Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5426. Art.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0Aziende, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31A., B.

Allegato

Art. 2 Articolazione della legge Art. 3 Esercizio delle funzioni Art. 4 Promozione di cultura faunistica Art. 5 Pianificazione faunistica-venatoria TITOLO II PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DEL TERRITORIO. GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA Art. 6 Piano faunistico venatorio regionale e regolamento di attuazione Art. 7 Piano faunistico venatorio, piano di miglioramento ambientale, piani di immissione di fauna selvatica. Compiti delle Province Art. 8 Ambiti Territoriali di caccia e Comprensori Alpini, Comitati di Gestione, natura e organi Art. 9 Funzioni, gestione e competenze degli A.T.C. e dei C.A. Art. 10 Aziende faunistico venatorie, aziende agri-turistiche, venatorie, centri privati di riproduzione di fauna selvatica Art. 11 Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale Art. 12 Allevamenti Art. 13 Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia Art. 14 Organi tecnico-consultivi Art. 15 Controllo della fauna Art. 16 Immissione, cattura, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento Art. 17 Abbattimenti per caso fortuito Art. 18 Albo delle Guide Faunistiche, Cacciatori Esperti TITOLO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA VENATORIA Art. 19 Tesserino regionale Art. 20 Provvedimenti limitativi Art. 21 Modalita' di esercizio dell'attivita' venatoria Art. 22 Abilitazione per l'esercizio venatorio in Zona Alpi Art. 23 Appostamenti Art. 24 Divieti integrativi TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI Art. 25 Agenti di vigilanza Art. 26 Sanzioni amministrative TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 27 Tasse di concessione regionale in materia di caccia Art. 28 Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria Art. 29 Disposizioni finanziarie TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 30 Norme transitorie Art. 31 Norme finali

Titolo I. - Disposizioni generali e ripartizione delle competenze

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto della Regione Piemonte, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunita', riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunita' internazionale, nazionale, e regionale.
2. A tal fine la Regione, nell' osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 di recepimento e di attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e n. 91/244/CEE della Commissione 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981 n. 503, disciplina l'attivita' venatoria e persegue in particolare i seguenti scopi:
a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale faunistico del Piemonte;
b) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione e al potenziamento quantitativo delle specie faunistiche;
c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
d) coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;
e) finalizzare l'impegno dei cacciatori e le risorse economiche agli scopi della presente legge;
f) consentire il prelievo venatorio compatibilmente con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, e purche' non si arrechi danno alle produzioni agricole;
g) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio per consentire il rilancio dell'economia agricola montuosa e collinare.
3. Per l'attuazione dei suddetti obiettivi si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione e' scarsa o la loro ripartizione locale e' limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificita' del loro habitat e/o alla loro importanza per mantenere gli equilibri ecologici.
4. La cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale ed obbliga il suo autore al relativo risarcimento. L'azione risarcitoria spetta anche alla Provincia.

Art. 2.
(Articolazione della legge)

1. La presente legge da' attuazione alle norme della legge 157/92 ed in particolare dispone in ordine all'attribuzione delle competenze, ai criteri ed alle modalita' di attuazione del piano faunistico venatorio, stabilisce le norme per l'esercizio della caccia e integra i divieti e le sanzioni nei confronti dei trasgressori. Prevede inoltre che gli altri argomenti trattati nella legge 157/92, per i quali occorrono approfondimenti e precisazioni di carattere tecnico, operativo ed organizzativo, siano disciplinati con regolamenti.
2. Le norme della legge 157/92, ancorche' non espressamente richiamate e non indicate fra gli argomenti oggetto di successiva regolamentazione, sono norme generali alle quali va data puntuale ed immediata applicazione in quanto non necessitano di particolari specifiche attuative.
3. La Regione attraverso la presente legge, integrata dal concorrente apporto dei successivi regolamenti, determina gli obiettivi della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, inoltre, in attuazione delle norme di cui alla legge 142/90, organizza le attivita' e distribuisce le competenze fra i vari livelli di amministrazione locale per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati.

Art. 3.
(Esercizio delle funzioni)

1. Le funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo anche sostitutivo per l'attuazione delle finalita' di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione.
2. Le Province esercitano le competenze amministrative e disimpegnano gli incombenti gestionali previsti nella presente legge e quelli prescritti nei successivi regolamenti regionali.
3. Gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini, definiti dalle norme della presente legge, hanno proprie competenze e sono dotati di autonomia organizzativa e finanziaria. Essi concorrono al raggiungimento della finalita' della legge, nel quadro ed in applicazione delle indicazioni del piano faunistico venatorio regionale.
4. Gli Enti che sono investiti di funzioni amministrative e gestionali relazionano periodicamente alla Regione anche mediante la partecipazione ad incontri indetti dalla Regione medesima. Le Province trasmettono annualmente alla Regione una relazione sui risultati raggiunti e sull'attivita' di vigilanza svolta sia dai servizi istituzionali sia dalle guardie giurate volontarie.
5. La Regione e la Provincia nell'esercizio delle rispettive funzioni, possono avvalersi dell' Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico, e della collaborazione di Enti e di Istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 4.
(Promozione di cultura faunistica)

1. Gli Enti interessati alla esecuzione degli incombenti di cui alla presente legge, anche d'intesa fra loro, avvalendosi della collaborazione della Scuola, dell'Universita', di Musei naturalistici, di Organizzazioni sociali, di Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale, nonche' di Associazioni culturali, promuovono la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.
2. Gli Enti di cui al precedente comma, anche d' intesa fra loro, provvedono alla divulgazione, nelle forme piu' rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio.

