Disegno di legge regionale, n. 5409.
Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi. Capo I. - Principi generali 1. La presente legge riconosce e disciplina la partecipazione dei
cittadini all'attivita' amministrativa e l'accesso ai relativi
documenti stabilendo i principi generali per la semplificazione dei
procedimenti della Amministrazione regionale. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione regionale ha
il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso. 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto, le norme giuridiche, nonche' le ragioni che
hanno determinato la decisione dell'Amministrazione regionale in
relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche in riferimento alle
eventuali memorie presentate ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. b). 1. I criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale deve
attenersi per la concessione, ai sensi della normativa vigente, di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari e vantaggi
economici di qualunque genere, sono determinati, qualora non siano
gia' previsti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, mediante deliberazione della Giunta regionale. Capo II. - Termini del procedimento 1. In accordo ai principi generali di cui al Capo I, il Consiglio
Regionale stabilisce con regolamento il termine entro cui deve
concludersi ciascun procedimento, salvo che non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento. 1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono
sospesi: Capo III. - Responsabile del procedimento 1. Ove non sia gia' stabilito per legge o per regolamento, l'unita'
organizzativa responsabile del procedimento e' il Settore competente
per materia. 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale individua, qualora il procedimento interessi una
pluralita' di settori, un unico responsabile. 1. Ai fini di agevolare la partecipazione e garantire la trasparenza
dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale provvede a
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei Settori
competenti per i singoli procedimenti ed i relativi termini. 1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di
competenze e responsabilita' per il personale dell'Amministrazione
regionale, il responsabile del procedimento: 1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di
competenze e responsabilita' per il personale dell'Amministrazione
regionale, il responsabile dell'istruttoria o chi lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento: Capo IV. - Partecipazione al procedimento amministrativo 1. L'Amministrazione regionale provvede a dare comunicazione
dell'avvio del procedimento. 1. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere
personale, redatta in forma scritta e contenere: 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di intervenire nel procedimento, mediante motivata istanza. 1. I soggetti di cui all'Art. 12 commi 2 e 3 e quelli intervenuti ai
sensi dell'Art. 14 hanno diritto: 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'Art. 15, comma 1 lett. b), l'Amministrazione regionale puo'
concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso
nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di
questo. 1. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano nei
confronti dell'attivita' della Amministrazione regionale diretta alla
emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme
che ne regolano la formazione. Capo V. - Semplificazione dell'azione amministrativa 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici in un procedimento amministrativo ovvero si debbano
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati
nell'ambito dell'Amministrazione regionale, il responsabile del
procedimento indice, di regola, una conferenza di servizi fra tutte le
strutture interessate, cui partecipano i dirigenti responsabili. In
tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le
strutture interessate e risultanti da apposito verbale, tengono luogo
degli atti predetti. 1. Anche al di fuori dei casi previsti all'Art. 18 commi 1 e 2 e
ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi
regionali vigenti, l'Amministrazione regionale puo' concludere accordi
con altre Amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attivita' di interesse comune. 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo
regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine
prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza,
non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 1. L'Amministrazione regionale e gli Enti di cui all'Art. 1, comma 3
adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione
di atti e documenti da parte di cittadini ad Amministrazioni pubbliche
previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
ed integrazioni. 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Amministrazione regionale provvede, con proprie leggi di
Settore, a determinare i casi in cui trovano applicazione le
fattispecie di cui agli Art. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Capo VI. - Accesso ai documenti amministrativi 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa
e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(Finalita' ed ambito di applicazione della legge)
2. L'attivita' amministrativa e' retta da criteri di democraticita',
economicita', efficacia e pubblicita'.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli
enti strumentali o dipendenti dall'Amministrazione regionale
provvedono con proprio regolamento ad adeguare l'attivita'
amministrativa ai principi ed alle norme in essa contenute.
(Obbligo di adozione del provvedimento espresso)
2. Il procedimento amministrativo non puo' essere aggravato o
ritardato, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli
interessati da parte del responsabile del procedimento individuato ai
sensi dell'art. 7.
3. Nel caso in cui il procedimento avente ad oggetto un beneficio
economico la cui concessione sia subordinata all'esistenza di
sufficienti disponibilita' finanziarie in relazione al numero di
richieste complessivamente presentate non puo' concludersi
favorevolmente nei termini previsti dall'art. 5 per l'indisponibilita'
dei mezzi finanziari, il responsabile del procedimento comunica
all'interessato le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del
beneficio. L'omissione della comunicazione puo' esser fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.
