Disegno di legge regionale, n. 5395.
Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico della
Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame. 1. Le violazioni delle normative contenute nel Piano naturalistico della
Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, approvato con apposita
deliberazione del Consiglio Regionale, sono punite con le sanzioni di cui
al presente articolo. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui
al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le violazioni della norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
relativa al divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura,
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un
massimo di lire 5 milioni per ogni 10 mc. di materiale rimosso, cosi' come
previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1984,
n. 26.
3. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), relative ai divieti di esercitare l'attivita' venatoria e di
esercitare la pesca, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi
in materia di caccia e pesca, cosi' come previsto dall'articolo 6, comma
2, della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26.
4. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d),
e), f) ed h), relative ai divieti di:
d) accedere, limitatamente al territorio dell'area classificata come
Riserva naturale speciale, se non per motivi di carattere didattico,
tecnico o scientifico, senza autorizzazione del Consiglio Direttivo. Da
tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi
titolo;
e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici
fuoristrada;
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un
massimo di lire 250 mila, cosi' come previsto dall'articolo 6, comma 3,
della legge regionale 21 maggio 1984, n.26.
5. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettere g)
ed i), relative ai divieti di:
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione
delle finalita' della Riserva;
i) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in
funzione delle finalita' della Riserva;
comportano le sanzioni di cui alle leggi in materia urbanistica, cosi'
come previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 21 maggio
1984, n. 26.
6. Le violazioni della norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 1),
relativa al divieto di abbattere alberi se non previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio Direttivo, comportano la sanzione amministrativa
da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni
ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio
boschivo, cosi' come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge
regionale 21 maggio 1984, n. 26.
7. Le violazioni della norma di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a),
b) e c), relativa ai divieti di:
a) introdurre specie vegetali e animali non autoctone;
b) uscire dai percorsi segnalati;
c) utilizzare sostanze se non per motivi di studio e su specifica
autorizzazione dell'Ente di gestione;
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un
massimo di lire 250 mila.
8. Le violazioni della norma di cui all'articolo 4, comma 12, che prevede
l'obbligo per le cascine di adeguare i loro sistemi di trattamento dei
liquami usando i criteri stabiliti dalle circolari n. 2/ECO del 22 gennaio
1991 "Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale
26 marzo 1990, n. 13, disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature
e degli scarichi comuni" e n. 9/ECO del 26 maggio 1992 "Criteri
interpretativi e di indirizzo all'applicazione della legge regionale 26
marzo 1990, n. 13, concernenti l'obbligo di allacciamento alle pubbliche
fognature e la disciplina dei relativi scarichi", comportano le sanzioni
previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento".
9. Le violazioni della norma di cui all'articolo 4, comma 16, relativa al
divieto di canalizzazione dei cavi irrigui con cemento o con materiali
impermeabilizzanti, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di
lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione.
10. Le violazioni della norma di cui all'articolo 5, comma 1, relativa al
divieto di apporre qualsiasi segnale di tipo pubblicitario, fatte salve le
insegne indicanti attivita' economiche interne all'Area protetta ed
attivita' di fruizione o di informazione scientifica, comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di
lire 5 milioni, oltre l'obbligo della demolizione.
11. Le violazioni delle norme richiamate ai commi 2, 5, 9 e 10,
comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di
ripristino da realizzarsi in conformita' alle disposizioni formulate in
apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.