Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5394.

Applicazione dell'articolo 71 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Presentata da GOGLIO GIUSEPPE, MONTABONE RENATO, MONTICELLI ANTONIO, PORCELLANA FRANCESCO LUIGI, SEGRE ANNA, SPAGNUOLO CARLA.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. Ai Consiglieri regionali che, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, optino per il trattamento economico dell'Amministrazione di appartenenza non viene erogata l' indennita' di carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 13/10/72, n. 10 e successive modificazioni, con le decorrenze stabilite nel comma 2 del presente articolo.
2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne da' immediata notizia all'Amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione del Presidente del Consiglio regionale risulta pervenuta all'Amministrazione interessata. Se tale opzione e' effetuata all'atto della proclamazione dell'elezione, essa ha effetto dalla medesima data.
3. Con le stesse modalita' di cui al comma 2 i Consiglieri modificano l'opzione esercitata.

Art. 2.

1. Ai Consiglieri di cui al comma 1 del precedente articolo spettano comunque:
a) l'assegno integrativo mensile di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13.10.1972, n. 10 e successive modificazioni, nel caso in cui siano loro conferiti gli incarichi previsti dallo Statuto;
b) il rimborso delle spese per l'espletamento del mandato, di cui all'articolo 2 della legge regionale 13.10.1972, n. 10 e successive modificazioni, nonche' ogni altra forma indennitaria accessoria spettante ai Consiglieri regionali in carica. Su tale rimborso spese si applicano le trattenute di cui alla legge regionale 23/1/1986, n. 5.

Art. 3.

1. I Consiglieri di cui al 1. comma del precedente art. 1 sono tenuti a versare mensilmente i contributi obbligatori di cui agli artt. 4 e 5 e all'art. 21 della legge regionale 23.1.1984, n. 9 e successive modificazioni.
2. Con dichiarazione scritta da rilasciare al momento dell'opzione di cui al primo comma del precedente art. 1 i Consiglieri possono rinunciare all'assegno vitalizio e alla indennita' di fine mandato di cui alla legge regionale 23.1.1984, n. 9 e successive modificazioni. In tal caso non sono tenuti al versamento dei contributi di cui al 1. comma e hanno diritto alla restituzione senza interessi dei contributi obbligatori gia' versati.
3. L'ammontare dell'indennita' di fine mandato e' comunque calcolato con riferimento all'ammontare dell'indennita' consiliare erogata nell'ultimo mese di permanenza in carica dei Consiglieri predetti.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo valgono le norme della legge regionale 23.1.1984, n. 9, e successive modificazioni.