Proposta di legge regionale, n. 5358.
Attivita' della Regione Piemonte per il 50. anniversario della
Liberazione. 1. La Regione Piemonte, ad integrazione delle iniziative attuate, promosse
e sostenute in conformita' alle finalita' e secondo le norme della Legge
regionale 22 gennaio 1976, n. 7, "Attivita' della Regione Piemonte per
l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della
Costituzione Repubblicana", celebra il 50. anniversario della Lotta di
Liberazione in Piemonte, iniziata con gli scioperi del marzo 1943 e
conclusasi con l'insurrezione popolare e la liberazione delle citta' e
campagne piemontesi nell'aprile 1945. 1. Il programma, di cui all'art. 1, puo' comprendere tutte le attivita' di
cui all'art. 2 della Legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, ed ogni altra
iniziativa che risponda alle finalita' della presente Legge. 1. Per l'elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali, il Comitato si avvale della Commissione Scientifica costituita ai
sensi dell'art. 4 della presente Legge. 1. Al fine di coadiuvare il Comitato nella elaborazione del programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio istituisce, con propria deliberazione, una Commissione
Scientifica composta da studiosi ed esperti indicati dagli Istituti Storici
della Resistenza del Piemonte e dall'Universita' di Torino. 1. Per l'attuazione della presente Legge e' prevista, per l'anno 1993, una
spesa di Lire 500.000.000. 1. Per tutto quanto non espressamente normato dalla presente Legge si
applicano le norme, in quanto applicabili, della Legge 22 gennaio 1976, n.
7.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
2. Per realizzare tale celebrazione, la Regione Piemonte attua, promuove e
sostiene attivita' finalizzate a diffondere e approfondire la conoscenza
della storia della lotta armata e di popolo contro l'occupazione
nazifascista cui le popolazioni piemontesi hanno dato un alto contributo, a
rimeditare nella sua operante attualita' il patrimonio storico, culturale e
ideale della Resistenza, a riproporne i valori di liberta', pace,
solidarieta' e giustizia alle giovani generazioni del Piemonte in un
momento di preoccupante insorgenza di nuove forme di intolleranza,
xenofobia e razzismo, a promuovere la riflessione della comunita'
piemontese e delle sue espressioni sociali, culturali, politiche e
istituzionali sui principi democratici trasfusi dalla Resistenza nella
Costituzione della Repubblica Italiana e sulla loro perdurante validita'.
3. Il programma delle attivita' attuate, promosse e sostenute dalla
Regione Piemonte per la celebrazione del 50. anniversario della Lotta di
Liberazione e' definito e realizzato secondo le norme della presente Legge
che, limitatamente a questo specifico compito e per il periodo della sua
validita', costituisce integrazione e modificazione della Legge regionale
22 gennaio 1976, n. 7.
2. L'elaborazione del programma, articolato in programma triennale di
massima e programmi annuali, e' affidata al Comitato della Regione Piemonte
per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della
Costituzione Repubblicana istituito ai sensi della Legge regionale 22
gennaio 1976, n. 7.
3. Nel programma triennale di massima e nei suoi aggiornamenti annuali,
rientreranno le attivita', di livello sia regionale che locale, che per il
loro rilievo culturale e istituzionale saranno considerate piu' adatte a
caratterizzare le celebrazioni del 50. anniversario della Lotta di
Liberazione. Altre iniziative, di minore rilievo o caratteristiche
dell'attivita' piu' tradizionale del Comitato, rientreranno nei normali
programmi delle attivita' attuate, promosse e sostenute ai sensi della
Legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7.
4. Nella formulazione del programma, il Comitato terra' conto, in
particolare, delle proposte avanzate dai Comuni e dalle Comunita' Montane
del Piemonte attraverso il coordinamento e l'impulso delle Province.
5. Il Comitato individuera' nel programma le iniziative proprie e quelle
per le quali si propone la partecipazione, il sostegno o l'adesione.
6. Il programma triennale di massima ed i suoi aggiornamenti annuali sono
proposti dal Comitato all'esame dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
che, d'intesa con la Giunta Regionale, li approva e ne cura la
realizzazione.
2. Per sovraintendere alle iniziative, il Comitato da' vita ad una
Commissione di coordinamento composta, oltreche' da una rappresentanza del
Comitato medesimo, dall'assessore a cio' delegato dalla Giunta Regionale e
da un rappresentante di ogni Provincia del Piemonte. La Commissione di
coordinamento e' presieduta dal componente dell'Ufficio di Presidenza
delegato all'attivita' del Comitato.
3. Per curare la realizzazione del programma o di sue singole parti,
l'Ufficio di Presidenza, d'intesa con la Giunta Regionale, puo' istituire,
con propria deliberazione, appositi gruppi di lavoro che opereranno in
stretto raccordo con le strutture del Consiglio Regionale.
2. Per lo studio e la realizzazione di specifiche iniziative previste dal
programma che richiedano prestazioni particolarmente qualificate, l'Ufficio
di Presidenza del Consiglio puo' definire e attivare convenzioni o rapporti
di consulenza con enti, organizzazioni o singoli.
3. Per conseguire le finalita' di cui all'art. 1 della presente legge
attraverso il piu' ampio coinvolgimento della popolazione piemontese,
l'Ufficio di Presidenza stabilisce rapporti permanenti o convenzioni, anche
a titolo oneroso, con gli organi di informazione scritta locali e nazionali
e con le emittenti radiotelevisive sia pubbliche che private.
2. All'onere finanziario conseguente si fa fronte con la riduzione di Lire
500.000.000 del Capitolo n. 15950 del Bilancio di previsione della spesa
per il 1993 e con l'aumento di pari importo del Capitolo n. 10220 (ex 60).
3. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi del Regolamento di contabilita' del
Consiglio, istituisce nel Bilancio di previsione del Consiglio un apposito
articolo, denominato "Spese per celebrazioni 50. anniversario Liberazione",
finanziato con la somma di Lire 500.000.000 dal Capitolo n. 10220 (ex 60)
del Bilancio 1993, al quale fanno capo le spese per l'attuazione del
programma di cui alla presente Legge.
4. Gli stanziamenti per gli anni 1994 e 1995 saranno iscritti, nei
rispettivi Bilanci di previsione della spesa, a integrazione del Capitolo
n. 10220 (ex 60). Tali somme saranno successivamente destinate dall'Ufficio
di Presidenza al finanziamento dell'articolo del Bilancio di previsione del
Consiglio di cui al comma precedente.
2. La Legge 22 gennaio 1976, n. 7, resta integralmente in vigore per le
attivita' che non rientrano nello specifico programma per la celebrazione
del 50. anniversario della Lotta di Liberazione.
3. La presente Legge resta in vigore fino a che non si sono esaurite le
procedure connesse alla realizzazione del programma per la celebrazione del
50., e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.