Disegno di legge regionale, n. 5426.
Art. Allegato Art. 2 Articolazione della legge
Art. 3 Esercizio delle funzioni
Art. 4 Promozione di cultura faunistica
Art. 5 Pianificazione faunistica-venatoria
TITOLO II PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE E DEL TERRITORIO. GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA
Art. 6 Piano faunistico venatorio regionale e regolamento di
attuazione
Art. 7 Piano faunistico venatorio, piano di miglioramento
ambientale, piani di immissione di fauna selvatica. Compiti delle
Province
Art. 8 Ambiti Territoriali di caccia e Comprensori Alpini, Comitati
di Gestione, natura e organi
Art. 9 Funzioni, gestione e competenze degli A.T.C. e dei C.A.
Art. 10 Aziende faunistico venatorie, aziende agri-turistiche,
venatorie, centri privati di riproduzione di fauna selvatica
Art. 11 Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano
faunistico-venatorio regionale
Art. 12 Allevamenti
Art. 13 Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento,
allenamento, gare dei cani da caccia
Art. 14 Organi tecnico-consultivi
Art. 15 Controllo della fauna
Art. 16 Immissione, cattura, destinazione della fauna selvatica a
scopo di ripopolamento
Art. 17 Abbattimenti per caso fortuito
Art. 18 Albo delle Guide Faunistiche, Cacciatori Esperti
TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA VENATORIA
Art. 19 Tesserino regionale
Art. 20 Provvedimenti limitativi
Art. 21 Modalita' di esercizio dell'attivita' venatoria
Art. 22 Abilitazione per l'esercizio venatorio in Zona Alpi
Art. 23 Appostamenti
Art. 24 Divieti integrativi
TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI
Art. 25 Agenti di vigilanza
Art. 26 Sanzioni amministrative
TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 27 Tasse di concessione regionale in materia di caccia
Art. 28 Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e
dall'attivita' venatoria
Art. 29 Disposizioni finanziarie
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 30 Norme transitorie
Art. 31 Norme finali Titolo I. - Disposizioni generali e ripartizione delle
competenze 1. La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto della
Regione Piemonte, ritiene l'ambiente naturale bene primario di
tutta la comunita', riconosce la fauna selvatica come componente
essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunita'
internazionale, nazionale, e regionale. 1. La presente legge da' attuazione alle norme della legge 157/92
ed in particolare dispone in ordine all'attribuzione delle
competenze, ai criteri ed alle modalita' di attuazione del piano
faunistico venatorio, stabilisce le norme per l'esercizio della
caccia e integra i divieti e le sanzioni nei confronti dei
trasgressori. Prevede inoltre che gli altri argomenti trattati
nella legge 157/92, per i quali occorrono approfondimenti e
precisazioni di carattere tecnico, operativo ed organizzativo,
siano disciplinati con regolamenti. 1. Le funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento
ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e i compiti di
orientamento, di indirizzo e di controllo anche sostitutivo per
l'attuazione delle finalita' di cui alla presente legge sono
esercitate dalla Regione. 1. Gli Enti interessati alla esecuzione degli incombenti di cui
alla presente legge, anche d'intesa fra loro, avvalendosi della
collaborazione della Scuola, dell'Universita', di Musei
naturalistici, di Organizzazioni sociali, di Associazioni agricole,
venatorie e di protezione ambientale, nonche' di Associazioni
culturali, promuovono la conoscenza del patrimonio faunistico e dei
modi per la sua tutela. 1. La Regione e le Province predispongono, secondo le rispettive
competenze, i piani faunistico-venatori di cui all'art. 10 della
Legge 157/92. Titolo II. - Programmazione, organizzazione e gestione delle
risorse umane e del Territorio. Gestione programmata della caccia 1. La Regione attua la pianificazione faunistico-venatoria
mediante lo strumento del piano faunistico-venatorio corredato del
relativo regolamento predisposti ai sensi degli artt. 10 e 14 della
legge 157/92. Province
1. Le Province predispongono il piano faunistico venatorio, il
piano di miglioramento ambientale e i piani di immissione di fauna
selvatica, ai sensi del comma 7 e 8 dell'art. 10 della legge
157/92. Comitati di Gestione, natura e organi
1. Sono A.T.C. e C.A. , le aree definite ai sensi del
precedente art. 5 organizzate, strutturate e gestite in modo tale
da consentire l' esercizio della caccia programmata ai sensi della
legge 157/92. Essi devono essere considerati strumenti di
attuazione della programmazione e della gestione
faunistico-venatoria e concorrono al raggiungimento delle finalita'
della presente legge nel quadro ed in applicazione delle
indicazioni del piano faunistico venatorio regionale. 1. Sono entrate degli A.T.C. e dei C.A. : faunistico-venatorie ed aziende
agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione di fauna
selvatica
1. Le Province su richiesta degli interessati, nell'ambito delle
previsioni del piano faunistico venatorio Regionale, sentito
l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare,
previo parere favorevole della Regione ai sensi dell'art. 16 della
Legge 157/92, l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie,
Aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione
della fauna selvatica. 1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel Piano
Faunistico-Venatorio Regionale ai fini della gestione programmata
della caccia, e' dovuto ai proprietari o conduttori un contributo
determinato, per ciascun anno finanziario a partire dalla stagione
venatoria 1995/96. 1. La Provincia, sulla base di apposito regolamento regionale puo'
rilasciare l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di
allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o
alimentare, o a scopo ornamentale ed amatoriale, a persone
nominativamente indicate. 1. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza,
deve adoperarsi affinche' non arrechino danno alla fauna
selvatica. 1. Sono organi tecnico-consultivi: 1. La Provincia, anche su richiesta degli altri Enti Locali e
delle associazioni agricole, per la migliore gestione del
patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi
sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico, artistico, per la tutela delle produzioni
zoo-agro-forestali e ittiche, provvede al controllo delle specie di
fauna selvatica. 1. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A.
nell'espletamento dei compito loro conferiti con il precedente art.