Art. 5.
(Pianificazione faunisticavenatoria)

1. La Regione e le Province predispongono, secondo le rispettive competenze, i piani faunistico-venatori di cui all'art. 10 della Legge 157/92.
2. I piani faunistico-venatori hanno durata quinquennale e possono essere modificati nel corso della loro efficacia per giustificati motivi.
3. Ai fini dell'attuazione e della pianificazione territoriale le percentuali di cui al 3 comma del predetto art. 10 vanno riferite ad ogni Provincia.

Titolo II. - Programmazione, organizzazione e gestione delle risorse umane e del Territorio. Gestione programmata della caccia

Art. 6.
(Piano faunistico venatorio regionale e regolamento di attuazione)

1. La Regione attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante lo strumento del piano faunistico-venatorio corredato del relativo regolamento predisposti ai sensi degli artt. 10 e 14 della legge 157/92.
2. Il piano faunistico-venatorio regionale che realizza il coordinamento dei corrispondenti piani delle Province, e' redatto applicando le norme di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'art. 10 della legge 157/92 e prevede la suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale secondo le destinazioni i criteri e le modalita' di cui agli art. 10 e 14 della legge medesima. Tali destinazioni, criteri e modalita' potranno peraltro essere integrati con elementi aggiuntivi in relazione a specifiche esigenze locali di protezione faunistica.
3. Per addivenire alla predisposizione del piano la Giunta Regionale, qualora le Province non adottino i necessari provvedimenti, invita le Province interessate ad assumere gli atti dovuti entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale provvede direttamente all'espletamento degli incombenti.
4. Il piano faunistico venatorio regionale e il relativo regolamento sono approvati dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta.
5. Per l'esercizio dell'attivita' venatoria, il piano dispone la ripartizione del territorio di pianura destinato alla caccia programmata ai sensi degli art. 10 e 14 della legge 157/92 in "Ambiti Territoriali di Caccia" A.T.C. di estensione non inferiore a 15.000 ettari. Nello stesso piano la Regione su proposta delle Province interessate, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ripartisce il territorio destinato alla caccia della zona faunistica delle Alpi in "Comprensori Alpini" C.A. di estensione, di norma, non inferiore a 10.000 ettari. Gli A.T.C. e i C.A. possono interessare territori appartenenti a Province diverse.
6. Qualora si presenti la necessita' di individuare A.T.C. o C.A. che in parte riguardino il territorio di una Regione confinante, gli Organi Regionali adottano gli opportuni atti, d'intesa con i corrispondenti organi della Regione interessata.
7. La modifica alla perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. e' deliberata dalla Regione anche sulla base di motivate richieste delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle Province interessate o dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. 8. Il piano deve prevedere, in attuazione dell'art. 1 comma 5 della legge 157/92, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall' I.N.F.S. , l'istituzione di zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi. Il piano individua inoltre i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione della avifauna segnalata dall' I.N.F.S. .
9. Il piano faunistico venatorio regionale e' integrato dal regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 157/92, che deve prevedere, fra l'altro, la trattazione dei seguenti argomenti:
a) norme relative a A.T.C. e C.A. . In particolare, durata in carica, rinnovi e modalita' per l'elezione degli organi direttivi comprese quelle riferite alla prima costituzione; criteri generali di esercizio e di gestione; modalita' per l'ammissione dei cacciatori; criteri modalita' di nomina e funzionamento dei collegi dei revisori dei conti per la gestione finanziaria;
b) indice minimo di densita' venatoria e indice massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni per ciascun A.T.C. e C.A. ;
c) definizione entita' e criteri di distribuzione dei contributi dovuti per l'utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio regionale;
d) istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle aziende faunistiche venatorie, delle aziende agri-turistico venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica;
e) modalita' di istituzione, di gestione e di pubblicizzazione delle zone speciali e dei luoghi di divieto dell'attivita' venatoria;
f) criteri e modalita' di gestione e istituzione delle zone per l'allenamento, addestramento e gare dei cani da caccia.
10. Il Consiglio Regionale provvedera' inoltre all'emanazione di altri regolamenti ai quali viene attribuita la finalita' di definire, in modo compiuto, la disciplina della materia oggetto di trattazione della presente legge. Queste norme riguarderanno i seguenti argomenti:
a) criteri, modalita' di nomina e funzionamento degli organi tecnico-consultivi della Regione e della Provincia;
b) allevamenti dei cani da caccia;
c) modalita' per l'effettuazione dei corsi di preparazione a favore degli aspiranti cacciatori, per l'effettuazione degli esami di abilitazione venatoria e per la nomina e il funzionamento della relativa commissione esaminatrice;
d) modalita' di esecuzione e programmi didattici per i corsi di formazione delle guardie volontarie. Modalita' di svolgimento dei relativi esami;
e) modalita' di esecuzione, programmi didattici e criteri di ammissione relativi ai corsi di preparazione per "Guide Faunistiche Cacciatori Esperti". Modalita' di svolgimento dei relativi esami, composizione e nomina della commissione giudicatrice.
f) allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o alimentare o ornamentale ed amatoriale.

