Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5401.

Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Titolo I. - Disposizioni generali

Art. 1.
(Il procedimento di programmazione)

1. Tenuto conto dell'art. 75 dello Statuto, la presente legge definisce le procedure della programmazione regionale, ed in particolare:
a) Individua i documenti attraverso i quali la Regione esprime i propri obiettivi e le politiche di programmazione e disciplina le modalita' di formazione di questi documenti.
b) Garantisce la partecipazione degli enti locali e degli organismi economici al processo di programmazione e ne assicura il concorso alla determinazione degli obiettivi di sviluppo.
2. La disciplina delle procedure di programmazione regionale intende:
a) Promuovere il coordinamento delle politiche settoriali e favorire il coordinamento territoriale degli interventi;
b) favorire il concorso degli operatori pubblici e privati all'attuazione degli obiettivi di programma, assicurando trasparenza di decisioni e certezza di obblighi reciproci;
c) promuovere conseguentemente la realizzazione di un sistema di collaborazione tra enti autonomi, i quali peraltro operano, di norma, in regime di interrelazioni reciproche.
3. La Regione concorre come soggetto autonomo e, ove il caso, in concertazione con altre Regioni e Province autonome, alla elaborazione degli atti di programmazione nazionale, e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i propri interventi con quelli degli enti locali, nel quadro della cooperazione di cui all'art. 3 III. c. legge 142/90; utilizzando di preferenza lo strumento degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge stessa.

Art. 2.
(Riferimenti istituzionali)

1. In armonia con quanto stabilito al titolo VI dello Statuto regionale, in relazione anche a quanto fissato dalla legge 142/90, le politiche regionali e le scelte d'investimento della Regione si attuano seguendo le procedure della programmazione.
2. Attraverso queste procedure si elaborano il Programma regionale di sviluppo (PRS) ed i sui suoi progetti, nonche' i programmi di settore.
3. L'attuazione del PRS avviene mediante: il sistema dei bilanci di cui alla L.R. 55/81 e s.m.i.; gli strumenti di pianificazione del territorio, le direttive ed i programmi attribuiti alle strutture organizzative.
Anche i piani ed i programmi delle Province, di cui all'art. 15 della legge 142/90, che si conformano agli indirizzi della programmazione regionale, sono attuativi del PRS.

Art. 3.
(Soggetti di programmazione)

1. Sono soggetti della programmazione la Regione e gli Enti Locali territoriali.
2. Gli enti e gli organismi rappresentativi in campo economico-sociale, le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle imprenditoriali partecipano al processo di programmazione.
L'organismo di consultazione e di confronto in materia e' rappresentato dal Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro (CREL), il quale opera secondo i disposti del titolo 4. della presente legge.

Titolo II. - Strumenti di programmazione

Art. 4.
(Contenuti del Programma regionale di sviluppo PRS)

1. Il PRS, sulla base della analisi della situazione socio-economica e territoriale, delle proposte formulate a livello provinciale (con eventuali disaggregazioni per aree-programma o circondari) e previa valutazione delle risorse mobilitabili, definisce gli obiettivi di legislatura, tenendo conto del documento di cui all'art. 32 dello Statuto, presentato all'atto dell'insediamento della Giunta regionale.
2. Esso comprende inoltre:
a) le modalita' di raccordo degli obiettivi con il sistema dei Bilanci, con i criteri di riparto delle risorse destinate agli Enti locali, e con il controllo di gestione;
b) l'elenco dei programmi settoriali ai quali dovranno riferirsi: i capitoli di Bilancio, le deliberazioni della Giunta regionale, i programmi di attivita' e l'organizzazione degli uffici;
c) gli indirizzi generali di assetto del territorio che verranno specificati nei documenti di pianificazione territoriale;
d) i criteri generali per la formazione, l'aggiornamento e l'utilizzo del repertorio progetti di cui all'art. 7;
e) i campi d'intervento per il finanziamento dei progetti di investimento, da finanziare con il Fondo istituito al titolo 3. della presente legge;
f) gli indirizzi generali per la gestione del personale e del patrimonio;
g) gli atti d'indirizzo e di coordinamento dell'attivita' della Giunta regionale per il pieno utilizzo dei finanziamenti comunitari.
h) le linee programmatiche relative all'attivita' degli Enti Strumentali e gli orientamenti in merito alle Societa' a partecipazione regionale.

