Disegno di legge regionale, n. 5401.
Norme in materia di programmazione degli investimenti
regionali. Titolo I. - Disposizioni generali 1. Tenuto conto dell'art. 75 dello Statuto, la presente legge
definisce le procedure della programmazione regionale, ed in
particolare: 1. In armonia con quanto stabilito al titolo VI dello Statuto
regionale, in relazione anche a quanto fissato dalla legge 142/90,
le politiche regionali e le scelte d'investimento della Regione si
attuano seguendo le procedure della programmazione. 1. Sono soggetti della programmazione la Regione e gli Enti Locali
territoriali. Titolo II. - Strumenti di programmazione 1. Il PRS, sulla base della analisi della situazione
socio-economica e territoriale, delle proposte formulate a livello
provinciale (con eventuali disaggregazioni per aree-programma o
circondari) e previa valutazione delle risorse mobilitabili,
definisce gli obiettivi di legislatura, tenendo conto del documento
di cui all'art. 32 dello Statuto, presentato all'atto
dell'insediamento della Giunta regionale. 1. La Giunta, sulla base delle linee politiche ed amministrative
presentate ai sensi dell'art. 32 dello Statuto regionale, preso
atto del Rapporto sullo stato del Piemonte di cui all'art. 7, delle
proposte avanzate dalle Province, e avvalendosi del Coordinamento
per la programmazione di cui all'art. 18, sentiti i pareri delle
Province e del CREL regionale, formula la proposta di Programma
regionale di sviluppo e la invia al Consiglio per approvazione con
delibera. 1. Il PRS stabilisce il complesso di indirizzi, direttive e
prescrizioni che la Giunta regionale assume nella promozione
dell'attivita' legislativa e nell'esercizio di quella
amministrativa. 1. Il Rapporto sullo stato del Piemonte e' un documento annuale
predisposto dalla Giunta regionale e costituito da: 1. Per l'attuazione di interventi coerenti con gli indirizzi del
PRS, e che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti
pubblici, il Presidente della Giunta regionale puo' promuovere la
stipula di accordi di programma, con le caratteristiche e le
procedure dell'art. 27 della legge 142/90. Titolo III. - Fondo Investimenti Piemonte ( F.I.P. ) ( F.I.P. )
1. E' istituito il Fondo Investimenti Piemonte ( F.I.P. ) quale
strumento finanziario direttamente finalizzato all'attuazione del
Programma regionale di sviluppo. 1. L'intervento finanziario del FIP consiste nell'erogazione di
contributi in conto capitale, da rimborsare in un massimo di 10
anni con eventuali interessi, in ogni caso non maggiori del tasso
d'inflazione. 1. Con deliberazioni successive all'approvazione del PRS o dei
suoi aggiornamenti la Giunta regionale, se occorre coadiuvata dai
membri del CREL competenti per materia, definisce per ogni campo
d'intervento una scheda-guida per la presentazione dei progetti.
2. La scheda da' indicazioni circa: 1. Tra i progetti che rispondono ai requisiti specifici di
finanziamento di cui all'art. 11, sono da considerare prioritari
quelli relativi a: 1. Le domande di finanziamento sono presentate secondo le
modalita' di cui all'art. 11, al Settore incaricato per ciascun
campo d'intervento che ne verifica l'ammissibilita', anche
avvalendosi, se del caso, dei membri del CREL competenti per
materia. 1. Ciascun contributo, comprensivo anche dell'eventuale parte a
fondo perduto, viene erogato (previa sottoscrizione della
dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al successivo
art. 15 e di quelle stabilite con l'atto di concessione del
contributo) con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel
quale si indicano i termini di inizio lavori e si stabiliscono
altresi' i termini di ultimazione degli stessi. 1. I singoli provvedimenti di concessione indicano: 1. I finanziamenti relativi al FIP vengono imputati a specifici
capitoli di spesa istituiti sulla base della Delibera di Consiglio
Regionale di individuazione dei campi d'intervento. 1. I progetti finanziati con il FIP sono soggetti a monitoraggio
annuale da parte del Settore incaricato che fornisce annualmente
alla Giunta Regionale una Relazione di valutazione. Titolo IV. - Strutture organizzative 1. Il coordinamento delle attivita' di cui alla presente legge e'
affidato al Coordinamento per la programmazione, che e' istituito
