Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5391.

Calendario venatorio regionale 1993/1994.

Art. 1, 2, 3
All. A.

Art. 1.
(Calendario venatorio regionale 1993/94)

1. Nella regione Piemonte per l'annata 1993/94 e' consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nei periodi e secondo le modalita' indicate nell'allegato calendario venatorio che fa parte integrante della presente legge.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre la pubblicazione del calendario venatorio.

Art. 2.
(Sanzioni)

1. Fermo restando quanto disposto agli artt. 30 e 31 della legge n. 157/92, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa da L.. 50.000 a L.. 300.000.

Art. 3.
(Norma finale)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

- Calendario venatorio regionale e relativo regolamento per la stagione 1993/94 (art. 1). 1) STAGIONE VENATORIA La stagione venatoria ha inizio il 19 settembre 1993 e termina il 31 gennaio 1994. 2) GIORNATE E ORARIO DI CACCIA a) Il cacciatore puo' esercitare la caccia nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi, complessivamente per non piu' di tre giornate la settimana, a scelta tra il lunedi', il mercoledi', il giovedi', il sabato e la domenica.
b) L'esercizio venatorio e' consentito per non piu' di due giorni consecutivi.
c) Il cacciatore puo' esercitare la caccia nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi per non piu' di due giornate la settimana, a scelta tra il mercoledi', il sabato e la domenica. Le Province, per motivate esigenze di tutela della tipica fauna alpina e/o tenute presenti le consuetudini e tradizioni locali, possono consentire l'esercizio dell'attivita' venatoria esclusivamente il mercoledi' e la domenica.
d) La caccia e' consentita su tutto il territorio regionale da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
e) La caccia di selezione agli ungulati e' consentita sino ad un'ora dopo il tramonto. 3) PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI 3.1. L'esercizio venatorio e' consentito nei periodi e per le specie di fauna selvatica di seguito indicati:
a) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 12 dicembre: lepre comune (Lepus europaeus); pernice rossa (Alectoris rufa); starna (Perdix perdix); beccaccino (Gallinago gallinago);
b) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus),fagiano (Phasianus colchicus); beccaccia (Scolopax rusticola); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); c) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); colombaccio (Columba palumbus); cornacchia nera (Corvus corone); corvo (Corvus frugilegus); pavoncella (Vanellus vanellus); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
d) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 29 novembre:
pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); coturnice (Alectoris graeca); lepre bianca (lepus timidus), in base a piani numerici di prelievo predisposti dalle Province per ogni comparto alpino e approvati dalla Giunta Provinciale;
e) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 29 novembre:
camoscio (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta Regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
f) - specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1. novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura: cinghiale (Sus scrofa).
3.2. L'esercizio venatorio dal 1. al 31 gennaio e' consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, fatto salvo quello relativo alla specie cinghiale e volpe, con l'ausilio dei cani e sulla base comunque delle disposizioni provinciali.
3.3. L'esercizio venatorio per la specie fagiano, con l'ausilio dei cani, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e' protratto fino al 31 gennaio laddove la specie e' oggetto di incentivazione faunistica. 4) CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE Per ogni giornata di caccia al cacciatore e' consentito il seguente abbattimento massimo: due capi di selvaggina stanziale di cui una sola lepre, otto capi delle specie migratorie di cui non piu' di quattro tra palmipedi e trampolieri, e non piu' di due beccacce.
Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore puo' abbattere un numero massimo di capi di selvaggina stanziale cosi' stabiliti:
a) ungulati: un solo capo tra camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino;
b) cinghiale e volpe: due capi per specie;
c) coturnice, pernice bianca, lepre bianca e fagiano di monte: cinque capi in totale purche' nel rispetto dei piani di prelievo numerici approvati dalle Province;
d) lepre comune: cinque capi;
e) starna e pernice rossa: due capi per specie;
f) colino della Virginia: 10 capi;
g) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: 30 capi per specie.
Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore puo' inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nelle precedenti lett. a), b), c), d), e), f) e g) non superiore a 50 di cui non piu' di 10 scolopacidi e 20 palmipedi. 5) ORA LEGALE DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA L'ora legale di inizio e termine di ogni giornata venatoria e' definita secondo i seguenti orari medi mensili, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:
- dal 19 al 26 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);
- dal 27 settembre al 16 ottobre: dalle ore 5,30 alle ore 17,45 (ora solare);
- dal 17 al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1. al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- dal 1. al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 17,00;
