Proposta di legge regionale, n. 5394.
Applicazione dell'articolo 71 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. 1. Ai Consiglieri regionali che, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto
legislativo 3/2/1993, n. 29, optino per il trattamento economico
dell'Amministrazione di appartenenza non viene erogata l' indennita' di
carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 13/10/72, n. 10 e
successive modificazioni, con le decorrenze stabilite nel comma 2 del
presente articolo. 1. Ai Consiglieri di cui al comma 1 del precedente articolo spettano
comunque: 1. I Consiglieri di cui al 1. comma del precedente art. 1 sono tenuti a
versare mensilmente i contributi obbligatori di cui agli artt. 4 e 5 e
all'art. 21 della legge regionale 23.1.1984, n. 9 e successive
modificazioni.
Art. 1, 2, 3
2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere effettuata in qualsiasi
momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne
da' immediata notizia all'Amministrazione cui il Consigliere optante
appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui la comunicazione del Presidente del Consiglio regionale risulta
pervenuta all'Amministrazione interessata. Se tale opzione e' effetuata
all'atto della proclamazione dell'elezione, essa ha effetto dalla
medesima data.
3. Con le stesse modalita' di cui al comma 2 i Consiglieri modificano
l'opzione esercitata.
a) l'assegno integrativo mensile di cui al comma 2 dell'articolo 1
della legge regionale 13.10.1972, n. 10 e successive modificazioni, nel
caso in cui siano loro conferiti gli incarichi previsti dallo Statuto;
b) il rimborso delle spese per l'espletamento del mandato, di cui
all'articolo 2 della legge regionale 13.10.1972, n. 10 e successive
modificazioni, nonche' ogni altra forma indennitaria accessoria
spettante ai Consiglieri regionali in carica. Su tale rimborso spese si
applicano le trattenute di cui alla legge regionale 23/1/1986, n. 5.
2. Con dichiarazione scritta da rilasciare al momento dell'opzione di
cui al primo comma del precedente art. 1 i Consiglieri possono
rinunciare all'assegno vitalizio e alla indennita' di fine mandato di
cui alla legge regionale 23.1.1984, n. 9 e successive modificazioni. In
tal caso non sono tenuti al versamento dei contributi di cui al 1. comma
e hanno diritto alla restituzione senza interessi dei contributi
obbligatori gia' versati.
3. L'ammontare dell'indennita' di fine mandato e' comunque calcolato con
riferimento all'ammontare dell'indennita' consiliare erogata nell'ultimo
mese di permanenza in carica dei Consiglieri predetti.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo valgono le norme della legge regionale 23.1.1984, n. 9, e
successive modificazioni.