presso il settore Programmazione e statistica ed opera secondo
modalita' stabilite con delibera di Giunta regionale al fine di
garantirne il collegamento con il CREL e con le altre strutture
organizzative; in particolare quelle competenti in materia di
Bilancio, Pianificazione territoriale, Organizzazione e Controllo
di gestione. 1. La Regione Piemonte, al fine di rendere i propri interventi in
campo economico e sociale, corrispondenti alle esigenze ed alle
aspettative della comunita' piemontese, a fronte di una realta'
complessa in costante trasformazione, attiva una sede permanente di
confronto attraverso l'istituzione del Consiglio Regionale
dell'Economia e del Lavoro - CREL, che si configura come organismo
consultivo della Giunta regionale. 1. Fanno parte del CREL il Presidente della Giunta regionale, che
lo presiede, l'Assessore alla Programmazione e gli Assessori
regionali designati dal Presidente in relazione alle deleghe di
competenza. 1. Il CREL effettua analisi, formula proposte, esprime pareri
sulle problematiche economiche ed occupazionali interessanti il
Piemonte, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta
regionale. Titolo V. - Disposizioni transitorie e finali 1. Sono abrogate le leggi regionali: n. 43/77 "Procedure di
programmazione" e n. 8/91 "Proroga ed aggiornamento del Piano di
sviluppo regionale e del Programma pluriennale di attivita' e di
spesa 1988/90". 1. Sino ad una organica revisione della materia relativa alle
opere pubbliche di competenza regionale, valgono le disposizioni
della presente legge per quanto concerne la programmazione degli
interventi. 1. I documenti di programmazione vigenti all'atto
dell'approvazione della presente legge conservano la loro
validita', sino all'approvazione del nuovo PRS con le procedure di
cui all'art. 5.
(Il procedimento di programmazione)
a) Individua i documenti attraverso i quali la Regione esprime i
propri obiettivi e le politiche di programmazione e disciplina le
modalita' di formazione di questi documenti.
b) Garantisce la partecipazione degli enti locali e degli
organismi economici al processo di programmazione e ne assicura il
concorso alla determinazione degli obiettivi di sviluppo.
2. La disciplina delle procedure di programmazione regionale
intende:
a) Promuovere il coordinamento delle politiche settoriali e
favorire il coordinamento territoriale degli interventi;
b) favorire il concorso degli operatori pubblici e privati
all'attuazione degli obiettivi di programma, assicurando
trasparenza di decisioni e certezza di obblighi reciproci;
c) promuovere conseguentemente la realizzazione di un sistema di
collaborazione tra enti autonomi, i quali peraltro operano, di
norma, in regime di interrelazioni reciproche.
3. La Regione concorre come soggetto autonomo e, ove il caso, in
concertazione con altre Regioni e Province autonome, alla
elaborazione degli atti di programmazione nazionale, e ne persegue
gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine essa
coordina i propri interventi con quelli degli enti locali, nel
quadro della cooperazione di cui all'art. 3 III. c. legge 142/90;
utilizzando di preferenza lo strumento degli accordi di programma
di cui all'art. 27 della legge stessa.
(Riferimenti istituzionali)
2. Attraverso queste procedure si elaborano il Programma regionale
di sviluppo (PRS) ed i sui suoi progetti, nonche' i programmi di
settore.
3. L'attuazione del PRS avviene mediante: il sistema dei bilanci
di cui alla L.R. 55/81 e s.m.i.; gli strumenti di pianificazione
del territorio, le direttive ed i programmi attribuiti alle
strutture organizzative.
Anche i piani ed i programmi delle Province, di cui all'art. 15
della legge 142/90, che si conformano agli indirizzi della
programmazione regionale, sono attuativi del PRS.
(Soggetti di programmazione)
2. Gli enti e gli organismi rappresentativi in campo
economico-sociale, le principali organizzazioni sindacali dei
lavoratori e quelle imprenditoriali partecipano al processo di
programmazione.
L'organismo di consultazione e di confronto in materia e'
rappresentato dal Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro
(CREL), il quale opera secondo i disposti del titolo 4. della
presente legge.
