Disegno di legge regionale, n. 5449.
Norme sulle commissioni giuridicatrici dei concorsi per l'accesso
alle qualifiche funzionali regionali. 1. Le commissioni esaminatrici sono composte da cinque tecnici
esperti nelle materie di concorso, che non siano componenti del
Consiglio Regionale, non ricoprano cariche politiche e non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e
organizzazioni sindacali o comunque dalle associazioni
professionali. Nella composizione delle commissioni devono essere
rispettate le norme relative alle pari opportunita' tra uomini e
donne sull'accesso al lavoro di cui all'art. 61 del Decreto
Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e
integrazioni. 1. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici dei
concorsi, istituite a norma dell'art. 1, sono attribuiti i compensi
lordi nella misura forfettaria e con le modalita' stabilite
annualmente con deliberazione della Giunta Regionale. 1. Le norme della presente legge trovano applicazione anche nei
confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte, delle Aziende
di Promozione Turistica, dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali
del Piemonte, dell'Ente Regionale per il diritto allo studio
universitario, degli enti di gestione dei Parchi e delle Riserve
Naturali regionali, delle Aziende Territoriali per la Casa. Le
commissioni sono costituite con provvedimento dei rispettivi organi
esecutivi. Almeno uno dei componenti e' designato dalla Regione. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 10150 del Bilancio
Regionale per l'esercizio 1994 e con i corrispondenti stanziamenti
dei bilanci degli esercizi successivi. 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente
legge ed in particolare le seguenti norme: 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione. Allegato Art. 2. Compensi esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti
strumentali e dipendenti della Regione.
Art. 3. Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti
strumentali e dipendenti della Regione.
Art. 4. Oneri finanziari.
Art. 5. Norme abrogate.
Art. 6. Dichiarazione di urgenza.
All.
(Composizione e nomina delle commissioni esaminatrici)
2. Le commissioni sono nominate con provvedimento della Giunta
Regionale che individua altresi' il componente con funzioni di
Presidente.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo
regionale, di qualifica non inferiore all'ottava, designato in
occasione della nomina della Commissione.
4. In caso di assenza o impedimento di un componente della
Commissione che determini il rinvio di tre sedute consecutive si
provvede con le modalita' di nomina precedentemente previste alla
sua sostituzione.
5. La sostituzione di uno o piu' componenti della Commissione non
comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali gia' svolte.
(Compensi spettanti ai membri delle commissioni
esaminatrici)
2. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni che, siano in
rapporto d'impiego con l'Amministrazione regionale, i compensi
previsti al comma 1 sono corrisposti sempreche' venga assicurato il
pieno rispetto dei doveri d'ufficio ivi compresa l'osservanza
dell'orario di lavoro. E' consentito comunque di assentarsi dal
servizio entro il limite massimo di 10 ore settimanali con obbligo
di recupero nel rispetto della disciplina vigente in materia.
3. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni, qualora ne
ricorrano le condizioni, compete, in aggiunta ai compensi stabiliti
dalla presente legge, il rimborso delle spese di viaggio ed il
trattamento economico di trasferta come previsto dalla vigente
normativa.
(Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli
enti strumentali e dipendenti della Regione)
2. I compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici degli
enti di cui al comma 1 sono autonomamente determinati dagli enti
medesimi e non possono comunque superare quelli previsti all'art.
2.
(Oneri finanziari)
(Norme abrogate)
a) Art. 17 legge regionale 12 agosto 1974, n. 22;
b) Art. 25 legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74;
c) legge regionale 19 gennaio 1981, n. 3;
d) legge regionale 3 maggio 1985, n. 61;
e) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 8.
(Dichiarazione di urgenza)