Disegno di legge regionale, n. 5439.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno
finanziario 1994. 1. La Giunta Regionale e' autorizzata ai sensi dell'articolo 79
dello Statuto ed in deroga a quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55
"Norme di contabilita' regionale", ad esrcitare provvisoriamente,
fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non
oltre il 31 marzo 1994, il bilancio della Regione per l'anno
finanziario 1993, come modificato dai provvedimenti di variazione
adottati nel corso dell'anno 1993, in ragione di un dodicesimo
dello stanziamento di ciascun capitolo di spesa e sempreche' le
autorizzazioni di spesa non decadano con il 31 dicembre 1993. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Quanto previsto dal precedente comma 1 ha effetto anche per gli
Enti dipendenti dalla Regione ed il cui bilancio deve essere
approvato con la legge di approvazione del bilancio regionale.