Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5385.

Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, in applicazione del comma 3 dell'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attraverso l'attuazione del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi sentiti gli Enti locali, assicura la protezione del patrimonio boschivo, provvede a compiere le azioni atte a ridurre il rischio di incendio, promuove azioni di sensibilizzazione pubblica e di educazione soprattutto nella scuola dell'obbligo d'intesa con le autorita' scolastiche competenti; favorisce studi e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta; promuove corsi di formazione, di base ed avanzati, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato e le organizzazioni di volontariato impiegate nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi, provvede agli interventi di ricostituzione dei beni boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco.

Art. 2.
(Programmazione)

1. Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, la Regione provvede:
a) alla revisione periodica del Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 marzo 1975, n. 47 ed alla sua attuazione attraverso alla realizzazioni di programmi annuali di intervento approvati dalla Giunta Regionale;
b) alla stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato, rappresentate a livello regionale o provinciale, da impiegare nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi con riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
c) agli interventi necessari per la ricostituzione dei beni forestali danneggiati o distrutti dall'incendio, d) alla stipula di convenzioni con Enti pubblici e contratti con imprese private per l'impiego di mezzi aerei nella lotta agli incendi boschivi.
2. Il territorio regionale e' diviso in Aree di Base individuate dal Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi quali aree territoriali omogenee per la realizzazione degli interventi previsti nel piano stesso.

Art. 3.
(Corpo Forestale dello Stato)

1. Per effetto della "Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste", la direzione e il coordinamento delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli incendi ivi compresa la gestione operativa dei mezzi aerei e del personale volontario sono affidati al Corpo forestale dello Stato.
2. Nei casi previsti dalla legge i Coordinamenti regionale o provinciali del Corpo Forestale dello Stato richiedono l'intervento dei Vigili del Fuoco e, ove occorra, tramite la competente Prefettura, delle forze armate.

Art. 4.
(Volontariato)

1. La Regione, per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e in possesso di attitudine e capacita' operativa nella materia antincendi boschivi A.I.B. 2. I collaboratori volontari sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante assicurazioni da stipularsi a norma del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, applicativo della legge 11 agosto 1991, n. 266. Gli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato antincendi boschivi relativi alle attivita' di prevenzione, avvistamento e pronto intervento, sono a carico della Regione che vi provvedera' con le modalita' stabilite con la convenzione di cui al comma precedente.
3. Al fine di accertare l'idoneita' all'attivita' A.I.B. , la Regione si assume l'onere di sottoporre a visita medica il personale addetto alle operazioni A.I.B. appartenente alle organizzazioni di volontariato convenzionate con essa.
4. La Regione, tramite convenzione con gli Enti pubblici interessati e limitatamente al territorio di loro competenza, puo' avvalersi, per i compiti di avvistamento, segnalazione, sorveglianza e, all'occorrenza, estinzione, dell'opera dei guardia parco, delle guardie ecologiche e del personale di consorzi forestali.

Art. 5.
(Segnalazione degli incendi boschivi)

1. Chiunque scopra in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito, e' tenuto a segnalarlo immediatamente al Corpo forestale dello Stato o ai Vigili del Fuoco o agli altri Corpi di Polizia o alle autorita' comunali, in modo che possa tempestivamente venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Art. 6.
(Mezzi di protezione e ricostituzione)

1. Ai fini della presente legge la Regione o, su delega affidata con Decreto della Giunta Regionale, gli Enti locali, attenendosi al massimo rispetto possibile per la biocenosi forestale, curano la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:
a) viali o fasce tagliafuoco le cui caratteristiche tecniche devono essere conformi a quanto indicato nel Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi.;
b) strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvopastorali;
c) torri e posti di avvistamento compresi gli impianti di monitoraggio e telerilevamento A.I.B. ;
d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
e) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi idrici, punti d'acqua, uso di estinguenti e ritardanti non nocivi alla flora ed alla fauna;
f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire il carico di incendio attuati secondo le indicazioni del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi o dai programmi annuali di intervento ;
g) interventi selvicolturali e di sistemazione del suolo connessi alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio del fuoco secondo le indicazioni del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi o dai programmi annuali di intervento ;
2.La Regione provvede:
a) all'acquisizione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature meccaniche connesse alle attivita' di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi affidandone, in base a criteri di funzionalita' operativa, manutenzione, uso e custodia al Corpo Forestale dello Stato, agli enti locali e alle associazioni di volontariato A.I.B. convenzionate b) a fornire al personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge l'assistenza logistica, il necessario equipaggiamento personale e di gruppo ed i medicamenti di pronto soccorso;
3. Le opere e gli interventi di cui ai punti da a) a g) del comma 1, identificate e localizzate, su proposta del Settore Economia Montana e Foreste, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sono contestualmente dichiarate di pubblica utilita' urgenti ed indifferibili.
4. Per l'occupazione temporanea dei terreni a pascolo o boscati nei quali vengono realizzati, direttamente dalla Regione Piemonte o da Enti pubblici dalla stessa autorizzati, gli interventi di cui ai punti f) e g) del comma 1, non viene corrisposta al proprietario alcuna indennita'.