9 predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni
integrative di fauna selvatica utilizzando prioritariamente animali
di cattura. 1. Chiunque, in qualsiasi tempo abbatta fauna selvatica per caso
fortuito o forza maggiore o venga nella disponibilita' di fauna
salvatica viva o morta, deve, entro 24 ore farne consegna al Comune
di residenza o a quello in cui e' avvenuto il fatto o alla
Provincia competente per territorio che dovranno provvedere a
liberare, in localita' adatta, la fauna selvatica viva, a
consegnare quella ferita ad un idoneo centro di recupero, cura e
riabilitazione e a dare una destinazione conforme alla pubblica
utilita' per la fauna selvatica morta. 1. Per un piu' efficace coinvolgimento delle forze sociali
interessate alla cura e valorizzazione del patrimonio faunistico e
ambientale nonche' ad una corretta gestione della attivita'
venatoria e delle operazioni di controllo della fauna, viene
istituito l'Albo delle "Guide Faunistiche, Cacciatori Esperti".
L'iscrizione all'Albo e' subordinata alla frequenza di un corso di
formazione teorico-pratico, organizzato dalla Provincia ed al
superamento di un esame finale. Le materie oggetto del corso e
della prova di esame sono le seguenti: 1. Ferme restando le disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65
gli agenti dipendenti degli Enti Locali hanno compiti di vigilanza
e di gestione del territorio sotto il profilo
faunistico-ambientale. 1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui agli
art. 30 e 31 della legge 157/92, per le violazioni dagli stessi non
espressamente sanzionate, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative: Titolo V. - Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita' e secondo i criteri contenuti nell'art. 23
della legge 157/92, si assoggettano a tassa annuale di concessione
regionale: 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati
alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni
coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da
quella protetta, e dall'attivita' venatoria, e' costituito a cura
della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti
ai proprietari o conduttori dei fondi. A tale fondo affluisce lo
stanziamento regionale previsto dall'art. 29, comma 2 della
presente legge da ripartirsi annualmente dalla Giunta Regionale
alle Province. 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale
vengono istituiti due appositi capitoli con le seguenti
denominazioni: Titolo VI. - Disposizioni finali e trasitorie 1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate ai sensi dell'art.
72 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive
modificazioni sono regolate dal medesimo articolo fino
all'attuazione della disciplina degli art. 10, comma 12, e 16 della
legge 11 febbraio 1992, n.157. 1. Le norme di cui alla legge 157/92 non riportate nella presente
legge e non indicate per la successiva trattazione regolamentare
sono norme generali che non richiedono particolari specifiche
attuative e formano con la presente il testo che disciplina
complessivamente la materia. Allegato A. - (Art. 29) Titolo II Caccia e Pesca Allegato B. - (Art. 29) Titolo II Caccia e Pesca
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0Aziende, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31A., B.
(Finalita' della legge)
2. A tal fine la Regione, nell' osservanza dei principi e delle
norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 di recepimento
e di attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2
aprile 1979, n. 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e
n. 91/244/CEE della Commissione 6 marzo 1991, con i relativi
allegati, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa
esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di
Berna 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n.
503, disciplina l'attivita' venatoria e persegue in particolare i
seguenti scopi:
a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero
dell'equilibrio ambientale faunistico del Piemonte;
b) dotare il territorio regionale di strutture atte alla
protezione e al potenziamento quantitativo delle specie
faunistiche;
c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado
ambientale;
d) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior
numero di cittadini;
e) finalizzare l'impegno dei cacciatori e le risorse economiche
agli scopi della presente legge;
f) consentire il prelievo venatorio compatibilmente con l'esigenza
di conservazione della fauna selvatica, e purche' non si arrechi
danno alle produzioni agricole;
g) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere
faunistico-venatorio per consentire il rilancio dell'economia
agricola montuosa e collinare.
3. Per l'attuazione dei suddetti obiettivi si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche
del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione e'
scarsa o la loro ripartizione locale e' limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per
la specificita' del loro habitat e/o alla loro importanza per
mantenere gli equilibri ecologici.
4. La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica
all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed
obbliga il suo autore al relativo risarcimento. L'azione
risarcitoria spetta anche alla Provincia.
(Articolazione della legge)
2. Le norme della legge 157/92, ancorche' non espressamente
richiamate e non indicate fra gli argomenti oggetto di successiva
regolamentazione, sono norme generali alle quali va data puntuale
ed immediata applicazione in quanto non necessitano di particolari
specifiche attuative.
3. La Regione attraverso la presente legge, integrata dal
concorrente apporto dei successivi regolamenti, determina gli
obiettivi della programmazione e della gestione
faunistico-venatoria, inoltre, in attuazione delle norme di cui
alla legge 142/90, organizza le attivita' e distribuisce le
competenze fra i vari livelli di amministrazione locale per il
raggiungimento degli obiettivi sopraindicati.
(Esercizio delle funzioni)
2. Le Province esercitano le competenze amministrative e
disimpegnano gli incombenti gestionali previsti nella presente
legge e quelli prescritti nei successivi regolamenti regionali.
3. Gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini,
definiti dalle norme della presente legge, hanno proprie competenze
e sono dotati di autonomia organizzativa e finanziaria. Essi
concorrono al raggiungimento della finalita' della legge, nel
quadro ed in applicazione delle indicazioni del piano faunistico
venatorio regionale.
4. Gli Enti che sono investiti di funzioni amministrative e
gestionali relazionano periodicamente alla Regione anche mediante
la partecipazione ad incontri indetti dalla Regione medesima. Le
Province trasmettono annualmente alla Regione una relazione sui
risultati raggiunti e sull'attivita' di vigilanza svolta sia dai
servizi istituzionali sia dalle guardie giurate volontarie.
