Disegno di legge regionale, n. 5369.
Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in
materia di navigazione interna. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste da normative disciplinanti la navigazione sulle
acque interne piemontesi, si applicano le norme ed i principi di cui
alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. 1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle
violazioni, di cui all'art. 1 della presente Legge, sono compiuti: 1. La non osservanza di una disposizione prevista dalle normative
disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi,
comporta una sanzione amministrativa: da un minimo di L. 100.000 ad
un massimo di L. 1.000.000. 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno
1993 e per gli anni finanziari successivi, sara' istituito apposito
capitolo con la denominazione "Proventi connessi alle sanzioni
amministrative inerenti violazioni alla norme previste da normative
disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi" con
stanziamento per memoria.
(Ambito di applicazione)
(Vigilanza)
a) da personale regionale assegnato alle funzioni in materia di
navigazione interna, nei limiti del servizio cui sono destinati e
secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi D.P.R. 22 ottobre 1988,
n. 447, articoli 55 e seguenti.
b) dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.
(Sanzioni)
2. L'autorita' competente a ricevere il rapporto, di cui all'art.
17 della Legge 24.11.1981, n. 689, ed a procedere ai conseguenti
adempimenti, e' il Presidente della Giunta regionale.
(Entrate)