Disegno di legge regionale, n. 5385.
Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi. 1. La Regione Piemonte nell'ambito della politica di difesa del
suolo e dell'ambiente naturale, in applicazione del comma 3
dell'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attraverso
l'attuazione del piano regionale per la difesa del patrimonio
boschivo dagli incendi sentiti gli Enti locali, assicura la
protezione del patrimonio boschivo, provvede a compiere le azioni
atte a ridurre il rischio di incendio, promuove azioni di
sensibilizzazione pubblica e di educazione soprattutto nella scuola
dell'obbligo d'intesa con le autorita' scolastiche competenti;
favorisce studi e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta;
promuove corsi di formazione, di base ed avanzati, d'intesa con il
Corpo forestale dello Stato e le organizzazioni di volontariato
impiegate nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi, provvede
agli interventi di ricostituzione dei beni boschivi distrutti o
danneggiati dal fuoco. 1. Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, la
Regione provvede: 1. Per effetto della "Convenzione tra la Regione Piemonte ed il
Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'impiego del Corpo
Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali in
materia di agricoltura e foreste", la direzione e il coordinamento
delle operazioni di prevenzione ed estinzione degli incendi ivi
compresa la gestione operativa dei mezzi aerei e del personale
volontario sono affidati al Corpo forestale dello Stato. 1. La Regione, per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo
1, puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato
aventi i requisiti di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991,
n. 266 e in possesso di attitudine e capacita' operativa nella
materia antincendi boschivi A.I.B.
2. I collaboratori volontari sono assicurati contro gli infortuni
durante ogni fase della loro prestazione mediante assicurazioni da
stipularsi a norma del decreto ministeriale 14 febbraio 1992 e
successive modifiche e integrazioni, applicativo della legge 11
agosto 1991, n. 266. Gli oneri sostenuti dalle organizzazioni di
volontariato antincendi boschivi relativi alle attivita' di
prevenzione, avvistamento e pronto intervento, sono a carico della
Regione che vi provvedera' con le modalita' stabilite con la
convenzione di cui al comma precedente. 1. Chiunque scopra in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco
incustodito, e' tenuto a segnalarlo immediatamente al Corpo forestale
dello Stato o ai Vigili del Fuoco o agli altri Corpi di Polizia o
alle autorita' comunali, in modo che possa tempestivamente venire
organizzata la necessaria opera di spegnimento. 1. Ai fini della presente legge la Regione o, su delega affidata
con Decreto della Giunta Regionale, gli Enti locali, attenendosi al
massimo rispetto possibile per la biocenosi forestale, curano la
realizzazione delle seguenti opere ed interventi: 1. I divieti e le sanzioni di cui alla presente legge si applicano
a tutti i terreni boscati e cespugliati compresi e non nel piano
regionale A.I.B.
2. E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento
diffuso di materiale vegetale, in terreni boscati o cespugliati e ad
una distanza inferiore a m. 50 metri da essi. 1. Nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco restano in ogni
caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti
urbanistici vigenti all'atto dell'evento e quanto stabilito
all'articolo 9, 4. comma della legge 1. marzo 1975, n. 47 . 1. Per fuoco prescritto o controllato e' da intendersi
l'applicazione in sicurezza del fuoco su precise superfici
prestabilite. Gli obiettivi gestionali del fuoco prescritto sono
sempre motivati da interessi di rilevanza scientifica o economica e
sono circoscritti ai seguenti: 1. L'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, le aziende
esercenti le ferrovie in concessione e gli organi di gestione delle
ferrovie in gestione commissariale governativa, le societa' di
gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma strade, le
Amministrazioni provinciali, sono tenute a mantenere pulite, tramite
operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di
comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree
boscate e cespugliate. 1. Per la ricostituzione dei beni silvopastorali danneggiati o
distrutti dal fuoco, la Regione provvede direttamente o concede ai
proprietari, pubblici o privati, contributi sino al 90 % delle spese
necessarie, determinate dal Settore Economia Montana e Foreste. 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata
al Corpo forestale dello Stato. 1. Per le violazioni ai divieti e per l'inosservanza degli obblighi
di cui alla presente legge, nei territori boscati e cespugliati
compresi e non nel piano di cui all'articolo 1 della legge 1. marzo
1975, n. 47, si applicano le seguenti sanzioni:
a) per le violazioni di cui all'articolo 7 si applica la sanzione
da lire 100.000 a lire 1.000.000; 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano
le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689. 1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 13 sono
introitati in apposito capitolo di bilancio regionale e utilizzati
per azioni di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e
ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco. 1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con
l'iscrizione nel bilancio regionale dei seguenti capitoli: 1. Sono abrogate:
(Finalita')
(Programmazione)
a) alla revisione periodica del Piano regionale per la difesa del
patrimonio boschivo dagli incendi, ai sensi degli articoli 1 e 2
della legge 1 marzo 1975, n. 47 ed alla sua attuazione attraverso
alla realizzazioni di programmi annuali di intervento approvati
dalla Giunta Regionale;
b) alla stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato,
rappresentate a livello regionale o provinciale, da impiegare nella
prevenzione e lotta agli incendi boschivi con riferimento alla legge
11 agosto 1991, n. 266;
c) agli interventi necessari per la ricostituzione dei beni
forestali danneggiati o distrutti dall'incendio,
d) alla stipula di convenzioni con Enti pubblici e contratti con
imprese private per l'impiego di mezzi aerei nella lotta agli
incendi boschivi.