Art. 5.
(Formazione e approvazione del PRS)

1. La Giunta, sulla base delle linee politiche ed amministrative presentate ai sensi dell'art. 32 dello Statuto regionale, preso atto del Rapporto sullo stato del Piemonte di cui all'art. 7, delle proposte avanzate dalle Province, e avvalendosi del Coordinamento per la programmazione di cui all'art. 18, sentiti i pareri delle Province e del CREL regionale, formula la proposta di Programma regionale di sviluppo e la invia al Consiglio per approvazione con delibera.
2. I pareri di cui al comma precedente sono formulati e trasmessi alla Giunta regionale entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della richiesta; quelli delle Province sono adottati con delibera di Consiglio provinciale eventualmente sentiti i Comuni.

Art. 6.
(Efficacia ed aggiornamento del PRS)

1. Il PRS stabilisce il complesso di indirizzi, direttive e prescrizioni che la Giunta regionale assume nella promozione dell'attivita' legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa.
2. Costituisce altresi' riferimento per l'attivita' del Consiglio regionale in sede di approvazione dei Bilanci, dei documenti di pianificazione territoriale, di programmazione settoriale o di area.
3. Il Prs costituisce riferimento per la programmazione locale, secondo gli ambiti di competenza e nei termini di cui all'art. 15 della legge 142/90.
4. La durata del PRS coincide con la validita' degli obiettivi politici posti a suo fondamento, i quali sono periodicamente confrontati con l'evoluzione socio-economica piemontese.
5. In occasione dell'elezione del Presidente della Giunta, nel documento programmatico di cui all'art. 32 dello Statuto dovra' essere valutata l'opportunita' della proroga del PRS vigente, definendo eventuali indirizzi per il suo aggiornamento secondo il successivo comma o la modifica sostanziale con le procedure di cui all'art. 5.
6. Le modifiche che non incidono sugli obiettivi di legislatura, ed in particolare quelle riferite al II. comma dell'art. 4, possono essere apportate con delibera di Giunta regionale, approvata dal Consiglio contestualmente alla legge di Bilancio.

Art. 7.
(Rapporto sullo stato del Piemonte)

1. Il Rapporto sullo stato del Piemonte e' un documento annuale predisposto dalla Giunta regionale e costituito da:
a) relazione sulla situazione socio economica del Piemonte redatta dall'IRES;
b) rapporto sullo stato delle comunita' locali, che comprende una serie di elaborazioni sulla situazione economica e sociale provinciale, prodotte dall'IRES in collaborazione con le Amministrazioni provinciali anche ai fini delle Relazioni previsionali e programmatiche di queste ultime;
c) repertorio progetti: elenco dei progetti di rilevanza regionale o provinciale elaborati da parte delle Province, Comuni, Comunita' Montane e loro consorzi o societa' d'intervento. Il repertorio sara' allegato alle Relazioni previsionali e programmatiche delle Province. Con apposito Regolamento di attuazione verranno stabilite le procedure ed i criteri per la raccolta, descrizione e consolidamento dei progetti in un unico documento regionale;
d) sommario di indicatori statistici essenziali per descrivere e valutare le dinamiche socio-economiche Piemontesi.
2. La Giunta regionale, prima dell'approvazione del Bilancio preventivo annuale, sottopone al parere del CREL il Rapporto sullo stato del Piemonte allo scopo di verificare la rispondenza delle politiche poste in atto attraverso il PRS alle mutate condizioni dell'economia e della societa'.
3. Il verbale della seduta conclusiva del CREL, e i documenti elaborati, sono inviati alla Giunta regionale, la quale assume le proprie determinazioni in merito alla proroga del PRS, agli aggiornamenti o alle modifiche sostanziali.
4. Le modifiche sostanziali saranno apportate con le procedure di cui all'art.5, mentre gli aggiornamenti saranno compresi nella delibera di Giunta regionale di cui al precedente art. 6 comma 6..

