Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5356.

Istituzione della Riserva naturale speciale di Benevagienna.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Istituzione della Riserva naturale speciale)

1. Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, e 21 luglio 1992, n. 36, con la presente legge e' istituita la Riserva naturale speciale di Benevagienna.
2. Ai confini della Riserva naturale speciale e' istituita una Zona di salvaguardia a regime di tutela urbanistica e territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, sub d), della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini della Riserva naturale speciale di Benevagienna e della limitrofa Zona di salvaguardia, incidenti sul territorio del Comune di Benevagienna, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 che fa parte integrante della presente legge.
2. I confini della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia sono delimitati con opportuna segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area. La segnaletica deve essere mantenuta in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale speciale di Benevagienna sono cosi' specificate:
a) promuovere in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, con l'Universita' e con il Politecnico lo studio e l'attivita' di ricerca e raccolta di dati relativi al patrimonio archeologico, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sub 9), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;
b) favorire l'utilizzo e la fruizione culturale dell'area, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sub 10), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;
c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, garantendo la continuita' delle attivita' agricole.
2. La finalita' dell'istituzione della Zona di salvaguardia e' la seguente:
a) raccordare paesaggisticamente e funzionalmente il territorio della Riserva naturale speciale con il territorio circostante.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar, la cui denominazione e' modificata in Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo, dei Ciciu del Villar e di Benevagienna.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' integrato con un rappresentante del Comune di Benevagienna.
3. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia con lo stanziamento di cui al capitolo 15370 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
4. La denominazione del capitolo 15370 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e' cosi' modificata: "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo, dei Ciciu del Villar e di Benevagienna".
5. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare l'occorrente variazione di bilancio con apposito decreto.

Art. 5.
(Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 l'Ente, a cui e' affidata la gestione della Riserva e della Zona di salvaguardia, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale.

Art. 6.
(Norme di tutela per la Riserva naturale)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale di Benevagienna, fatto salvo il rispetto della legislazione statale che regola la tutela delle cose di interesse artistico, storico ed archeologico, con particolare riferimento alla legge 1. giugno 1939, n. 1089, ed oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse all'attivita' agricola;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati nel Piano di cui all'articolo 10;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori strada;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatto salve le strade funzionali alle attivita' agricole ed all'attivita' di ricerca archeologica.
2. La costruzione o la demolizione di opere di qualsiasi genere, che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, sono sottoposte al preventivo parere vincolante della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.
3. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste nel Piano naturalistico, di cui all'articolo 10, redatto a norma dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 10, sull'intero territorio della Riserva naturale speciale e' consentito:
a) svolgere le attivita' agricole compatibili, limitatamente alle aree attualmente a cio' destinate;
b) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e richiamati al comma 1, sub b), del presente articolo;
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Art. 7.
(Norme di tutela per la Zona di salvaguardia)

1. Nella Zona di salvaguardia, area di raccordo tra la Riserva naturale speciale ed il territorio circostante soggetta a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del Piano di cui all'articolo 10.
2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 10, gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi nella Zona di salvaguardia sono sottoposti a preventiva autorizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 8.
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Per le violazioni al divieto di cui alle lettere c), d) ed f), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 2.500.000, nel caso di abbattimento.
5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, ed alle limitazioni di cui al comma 2, dell'articolo 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
6. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro con cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 10 sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 9.
(Sorveglianza)

1. La sorveglianza sul territorio della Riserva naturale speciale di Benevagienna e sul territorio della Zona di salvaguardia e' affidata:
a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a cui e' affidata la gestione della Riserva;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al corpo forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

Art. 10.
(Piano naturalistico)

1. La Riserva naturale speciale di Benevagienna e la limitrofa Zona di salvaguardia sono oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Il Piano naturalistico contiene, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, anche norme ed indirizzi relativi alle attivita' agricole e forestali, nonche' all'edificabilita' ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 11.
(Entrate)

1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.