Disegno di legge regionale, n. 5368.
Trattamento giuridico ed economico delle assenze per maternita' e
per malattia dei figli inferiori ai tre anni. 1. Il dipendente regionale per il periodo successivo alla nascita
del figlio, in cui ha diritto ad assentarsi dal lavoro ai sensi del
primo comma dell'art. 7 della L. 30 dicembre n. 1204, e' considerato
in congedo straordinario con diritto per ciascun anno solare al
trattamento economico intero per il primo mese e con riduzione
all'80% per il secondo mese. Per il restante periodo il trattamento
economico e' ridotto al 30%. 1. Il dipendente regionale ha, altresi', diritto a congedi
straordinari durante le malattie del bambino di eta' inferiore a
tre anni, dietro presentazione di certificato medico
2. I periodi di assenza di cui al comma 1 per ciascun anno solare
sono retribuiti per intero per il primo mese e con riduzione all'80
per cento per il secondo mese. Per il restante periodo possono
essere concessi congedi straordinari non retribuiti. 1. I congedi straordinari previsti dagli articoli 1 e 2 possono
essere fruiti alternativamente dalla madre o dal padre. 1. I periodi di congedo straordinario di cui alla presente legge
retribuiti per intero all'80 per cento sono utili a tutti gli
effetti compresi quelli relativi alle ferie ed alla tredicesima
mensilita'. 1. Le norme della presente legge trovano applicazione anche nei
confronti dell'Ente di sviluppo Agricolo del Piemonte E.S.A.P. ,
delle Aziende di promozione Turistica A.P.T. , dell'Istituto di
Ricerche Economico Sociali del Piemonte I.R.E.S. , degli Enti di
gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali. 1. Sono abrogati la lettera f) dell'articolo 18 ed i commi 1 e 2
dell'articolo 19 della legge regionale 17/12/79 n. 74; ed il
secondo comma dell'articolo 6 della L.R. 27 gennaio 1981 n. 5.
(Astensione facoltativa per maternita')
(Assenze per malattie figli)
(Destinatari del diritto ai congedi)
2. Il diritto ai congedi di cui al comma 1 e' riconosciuto anche il
padre adottivo o affidatario in alternativa alla madre lavoratrice,
ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
(Effetti dei periodi di congedo)
2. I periodi di congedo straordinario non retribuiti o con
trattamento economico ridotto al 30% sono computati nell'anzianita'
di servizio esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario ed
alla tredicesima mensilita'.
3. Per i periodi di congedo straordinario non retribuito previsto
dalla presente legge sono a carico dell'Amministrazione regionale
le contribuzioni d'obbligo per il trattamento di previdenza,
quiescenza e servizio sanitario nazionale.
(Applicazione per Enti strumentali)
(Abrogazione di norme)