Art. 8.
(Accordi di programma)

1. Per l'attuazione di interventi coerenti con gli indirizzi del PRS, e che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici, il Presidente della Giunta regionale puo' promuovere la stipula di accordi di programma, con le caratteristiche e le procedure dell'art. 27 della legge 142/90.
2. In particolare l'accordo presuppone il consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti, in merito alla natura ed ai contenuti dell'accordo stesso.
3. L'accordo sostituisce a tutti gli effetti le intese, i pareri, i nulla-osta, le approvazioni e le autorizzazioni previste da leggi regionali e pertinenti alle competenze delle parti interessate.
4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

Titolo III. - Fondo Investimenti Piemonte ( F.I.P. )

Art. 9.
(Istituzione del Fondo Investimenti Piemonte)

( F.I.P. ) 1. E' istituito il Fondo Investimenti Piemonte ( F.I.P. ) quale strumento finanziario direttamente finalizzato all'attuazione del Programma regionale di sviluppo.
2. Il sostegno finanziario del FIP si esplica nei confronti di progetti degli Enti locali, o di altri soggetti pubblici e privati, ricadenti nei campi d'intervento allo scopo individuati dal Programma regionale di Sviluppo o dai suoi aggiornamenti anche parziali.

Art. 10.
(Caratteristiche del F.I.P.)

1. L'intervento finanziario del FIP consiste nell'erogazione di contributi in conto capitale, da rimborsare in un massimo di 10 anni con eventuali interessi, in ogni caso non maggiori del tasso d'inflazione.
2. Le procedure di restituzione dei contributi saranno disciplinate da apposito Regolamento, da emanare entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In via straordinaria, possono essere assegnati contributi in conto capitale a fondo perduto, il cui importo complessivo non puo' superare il 25% delle risorse annuali del fondo.
4. Le disponibilita' del FIP sono costituite da:
a) non meno dell 80% delle somme provenienti dal gettito delle addizionali di cui all art. 6 della legge 14.6.1990 n.158;
b) dai proventi di alienazioni patrimoniali;
c) da recupero di contributi, compresi quelli erogati utilizzando assegnazioni statali;
d) da altre disponibilita' derivanti dalla applicazione del Decr. Leg.vo n. 504 del 30.12.1992.

Art. 11.
(Schede guida)

1. Con deliberazioni successive all'approvazione del PRS o dei suoi aggiornamenti la Giunta regionale, se occorre coadiuvata dai membri del CREL competenti per materia, definisce per ogni campo d'intervento una scheda-guida per la presentazione dei progetti. 2. La scheda da' indicazioni circa:
a) obiettivo ed indicatori di efficacia;
b) dotazione finanziaria;
c) tipo ed entita' del contributo concedibile e periodo di rimborso;
d) condizioni di ammissibilita' al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche ed all'importo minimo delle opere o degli interventi, alla fattibilita' ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalita' di presentazione della domanda;
e) criteri di valutazione e di selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
f) modalita' di erogazione dei contributi;
g) scadenza per la presentazione delle domande;
h) Settore presso cui presentare le domande e Assessore delegato.
3. Le deliberazioni di Giunta regionale e le relative schede sono pubblicate integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 12.
(Priorita')

1. Tra i progetti che rispondono ai requisiti specifici di finanziamento di cui all'art. 11, sono da considerare prioritari quelli relativi a:
a) opere o interventi oggetto di accordi di programma approvati ex art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142;
b) opere o interventi per i quali sia formalizzato il concorso finanziario delle amministrazioni proponenti, nonche' di altri soggetti pubblici o privati;
c) opere o interventi direttamente finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro;
d) opere o interventi da realizzare in comuni per i quali sia in corso la procedura di unione o di fusione ex L.R. 51/92.

