla conseguente iscrizione nei ruoli provinciali.

Art. 18.
(Abrogazione e modifiche della normativa)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. La legge regionale 23 gennaio 1986 n. 1 e' cosi' modificata: all' art. 12 alla lettera i) le parole "da rimessa e da piazza" sono sostituite dalle parole "di autobus con conducente"; all'art. 18 alla lettera l) le parole "da rimessa e da piazza" sono sostituite con le parole "di autobus con conducente"; il titolo dell'art. 25 e' cosi' sostituito: "Commissione tecnica per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio di autobus con conducente"; all'art. 25, al primo comma, le parole "da rimessa e per i servizi da piazza" sono sostituite dalle parole "di autobus con conducente"; all'art. 25, alla lettera c) la parola "autoveicoli" e' sostituita con la parola "autobus".
3. I Comuni, entro il termine previsto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, devono redigere apposito regolamento comunale relativo ai servizi di cui all'articolo 1 conformemente a quanto previsto dalla normativa statale e dalla presente legge.
4. I regolamenti di cui al comma precedente sostituiscono i precedenti regolamenti redatti secondo quanto previsto con la Delibera Consiglio regionale 20.2.1986 n. 68-2316, che decade ad ogni effetto.
5. Per quanto riguarda i servizi di noleggio con conducente a mezzo autobus, i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono redigere un apposito regolamento.
6. Il regolamento di cui al comma precedente dovra' essere redatto in base allo schema-tipo di regolamento di cui alla Delibera Consiglio regionale del 6.10.1983 n. 514-8080 integrando e modificando lo stesso in considerazione che detto regolamento riguarda esclusivamente il servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus.

Art. 19.
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' della Commissione regionale indicata all'articolo 13 sono a carico del capitolo n. 10590 dell'esercizio finanziario 1993 recante la denominazione "Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennita' di missione e di rimborso spese di trasporto, di commissioni ed organi consultivi derivanti da leggi statali e da leggi regionali, (Legge regionale 2 luglio 1976 n. 33)".