(Contenuti del Programma regionale di sviluppo PRS)
2. Esso comprende inoltre:
a) le modalita' di raccordo degli obiettivi con il sistema dei
Bilanci, con i criteri di riparto delle risorse destinate agli Enti
locali, e con il controllo di gestione;
b) l'elenco dei programmi settoriali ai quali dovranno riferirsi:
i capitoli di Bilancio, le deliberazioni della Giunta regionale, i
programmi di attivita' e l'organizzazione degli uffici;
c) gli indirizzi generali di assetto del territorio che verranno
specificati nei documenti di pianificazione territoriale;
d) i criteri generali per la formazione, l'aggiornamento e
l'utilizzo del repertorio progetti di cui all'art. 7;
e) i campi d'intervento per il finanziamento dei progetti di
investimento, da finanziare con il Fondo istituito al titolo 3.
della presente legge;
f) gli indirizzi generali per la gestione del personale e del
patrimonio;
g) gli atti d'indirizzo e di coordinamento dell'attivita' della
Giunta regionale per il pieno utilizzo dei finanziamenti
comunitari.
h) le linee programmatiche relative all'attivita' degli Enti
Strumentali e gli orientamenti in merito alle Societa' a
partecipazione regionale.
(Formazione e approvazione del PRS)
2. I pareri di cui al comma precedente sono formulati e trasmessi
alla Giunta regionale entro il termine perentorio di 60 giorni dal
ricevimento della richiesta; quelli delle Province sono adottati
con delibera di Consiglio provinciale eventualmente sentiti i
Comuni.
(Efficacia ed aggiornamento del PRS)
2. Costituisce altresi' riferimento per l'attivita' del Consiglio
regionale in sede di approvazione dei Bilanci, dei documenti di
pianificazione territoriale, di programmazione settoriale o di
area.
3. Il Prs costituisce riferimento per la programmazione locale,
secondo gli ambiti di competenza e nei termini di cui all'art. 15
della legge 142/90.
4. La durata del PRS coincide con la validita' degli obiettivi
politici posti a suo fondamento, i quali sono periodicamente
confrontati con l'evoluzione socio-economica piemontese.
5. In occasione dell'elezione del Presidente della Giunta, nel
documento programmatico di cui all'art. 32 dello Statuto dovra'
essere valutata l'opportunita' della proroga del PRS vigente,
definendo eventuali indirizzi per il suo aggiornamento secondo il
successivo comma o la modifica sostanziale con le procedure di cui
all'art. 5.
6. Le modifiche che non incidono sugli obiettivi di legislatura,
ed in particolare quelle riferite al II. comma dell'art. 4, possono
essere apportate con delibera di Giunta regionale, approvata dal
Consiglio contestualmente alla legge di Bilancio.
(Rapporto sullo stato del Piemonte)
a) relazione sulla situazione socio economica del Piemonte redatta
dall'IRES;
b) rapporto sullo stato delle comunita' locali, che comprende una
serie di elaborazioni sulla situazione economica e sociale
provinciale, prodotte dall'IRES in collaborazione con le
Amministrazioni provinciali anche ai fini delle Relazioni
previsionali e programmatiche di queste ultime;
c) repertorio progetti: elenco dei progetti di rilevanza regionale
o provinciale elaborati da parte delle Province, Comuni, Comunita'
Montane e loro consorzi o societa' d'intervento. Il repertorio
sara' allegato alle Relazioni previsionali e programmatiche delle
Province. Con apposito Regolamento di attuazione verranno stabilite
le procedure ed i criteri per la raccolta, descrizione e
consolidamento dei progetti in un unico documento regionale;
d) sommario di indicatori statistici essenziali per descrivere e
valutare le dinamiche socio-economiche Piemontesi.
2. La Giunta regionale, prima dell'approvazione del Bilancio
preventivo annuale, sottopone al parere del CREL il Rapporto sullo
stato del Piemonte allo scopo di verificare la rispondenza delle
politiche poste in atto attraverso il PRS alle mutate condizioni
dell'economia e della societa'.
