Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5368.

Trattamento giuridico ed economico delle assenze per maternita' e per malattia dei figli inferiori ai tre anni.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Astensione facoltativa per maternita')

1. Il dipendente regionale per il periodo successivo alla nascita del figlio, in cui ha diritto ad assentarsi dal lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 7 della L. 30 dicembre n. 1204, e' considerato in congedo straordinario con diritto per ciascun anno solare al trattamento economico intero per il primo mese e con riduzione all'80% per il secondo mese. Per il restante periodo il trattamento economico e' ridotto al 30%.

Art. 2.
(Assenze per malattie figli)

1. Il dipendente regionale ha, altresi', diritto a congedi straordinari durante le malattie del bambino di eta' inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico 2. I periodi di assenza di cui al comma 1 per ciascun anno solare sono retribuiti per intero per il primo mese e con riduzione all'80 per cento per il secondo mese. Per il restante periodo possono essere concessi congedi straordinari non retribuiti.

Art. 3.
(Destinatari del diritto ai congedi)

1. I congedi straordinari previsti dagli articoli 1 e 2 possono essere fruiti alternativamente dalla madre o dal padre.
2. Il diritto ai congedi di cui al comma 1 e' riconosciuto anche il padre adottivo o affidatario in alternativa alla madre lavoratrice, ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

Art. 4.
(Effetti dei periodi di congedo)

1. I periodi di congedo straordinario di cui alla presente legge retribuiti per intero all'80 per cento sono utili a tutti gli effetti compresi quelli relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilita'.
2. I periodi di congedo straordinario non retribuiti o con trattamento economico ridotto al 30% sono computati nell'anzianita' di servizio esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario ed alla tredicesima mensilita'.
3. Per i periodi di congedo straordinario non retribuito previsto dalla presente legge sono a carico dell'Amministrazione regionale le contribuzioni d'obbligo per il trattamento di previdenza, quiescenza e servizio sanitario nazionale.

Art. 5.
(Applicazione per Enti strumentali)

1. Le norme della presente legge trovano applicazione anche nei confronti dell'Ente di sviluppo Agricolo del Piemonte E.S.A.P. , delle Aziende di promozione Turistica A.P.T. , dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte I.R.E.S. , degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali.

Art. 6.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati la lettera f) dell'articolo 18 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 19 della legge regionale 17/12/79 n. 74; ed il secondo comma dell'articolo 6 della L.R. 27 gennaio 1981 n. 5.