(Obbligo di motivazione)
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli
a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'Amministrazione regionale richiamato dalla decisione stessa,
insieme con la comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e
reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il
termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
(Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi)
2. Qualora vengano successivamente previsti ulteriori benefici
economici i criteri e le modalita' di concessione sono determinati
dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla loro istituzione.
3. I criteri e le modalita' determinati ai sensi dei commi 1 e 2,
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. L'effettiva osservanza dei medesimi deve risultare dai
provvedimenti relativi ai singoli interventi.
(Termini)
2. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, o
qualora il procedimento sia ad iniziativa di parte, dal ricevimento
della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla
normativa vigente; ovvero dal termine ultimo fissato
dall'Amministrazione regionale per la presentazione della domanda
medesima.
3. Qualora l'Amministrazione regionale non abbia provveduto ai sensi
del comma 1, il termine per la conclusione del procedimento e' di
trenta giorni.
(Sospensione dei termini)
a) in pendenza dei termini eventualmente stabiliti per soggetti di
cui all'art. 12 commi 2 e 3 e a quelli intervenuti nel procedimento ai
sensi dell'art. 15, per presentare memorie scritte e documenti,
nonche' per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di
dichiarazioni erronee od incomplete;
b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'art. 18, comma
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 qualora in possesso di
Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;
c) in pendenza degli accertamenti di cui all'art. 21, comma 3 della
presente legge, qualora i fatti, gli stati e le qualita' debbano
essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da quella
procedente;
d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli
organi consultivi dell'Amministrazione regionale o di altre
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 20, commi 1 e 3 della
presente legge;
e) in pendenza di pareri facoltativi o documentazione integrativa che
il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1, lett. b), c) ed e) e'
comunicata all'interessato contestualmente alla richiesta di atti, di
pareri o di documenti integrativi. Il termine riprende a decorrere
dalla data di ricezione dei predetti pareri o documenti.
(Responsabile del procedimento e dell'istruttoria)
2. Fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle funzioni
dirigenziali, il responsabile di Settore puo' assegnare con delega
formale ad altri dirigenti, operanti nel Settore, la responsabilita'
del procedimento.
(Procedimenti intersettoriali)
2. Transitoriamente, per i procedimenti di cui al comma 1, la
responsabilita' del procedimento e' suddivisa tra i responsabili di
Settore per le attivita' di rispettiva competenza.
(Pubblicizzazione)
(Compiti del responsabile del procedimento)
a) provvede a tutti gli adempimenti per un'adeguata e sollecita
conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini di cui all'Art.
5 adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione;
b) assegna, qualora lo ritenga opportuno, ad altro funzionario la
responsabilita' dell'istruttoria di ciascun procedimento;
c) chiede, anche su proposta del funzionario cui e' affidata la
conduzione dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete e puo'
disporre accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali;
d) indice le conferenze di servizi di cui all'Art. 18 commi 1 e 2 e
con le modalita' in esso specificate;
e) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e
dai regolamenti;
f) sottoscrive le ipotesi di accordo sostitutive di provvedimento di
cui all'Art. 16;
g) controfirma le proposte di atti di competenza degli organi
regionali attestando il completamento dell'istruttoria e la
legittimita' della proposta;
h) dispone in merito all'accesso ai documenti amministrativi.
(Compiti del responsabile dell'istruttoria)
a) provvede alla verifica della documentazione relativa al
procedimento ed alla predisposizione degli atti all'uopo richiesti;
b) provvede alla verifica dell'esistenza delle condizioni di
ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti
richiesti per l'emanazione del provvedimento;
c) provvede agli adempimenti volti a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di
atti e documenti da parte di cittadini ad Amministrazioni pubbliche
previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
ed integrazioni;
d) provvede d'ufficio all'acquisizione di documenti gia' in possesso
dell'Amministrazione regionale o di altra Amministrazione pubblica ed
all'accertamento di fatti, stati e qualita' che la stessa
Amministrazione regionale o altra Amministrazione pubblica siano
tenute a certificare;
e) provvede agli adempimenti relativi al rilascio di copie conformi;
f) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria;
g) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di
sua competenza.
(Comunicazione dell'avvio del procedimento)
2. La comunicazione viene trasmessa ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti
ed a quelli che per legge possono intervenirvi.