5. La Regione e la Provincia nell'esercizio delle rispettive
funzioni, possono avvalersi dell' Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico,
e della collaborazione di Enti e di Istituti pubblici e privati
specializzati nella ricerca, delle associazioni venatorie, agricole
e di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle leggi
vigenti.
(Promozione di cultura faunistica)
2. Gli Enti di cui al precedente comma, anche d' intesa fra loro,
provvedono alla divulgazione, nelle forme piu' rispondenti, delle
norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni
tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna
selvatica e l'esercizio venatorio.
(Pianificazione faunisticavenatoria)
2. I piani faunistico-venatori hanno durata quinquennale e possono
essere modificati nel corso della loro efficacia per giustificati
motivi.
3. Ai fini dell'attuazione e della pianificazione territoriale le
percentuali di cui al 3 comma del predetto art. 10 vanno riferite
ad ogni Provincia.
(Piano faunistico venatorio regionale e regolamento
di attuazione)
2. Il piano faunistico-venatorio regionale che realizza il
coordinamento dei corrispondenti piani delle Province, e' redatto
applicando le norme di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'art. 10 della
legge 157/92 e prevede la suddivisione del territorio
agro-silvo-pastorale secondo le destinazioni i criteri e le
modalita' di cui agli art. 10 e 14 della legge medesima. Tali
destinazioni, criteri e modalita' potranno peraltro essere
integrati con elementi aggiuntivi in relazione a specifiche
esigenze locali di protezione faunistica.
3. Per addivenire alla predisposizione del piano la Giunta
Regionale, qualora le Province non adottino i necessari
provvedimenti, invita le Province interessate ad assumere gli atti
dovuti entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale provvede
direttamente all'espletamento degli incombenti.
4. Il piano faunistico venatorio regionale e il relativo
regolamento sono approvati dal Consiglio Regionale, su proposta
della Giunta.
5. Per l'esercizio dell'attivita' venatoria, il piano dispone la
ripartizione del territorio di pianura destinato alla caccia
programmata ai sensi degli art. 10 e 14 della legge 157/92 in
"Ambiti Territoriali di Caccia" A.T.C. di estensione non
inferiore a 15.000 ettari. Nello stesso piano la Regione su
proposta delle Province interessate, tenuto conto delle
consuetudini e tradizioni locali, ripartisce il territorio
destinato alla caccia della zona faunistica delle Alpi in
"Comprensori Alpini" C.A. di estensione, di norma, non inferiore
a 10.000 ettari. Gli A.T.C. e i C.A. possono interessare
territori appartenenti a Province diverse.
6. Qualora si presenti la necessita' di individuare A.T.C. o
C.A. che in parte riguardino il territorio di una Regione
confinante, gli Organi Regionali adottano gli opportuni atti,
d'intesa con i corrispondenti organi della Regione interessata.
7. La modifica alla perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. e'
deliberata dalla Regione anche sulla base di motivate richieste
delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello provinciale, delle Province interessate o
dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.
8. Il piano deve prevedere, in attuazione dell'art. 1 comma 5
della legge 157/92, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna,
segnalate dall' I.N.F.S. , l'istituzione di zone di protezione
finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione conforme alle
esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse
limitrofi. Il piano individua inoltre i valichi montani interessati
dalle rotte di migrazione della avifauna segnalata dall'
I.N.F.S. .
9. Il piano faunistico venatorio regionale e' integrato dal
regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell'art. 14 della
legge 157/92, che deve prevedere, fra l'altro, la trattazione dei
seguenti argomenti:
a) norme relative a A.T.C. e C.A. . In particolare, durata in
carica, rinnovi e modalita' per l'elezione degli organi direttivi
comprese quelle riferite alla prima costituzione; criteri generali
di esercizio e di gestione; modalita' per l'ammissione dei
cacciatori; criteri modalita' di nomina e funzionamento dei collegi
dei revisori dei conti per la gestione finanziaria;
b) indice minimo di densita' venatoria e indice massimo entro cui
devono essere contenute le ammissioni per ciascun A.T.C. e
C.A. ;
c) definizione entita' e criteri di distribuzione dei contributi
dovuti per l'utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano
faunistico venatorio regionale;
d) istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle aziende
faunistiche venatorie, delle aziende agri-turistico venatorie e dei
centri privati di riproduzione della fauna selvatica;
e) modalita' di istituzione, di gestione e di pubblicizzazione
delle zone speciali e dei luoghi di divieto dell'attivita'
venatoria;
f) criteri e modalita' di gestione e istituzione delle zone per
l'allenamento, addestramento e gare dei cani da caccia.
10. Il Consiglio Regionale provvedera' inoltre all'emanazione di
altri regolamenti ai quali viene attribuita la finalita' di
definire, in modo compiuto, la disciplina della materia oggetto di
trattazione della presente legge. Queste norme riguarderanno i
seguenti argomenti:
a) criteri, modalita' di nomina e funzionamento degli organi
tecnico-consultivi della Regione e della Provincia;
b) allevamenti dei cani da caccia;
c) modalita' per l'effettuazione dei corsi di preparazione a
favore degli aspiranti cacciatori, per l'effettuazione degli esami
di abilitazione venatoria e per la nomina e il funzionamento della
relativa commissione esaminatrice;
d) modalita' di esecuzione e programmi didattici per i corsi di
formazione delle guardie volontarie. Modalita' di svolgimento dei
relativi esami;
e) modalita' di esecuzione, programmi didattici e criteri di
ammissione relativi ai corsi di preparazione per "Guide Faunistiche
Cacciatori Esperti". Modalita' di svolgimento dei relativi esami,
composizione e nomina della commissione giudicatrice.
f) allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o
alimentare o ornamentale ed amatoriale.