Art. 7.
(Piano faunistico venatorio, piano di miglioramento ambientale, piani di immissione di fauna selvatica. Compiti delle)

Province 1. Le Province predispongono il piano faunistico venatorio, il piano di miglioramento ambientale e i piani di immissione di fauna selvatica, ai sensi del comma 7 e 8 dell'art. 10 della legge 157/92.
2. Le Province nel piano faunistico di loro competenza, per una maggior tutela e per una piu' razionale gestione delle specie faunistiche e dei loro habitat, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, anche su proposta degli organi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. , possono prevedere, sul territorio destinato alla caccia, l'istituzione di aree nelle quali, sulla base di specifica regolamentazione, l'esercizio venatorio sia disciplinato con particolari e specifiche disposizioni limitanti.
3. Le incombenze amministrative richieste per l'esecuzione del piano sono a carico delle Province. Per l' istituzione delle zone di tutela di cui alle lettere a, b, c, comma 8 art. 10 legge 157/92, le incombenze concernenti la notifica degli atti ai proprietari o conduttori di fondi interessati qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvedera' a norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dalla Provincia medesima.
4. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, sono oggetto di gestione da parte della Provincia.
5. Nelle oasi di protezione la Provincia puo' autorizzare, solo previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, immissioni e catture di fauna autoctona a scopo sperimentale, di ripopolamento e di studio, quando si determinano situazioni di squilibrio faunistico.
6. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna, per le finalita' che ne hanno motivato l'istituzione, mediante la tutela o il recupero di habitat delle specie di interesse gestionale, la vigilanza e l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il risarcimento degli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate. Per l'attuazione della gestione la Provincia prevede le spese relative ed organizza l'impiego di personale fisso e/o volontario il controllo veterinario sugli animali da immettere o catturati.
7. La Provincia, previa approvazione di un regolamento di gestione, puo' stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, con i Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini ovvero con i conduttori dei fondi rustici inclusi e/o con le associazioni venatorie e le associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 8.
(Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini)

Comitati di Gestione, natura e organi 1. Sono A.T.C. e C.A. , le aree definite ai sensi del precedente art. 5 organizzate, strutturate e gestite in modo tale da consentire l' esercizio della caccia programmata ai sensi della legge 157/92. Essi devono essere considerati strumenti di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria e concorrono al raggiungimento delle finalita' della presente legge nel quadro ed in applicazione delle indicazioni del piano faunistico venatorio regionale.
2. Pur perseguendo finalita' di interesse pubblico, ai fini della gestione devono essere considerati, a tutti gli effetti, soggetti di diritto privato con l'obbligo della rendicontazione contabile alla Regione.
3. La gestione e' affidata ad appositi comitati configurati con organismi tecnico-operativi dotati di autonomia organizzativa ed finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dai successivi regolamenti.
4. Sono organi dell' A.T.C. o C.A. :
a) il Presidente;
b) il Comitato di Gestione;
c) il collegio dei Revisori dei Conti.
5. Le Province, in attuazione del Regolamento regionale di cui all'art. 6 comma 9, costituiscono, con propria deliberazione il Comitato di Gestione di ciascun A.T.C. e C.A. . Esso e' composto da:
a) sei rappresentanti designati dalle Associazioni delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, territorialmente interessate;
b) sei rappresentanti della Associazioni venatorie nazionali riconosciute ove presenti in forma organizzata nel territorio;
c) quattro rappresentanti delle Associazioni di Protezione Ambientale piu' rappresentative, territorialmente interessate;
d) quattro rappresentanti degli Enti Locali territorialmente interessati.
6. Entro sei mesi dalla sua costituzione il Comitato di Gestione approva il Regolamento di gestione dell' A.T.C. e del C.A. , sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale sopracitato.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Legge e dal Regolamento dell' A.T.C. o del C.A. si rinvia alle disposizioni di cui al libro I titolo II, capo III del Codice Civile, ove applicabili.

