Disegno di legge regionale, n. 5418.
Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381
'disciplina delle cooperative sociali'. Titolo I. - Finalita' della legge e istituzione dell'Albo
regionale 1. La Regione Piemonte, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45
della Costituzione, dell'articolo 4 dello Statuto e della legge 8
novembre 1991 n. 381, riconosce il ruolo delle cooperative sociali
che operano, con carattere mutualistico, nell'interesse generale
della comunita', per la promozione umana e l'integrazione sociale
dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi ovvero con lo svolgimento di attivita' diverse-agricole,
industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento
lavorativo ed all'autonomia economica di persone svantaggiate. 1. Ai fini di cui al precedente art. 1 e' istituito, presso
l'Assessorato regionale all'Assistenza sociale, l'Albo regionale
delle cooperative sociali. 1. I requisiti per l'iscrizione all'Albo, le modalita' di
presentazione della domanda, la documentazione da allegare ed il
procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento di
Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari. 1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'Albo regionale
di cui all'art. 2 della presente legge, comunicano alla Regione,
entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento: 1. La cancellazione e' disposta con decreto del Presidente della
Giunta Regionale: Titolo II. - Raccordo con le attivita' sociali, assistenziali,
sanitarie, educative, di formazione professionale e con le politiche
attive del lavoro 1. Nell'ambito degli atti di programmazione delle attivita' sociali
assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione prevede le
modalita' di specifico apporto della cooperazione sociale e
individua i settori di intervento nei quali le viene riconosciuto un
ruolo particolare in forza delle caratteristiche di finalizzazione
all'interesse pubblico, di imprenditorialita' e democrazia che la
caratterizzano. 1. Nell'ambito degli atti di programmazione, in materia di
formazione professionale, la Regione prevede strumenti volti a
favorire: 1. Nell'ambito delle normative vigenti, la Regione riconosce alle
cooperative sociali un ruolo privilegiato nell'attuazione delle
politiche attive del lavoro, in particolare, per l'inserimento e
l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e delle fasce
deboli della popolazione. Titolo III. - Convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed
Enti pubblici 1. Per la disciplina dei rapporti fra gli Enti pubblici e le
cooperative sociali, la Regione, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, adotta, con provvedimento di Giunta
regionale, convenzioni-tipo, rispettivamente per: 1. Le convenzioni-tipo, per la gestione di servizi da parte di
cooperative iscritte alla sezione A dell'Albo prevedono: 1. Considerata la natura specifica delle prestazioni oggetto delle
convenzioni di cui al precedente art. 10, nelle gare per l'affido di
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, si
procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi
diversi quali il prezzo, la qualita' del progetto, l'efficacia ai
fini del raggiungimento degli obiettivi ed altri eventuali criteri
individuati in relazione al particolare servizio da affidarsi. E',
in ogni caso, da escludere l'aggiudicazione unicamente secondo il
criterio del prezzo piu' basso. 1. Per il perseguimento delle finalita' indicate all'art. 5 della
legge n. 381/91, gli Enti pubblici prevedono la destinazione di una
quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le
convenzioni di cui al comma 1 del suddetto articolo. Titolo IV. - Interventi per la promozione, il sostegno, e lo
sviluppo della cooperazione sociale 1. La Regione puo' concedere contributi per la realizzazione di
progetti di sviluppo ed attivita' alle cooperative iscritte alla
sezione B dell'Albo. 1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine
da parte delle cooperative sociali e dei consorzi, la Giunta
regionale e' autorizzata a stipulare con Finpiemonte s.p.a. una
convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia. 1. la Regione puo' concedere, alle cooperative sociali, un
finanziamento a tasso agevolato, in misura non superiore al 60%
della spesa riconosciuta ammissibile, da erogarsi annualmente in
relazione alla realizzazione degli investimenti previsti da un
progetto di sviluppo biennale che preveda un incremento
occupazionale di almeno tre soci lavoratori. Gli investimenti
ammessi a contributo sono quelli relativi ad impianti, macchinari,
attrezzature automezzi e licenze. L'importo massimo del contributo e'
di L.. 150.000.000. 1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato, per la realizzazione degli investimenti di cui
