Disegno di legge regionale, n. 5406.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12.10.1978 n. 63:
Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste. 1. All'art. 50 della Legge regionale 12.10.1978, n. 63 sono aggiunti
i seguenti commi:
2. In alternativa ai contributi negli interessi su prestiti di
conduzione di cui al primo comma, possono essere concessi contributi
su finanziamenti contratti per le finalita' della conduzione.
3. L'onere a carico della Regione non puo' essere superiore a quello
di cui al primo comma.
4. I contributi su finanziamenti possono essere corrisposti
direttamente agli Istituti di Credito oppure ai beneficiari.
5. I contributi sui prestiti agrari e sui finanziamenti possono
essere estesi alle societa' di capitali operanti nel settore
agroalimentare le cui quote di partecipazione od azionarie sono
possedute in maggioranza da:
a) cooperative agricole e loro consorzi a larga base associativa, di
lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e zootecnici;
b) e/o da Associazioni di produttori agricoli riconosciute dallo
Stato o dalla Regione.
6. La maggioranza delle quote puo' essere raggiunta anche con la
partecipazione congiunta di Enti pubblici e/o di Societa' a capitale
prevalentemente pubblico.