Art. 9.
(Funzioni, gestione e competenze degli " A.T.C. e dei C.A. ")

1. Sono entrate degli A.T.C. e dei C.A. :
a) le quote di partecipazione dei cacciatori ammessi;
b) eventuali contributi della Regione.
2. La Regione autorizza i Comitati di gestione a partire dalla stagione 1995/96, ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare allo svolgimento delle attivita' di competenza dell' A.T.C. o del C.A. .
3. Il Comitato di gestione, in sostituzione della quota di cui al comma 2 puo' prevedere prestazioni d'opera diretta per i cacciatori che ne facciano richiesta e che si impegnino al raggiungimento dei fini che l' A.T.C. o C.A. si prefigge.
4. La Regione fissa la quota di partecipazione economica di cui al comma 2 in misura non superiore a tre volte la tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio con l'uso di fucile a due colpi, e comunque cosi' differenziata: per la caccia alla fauna stanziale o migratoria e alla tipica fauna alpina (gallo forcello, pernice bianca, lepre bianca, coturnice) un contributo non superiore a due volte l'importo della tassa di concessione regionale per la caccia agli ungulati, un contributo non superiore a tre volte l'importo della tassa di concessione regionale.
5. Per l'ammissione all'esercizio venatorio nelle zone di caccia programmata ogni cacciatore deve presentare domanda alla Provincia secondo le modalita' previste dal regolamento di cui agli art. 6 e 8 della presente legge.
6. L'ammissione dei cacciatori negli A.T.C. o nei C.A. viene determinata secondo i seguenti criteri di priorita':
a) residenti nell'area interessata e cacciatori ammessi nella stagione precedente residenti in Regione Piemonte;
b) residenti nella provincia in cui l'area e' compresa;
c) residenti in regione Piemonte;
d) residenti in altra regione ammessi all'esercizio venatorio nell'area nella stagione precedente;
e) altri cacciatori italiani;
f) cacciatori esteri. Nell'ambito delle singole classi avranno precedenza i cacciatori proprietari e/o conduttori di fondi, dell'estensione minima di 3.000 mq., da almeno 4 anni. In caso di ulteriore parita' nei titoli validi per l'ammissione, l'accettazione avverra' sulla base della data di presentazione della domanda. Il numero di cacciatori ammissibili, non residenti in Regione Piemonte, non dovra' superare il 30% dei posti disponibili.
7. La Provincia, su indicazione annuale dei Comitati di Gestione che determinano il numero dei cacciatori ammissibili nei limiti stabiliti dal regolamento regionale, verificata l'ammissibilita' dei cacciatori di cui ai precedenti commi, forma la graduatoria dei richiedenti e redige l'elenco degli ammessi. L'elenco viene trasmesso ai Comitati di gestione e alla Regione e pubblicizzato nelle forme dovute.
8. Il Comitato di gestione nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e in attuazione dei piani Faunistici regionale e provinciale e dei piani di miglioramento ambientale e di immissione di fauna selvatica predisposti dalle Province:
a) predispone e gestisce i programmi di utilizzazione del territorio e di immissione faunistica per ogni annata venatoria, informando la competente Amministrazione Provinciale circa i pre lievi di fauna selvatica da effettuarsi in ogni singola stagione;
b) propone l'istituzione e le modalita' organizzative, in forma singola od associata con altri A.T.C. o C.A. , di uno o piu' centri pubblici di produzione di fauna selvatica, nonche' delle strutture finalizzate alla produzione, all'allevamento e all'adattamento in liberta' della fauna selvatica.
9. Il Comitato di Gestione ai fini della propria attivita' programmatico-gestionale puo' avvalersi della collaborazione di personale amministrativo, di tecnici, di laureati in scienze naturali e biologiche, medicina veterinaria, o diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di diploma universitario intermedio in materia faunistica.
10. Le ammissioni in soprannumero previste, all'art. 10 comma 8 della L. 157/92, potranno essere disposte dai comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. , con deliberazione motivata legata all'incremento di particolari specie faunistiche e/o per la tutela delle produzioni agricole solo in via temporanea anche tramite permessi giornalieri abilitanti al prelievo di uno o piu' capi delle specie in esubero. Nelle ammissioni di cui sopra, sara' data priorita' ai cacciatori in attesa di ammissione nell'area interessata o in altra area provinciale nel rispetto dei criteri riportati nel comma 6. Le quote di partecipazione per questa forma di caccia saranno definite dal Comitato di Gestione interessato e non potranno essere inferiori alle quote fissate annualmente dalla Regione per il normale esercizio venatorio alle specie oggetto di intervento.

Art. 0Aziende.

faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione di fauna selvatica 1. Le Province su richiesta degli interessati, nell'ambito delle previsioni del piano faunistico venatorio Regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, previo parere favorevole della Regione ai sensi dell'art. 16 della Legge 157/92, l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica.
2. L'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle strutture di cui al precedente comma sono disciplinate con apposito regolamento regionale previsto all'art. 6.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono soggette a tassa di concessione regionale. La tassa di concessione e' ridotta ad 1/8 per le Aziende faunistico-venatorie.
4. L'ammontare delle tasse di cui al precedente comma e' stabilito dalla disposizione regionale in materia di tasse di concessione.
5. I fondi derivanti dall'introito delle tasse sopraindicate sono assegnati alle singole Province con riferimento alla dislocazione territoriale delle strutture interessate.