(Piano faunistico venatorio, piano di miglioramento
ambientale, piani di immissione di fauna selvatica. Compiti delle)
2. Le Province nel piano faunistico di loro competenza, per una
maggior tutela e per una piu' razionale gestione delle specie
faunistiche e dei loro habitat, sentito l'Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica, anche su proposta degli organi di gestione degli
A.T.C. e dei C.A. , possono prevedere, sul territorio destinato
alla caccia, l'istituzione di aree nelle quali, sulla base di
specifica regolamentazione, l'esercizio venatorio sia disciplinato
con particolari e specifiche disposizioni limitanti.
3. Le incombenze amministrative richieste per l'esecuzione del
piano sono a carico delle Province. Per l' istituzione delle zone
di tutela di cui alle lettere a, b, c, comma 8 art. 10 legge
157/92, le incombenze concernenti la notifica degli atti ai
proprietari o conduttori di fondi interessati qualora, per il
numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia
provvedera' a norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dalla Provincia medesima.
4. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura e i
centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, sono oggetto
di gestione da parte della Provincia.
5. Nelle oasi di protezione la Provincia puo' autorizzare, solo
previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica,
immissioni e catture di fauna autoctona a scopo sperimentale, di
ripopolamento e di studio, quando si determinano situazioni di
squilibrio faunistico.
6. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione
della fauna, per le finalita' che ne hanno motivato l'istituzione,
mediante la tutela o il recupero di habitat delle specie di
interesse gestionale, la vigilanza e l'assistenza tecnica, la
protezione delle colture agricole ed il risarcimento degli
eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o
dell'incremento delle specie programmate. Per l'attuazione della
gestione la Provincia prevede le spese relative ed organizza
l'impiego di personale fisso e/o volontario il controllo
veterinario sugli animali da immettere o catturati.
7. La Provincia, previa approvazione di un regolamento di
gestione, puo' stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione
delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura,
dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, con i
Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei
comprensori alpini ovvero con i conduttori dei fondi rustici
inclusi e/o con le associazioni venatorie e le associazioni
protezionistiche maggiormente rappresentative a livello
provinciale.
(Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini)
2. Pur perseguendo finalita' di interesse pubblico, ai fini della
gestione devono essere considerati, a tutti gli effetti, soggetti
di diritto privato con l'obbligo della rendicontazione contabile
alla Regione.
3. La gestione e' affidata ad appositi comitati configurati con
organismi tecnico-operativi dotati di autonomia organizzativa ed
finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dai
successivi regolamenti.
4. Sono organi dell' A.T.C. o C.A. :
a) il Presidente;
b) il Comitato di Gestione;
c) il collegio dei Revisori dei Conti.
5. Le Province, in attuazione del Regolamento regionale di cui
all'art. 6 comma 9, costituiscono, con propria deliberazione il
Comitato di Gestione di ciascun A.T.C. e C.A. . Esso e' composto
da:
a) sei rappresentanti designati dalle Associazioni delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, territorialmente interessate;
b) sei rappresentanti della Associazioni venatorie nazionali
riconosciute ove presenti in forma organizzata nel territorio;
c) quattro rappresentanti delle Associazioni di Protezione
Ambientale piu' rappresentative, territorialmente interessate;
d) quattro rappresentanti degli Enti Locali territorialmente
interessati.
6. Entro sei mesi dalla sua costituzione il Comitato di Gestione
approva il Regolamento di gestione dell' A.T.C. e del C.A. ,
sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale
sopracitato.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Legge
e dal Regolamento dell' A.T.C. o del C.A. si rinvia alle
disposizioni di cui al libro I titolo II, capo III del Codice
Civile, ove applicabili.
(Funzioni, gestione e competenze degli " A.T.C. e
dei C.A. ")
a) le quote di partecipazione dei cacciatori ammessi;
b) eventuali contributi della Regione.
2. La Regione autorizza i Comitati di gestione a partire dalla
stagione 1995/96, ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di
partecipazione economica da destinare allo svolgimento delle
attivita' di competenza dell' A.T.C. o del C.A. .
3. Il Comitato di gestione, in sostituzione della quota di cui al
comma 2 puo' prevedere prestazioni d'opera diretta per i cacciatori
che ne facciano richiesta e che si impegnino al raggiungimento dei
fini che l' A.T.C. o C.A. si prefigge.
4. La Regione fissa la quota di partecipazione economica di cui al
comma 2 in misura non superiore a tre volte la tassa di concessione
regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio con l'uso di
fucile a due colpi, e comunque cosi' differenziata: per la caccia
alla fauna stanziale o migratoria e alla tipica fauna alpina (gallo
forcello, pernice bianca, lepre bianca, coturnice) un contributo
non superiore a due volte l'importo della tassa di concessione
regionale per la caccia agli ungulati, un contributo non superiore
a tre volte l'importo della tassa di concessione regionale.
5. Per l'ammissione all'esercizio venatorio nelle zone di caccia
programmata ogni cacciatore deve presentare domanda alla Provincia
secondo le modalita' previste dal regolamento di cui agli art. 6 e
8 della presente legge.
6. L'ammissione dei cacciatori negli A.T.C. o nei C.A. viene
determinata secondo i seguenti criteri di priorita':
a) residenti nell'area interessata e cacciatori ammessi nella
stagione precedente residenti in Regione Piemonte;
b) residenti nella provincia in cui l'area e' compresa;
c) residenti in regione Piemonte;
d) residenti in altra regione ammessi all'esercizio venatorio
nell'area nella stagione precedente;
e) altri cacciatori italiani;
f) cacciatori esteri. Nell'ambito delle singole classi avranno
precedenza i cacciatori proprietari e/o conduttori di fondi,
dell'estensione minima di 3.000 mq., da almeno 4 anni. In caso di
ulteriore parita' nei titoli validi per l'ammissione,
l'accettazione avverra' sulla base della data di presentazione
della domanda. Il numero di cacciatori ammissibili, non residenti
in Regione Piemonte, non dovra' superare il 30% dei posti
disponibili.