Art. 7.
(Divieti deroghe e cautele per l'accensione del fuoco nei boschi e nei pascoli montani)

1. I divieti e le sanzioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati compresi e non nel piano regionale A.I.B. 2. E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale, in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a m. 50 metri da essi.
3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal 2. comma del presente articolo nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate con vento:
a) l'accensione di fuochi per attivita' turistico ricreative e' consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti locali, altre Amministrazioni o privati, previa autorizzazione della Regione Piemonte che accerti l'idoneita' tecnica dei siti e delle opere progettate;
b) l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, puo' essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio;
c) per l'accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;
d) per l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
e) per l'uso del fuoco prescritto ai fini e secondo le modalita' previste dal successivo articolo 9.
4. Le procedure per l'individuazione, la realizzazione e l'autorizzazione delle opere di cui al punto a) ed i criteri per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto b) saranno definiti con apposita circolare applicativa del Presidente della Giunta regionale.
5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco.
6. E' fatto obbligo alle persone autorizzate per l'accensione di fuochi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, o in deroga per l'accensione di fuochi di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma, di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
7. L'abbruciamento dei pascoli montani e' sempre vietato.
8. Ai fini della presente legge, per "accensione fuoco" e' da intendersi la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme mentre per "abbruciamento" si intende la combustione di residui vegetali sparsi.
9. Nel periodo di grave pericolosita' per gli incendi boschivi di cui al 1. comma dell'articolo 9 della legge 1. marzo 1975, n. 47 e' vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio, e sono annullate tutte le deroghe previste nel presente articolo.

Art. 8.
(Ulteriori divieti per i boschi distrutti o daneggiati dal fuoco)

1. Nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento e quanto stabilito all'articolo 9, 4. comma della legge 1. marzo 1975, n. 47 .
2. Il suddetto divieto permane fino alla completa rinnovazione del bosco e al totale ripristino delle preesistenti condizioni vegetative del bene danneggiato o distrutto.
3. E'inoltre vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, salvo l'applicazione di norme piu' restrittive di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna Provincia.
4. In presenza di particolari tipi di boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, il Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato, d'intesa con l'Amministrazione provinciale competente per territorio che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni, propone al Presidente della Giunta regionale l'imposizione nei boschi suddetti del divieto di caccia, per il periodo di tempo necessario alla ricostituzione dell'habitat faunistico e comunque non inferiore a cinque anni. Il provvedimento emesso dal Presidente della Giunta regionale conterra' tutti gli elementi necessari alla identificazione dell'area interessata, dovra' essere pubblicato all'Albo pretorio dei Comuni interessati e diverra' operativo il ventunesimo giorno dalla data di emissione.

Art. 9.
(Fuoco prescritto o fuoco controllato)

1. Per fuoco prescritto o controllato e' da intendersi l'applicazione in sicurezza del fuoco su precise superfici prestabilite. Gli obiettivi gestionali del fuoco prescritto sono sempre motivati da interessi di rilevanza scientifica o economica e sono circoscritti ai seguenti:
a) diminuzione dell'intensita' e della diffusibilita' degli incendi boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile;
b) manutenzione dei viali tagliafuoco;
c) conservazione di specifici habitat, biotopi o specie vegetali la cui esistenza e' consentita o favorita dal fuoco periodico.
2. Le modalita' tecniche di esecuzione del fuoco prescritto devono essere conformi a quanto disposto dal Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi 3. La possibilita' di utilizzare il fuoco prescritto, quale intervento sperimentale, e' demandata al Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, previa acquisizione e valutazione degli elementi utili ed in particolare: condizioni meteorologiche, orografiche della zona, quantita' e natura del combustibile nonche' della possibilita' di predisporre gli accorgimenti necessari per evitare il diffondersi del fuoco dall'area di terreno interessata.
4. Previo avviso alla competente Prefettura ed al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco, l'uso di cui sopra deve avvenire sotto il diretto controllo del Corpo forestale dello Stato, il quale puo' impiegare anche il personale aderente alle organizzazioni di volontariato .
5. Sono consentite le pratiche del controfuoco e del fuoco tattico nello spegnimento degli incendi boschivi e, ove necessarie e possibili, sono ordinate dal componente di grado piu' elevato del Corpo forestale dello Stato presente sull'incendio.