3. Il verbale della seduta conclusiva del CREL, e i documenti
elaborati, sono inviati alla Giunta regionale, la quale assume le
proprie determinazioni in merito alla proroga del PRS, agli
aggiornamenti o alle modifiche sostanziali.
4. Le modifiche sostanziali saranno apportate con le procedure di
cui all'art.5, mentre gli aggiornamenti saranno compresi nella
delibera di Giunta regionale di cui al precedente art. 6 comma 6..
(Accordi di programma)
2. In particolare l'accordo presuppone il consenso unanime dei
soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi
ordinamenti, in merito alla natura ed ai contenuti dell'accordo
stesso.
3. L'accordo sostituisce a tutti gli effetti le intese, i pareri,
i nulla-osta, le approvazioni e le autorizzazioni previste da leggi
regionali e pertinenti alle competenze delle parti interessate.
4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
Consiglio Comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.
(Istituzione del Fondo Investimenti Piemonte)
2. Il sostegno finanziario del FIP si esplica nei confronti di
progetti degli Enti locali, o di altri soggetti pubblici e privati,
ricadenti nei campi d'intervento allo scopo individuati dal
Programma regionale di Sviluppo o dai suoi aggiornamenti anche
parziali.
(Caratteristiche del F.I.P.)
2. Le procedure di restituzione dei contributi saranno
disciplinate da apposito Regolamento, da emanare entro 60 gg.
dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In via straordinaria, possono essere assegnati contributi in
conto capitale a fondo perduto, il cui importo complessivo non puo'
superare il 25% delle risorse annuali del fondo.
4. Le disponibilita' del FIP sono costituite da:
a) non meno dell 80% delle somme provenienti dal gettito delle
addizionali di cui all art. 6 della legge 14.6.1990 n.158;
b) dai proventi di alienazioni patrimoniali;
c) da recupero di contributi, compresi quelli erogati utilizzando
assegnazioni statali;
d) da altre disponibilita' derivanti dalla applicazione del Decr.
Leg.vo n. 504 del 30.12.1992.
(Schede guida)
a) obiettivo ed indicatori di efficacia;
b) dotazione finanziaria;
c) tipo ed entita' del contributo concedibile e periodo di
rimborso;
d) condizioni di ammissibilita' al finanziamento dei progetti con
riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche ed
all'importo minimo delle opere o degli interventi, alla
fattibilita' ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione
richiesta e alle modalita' di presentazione della domanda;
e) criteri di valutazione e di selezione delle domande da
ammettere al finanziamento;
f) modalita' di erogazione dei contributi;
g) scadenza per la presentazione delle domande;
h) Settore presso cui presentare le domande e Assessore delegato.
3. Le deliberazioni di Giunta regionale e le relative schede sono
pubblicate integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione
Piemonte.
(Priorita')
a) opere o interventi oggetto di accordi di programma approvati ex
art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142;
b) opere o interventi per i quali sia formalizzato il concorso
finanziario delle amministrazioni proponenti, nonche' di altri
soggetti pubblici o privati;
c) opere o interventi direttamente finalizzati alla creazione di
nuovi posti di lavoro;
d) opere o interventi da realizzare in comuni per i quali sia in
corso la procedura di unione o di fusione ex L.R. 51/92.
(Esame domande)
2. Il Settore provvede all'acquisizione, sui progetti ritenuti
ammissibili, degli eventuali pareri ed autorizzazioni tecniche,
(ove previste da legge regionale) dei competenti organi regionali
che sono tenuti a emanare il provvedimento entro 40 giorni dalla
richiesta.
3. Il Settore rassegna all'Assessore delegato, entro 70 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, una
relazione motivata indicante la graduatoria dei progetti ritenuti
da finanziare, applicando i criteri di selezione stabiliti per ogni
campo d'intervento dalla relativa scheda e, in caso di parita' di
punteggio, quelli desunti dagli atti della programmazione
regionale.
4. La Giunta regionale, sulla base della relazione del Settore di
cui al comma 3. del presente articolo, delibera l'assegnazione dei
finanziamenti per ciascun campo d'intervento entro 100 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
determinando l'ammontare complessivo del contributo regionale per
ciascun progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le
opere finanziate, i termini per la presentazione del progetto
esecutivo e di inizio lavori, ed in relazione a quest'ultimo
l'esercizio finanziario a cui dovra' essere imputato il relativo
impegno.