Art. 13.
(Esame domande)

1. Le domande di finanziamento sono presentate secondo le modalita' di cui all'art. 11, al Settore incaricato per ciascun campo d'intervento che ne verifica l'ammissibilita', anche avvalendosi, se del caso, dei membri del CREL competenti per materia.
2. Il Settore provvede all'acquisizione, sui progetti ritenuti ammissibili, degli eventuali pareri ed autorizzazioni tecniche, (ove previste da legge regionale) dei competenti organi regionali che sono tenuti a emanare il provvedimento entro 40 giorni dalla richiesta.
3. Il Settore rassegna all'Assessore delegato, entro 70 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, una relazione motivata indicante la graduatoria dei progetti ritenuti da finanziare, applicando i criteri di selezione stabiliti per ogni campo d'intervento dalla relativa scheda e, in caso di parita' di punteggio, quelli desunti dagli atti della programmazione regionale.
4. La Giunta regionale, sulla base della relazione del Settore di cui al comma 3. del presente articolo, delibera l'assegnazione dei finanziamenti per ciascun campo d'intervento entro 100 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande; determinando l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascun progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate, i termini per la presentazione del progetto esecutivo e di inizio lavori, ed in relazione a quest'ultimo l'esercizio finanziario a cui dovra' essere imputato il relativo impegno.
5. Con la stessa delibera la Giunta stabilisce altresi' i termini di utilizzo della graduatoria relativa a ciascuna scheda.
6. Le delibere di cui al 4. comma hanno valore di concessione dei contributi in esse previste e di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza per le opere relative.
7. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori competenti assicurano il coordinamento e la coerenza, rispetto agli obiettivi perseguiti con l'iniziativa stessa, degli interventi effettuati in base ad altre leggi statali e regionali di spesa.
8. Qualora il contributo concesso copra solo parzialmente l'importo del progetto, l'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, entro il termine massimo di un anno dalla DGR di concessione, di documentazione comprovante con atti formali, la disponibilita' effettiva delle somme residue. In caso contrario il contributo verra' revocato secondo la procedura di cui all'art. 14 comma 4..

Art. 14.
(Erogazione dei contributi e revoche)

1. Ciascun contributo, comprensivo anche dell'eventuale parte a fondo perduto, viene erogato (previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al successivo art. 15 e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo) con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel quale si indicano i termini di inizio lavori e si stabiliscono altresi' i termini di ultimazione degli stessi.
2. Il certificato di inizio lavori deve essere presentato al Settore competente entro 90 giorni dal termine per l'inizio dei lavori previsto nella delibera di concessione del contributo.
3. I termini stabiliti ai sensi dei precedenti commi sono previsti a pena di decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che puo' essere autorizzata entro tali termini su richiesta dell'interessato, per motivi non dipendenti dalla volonta' dello stesso, con decreto del Presidente della Giunta per una sola volta e per un periodo non superiore a 9 mesi per ciascun intervento.
4. Il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto la decadenza dal contributo e dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate corrispondenti alle opere o alle parti di opera non ancora realizzata.