Art. 10.
(Ulteririori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi)

1. L'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, le aziende esercenti le ferrovie in concessione e gli organi di gestione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, le societa' di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma strade, le Amministrazioni provinciali, sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.
2. Le suindicate operazioni dovranno essere eseguite senza provocare danni alla limitrofa vegetazione forestale.

Art. 11.
(Ricostituzione boschiva a seguito incendio)

1. Per la ricostituzione dei beni silvopastorali danneggiati o distrutti dal fuoco, la Regione provvede direttamente o concede ai proprietari, pubblici o privati, contributi sino al 90 % delle spese necessarie, determinate dal Settore Economia Montana e Foreste.
2. Le opere necessarie devono essere eseguite entro e non oltre l'anno solare successivo a quello in cui si e' verificato l'incendio.
3. La ricostituzione deve essere eseguita secondo le direttive tecniche impartite dai Servizi Decentrati Economia Montana e Foreste competenti per territorio in conformita' ai piani di gestione forestale e territoriale.
4. In caso di inadempienza dei proprietari si attuano le procedure previste dall'articolo 9 della legge 3/12/1971, n. 1102 e degli articoli 75 e 76 del regio decreto legge 30/12/1923 n. 3267.

Art. 12.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata al Corpo forestale dello Stato.
2. La vigilanza e' altresi' affidata:
a) alle guardie provinciali, alla polizia municipale e alle guardie parco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza;
b) alle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 limitatamente ai divieti di cui all'articolo 7 della presente legge. Per gli altri divieti si dovra' provvedere ad apposita segnalazione al Corpo forestale dello Stato;
c) agli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Art. 13.
(Sanzioni)

1. Per le violazioni ai divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, nei territori boscati e cespugliati compresi e non nel piano di cui all'articolo 1 della legge 1. marzo 1975, n. 47, si applicano le seguenti sanzioni: a) per le violazioni di cui all'articolo 7 si applica la sanzione da lire 100.000 a lire 1.000.000;
b) per le violazioni di cui all'articolo 7 durante il periodo di grave pericolosita' incendi boschivi di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1. marzo 1975, n. 47 si applica la sanzione da lire 150.000 a lire 1.500.000;
c) per le violazioni di cui all'articolo 8 primo comma si applica, la sanzione da lire 400.000 a lire 2.000.000 per ogni decara o frazione di decara;
d) per le violazioni di cui all'articolo 8 terzo comma si applica la sanzione da L.. 4.000 a L.. 12.000 per ogni capo di bestiame;
e) per le violazioni di cui all'articolo 8 quarto comma si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 1.200.000;
f) per le violazioni di cui all'articolo 10 primo comma si applica la sanzione da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita, o frazione di essi.
g) per le violazioni di cui all'articolo 10 secondo comma si applica la sanzione prevista dall'articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 14.
(Procedura amministrativa)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15.
(Proventi)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 13 sono introitati in apposito capitolo di bilancio regionale e utilizzati per azioni di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco.

Art. 16.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con l'iscrizione nel bilancio regionale dei seguenti capitoli:
a) "spese relative alla prevenzione e all'estinzione degli incendi boschivi nonche' alle connesse attivita' di assistenza, consulenza e propaganda nell'ambito dell'attuazione del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi";
b) "spese per le attrezzature, gli impianti e le opere riguardanti la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi nell'ambito dell'attuazione del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi".
2. Le loro dotazione finanziaria a partire dall'esercizio 1994 sara' annualmente determinata con legge di bilancio.

Art. 17.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 6 maggio 1974, n. 13;
b) la legge 27 ottobre 1976, n. 52;
2. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, vigenti nelle sottoindicate Province a) Provincia di Alessandria: articoli 27, 29, 30 e 31 b) Provincia di Asti: articoli 27, 29, 30 e 31;
c) Provincia di Cuneo: articoli 28, 28 bis, 30, 31 e 32;
d) Provincia di Novara: articoli 27, 29, 30 e 31;
e) Provincia di Torino: articoli 28, 30, 31 e 32;
f) Provincia di Vercelli: articoli 27, 29, 30 e 31; ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.