5. Con la stessa delibera la Giunta stabilisce altresi' i termini
di utilizzo della graduatoria relativa a ciascuna scheda.
6. Le delibere di cui al 4. comma hanno valore di concessione dei
contributi in esse previste e di dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza per le opere relative.
7. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori competenti
assicurano il coordinamento e la coerenza, rispetto agli obiettivi
perseguiti con l'iniziativa stessa, degli interventi effettuati in
base ad altre leggi statali e regionali di spesa.
8. Qualora il contributo concesso copra solo parzialmente
l'importo del progetto, l'erogazione del contributo e' subordinata
alla presentazione, da parte del beneficiario, entro il termine
massimo di un anno dalla DGR di concessione, di documentazione
comprovante con atti formali, la disponibilita' effettiva delle
somme residue. In caso contrario il contributo verra' revocato
secondo la procedura di cui all'art. 14 comma 4..
(Erogazione dei contributi e revoche)
2. Il certificato di inizio lavori deve essere presentato al
Settore competente entro 90 giorni dal termine per l'inizio dei
lavori previsto nella delibera di concessione del contributo.
3. I termini stabiliti ai sensi dei precedenti commi sono previsti
a pena di decadenza del diritto al contributo concesso, salvo
proroga che puo' essere autorizzata entro tali termini su richiesta
dell'interessato, per motivi non dipendenti dalla volonta' dello
stesso, con decreto del Presidente della Giunta per una sola volta
e per un periodo non superiore a 9 mesi per ciascun intervento.
4. Il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio
decreto la decadenza dal contributo e dispone la cancellazione del
relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate
corrispondenti alle opere o alle parti di opera non ancora
realizzata.
(Condizioni generali per la concessione di
contributi in capitale a rimborso)
a) L'ammontare dell'assegnazione in proporzione alla spesa
ritenuta ammissibile;
b) il termine massimo per il rimborso con quote annuali costanti,
comprensive degli eventuali interessi, in ogni caso non superiore a
10 anni ne' inferiore a 5.
2. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo e'
subordinata alla sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari
della dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dalla
legge e di quelle eventualmente stabilite con l'atto di concessione
del contributo.
3. Il rimborso avviene entro il 30 giugno di ciascun anno, per
quote annuali costanti stabilite in relazione all'importo
complessivo assegnato e al numero di anni entro cui il contributo
deve essere rimborsato, a partire dal secondo anno successivo a
quello in cui e' avvenuta la prima erogazione.
4. Il beneficiario puo' anticipare il rimborso delle quote
stabilite versando un importo pari al valore attuale delle
rimanenti quote capitalizzate al tasso ufficiale di sconto.
5. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine
stabilito puo' comportare la revoca dell'intero contributo e il
divieto, per un quinquennio, di concedere altri contributi anche di
spese correnti, a favore dello stesso soggetto.
(Bilancio e contabilita')
2. Lo stanziamento di tali capitoli e' stabilito mediante prelievo
dal "fondo" di cui all'art. 10 comma 3., con provvedimento
amministrativo in deroga a quanto stabilito dalla Legge di
contabilita'.
3. In deroga alla legge regionale di contabilita' sono altresi'
autorizzate, con atto amministrativo, variazioni compensative tra i
capitoli di cui al comma precedente.
4. Nel Bilancio annuale sono iscritti in apposito capitolo i
rimborsi sui contributi del FIP erogati negli anni precedenti,
nonche' i recuperi verificatisi a seguito di contributi revocati ex
art. 14 e 15.
5. Le somme non impegnate vengono utilizzate per incrementare lo
stanziamento del Fondo dell'anno successivo.
6. Nell'ambito degli obiettivi generali espressi dal Programma
regionale di Sviluppo, con la legge di bilancio o di variazione
dello stesso, possono essere stabiliti nuovi campi d'intervento
finanziati con il FIP e definite o modificate le schede-guida; puo'
anche essere disposta la cancellazione di un campo d'intervento,
che in tal caso non e' piu'' oggetto di rifinanziamento. Le
variazioni di cui sopra costituiscono aggiornamento del Programma
regionale di sviluppo.