- dal 1. al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,30. 6) TESSERINO REGIONALE I titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che effettuano l'esercizio venatorio in Piemonte devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato a norma delle leggi vigenti. Il tesserino deve essere restituito alla Provincia all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino venatorio il giorno di caccia all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio ed i capi di selvaggina non appena abbattuti. 7) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e' consentito esclusivamente ai cacciatori ammessi nelle zone di caccia controllata e nei comparti alpini secondo i modi e i tempi stabiliti dalla normativa vigente:
- dal 15 agosto al 15 settembre 1993 in zona di pianura;
- dal 1. settembre al 27 settembre 1993 nella zona delle Alpi ove presente la tipica fauna alpina;
tutti i giorni, esclusi il martedi' e il venerdi'.
Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 200 metri dai luoghi in cui la caccia e' vietata e dalle aziende faunistico-venatorie. 8) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE a) Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nella zona faunistica di pianura il cacciatore puo' esercitare l'attivita' venatoria per non piu' di tre giornate la settimana a scelta fra il lunedi', il mercoledi', il giovedi', il sabato e la domenica.
b) Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nella zona faunistica delle Alpi il cacciatore puo' esercitare l'attivita' venatoria per non piu' di due giornate la settimana a scelta fra il mercoledi', il sabato e la domenica.
c) Nelle aziende faunistico-venatorie l'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito entro i periodi della presente legge e secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta Regionale.
d) Nelle aziende faunistico-venatorie le giornate di caccia e i capi di selvaggina abbattuti devono essere annotati in modo indelebile sul tesserino regionale, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica e delle specie: cervo, camoscio, muflone, daino, capriolo oggetto di prelievi selettivi approvati dalla Giunta Regionale.
Per gli ungulati sopra indicati il concessionario e' tenuto a compilare il verbale di abbattimento ed applicare il previsto contrassegno inamovibile. 9) DIVIETI PARTICOLARI - E' sempre vietato abbattere o catturare:
a) la femmina del fagiano di monte;
b) i giovani cinghiali dell'anno con manto striato.
- L'esercizio venatorio e' vietato su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione degli ungulati e dei tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi.
- L'esercizio venatorio e' vietato negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume.
- E' vietata la posta alla beccaccia e la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
- E' vietato usare munizioni spezzata per la caccia agli ungulati.
- E' vietato in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione.
- E' vietato cacciare a rastrello in piu' di tre persone.
- E' vietato cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili. 10) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA - L' attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
- E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonche' l'uso dell'arco e del falco.
- I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
- Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata o liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
- Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente punto 10.
- La caccia al cinghiale e' consentita esclusivamente con fucile ad anima liscia, purche' non a munizione spezzata.
- Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
- Nella zona Alpi, a chi abbia esaurito il prelievo degli ungulati autorizzati con i piani di abbattimento selettivo, e' vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata nonche' l'impiego del fucile combinato a due o tre canne con munizione per canna rigata. 11) DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LE SINGOLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI Ad integrazione del calendario venatorio regionale 1993/94, si indicano qui di seguito particolari diposizioni riguardanti le Province interessate:
a) L'esercizio venatorio per le specie: starna e pernice rossa, e' consentito esclusivamente in base a piani numerici di prelievo predisposti e approvati dalle Province.
b) Le Province regolano l'impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.
c) Le giornate di caccia utilizzate all'interno ed all'esterno della zona Alpi, concorrono fra di loro ai fini del numero massimo delle giornate settimanali consentite ed i capi, di qualunque specie, abbattuti, all'interno ed all'esterno della zona delle Alpi, concorrono ai fini dei limiti di carniere giornaliero e stagionale.
d) Le Province, relativamente alla zona delle Alpi di propria competenza, sulla base delle successive disposizioni emanate dalla Giunta regionale, deliberano in ordine all'attuazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati e alla chiusura anticipata dell'esercizio dell'attivita' venatoria in relazione alle situazioni ambientali, dandone pubblicita' in forma idonea. PROVINCIA DI ASTI L'esercizio venatorio alle specie starna e pernice rossa e' vietato su tutto il territorio provinciale fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie ove gli atti di concessione regionale prevedano l'obbligo di incentivazione faunistica per le suddette specie. 12) NORMA GENERALE Per quanto non espressamente previsto nella presente legge valgono le disposizioni vigenti in materia.