2. Il territorio regionale e' diviso in Aree di Base individuate dal
Piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi
quali aree territoriali omogenee per la realizzazione degli
interventi previsti nel piano stesso.
(Corpo Forestale dello Stato)
2. Nei casi previsti dalla legge i Coordinamenti regionale o
provinciali del Corpo Forestale dello Stato richiedono l'intervento
dei Vigili del Fuoco e, ove occorra, tramite la competente
Prefettura, delle forze armate.
(Volontariato)
3. Al fine di accertare l'idoneita' all'attivita' A.I.B. , la
Regione si assume l'onere di sottoporre a visita medica il personale
addetto alle operazioni A.I.B. appartenente alle organizzazioni di
volontariato convenzionate con essa.
4. La Regione, tramite convenzione con gli Enti pubblici
interessati e limitatamente al territorio di loro competenza, puo'
avvalersi, per i compiti di avvistamento, segnalazione, sorveglianza
e, all'occorrenza, estinzione, dell'opera dei guardia parco, delle
guardie ecologiche e del personale di consorzi forestali.
(Segnalazione degli incendi boschivi)
(Mezzi di protezione e ricostituzione)
a) viali o fasce tagliafuoco le cui caratteristiche tecniche devono
essere conformi a quanto indicato nel Piano regionale per la difesa
del patrimonio boschivo dagli incendi.;
b) strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni
silvopastorali;
c) torri e posti di avvistamento compresi gli impianti di
monitoraggio e telerilevamento A.I.B. ;
d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
e) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi
serbatoi idrici, punti d'acqua, uso di estinguenti e ritardanti non
nocivi alla flora ed alla fauna;
f) interventi colturali nei boschi e nei pascoli atti a diminuire
il carico di incendio attuati secondo le indicazioni del piano
regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi o dai
programmi annuali di intervento ;
g) interventi selvicolturali e di sistemazione del suolo connessi
alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio
del fuoco secondo le indicazioni del piano regionale per la difesa
del patrimonio boschivo dagli incendi o dai programmi annuali di
intervento ;
2.La Regione provvede:
a) all'acquisizione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature
meccaniche connesse alle attivita' di prevenzione ed estinzione
degli incendi boschivi affidandone, in base a criteri di
funzionalita' operativa, manutenzione, uso e custodia al Corpo
Forestale dello Stato, agli enti locali e alle associazioni di
volontariato A.I.B. convenzionate
b) a fornire al personale adibito alle operazioni di cui alla
presente legge l'assistenza logistica, il necessario equipaggiamento
personale e di gruppo ed i medicamenti di pronto soccorso;
3. Le opere e gli interventi di cui ai punti da a) a g) del comma
1, identificate e localizzate, su proposta del Settore Economia
Montana e Foreste, con Decreto del Presidente della Giunta
regionale, sono contestualmente dichiarate di pubblica utilita'
urgenti ed indifferibili.
4. Per l'occupazione temporanea dei terreni a pascolo o boscati nei
quali vengono realizzati, direttamente dalla Regione Piemonte o da
Enti pubblici dalla stessa autorizzati, gli interventi di cui ai
punti f) e g) del comma 1, non viene corrisposta al proprietario
alcuna indennita'.