all'articolo precedente, la Giunta regionale stipula una convenzione
avente l'obiettivo di affidare alla FINPIEMONTE s.p.a. la gestione
dei predetti finanziamenti. 1. In aggiunta ai contributi di cui al precedente articolo 16, la
Giunta regionale puo' concedere, secondo le modalita' d cui al
seguente comma, ulteriori contributi alle cooperative sociali sulle
spese sostenute in ciascun anno di validita' del progetto di
sviluppo per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnico
gestionali forniti dai consorzi, iscritti alla sezione C dell'Albo,
o da altre cooperative sociali. 1. Al fine di favorire la continuita' lavorativa dei cittadini cui
sia venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi
della legge n. 381/89, la Regione interviene, per un massimo di due
anni, con un contributo, corrispondente al 50% degli oneri
previdenziali assistenziali versati per detti lavoratori, da
erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che
li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. 1. I contributi ed i finanziamenti di cui alla presente legge non
sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie della Regione per
le medesime iniziative. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge la
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la
Conferenza di cui al successivo articolo 21, approva una delibera
intesa a definire le modalita' applicative in ordine ai contributi
definiti al presente titolo IV, stabilendo in particolare: Titolo V. 1. L'Assessore regionale all'Assistenza convoca periodicamente,
almeno una volta all'anno, conferenze cui sono invitati: D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
1. Ai fini della cancellazione della cooperativa dal registro
prefettizio, e' il Presidente della Giunta regionale l'organo
competente ad esprimere il parere di cui all'ultimo comma dell'art.
11 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, aggiunto ai sensi
della lettera b) del primo comma dell'art. 6 della legge 8.11.1991
n. 381. 1. Per sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
l'iscrizione al registro regionale delle cooperative sociali,
istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale 16 agosto
1989 n. 48, produce gli stessi effetti di quelli derivanti
dall'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 2 , sia ai
sensi della legge 8 novembre 1991, sia ai sensi della presente
legge. 1. Ai fini di cui alla presente legge vengono istituiti appositi
capitoli con la dotazione che sara' definita in sede di approvazione
del bilancio di previsione per l'anno 1994. 1. E' abrogata la legge regionale 16 agosto 1989 n. 48 " Norme in
materia di cooperazione sociale".
(Finalita')
2. La presente legge disciplina i rapporti tra gli Enti Pubblici e
le cooperative sociali e i loro consorzi nonche' definisce gli
strumenti per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della
cooperazione sociale.
(Albo regionale)
2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che
gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono
attivita' diverse-agricole, industriali, commerciali o di
servizi-finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui
all'articolo 8 della legge n. 381/91.
3. L'iscrizione all'Albo e' condizione per la stipula delle
convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che
operano in ambito regionale, nonche' per accedere ai benefici
previsti dalla presente legge.
4. Non sono iscrivibili all'Albo regionale le cooperative ed i
consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo
svolgimento di attivita' di formazione professionale, di cui alla
legge 21 dicembre 1978 n. 845, attuata con Legge regionale 25
febbraio 1980 n. 8 nonche' le societa' cooperative ed i loro
consorzi, che organizzino attivita' di istruzione di qualsiasi
ordine e grado.
5. L'Albo regionale e' pubblicato, nel corso del mese di gennaio di
ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Iscrizione all'albo regionale)
2. L'iscrizione all'Albo e' disposta con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
3. Il provvedimento di iscrizione e' notificato al richiedente, al
Comune ove ha sede legale la cooperativa, all'USSL di competenza,
alla Prefettura, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, agli Enti previdenziali ed assistenziali ed e'
pubblicato per estratto sul B.U.R.
4. Le cooperative iscritte all'Albo di cui all'art. 2, sono
iscritte di diritto negli elenchi di cui al comma 6, articolo 29
della Legge regionale 23 gennaio 1984 n. 8.
(Adempimenti successivi all'iscrizione)
a) la messa in liquidazione o lo scioglimento della societa';
b) le variazioni dello Statuto;
c) le variazioni della compagine sociale, che comportino
l'alterazione dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari,
rispetto alle previsioni dell'articolo 2, comma 2 della legge n.