7. Le schede finanziarie relative a ciascun campo d'intervento,
compilate dai Settori, costituiscono un apposito allegato al
Bilancio pluriennale ed evidenziano altresi', con riferimento a
ciascun esercizio, le risorse finanziarie disponibili non ancora
impegnate, nonche' le nuove risorse previste nell'elenco delle
spese da finanziare con l'impiego del Fondo.
(Monitoraggio e valutazione)
2. La Giunta regionale e' autorizzata ad affidare all'IRES la
realizzazione di uno studio triennale di valutazione degli effetti
del FIP, da condurre in collaborazione con il Settore
Programmazione e statistica.
3. Al termine del terzo anno di attuazione del FIP la Giunta
avvalendosi dei risultati dello studio di cui sopra, presenta al
consiglio regionale il rapporto di gestione del FIP.
(Strutture operative)
2. La segreteria e le strutture operative del Coordinamento per la
programmazione fanno capo al settore Programmazione e statistica.
3. Il Coordinamento per la programmazione e' costituito da
funzionari regionali di livello apicale, e da un economista di
provata competenza al quale la Giunta regionale puo' conferire
incarico di collaborazione ex art. 7 comma 6. del Decreto
legislativo n. 29/93, determinandone il compenso secondo le leggi
regionali vigenti in materia. La collaborazione si esplica con
riferimento ai lavori del Coordinamento per la programmazione e del
CREL.
4. Al fine di assicurare al CREL il necessario supporto tecnico
organizzativo e' istituita un apposita segreteria tecnica composta
da personale regionale.
5. La Segreteria Tecnica del CREL si colloca nell'ambito del
Settore Lavoro e occupazione.
6. La Giunta regionale con proprii provvedimenti assicura il
coordinamento tecnico-organizzativo tra le attivita' del CREL e
quella degli uffici regionali interessati alle problematiche
trattate dal suddetto organismo.
(Organismi consultivi: istituzione del Consiglio
regionale dell'Economia e del Lavoro CREL)
Il CREL e' un organismo attraverso il quale i rappresentanti delle
istituzioni e delle categorie economiche e sociali si confrontano,
in modo sistematico e continuativo, con la Giunta regionale sui
problemi dell'economia e dell'occupazione in Piemonte.
2. Gli enti e le associazioni partecipanti al CREL mantengono la
loro piena autonomia operativa non essendo in alcun modo vincolanti
le posizioni espresse dai proprii rappresentanti in tale sede.
(Composizione del CREL)
2. Fa parte del CREL l'economista al quale la Giunta regionale ha
conferito incarico di collaborazione nell'ambito del Coordinamento
per la programmazione, cosi' come definito all'art. 18.
3. Il CREL e' composto dai rappresentanti dei seguenti enti ed
associazioni:
Istituzioni:
Amministrazioni comunali:
a) n. 3 rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale
Comuni d'Italia (ANCI);
Amministrazioni provinciali:
a) n. 3 rappresentanti designati dall'Unione Regionale Province
Piemontesi (URPP);
Enti strumentali della Regione:
a) n. 2 rappresentanti designati, uno per ciascuno,
rispettivamente da IRES e Finpiemonte s.p.a.;
Camere di Commercio del Piemonte:
a) n. 1 rappresentante designato dall'Unione Regionale delle
Camere di Commercio;
Istituzioni Universitarie:
a) n.2 rappresentanti designati rispettivamente, uno per ciascuno,
dall'Universita' e dal Politecnico di Torino;
Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative in
Piemonte:
agricoltura:
a) n. 1 rappresentante designato d'intesa tra le Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative in Piemonte;
artigianato:
a) n. 1 rappresentante designato d'intesa tra le Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative in Piemonte;
commercio:
a) n. 1 rappresentante designato d'intesa tra le Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative in Piemonte;
cooperazione:
a) n. 1 rappresentante designato d'intesa tra le Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative in Piemonte;
edilizia:
a) n. 1 rappresentante designato dall'unione Edilizia del Piemonte
e Valle d'Aosta
industria:
a) n. 5 rappresentanti di cui n. 1 designato dall'Intersind,
Delegazione per il Piemonte e n. 2 ciascuno designati
rispettivamente da FederPiemonte e Federapi Piemonte;
Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative in Piemonte:
a) n. 10 rappresentanti designati, 3 per ciascuna organizzazione,
rispettivamente da CGIL, CISL, UIL e n. 1 rappresentante designato
dal CIDA;
enti operanti nel campo delle politiche del lavoro:
a) n. 1 rappresentante designato dall'Agenzia per l'Impiego del
Piemonte;
a) n. 1 rappresentante designato dall'Ufficio regionale del Lavoro
e della Massima Occupazione del Piemonte;
enti operanti nel campo del credito:
a) n. 3 rappresentanti designati, uno per ciascuno dei tre
Istituti bancari di maggior dimensione in Piemonte (Istituto
Bancario San Paolo di Torino, Banca Popolare di Novara, Cassa di
Risparmio di Torino;
enti ed amministrazioni operanti nel campo dei sistemi di reti
infrastrutturali (Anas, FF.SS. , Enel, Sip):
a) n. 4 rappresentanti, uno per ciascuno, designati dalle
rispettive sedi regionali aventi competenza per il Piemonte.