7. La Provincia, su indicazione annuale dei Comitati di Gestione
che determinano il numero dei cacciatori ammissibili nei limiti
stabiliti dal regolamento regionale, verificata l'ammissibilita'
dei cacciatori di cui ai precedenti commi, forma la graduatoria dei
richiedenti e redige l'elenco degli ammessi. L'elenco viene
trasmesso ai Comitati di gestione e alla Regione e pubblicizzato
nelle forme dovute.
8. Il Comitato di gestione nel rispetto delle norme di cui alla
presente legge e in attuazione dei piani Faunistici regionale e
provinciale e dei piani di miglioramento ambientale e di immissione
di fauna selvatica predisposti dalle Province:
a) predispone e gestisce i programmi di utilizzazione del
territorio e di immissione faunistica per ogni annata venatoria,
informando la competente Amministrazione Provinciale circa i pre
lievi di fauna selvatica da effettuarsi in ogni singola stagione;
b) propone l'istituzione e le modalita' organizzative, in forma
singola od associata con altri A.T.C. o C.A. , di uno o piu'
centri pubblici di produzione di fauna selvatica, nonche' delle
strutture finalizzate alla produzione, all'allevamento e
all'adattamento in liberta' della fauna selvatica.
9. Il Comitato di Gestione ai fini della propria attivita'
programmatico-gestionale puo' avvalersi della collaborazione di
personale amministrativo, di tecnici, di laureati in scienze
naturali e biologiche, medicina veterinaria, o diplomati in scuole
a fini speciali o in possesso di diploma universitario intermedio
in materia faunistica.
10. Le ammissioni in soprannumero previste, all'art. 10 comma 8
della L. 157/92, potranno essere disposte dai comitati di gestione
degli A.T.C. e C.A. , con deliberazione motivata legata
all'incremento di particolari specie faunistiche e/o per la tutela
delle produzioni agricole solo in via temporanea anche tramite
permessi giornalieri abilitanti al prelievo di uno o piu' capi
delle specie in esubero. Nelle ammissioni di cui sopra, sara' data
priorita' ai cacciatori in attesa di ammissione nell'area
interessata o in altra area provinciale nel rispetto dei criteri
riportati nel comma 6. Le quote di partecipazione per questa forma
di caccia saranno definite dal Comitato di Gestione interessato e
non potranno essere inferiori alle quote fissate annualmente dalla
Regione per il normale esercizio venatorio alle specie oggetto di
intervento.
2. L'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle
strutture di cui al precedente comma sono disciplinate con apposito
regolamento regionale previsto all'art. 6.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono soggette a tassa di
concessione regionale. La tassa di concessione e' ridotta ad 1/8
per le Aziende faunistico-venatorie.
4. L'ammontare delle tasse di cui al precedente comma e' stabilito
dalla disposizione regionale in materia di tasse di concessione.
5. I fondi derivanti dall'introito delle tasse sopraindicate sono
assegnati alle singole Province con riferimento alla dislocazione
territoriale delle strutture interessate.
(Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel
piano faunisticovenatorio regionale)
2. La Provincia concede i contributi annuali ai proprietari o
conduttori di fondi in relazione all'estensione dei fondi stessi e
alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione
dell'ambiente, previste nei piani di miglioramento ambientale di
cui all'art. 10 legge 157/92, purche' si impegnino ad una azione
continuativa almeno quinquennale.
3. La Regione definisce con regolamento previsto al comma 9
precedente art. 6 i criteri per la gestione del fondo di cui al
comma precedente.
(Allevamenti)
(Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento,
allenamento, gare dei cani da caccia)
2. Qualsiasi danno arrecato alla fauna selvatica da cani vaganti
non controllati obbliga il conduttore al risarcimento del danno
ambientale. La titolarita' della relativa azione spetta alla
Provincia.
3. Cani trovati a vagare incustoditi in ogni tempo e luogo possono
essere oggetto di intervento da parte degli agenti di vigilanza.
4. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata comunque, ai
sensi dell'art. 6 della legge regionale 13 aprile 1992 n. 20, alla
polizia municipale del Comune competente per territorio.
5. L'allenamento dei cani da caccia e' consentito, esclusivamente
dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui e'
permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedi'
e il venerdi':
a) sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;
b) sui terreni ricoperti di stoppie di colture autunno, vernine
frumento, orzo, avena e simili;
c) sui prati naturali e di leguminose, non oltre 10 giorni
dell'ultimo taglio. Nella zona delle alpi l'addestramento e
l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 1 settembre
fino al quarto giorno antecedente la data in cui e' permesso
l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedi' o il
venerdi'. Le operazioni di addestramento e di allenamento sono
vietate distanza inferiore a 200 metri dai luoghi in cui la caccia
vietata e dalle aziende faunistico-venatorie.
6. La Provincia, nel limite massimo di 10.000 ettari del proprio
territorio agro-silvo-pastorale anche su richiesta di Associazioni
venatorie cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli
singoli o associati previo assenso scritto dei proprietari o
conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione
del piano faunistico-venatorio regionale, autorizza l'istituzione e
regola la gestione di:
a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le
gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;
b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le
gare dei cani da seguito, con divieto di sparo;
c) zone in cui sono permessi l'addestramento o l'allenamento dei
cani da ferma, con facolta' di sparo;
d) zone, adeguatamente recintate, in cui sono permessi
l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguito e cinghiale,
con divieto di sparo. I cinghiali impiegati in tali zone devono
essere: di sesso maschile, sottoposti a periodico controllo
veterinario, identificabili mediante tatuaggio a norma della
legislazione vigente.
7. L'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione degli
istituti di cui al precedente comma sono disciplinati da apposito
regolamento regionale.
(Organi tecnicoconsultivi)
a) il Comitato Regionale di coordinamento delle attivita'
faunistico-venatorie;
b) la Consulta Provinciale di coordinamento delle attivita'
faunistico-venatorie.