3. Medesima comunicazione viene trasmessa anche a soggetti diversi da
quelli di cui al comma 2, individuati ovvero facilmente individuabili,
cui possa derivare dal provvedimento finale un pregiudizio
giuridicamente rilevante.
4. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerita' del procedimento, le comunicazioni di cui ai
commi 2 e 3 vengono trasmesse a procedimento gia' avviato.
(Oggetto e forma della comunicazione)
a) l'oggetto del procedimento promosso;
b) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;
c) l'ufficio in cui e' possibile prendere visione degli atti.
d) l'organo o l'ufficio regionale competenti per l'adozione del
provvedimento finale.
2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile
del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma
1, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione
prescritte ai sensi di legge o di regolamento.
3. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e'
prevista.
(Facolta' di intervento nel procedimento)
(Diritti dei soggetti interessati)
a) di accedere ai documenti amministrativi salvi i casi di esclusione
previsti nel regolamento di cui all'Art. 23 comma 3.
b) di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione
regionale ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto
del procedimento.
(Accordi con gli interessati)
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati,
a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostituitivi di provvedimenti sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione
regionale recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
(Casi di inapplicabilita')
2. Dette disposizioni non si applicano ai procedimenti tributari per
i quali restano parimenti ferme le norme che li regolano.
(Conferenze di servizi)
2. La conferenza di servizi puo' essere indetta anche quando
l'Amministrazione regionale ritenga opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo ovvero debba acquisire intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal
caso le determinazioni concordate fra tutte le Amministrazioni
pubbliche interessate tengono luogo degli atti predetti.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 viene indetta dal
responsabile del procedimento, previa delega dell'organo regionale
competente qualora al responsabile stesso non competa l'adozione del
provvedimento finale.
4. Nel solo caso di conferenze indette ai sensi del comma 2
l'Amministrazione regionale considera acquisito l'assenso della
Amministrazione pubblica la quale formalmente convocata con
comunicazione contenente l'oggetto della determinazione da assumere,
non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la
volonta', salvo che l'Amministrazione pubblica convocata non comunichi
al responsabile del procedimento il proprio motivato dissenso entro
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello
originariamente previsto.
5. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a conferenze
di servizi indette da altre Amministrazioni pubbliche, le
manifestazioni di volonta' espresse dal rappresentante
dell'Amministrazione regionale individuato nel dirigente competente
per materia, tengono luogo degli atti della Amministrazione stessa.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle
Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
(Accordi tra Amministrazioni pubbliche)
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'Art. 11, commi 2, 3 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
(Pareri e valutazioni tecniche)
2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' facolta' del responsabile del
procedimento procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia
previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell'Amministrazione regionale nei termini
prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del
procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri
organi dell'Amministrazione pubblica o ad Enti pubblici che siano
dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad
Istituti universitari.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso
di pareri o di valutazioni che debbano essere rilasciati da
Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale ed urbanistica e della salute dei
cittadini.
5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato al responsabile
del procedimento esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta
alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai
commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta,
dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle
notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
(Autocertificazione e presentazione di atti e documenti)
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono
attestati in documenti gia' in possesso della stessa Amministrazione
regionale o di altra Amministrazione pubblica, il responsabile
dell'istruttoria procede d'ufficio all'acquisizione dei documenti
stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
dell'istruttoria i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa
Amministrazione regionale o altra Amministrazione pubblica siano
tenute a certificare. Qualora le certificazioni siano subordinate al
pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere
anticipate dal richiedente.
(Silenzioassenso)
(Diritto di accesso)
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita'
amministrativa.
3. I criteri e le modalita' di esercizio del diritto di accesso di
cui al comma 1, nonche' i casi di esclusione del medesimo, sono
disciplinati con regolamento regionale, in accordo ai principi
stabiliti dalla Legge 241/90, Art. 23, 24, 25 e 26.
4. Il rilascio di copie di documenti amministrativi richiesti, per
motivi di ufficio, da altre Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici
e' esente dal rimborso del costo di riproduzione.
5. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
riordino della dirigenza in attuazione dei principi stabiliti dal
decreto legislativo del 3.2.1993, n, 29, il diniego, il differimento
e/o la limitazione all'accesso sono apposti con decreto motivato dal
Presidente della Giunta Regionale.