Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5449.

Norme sulle commissioni giuridicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
All.

Art. 1.
(Composizione e nomina delle commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici sono composte da cinque tecnici esperti nelle materie di concorso, che non siano componenti del Consiglio Regionale, non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o comunque dalle associazioni professionali. Nella composizione delle commissioni devono essere rispettate le norme relative alle pari opportunita' tra uomini e donne sull'accesso al lavoro di cui all'art. 61 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le commissioni sono nominate con provvedimento della Giunta Regionale che individua altresi' il componente con funzioni di Presidente.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo regionale, di qualifica non inferiore all'ottava, designato in occasione della nomina della Commissione.
4. In caso di assenza o impedimento di un componente della Commissione che determini il rinvio di tre sedute consecutive si provvede con le modalita' di nomina precedentemente previste alla sua sostituzione.
5. La sostituzione di uno o piu' componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali gia' svolte.

Art. 2.
(Compensi spettanti ai membri delle commissioni esaminatrici)

1. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici dei concorsi, istituite a norma dell'art. 1, sono attribuiti i compensi lordi nella misura forfettaria e con le modalita' stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Regionale.
2. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni che, siano in rapporto d'impiego con l'Amministrazione regionale, i compensi previsti al comma 1 sono corrisposti sempreche' venga assicurato il pieno rispetto dei doveri d'ufficio ivi compresa l'osservanza dell'orario di lavoro. E' consentito comunque di assentarsi dal servizio entro il limite massimo di 10 ore settimanali con obbligo di recupero nel rispetto della disciplina vigente in materia.
3. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni, qualora ne ricorrano le condizioni, compete, in aggiunta ai compensi stabiliti dalla presente legge, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta come previsto dalla vigente normativa.

Art. 3.
(Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti strumentali e dipendenti della Regione)

1. Le norme della presente legge trovano applicazione anche nei confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte, delle Aziende di Promozione Turistica, dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, dell'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario, degli enti di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali, delle Aziende Territoriali per la Casa. Le commissioni sono costituite con provvedimento dei rispettivi organi esecutivi. Almeno uno dei componenti e' designato dalla Regione.
2. I compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici degli enti di cui al comma 1 sono autonomamente determinati dagli enti medesimi e non possono comunque superare quelli previsti all'art. 2.

Art. 4.
(Oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 10150 del Bilancio Regionale per l'esercizio 1994 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 5.
(Norme abrogate)

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare le seguenti norme:
a) Art. 17 legge regionale 12 agosto 1974, n. 22;
b) Art. 25 legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74;
c) legge regionale 19 gennaio 1981, n. 3;
d) legge regionale 3 maggio 1985, n. 61;
e) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 8.

Art. 6.
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Allegato

Art. 2. Compensi esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti strumentali e dipendenti della Regione. Art. 3. Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti strumentali e dipendenti della Regione. Art. 4. Oneri finanziari. Art. 5. Norme abrogate. Art. 6. Dichiarazione di urgenza.