Art. 15.
(Condizioni generali per la concessione di contributi in capitale a rimborso)

1. I singoli provvedimenti di concessione indicano:
a) L'ammontare dell'assegnazione in proporzione alla spesa ritenuta ammissibile;
b) il termine massimo per il rimborso con quote annuali costanti, comprensive degli eventuali interessi, in ogni caso non superiore a 10 anni ne' inferiore a 5.
2. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo e' subordinata alla sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari della dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dalla legge e di quelle eventualmente stabilite con l'atto di concessione del contributo.
3. Il rimborso avviene entro il 30 giugno di ciascun anno, per quote annuali costanti stabilite in relazione all'importo complessivo assegnato e al numero di anni entro cui il contributo deve essere rimborsato, a partire dal secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la prima erogazione.
4. Il beneficiario puo' anticipare il rimborso delle quote stabilite versando un importo pari al valore attuale delle rimanenti quote capitalizzate al tasso ufficiale di sconto.
5. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito puo' comportare la revoca dell'intero contributo e il divieto, per un quinquennio, di concedere altri contributi anche di spese correnti, a favore dello stesso soggetto.

Art. 16.
(Bilancio e contabilita')

1. I finanziamenti relativi al FIP vengono imputati a specifici capitoli di spesa istituiti sulla base della Delibera di Consiglio Regionale di individuazione dei campi d'intervento.
2. Lo stanziamento di tali capitoli e' stabilito mediante prelievo dal "fondo" di cui all'art. 10 comma 3., con provvedimento amministrativo in deroga a quanto stabilito dalla Legge di contabilita'.
3. In deroga alla legge regionale di contabilita' sono altresi' autorizzate, con atto amministrativo, variazioni compensative tra i capitoli di cui al comma precedente.
4. Nel Bilancio annuale sono iscritti in apposito capitolo i rimborsi sui contributi del FIP erogati negli anni precedenti, nonche' i recuperi verificatisi a seguito di contributi revocati ex art. 14 e 15.
5. Le somme non impegnate vengono utilizzate per incrementare lo stanziamento del Fondo dell'anno successivo.
6. Nell'ambito degli obiettivi generali espressi dal Programma regionale di Sviluppo, con la legge di bilancio o di variazione dello stesso, possono essere stabiliti nuovi campi d'intervento finanziati con il FIP e definite o modificate le schede-guida; puo' anche essere disposta la cancellazione di un campo d'intervento, che in tal caso non e' piu'' oggetto di rifinanziamento. Le variazioni di cui sopra costituiscono aggiornamento del Programma regionale di sviluppo.
7. Le schede finanziarie relative a ciascun campo d'intervento, compilate dai Settori, costituiscono un apposito allegato al Bilancio pluriennale ed evidenziano altresi', con riferimento a ciascun esercizio, le risorse finanziarie disponibili non ancora impegnate, nonche' le nuove risorse previste nell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego del Fondo.

Art. 17.
(Monitoraggio e valutazione)

1. I progetti finanziati con il FIP sono soggetti a monitoraggio annuale da parte del Settore incaricato che fornisce annualmente alla Giunta Regionale una Relazione di valutazione.
2. La Giunta regionale e' autorizzata ad affidare all'IRES la realizzazione di uno studio triennale di valutazione degli effetti del FIP, da condurre in collaborazione con il Settore Programmazione e statistica.
3. Al termine del terzo anno di attuazione del FIP la Giunta avvalendosi dei risultati dello studio di cui sopra, presenta al consiglio regionale il rapporto di gestione del FIP.

Titolo IV. - Strutture organizzative

Art. 18.
(Strutture operative)

1. Il coordinamento delle attivita' di cui alla presente legge e' affidato al Coordinamento per la programmazione, che e' istituito presso il settore Programmazione e statistica ed opera secondo modalita' stabilite con delibera di Giunta regionale al fine di garantirne il collegamento con il CREL e con le altre strutture organizzative; in particolare quelle competenti in materia di Bilancio, Pianificazione territoriale, Organizzazione e Controllo di gestione.
2. La segreteria e le strutture operative del Coordinamento per la programmazione fanno capo al settore Programmazione e statistica.
3. Il Coordinamento per la programmazione e' costituito da funzionari regionali di livello apicale, e da un economista di provata competenza al quale la Giunta regionale puo' conferire incarico di collaborazione ex art. 7 comma 6. del Decreto legislativo n. 29/93, determinandone il compenso secondo le leggi regionali vigenti in materia. La collaborazione si esplica con riferimento ai lavori del Coordinamento per la programmazione e del CREL.
4. Al fine di assicurare al CREL il necessario supporto tecnico organizzativo e' istituita un apposita segreteria tecnica composta da personale regionale.
5. La Segreteria Tecnica del CREL si colloca nell'ambito del Settore Lavoro e occupazione.
6. La Giunta regionale con proprii provvedimenti assicura il coordinamento tecnico-organizzativo tra le attivita' del CREL e quella degli uffici regionali interessati alle problematiche trattate dal suddetto organismo.