Art. 11.
(Utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunisticovenatorio regionale)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale ai fini della gestione programmata della caccia, e' dovuto ai proprietari o conduttori un contributo determinato, per ciascun anno finanziario a partire dalla stagione venatoria 1995/96.
2. La Provincia concede i contributi annuali ai proprietari o conduttori di fondi in relazione all'estensione dei fondi stessi e alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, previste nei piani di miglioramento ambientale di cui all'art. 10 legge 157/92, purche' si impegnino ad una azione continuativa almeno quinquennale.
3. La Regione definisce con regolamento previsto al comma 9 precedente art. 6 i criteri per la gestione del fondo di cui al comma precedente.

Art. 12.
(Allevamenti)

1. La Provincia, sulla base di apposito regolamento regionale puo' rilasciare l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o alimentare, o a scopo ornamentale ed amatoriale, a persone nominativamente indicate.

Art. 13.
(Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia)

1. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza, deve adoperarsi affinche' non arrechino danno alla fauna selvatica.
2. Qualsiasi danno arrecato alla fauna selvatica da cani vaganti non controllati obbliga il conduttore al risarcimento del danno ambientale. La titolarita' della relativa azione spetta alla Provincia.
3. Cani trovati a vagare incustoditi in ogni tempo e luogo possono essere oggetto di intervento da parte degli agenti di vigilanza.
4. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata comunque, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 13 aprile 1992 n. 20, alla polizia municipale del Comune competente per territorio.
5. L'allenamento dei cani da caccia e' consentito, esclusivamente dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui e' permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedi' e il venerdi':
a) sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;
b) sui terreni ricoperti di stoppie di colture autunno, vernine frumento, orzo, avena e simili;
c) sui prati naturali e di leguminose, non oltre 10 giorni dell'ultimo taglio. Nella zona delle alpi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 1 settembre fino al quarto giorno antecedente la data in cui e' permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedi' o il venerdi'. Le operazioni di addestramento e di allenamento sono vietate distanza inferiore a 200 metri dai luoghi in cui la caccia vietata e dalle aziende faunistico-venatorie.
6. La Provincia, nel limite massimo di 10.000 ettari del proprio territorio agro-silvo-pastorale anche su richiesta di Associazioni venatorie cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, autorizza l'istituzione e regola la gestione di:
a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;
b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo;
c) zone in cui sono permessi l'addestramento o l'allenamento dei cani da ferma, con facolta' di sparo;
d) zone, adeguatamente recintate, in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguito e cinghiale, con divieto di sparo. I cinghiali impiegati in tali zone devono essere: di sesso maschile, sottoposti a periodico controllo veterinario, identificabili mediante tatuaggio a norma della legislazione vigente.
7. L'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione degli istituti di cui al precedente comma sono disciplinati da apposito regolamento regionale.

Art. 14.
(Organi tecnicoconsultivi)

1. Sono organi tecnico-consultivi:
a) il Comitato Regionale di coordinamento delle attivita' faunistico-venatorie;
b) la Consulta Provinciale di coordinamento delle attivita' faunistico-venatorie.
2. Il Comitato Regionale di coordinamento delle attivita' venatorie, organo tecnico e consultivo della regione e' composto da:
a) l'Assessore regionale competente che lo presiede;
b) il Presidente di ogni Provincia o l'Assessore delegato alla materia o un consigliere provinciale delegato dal presidente;
c) quattro esperti di cui: uno nelle discipline naturalistiche, biologiche e ambientali designato dalla Facolta' Universitaria di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, uno nelle discipline agrarie ed uno nelle discipline forestali designati dalla Facolta' Universitaria di Agraria, uno nelle discipline zoo-sanitarie designato dalla Facolta' Universitaria di Medicina Veterinaria;
d) sette rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;
e) sette rappresentanti delle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;
f) sette rappresentanti della Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;
g) un rappresentante designato dagli organi di gestione degli A.T.C. per ciascuna Provincia;
h) un rappresentante designato dagli organi di gestione del C.A. per ciascuna Provincia;
i) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana E.N.C.I. ;
l) un rappresentante della Delegazione Italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della fauna selvatica C.I.C. . Il Comitato e' convocato dal suo Presidente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, per esprimere pareri o per formulare proposte o suggerimenti in merito ad iniziative concernenti la gestione faunstico-venatoria del territorio.
3. La Consulta Provinciale organo di coordinamento delle attivita' faunistico-venatorie e' composta da:
a) il Presidente della Provincia o assessore delegato alla materia che la presiede;
b) il Dirigente del competente settore provinciale o suo delegato;
c) due rappresentanti di ciascun Comitato di gestione degli A.T.C. e C.A. designati dal Comitato stesso.
4. I criteri, le modalita' di nomina e il funzionamento degli organi tecnico consultivi regionale e provinciali, sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'art. 6.
5. La Regione e le Province, per i rispettivi organi tecnico-consultivi, corrispondono ai componenti ed ai segretari degli organi in oggetto, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della normativa vigente.