381/91 o, per i consorzi, il venir meno del requisito di cui
all'articolo 8 della legge n. 381/91;
d) nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir meno
del requisito, prescritto all'articolo 4, comma 2, della legge n.
381/91, concernente i lavoratori svantaggiati;
2. Entro il 31 luglio di ogni anno, le cooperative sociali ed i
consorzi iscritti all'Albo trasmettono alla Regione:
a) la dichiarazione degli Enti previdenziali attestante la
regolarita' dei versamenti relativa ai soci lavoratori ed ai
lavoratori dipendenti;
b) copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente e
relative relazioni, controfirmate dai Presidenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio sindacale;
c) una nota informativa relativa all'attivita' svolta ed alla
composizione o eventuale variazione della base sociale.
3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo possono chiedere in
qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.
(Revoca dell'iscrizione all'Albo)
a) quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione;
b) in caso di inadempienza relativamente agli obblighi di cui al
precedente art. 4 e qualora sia rimasta senza esito apposita diffida
a provvedere nel termine di 30 giorni;
c) qualora la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti o
risultino inattivi da piu' di 24 mesi o a seguito delle risultanze
delle ispezioni effettuate ai sensi del DLCPS 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive modificazioni, o comunque non siano piu' in grado
di continuare ad esercitare la loro attivita';
d) quando non sia stata effettuata, entro l'anno, per cause
dipendenti dalla cooperativa, l'ispezione ordinaria di cui al comma
3 dell'articolo 3 della legge n. 381/91.
2. Si procede, altresi', alla cancellazione dall'Albo, qualora il
numero delle persone svantaggiate scenda al di sotto del 30% dei
lavoratori complessivamente occupati o il numero dei soci volontari,
previsti all'art. 2 della legge n. 381/91 superi il 50% dei soci, a
meno che la compagine sociale non venga riequilibrata entro sei mesi
dal verificarsi dell'irregolarita'. Analoga procedura si segue per i
consorzi nei quali si sia verificata la variazione della compagine
sociale prescritta per legge.
3. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio
nonche' agli altri Enti individuati al comma 3 dell'art. 3 della
presente legge ed e' pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte.
4. La cancellazione dall'Albo comporta l'obbligo di risoluzione
delle convenzioni in atto, stipulate con Enti pubblici aventi sede
nel territorio regionale, nonche' la sospensione dei benefici
previsti dalla presente legge.
(Raccordo con le attivita' sociali, assistenziali,
sanitarie ed educative)
(Raccordo con le attivita' di formazione professionale)
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture
formative del sistema regionale e le cooperative sociali,
concernente la formazione di base, la riqualificazione e
l'aggiornamento degli operatori anche con riferimento alle
professionalita' impegnate nell'ambito delle attivita' di
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche
iniziative formative volte all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, privilegiando le attivita' finanziabili mediante
ricorso al Fondo Sociale Europeo e ad altre provvidenze comunitarie;
c) autonome iniziative delle cooperative sociali finalizzate
all'aggiornamento professionale del personale ed alla qualificazione
manageriale degli amministratori, attraverso adeguati riconoscimenti
e supporti, in particolare, alle attivita' formative svolte in forma
associata fra le cooperative sociali medesime. Tali interventi si
collocano nell'ambito delle iniziative di formazione continua,
promosse dalla Regione e/o, in quanto compatibili, nei programmi
nazionali e comunitari in materia.
(Raccordo con le politiche attive del lavoro)
(Convenzioni)
a) la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e
socio-educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge
n. 381/91.
2.Con lo stesso provvedimento sono, altresi', stabiliti i criteri
per la determinazione dei corrispettivi.
3. L'ambito di riferimento, per l'identificazione dei servizi
sociali, e' definito in relazione alla normativa nazionale e
regionale di settore.
4. Per gestione di servizi, di cui al commma 1, lettera a), e' da
intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi
fattori, materiali ed immateriali, con l'esclusione delle mere
prestazioni di manodopera.