Art. 19.
(Organismi consultivi: istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro CREL)

1. La Regione Piemonte, al fine di rendere i propri interventi in campo economico e sociale, corrispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunita' piemontese, a fronte di una realta' complessa in costante trasformazione, attiva una sede permanente di confronto attraverso l'istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro - CREL, che si configura come organismo consultivo della Giunta regionale.
Il CREL e' un organismo attraverso il quale i rappresentanti delle istituzioni e delle categorie economiche e sociali si confrontano, in modo sistematico e continuativo, con la Giunta regionale sui problemi dell'economia e dell'occupazione in Piemonte. 2. Gli enti e le associazioni partecipanti al CREL mantengono la loro piena autonomia operativa non essendo in alcun modo vincolanti le posizioni espresse dai proprii rappresentanti in tale sede.

Art. 20.
(Composizione del CREL)

1. Fanno parte del CREL il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, l'Assessore alla Programmazione e gli Assessori regionali designati dal Presidente in relazione alle deleghe di competenza.
2. Fa parte del CREL l'economista al quale la Giunta regionale ha conferito incarico di collaborazione nell'ambito del Coordinamento per la programmazione, cosi' come definito all'art. 18.
3. Il CREL e' composto dai rappresentanti dei seguenti enti ed associazioni:
Istituzioni:
Amministrazioni comunali:
a) n. 3 rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
Amministrazioni provinciali:
a) n. 3 rappresentanti designati dall'Unione Regionale Province Piemontesi (URPP);
Enti strumentali della Regione: a) n. 2 rappresentanti designati, uno per ciascuno, rispettivamente da IRES e Finpiemonte s.p.a.;
Camere di Commercio del Piemonte:
a) n. 1 rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio;
Istituzioni Universitarie: a) n.2 rappresentanti designati rispettivamente, uno per ciascuno, dall'Universita' e dal Politecnico di Torino;
Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative in Piemonte:
agricoltura:
a) n. 1 rappresentante designato d'intesa tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative in Piemonte;
artigianato:
a) n. 1 rappresentante designato d'intesa tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative in Piemonte;
commercio:
a) n. 1 rappresentante designato d'intesa tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative in Piemonte;
cooperazione:
a) n. 1 rappresentante designato d'intesa tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative in Piemonte;
edilizia:
a) n. 1 rappresentante designato dall'unione Edilizia del Piemonte e Valle d'Aosta industria:
a) n. 5 rappresentanti di cui n. 1 designato dall'Intersind, Delegazione per il Piemonte e n. 2 ciascuno designati rispettivamente da FederPiemonte e Federapi Piemonte;
Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in Piemonte:
a) n. 10 rappresentanti designati, 3 per ciascuna organizzazione, rispettivamente da CGIL, CISL, UIL e n. 1 rappresentante designato dal CIDA;
enti operanti nel campo delle politiche del lavoro:
a) n. 1 rappresentante designato dall'Agenzia per l'Impiego del Piemonte;
a) n. 1 rappresentante designato dall'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione del Piemonte;
enti operanti nel campo del credito:
a) n. 3 rappresentanti designati, uno per ciascuno dei tre Istituti bancari di maggior dimensione in Piemonte (Istituto Bancario San Paolo di Torino, Banca Popolare di Novara, Cassa di Risparmio di Torino;
enti ed amministrazioni operanti nel campo dei sistemi di reti infrastrutturali (Anas, FF.SS. , Enel, Sip):
a) n. 4 rappresentanti, uno per ciascuno, designati dalle rispettive sedi regionali aventi competenza per il Piemonte.
5. Il CREL e' costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale e, di norma, dura in carica fino al termine di ogni legislatura.
6. Il rinnovo del CREL deve avvenire entro i primi 6 mesi di ciascuna legislatura; in mancanza di provvedimenti espliciti il CREL si intende prorogato.
7. La sostituzione di uno o piu' componenti e' possibile in qualsiasi momento con DPGR, su designazione dell'ente o organismo interessato.