Art. 15.
(Controllo della fauna)

1. La Provincia, anche su richiesta degli altri Enti Locali e delle associazioni agricole, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico, artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica.
2. Il controllo della fauna viene esercitato in modo selettivo, di norma mediante utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica.
3. La Provincia puo' autorizzare piani di abbattimento solo a seguito di verifica da parte dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, dell'inefficacia degli interventi di controllo di cui al precedente comma.
4. Per gli interventi di controllo e per i piani di abbattimento, la Provincia vi provvede a mezzo delle proprie guardie dipendenti, in qualsiasi periodo di tempo e nell'ambito di tutto il territorio sottoposto a vigilanza, ivi comprese le zone vietate alla caccia.
5. Per l'attuazione dei piani di abbattimento le guardie provinciali possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nell'area oggetto di intervento. Tali proprietari o conduttori devono essere indicati dal comitato di gestione dell' A.T.C. e del C.A. e devono essere in possesso di licenza per l'esercizio venatorio. Le guardie provinciali possono altresi' avvalersi delle guardie forestali, delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e, in qualita' di personale particolarmente specializzato delle guide faunistiche, cacciatori esperti iscritti all'Albo di cui all'art. 18 della presente legge.
6. La Provincia a conclusione dei piani di controllo o di abbattimento trasmette alla Regione una relazione contenente i dati relativi alle operazioni effettuate e ai loro risultati.
7. Il controllo della fauna selvatica per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico artistico all'interno dei centri urbani e' autorizzato dalla Regione su conforme parere dell'U.S.S.L. competente e l'attuazione del piano puo' essere demandata al comune interessato.

Art. 16.
(Immissione, cattura, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento)

1. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A. nell'espletamento dei compito loro conferiti con il precedente art. 9 predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica utilizzando prioritariamente animali di cattura.
2. Per operazioni di ripopolamento o rinsanguamento puo' essere utilizzata, nel caso sussistano comprovate ragioni di ordine bio-genetico, anche fauna selvatica proveniente dall'estero purche' corrispondente per specie e sottospecie a quella presente sul territorio regionale.
3. Le immissioni di fauna selvatica dovranno essere effettuate secondo i criteri contenuti nel piano di riequilibrio faunistico predisposto dalla Provincia.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comitati di gestione dovranno trasmettere alla Provincia e alla Regione il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate nella stagione appena conclusa.
5. La Provincia, secondo gli indirizzi del piano faunistico regionale e dei piani pluriennali di miglioramento ambientale e di riequilibrio faunistico, provvede annualmente, qualora ve ne sia necessita', agli interventi di immissione e/o cattura di fauna selvatica nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.
6. Tutti gli esemplari immessi sul territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.
7. Il programma delle catture e' predisposto dalla Provincia sentiti gli A.T.C. e i C.A. ed e' condotto dalle guardie provinciali che si avvalgono della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e di cacciatori ed agricoltori, anche nei tempi e nei luoghi in cui e' vietato l'esercizio venatorio. Nei parchi le catture dei selvatici presenti in soprannumero devono avvenire d'intesa con gli Enti parchi, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica per l'accertamento delle compatibilita' genetiche.
8. E' comunque vietato, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia e per le aziende agri-turistico-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo dal 1. settembre alla data di chiusura della caccia alle singole specie.
9. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneita' della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da catture, allevamenti nazionali o introdotti dall'estero, devono essere sottoposti, per la necessaria autorizzazione, a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. competenti per territorio.
10. Per procedere alle introduzioni, reintroduzioni e ai ripopolamenti di fauna selvatica italiana ed estranea alla fauna piemontese occorre apposita autorizzazione della Regione, da concedersi comunque in base a comprovate ragioni di ordine bio-genetico.
11. E' vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non autorizzati.

Art. 17.
(Abbattimenti per caso fortuito)

1. Chiunque, in qualsiasi tempo abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore o venga nella disponibilita' di fauna salvatica viva o morta, deve, entro 24 ore farne consegna al Comune di residenza o a quello in cui e' avvenuto il fatto o alla Provincia competente per territorio che dovranno provvedere a liberare, in localita' adatta, la fauna selvatica viva, a consegnare quella ferita ad un idoneo centro di recupero, cura e riabilitazione e a dare una destinazione conforme alla pubblica utilita' per la fauna selvatica morta.
2. La Regione e le Province possono autorizzare le Associazioni Venatorie e le Associazioni di Protezione Ambientale a costituire centri di recupero, cura e riabilitazione di animali selvatici, in particolare di specie protetta.

Art. 18.
(Albo delle "Guide Faunistiche, Cacciatori Esperti")

1. Per un piu' efficace coinvolgimento delle forze sociali interessate alla cura e valorizzazione del patrimonio faunistico e ambientale nonche' ad una corretta gestione della attivita' venatoria e delle operazioni di controllo della fauna, viene istituito l'Albo delle "Guide Faunistiche, Cacciatori Esperti". L'iscrizione all'Albo e' subordinata alla frequenza di un corso di formazione teorico-pratico, organizzato dalla Provincia ed al superamento di un esame finale. Le materie oggetto del corso e della prova di esame sono le seguenti:
a) legislazione in tema di tutela ambientale e di attivita' venatoria, etologia ed ecologia delle specie faunistiche di interesse locale, attivita' cinegetica, balistica e tiro, conoscenza del territorio. L'organizzazione dei corsi, i criteri di ammissione, la composizione e nomina della commissione giudicatrice nonche' la specifica disciplina delle attivita' e degli incombenti assegnati alle "Guide Faunistiche Cacciatori Esperti" saranno disciplinati con apposito regolamento regionale.

