Disegno di legge regionale, n. 5392.
Valorizzazione e promozione del volontariato. 1. La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo
dell'attivita' di volontariato volta alla realizzazione di
finalita' di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone
l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad
agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali
espressioni di solidarieta' e pluralismo, di partecipazione ed
impegno civile. 1. Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi
liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche
indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante
dell'attivita' personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti,
perseguono esclusivamente fini di solidarieta'. 1. E' istituito, ai sensi dell'art. 6 L. 11/8/1991, n. 266 il
registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 1. Sono iscritte nel registro regionale le organizzazioni
costituite ai sensi dell'art. 3 L. 11/8/1991, n. 266, aventi sede
legale o articolazioni locali autonome nelle Regione Piemonte,
qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purche'
compatibile con il fine solidaristico. 1. La Giunta regionale provvede alla revisione annuale del
registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno
dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro
sono pertanto tenute a trasmettere alla Regione, entro il 31 luglio
di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attivita'
svolta nonche' copia del bilancio. 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro possono
partecipare alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in
cui le stesse operano, secondo le modalita' stabilite dalle leggi
regionali di settore. 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro ai
sensi dell'art. 3 provvedono in modo autonomo e diretto alla
formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso
specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata,
corsi di formazione e di aggiornamento professionale. 1 La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazione di volontariato
iscritte nel registro di cui all'art. 3 da almeno sei mesi e
operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare
la tipologia dell'utenza, le prestazioni da erogare, le modalita'
di erogazione. 1. Sono criteri di priorita' nella scelta delle organizzazioni per
la stipulazione delle convenzioni: 1. E' istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale
del volontariato. 1. Le organizzazioni di volontariato acquisiscono parere
preventivo della Giunta regionale sui progetti sperimentali di cui
all' art. 12 L. 11/8/1991, n 266 lettera d, elaborati in
autonomia. Regione
1. I centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato nonche' il comitato di gestione del fondo speciale
costituito presso la Regione ai sensi dell'art. 15 L. 11/8/1991 n.
266, devono uniformare la propria attivita' agli indirizzi
emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di
settore. 1. La Regione puo' concedere alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro contributi a titolo di sostegno di specifici
e documentati progetti e attivita'. Agli oneri derivanti si
provvede con gli stanziamenti previsti dal successivo art.14. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio
aventi la seguente denominazione: 1. La legge regionale 27/8/1984, n. 44 e' abrogata. 1. In sede di prima attuazione della presente legge sono
ratificate le iscrizioni nel registro gia' avvenute ai sensi della
deliberazione Consiglio regionale 3/3/1992, n. 339-2899. 1. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato
alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia
fino alla loro scadenza naturale.
(Finalita')
(Organizzazioni e attivita' di volontariato)
2. Le organizzazioni di cui al presente articolo esplicano le loro
attivita' mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche, o di
strutture con queste convenzionate.
3. L'accesso alle strutture pubbliche o convenzionate e'
subordinato alla predisposizione di accordi, volti a disciplinare
le modalita' di presenza e comportamento del volontario nonche' le
modalita' del rapporto tra volontari e operatori pubblici, e
finalizzati a realizzare una proficua collaborazione nell'ambito
delle specifiche competenze.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo soltanto
per assicurare il regolare esplicarsi del loro funzionamento o per
una necessaria qualificazione o specializzazione della loro
attivita'.
5. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri
aderenti che prestano attivita' di volontariato contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita'
stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
6. L'attivita' del volontario non puo' essere in alcun modo
retribuita neppure dal beneficiario. E' ammissibile unicamente il
rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per
l'attivita' prestata entro i limiti e secondo i criteri
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
7. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario
stesso fa parte.
(Registro delle organizzazioni di volontariato)
2. L'iscrizione nel registro e' aperta alle organizzazioni di
volontariato che, perseguendo le finalita' di natura civile,
sociale e culturale di cui all'art. 1 della presente legge, operano
nelle seguenti aree:
a) socio assistenziale
b) sanitaria
c) impegno civile
d) protezione civile
e) tutela e promozione di diritti
f) tutela e valorizzazione dell'ambiente
g) promozione della cultura ed educazione permanente
h) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico
i) educazione all'attivita' sportiva
3. Il registro delle organizzazioni di volontariato e' tenuto
presso la Giunta regionale, la quale, puo' prevederne
l'articolazione in sezioni. La Giunta regionale puo' inoltre
individuare ulteriori aree di operativita' delle organizzazioni di
volontariato.
(Iscrizione nel registro)
2. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta
del legale rappresentante. L'iscrizione e' attuata con decreto del
Presidente della Giunta regionale, adottato su proposta
dell'Assessore competente per materia
3. L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di
ricevimento dell'istanza da parte dell'Assessorato competente.
4. Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, e'
pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale
l'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
e ne invia copia all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12 L.
11/8/1991, n. 266.
6. La Giunta regionale, individua, con proprio provvedimento le le
procedure da adottarsi per l'iscrizione nel registro.
7. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per accedere
ai contributi pubblici, nonche' per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni
di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 L. 11/8/1991, n. 266.
(Revisione del registro)
2. La Giunta regionale puo' richiedere al Comune nel cui
territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede, un parere
circa il permanere delle condizioni alle quali e' subordinata
l'iscrizione.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al I comma del presente
articolo e dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di
volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal
registro regionale. La cancellazione e' disposta con provvedimento
motivato del Presidente della Giunta regionale.
4. Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni di
volontariato, agli obblighi di cui al I comma del presente articolo
e' motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.
5. La cancellazione dal registro e' altresi' disposta su richiesta
delle organizzazioni di volontariato.
6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono
comunicare alla Regione le variazioni dello statuto, dell'atto
costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro 60 giorni dal
prodursi dell'evento.
(Partecipazione)
2. La Regione e gli Enti locali informano e consultano le
organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle
materie attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le
organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed
iniziative.
(Formazione ed aggiornamento dei volontari)
2. Alle organizzazioni iscritte nel registro che predispongono
attivita' formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti
locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico
ed offrono collaborazione
3. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei
volontari delle organizzazioni iscritte nel registro, che ne
facciano richiesta, ai corsi di formazione, qualificazione e
aggiornamento professionale promossi dalla Regione e dagli Enti
locali, per il proprio personale dipendente, nei diversi ambiti di
intervento, secondo le modalita' previste da leggi di settore.
(Convenzioni)
2. Le convenzioni, oltre a quanto disposto dall'art. 7 L.
11/8/1991 n. 266, devono tra l'altro prevedere:
a) il contenuto e le modalita' dell'intervento dei volontari;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) il numero e, quando richiesto dalla natura dell'attivita' da
svolgere, la qualificazione professionale degli aderenti alla
organizzazione stipulante;
d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di
prestazioni specializzate impegnati nel servizio convenzionato e il
tipo di rapporto intercorrente;
e) le modalita' di coordinamento tra volontari e operatori dei
servizi pubblici;
f) le modalita' di rimborso degli oneri relativi alla copertura
assicurativa e delle spese documentate sostenute
dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attivita'
convenzionata;
g) le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione
anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi
pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione
h) le modalita' di risoluzione del rapporto.
3. Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia della convenzione
stipulata.
4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale puo' prevedere,
per alcuni settori di operativita', criteri e requisiti
differenziati cui i soggetti convenzionati devono attenersi.
(Requisiti di priorita' nelle scelte convenzionali)
a) lo svolgimento dell'attivita' dell'organizzazione nel
territorio per il quale si richiede l'intervento;
b) l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei
volontari negli specifici settori di intervento;
c) la garanzia di una continuita' di servizio se richiesto dalla
natura dell'attivita' da convenzionare
d) la garanzia della qualita' del servizio comprovata anche da
esperienze precedentemente maturate.
(Consiglio regionale del volontariato)
2. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la
Giunta regionale propone al Consiglio regionale la composizione e
le modalita' di funzionamento del Consiglio regionale di cui al 1
comma del presente articolo.
3. Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve
essere garantita la rappresentanza di ogni settore del
volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono
attribuite le seguenti funzioni:
a) attivita' di promozione e attuazione, direttamente o in
collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di
volontariato e con i centri di servizio di cui all'art. 15 L.
11/8/1991 n. 266, di iniziative di studio e di ricerca anche ai
fini dello sviluppo dell'attivita' di volontariato;
b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del
volontariato;
c) formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della
presente legge.
(Progetti sperimentali)
(Centri di servizio e fondo speciale presso la)
2. I centri di servizio presentano alla Giunta regionale un
dettagliato programma annuale di attivita' e ne acquisiscono parere
preventivo. Tale parere e' vincolante per il comitato di gestione ai
fini dell'erogazione dei finanziamenti.
(Contributi)
(Norma Finanziaria)
a) "Finanziamento relativo al funzionamento e alle attivita' del
Consiglio regionale del volontariato"
b) "Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato a
titolo di sostegno di specifici progetti".
(Ambito di applicazione e abrogazione di norme)
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 11/8/1991, n. 266.
(Norma finale)
(Norma transitoria)
2. L'eventuale rinnovo e' subordinato all'avvio delle procedure di
adeguamento delle organizzazioni di volontariato alla normativa
prevista dalla presente legge.
3. Al fine di garantire la revisione del registro per l'anno 1993,
le organizzazioni di volontariato iscritte nel corso del 1992 sono
tenute a trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'art.
5, c. 1 entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.