Disegno di legge regionale, n. 5451.
Modifica della Legge Regionale 26 luglio 1984, n. 33. 1. E' abrogato il 9. comma dell'articolo 14 della legge
regionale 26 luglio 1984, n. 33. 1. L'articolo 14, 10. comma, della Legge Regionale 26
luglio 1984, n. 33, e' sostituito dal seguente comma: 1. Ai fini dell'adempimento del disposto di cui
all'articolo 66, 9. comma, della legge 29 ottobre 1993, n.
427, la Giunta regionale nell'ambito delle competenze
previste dal precedente articolo 2, assume provvedimenti con
efficacia dal 1. gennaio 1994.
(Abrogazione articolo 14, 9. comma, legge
regionale 26 luglio 1984, n. 33)
(Modifica articolo 14, 10. comma, legge
regionale 26 luglio 1984, n. 33)
"La Giunta Regionale, ai fini del rispetto del vincolo di
cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981,
puo' disporre l'applicazione di maggiorazioni percentuali
alle misure dei canoni di cui al primo comma".
(Effetti)