2. Il Comitato Regionale di coordinamento delle attivita'
venatorie, organo tecnico e consultivo della regione e' composto
da:
a) l'Assessore regionale competente che lo presiede;
b) il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore delegato alla
materia o un consigliere provinciale delegato dal presidente;
c) quattro esperti di cui: uno nelle discipline naturalistiche,
biologiche e ambientali designato dalla Facolta' Universitaria di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, uno nelle discipline
agrarie ed uno nelle discipline forestali designati dalla Facolta'
Universitaria di Agraria, uno nelle discipline zoo-sanitarie
designato dalla Facolta' Universitaria di Medicina Veterinaria;
d) sette rappresentanti delle Organizzazioni Professionali
Agricole riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio
regionale;
e) sette rappresentanti delle Associazioni Venatorie riconosciute
a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;
f) sette rappresentanti della Associazioni di Protezione
Ambientale riconosciute a livello nazionale e operanti nel
territorio regionale;
g) un rappresentante designato dagli organi di gestione degli
A.T.C. per ciascuna Provincia;
h) un rappresentante designato dagli organi di gestione del C.A.
per ciascuna Provincia;
i) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana
E.N.C.I. ;
l) un rappresentante della Delegazione Italiana del Consiglio
internazionale della caccia e della conservazione della fauna
selvatica C.I.C. . Il Comitato e' convocato dal suo Presidente,
ogni qualvolta sia ritenuto necessario, per esprimere pareri o per
formulare proposte o suggerimenti in merito ad iniziative
concernenti la gestione faunstico-venatoria del territorio.
3. La Consulta Provinciale organo di coordinamento delle attivita'
faunistico-venatorie e' composta da:
a) il Presidente della Provincia o assessore delegato alla materia
che la presiede;
b) il Dirigente del competente settore provinciale o suo delegato;
c) due rappresentanti di ciascun Comitato di gestione degli
A.T.C. e C.A. designati dal Comitato stesso.
4. I criteri, le modalita' di nomina e il funzionamento degli
organi tecnico consultivi regionale e provinciali, sono
disciplinate dal regolamento regionale di cui all'art. 6.
5. La Regione e le Province, per i rispettivi organi
tecnico-consultivi, corrispondono ai componenti ed ai segretari
degli organi in oggetto, per ogni effettiva partecipazione alle
sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di
viaggio, ai sensi della normativa vigente.
(Controllo della fauna)
2. Il controllo della fauna viene esercitato in modo selettivo, di
norma mediante utilizzo di metodi ecologici, su parere
dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica.
3. La Provincia puo' autorizzare piani di abbattimento solo a
seguito di verifica da parte dell'Istituto Nazionale per la fauna
selvatica, dell'inefficacia degli interventi di controllo di cui al
precedente comma.
4. Per gli interventi di controllo e per i piani di abbattimento,
la Provincia vi provvede a mezzo delle proprie guardie dipendenti,
in qualsiasi periodo di tempo e nell'ambito di tutto il territorio
sottoposto a vigilanza, ivi comprese le zone vietate alla caccia.
5. Per l'attuazione dei piani di abbattimento le guardie
provinciali possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei
fondi compresi nell'area oggetto di intervento. Tali proprietari o
conduttori devono essere indicati dal comitato di gestione dell'
A.T.C. e del C.A. e devono essere in possesso di licenza per
l'esercizio venatorio. Le guardie provinciali possono altresi'
avvalersi delle guardie forestali, delle guardie comunali munite di
licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie volontarie delle
associazioni venatorie e, in qualita' di personale particolarmente
specializzato delle guide faunistiche, cacciatori esperti iscritti
all'Albo di cui all'art. 18 della presente legge.
6. La Provincia a conclusione dei piani di controllo o di
abbattimento trasmette alla Regione una relazione contenente i dati
relativi alle operazioni effettuate e ai loro risultati.
7. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la
tutela del patrimonio storico artistico all'interno dei centri
urbani e' autorizzato dalla Regione su conforme parere
dell'U.S.S.L. competente e l'attuazione del piano puo' essere
demandata al comune interessato.
(Immissione, cattura, destinazione della fauna
selvatica a scopo di ripopolamento)
2. Per operazioni di ripopolamento o rinsanguamento puo' essere
utilizzata, nel caso sussistano comprovate ragioni di ordine
bio-genetico, anche fauna selvatica proveniente dall'estero purche'
corrispondente per specie e sottospecie a quella presente sul
territorio regionale.
3. Le immissioni di fauna selvatica dovranno essere effettuate
secondo i criteri contenuti nel piano di riequilibrio faunistico
predisposto dalla Provincia.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comitati di gestione
dovranno trasmettere alla Provincia e alla Regione il programma di
immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle
operazioni effettuate nella stagione appena conclusa.
5. La Provincia, secondo gli indirizzi del piano faunistico
regionale e dei piani pluriennali di miglioramento ambientale e di
riequilibrio faunistico, provvede annualmente, qualora ve ne sia
necessita', agli interventi di immissione e/o cattura di fauna
selvatica nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e
cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica.
6. Tutti gli esemplari immessi sul territorio devono essere
adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.
7. Il programma delle catture e' predisposto dalla Provincia
sentiti gli A.T.C. e i C.A. ed e' condotto dalle guardie
provinciali che si avvalgono della collaborazione delle guardie
volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio
nazionale e di cacciatori ed agricoltori, anche nei tempi e nei
luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio. Nei parchi le
catture dei selvatici presenti in soprannumero devono avvenire
d'intesa con gli Enti parchi, sentito l'Istituto Nazionale per la
fauna selvatica per l'accertamento delle compatibilita' genetiche.
8. E' comunque vietato, fatta eccezione per i luoghi a gestione
pubblica sempre preclusi alla caccia e per le aziende
agri-turistico-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio
nel periodo dal 1. settembre alla data di chiusura della caccia
alle singole specie.
9. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di
garantire l'idoneita' della fauna destinata al ripopolamento, i
capi provenienti da catture, allevamenti nazionali o introdotti
dall'estero, devono essere sottoposti, per la necessaria
autorizzazione, a controllo sanitario sul luogo di consegna o di
liberazione a cura dei servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL.
competenti per territorio.
10. Per procedere alle introduzioni, reintroduzioni e ai
ripopolamenti di fauna selvatica italiana ed estranea alla fauna
piemontese occorre apposita autorizzazione della Regione, da
concedersi comunque in base a comprovate ragioni di ordine
bio-genetico.
11. E' vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non
autorizzati.
(Abbattimenti per caso fortuito)
2. La Regione e le Province possono autorizzare le Associazioni
Venatorie e le Associazioni di Protezione Ambientale a costituire
centri di recupero, cura e riabilitazione di animali selvatici, in
particolare di specie protetta.
(Albo delle "Guide Faunistiche, Cacciatori Esperti")
a) legislazione in tema di tutela ambientale e di attivita'
venatoria, etologia ed ecologia delle specie faunistiche di
interesse locale, attivita' cinegetica, balistica e tiro,
conoscenza del territorio. L'organizzazione dei corsi, i criteri di
ammissione, la composizione e nomina della commissione giudicatrice
nonche' la specifica disciplina delle attivita' e degli incombenti
assegnati alle "Guide Faunistiche Cacciatori Esperti" saranno
disciplinati con apposito regolamento regionale.
(Agenti di vigilanza)
2. I medesimi compiti possono essere svolti dalle guardie
venatorie volontarie. Possono altresi' essere svolti dalle guardie
ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2.11.82, n. 32,
previo superamento di un apposito corso di formazione organizzato
dalla Provincia e l'ampliamento del relativo decreto prefettizio.
3. Le Province, in attuazione dell'azione di coordinamento di cui
al 7 comma dell'art. 27 della legge 157/92, possono disporre
contribuzioni a favore delle Associazioni interessate sulla base di
giustificate e comprovate motivazioni attinenti al miglioramento
dell'attivita' di vigilanza venatoria e di gestione
faunistico-ambientale.
(Sanzioni amministrative)
a) sanzione amministrativa da Lire 50.000= a lire 500.000= per gli
abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di
tabellazione dei terreni;
b) sanzione amministrativa da lire 300.000= a lire 1.800.000= per
chi viola le disposizioni emanate dalla Regione e dalla Provincia
relativamente all'allevamento di fauna selvatica a scopo di
ripopolamento alimentare, ornamentale e amatoriale;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000= a lire 1.800.000= per
chi viola le norme relative alla gestione delle. aziende
faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, degli A.T.C. e
dei C.A. , dei centri privati di produzione, delle zone di
rilevamento ornitologiche, delle zone di allenamento, addestramento
e gare dei cani; alla violazione consegue la revoca delle
concessioni e autorizzazioni rilasciate ai sensi di legge;
d) chiunque, tenuto alla custodia anche temporanea di un cane,
consenta che esso vaghi per la campagna, al di fuori dei periodi e
delle zone consentiti, e' soggetto alla sanzione amministrativa da
lire 30.000= a lire 200.000= per ogni cane. La sanzione prevista
dalla presente lettera e' raddoppiata, qualora il cane vaghi, in
ogni tempo, senza custodia all'interno delle zone di ripopolamento
e cattura, delle Oasi di protezione, dei Centri Pubblici di
riproduzione della fauna selvatica.
e) sanzione amministrativa da lire 50.000= a lire 500.000= per chi
viola le disposizioni della presente legge regionale, della legge
11/2/1992, n. 157, nonche' quelle emanate dalla Regione e dalle
Province in materia di tutela della fauna e dei prelievi venatori
non espressamente richiamate dagli art. 30 e 31 della citata legge
157/92 e dal presente articolo.
2. Gli A.T.C. e C.A. nei rispettivi regolamenti di gestione
potranno prevedere sospensioni disciplinari commisurate alla
gravita' delle inflazioni commesse cui potra' seguire il ritiro del
tesserino. Tali sospensioni dovranno essere contenute nei limiti
delle 3 stagioni venatorie , salvo recidiva. Anche ai fini di
stabilire i casi di recidiva e' istituito presso la Regione
l'archivio informatizzato dell'anagrafe venatoria. I dati dovranno
essere aggiornati a cura delle Province.
3.L'applicazione delle sospensioni di cui ai precedenti commi 3 e
4 e' demandata alle Province.
(Tasse di concessione regionale in materia di caccia)
a) la concessione relativa alla pratica annuale dell'esercizio
venatorio
b) la gestione dei centri privati di riproduzione di fauna
selvatica;
c) la gestione delle aziende faunistico-venatorie;
d) la gestione delle aziende agri-turistico-venatorie.
2. L'ammontare della tassa annuale e' suscettibile di variazioni
in conformita' alle disposizioni regionali in materia di tasse di
concessione.
3. Il titolo II), numero d'ordine 14 e 15 della tariffa allegata
alla legge regionale 24 dicembre 1990 n. 56, cosi' come modificato
dai decreti legislativi 22 giugno 1990 n. 230 e 23 gennaio 1992 n.
31 e' sostituito da quello di cui alla tabella A), allegata alla
presente legge.
4. Per quanto attiene alle sanzioni per le violazioni di natura
tributaria si applicano le norme della Legge Regionale 6 marzo 1980
n. 13 e successive modificazioni.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna
selvatica e dall'attivita' venatoria)
2. La Giunta Regionale ripartisce il fondo di cui al comma 1 per
il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei
terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e
cattura, centri pubblici di produzione di fauna selvatica e nei
terreni a gestione programmata della caccia,in proporzione alla
superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia.
3. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e
dall'attivita' venatoria nei terreni utilizzati per centri privati
di produzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie,
aziende agri-turistico-venatorie, zone per addestramento cani e
gare cinofile, e' a carico dei soggetti che ne hanno la titolarita'
o la gestione. I danni devono essere risarciti entro 90 giorni
dall'accertamento.
4. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito
provvedimento, il funzionamento del fondo di cui al comma 1 e i
meccanismi risarcitori. Per la gestione del fondo, viene istituito
con decreto del Presidente della Giunta regionale un apposito
Comitato regionale.
5. Il Comitato e' composto da:
a) l'Assessore regionale competente che la presiede o suo
delegato;
b) gli Assessori provinciali alla caccia o consigliere provinciale
delegato dal Presidente della Provincia;
c) 7 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) 7 rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali
riconosciute;
e) 1 presidente di A.T.C. per ogni Provincia designato d'intesa
tra i rispettivi comitati di gestione;
f) 1 presidente di C.A. per ogni Provincia, designato d'intesa
tra i rispettivi comitati di gestione.
g) da un funzionario della Regione con compiti di segretario.
6. Il proprietario o il conduttore del fondo e' tenuto a
denunciare tempestivamente i danni alla Provincia che procede entro
trenta giorni dalla denuncia alle relative verifiche anche mediante
sopralluogo e ispezione e alla liquidazione nei centottanta giorni
successivi.
7. La Provincia, d'intesa con gli organismi di gestione degli
A.T.C. e C.A. , approva entro il 31 gennaio di ciascun anno il
piano di intervento per mettere a disposizione dei proprietari o
conduttori dei fondi mezzi idonei alla prevenzione dei danni. Per
le domande di prevenzione dei danni la Provincia vi provvede entro
90 giorni dalla richiesta.
8. La Provincia per gli accertamenti qualitativi e quantitativi
dei danni, si avvale di propri dipendenti all'uopo incaricati o dei
Settori decentrati dell'agricoltura e foreste della Regione.
9. I danni di qualsivoglia natura, in particolare quelli derivanti
da incidenti stradali provocati a terzi, direttamente o
indirettamente dalle fauna selvatica sono, nei limiti consentiti
dal fondo di cui al comma 1, risarciti al denneggiato. Sono
risarciti i danni provocati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, accompagnati da apposito verbale
redatto da un pubblico ufficiale.
10. Le Province sono incaricate di ricevere le istanze di
risarcimento, di verificare la legittimita' e la congruita della
richiesta e di effettuare il pagamento. Le Province liquideranno i
danneggiati proporzionalmente all'entita' delle richieste, nei
limiti dello stanziamento annuale.
11. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole e quelli di cui al comma 9 possono essere risarciti anche
mediante polizze assicurative stipulate dalle Amministrazioni
provinciali. Per il pagamento del premio le Province vi provvedono
con il fondo di cui al comma 1.
(Disposizioni finanziarie)
a) Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio
dell'abilitazione all'esercizio venatorio, per l'esercizio annuale
della caccia, per la concessione relative alle aziende
faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie, e ai
centri privati di riproduzione di "fauna selvatica";
b) Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in
materia di caccia e di tutela faunistica.
2. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, con la legge di approvazione del
bilancio vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente
non inferiore ai proventi di cui al comma 1, introitati nell'anno
precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa:
a) Fondo regionale per il risarcimento e la prevenzione dei danni
arrecati all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica e dalle
attivita' faunistico-venatorie.
b) Fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalla
fauna selvatica di cui ai commi 6, 7, 8 dell'art. 28.
c) Fondo regionale per l'utilizzo dei fondi inclusi nel piano
faunistico-venatorio, di cui all'art. 11.
d) Spese per interventi ed iniziative concernenti la protezione
dell'ambiente a fini faunistici, la tutela della fauna e la
disciplina della caccia e per il finanziamento di studi, ricerche,
consulenze, indagini ed attivita' promozionali in materia
faunistico-venatoria.
e) Assegnazione alle Province per gli interventi previsti dalla
legge a carico delle medesime; tale assegnazione non deve essere
inferiore al 50% dell'importo derivante dai proventi delle tasse di
concessione regionale di cui al precedente comma 1 lettera a
f) Contributi per la realizzazione di studi ed iniziative per la
tutela della fauna e la disciplina della caccia e per il
finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio.
g) Assegnazioni e contributi a favore degli A.T.C. e dei C.A.
3. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli suindicati vengono
stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con
legge di approvazione del bilancio regionale.
(Norme transitorie)
2. Fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale
di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le aziende
faunistico-venatorie di cui al comma 1, non possono essere
trasformate in aziende agri-turistico-venatorie.
3. Fino alla costituzione degli A.T.C. e dei C.A. di cui
all'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applicano, in
quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui all'art.
18 bis e relativo regolamento di attuazione e le norme di cui al
Titolo XI, Disposizioni speciali sulla zona delle Alpi, della legge
regionale 17/10/1979, n. 60 e successive modificazioni.
4. Le zone di divieto istituite ai sensi della legge 17 ottobre
1979, n. 60 e successive modificazioni sono confermate fino
all'applicazione della disciplina di cui all'art. 10 della legge 11
febbraio 1992, n. 157.
5. Gli allevamenti autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 della
legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni,
sono regolati dai medesimi articoli fino all'entrate in vigore dei
rispettivi regolamenti di attuazione.
6. Fino all'approvazione dei regolamenti regionali attuativi della
presente legge, le Province assicurano con propri provvedimenti
l'espletamento delle attivita' oggetto della legge 157/92 nel
rispetto dei principi in essa contenuti.
(Norme finali)
2. E' abrogata la legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e
successive modificazioni ed ogni altra disposizione in materia di
caccia incompatibile con la presente legge, salvo quanto previsto
nel precedente art. 28.
3. La presente legge regionale sara' pubblicata sul "Bollettino
Ufficiale" della Regione.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.