Art. 25.
(Agenti di vigilanza)

1. Ferme restando le disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65 gli agenti dipendenti degli Enti Locali hanno compiti di vigilanza e di gestione del territorio sotto il profilo faunistico-ambientale.
2. I medesimi compiti possono essere svolti dalle guardie venatorie volontarie. Possono altresi' essere svolti dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2.11.82, n. 32, previo superamento di un apposito corso di formazione organizzato dalla Provincia e l'ampliamento del relativo decreto prefettizio.
3. Le Province, in attuazione dell'azione di coordinamento di cui al 7 comma dell'art. 27 della legge 157/92, possono disporre contribuzioni a favore delle Associazioni interessate sulla base di giustificate e comprovate motivazioni attinenti al miglioramento dell'attivita' di vigilanza venatoria e di gestione faunistico-ambientale.

Art. 26.
(Sanzioni amministrative)

1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui agli art. 30 e 31 della legge 157/92, per le violazioni dagli stessi non espressamente sanzionate, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da Lire 50.000= a lire 500.000= per gli abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni;
b) sanzione amministrativa da lire 300.000= a lire 1.800.000= per chi viola le disposizioni emanate dalla Regione e dalla Provincia relativamente all'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento alimentare, ornamentale e amatoriale;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000= a lire 1.800.000= per chi viola le norme relative alla gestione delle. aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, degli A.T.C. e dei C.A. , dei centri privati di produzione, delle zone di rilevamento ornitologiche, delle zone di allenamento, addestramento e gare dei cani; alla violazione consegue la revoca delle concessioni e autorizzazioni rilasciate ai sensi di legge;
d) chiunque, tenuto alla custodia anche temporanea di un cane, consenta che esso vaghi per la campagna, al di fuori dei periodi e delle zone consentiti, e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000= a lire 200.000= per ogni cane. La sanzione prevista dalla presente lettera e' raddoppiata, qualora il cane vaghi, in ogni tempo, senza custodia all'interno delle zone di ripopolamento e cattura, delle Oasi di protezione, dei Centri Pubblici di riproduzione della fauna selvatica.
e) sanzione amministrativa da lire 50.000= a lire 500.000= per chi viola le disposizioni della presente legge regionale, della legge 11/2/1992, n. 157, nonche' quelle emanate dalla Regione e dalle Province in materia di tutela della fauna e dei prelievi venatori non espressamente richiamate dagli art. 30 e 31 della citata legge 157/92 e dal presente articolo.
2. Gli A.T.C. e C.A. nei rispettivi regolamenti di gestione potranno prevedere sospensioni disciplinari commisurate alla gravita' delle inflazioni commesse cui potra' seguire il ritiro del tesserino. Tali sospensioni dovranno essere contenute nei limiti delle 3 stagioni venatorie , salvo recidiva. Anche ai fini di stabilire i casi di recidiva e' istituito presso la Regione l'archivio informatizzato dell'anagrafe venatoria. I dati dovranno essere aggiornati a cura delle Province.
3.L'applicazione delle sospensioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 e' demandata alle Province.

Titolo V. - Disposizioni finanziarie

Art. 27.
(Tasse di concessione regionale in materia di caccia)

1. Per le finalita' e secondo i criteri contenuti nell'art. 23 della legge 157/92, si assoggettano a tassa annuale di concessione regionale:
a) la concessione relativa alla pratica annuale dell'esercizio venatorio b) la gestione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica;
c) la gestione delle aziende faunistico-venatorie;
d) la gestione delle aziende agri-turistico-venatorie.
2. L'ammontare della tassa annuale e' suscettibile di variazioni in conformita' alle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione.
3. Il titolo II), numero d'ordine 14 e 15 della tariffa allegata alla legge regionale 24 dicembre 1990 n. 56, cosi' come modificato dai decreti legislativi 22 giugno 1990 n. 230 e 23 gennaio 1992 n. 31 e' sostituito da quello di cui alla tabella A), allegata alla presente legge.
4. Per quanto attiene alle sanzioni per le violazioni di natura tributaria si applicano le norme della Legge Regionale 6 marzo 1980 n. 13 e successive modificazioni.

