Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5392.

Valorizzazione e promozione del volontariato.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attivita' di volontariato volta alla realizzazione di finalita' di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarieta' e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile.

Art. 2.
(Organizzazioni e attivita' di volontariato)

1. Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attivita' personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarieta'.
2. Le organizzazioni di cui al presente articolo esplicano le loro attivita' mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche, o di strutture con queste convenzionate.
3. L'accesso alle strutture pubbliche o convenzionate e' subordinato alla predisposizione di accordi, volti a disciplinare le modalita' di presenza e comportamento del volontario nonche' le modalita' del rapporto tra volontari e operatori pubblici, e finalizzati a realizzare una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo soltanto per assicurare il regolare esplicarsi del loro funzionamento o per una necessaria qualificazione o specializzazione della loro attivita'.
5. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti che prestano attivita' di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
6. L'attivita' del volontario non puo' essere in alcun modo retribuita neppure dal beneficiario. E' ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
7. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario stesso fa parte.

Art. 3.
(Registro delle organizzazioni di volontariato)

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 6 L. 11/8/1991, n. 266 il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione nel registro e' aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita' di natura civile, sociale e culturale di cui all'art. 1 della presente legge, operano nelle seguenti aree:
a) socio assistenziale b) sanitaria c) impegno civile d) protezione civile e) tutela e promozione di diritti f) tutela e valorizzazione dell'ambiente g) promozione della cultura ed educazione permanente h) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico i) educazione all'attivita' sportiva 3. Il registro delle organizzazioni di volontariato e' tenuto presso la Giunta regionale, la quale, puo' prevederne l'articolazione in sezioni. La Giunta regionale puo' inoltre individuare ulteriori aree di operativita' delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4.
(Iscrizione nel registro)

1. Sono iscritte nel registro regionale le organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 3 L. 11/8/1991, n. 266, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nelle Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purche' compatibile con il fine solidaristico.
2. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. L'iscrizione e' attuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su proposta dell'Assessore competente per materia 3. L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Assessorato competente.
4. Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, e' pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale l'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro e ne invia copia all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12 L. 11/8/1991, n. 266.
6. La Giunta regionale, individua, con proprio provvedimento le le procedure da adottarsi per l'iscrizione nel registro.
7. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 L. 11/8/1991, n. 266.

Art. 5.
(Revisione del registro)

1. La Giunta regionale provvede alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attivita' svolta nonche' copia del bilancio.
2. La Giunta regionale puo' richiedere al Comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede, un parere circa il permanere delle condizioni alle quali e' subordinata l'iscrizione.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al I comma del presente articolo e dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro regionale. La cancellazione e' disposta con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale.
4. Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni di volontariato, agli obblighi di cui al I comma del presente articolo e' motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.
5. La cancellazione dal registro e' altresi' disposta su richiesta delle organizzazioni di volontariato.
6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare alla Regione le variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro 60 giorni dal prodursi dell'evento.

Art. 6.
(Partecipazione)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro possono partecipare alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano, secondo le modalita' stabilite dalle leggi regionali di settore.
2. La Regione e gli Enti locali informano e consultano le organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed iniziative.

Art. 7.
(Formazione ed aggiornamento dei volontari)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro ai sensi dell'art. 3 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
2. Alle organizzazioni iscritte nel registro che predispongono attivita' formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione 3. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro, che ne facciano richiesta, ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale promossi dalla Regione e dagli Enti locali, per il proprio personale dipendente, nei diversi ambiti di intervento, secondo le modalita' previste da leggi di settore.

Art. 8.
(Convenzioni)

1 La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazione di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3 da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia dell'utenza, le prestazioni da erogare, le modalita' di erogazione.
2. Le convenzioni, oltre a quanto disposto dall'art. 7 L. 11/8/1991 n. 266, devono tra l'altro prevedere:
a) il contenuto e le modalita' dell'intervento dei volontari;
b) la durata del rapporto convenzionale;
c) il numero e, quando richiesto dalla natura dell'attivita' da svolgere, la qualificazione professionale degli aderenti alla organizzazione stipulante;
d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati nel servizio convenzionato e il tipo di rapporto intercorrente;
e) le modalita' di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
f) le modalita' di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa e delle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attivita' convenzionata;
g) le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione h) le modalita' di risoluzione del rapporto.
3. Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia della convenzione stipulata.
4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale puo' prevedere, per alcuni settori di operativita', criteri e requisiti differenziati cui i soggetti convenzionati devono attenersi.

Art. 9.
(Requisiti di priorita' nelle scelte convenzionali)

1. Sono criteri di priorita' nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:
a) lo svolgimento dell'attivita' dell'organizzazione nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
b) l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
c) la garanzia di una continuita' di servizio se richiesto dalla natura dell'attivita' da convenzionare d) la garanzia della qualita' del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Art. 10.
(Consiglio regionale del volontariato)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.
2. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la composizione e le modalita' di funzionamento del Consiglio regionale di cui al 1 comma del presente articolo.
3. Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attivita' di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'art. 15 L. 11/8/1991 n. 266, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell'attivita' di volontariato;
b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
c) formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della presente legge.

Art. 11.
(Progetti sperimentali)

1. Le organizzazioni di volontariato acquisiscono parere preventivo della Giunta regionale sui progetti sperimentali di cui all' art. 12 L. 11/8/1991, n 266 lettera d, elaborati in autonomia.

Art. 12.
(Centri di servizio e fondo speciale presso la)

Regione 1. I centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato nonche' il comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell'art. 15 L. 11/8/1991 n. 266, devono uniformare la propria attivita' agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.
2. I centri di servizio presentano alla Giunta regionale un dettagliato programma annuale di attivita' e ne acquisiscono parere preventivo. Tale parere e' vincolante per il comitato di gestione ai fini dell'erogazione dei finanziamenti.

Art. 13.
(Contributi)

1. La Regione puo' concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attivita'. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dal successivo art.14.

Art. 14.
(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio aventi la seguente denominazione:
a) "Finanziamento relativo al funzionamento e alle attivita' del Consiglio regionale del volontariato" b) "Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato a titolo di sostegno di specifici progetti".

Art. 15.
(Ambito di applicazione e abrogazione di norme)

1. La legge regionale 27/8/1984, n. 44 e' abrogata.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 11/8/1991, n. 266.

Art. 16.
(Norma finale)

1. In sede di prima attuazione della presente legge sono ratificate le iscrizioni nel registro gia' avvenute ai sensi della deliberazione Consiglio regionale 3/3/1992, n. 339-2899.

Art. 17.
(Norma transitoria)

1. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia fino alla loro scadenza naturale.
2. L'eventuale rinnovo e' subordinato all'avvio delle procedure di adeguamento delle organizzazioni di volontariato alla normativa prevista dalla presente legge.
3. Al fine di garantire la revisione del registro per l'anno 1993, le organizzazioni di volontariato iscritte nel corso del 1992 sono tenute a trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'art. 5, c. 1 entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.