(Divieti deroghe e cautele per l'accensione del fuoco
nei boschi e nei pascoli montani)
3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal 2. comma del presente
articolo nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque
non nelle giornate con vento:
a) l'accensione di fuochi per attivita' turistico ricreative e'
consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate,
individuate e realizzate dagli Enti locali, altre Amministrazioni o
privati, previa autorizzazione della Regione Piemonte che accerti
l'idoneita' tecnica dei siti e delle opere progettate;
b) l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli
interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione
del bosco, puo' essere consentita in rapporto alle esigenze di
prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita
autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento provinciale
del Corpo forestale dello Stato competente per territorio;
c) per l'accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la
raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente
sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli
spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente
concentrato;
d) per l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro
sono costretti a soggiornare nei boschi;
e) per l'uso del fuoco prescritto ai fini e secondo le modalita'
previste dal successivo articolo 9.
4. Le procedure per l'individuazione, la realizzazione e
l'autorizzazione delle opere di cui al punto a) ed i criteri per la
richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto b)
saranno definiti con apposita circolare applicativa del Presidente
della Giunta regionale.
5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere
preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad
arrestare il propagarsi del fuoco.
6. E' fatto obbligo alle persone autorizzate per l'accensione di
fuochi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, o in deroga per
l'accensione di fuochi di cui alle lettere c) e d) dello stesso
comma, di essere presenti fino al totale esaurimento della
combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al
controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
7. L'abbruciamento dei pascoli montani e' sempre vietato.
8. Ai fini della presente legge, per "accensione fuoco" e' da
intendersi la combustione di residui vegetali concentrati in modo
puntiforme mentre per "abbruciamento" si intende la combustione di
residui vegetali sparsi.
9. Nel periodo di grave pericolosita' per gli incendi boschivi di
cui al 1. comma dell'articolo 9 della legge 1. marzo 1975, n. 47 e'
vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a
fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o
inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni
altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o
immediato di incendio, e sono annullate tutte le deroghe previste
nel presente articolo.
(Ulteriori divieti per i boschi distrutti o daneggiati
dal fuoco)
2. Il suddetto divieto permane fino alla completa rinnovazione del
bosco e al totale ripristino delle preesistenti condizioni
vegetative del bene danneggiato o distrutto.
3. E'inoltre vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per
almeno 5 anni, salvo l'applicazione di norme piu' restrittive di cui
alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in
ciascuna Provincia.
4. In presenza di particolari tipi di boschi distrutti o
danneggiati dal fuoco, il Coordinamento provinciale del Corpo
Forestale dello Stato, d'intesa con l'Amministrazione provinciale
competente per territorio che deve esprimere il proprio parere entro
trenta giorni, propone al Presidente della Giunta regionale
l'imposizione nei boschi suddetti del divieto di caccia, per il
periodo di tempo necessario alla ricostituzione dell'habitat
faunistico e comunque non inferiore a cinque anni. Il provvedimento
emesso dal Presidente della Giunta regionale conterra' tutti gli
elementi necessari alla identificazione dell'area interessata,
dovra' essere pubblicato all'Albo pretorio dei Comuni interessati e
diverra' operativo il ventunesimo giorno dalla data di emissione.
(Fuoco prescritto o fuoco controllato)
a) diminuzione dell'intensita' e della diffusibilita' degli incendi
boschivi mediante la riduzione della biomassa bruciabile;
b) manutenzione dei viali tagliafuoco;
c) conservazione di specifici habitat, biotopi o specie vegetali la
cui esistenza e' consentita o favorita dal fuoco periodico.
2. Le modalita' tecniche di esecuzione del fuoco prescritto devono
essere conformi a quanto disposto dal Piano regionale per la difesa
del patrimonio boschivo dagli incendi
3. La possibilita' di utilizzare il fuoco prescritto, quale
intervento sperimentale, e' demandata al Coordinamento provinciale
del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, previa
acquisizione e valutazione degli elementi utili ed in particolare:
condizioni meteorologiche, orografiche della zona, quantita' e
natura del combustibile nonche' della possibilita' di predisporre
gli accorgimenti necessari per evitare il diffondersi del fuoco
dall'area di terreno interessata.