Art. 28.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attivita' venatoria, e' costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi. A tale fondo affluisce lo stanziamento regionale previsto dall'art. 29, comma 2 della presente legge da ripartirsi annualmente dalla Giunta Regionale alle Province.
2. La Giunta Regionale ripartisce il fondo di cui al comma 1 per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di produzione di fauna selvatica e nei terreni a gestione programmata della caccia,in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia.
3. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria nei terreni utilizzati per centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, zone per addestramento cani e gare cinofile, e' a carico dei soggetti che ne hanno la titolarita' o la gestione. I danni devono essere risarciti entro 90 giorni dall'accertamento.
4. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito provvedimento, il funzionamento del fondo di cui al comma 1 e i meccanismi risarcitori. Per la gestione del fondo, viene istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale un apposito Comitato regionale.
5. Il Comitato e' composto da:
a) l'Assessore regionale competente che la presiede o suo delegato;
b) gli Assessori provinciali alla caccia o consigliere provinciale delegato dal Presidente della Provincia;
c) 7 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) 7 rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute;
e) 1 presidente di A.T.C. per ogni Provincia designato d'intesa tra i rispettivi comitati di gestione;
f) 1 presidente di C.A. per ogni Provincia, designato d'intesa tra i rispettivi comitati di gestione.
g) da un funzionario della Regione con compiti di segretario.
6. Il proprietario o il conduttore del fondo e' tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia che procede entro trenta giorni dalla denuncia alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezione e alla liquidazione nei centottanta giorni successivi.
7. La Provincia, d'intesa con gli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A. , approva entro il 31 gennaio di ciascun anno il piano di intervento per mettere a disposizione dei proprietari o conduttori dei fondi mezzi idonei alla prevenzione dei danni. Per le domande di prevenzione dei danni la Provincia vi provvede entro 90 giorni dalla richiesta.
8. La Provincia per gli accertamenti qualitativi e quantitativi dei danni, si avvale di propri dipendenti all'uopo incaricati o dei Settori decentrati dell'agricoltura e foreste della Regione.
9. I danni di qualsivoglia natura, in particolare quelli derivanti da incidenti stradali provocati a terzi, direttamente o indirettamente dalle fauna selvatica sono, nei limiti consentiti dal fondo di cui al comma 1, risarciti al denneggiato. Sono risarciti i danni provocati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, accompagnati da apposito verbale redatto da un pubblico ufficiale.
10. Le Province sono incaricate di ricevere le istanze di risarcimento, di verificare la legittimita' e la congruita della richiesta e di effettuare il pagamento. Le Province liquideranno i danneggiati proporzionalmente all'entita' delle richieste, nei limiti dello stanziamento annuale.
11. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e quelli di cui al comma 9 possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Amministrazioni provinciali. Per il pagamento del premio le Province vi provvedono con il fondo di cui al comma 1.

Art. 29.
(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale vengono istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
a) Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, per l'esercizio annuale della caccia, per la concessione relative alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie, e ai centri privati di riproduzione di "fauna selvatica";
b) Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di tutela faunistica.
2. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente non inferiore ai proventi di cui al comma 1, introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa:
a) Fondo regionale per il risarcimento e la prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica e dalle attivita' faunistico-venatorie.
b) Fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica di cui ai commi 6, 7, 8 dell'art. 28.
c) Fondo regionale per l'utilizzo dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio, di cui all'art. 11.
d) Spese per interventi ed iniziative concernenti la protezione dell'ambiente a fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia e per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attivita' promozionali in materia faunistico-venatoria.
e) Assegnazione alle Province per gli interventi previsti dalla legge a carico delle medesime; tale assegnazione non deve essere inferiore al 50% dell'importo derivante dai proventi delle tasse di concessione regionale di cui al precedente comma 1 lettera a f) Contributi per la realizzazione di studi ed iniziative per la tutela della fauna e la disciplina della caccia e per il finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio.
g) Assegnazioni e contributi a favore degli A.T.C. e dei C.A. 3. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli suindicati vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con legge di approvazione del bilancio regionale.

Titolo VI. - Disposizioni finali e trasitorie

Art. 30.
(Norme transitorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni sono regolate dal medesimo articolo fino all'attuazione della disciplina degli art. 10, comma 12, e 16 della legge 11 febbraio 1992, n.157.
2. Fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1, non possono essere trasformate in aziende agri-turistico-venatorie.
3. Fino alla costituzione degli A.T.C. e dei C.A. di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui all'art. 18 bis e relativo regolamento di attuazione e le norme di cui al Titolo XI, Disposizioni speciali sulla zona delle Alpi, della legge regionale 17/10/1979, n. 60 e successive modificazioni.
4. Le zone di divieto istituite ai sensi della legge 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni sono confermate fino all'applicazione della disciplina di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Gli allevamenti autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni, sono regolati dai medesimi articoli fino all'entrate in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione.
6. Fino all'approvazione dei regolamenti regionali attuativi della presente legge, le Province assicurano con propri provvedimenti l'espletamento delle attivita' oggetto della legge 157/92 nel rispetto dei principi in essa contenuti.

Art. 31.
(Norme finali)

1. Le norme di cui alla legge 157/92 non riportate nella presente legge e non indicate per la successiva trattazione regolamentare sono norme generali che non richiedono particolari specifiche attuative e formano con la presente il testo che disciplina complessivamente la materia.
2. E' abrogata la legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni ed ogni altra disposizione in materia di caccia incompatibile con la presente legge, salvo quanto previsto nel precedente art. 28.
3. La presente legge regionale sara' pubblicata sul "Bollettino Ufficiale" della Regione.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Allegato A.

- (Art. 29) Titolo II Caccia e Pesca

Allegato B.

- (Art. 29) Titolo II Caccia e Pesca