5. Al fine di garantire, attraverso la continuita', un adeguato
livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di
programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi,
caratterizzati da prestazioni ricorrenti, hanno durata pluriennale,
con verifiche annuali.
6. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere uniformate agli schemi di convenzione-
tipo, entro un anno dalla data della loro approvazione da parte
della Giunta regionale.
(Convenzionitipo con cooperative iscritte alla
sezione A)
a) l'attivita' convenzionale e le modalita' di svolgimento della
stessa;
b) l'indicazione della durata della convenzione nonche' il regime
delle proroghe;
c) il regime delle reciproche inadempienze, le modalita' e i tempi
di disdetta e le fattispecie risolutive;
d) il numero degli addetti, con l'indicazione dei relativi
requisiti di professionalita', e le caratteristiche professionali
del responsabile tecnico dell'attivita';
e) l'eventuale partecipazione ad attivita' formative e relative
modalita';
f) il ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a
quanto stabilito all'articolo 2 della legge n. 381/91;
g) l'indicazione delle norme contrattuali applicate alla
generalita' dei lavoratori;
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalita' di pagamento;
i) le modalita' di verifica e vigilanza con particolare riferimento
alla qualita' delle prestazioni ed alla tutela degli utenti;
l) l'obbligo e le modalita' assicurative e previdenziali del
personale;
m) le modalita' di raccordo con gli uffici competenti;
n) nel caso di gestione di attivita' a ciclo diurno e/o
residenziale, le caratteristiche strutturali e funzionali dei
presidi e la loro conformita' alla vigente normativa.
(Criteri di aggiudicazione dei servizi sociali)
(Convenzioni con cooperative iscritte alla sezione B
dell'Albo)
2. Le convenzioni-tipo, relative alla fornitura di beni e servizi
diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, oltre a quanto
previsto al precedente articolo, indicano il numero di persone
svantaggiate impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di
lavoro mensile.
3. Al fine di poter valutare che l'attivita' convenzionanda sia
effettivamente finalizzata alla creazione di opportunita' di lavoro
per le persone svantaggiate, i criteri per determinarne il numero
sono stabiliti, sia in relazione all'entita' e la natura della
fornitura, sia al grado di produttivita' e al fabbisogno formativo e
di supporto. Per ogni persona svantaggiata e' adottato uno specifico
progetto.
4. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra
piu' offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i
principi generali di economicita', efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa, gli Enti pubblici appaltanti valutano
secondo i seguenti criteri di priorita':
a) la continuita' del programma terapeutico e di inserimento
sociale;
b) la creazione di maggiori e stabili opportunita' di lavoro per le
persone svantaggiate;
c) il legame col terrritorio, sia delle persone svantaggiate, sia
relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.
5. Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le
convenzioni di cui al presente articolo si da atto del rispetto dei
criteri di priorita' indicati ai commi precedenti.
6. I consorzi, iscritti alla sezione C dell'Albo regionale, che
abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del presente articolo,
affidano l'esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a
cooperative iscritte alla sezione B.
(Contributi per la realizzazione di progetti di
sviluppo)
2. Le cooperative, per essere ammesse al contributo, previsto al
comma precedente, devono presentare un progetto di sviluppo biennale
che indichi, tra l'altro:
a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non
possono essere inferiori all'inserimento a tempo pieno al lavoro, di
almeno una persona svantaggiata, cosi' come definita all'art. 4
della legge 381/91;
b) le ipotesi di fattibilita' sulla base della reale situazione
presente;
c) un piano finanziario che dimostri l'idoneita' all'attuazione del
progetto proposto, assicurando stabilita' economica e la corretta
rimunerazione del lavoro.
3. Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di
sviluppo, la Regione puo' concedere un contributo in conto capitale
pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, in relazione alla
realizzazione dei seguenti investimenti: impianti, macchinari,
attrezzature ed automezzi. Detto contributo non puo' superare
l'importo massimo di L. 50.000.000.
(Fondo di garanzia)
2. Le modalita' e le condizioni di partecipazione della Regione
sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio regionale n.
42- C.R. 12843 in data 13.11.1990.