4. Previo avviso alla competente Prefettura ed al locale
distaccamento dei Vigili del Fuoco, l'uso di cui sopra deve avvenire
sotto il diretto controllo del Corpo forestale dello Stato, il quale
puo' impiegare anche il personale aderente alle organizzazioni di
volontariato .
5. Sono consentite le pratiche del controfuoco e del fuoco tattico
nello spegnimento degli incendi boschivi e, ove necessarie e
possibili, sono ordinate dal componente di grado piu' elevato del
Corpo forestale dello Stato presente sull'incendio.
(Ulteririori cautele per la prevenzione degli incendi
boschivi)
2. Le suindicate operazioni dovranno essere eseguite senza
provocare danni alla limitrofa vegetazione forestale.
(Ricostituzione boschiva a seguito incendio)
2. Le opere necessarie devono essere eseguite entro e non oltre
l'anno solare successivo a quello in cui si e' verificato l'incendio.
3. La ricostituzione deve essere eseguita secondo le direttive
tecniche impartite dai Servizi Decentrati Economia Montana e Foreste
competenti per territorio in conformita' ai piani di gestione
forestale e territoriale.
4. In caso di inadempienza dei proprietari si attuano le procedure
previste dall'articolo 9 della legge 3/12/1971, n. 1102 e degli
articoli 75 e 76 del regio decreto legge 30/12/1923 n. 3267.
(Vigilanza)
2. La vigilanza e' altresi' affidata:
a) alle guardie provinciali, alla polizia municipale e alle guardie
parco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva
competenza;
b) alle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2
novembre 1982, n. 32 limitatamente ai divieti di cui all'articolo 7
della presente legge. Per gli altri divieti si dovra' provvedere ad
apposita segnalazione al Corpo forestale dello Stato;
c) agli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
(Sanzioni)
b) per le violazioni di cui all'articolo 7 durante il periodo di
grave pericolosita' incendi boschivi di cui al primo comma
dell'articolo 9 della legge 1. marzo 1975, n. 47 si applica la
sanzione da lire 150.000 a lire 1.500.000;
c) per le violazioni di cui all'articolo 8 primo comma si applica,
la sanzione da lire 400.000 a lire 2.000.000 per ogni decara o
frazione di decara;
d) per le violazioni di cui all'articolo 8 terzo comma si applica
la sanzione da L.. 4.000 a L.. 12.000 per ogni capo di bestiame;
e) per le violazioni di cui all'articolo 8 quarto comma si applica
la sanzione da lire 200.000 a lire 1.200.000;
f) per le violazioni di cui all'articolo 10 primo comma si applica
la sanzione da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri
lineari di banchina o scarpata non ripulita, o frazione di essi.
g) per le violazioni di cui all'articolo 10 secondo comma si
applica la sanzione prevista dall'articolo 26 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267.
(Procedura amministrativa)
(Proventi)
(Copertura finanziaria)
a) "spese relative alla prevenzione e all'estinzione degli incendi
boschivi nonche' alle connesse attivita' di assistenza, consulenza e
propaganda nell'ambito dell'attuazione del piano regionale per la
difesa del patrimonio boschivo dagli incendi";
b) "spese per le attrezzature, gli impianti e le opere riguardanti
la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi nell'ambito
dell'attuazione del piano regionale per la difesa del patrimonio
boschivo dagli incendi".
2. Le loro dotazione finanziaria a partire dall'esercizio 1994
sara' annualmente determinata con legge di bilancio.
(Abrogazione di norme)
a) la legge regionale 6 maggio 1974, n. 13;
b) la legge 27 ottobre 1976, n. 52;
2. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli delle Prescrizioni di
massima e di Polizia forestale di cui al Regio Decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, vigenti nelle sottoindicate Province
a) Provincia di Alessandria: articoli 27, 29, 30 e 31
b) Provincia di Asti: articoli 27, 29, 30 e 31;
c) Provincia di Cuneo: articoli 28, 28 bis, 30, 31 e 32;
d) Provincia di Novara: articoli 27, 29, 30 e 31;
e) Provincia di Torino: articoli 28, 30, 31 e 32;
f) Provincia di Vercelli: articoli 27, 29, 30 e 31; ed ogni altra
norma in contrasto con la presente legge.