Disegno di legge regionale, n. 5356.
Istituzione della Riserva naturale speciale di Benevagienna. 1. Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, e 21 luglio 1992,
n. 36, con la presente legge e' istituita la Riserva naturale speciale di
Benevagienna. 1. I confini della Riserva naturale speciale di Benevagienna e della
limitrofa Zona di salvaguardia, incidenti sul territorio del Comune di
Benevagienna, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000
che fa parte integrante della presente legge. 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati
nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita'
dell'istituzione della Riserva naturale speciale di Benevagienna sono
cosi' specificate: 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono
esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e
Tanaro e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei
Ciciu del Villar, la cui denominazione e' modificata in Ente di gestione
del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve naturali
speciali dell'Oasi di Crava Morozzo, dei Ciciu del Villar e di
Benevagienna. 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 4
l'Ente, a cui e' affidata la gestione della Riserva e della Zona di
salvaguardia, si avvale di proprio personale individuato nella pianta
organica approvata con legge regionale. 1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale di
Benevagienna, fatto salvo il rispetto della legislazione statale che
regola la tutela delle cose di interesse artistico, storico ed
archeologico, con particolare riferimento alla legge 1. giugno 1939, n.
1089, ed oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di
tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla
caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di: 1. Nella Zona di salvaguardia, area di raccordo tra la Riserva naturale
speciale ed il territorio circostante soggetta a regime di tutela
urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del Piano di cui
all'articolo 10. 1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1,
dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale
rimosso. 1. La sorveglianza sul territorio della Riserva naturale speciale di
Benevagienna e sul territorio della Zona di salvaguardia e' affidata: 1. La Riserva naturale speciale di Benevagienna e la limitrofa Zona di
salvaguardia sono oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed
approvato secondo le procedure richiamate all'articolo 25 della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12. 1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8 sono iscritti al
capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno
finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
(Istituzione della Riserva naturale speciale)
2. Ai confini della Riserva naturale speciale e' istituita una Zona di
salvaguardia a regime di tutela urbanistica e territoriale di cui
all'articolo 5, comma 1, sub d), della legge regionale 22 marzo 1990, n.
12.
(Confini)
2. I confini della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia
sono delimitati con opportuna segnaletica da porsi in modo visibile lungo
il perimetro dell'area. La segnaletica deve essere mantenuta in buono
stato di conservazione e di leggibilita'.
(Finalita')
a) promuovere in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, con
l'Universita' e con il Politecnico lo studio e l'attivita' di ricerca e
raccolta di dati relativi al patrimonio archeologico, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, sub 9), della legge regionale 28 agosto 1978, n.
58;
b) favorire l'utilizzo e la fruizione culturale dell'area, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, sub 10), della legge regionale 28 agosto 1978,
n. 58;
c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale,
garantendo la continuita' delle attivita' agricole.
2. La finalita' dell'istituzione della Zona di salvaguardia e' la
seguente:
a) raccordare paesaggisticamente e funzionalmente il territorio della
Riserva naturale speciale con il territorio circostante.
(Gestione)
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' integrato con un
rappresentante del Comune di Benevagienna.
3. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione della
Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia con lo stanziamento
di cui al capitolo 15370 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1993 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli esercizi
finanziari successivi.
4. La denominazione del capitolo 15370 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1993 e' cosi' modificata: "Assegnazione regionale
per le spese di gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro
e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo, dei Ciciu
del Villar e di Benevagienna".
5. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare
l'occorrente variazione di bilancio con apposito decreto.
(Personale)
(Norme di tutela per la Riserva naturale)
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti gli
interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte
salve le operazioni connesse all'attivita' agricola;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare
valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati nel Piano di cui
all'articolo 10;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori
strada;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatto salve le strade
funzionali alle attivita' agricole ed all'attivita' di ricerca
archeologica.
2. La costruzione o la demolizione di opere di qualsiasi genere, che
determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni
altra autorizzazione prevista per legge, sono sottoposte al preventivo
parere vincolante della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
3. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste
nel Piano naturalistico, di cui all'articolo 10, redatto a norma
dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 10, sull'intero
territorio della Riserva naturale speciale e' consentito:
a) svolgere le attivita' agricole compatibili, limitatamente alle aree
attualmente a cio' destinate;
b) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e
conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge
regionale 8 giugno 1989, n. 36, e richiamati al comma 1, sub b), del
presente articolo;
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure
previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
(Norme di tutela per la Zona di salvaguardia)
2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 10, gli interventi
di modificazione dello stato dei luoghi nella Zona di salvaguardia sono
sottoposti a preventiva autorizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1985,
n. 431.
(Sanzioni)
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1,
dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia
di caccia.
3. Per le violazioni al divieto di cui alle lettere c), d) ed f), comma
1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di
L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1,
dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
25.000 ad un massimo di L. 250.000, nel caso di danneggiamento, e da un
minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 2.500.000, nel caso di
abbattimento.
5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, ed alle
limitazioni di cui al comma 2, dell'articolo 6 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
6. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui
all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano
la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di
L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro con cui e' stato
effettuato il taglio boschivo.
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste,
l'obbligo di ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle
disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta
Regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento
delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente
legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai
sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 10 sono
introitate nel bilancio della Regione.
(Sorveglianza)
a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a
cui e' affidata la gestione della Riserva;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia
e pesca, al corpo forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata
con l'Ente di gestione.
(Piano naturalistico)
2. Il Piano naturalistico contiene, oltre a quanto espressamente
stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57,
anche norme ed indirizzi relativi alle attivita' agricole e forestali,
nonche' all'edificabilita' ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi
sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti
urbanistici comunali.
(Entrate)