Art. 21.
(Attribuzioni e funzionamento del CREL)

1. Il CREL effettua analisi, formula proposte, esprime pareri sulle problematiche economiche ed occupazionali interessanti il Piemonte, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta regionale.
2. In particolare:
a) mette a confronto e valuta le analisi sui problemi dell'occupazione e dell'economia in Piemonte provenienti dai diversi enti ed associazioni al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci su temi riguardanti il Piemonte;
b) formula il parere sulla proposta di Programma regionale di sviluppo; secondo le procedure di cui all'art. 5 della presente legge;
c) esprime annualmente valutazioni sulla dinamica della congiuntura economica nella regione: in occasione della presentazione del Rapporto sullo stato del Piemonte di cui all'art. 7;
d) valuta l'efficacia degli strumenti di intervento posti in atto a livello regionale e locale per favorire lo sviluppo occupazionale ed economico del Piemonte nonche' l'impatto in Piemonte di quelli assunti a livello nazionale;
e) elabora proposte di intervento innovative e progetti finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Piemonte.
3. La Giunta regionale anche su iniziativa dei singoli Assessori, puo' richiedere al CREL oppure ad alcuni suoi componenti, pareri su schemi di piani, progetti, disegni di legge e su altri provvedimenti rilevanti per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Piemonte; ivi inclusi i progetti da finanziare con il Fondo Investimenti Piemonte di cui al titolo 3. della presente legge.
4. Un regolamento interno, adottato con maggioranza di 2/3 dei componenti ed approvato con propria deliberazione dalla Giunta regionale, disciplina il funzionamento del CREL.
5. Considerato che i componenti del CREL esplicano il loro mandato nell'ambito dell'attivita' svolta per i rispettivi enti ed associazioni, non e' prevista alcuna indennita' per la partecipazione alle sedute.

Titolo V. - Disposizioni transitorie e finali

Art. 22.
(Abrogazione)

1. Sono abrogate le leggi regionali: n. 43/77 "Procedure di programmazione" e n. 8/91 "Proroga ed aggiornamento del Piano di sviluppo regionale e del Programma pluriennale di attivita' e di spesa 1988/90".
2. Sono altresi' abrogate tutte le altre norme regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 23.
(Disposizioni transitorie)

1. Sino ad una organica revisione della materia relativa alle opere pubbliche di competenza regionale, valgono le disposizioni della presente legge per quanto concerne la programmazione degli interventi.
Il titolo 2. della LR 18/84 e' abrogato.

Art. 24.
(Disposizioni finali)

1. I documenti di programmazione vigenti all'atto dell'approvazione della presente legge conservano la loro validita', sino all'approvazione del nuovo PRS con le procedure di cui all'art. 5.
2. La presentazione ed approvazione del primo Programma regionale di sviluppo puo' avvenire anche in tempi lontani dall'insediamento della Giunta e dalla presentazione del documento programmatico ex art. 32 dello Statuto. In tal caso il PRS puo' essere predisposto sulla base di un documento programmatico della Giunta stessa.
3. Nel primo Bilancio pluriennale successivo all'approvazione del PRS, i capitoli di spesa sono ripartiti nei programmi di cui all'art. 4 (2. comma) della presente legge.