5. Il CREL e' costituito con Decreto del Presidente della Giunta
regionale e, di norma, dura in carica fino al termine di ogni
legislatura.
6. Il rinnovo del CREL deve avvenire entro i primi 6 mesi di
ciascuna legislatura; in mancanza di provvedimenti espliciti il
CREL si intende prorogato.
7. La sostituzione di uno o piu' componenti e' possibile in
qualsiasi momento con DPGR, su designazione dell'ente o organismo
interessato.
(Attribuzioni e funzionamento del CREL)
2. In particolare:
a) mette a confronto e valuta le analisi sui problemi
dell'occupazione e dell'economia in Piemonte provenienti dai
diversi enti ed associazioni al fine di agevolare l'elaborazione di
risultati univoci su temi riguardanti il Piemonte;
b) formula il parere sulla proposta di Programma regionale di
sviluppo; secondo le procedure di cui all'art. 5 della presente
legge;
c) esprime annualmente valutazioni sulla dinamica della
congiuntura economica nella regione: in occasione della
presentazione del Rapporto sullo stato del Piemonte di cui all'art.
7;
d) valuta l'efficacia degli strumenti di intervento posti in atto
a livello regionale e locale per favorire lo sviluppo occupazionale
ed economico del Piemonte nonche' l'impatto in Piemonte di quelli
assunti a livello nazionale;
e) elabora proposte di intervento innovative e progetti
finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in
Piemonte.
3. La Giunta regionale anche su iniziativa dei singoli Assessori,
puo' richiedere al CREL oppure ad alcuni suoi componenti, pareri su
schemi di piani, progetti, disegni di legge e su altri
provvedimenti rilevanti per lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione in Piemonte; ivi inclusi i progetti da finanziare
con il Fondo Investimenti Piemonte di cui al titolo 3. della
presente legge.
4. Un regolamento interno, adottato con maggioranza di 2/3 dei
componenti ed approvato con propria deliberazione dalla Giunta
regionale, disciplina il funzionamento del CREL.
5. Considerato che i componenti del CREL esplicano il loro mandato
nell'ambito dell'attivita' svolta per i rispettivi enti ed
associazioni, non e' prevista alcuna indennita' per la
partecipazione alle sedute.
(Abrogazione)
2. Sono altresi' abrogate tutte le altre norme regionali in
contrasto con la presente legge.
(Disposizioni transitorie)
Il titolo 2. della LR 18/84 e' abrogato.
(Disposizioni finali)
2. La presentazione ed approvazione del primo Programma regionale
di sviluppo puo' avvenire anche in tempi lontani dall'insediamento
della Giunta e dalla presentazione del documento programmatico ex
art. 32 dello Statuto. In tal caso il PRS puo' essere predisposto
sulla base di un documento programmatico della Giunta stessa.
3. Nel primo Bilancio pluriennale successivo all'approvazione del
PRS, i capitoli di spesa sono ripartiti nei programmi di cui
all'art. 4 (2. comma) della presente legge.