(Finanziamenti a tasso agevolato)
2. Per le spese di avviamento connesse alla realizzazione del
progetto di sviluppo ( costituzione delle cooperative, acquisto di
materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli
immobili destinati alle attivita' produttive) da sostenere o gia'
sostenute nel primo anno di esercizio, dalle cooperative sociali di
nuova costituzione, la Regione puo', inoltre, concedere un
contributo non superiore al 50% della spesa riconosciuta
ammissibile. Detto contributo non puo' superare l'importo di L..
20.000.000.
(Costituzione di un fondo di rotazione)
(Servizi di assistenza)
2. Il contributo e' concesso fino ad un massimo del 10% delle spese
effettivamente sostenute e documentate ed il suo ammontare non puo'
superare, per ciascun anno, il valore del finanziamento sugli
investimenti cui la cooperativa e' stata ammessa per l'anno stesso.
3. Per servizi di assistenza tecnico- gestionale, di cui al
precedente comma 1, sono da intendersi: l'analisi di mercato e
l'accesso all'innovazione tecnologica nonche' gli interventi di
orientamento e di supporto alla gestione aziendale necessari allo
avviamento delle iniziative produttive.
(Interventi regionali per l'inserimento e la
continuita' lavorativa delle persone svantaggiate)
2. Sono, altresi', ammesse a fruire dei benefici di cui al comma
precedente, per un massimo di due anni, le cooperative sociali che
abbiano assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno
sei mesi prima della data di entrata in vigore della presente legge,
come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti, persone
considerate svantaggiate ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale
n. 48/89 e che non rientrino nelle categorie previste dall'art. 4
della legge n. 381/81.
(Divieto di cumulo dei benefici)
(Delibera per l'esame delle domande e la concessione
dei contributi.)
a) le modalita' per la presentazione delle domande, la
documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono
essere contenute nei progetti di sviluppo;
b) le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi
da parte delle cooperative al fine dell'ammissione ai benefici della
presente legge;
c) eventuali priorita' per l'accoglimento delle domande.
2. Con la procedura di cui al comma precedente, la Giunta regionale
puo' successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno apportare
modifiche alla delibera.
(Conferenza regionale della cooperazione sociale.)
a) rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale,
designati dalle associazioni regionali delle cooperative piu'
rappresentative, che risultino aderenti alle associazioni nazionali
riconosciute;
b) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
c) rappresentanti delle associazioni degli Enti Locali;
d) il direttore o un suo delegato dell'ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione;
2. Alla conferenza possono essere invitati altri rappresentanti o
esperti, in relazione alle problematiche affrontate ed allo
svolgimento dei lavori.
3. La conferenza esamina le questioni attinenti la cooperazione
sociale con particolare riferimento:
a) ai piani e programmi di settore;
b) all'andamento delle convenzioni;
c) agli specifici interventi a sostegno previsti dalla presente
legge.
4. La conferenza formula anche proposte alla Giunta regionale in
materia di cooperazione sociale.
(Pareri ai sensi del 5 comma dell'articolo 11 del)
(Norma transitoria.)
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
le cooperative iscritte al registro regionale di cui all'art. 5
della citata Legge regionale n. 48/89, inoltrano istanza al
Presidente della Giunta regionale, per essere iscritte all'Albo
regionale di cui alla presente legge. Nella domanda, corredata dalla
documentazione attestante il possesso dei requisiti per
l'iscrizione, deve essere indicata la sezione dell'Albo alla quale e'
richiesta l'iscrizione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro 120 giorni dal
ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione,
accertato il posseso dei requisiti, decreta l'iscrizione della
cooperativa all'Albo regionale. Nel caso non sussistano i requisiti,
entro lo stesso termine, adotta provvedimento motivato di diniego.
4. I provvedimenti di cui al precedente comma sono notificati ai
medesimi destinatari indicati al comma 3 dell'art. 3 della presente
legge.
(Norma finanziaria)
(Abrogazione norme in contrasto.)
2. Fino al 31.12.1993 rimangono in vigore le disposizioni di cui
agli articoli 6, 9 e 12 della citata Legge regionale n. 48/89,
relative all'assegnazione dei contributi per la realizzazione di
progetti di sviluppo e di attivita'.